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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza del 27 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1216/2024 R.G. lavoro.
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'Avv.to Ennio Grassini, C.F._2
elettivamente domiciliato in Caserta al C.so P. Giannone n.86, giusta mandato come in atti;
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti le parti in epigrafe, medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale nella , lamentano la Parte_3
mancata organizzazione da parte della resistente dei corsi di aggiornamento obbligatori previsti dall'art.20 dell'ACN vigente per le annualità 2020 e 2021 e, per l'effetto, chiedono il risarcimento del danno da lucro cessante per la Cont complessiva somma di € #3.055,20# (tremilacinquantacinque,20). è rimasta contumace (notifica via Pec del 29.04.2024).
La domanda va accolta.
2) L'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina generale del 24.07.2013 all'art.12, co.1 capo IV prevede: “ I corsi di formazione previsti dall'art.20 1 dell'ACN vigente sono organizzati obbligatoriamente dalle Aziende per i medici della Continuità Assistenziale con incarico a tempo indeterminato per un orario complessivo di 60 ore, di cui almeno 20 ore indirizzate all'attività formativa specifica per l'età pediatrica e tutte da organizzarsi al di fuori dell'orario di servizio, come già previsto dal precedente AIR… al medico partecipante ai Corsi sono corrisposti i normali compensi previsti dai punti 1 e 2 dell'art.9 del presente
Capo.”
L'art. 9 del medesimo Capo dell'AIR, ad oggetto "Trattamento economico (ex art. 72 ACN)" dispone, al comma 1 che "I compensi per ogni ora di attività svolta ai
Contr sensi del Capo III del presente Accordo, dell' per la medicina generale vigente e così come previsto dal precedente AIR, sono stabiliti secondo la seguente tabella dalla pubblicazione del presente: Onorario Professionale €.
22,46" ed al comma 2 che "Tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente Capo, di quelli derivanti dalla integrazione nella rete informatica regionale del servizio di CA con conseguente informatizzazione delle sedi nonché in considerazione che la Campania presenta in rapporto il più alto tasso di natalità, ma anche il maggior tasso di morbilità e di mortalità infantile, al fine di razionalizzare massimamente gli interventi non differibili in una fascia di età ad elevato rischio anche tramite una adeguata formazione degli operatori, le parti concordano che ai medici di Continuità Assistenziale è corrisposta, così come già previsto dal precedente Accordo regionale, una indennità oraria di €. 3,00/ora", prevedendo, espressamente, che l'indennità in questione sia corrisposta in favore dei medici di CA tenuto conto dei compiti di cui al comma 6 art. 5 del presente
Capo”.
3) L'art. 5 "Compiti del medico (ex art. 67 ACN)" al comma 6 dispone, testualmente che "Il medico di C.A. partecipa ai Protocolli Applicativi specifici previsti nei piani applicativi proposti dalle Commissioni aziendali/regionali per l'appropriatezza delle prestazioni previste dal presente accordo. Per i medici di
Continuità Assistenziale tali protocolli devono prevedere il contenimento della spesa farmaceutica anche attraverso progetti di informatizzazione dell'attività effettuata, della promozione e dell'utilizzo del farmaco generico e delle farmacie pubbliche, per l'appropriatezza dei ricoveri, per incrementare l'assistenza domiciliare. Il medico di C.A. partecipa su base volontaria e secondo una graduatoria legata all'anzianità di incarico aziendale di C.A. ai modelli
2 sperimentali di assistenza integrata con la Medicina di famiglia concordati a livello aziendale anche con trasferimento di parte dell'attività oraria dalla fascia notturna a quella diurna feriale”.
Il Tribunale rileva, dunque, che l'obbligo di istituire i corsi di formazione con la corresponsione delle relative indennità è chiaramente e pacificamente previsto dall'Accordo Integrativo Regionale dei medici di medicina Generale approvato con decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario n. 87 del 24.7.2013,
4) Nel caso di specie, stante anche la contumacia della resistente, deve ritenersi accertato l'inadempimento dell'obbligo organizzativo stabilito dall'art.12 AIR per il periodo 2020-2021 ed anche domanda di risarcimento danni derivanti dall'inadempimento stesso appare fondata.
Per quanto concerne il quantum del credito, la quantificazione proposta da parte ricorrente con i conteggi allegati al ricorso introduttivo appare congrua, motivata e logicamente scevra da vizi e contraddizioni.
Pertanto, va condannata al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
e della complessiva somma di € #3.055,20#
[...] Parte_2
(tremilacinquantacinque,20), a favore di ciascuno, in conseguenza della omessa formazione per gli anni indicati, somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e con maggiorazione degli interessi dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
5) va condannata altresì al pagamento delle spese di lite che, ai sensi CP_1
del D.M 147/2022 vanno liquidate in complessivi €#1.330# (milletrecentotrenta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1216/2024 proposto da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 CP_1
ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, condanna al pagamento a favore di e di CP_1 Parte_1 della somma di €#3.055,20# (tremilacinquantacinque,20), a Parte_2
favore di ciascuno, somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e con
3 maggiorazione degli interessi dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida nella CP_1
complessiva somma di €#1.330# (milletrecentotrenta), oltre spese generali al
15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Avellino, 27 marzo 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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