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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALINA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel. est. dott. Isabella Cumia Componente privato Dott. Cesare Garofalo Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 229/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto “OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA".
promossa da
,nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliatavia Vecchia Provinciale Malopasso n. 7, C.F. C.F. 1 in Catania, piazza Verga n. 16 presso lo studio dell'avv. Marcella Currenti, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di appello, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 21.02.2023
Contro
Avv. REMIGIA D'AGATA, nella qualità di tutore e difensore del minore PE
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso il suo studio in
[...]
Catania, via Gigi Macchi n. 12.
Con l'intervento in causa di
" nato a [...] il [...], C.F. Codice Fiscale_2 e Controparte_1
, C.F. 3 entrambi Parte_2 nata a [...] l'[...], C.F.
,
Parte_3 nato a [...] in [...], e 1'11.03.1987, C.F. C.F._4 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Catania, via Etnea n. 688 presso lo studio dell'avv. Loredana Torrisi da cui sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'att d'intervento;
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 10.06.2024, sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 11/2023 emessa in data 11.01.2023, depositata il 25.01.2023, il Tribunale per i
Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso ex art. 8 L.
183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data 08.05.2021 e iscritto al n. 33/2021 R.G. AB, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore PE
[...], nato a [...] il [...], confermando la nomina del tutore nella persona dell'avv.
Remigia D'Agata, disponendo il divieto assoluto di contatti e incontri tra il minore e i genitori.
Ha interposto appello avverso tale sentenza, notificatale in data 31.01.2023, Parte_1
madre del minore, deducendo l'illegittimità della decisione impugnata, assunta sulla
[...]
base di una errata valutazione delle emergenze istruttorie e, in particolare, senza adeguatamente considerare l'impegno manifestato dalla genitrice nel recupero della funzione genitoriale, la disponibilità dalla stessa manifestata a farsi supportare dai competenti servizi e a permanere in comunità assieme al figlio per il tempo ritenuto necessario e, da ultimo, senza tenere nel debito conto l'intervenuto miglioramento delle condizioni di vita dell'appellante in ragione della stabile relazione affettiva intrattenuta con il sig. soggetto normoinserito, il quale,Parte_3 " prossimo al matrimonio con la Pt_1 fissato per il 27.3.2023 e sinceramente affezionatosi al minore, aveva manifestato ampia disponibilità a effettuare un percorso di valutazione per accertare le sue capacità di sostegno e supporto, unitamente ai propri genitori Controparte_1 e
L'appellante lamentava quindi come nel corso del giudizio di prime cure, Parte_2
nonostante la disponibilità manifestata ai servizi dal CP_1 ed i suoi genitori, da ultimo intervenuti nel giudizio, non fosse stato disposto alcun accertamento al fine di verificare l'effettiva idoneità del nuovo compagno e dei suoi parenti a supportare la stessa nell'accudimento morale e materiale del piccolo R_ e ciò in totale spregio dei principi previsti dalla Legge 184/83 che, prevedendo la declaratoria dello stato di adottabilità del minore quale extrema ratio, impongono, tra l'altro, di preventivamente valutare la possibilità di un affido del minore ad una famiglia legata alla mamma da rapporti di parentela. Assumeva quindi l'insussistenza dei presupposti richiesti ai sensi di legge ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità del minore e chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, in accoglimento del proposto appello, la riforma della sentenza emessa a conclusione del proc. iscritto al n. 33/2021 R.G.A.B con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore e, per l'effetto: "rigettarePE la domanda del Pubblico Ministero, predisponendo un programma di intervento e di sostegno nei confronti della madre e previa verifica delle capacità e progettualità del Parte_1 compagno e suoceri Parte_3 e dei sigg. Controparte_1 e Parte_2 sig. '
disporre l'inserimento del minore presso il predetto nucleo della sig.ra Parte_1
,
familiare, residenti in [...]”. Chiedeva, in subordine, “nelle more del giudizio di appello disporsi incontri madre/figlio anche in modalità protetta".
Con decreto presidenziale in data 01.032023 veniva fissata la comparizione delle parti all'udienza del 12.07.2023.
Con atto volontario di intervento depositato in data 15.3.2023 si costituivano in giudizio i sig.ri [...]
, i quali, dato atto della relazione affettiva CP_1 Parte_2 e Parte_3
all'epoca intercorrente tra il Parte_3 e la madre del minore Parte_1
presso la dell'avvio della stessa domiciliata assieme al figlio presso PE
Casa di Accoglienza "Villa Santa Maria degli Angeli” di Catania, esponevano di aver provveduto a depositare in data 27.01.2023 atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 33/21 A.B pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Catania (con allegata relazione clinica inerente agli stessi redatta dalla psicoterapeuta dott.ssa Per_2 ). Lamentavano quindi come detto atto fosse stato dichiarato tardivo e pertanto inammissibile in quanto il Tribunale per i minorenni, riunito in camera di consiglio in data 21.01.2023 aveva decretato lo stato di adottabilità del minore, disponendo conseguentemente, il collocamento etero-familiare del minore ed avviando il percorso di distacco del minore dalla madre la quale era stata dimessa dalla comunità ed era andata a vivere con il CP_1 nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo in Catania, via Pacinotti n. 15, contigua a quella dei genitori di quest'ultimo. In ragione di quanto sopra, e, segnatamente, dell'ampia disponibilità manifestata a supportare la madre del minore nell'accudimento e nella crescita del figlio, assumendo di essere portatori di un interesse giuridicamente rilevante, chiedevano, previa declaratoria dell'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio, “attese le mutate condizioni della madre sig.ra la revoca dello stato di adottabilità del Parte_1
disposto con la sentenza n. 11/23 del Tribunale per i minore PE
Minorenni di Catania".
Parte_1 reiterava laCon ulteriore ricorso depositato il 23.03.2023 l'appellante richiesta di sospensione con decreto inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza n.11/23 e, in subordine, fissarsi udienza ai fini della valutazione della richiesta anteriormente all'udienza di comparizione prevista in data 12.7.2023.
Con decreto presidenziale del 23.03.2023 veniva fissata l'udienza in data 19.4.2023 ai fini dell'esame della domanda di sospensiva.
Con memoria in data 13.04.2023 si costituiva in giudizio il tutore del minore, la quale, assumendo l'inidoneità della madre, per intrinseche carenze personologiche strutturali, alla crescita del figlio e dando atto dell'attuale condizione di benessere del minore, chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 19.04.2023 la Corte, sentite le parti in udienza, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di sospensiva.
Indi, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 12.07.2023, sentita l'appellante che dichiarava di essersi sposata con il sig. Parte_3 e udite le richieste dei procuratori delle parti, con ordinanza in pari data, depositata il 21.7.2023, il Collegio: incaricava i SS.SS. di
Zafferana Etnea e di Catania di svolgere approfondita indagine socio-ambientale sulle attuali condizioni di vita, psicologiche, di salute e di lavoro di verificandone la Parte_1
progettualità, nonché di svolgere gli opportuni approfondimenti sul marito della stessa [...]
Parte 3 ed il nucleo di appartenenza del predetto, valutando la qualità del rapporto intercorso tra le parti e lo stile di vita e le risorse parentali;
incaricava il Servizio di Psicologia presso l'ASP di
Catania di trasmettere una relazione personologica aggiornata riguardante Parte_1 e
Parte_3 ; concedeva termine per il deposito delle relazioni fino al 30.11.2023 il marito e rinviava il procedimento all'udienza del 16.01.2024.. Con separata ordinanza riservata il
Collegio disponeva altresì l'ascolto degli affidatari del minore.
Veniva quindi acquisita la relazione di aggiornamento del SS di Zafferana Etnea in data
23.10.2023 ed all'udienza del 6.12.2023 veniva effettuato l'ascolto della prima famiglia affidataria del minore che riferiva che dalla metà di giugno 2023 il minore era transitato in nucleo familiare istante per adozione.
Indi, all'esito dell'udienza del 16.01.2024, con ordinanza depositata il 7.3.2024 la Corte, ritenuta l'opportunità, disponeva un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, da svolgersi mediante il richiamo dei CC.TT.UU che avevano effettuato accertamenti peritali nel corso del giudizio di prime cure, dott. Per_3 e prof.ssa integrando lo stesso con la nomina di uno Persona_4
psichiatra nella persona della dott.ssa Per_5 con richiesta di: a) effettuare un aggiornamento "
Parte_1 tenuto conto delle situazioni nella valutazione delle capacità genitoriali di sopravvenute;
b) verificare la capacità genitoriale del marito della stessa Parte_3 ; c)
accertare lo sviluppo fisico e neuropsicologico del minore PE
verificandone gli effettivi bisogni ed esigenze al fine di valutare se la madre, con l'apporto del marito e l'aiuto dei genitori di costui, fosse in grado di affrontarli e colmarli;
Parte_3
d) relazionare sulla progettualità della Pt_1 e del CP_1 rispetto al minore evidenziando, se, rispetto al passato, vi fossero state per l' Pt_1 evoluzioni o comunque cambiamenti, nonché la compatibilità dei tempi di recupero delle stesse con le esigenze evolutive del minore.
Previa sostituzione della dott. Per_5, che comunicava di non poter accettare l'incarico, con la dott.ssa Per_6 all'udienza in data 10.04.2024 i nominati CC.TT.UU. assumevano formalmente l'incarico peritale;
concesso loro, come da richiesta, il termine complessivo di giorni centodieci (70+20+20) per il deposito della relazione conclusiva, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 09.10.2024.
All'udienza del 9.10.2024 la Corte, preso atto del mancato deposito della C.T.U. rinviava all'udienza del 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025, presente la CTU dott.ssa Persona_7 le parti constatavano come la
CTU non risultasse ancora depositata in atti e la Corte, invitata la CTU ad attivarsi al fine di superare i riferiti errori nel deposito dell'elaborato peritale, rinviava all'udienza in data
12.02.2025.
Disposta la sostituzione del consigliere nominato relatore, essendo stato lo stesso nelle more applicato ad altro ufficio, all'udienza in data 12.02.2025, la Corte, preso atto del deposito della relazione peritale ed esaminata la stessa, con ordinanza depositata in data 20.02.2025 disponeva il richiamo per chiarimenti del CC.TT.UU, rinviando all'uopo all'udienza del 9.4.2025.
Con ulteriore separata ordinanza riservata si disponeva l'audizione degli attuali affidatari del minore Persona_8 la quale veniva effettuata innanzi al consigliere delegato e i componenti onorari del Collegio, alla presenza del tutore del minore, all'udienza del 28.3.2025. Veniva depositata in atti da parte del tutore documentazione socio- sanitaria rilasciata da parte dei servizi territoriali che hanno in carico il minore in aggiornamento delle condizioni del predetto.
All'udienza del 9.4.2025 la Corte richiedeva ai comparsi CC.TT.UU gli specifici chiarimenti formulando specifiche domande a verbale e concedendo termine di giorni 15 per il deposito degli stessi e, rinviava per discussione all'udienza un data 11.06.2025 concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima.
Indi, acquisita la relazione contenente i chiarimenti resi dai C.TT.UU., all'udienza in data
10.06.2025, presente l'appellante, preliminarmente il procuratore dei sig.ri Controparte_1 [...] "
comunicava l'intervenuta rinuncia dei propri assistiti alloParte_3 e Parte_2 spiegato atto di intervento volontario nel presente giudizio ed alle domande ivi formulate, in ragione dell'intervenuto allontanamento di Parte_1 dalla casa coniugale a far data dal 22 aprile 2025 e del conseguente venir meno del rapporto di fiducia con la stessa.
Infine, sentita la sig.ra Pt_1 che confermava di aver avuto forti conflitti con la famiglia del marito e di essersi trasferita nella casa di sua proprietà, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte_1 inVa preliminarmente rilevata la tempestività dell'appello proposto da quanto depositato nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 legge n. 184/83, essendo stato il ricorso proposto in data 27.02.2023, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data 31.01.2023 . Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo stato ritualmente citato quale unica controparte il tutore della minore, debitamente costituitosi in giudizio. Risultano quindi essere stati citati e ascoltati nella presente fase processuale la parte reclamante, sia i precedenti che gli attuali affidatari, mentre, in ragione della tenera età del minore, di soli sei anni, è stato ritenuto inopportuno procedere l'ascolto del predetto, reputandosi sufficienti a delineare la situazione del predetto le risultanze delle relazioni peritali e dei servizi socio-sanitari in atti.
Deve quindi darsi atto dell'intervenuta rinuncia all'atto di intervento proposto dal sig. [...]
Parte 3 , coniuge della appellante a seguito di matrimonio celebrato il Parte_1
Controparte_1 e Parte_2 da ultimo 23.3.2023, e dei genitori del predetto sigg. formalizzata all'udienza dell'11.06.2025, e originata dall'intervenuto allontanamento della Pt_1 a far data dal 22 aprile 2025 e dalla cessazione dei rapporti con la donna, circostanza confermata dalla stessa personalmente comparsa.Parte_1
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità.
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)". La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante "il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, ...il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)". Cass. I 30.10.2024 n. 10658).
Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia quindi affermato in plurime pronunce che "Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass.Sez.I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass. Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730;
Cass. Civ.Sez.I, 04.04.2011 n. 7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio
2010, n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^,
26 gennaio 2011, n. 1838; Cass., Sez. I^, 22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non
è integrato solamente da un "rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali" ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che a prescindere dagli adempimenti dei genitori – impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione
10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I, 07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988). Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile, come certamente nella fattispecie in esame (v. in tal senso Cass.,
n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI 15660/2012 ; Cass.I n. 6755/2014). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso, Cass. 30 maggio 2014, n. 12192).
Ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito il superiore principio secondo cui "la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare
"situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che l'appello sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, non potendosi che confermare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore PE
stante l'esito non positivo degli articolati interventi di supporto e di sostegno avviati al fine di orientare la madre del minore ad un recupero delle competenze genitoriali eParte_1 delle fragilità personologiche della stessa, tali da indurre a ritenere l'irreversibile inadeguatezza della stessa a garantire la sana e serena crescita del minore, affetto da bisogni speciali, tenuto conto delle esigenze dallo stesso manifestate di stabilità e di continuità affettiva.
Tali conclusioni appaiono a maggior ragione avvalorate in considerazione dei recenti accadimenti che hanno portato l' Pt_1 all'abbandono del tetto coniugale ed alla conseguente perdita dell'importante supporto di cui nel corso negli ultimi anni aveva beneficiato a seguito del matrimonio con il sig. e dell'inserimento nel contesto famiglia del coniuge, ilParte_3 quale, per quanto riscontrato dalla disposta CTU, aveva contribuito in modo rilevante al miglioramento delle condizioni psicopatologiche della donna rispetto a quanto osservato nel procedimento di prime cure e quanto emerso anche nell'ambito dei procedimenti anteriori che hanno riguardato i primi quattro figli di già dichiarati adottabili dalParte_1
Tribunale per i Minorenni di Catania (proc. 796/16 AB)..
Va a riguardo osservato infatti come il procedimento de qua tragga origine dalla segnalazione effettuata in data 4 gennaio 2021 ai Carabinieri di Catania Stazione di Ognina, di alcuni vicini
-
di casa i quali, allarmati dall'incessante pianto di un bambino, intervenivano presso l'abitazione sita in Catania, via Teseo n. 2, ove abitava l' Pt_1 constatando che il bambino, PE
,[...] presentava un evidente ematoma al viso in zona frontale, dovuto, per come riferito dalla donna, ad una caduta accidentale. Nella suddetta circostanza gli operanti constatavano le precarie condizioni dell'abitazione, in evidente stato di degrado. A seguito degli approfondimenti disposti dalla Procura della Repubblica presso il TM tramite il SS di Zafferana Etnea, da cui emergeva come l' Pt_1 fosse soggetto noto ai servizi in relazione alle procedure che avevano interessato i primi quattro figli, in stato di vulnerabilità e precarie condizioni di vita, priva di validi riferimento familiari essendo da ultimo deceduta la madre, non in grado di gestire il figlio, che nell'ultimo anno non era stato mai visitato dal pediatra. Riguardo il padre del minore, tale
Persona_9 si riferiva come lo stesso fosse affetto da oligofrenia e invalido al 100%, "
sostanzialmente assente dalla vita del figlio.
Con il decreto del TM volto all'accertamento dello stato di adottabilità del minore in data
19.05.2021, nelle more dei disposti approfondimenti istruttori, veniva quindi disposto il unitamente al minore presso Casa Famiglia per donne in collocamento di Parte_1
difficoltà, e la diade veniva quindi inserita presso la struttura "Santa Maria degli Angeli" di
Catania, ove permaneva fino alla fine di gennaio 2023, quindi per un periodo di circa un anno e otto mesi, allorchè, definito il giudizio di primo grado con la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore, l' Pt_1 veniva dimessa dalla struttura.
Orbene, deve quindi evidenziarsi come gli approfondimenti personologici svolti nel corso del giudizio di prime cure abbiano univocamente accertato la condizione di grave vulnerabilità di tale da comprometterne in maniera significativa le capacità genitoriali.Parte_1
In particolare, la relazione redatta dal Servizio di Psicologia presso l'ASP di Catania in data
10.08.2021 in atti, ovvero risalente al periodo del collocamento comunitario della donna unitamente al figlio, evidenziava come la stessa, presentatasi ai colloqui poco ordinata nell'aspetto, presentasse "un eloquio disorganizzato, affabulazioni e nel momento in cui entra in gioco l'aspetto emotivo emerge la reiterazione di alcuni contenuti”. Si riportava il vissuto Parte 4 , la quale aveva raccontato di un rapporto problematico con la propria madre e quindi di una prima relazione da cui nel 2006 era nata la prima figlia R_0 e di una successiva da cui erano nati gli altri tre figli, riferendo di un primo collocamento comunitario tra il 211 ed il 2012, conclusosi con la declaratoria dello stato di adottabilità dei figli. 66La relazione evidenziava che La disabilità cognitiva associata alla sfera affettiva inibita ed impoverita compromettono, nella signora Pt_1 il funzionamento adattivo che è supportato dall'abilità di pianificazione, elaborazione di strategie, individuazione definizione delle priorità e flessibilità cognitiva;
tale modalità deficitaria del funzionamento inficia la capacità di giudizio critico con ricadute nella compromissione del rischio delle situazioni sociali, la persona è particolarmente ingenua e può essere manipolata dagli altri.
Pertanto la signora, non essendo totalmente autonoma, ha bisogno di un supporto nel prendere decisioni che concernono la salute, l'ambito legale e quant'altro.
Circa la valutazione delle capacità genitoriali si affermava : “Il complesso quadro personologico caratterizzato da una disabilità cognitiva di grado lieve che contempla un funzionamento adattivo disfunzionale associato ad una sfera affettiva inibita ed impoverita si riverbera significativamente sulle capacità genitoriali della signora Pt_1 che, pur manifestando un attaccamento affettivo al proprio bambino, sembra non assimilare stabilizzare strumenti e strategie utili per strutturare un progetto di vita solido per R_ Solo grazie all'intervento degli educatori della comunità in cui risiede, sembra riuscire a riconoscere e cogliere i bisogni del proprio bambino" esprimendosi quindi in termini favorevoli al collocamento in comunità della diade madre-figlio. 66La relazione concludeva che : L'indagine clinica e l'esame psicodiagnostico, in atto, evidenziano la condizione di disabilità cognitiva di grado lieve, caratterizzata da un malfunzionamento adattivo, con un profilo di personalità disfunzionale, con deragliamento del pensiero a sfondo paranoide e l'alterazione del giudizio critico e il principio di realtà.. Tale quadro condiziona significativamente le capacità genitoriali che pur presenti sul piano affettivo sono carenti in tutti gli altri aspetti".
La relazione allegata trasmessa dalla Comunità Santa Maria degli Angeli del 21.09.2021 riferiva che l' Pt_1 inseritasi senza particolari difficoltà nel contesto comunitario, risultava anteporre spesso ai bisogni del figlio, “altre priorità, quali l'accudimento del cane e dei gatti rimasti presso l'abitazione familiare e apparisse "fragile, ingenua, bisognosa di costanti conferme e rassicurazioni, nonché priva di validi riferimenti familiari”, evidenziandosi come la stessa, che aveva ereditato dalla madre due case, una sita in Catania e l'altra in Zafferana Etnea, apparisse del tutto incapace di assolvere agli adempimenti della successione e fosse quindi solita chiedere consigli e supporti a chiunque manifestasse la volontà di aiutarla, giungendo a firmare, con estrema superficialità, deleghe per il disbrigo di pratiche al punto da rendere necessario, per tutelarla, l'apertura di un amministrazione di sostegno. Riguardo il rapporto della donna con il figlio si evidenziava come anche lo stesso fosse connotato da "superficialità". Il bambino, manifestava difficoltà nel linguaggio oltre che irrequietezza, e resistenze nell'addormentarsi e la
Pt_1 non era in grado di gestirlo adeguatamente né di svolgere opportuna attività di stimolazione dimostrandosi molto carente a riguardo.
"La disposta CTU espletata circa la valutazione clinica della perizianda dato atto dell'atteggiamento puntuale e collaborativo mantenuto dalla stessa, afferma: "L'eloquio non necessita di stimolazione e viene espresso con tono di voce cantilenante. Il pensiero risulta tangenziale nella forma, con tendenza alla circostanziata e povero per contenuto. Appare evidente uno stile interpretativo di approccio alla realtà con presenza di spunti paranoidi nei confronti delle vicissitudini avute tanto con la madre, quanto con i pari all'interno della comunità in cui si trova attualmente domiciliata. Presenti reiterazione di alcuni contenuti nel momento in cui entra in gioco l'aspetto emotivo. La ricostruzione che la perizia presenta della propria storia personale si presenta come ampiamente discrepante ed a tratti contraddittoria rispetto a quanto noto dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dalla stessa fornita indifferenti tempi e luoghi. Ciò che emerge è una tendenza (pseudoologia fantastica) o comunque, alla profonda rielaborazione di fatti realmente accaduti in chiave personale....”. Si conferma quindi che “L'innesto di spunti paranoidi nel contesto della disabilità cognitiva di grado lieve della perizianda ne caratterizza un funzionamento psicotico della stessa". Ancora si legge :" la scarsa previsione circa le conseguenze delle proprie azioni e il rifiuto delle norme previste dalle convenzioni sociali, possono dar vita a comportamenti decisamente ostili e scarsamente controllati a livello sociale, talvolta preceduti da una fase di insicurezza ansiosa.
Nelle situazioni di gruppo tende a interagire in maniera aggressiva e scarsamente controllata: i rapporti sociali tendono, pertanto, ad essere difficili anche se essi non vengono a priori rifiutati.
Tende a valutare in modo acritico le proprie reali capacità operative;
può tuttavia presentare sentimenti di autosvalutazione in caso di frustrazione.
E molto probabile la presenza di sintomi di tipo paranoideo, disturbi formale del pensiero o alterazioni del giudizio di realtà.
La capacità di distinguere correttamente tra realtà interna ed esterna appare compromessa: il soggetto tende a vivere in modo autistico e distaccato, con il possibile sviluppo di sintomatologia a connotazione delirante. I meccanismi di difesa appaiono strutturati in una maniera sufficientemente equilibrata anche se, nelle condizioni di particolare stress possono manifestarsi alcune tendenze ad all'abilità emotiva con possibile difficoltà di controllo sulla sfera delle pulsioni"
Riguardo il modello di funzionamento psicologico della perizia si afferma: “La signora Pt_1 proviene per una famiglia con relazione disfunzionali con una dipendenza simbiotica dalla madre, che la dominava e la dirigeva con modalità emotivamente ricattatorie;
al contempo il rapporto simbiotico presentava nella figlia note di tipo genitorializzate. In tali condizioni di base educativa e formazione emotivo-affettiva la signora Pt_1 sviluppa delle note comportamentali di tipo psicopatologico con evidenze paranoicali, di difficoltà all'adeguamento a regole socialmente condivise e struttura di personalità a valenza psicotica. La struttura personologica della signora
Pt_1 la rende facilmente dipendente dalle persone con cui entra in contatto affettivo o sessuale, con serie difficoltà apprendere iniziative proprie accettabilmente programmate, se non correttamente e costantemente guidata anche negli agiti quotidiani. La tendenza alla dipendenza la rende autocentrata e con competenze metacognitive limitate. In tale stato osservato la signora appare incapace di gestire un minore, comprendendo solo in modo formale le sue esigenze di crescita e le sue necessità quotidiane e prospettiche. Ne sono, tra l'altro, testimonianza le varie relazioni dei servizi sociali che l'hanno osservata nei momenti in cui aveva vita di fatto autonoma.
L'osservazione dei comportamenti e della gestione del figlio è stata fatta sempre in presenza delle operatrici della comunità che la guidano e la indirizzano costantemente".
La CTU conclude affermando l'incapacità materna ad assicurare al minore la dovuta assistenza morale e materiale, ribadendosi che “La struttura di personalità di tipo psicotico con indicatori di deviazione psicopatica. Il che implica, tra l'altro una sostanziale riduzione delle competenze metacognitive, che non le consentono di comprendere appieno le esigenze emotivo affettive degli altri e, conseguentemente della prole. Inoltre gli script familiari di provenienza, come descritti e per i comportamenti finora agiti, depongono per un modello di allevamento invischiate e centrato sull'adulto, anche con tecniche di gestione di tipo ricattatorio e colpevolizzante verso la prole.
Per quanto riguarda l'accudimento materiale e la capacità di gestione del minore, la signora necessiterebbe di continua e costante supervisione giornaliera".
A fronte dei rilievi del CTP dott. Per_2 che affermava come la Pt_1 avesse "un modello di attaccamento sicuro, stabile e protettivo" con il minore R_ manifestando quindi una la capacità di instaurare una “valida relazione genitoriale” con il figlio, la CTU ribatte ancora che 66
La storia delle precedenti contestazioni fatte alla signora Pt_1 dimostrano con chiarezza la incompetenza a gestire i minori in autonomia. In atto la corretta gestione del minore è stabilizzata dalla permanenza in comunità, con il continuo intervento degli educatori. Quando ci si riferisce ad adeguato supporto bisognerebbe tenere in conto i tempi dello stesso in quanto, un prolungato sostegno diretto tenderebbe a squalificare il ruolo normativo del caregiver, a favore dell'autorità superiore notata dal minore".
Veniva quindi acquisita una relazione di aggiornamento della Comunità "Villa Santa Maria degli
Angeli” datata 14.11.2022 ove nel darsi atto del positivo andamento del percorso comunitario della diade e della condizione di serenità dovuta all'avvio di una nuova relazione, iniziata circa cinque mesi prima, con sig. si evidenziava come la stessa continuasse 66
Parte_3 a manifestare rilevanti difficoltà nella gestione quotidiana del figlio, che spesso urla e diventa aggressivo a fronte dei tentativi di contenimento della mamma".
Si riportava come al bambino fosse stato diagnosticato dal servizio di NPI "un disturbo del linguaggio espressivo verbale e disturbi evolutivi specifici misti", per cui necessitava dell'avvio di un percorso di logopedia e fosse in lista d'attesa per l'inserimento del percorso extramurale dell'ODA di San Nullo.
Riguardo la progettualità della Pt_1 si riportava come la donna avesse manifestato l'intenzione di andare a vivere con il nuovo compagno, unitamente al piccolo R_ evidenziandosi come la stessa fosse alla ricerca di soluzione per evitare di perdere il figlio e avesse quindi dichiarato di volersi sposare con il CP_1 per dare un padre al minore. Veniva ribadita l'evidente fragilità dell' Pt 1 e la incapacità della stessa di autonoma progettualità, rilevandosi il bisogno del minore Per_1 di punti di riferimento che non siano gli operatori". 66
In ragione delle soprariportate risultanze peritali e di quanto riferito dalle relazioni dei servizi, con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale per i minorenni dichiarava quindi lo stato di adottabilità del minore per il quale, pertanto, veniva disposto il PE
collocamento eterofamiliare.
Ciò detto, deve quindi darsi atto del fatto che il sostanziale motivo di appello avverso la sentenza impugnata frapposto da riguardasse la mancata valutazione dell'intervenuto Parte_1
miglioramento delle proprie condizioni di vita conseguente alla nuova relazione affettiva ed alla disponibilità manifestata anche dai genitori dellointrapresa con il sig. Parte_3 e Parte_2 a costituire valide figure supportive di riferimento stesso Controparte_1 per la Pt 1 sottolineandosi come la famiglia CP_1 fosse CP_2 e disponesse di risorse materiali e morali, reputandosi pertanto l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini della declaratoria di adottabilità del minore.
Indi, doverosamente disposti dalla Corte gli opportuni approfondimenti istruttori tramite le agenzie territoriali di riferimento volte a verificare l'effettiva idoneità e disponibilità del sig. [...] Parte_3 e dei due genitori, i quali davano positivo riscontro, veniva quindi disposto un'integrazione/aggiornamento peritale al fine di verificare le competenze genitoriali vicariali degli stessi in ragione dello stabile inserimento della Pt_1 nel suddetto nucleo familiare, inserimento il quale tuttavia risulta da ultimo venuto a cessare, visto l'abbandono della casa coniugale da parte dell' Pt_1 , siccome dichiarato da ultimo dalla stessa in udienza. Appare dunque evidente come tale circostanza, da cui è scaturita la rinuncia all'intervento in giudizio dei predetti, facendo venir meno quella progettualità sulla quale era incentrato il gravame, non faccia per converso che confermare quelle che erano le risultanze rassegnate nella sentenza di primo grado circa l' inadeguatezza genitoriale, dovuta a limiti personologici strutturali, di Parte_1 evidenziandosi peraltro una serie di rilievi a riprova della sostanziale inaffidabilità della
[...]
donna.
E invero, appare a riguardo opportuno rilevare il comportamento poco trasparente della predetta già tenuto nel corso dello svolgimento della CTU nel corso del giudizio di prime cure, espletatasi nell'estate del 2022, durante la quale l' Pt_1 pur avendo avviato la relazione con il و CP_1 già dal giugno 2022, non faceva alcun accenno al fatto di avere un nuovo legame .
Ancora, nel corso degli accertamenti peritali svolti nel presente grado di giudizio, nulla emergeva riguardo eventuali criticità e difficolta emergenti nel contesto relazionale intrafamiliare e di coppia, le quali, per quanto dichiarato, hanno indotto la Pt_1 ad allontanarsi dal coniuge.
Conclusivamente, sembra trarsi conferma dell'atteggiamento superficiale e di discontrollo degli impulsi dell' Pt_1 rilevandosi come nemmeno il legale della stessa in sede di note conclusive abbia fatto alcun accenno alla modifica della situazione personale della donna, risalente al mese di aprile 2025, proponendo quindi una progettualità alternativa e/o fornendo elementi utili a valutare la nuova situazione.
Pertanto, seppur i periti si erano espressi in termini possibilistici circa l'adeguatezza della coppia genitoriale, dando atto dei miglioramenti personologici riscontrati nella Pt_1 a seguito della relazione affettiva con il CP_1 a loro dire direttamente conseguenti al nuovo contesto familiare ritenuto di supporto e orientamento per la donna, non può che rilevarsi come cessata la stessa, le sopite alterazioni psicopatologiche dell' Pt_1 appaiano verosimilmente destinate, siccome avvenuto già in passato, a riacuirsi, essendo connesse a problematiche personologiche strutturali della donna, che, siccome affermato fin dalla prima indagine personologica, appare del tutto priva di un adeguato esame di realtà e di valide risorse personali su cui poter incentrare la propria progettualità in via autonoma e a prescindere da terzi.
Del resto, la riprova della inadeguatezza genitoriale dell' Pt_1 è emersa inconfutabilmente anche dall'osservazione del minore R_ che manifestava chiari sintomi di disagio, trascuratezza e deprivazione affettiva nel periodo immediatamente successivo al distacco dalla genitrice poi ridimensionatisi nel corso del tempo ma di cui ancora patisce le conseguenze.
In particolare, la prima coppia affidataria che ha accolto il minore sentita nel dicembre 2023 riferiva come il piccolo R_, di anni quattro, quando era arrivato si presentasse “con un atteggiamento molto infelice", era poco loquace, non parlava e si esprimeva solo con segni ed espressioni. Affermavano: “il minore durante i pasti mimava il lancio di oggetti e di cose facendo intendere che egli stesso avesse subito quel trattamento.ci faceva vedere in proposito i segni presenti sulla sua fronte di un ematoma e di una cicatrice". Riportavano ancora, riguardo il comportamento del bambino : è capitato più volte che quando noi cercavamo di fargli capire alcune cose ponendoli dei divieti e delle limitazioni, lo stesso reagiva in modo molto inconsueto perché per un verso per circa mezz'ora rimaneva impietrito, e poi compiva degli atti di autolesionismo, strappandosi parte delle unghie delle mani e dei piedi. Il bambino non riusciva in tali occasioni a tranquillizzarsi immediatamente, ma tali momenti di terrore e buio duravano un poco di tempo. Questi comportamenti si sono affievoliti col tempo perché il bambino apprezzava il clima disteso e incoraggiante della nostra famiglia... 66
il bambino in questo periodo aveva normali funzioni vitali (sonno regolare e Aggiungevano:
bisogna fisiologici regolari). All'inizio, tuttavia, dimostrava di saper usare perfettamente il cellulare e di averne bisogno per addormentarsi. Durante il tragitto tra casa e scuola, a piedi, il bambino quando vedeva per la strada dei mezzi di locomozione a due ruote, tipo scooter o biciclette elettriche, mi faceva capire di averli utilizzati”.
Anche l'attuale coppia affidataria, sentita all'udienza in data 28.3.2025, nel dare atto del positivo e sereno inserimento del minore nel nuovo contesto familiare avvenuto nel giugno 2023, ha confermato come il piccolo R_ pur avendo fatto molti progressi nel suo percorso di crescita, necessiti di specifiche attenzioni e di continui stimoli. La coppia riferiva come dal punto di vista comportamentale R_ inizialmente sembrava presentare un ritardo cognitivo di tipo medio- grave ma ha nel tempo manifestato un buon recupero delle abilità di base, anche se non è ancora in linea con l'età ; hanno evidenziato come invece sia affetto da scialorrea (ipotono dei muscoli della lingua) e presenti un disturbo fonetico e fonologico di grado medio-grave per il quale gli è stata riconosciuto lo stato di handicap ai sensi della legge 104/92. Il minore per questo svolge sedute trisettimanali di logopedia ed ha ancora importanti difficoltà espressive.
Gli affidatari hanno raccontato come da un punto di vista emozionale R_ tendeva ad isolarsi se veniva rimproverato e che all'inizio mordeva la sbarra del letto al punto di lasciarvi impressi i segni dei denti e si strappava le unghie delle mani e dei piedi nei momenti di frustrazione, comportamenti rientrati nel corso del tempo. Inoltre hanno riferito che il bambino aveva molte carie ai denti per cui ha dovuto essere sottoposto a ben quattro devitalizzazioni. R_ presenta ancora una dipendenza dalla televisione dovuta al fatto, da lui stesso raccontato, che da piccolo, quando stava "nella casa con tanti bambini” trascorreva molte ore da solo davanti alla TV. Si
riporta come il minore esprima soddisfazione per l'attuale contesto di vita e sia ben inserito nel contesto di riferimento cui è molto attaccato.
La relazione del SS territorialmente competente versata in atti conferma quanto sopra riferito dagli affidatari, dando atto del forte legame di attaccamento del minore con le figure genitoriali di riferimento.
La documentazione sanitaria del Servizio di NPI del 20.10.23 e la relazione relativa al progetto riabiliativo del 20.03.2025 confermano il disturbo fonetico-fonologico del minore e la necessità di proseguire gli interventi riabilitativi logopedici intrapresi.
Deve quindi darsi atto del fatto che nel corso del supplemento di CTU disposta nel presente grado di giudizio anche i periti abbiano constatato la condizione di attaccamento del minore alla famiglia affidataria, evidenziando come la stessa rappresenta per il minore un contesto 66
relazionale affettivamente significativo con cui ha costruito un legame stabile e sicuro e mostra, nel contesto affidatario, uno sviluppo adeguato sul piano emotivo, cognitivo e relazionale.
Si evidenzia quindi che “Alla luce della tenera età del minore, della fragilità del suo vissuto precoce, della rilevanza che assume la continuità delle relazioni con figure di attaccamento stabili e prevedibili, un cambiamento sostanziale in questa fase evolutiva potrebbe determinare una disorganizzazione del suo legame di attaccamento, vivere un profondo senso di abbandono, di perdita, sperimentando che non può fidarsi degli adulti. La rottura potrebbe anche compromettere la capacità di costruire relazioni stabili o manifestare disturbi del comportamento, mettendo a rischio l'equilibrio psicoaffettivo del minore".
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Catania, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale del minore ed a dichiararne lo stato di adottabilità, in ragione degliPE esiti del supplemento di istruttoria svolto anche nel presente grado di giudizio, appare del tutto destituito di fondamento il gravame della madre del minore, stante la acclarata inadeguatezza genitoriale della stessa.
Risulta confermato anche in tale grado di giudizio l'atteggiamento incostante e la assoluta mancanza di consapevolezza da parte della donna delle proprie carenze, del venir meno della sua progettualità familiare e della assolutamente vaga e indefinita situazione attuale che come tale non consente di formulare alcuna prognosi favorevole riguardo la capacità della Pt_1 di recupero di un effettivo ruolo genitoriale e di garantire al figlio le cure di cui necessità per crescere serenamente.
Deve darsi quindi atto del fatto che anche dagli esiti del supplemento di istruttoria condotta nella presente fase di giudizio non siano emersi elementi positivi di conforto tali da indurre a rivedere le valutazioni prognostiche sfavorevoli effettuate dal giudice di prime cure circa la irreversibilità della condizione di inadeguatezza genitoriale della Pt_1 causata da caratteristiche personologiche strutturali patologiche non suscettibili di modifica.
Pertanto, a fronte della condizione di benessere del minore, oggi di anni sei, nel contesto familiare in cui ormai da due anni è inserito (dopo un precedente affido di mesi cinque), reputa la Corte che corrisponda certamente al preminente interesse del piccolo R_ quello di proseguire il suo percorso di crescita nella famiglia che lo ha accolto e che si è dimostrata in grado di accudirlo, sia dal punto di vista materiale che affettivo, prendendosi cura delle sue problematiche e dei bisogni speciali che presenta, contribuendo in maniera preponderante al superamento dei traumi connessi al suo vissuto deprivato, restituendole certezze e la stabilità di cui necessita per una sana crescita.
Tale conclusione appare vieppiù avvalorata in ragione delle risultanze peritali che hanno evidenziato il rischio di destabilizzazione del minore e per il suo equilibrio psico-fisico in ipotesi di distacco dagli affidatari.,
Tenuto conto del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi e del preminente “best interest" del minore quale immanente principio nella materia de qua, appare pertanto integrata nel caso di specie la situazione di abbandono del minore, nei termini di cui alla recente sentenza sopracitata della Suprema Corte secondo cui "la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine" (Cass. Civ., Sez. I, ord. 6
febbraio 2025 n. 2948).
Pertanto, posto che, nella specie, nel corso dei procedimenti svoltisi innanzi al TM veniva avviato un percorso di sostegno genitoriale tramite collocamento comunitario che tuttavia non sortiva esito positivo a causa della mancata collaborazione materna dovuta a una struttura di personalità disfunzionale, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse del minore.
A riguardo, per completezza appare opportuno sottolineare come il Collegio sia ben consapevole di quel recente orientamento della Suprema Corte che, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali ( che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della CEDU nella causa Zhou
contro
Italia, hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) si è espresso in termini positivi rispetto alla percorribilità quale c.d.
"terza via", alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine), dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) L. 184/83 sul presupposto dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, inteso in chiave interpretativa quale impossibilità giuridica del presupposto normativo dell'abbandono del minore (cfr. Cass. I 1476/21) e che, da ultimo, non ha escluso anche in ipotesi di adozione legittimante il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (V. Cass. I ord. 230/2023, Corte Cost. 183/2023). Deve tuttavia rilevarsi come il ricorso alla c.d. "adozione mite", che consente di non recidere il legame, anche giuridico, con la famiglia di origine, nemmeno peraltro in questa sede richiesta, non appaia adeguato alla vicenda del minore necessita di vivere pienamente ed in maniera PE
esclusiva la propria esperienza adottiva nel contesto familiare protettivo che da tempo lo ha accolto al fine di costruire la sua identità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata.
Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da PE avverso la sentenza n. 11/23 emessa dal TM di Catania in data 11.01.2023 e depositata il 25.01.2023
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel. est. dott. Isabella Cumia Componente privato Dott. Cesare Garofalo Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 229/2023 R.G.V.G. avente ad oggetto “OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA".
promossa da
,nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliatavia Vecchia Provinciale Malopasso n. 7, C.F. C.F. 1 in Catania, piazza Verga n. 16 presso lo studio dell'avv. Marcella Currenti, da cui è rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di appello, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 21.02.2023
Contro
Avv. REMIGIA D'AGATA, nella qualità di tutore e difensore del minore PE
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso il suo studio in
[...]
Catania, via Gigi Macchi n. 12.
Con l'intervento in causa di
" nato a [...] il [...], C.F. Codice Fiscale_2 e Controparte_1
, C.F. 3 entrambi Parte_2 nata a [...] l'[...], C.F.
,
Parte_3 nato a [...] in [...], e 1'11.03.1987, C.F. C.F._4 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Catania, via Etnea n. 688 presso lo studio dell'avv. Loredana Torrisi da cui sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'att d'intervento;
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 10.06.2024, sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 11/2023 emessa in data 11.01.2023, depositata il 25.01.2023, il Tribunale per i
Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso ex art. 8 L.
183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data 08.05.2021 e iscritto al n. 33/2021 R.G. AB, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore PE
[...], nato a [...] il [...], confermando la nomina del tutore nella persona dell'avv.
Remigia D'Agata, disponendo il divieto assoluto di contatti e incontri tra il minore e i genitori.
Ha interposto appello avverso tale sentenza, notificatale in data 31.01.2023, Parte_1
madre del minore, deducendo l'illegittimità della decisione impugnata, assunta sulla
[...]
base di una errata valutazione delle emergenze istruttorie e, in particolare, senza adeguatamente considerare l'impegno manifestato dalla genitrice nel recupero della funzione genitoriale, la disponibilità dalla stessa manifestata a farsi supportare dai competenti servizi e a permanere in comunità assieme al figlio per il tempo ritenuto necessario e, da ultimo, senza tenere nel debito conto l'intervenuto miglioramento delle condizioni di vita dell'appellante in ragione della stabile relazione affettiva intrattenuta con il sig. soggetto normoinserito, il quale,Parte_3 " prossimo al matrimonio con la Pt_1 fissato per il 27.3.2023 e sinceramente affezionatosi al minore, aveva manifestato ampia disponibilità a effettuare un percorso di valutazione per accertare le sue capacità di sostegno e supporto, unitamente ai propri genitori Controparte_1 e
L'appellante lamentava quindi come nel corso del giudizio di prime cure, Parte_2
nonostante la disponibilità manifestata ai servizi dal CP_1 ed i suoi genitori, da ultimo intervenuti nel giudizio, non fosse stato disposto alcun accertamento al fine di verificare l'effettiva idoneità del nuovo compagno e dei suoi parenti a supportare la stessa nell'accudimento morale e materiale del piccolo R_ e ciò in totale spregio dei principi previsti dalla Legge 184/83 che, prevedendo la declaratoria dello stato di adottabilità del minore quale extrema ratio, impongono, tra l'altro, di preventivamente valutare la possibilità di un affido del minore ad una famiglia legata alla mamma da rapporti di parentela. Assumeva quindi l'insussistenza dei presupposti richiesti ai sensi di legge ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità del minore e chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, in accoglimento del proposto appello, la riforma della sentenza emessa a conclusione del proc. iscritto al n. 33/2021 R.G.A.B con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore e, per l'effetto: "rigettarePE la domanda del Pubblico Ministero, predisponendo un programma di intervento e di sostegno nei confronti della madre e previa verifica delle capacità e progettualità del Parte_1 compagno e suoceri Parte_3 e dei sigg. Controparte_1 e Parte_2 sig. '
disporre l'inserimento del minore presso il predetto nucleo della sig.ra Parte_1
,
familiare, residenti in [...]”. Chiedeva, in subordine, “nelle more del giudizio di appello disporsi incontri madre/figlio anche in modalità protetta".
Con decreto presidenziale in data 01.032023 veniva fissata la comparizione delle parti all'udienza del 12.07.2023.
Con atto volontario di intervento depositato in data 15.3.2023 si costituivano in giudizio i sig.ri [...]
, i quali, dato atto della relazione affettiva CP_1 Parte_2 e Parte_3
all'epoca intercorrente tra il Parte_3 e la madre del minore Parte_1
presso la dell'avvio della stessa domiciliata assieme al figlio presso PE
Casa di Accoglienza "Villa Santa Maria degli Angeli” di Catania, esponevano di aver provveduto a depositare in data 27.01.2023 atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 33/21 A.B pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Catania (con allegata relazione clinica inerente agli stessi redatta dalla psicoterapeuta dott.ssa Per_2 ). Lamentavano quindi come detto atto fosse stato dichiarato tardivo e pertanto inammissibile in quanto il Tribunale per i minorenni, riunito in camera di consiglio in data 21.01.2023 aveva decretato lo stato di adottabilità del minore, disponendo conseguentemente, il collocamento etero-familiare del minore ed avviando il percorso di distacco del minore dalla madre la quale era stata dimessa dalla comunità ed era andata a vivere con il CP_1 nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo in Catania, via Pacinotti n. 15, contigua a quella dei genitori di quest'ultimo. In ragione di quanto sopra, e, segnatamente, dell'ampia disponibilità manifestata a supportare la madre del minore nell'accudimento e nella crescita del figlio, assumendo di essere portatori di un interesse giuridicamente rilevante, chiedevano, previa declaratoria dell'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio, “attese le mutate condizioni della madre sig.ra la revoca dello stato di adottabilità del Parte_1
disposto con la sentenza n. 11/23 del Tribunale per i minore PE
Minorenni di Catania".
Parte_1 reiterava laCon ulteriore ricorso depositato il 23.03.2023 l'appellante richiesta di sospensione con decreto inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della suddetta sentenza n.11/23 e, in subordine, fissarsi udienza ai fini della valutazione della richiesta anteriormente all'udienza di comparizione prevista in data 12.7.2023.
Con decreto presidenziale del 23.03.2023 veniva fissata l'udienza in data 19.4.2023 ai fini dell'esame della domanda di sospensiva.
Con memoria in data 13.04.2023 si costituiva in giudizio il tutore del minore, la quale, assumendo l'inidoneità della madre, per intrinseche carenze personologiche strutturali, alla crescita del figlio e dando atto dell'attuale condizione di benessere del minore, chiedeva il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 19.04.2023 la Corte, sentite le parti in udienza, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di sospensiva.
Indi, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 12.07.2023, sentita l'appellante che dichiarava di essersi sposata con il sig. Parte_3 e udite le richieste dei procuratori delle parti, con ordinanza in pari data, depositata il 21.7.2023, il Collegio: incaricava i SS.SS. di
Zafferana Etnea e di Catania di svolgere approfondita indagine socio-ambientale sulle attuali condizioni di vita, psicologiche, di salute e di lavoro di verificandone la Parte_1
progettualità, nonché di svolgere gli opportuni approfondimenti sul marito della stessa [...]
Parte 3 ed il nucleo di appartenenza del predetto, valutando la qualità del rapporto intercorso tra le parti e lo stile di vita e le risorse parentali;
incaricava il Servizio di Psicologia presso l'ASP di
Catania di trasmettere una relazione personologica aggiornata riguardante Parte_1 e
Parte_3 ; concedeva termine per il deposito delle relazioni fino al 30.11.2023 il marito e rinviava il procedimento all'udienza del 16.01.2024.. Con separata ordinanza riservata il
Collegio disponeva altresì l'ascolto degli affidatari del minore.
Veniva quindi acquisita la relazione di aggiornamento del SS di Zafferana Etnea in data
23.10.2023 ed all'udienza del 6.12.2023 veniva effettuato l'ascolto della prima famiglia affidataria del minore che riferiva che dalla metà di giugno 2023 il minore era transitato in nucleo familiare istante per adozione.
Indi, all'esito dell'udienza del 16.01.2024, con ordinanza depositata il 7.3.2024 la Corte, ritenuta l'opportunità, disponeva un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, da svolgersi mediante il richiamo dei CC.TT.UU che avevano effettuato accertamenti peritali nel corso del giudizio di prime cure, dott. Per_3 e prof.ssa integrando lo stesso con la nomina di uno Persona_4
psichiatra nella persona della dott.ssa Per_5 con richiesta di: a) effettuare un aggiornamento "
Parte_1 tenuto conto delle situazioni nella valutazione delle capacità genitoriali di sopravvenute;
b) verificare la capacità genitoriale del marito della stessa Parte_3 ; c)
accertare lo sviluppo fisico e neuropsicologico del minore PE
verificandone gli effettivi bisogni ed esigenze al fine di valutare se la madre, con l'apporto del marito e l'aiuto dei genitori di costui, fosse in grado di affrontarli e colmarli;
Parte_3
d) relazionare sulla progettualità della Pt_1 e del CP_1 rispetto al minore evidenziando, se, rispetto al passato, vi fossero state per l' Pt_1 evoluzioni o comunque cambiamenti, nonché la compatibilità dei tempi di recupero delle stesse con le esigenze evolutive del minore.
Previa sostituzione della dott. Per_5, che comunicava di non poter accettare l'incarico, con la dott.ssa Per_6 all'udienza in data 10.04.2024 i nominati CC.TT.UU. assumevano formalmente l'incarico peritale;
concesso loro, come da richiesta, il termine complessivo di giorni centodieci (70+20+20) per il deposito della relazione conclusiva, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 09.10.2024.
All'udienza del 9.10.2024 la Corte, preso atto del mancato deposito della C.T.U. rinviava all'udienza del 15.01.2025.
All'udienza del 15.01.2025, presente la CTU dott.ssa Persona_7 le parti constatavano come la
CTU non risultasse ancora depositata in atti e la Corte, invitata la CTU ad attivarsi al fine di superare i riferiti errori nel deposito dell'elaborato peritale, rinviava all'udienza in data
12.02.2025.
Disposta la sostituzione del consigliere nominato relatore, essendo stato lo stesso nelle more applicato ad altro ufficio, all'udienza in data 12.02.2025, la Corte, preso atto del deposito della relazione peritale ed esaminata la stessa, con ordinanza depositata in data 20.02.2025 disponeva il richiamo per chiarimenti del CC.TT.UU, rinviando all'uopo all'udienza del 9.4.2025.
Con ulteriore separata ordinanza riservata si disponeva l'audizione degli attuali affidatari del minore Persona_8 la quale veniva effettuata innanzi al consigliere delegato e i componenti onorari del Collegio, alla presenza del tutore del minore, all'udienza del 28.3.2025. Veniva depositata in atti da parte del tutore documentazione socio- sanitaria rilasciata da parte dei servizi territoriali che hanno in carico il minore in aggiornamento delle condizioni del predetto.
All'udienza del 9.4.2025 la Corte richiedeva ai comparsi CC.TT.UU gli specifici chiarimenti formulando specifiche domande a verbale e concedendo termine di giorni 15 per il deposito degli stessi e, rinviava per discussione all'udienza un data 11.06.2025 concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima.
Indi, acquisita la relazione contenente i chiarimenti resi dai C.TT.UU., all'udienza in data
10.06.2025, presente l'appellante, preliminarmente il procuratore dei sig.ri Controparte_1 [...] "
comunicava l'intervenuta rinuncia dei propri assistiti alloParte_3 e Parte_2 spiegato atto di intervento volontario nel presente giudizio ed alle domande ivi formulate, in ragione dell'intervenuto allontanamento di Parte_1 dalla casa coniugale a far data dal 22 aprile 2025 e del conseguente venir meno del rapporto di fiducia con la stessa.
Infine, sentita la sig.ra Pt_1 che confermava di aver avuto forti conflitti con la famiglia del marito e di essersi trasferita nella casa di sua proprietà, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte_1 inVa preliminarmente rilevata la tempestività dell'appello proposto da quanto depositato nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 legge n. 184/83, essendo stato il ricorso proposto in data 27.02.2023, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data 31.01.2023 . Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo stato ritualmente citato quale unica controparte il tutore della minore, debitamente costituitosi in giudizio. Risultano quindi essere stati citati e ascoltati nella presente fase processuale la parte reclamante, sia i precedenti che gli attuali affidatari, mentre, in ragione della tenera età del minore, di soli sei anni, è stato ritenuto inopportuno procedere l'ascolto del predetto, reputandosi sufficienti a delineare la situazione del predetto le risultanze delle relazioni peritali e dei servizi socio-sanitari in atti.
Deve quindi darsi atto dell'intervenuta rinuncia all'atto di intervento proposto dal sig. [...]
Parte 3 , coniuge della appellante a seguito di matrimonio celebrato il Parte_1
Controparte_1 e Parte_2 da ultimo 23.3.2023, e dei genitori del predetto sigg. formalizzata all'udienza dell'11.06.2025, e originata dall'intervenuto allontanamento della Pt_1 a far data dal 22 aprile 2025 e dalla cessazione dei rapporti con la donna, circostanza confermata dalla stessa personalmente comparsa.Parte_1
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità.
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)". La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante "il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, ...il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)". Cass. I 30.10.2024 n. 10658).
Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia quindi affermato in plurime pronunce che "Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass.Sez.I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass. Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730;
Cass. Civ.Sez.I, 04.04.2011 n. 7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio
2010, n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^,
26 gennaio 2011, n. 1838; Cass., Sez. I^, 22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non
è integrato solamente da un "rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali" ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che a prescindere dagli adempimenti dei genitori – impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione
10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I, 07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988). Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile, come certamente nella fattispecie in esame (v. in tal senso Cass.,
n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI 15660/2012 ; Cass.I n. 6755/2014). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso, Cass. 30 maggio 2014, n. 12192).
Ancora di recente, la Suprema Corte ha ribadito il superiore principio secondo cui "la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare
"situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che l'appello sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, non potendosi che confermare la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore PE
stante l'esito non positivo degli articolati interventi di supporto e di sostegno avviati al fine di orientare la madre del minore ad un recupero delle competenze genitoriali eParte_1 delle fragilità personologiche della stessa, tali da indurre a ritenere l'irreversibile inadeguatezza della stessa a garantire la sana e serena crescita del minore, affetto da bisogni speciali, tenuto conto delle esigenze dallo stesso manifestate di stabilità e di continuità affettiva.
Tali conclusioni appaiono a maggior ragione avvalorate in considerazione dei recenti accadimenti che hanno portato l' Pt_1 all'abbandono del tetto coniugale ed alla conseguente perdita dell'importante supporto di cui nel corso negli ultimi anni aveva beneficiato a seguito del matrimonio con il sig. e dell'inserimento nel contesto famiglia del coniuge, ilParte_3 quale, per quanto riscontrato dalla disposta CTU, aveva contribuito in modo rilevante al miglioramento delle condizioni psicopatologiche della donna rispetto a quanto osservato nel procedimento di prime cure e quanto emerso anche nell'ambito dei procedimenti anteriori che hanno riguardato i primi quattro figli di già dichiarati adottabili dalParte_1
Tribunale per i Minorenni di Catania (proc. 796/16 AB)..
Va a riguardo osservato infatti come il procedimento de qua tragga origine dalla segnalazione effettuata in data 4 gennaio 2021 ai Carabinieri di Catania Stazione di Ognina, di alcuni vicini
-
di casa i quali, allarmati dall'incessante pianto di un bambino, intervenivano presso l'abitazione sita in Catania, via Teseo n. 2, ove abitava l' Pt_1 constatando che il bambino, PE
,[...] presentava un evidente ematoma al viso in zona frontale, dovuto, per come riferito dalla donna, ad una caduta accidentale. Nella suddetta circostanza gli operanti constatavano le precarie condizioni dell'abitazione, in evidente stato di degrado. A seguito degli approfondimenti disposti dalla Procura della Repubblica presso il TM tramite il SS di Zafferana Etnea, da cui emergeva come l' Pt_1 fosse soggetto noto ai servizi in relazione alle procedure che avevano interessato i primi quattro figli, in stato di vulnerabilità e precarie condizioni di vita, priva di validi riferimento familiari essendo da ultimo deceduta la madre, non in grado di gestire il figlio, che nell'ultimo anno non era stato mai visitato dal pediatra. Riguardo il padre del minore, tale
Persona_9 si riferiva come lo stesso fosse affetto da oligofrenia e invalido al 100%, "
sostanzialmente assente dalla vita del figlio.
Con il decreto del TM volto all'accertamento dello stato di adottabilità del minore in data
19.05.2021, nelle more dei disposti approfondimenti istruttori, veniva quindi disposto il unitamente al minore presso Casa Famiglia per donne in collocamento di Parte_1
difficoltà, e la diade veniva quindi inserita presso la struttura "Santa Maria degli Angeli" di
Catania, ove permaneva fino alla fine di gennaio 2023, quindi per un periodo di circa un anno e otto mesi, allorchè, definito il giudizio di primo grado con la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore, l' Pt_1 veniva dimessa dalla struttura.
Orbene, deve quindi evidenziarsi come gli approfondimenti personologici svolti nel corso del giudizio di prime cure abbiano univocamente accertato la condizione di grave vulnerabilità di tale da comprometterne in maniera significativa le capacità genitoriali.Parte_1
In particolare, la relazione redatta dal Servizio di Psicologia presso l'ASP di Catania in data
10.08.2021 in atti, ovvero risalente al periodo del collocamento comunitario della donna unitamente al figlio, evidenziava come la stessa, presentatasi ai colloqui poco ordinata nell'aspetto, presentasse "un eloquio disorganizzato, affabulazioni e nel momento in cui entra in gioco l'aspetto emotivo emerge la reiterazione di alcuni contenuti”. Si riportava il vissuto Parte 4 , la quale aveva raccontato di un rapporto problematico con la propria madre e quindi di una prima relazione da cui nel 2006 era nata la prima figlia R_0 e di una successiva da cui erano nati gli altri tre figli, riferendo di un primo collocamento comunitario tra il 211 ed il 2012, conclusosi con la declaratoria dello stato di adottabilità dei figli. 66La relazione evidenziava che La disabilità cognitiva associata alla sfera affettiva inibita ed impoverita compromettono, nella signora Pt_1 il funzionamento adattivo che è supportato dall'abilità di pianificazione, elaborazione di strategie, individuazione definizione delle priorità e flessibilità cognitiva;
tale modalità deficitaria del funzionamento inficia la capacità di giudizio critico con ricadute nella compromissione del rischio delle situazioni sociali, la persona è particolarmente ingenua e può essere manipolata dagli altri.
Pertanto la signora, non essendo totalmente autonoma, ha bisogno di un supporto nel prendere decisioni che concernono la salute, l'ambito legale e quant'altro.
Circa la valutazione delle capacità genitoriali si affermava : “Il complesso quadro personologico caratterizzato da una disabilità cognitiva di grado lieve che contempla un funzionamento adattivo disfunzionale associato ad una sfera affettiva inibita ed impoverita si riverbera significativamente sulle capacità genitoriali della signora Pt_1 che, pur manifestando un attaccamento affettivo al proprio bambino, sembra non assimilare stabilizzare strumenti e strategie utili per strutturare un progetto di vita solido per R_ Solo grazie all'intervento degli educatori della comunità in cui risiede, sembra riuscire a riconoscere e cogliere i bisogni del proprio bambino" esprimendosi quindi in termini favorevoli al collocamento in comunità della diade madre-figlio. 66La relazione concludeva che : L'indagine clinica e l'esame psicodiagnostico, in atto, evidenziano la condizione di disabilità cognitiva di grado lieve, caratterizzata da un malfunzionamento adattivo, con un profilo di personalità disfunzionale, con deragliamento del pensiero a sfondo paranoide e l'alterazione del giudizio critico e il principio di realtà.. Tale quadro condiziona significativamente le capacità genitoriali che pur presenti sul piano affettivo sono carenti in tutti gli altri aspetti".
La relazione allegata trasmessa dalla Comunità Santa Maria degli Angeli del 21.09.2021 riferiva che l' Pt_1 inseritasi senza particolari difficoltà nel contesto comunitario, risultava anteporre spesso ai bisogni del figlio, “altre priorità, quali l'accudimento del cane e dei gatti rimasti presso l'abitazione familiare e apparisse "fragile, ingenua, bisognosa di costanti conferme e rassicurazioni, nonché priva di validi riferimenti familiari”, evidenziandosi come la stessa, che aveva ereditato dalla madre due case, una sita in Catania e l'altra in Zafferana Etnea, apparisse del tutto incapace di assolvere agli adempimenti della successione e fosse quindi solita chiedere consigli e supporti a chiunque manifestasse la volontà di aiutarla, giungendo a firmare, con estrema superficialità, deleghe per il disbrigo di pratiche al punto da rendere necessario, per tutelarla, l'apertura di un amministrazione di sostegno. Riguardo il rapporto della donna con il figlio si evidenziava come anche lo stesso fosse connotato da "superficialità". Il bambino, manifestava difficoltà nel linguaggio oltre che irrequietezza, e resistenze nell'addormentarsi e la
Pt_1 non era in grado di gestirlo adeguatamente né di svolgere opportuna attività di stimolazione dimostrandosi molto carente a riguardo.
"La disposta CTU espletata circa la valutazione clinica della perizianda dato atto dell'atteggiamento puntuale e collaborativo mantenuto dalla stessa, afferma: "L'eloquio non necessita di stimolazione e viene espresso con tono di voce cantilenante. Il pensiero risulta tangenziale nella forma, con tendenza alla circostanziata e povero per contenuto. Appare evidente uno stile interpretativo di approccio alla realtà con presenza di spunti paranoidi nei confronti delle vicissitudini avute tanto con la madre, quanto con i pari all'interno della comunità in cui si trova attualmente domiciliata. Presenti reiterazione di alcuni contenuti nel momento in cui entra in gioco l'aspetto emotivo. La ricostruzione che la perizia presenta della propria storia personale si presenta come ampiamente discrepante ed a tratti contraddittoria rispetto a quanto noto dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni dalla stessa fornita indifferenti tempi e luoghi. Ciò che emerge è una tendenza (pseudoologia fantastica) o comunque, alla profonda rielaborazione di fatti realmente accaduti in chiave personale....”. Si conferma quindi che “L'innesto di spunti paranoidi nel contesto della disabilità cognitiva di grado lieve della perizianda ne caratterizza un funzionamento psicotico della stessa". Ancora si legge :" la scarsa previsione circa le conseguenze delle proprie azioni e il rifiuto delle norme previste dalle convenzioni sociali, possono dar vita a comportamenti decisamente ostili e scarsamente controllati a livello sociale, talvolta preceduti da una fase di insicurezza ansiosa.
Nelle situazioni di gruppo tende a interagire in maniera aggressiva e scarsamente controllata: i rapporti sociali tendono, pertanto, ad essere difficili anche se essi non vengono a priori rifiutati.
Tende a valutare in modo acritico le proprie reali capacità operative;
può tuttavia presentare sentimenti di autosvalutazione in caso di frustrazione.
E molto probabile la presenza di sintomi di tipo paranoideo, disturbi formale del pensiero o alterazioni del giudizio di realtà.
La capacità di distinguere correttamente tra realtà interna ed esterna appare compromessa: il soggetto tende a vivere in modo autistico e distaccato, con il possibile sviluppo di sintomatologia a connotazione delirante. I meccanismi di difesa appaiono strutturati in una maniera sufficientemente equilibrata anche se, nelle condizioni di particolare stress possono manifestarsi alcune tendenze ad all'abilità emotiva con possibile difficoltà di controllo sulla sfera delle pulsioni"
Riguardo il modello di funzionamento psicologico della perizia si afferma: “La signora Pt_1 proviene per una famiglia con relazione disfunzionali con una dipendenza simbiotica dalla madre, che la dominava e la dirigeva con modalità emotivamente ricattatorie;
al contempo il rapporto simbiotico presentava nella figlia note di tipo genitorializzate. In tali condizioni di base educativa e formazione emotivo-affettiva la signora Pt_1 sviluppa delle note comportamentali di tipo psicopatologico con evidenze paranoicali, di difficoltà all'adeguamento a regole socialmente condivise e struttura di personalità a valenza psicotica. La struttura personologica della signora
Pt_1 la rende facilmente dipendente dalle persone con cui entra in contatto affettivo o sessuale, con serie difficoltà apprendere iniziative proprie accettabilmente programmate, se non correttamente e costantemente guidata anche negli agiti quotidiani. La tendenza alla dipendenza la rende autocentrata e con competenze metacognitive limitate. In tale stato osservato la signora appare incapace di gestire un minore, comprendendo solo in modo formale le sue esigenze di crescita e le sue necessità quotidiane e prospettiche. Ne sono, tra l'altro, testimonianza le varie relazioni dei servizi sociali che l'hanno osservata nei momenti in cui aveva vita di fatto autonoma.
L'osservazione dei comportamenti e della gestione del figlio è stata fatta sempre in presenza delle operatrici della comunità che la guidano e la indirizzano costantemente".
La CTU conclude affermando l'incapacità materna ad assicurare al minore la dovuta assistenza morale e materiale, ribadendosi che “La struttura di personalità di tipo psicotico con indicatori di deviazione psicopatica. Il che implica, tra l'altro una sostanziale riduzione delle competenze metacognitive, che non le consentono di comprendere appieno le esigenze emotivo affettive degli altri e, conseguentemente della prole. Inoltre gli script familiari di provenienza, come descritti e per i comportamenti finora agiti, depongono per un modello di allevamento invischiate e centrato sull'adulto, anche con tecniche di gestione di tipo ricattatorio e colpevolizzante verso la prole.
Per quanto riguarda l'accudimento materiale e la capacità di gestione del minore, la signora necessiterebbe di continua e costante supervisione giornaliera".
A fronte dei rilievi del CTP dott. Per_2 che affermava come la Pt_1 avesse "un modello di attaccamento sicuro, stabile e protettivo" con il minore R_ manifestando quindi una la capacità di instaurare una “valida relazione genitoriale” con il figlio, la CTU ribatte ancora che 66
La storia delle precedenti contestazioni fatte alla signora Pt_1 dimostrano con chiarezza la incompetenza a gestire i minori in autonomia. In atto la corretta gestione del minore è stabilizzata dalla permanenza in comunità, con il continuo intervento degli educatori. Quando ci si riferisce ad adeguato supporto bisognerebbe tenere in conto i tempi dello stesso in quanto, un prolungato sostegno diretto tenderebbe a squalificare il ruolo normativo del caregiver, a favore dell'autorità superiore notata dal minore".
Veniva quindi acquisita una relazione di aggiornamento della Comunità "Villa Santa Maria degli
Angeli” datata 14.11.2022 ove nel darsi atto del positivo andamento del percorso comunitario della diade e della condizione di serenità dovuta all'avvio di una nuova relazione, iniziata circa cinque mesi prima, con sig. si evidenziava come la stessa continuasse 66
Parte_3 a manifestare rilevanti difficoltà nella gestione quotidiana del figlio, che spesso urla e diventa aggressivo a fronte dei tentativi di contenimento della mamma".
Si riportava come al bambino fosse stato diagnosticato dal servizio di NPI "un disturbo del linguaggio espressivo verbale e disturbi evolutivi specifici misti", per cui necessitava dell'avvio di un percorso di logopedia e fosse in lista d'attesa per l'inserimento del percorso extramurale dell'ODA di San Nullo.
Riguardo la progettualità della Pt_1 si riportava come la donna avesse manifestato l'intenzione di andare a vivere con il nuovo compagno, unitamente al piccolo R_ evidenziandosi come la stessa fosse alla ricerca di soluzione per evitare di perdere il figlio e avesse quindi dichiarato di volersi sposare con il CP_1 per dare un padre al minore. Veniva ribadita l'evidente fragilità dell' Pt 1 e la incapacità della stessa di autonoma progettualità, rilevandosi il bisogno del minore Per_1 di punti di riferimento che non siano gli operatori". 66
In ragione delle soprariportate risultanze peritali e di quanto riferito dalle relazioni dei servizi, con la sentenza in questa sede impugnata il Tribunale per i minorenni dichiarava quindi lo stato di adottabilità del minore per il quale, pertanto, veniva disposto il PE
collocamento eterofamiliare.
Ciò detto, deve quindi darsi atto del fatto che il sostanziale motivo di appello avverso la sentenza impugnata frapposto da riguardasse la mancata valutazione dell'intervenuto Parte_1
miglioramento delle proprie condizioni di vita conseguente alla nuova relazione affettiva ed alla disponibilità manifestata anche dai genitori dellointrapresa con il sig. Parte_3 e Parte_2 a costituire valide figure supportive di riferimento stesso Controparte_1 per la Pt 1 sottolineandosi come la famiglia CP_1 fosse CP_2 e disponesse di risorse materiali e morali, reputandosi pertanto l'insussistenza dei presupposti di legge ai fini della declaratoria di adottabilità del minore.
Indi, doverosamente disposti dalla Corte gli opportuni approfondimenti istruttori tramite le agenzie territoriali di riferimento volte a verificare l'effettiva idoneità e disponibilità del sig. [...] Parte_3 e dei due genitori, i quali davano positivo riscontro, veniva quindi disposto un'integrazione/aggiornamento peritale al fine di verificare le competenze genitoriali vicariali degli stessi in ragione dello stabile inserimento della Pt_1 nel suddetto nucleo familiare, inserimento il quale tuttavia risulta da ultimo venuto a cessare, visto l'abbandono della casa coniugale da parte dell' Pt_1 , siccome dichiarato da ultimo dalla stessa in udienza. Appare dunque evidente come tale circostanza, da cui è scaturita la rinuncia all'intervento in giudizio dei predetti, facendo venir meno quella progettualità sulla quale era incentrato il gravame, non faccia per converso che confermare quelle che erano le risultanze rassegnate nella sentenza di primo grado circa l' inadeguatezza genitoriale, dovuta a limiti personologici strutturali, di Parte_1 evidenziandosi peraltro una serie di rilievi a riprova della sostanziale inaffidabilità della
[...]
donna.
E invero, appare a riguardo opportuno rilevare il comportamento poco trasparente della predetta già tenuto nel corso dello svolgimento della CTU nel corso del giudizio di prime cure, espletatasi nell'estate del 2022, durante la quale l' Pt_1 pur avendo avviato la relazione con il و CP_1 già dal giugno 2022, non faceva alcun accenno al fatto di avere un nuovo legame .
Ancora, nel corso degli accertamenti peritali svolti nel presente grado di giudizio, nulla emergeva riguardo eventuali criticità e difficolta emergenti nel contesto relazionale intrafamiliare e di coppia, le quali, per quanto dichiarato, hanno indotto la Pt_1 ad allontanarsi dal coniuge.
Conclusivamente, sembra trarsi conferma dell'atteggiamento superficiale e di discontrollo degli impulsi dell' Pt_1 rilevandosi come nemmeno il legale della stessa in sede di note conclusive abbia fatto alcun accenno alla modifica della situazione personale della donna, risalente al mese di aprile 2025, proponendo quindi una progettualità alternativa e/o fornendo elementi utili a valutare la nuova situazione.
Pertanto, seppur i periti si erano espressi in termini possibilistici circa l'adeguatezza della coppia genitoriale, dando atto dei miglioramenti personologici riscontrati nella Pt_1 a seguito della relazione affettiva con il CP_1 a loro dire direttamente conseguenti al nuovo contesto familiare ritenuto di supporto e orientamento per la donna, non può che rilevarsi come cessata la stessa, le sopite alterazioni psicopatologiche dell' Pt_1 appaiano verosimilmente destinate, siccome avvenuto già in passato, a riacuirsi, essendo connesse a problematiche personologiche strutturali della donna, che, siccome affermato fin dalla prima indagine personologica, appare del tutto priva di un adeguato esame di realtà e di valide risorse personali su cui poter incentrare la propria progettualità in via autonoma e a prescindere da terzi.
Del resto, la riprova della inadeguatezza genitoriale dell' Pt_1 è emersa inconfutabilmente anche dall'osservazione del minore R_ che manifestava chiari sintomi di disagio, trascuratezza e deprivazione affettiva nel periodo immediatamente successivo al distacco dalla genitrice poi ridimensionatisi nel corso del tempo ma di cui ancora patisce le conseguenze.
In particolare, la prima coppia affidataria che ha accolto il minore sentita nel dicembre 2023 riferiva come il piccolo R_, di anni quattro, quando era arrivato si presentasse “con un atteggiamento molto infelice", era poco loquace, non parlava e si esprimeva solo con segni ed espressioni. Affermavano: “il minore durante i pasti mimava il lancio di oggetti e di cose facendo intendere che egli stesso avesse subito quel trattamento.ci faceva vedere in proposito i segni presenti sulla sua fronte di un ematoma e di una cicatrice". Riportavano ancora, riguardo il comportamento del bambino : è capitato più volte che quando noi cercavamo di fargli capire alcune cose ponendoli dei divieti e delle limitazioni, lo stesso reagiva in modo molto inconsueto perché per un verso per circa mezz'ora rimaneva impietrito, e poi compiva degli atti di autolesionismo, strappandosi parte delle unghie delle mani e dei piedi. Il bambino non riusciva in tali occasioni a tranquillizzarsi immediatamente, ma tali momenti di terrore e buio duravano un poco di tempo. Questi comportamenti si sono affievoliti col tempo perché il bambino apprezzava il clima disteso e incoraggiante della nostra famiglia... 66
il bambino in questo periodo aveva normali funzioni vitali (sonno regolare e Aggiungevano:
bisogna fisiologici regolari). All'inizio, tuttavia, dimostrava di saper usare perfettamente il cellulare e di averne bisogno per addormentarsi. Durante il tragitto tra casa e scuola, a piedi, il bambino quando vedeva per la strada dei mezzi di locomozione a due ruote, tipo scooter o biciclette elettriche, mi faceva capire di averli utilizzati”.
Anche l'attuale coppia affidataria, sentita all'udienza in data 28.3.2025, nel dare atto del positivo e sereno inserimento del minore nel nuovo contesto familiare avvenuto nel giugno 2023, ha confermato come il piccolo R_ pur avendo fatto molti progressi nel suo percorso di crescita, necessiti di specifiche attenzioni e di continui stimoli. La coppia riferiva come dal punto di vista comportamentale R_ inizialmente sembrava presentare un ritardo cognitivo di tipo medio- grave ma ha nel tempo manifestato un buon recupero delle abilità di base, anche se non è ancora in linea con l'età ; hanno evidenziato come invece sia affetto da scialorrea (ipotono dei muscoli della lingua) e presenti un disturbo fonetico e fonologico di grado medio-grave per il quale gli è stata riconosciuto lo stato di handicap ai sensi della legge 104/92. Il minore per questo svolge sedute trisettimanali di logopedia ed ha ancora importanti difficoltà espressive.
Gli affidatari hanno raccontato come da un punto di vista emozionale R_ tendeva ad isolarsi se veniva rimproverato e che all'inizio mordeva la sbarra del letto al punto di lasciarvi impressi i segni dei denti e si strappava le unghie delle mani e dei piedi nei momenti di frustrazione, comportamenti rientrati nel corso del tempo. Inoltre hanno riferito che il bambino aveva molte carie ai denti per cui ha dovuto essere sottoposto a ben quattro devitalizzazioni. R_ presenta ancora una dipendenza dalla televisione dovuta al fatto, da lui stesso raccontato, che da piccolo, quando stava "nella casa con tanti bambini” trascorreva molte ore da solo davanti alla TV. Si
riporta come il minore esprima soddisfazione per l'attuale contesto di vita e sia ben inserito nel contesto di riferimento cui è molto attaccato.
La relazione del SS territorialmente competente versata in atti conferma quanto sopra riferito dagli affidatari, dando atto del forte legame di attaccamento del minore con le figure genitoriali di riferimento.
La documentazione sanitaria del Servizio di NPI del 20.10.23 e la relazione relativa al progetto riabiliativo del 20.03.2025 confermano il disturbo fonetico-fonologico del minore e la necessità di proseguire gli interventi riabilitativi logopedici intrapresi.
Deve quindi darsi atto del fatto che nel corso del supplemento di CTU disposta nel presente grado di giudizio anche i periti abbiano constatato la condizione di attaccamento del minore alla famiglia affidataria, evidenziando come la stessa rappresenta per il minore un contesto 66
relazionale affettivamente significativo con cui ha costruito un legame stabile e sicuro e mostra, nel contesto affidatario, uno sviluppo adeguato sul piano emotivo, cognitivo e relazionale.
Si evidenzia quindi che “Alla luce della tenera età del minore, della fragilità del suo vissuto precoce, della rilevanza che assume la continuità delle relazioni con figure di attaccamento stabili e prevedibili, un cambiamento sostanziale in questa fase evolutiva potrebbe determinare una disorganizzazione del suo legame di attaccamento, vivere un profondo senso di abbandono, di perdita, sperimentando che non può fidarsi degli adulti. La rottura potrebbe anche compromettere la capacità di costruire relazioni stabili o manifestare disturbi del comportamento, mettendo a rischio l'equilibrio psicoaffettivo del minore".
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Catania, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale del minore ed a dichiararne lo stato di adottabilità, in ragione degliPE esiti del supplemento di istruttoria svolto anche nel presente grado di giudizio, appare del tutto destituito di fondamento il gravame della madre del minore, stante la acclarata inadeguatezza genitoriale della stessa.
Risulta confermato anche in tale grado di giudizio l'atteggiamento incostante e la assoluta mancanza di consapevolezza da parte della donna delle proprie carenze, del venir meno della sua progettualità familiare e della assolutamente vaga e indefinita situazione attuale che come tale non consente di formulare alcuna prognosi favorevole riguardo la capacità della Pt_1 di recupero di un effettivo ruolo genitoriale e di garantire al figlio le cure di cui necessità per crescere serenamente.
Deve darsi quindi atto del fatto che anche dagli esiti del supplemento di istruttoria condotta nella presente fase di giudizio non siano emersi elementi positivi di conforto tali da indurre a rivedere le valutazioni prognostiche sfavorevoli effettuate dal giudice di prime cure circa la irreversibilità della condizione di inadeguatezza genitoriale della Pt_1 causata da caratteristiche personologiche strutturali patologiche non suscettibili di modifica.
Pertanto, a fronte della condizione di benessere del minore, oggi di anni sei, nel contesto familiare in cui ormai da due anni è inserito (dopo un precedente affido di mesi cinque), reputa la Corte che corrisponda certamente al preminente interesse del piccolo R_ quello di proseguire il suo percorso di crescita nella famiglia che lo ha accolto e che si è dimostrata in grado di accudirlo, sia dal punto di vista materiale che affettivo, prendendosi cura delle sue problematiche e dei bisogni speciali che presenta, contribuendo in maniera preponderante al superamento dei traumi connessi al suo vissuto deprivato, restituendole certezze e la stabilità di cui necessita per una sana crescita.
Tale conclusione appare vieppiù avvalorata in ragione delle risultanze peritali che hanno evidenziato il rischio di destabilizzazione del minore e per il suo equilibrio psico-fisico in ipotesi di distacco dagli affidatari.,
Tenuto conto del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi e del preminente “best interest" del minore quale immanente principio nella materia de qua, appare pertanto integrata nel caso di specie la situazione di abbandono del minore, nei termini di cui alla recente sentenza sopracitata della Suprema Corte secondo cui "la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine" (Cass. Civ., Sez. I, ord. 6
febbraio 2025 n. 2948).
Pertanto, posto che, nella specie, nel corso dei procedimenti svoltisi innanzi al TM veniva avviato un percorso di sostegno genitoriale tramite collocamento comunitario che tuttavia non sortiva esito positivo a causa della mancata collaborazione materna dovuta a una struttura di personalità disfunzionale, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse del minore.
A riguardo, per completezza appare opportuno sottolineare come il Collegio sia ben consapevole di quel recente orientamento della Suprema Corte che, anche sulla scia di pronunce delle corti sovranazionali ( che a partire dalla sentenza del 21 gennaio 2014 della CEDU nella causa Zhou
contro
Italia, hanno ravvisato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in caso di non necessaria interruzione dei rapporti) si è espresso in termini positivi rispetto alla percorribilità quale c.d.
"terza via", alternativa al binomio adozione legittimante-affidamento familiare (a termine), dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 comma 1 lett. d) L. 184/83 sul presupposto dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, inteso in chiave interpretativa quale impossibilità giuridica del presupposto normativo dell'abbandono del minore (cfr. Cass. I 1476/21) e che, da ultimo, non ha escluso anche in ipotesi di adozione legittimante il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (V. Cass. I ord. 230/2023, Corte Cost. 183/2023). Deve tuttavia rilevarsi come il ricorso alla c.d. "adozione mite", che consente di non recidere il legame, anche giuridico, con la famiglia di origine, nemmeno peraltro in questa sede richiesta, non appaia adeguato alla vicenda del minore necessita di vivere pienamente ed in maniera PE
esclusiva la propria esperienza adottiva nel contesto familiare protettivo che da tempo lo ha accolto al fine di costruire la sua identità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata.
Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da PE avverso la sentenza n. 11/23 emessa dal TM di Catania in data 11.01.2023 e depositata il 25.01.2023
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher