Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/07/2024, n. 21119
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Ordinanza 29 luglio 2024

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 21 maggio 2024, con numero di registro generale 24856/2021. I ricorrenti hanno contestato la sentenza del Tribunale di Lecce, che aveva respinto la loro opposizione a un'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Lecce, relativa al pagamento di spese di custodia per un motociclo sequestrato. Le parti hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la prescrizione del diritto al rimborso, sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione si applicasse anche a tali spese.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge n. 689 del 1981 si applica solo alle sanzioni amministrative pecuniarie, mentre nel caso in esame si trattava di un diritto al rimborso delle spese di custodia, soggetto a prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha chiarito che il diritto al rimborso decorre dal momento in cui le spese sono state anticipate dall'amministrazione, stabilendo un principio giuridico chiaro in materia di sequestro amministrativo e rimborso delle spese. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato.

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Massime1

Nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/07/2024, n. 21119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21119
    Data del deposito : 29 luglio 2024

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