CASS
Ordinanza 29 luglio 2024
Ordinanza 29 luglio 2024
Massime • 1
Nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/07/2024, n. 21119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21119 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24856/2021 R.G. proposto da: ET ES, NI NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. FANI 20 presso lo studio dell’avvocato DE MICCO UL GI, rappresentati e difesi dagli avvocati BUCCARELLA ANNA, RT IS;
-ricorrenti- contro MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI LECCE, domiciliati ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende;
-resistenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 700/2021 depositata il 10/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. Civile Ord. Sez. 2 Num. 21119 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 29/07/2024 2 di 4 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. TO EN e SS BA hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 700/021, depositata il 10 marzo 2021. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce hanno depositato mero “atto di costituzione”. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. 3. Il Tribunale di Lecce ha respinto l’appello proposto da TO EN e SS BA contro la sentenza n. 482/2017 del Giudice di pace di AR, che aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa il 16 febbraio 2017 del Prefetto di Lecce con la quale veniva intimato il pagamento di € 1.849,05 a fini di recupero delle spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Il Tribunale ha affermato che la Prefettura di Lecce aveva ingiunto non il pagamento di una sanzione amministrativa prescritta, ma il rimborso delle spese spettanti al custode ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, essendo il sequestro del motoveicolo avvenuto in data 6 dicembre 2010 ed essendo il credito per il recupero delle spese maturato a seguito della fattura emessa dalla società custode in data 17 dicembre 2012. 4. L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi dichiarare prescritto il diritto di riscuotere le somme dovute per essere decorso il termine di cinque anni dal giorno di commissione della violazione sanzionata. 5. La censura è palesemente infondata. Il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 209 cod. strada, riguarda il diritto a 3 di 4 riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo. La controversia in esame riguarda, invece, il diritto al rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate, anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro (ovvero dal Ministero dell'Interno, quale debitore finale di tali indennità: Cass. n. 25643 del 2022), a norma dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). Tali spese devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge cit. per le somme di cui al primo comma. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio: “nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il 4 di 4 diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode”. 6. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile
-ricorrenti- contro MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI LECCE, domiciliati ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende;
-resistenti- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LECCE n. 700/2021 depositata il 10/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. Civile Ord. Sez. 2 Num. 21119 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 29/07/2024 2 di 4 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. TO EN e SS BA hanno proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 700/021, depositata il 10 marzo 2021. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce hanno depositato mero “atto di costituzione”. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1, c.p.c. I ricorrenti hanno depositato memoria. 3. Il Tribunale di Lecce ha respinto l’appello proposto da TO EN e SS BA contro la sentenza n. 482/2017 del Giudice di pace di AR, che aveva rigettato l’opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa il 16 febbraio 2017 del Prefetto di Lecce con la quale veniva intimato il pagamento di € 1.849,05 a fini di recupero delle spese di custodia di un motociclo sottoposto a sequestro amministrativo. Il Tribunale ha affermato che la Prefettura di Lecce aveva ingiunto non il pagamento di una sanzione amministrativa prescritta, ma il rimborso delle spese spettanti al custode ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, essendo il sequestro del motoveicolo avvenuto in data 6 dicembre 2010 ed essendo il credito per il recupero delle spese maturato a seguito della fattura emessa dalla società custode in data 17 dicembre 2012. 4. L’unico motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi dichiarare prescritto il diritto di riscuotere le somme dovute per essere decorso il termine di cinque anni dal giorno di commissione della violazione sanzionata. 5. La censura è palesemente infondata. Il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 209 cod. strada, riguarda il diritto a 3 di 4 riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo. La controversia in esame riguarda, invece, il diritto al rimborso delle spese di custodia delle cose sequestrate, anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro (ovvero dal Ministero dell'Interno, quale debitore finale di tali indennità: Cass. n. 25643 del 2022), a norma dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). Tali spese devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge cit. per le somme di cui al primo comma. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio: “nel caso di sequestro amministrativo di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, il diritto al rimborso delle spese di custodia anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a norma dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del 1982, è soggetto, in mancanza di disposizioni specifiche, alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal momento in cui il 4 di 4 diritto può essere fatto valere, che coincide con quello dell'avvenuta anticipazione delle indennità spettanti al custode”. 6. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile