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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 735/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 735/2019 promossa da:
(C.F. con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLI GIAN Controparte_1 C.F._1 CA (CF ) C.F._2
(CF con il patrocinio dell'Avv. MACCARI LORIANO (CF Controparte_2 C.F._3
) C.F._4
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. NIRO ALFREDO (CF Controparte_3 C.F._5
) C.F._6
(CF con il Controparte_4 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. MACCARI LORIANO (CF ) C.F._4
APPELLATI ED APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
(CF ); CP_5 C.F._7
(CF Parte_2
); P.IVA_3 (CF ); Parte_3 C.F._8
(CF ); Parte_4 C.F._9
(CF ) Controparte_6 C.F._10 APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 239/2019 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 07/03/2019
pagina 1 di 32 CONCLUSIONI
In data 02/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente Parte_1 gravame, riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 239/2019, pubblicata e notificata in data 07. 03.2019, e per gli effetti: 1) in via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ai sensi dell'art. 1414 c.c. e dunque la nullità dell'intero procedimento negoziale nonché dei seguenti atti: a) di riconoscimento di debito della società in favore di Parte_5 CP_1 per euro 610.000, datato 29/3/07 rep. 14034, racc. n. 6846, Notaio di
[...] Persona_1 Roma e relativa iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1497 di formalità; b) di riconoscimento di debito della società Parte_5 l in favore di per euro 500.000, datato 29/3/07, rep. 14035, racc. n. 6847, Notaio
[...] Controparte_3
di Roma e relativa iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri Persona_1 immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1498 di formalità; c) di conferimento del credito vantato nei confronti della società da per euro 610.000, datato 29/3/07 rep. Parte_5 Controparte_1
14034, racc. n. 6846, Notaio di Roma e relativa ipoteca iscritta presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1497 di formalità, nella
“Pistoia Società in nome collettivo di ” all'atto di costituzione di detta società Parte_2 datato 26.5.07, rep. n° 14.102, racc. n. 6.889; d) di conferimento del credito vantato nei confronti della società da per euro 500.000, datato 29/3/07 rep. 14035, Parte_5 Controparte_3 racc. n. 6847, Notaio di Roma e relativa ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Persona_1
Registri immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1498 di formalità, nella “Pistoia Società in nome collettivo di ” all'atto di costituzione di detta società datato 26.5.07, rep. n° Parte_2
14.102, racc. n. 6.889; e) di compravendita, datato 02/07/2007, relativo al compendio immobiliare posto in Arezzo, località Santa Maria delle Grazie n. 14, datato 02/07/2007, rep. 14.206 racc. n. 6.967, Notaio di Roma, tra la società – in persona Persona_1 Parte_5 dell'Amministratore unico e legale rappresentante signora , e la società Controparte_2 [...]
limitata unipersonale, avente ad oggetto “ compendio immobiliare Controparte_7 composto da un fabbricato principale sito al piano terreno, al piano rialzato, al piano primo e al piano secondo con annesso appartamento di servizio e locali annessi, confinante nel suo insieme con: particella 618, strada particella 600, particella 619 e 620, salvo altri. Detto compendio immobiliare risulta censito nel Catasto Urbano del Comune di Arezzo: - al foglio 127, particella 153 sub. 1, località Santa Maria alla Rassinata n. 107, p. T, z.c. 2, cat. A/4, cl. 5, vani 4, rendita Euro 237,57; - al foglio 127, particella 153 sub. 2 con aggraffate le particelle 619, 685 (annessi della piscina – bagno con antibagno – locale), 686 (serra), 687 (locale), località Santa Maria alla Rassinata n. 107, p. T – 1-2, z.c. 2, at. A/8, cl. 3, vani 28,5, rendita Euro 5.666,82. Le particelle 169 e 619 risultano prese in carico all poiché su di esse insistono le particelle 685, 686 e Pt_6 687 e la piscina quali pertinenze dell'abitazione. II) – piena proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie complessiva di mq 11.150 circa confinante con proprietà altra Per_2 proprietà < e/o aventi causa, strada vicinale del Poggio, salvi altri, censito in Catasto Pt_7 terreni del Comune di Arezzo come segue: Sezione A foglio 127 Particella 618 – Ha 0.02.10; particella 169 – ha 0.28.50; particella 170 – ha 0.12.30; particella 193 – ha 0.30.20; particella 619 – ha 0.14.40; particella 620 – ha 0.24.00. (…) III) quota indivisa di due terzi su altri due piccoli appezzamenti di terreno agricolo, di cui uno con destinazione a strada e l'altro con pagina 2 di 32 insistente pozzo artesiano, della superficie complessiva di catastali are 4.98 (…), confinanti nell'insieme con proprietà altra proprietà società e/o aventi causa, salvi altri, censiti Per_2 Pt_7 in Catasto Terreni del Comune di Arezzo come segue: Sezione A foglio 127; particella 264 – ha 0.04.80; particella 395 – ha 0.00.18.” (cfr Art. 1); e per l'effetto, dichiarare , Parte_4 [...]
e titolari del compendio immobiliare di cui al punto 1), lett. e); 2) in via CP_2 Controparte_6 subordinata, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1344 c.c. o dell'art. 1418 c.c. dell'intero procedimento e dei singoli atti di cui al punto 1), lett. a,b,c,d,e, perché in frode alla legge, e per l'effetto, dichiarare , e titolari del Parte_4 Controparte_2 Controparte_6 compendio immobiliare di cui al punto 1), lett. e;
3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. degli atti di cui al punto 1), lett. a), b), c), d), e) ed in ogni caso condannare in solido , , , Parte_4 Controparte_2 Controparte_6 [...]
, , Pistoia società in nome collettivo di in persona CP_1 Controparte_3 Parte_2 del suo legale rappresentante , , in persona del Controparte_8 suo legale rappresentante in carica, e per lui i suoi eredi, al pagamento di euro CP_9 4.000.000, ovvero della somma minore o maggiore che sarà accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come di legge. Con vittoria di spese ed onorari”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in via preliminare Controparte_1 chiede dichiararsi la decadenza dall'impugnazione per inesistenza o della nullità della stessa della notifica, tentata in data 5 aprile 2019, dell'atto di appello nei confronti di rilevando Parte_4 che trattandosi di inesistenza non poteva essere concesso il termine per rinnovare la stessa tanto più che l'appellante non si è attivato con immediatezza per rinnovarla quando è emerso che l'atto non è giunto a destinazione. Chiede pertanto la revoca del provvedimento 28.01.2022 e dichiararsi la decadenza dell'impugnazione per mancata notifica nel termine. Ad abundantiam e per gli stessi effetti, questa difesa rileva ed eccepisce che controparte, non ha dato prova di avere rinnovato utilmente la notifica a nei termini concessi dalla Corte in data 28.01.2022 Parte_4 e 05.04.2023. Nel merito si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta di seguito trascritte Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, per le esposte causali, RIGETTARE l'appello proposto avverso la sentenza 239 / 2019, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto: In tesi: dichiarare la inammissibilità delle domande così come prospettate;
In ipotesi: respingere tutte le domande, formulate nei confronti del comparente, perché infondate in fatto ed in diritto;
In ipotesi graduata: ridurre l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno per le motivazioni indicate in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado. In accoglimento dell'appello incidentale: Condannare l
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla refusione delle spese di Parte_1 primo grado all'odierna appellata, come indicate nella nota spese depositata”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le esposte Controparte_2 causali, in via gradata, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in accoglimento del primo appello incidentale, dichiarare l'improcedibilità delle domande di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse;
in accoglimento del secondo appello incidentale condannare l Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla refusione delle spese di primo
[...] grado all'odierna appellata, calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con riferimento alla fascia di particolare importanza con gli incrementi di cui alle controversie di valore
pagina 3 di 32 superiore ad € 520.000,00= nel massimo oltre accessori di legge. In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità o respingere l'appello principale. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado, con ulteriore condanna dell a favore della sig.ra Parte_1 [...]
al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. CP_2
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le esposte CP_10 causali, in via gradata, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in accoglimento del primo appello incidentale, dichiarare l'improcedibilità delle domande di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse;
in accoglimento del secondo appello incidentale condannare l Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla refusione delle spese di primo
[...] grado all'odierna appellata, calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con riferimento alla fascia di particolare importanza con gli incrementi di cui alle controversie di valore superiore ad € 520.000,00= nel massimo oltre accessori di legge. In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità o respingere l'appello principale”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Sezione II, disattesa ogni Controparte_3 contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1. nel merito respingere l'appello proposto dall
[...]
perché infondato in fatto e in diritto e non documentato;
2. nel merito accogliere Parte_1 l'appello incidentale proposto dall'appellata per i motivi dei quali alle lettere di cui Controparte_3 sopra: a), b), c), d), e) ed f) del presente atto, ogni condannare l a rifondere Parte_1 le spese del presente giudizio e quelle per il primo grado, sia per il principio consolidato che le spese seguono la soccombenza, sia per la evidente superficialità della evocazione in giudizio dell'appellata che non deve quindi subire i costi dello stesso”. Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito, per brevità, Parte_1 Cont anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, le sopra indicate parti, proponendo gravame avverso la sentenza n. 239/2019, emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 07/03/2019, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Cont medesima le aveva rigettate, con compensazione integrale delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Cont 1.1. – aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, , , CP_9 Parte_4
, , , , “ Controparte_2 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_12
, esponendo:
[...] CP_10 di essere titolare di consistenti crediti tributari nei confronti di e dei suoi figli , CP_9 Pt_4
e ; CP_2 CP_6 che, con atto a rogito Notaio di Arezzo del 27.12.1991, aveva trasferito Persona_3 CP_9 alla – poi cancellata dal registro delle imprese e di cui erano soci i suoi figli – il Parte_7 complesso immobiliare denominato LA ND;
che la con atto notarile del 29.3.2007, aveva effettuato un riconoscimento di debito nei Parte_7 confronti sia di , per l'aver questi eseguito il pagamento della somma di € Controparte_1
pagina 4 di 32 610.000,00 all'Erario nell'ambito di un procedimento esecutivo a carico di ed avente ad CP_9 oggetto sempre il compendio immobiliare di LA WA, che di , per il pagamento Controparte_3 dei compensi professionali dovuti dal medesimo all'Avv. , consentendo così l'iscrizione CP_2 CP_13 di due ipoteche sul predetto compendio;
che, in data 26.5.2007, e avevano costituito la “ Controparte_1 Controparte_3 [...]
, ivi conferendo i crediti vantati nei confronti della Controparte_12 Parte_7
che, il 25.6.2007, la “ aveva costituito la Controparte_12 CP_10 conferendo il credito vantato nei confronti della Parte_7
che, in data 2.7.2007, la aveva acquistato da il compendio immobiliare noto CP_10 Parte_7 come LA ND al prezzo di € 1.100.000,00, pagandolo mediante l'emissione di n. 4 assegni circolari, tutti datati 22.6.2007, dell'importo ciascuno di € 250.000,00, mentre il residuo importo di € 100.000,00 sarebbe stato versato entro e non oltre il 30.10.2007; Cont
che, in tal modo, LA ND era stata sottratta alle iniziative di essa che, quindi, aveva interesse a far accertare il carattere simulato ovvero nullo ex art. 1344 c.c. degli atti che componevano l'intera operazione negoziale;
che, in ogni caso, sussistevano i presupposti anche per la revoca dei predetti atti dispositivi ex art. 2901 c.c.; che, infine, l'attrice aveva pure diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui l'azione revocatoria non fosse stata in grado di garantire il soddisfacimento delle sue ragioni di credito.
1.2. – Si costituivano in giudizio , e , Controparte_2 CP_10 Controparte_1 Controparte_3 eccependo la prescrizione della domanda revocatoria e rilevando, altresì, l'inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande di parte attrice;
la , in via preliminare, eccepiva anche CP_3
l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore di quello di Firenze, sede del foro erariale;
la inoltre, proponeva, in via riconvenzionale subordinata, nei confronti di quale CP_10 CP_9 liquidatore della domanda di restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del compendio Parte_7 immobiliare, nonché nei confronti dell'Erario domanda di restituzione della somma pagata a titolo di imposizione fiscale su tale acquisto.
1.3. – Non si costituivano in giudizio , e né la società CP_9 Pt_4 CP_6 Controparte_12
”, che venivano dichiarati contumaci.
[...]
1.4. – All'udienza del 16.2.2016 veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito del decesso di . CP_9 Cont 1.5. – La causa veniva riassunta da anche nei confronti di e Controparte_14
, quali eredi di a sua volta erede di , i quali non si CP_15 Persona_4 CP_9 costituivano in giudizio.
pagina 5 di 32 1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattese le eccezioni preliminari, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni: Cont
-) quanto alla domanda di simulazione proposta da la stessa non era fondata, in quanto il prezzo di vendita del compendio immobiliare era stato effettivamente versato dall'acquirente nella misura pattuita, tramite cinque assegni circolari. Pertanto, non vi era motivo di CP_10 ritenere che non avesse voluto dismettere la proprietà del bene e non avesse Parte_7 CP_10 voluto acquistarla;
--) in proposito, non erano determinanti i rapporti di parentela tra le persone fisiche ed i soci delle società coinvolte nella vicenda, giacché questi erano funzionali a mantenere comunque il bene in ambito familiare, finalità che poteva essere raggiunta anche attraverso l'effettivo trasferimento della proprietà da un soggetto all'altro dei componenti la famiglia;
--) inoltre, non risultava che il corrispettivo fosse stato pattuito in misura irrisoria, tale non potendo essere considerato un prezzo pari ad € 1.100.000,00 (a fronte di un valore, indicato dall'Erario, in € 1.946.500,00), che risultava effettivamente versato;
--) d'altra parte, non rilevava che il bene fosse rimasto nella disponibilità di e di sua CP_9 moglie , trattandosi di circostanza da cui non era possibile desumere il carattere Controparte_3 apparente dell'alienazione;
-) anche la domanda di nullità del contratto per frode alla legge era infondata;
Cont
--) innanzi tutto, era necessario evidenziare che non aveva dedotto che fossero stati posti in essere atti diretti ad eludere la normativa fiscale, ovvero finalizzati ad ottenere un risparmio di imposta, essendosi lamentata solo della sottrazione di un rilevante cespite alla garanzia patrimoniale dell'Erario;
--) tale circostanza, tuttavia, non era idonea a fondare l'accoglimento della domanda, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non dà luogo alla nullità del contratto l'intento di frodare i creditori o, comunque, di arrecare danno ai terzi;
-) infine, andava respinta anche la domanda ex art. 2901 c.c.;
--) in primo luogo, era fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con riferimento agli atti negoziali posti in essere prima del 21.6.2007, dal momento che la notifica dell'atto di citazione era avvenuta solo in data 21.6.2012;
--) pertanto, gli unici atti revocabili erano l'atto costitutivo della datato 25.6.2007 e CP_10
l'atto di compravendita tra quest'ultima società e la stipulato il 2.7.2007; Parte_7
--) in proposito, non sussisteva il requisito dell'eventus damni;
pagina 6 di 32 --) difatti, l'Erario, alla data dell'acquisto di (2.7.2007) vantava ragioni di credito nei CP_10 confronti dei soci della ( , e ) e non anche nei confronti Parte_7 Parte_4 CP_2 CP_6 della società medesima, con la conseguenza che esso non avrebbe potuto agire esecutivamente sui beni della neppure indirettamente, ma avrebbe, semmai, potuto sottoporre ad Parte_7 esecuzione, chiedendone la vendita, le singole quote di partecipazione dei soci/debitori;
--) al riguardo, era necessario considerare che, all'epoca della vendita del bene da a Parte_7
questo era anche sottoposto all'esecuzione immobiliare promossa dalle parti civili nel CP_10 procedimento penale, a carico di per il fallimento del Banco Ambrosiano s.p.a., nel CP_9 quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero di Giustizia erano intervenuti, nel
2002, per un credito complessivo di € 2.408.906,78, credito che nel 2007 era stato estinto per la minor somma di € 610.000,00. A ciò bisognava aggiungere le iscrizioni ipotecarie in favore di e per l'importo complessivo di € 1.100.000,00; Controparte_1 Controparte_3
--) pertanto, anche ad ammettere che il valore del bene fosse pari ad € 1.945.500,00 (come sostenuto dall'attrice, che faceva riferimento al prezzo base dell'incanto svoltosi nel 2006 nell'ambito della procedura esecutiva n. 11/09) e non ad € 1.212.750,00 (come accertato dalla
Commissione Tributaria di Roma, con la sentenza n. 370/60/12 ai fini dell'imposta di registro) era evidente che, ai fini della quantificazione del valore delle quote di partecipazione della il Parte_7 bene in questione non rappresentasse una posta attiva, di talché la sua vendita al prezzo di €
1.100.000,00 non poteva essere considerato come un atto che, all'epoca, arrecasse pregiudizio ai creditori della né, tanto meno, a quelli particolari dei singoli soci;
Parte_7
-) la complessità delle circostanze fattuali sottese alle domande svolte dall'attrice giustificava la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile al giudizio (ante novella del 2014);
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello ADE per i seguenti motivi:
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva rigettato la domanda di simulazione.
In particolare, aveva errato il tribunale nell'attribuire rilevanza solo all'intervenuto pagamento del prezzo, omettendo di considerare gli altri elementi, dedotti dall'attrice, che erano indicativi del carattere fittizio dell'intera operazione.
Al riguardo, era alquanto significativo il coinvolgimento, nella vicenda negoziale, di soggetti tutti legati alla medesima compagine familiare, anche in qualità di soci delle varie società contraenti.
Altrettanto sintomatico, del carattere simulato dell'operazione, era la sproporzione del prezzo pagato (€ 1.100.000) rispetto all'effettivo valore del compendio (€ 1.946.500), come accertato pagina 7 di 32 nella procedura esecutiva instaurata su di esso, oltre al fatto che vi aveva continuato ad CP_9 abitare con sua moglie . Controparte_3
Inoltre, tutti gli atti impugnati erano stati posti in essere dopo la sentenza della Commissione Cont Tributaria Regionale, depositata il 14.9.2006, che aveva accolto l'appello proposto da
In più, nella nota integrativa del bilancio di esercizio del 2007, presentato da si dava Parte_7 atto che l'operazione di vendita era stata effettuata per evitare procedure esecutive sugli immobili ubicati in Arezzo.
Peraltro, era inverosimile che il e la potessero essere creditori di ingenti importi nei CP_16 CP_3 confronti di in considerazione della loro modesta situazione reddituale. CP_9
Del resto, come emergeva dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, neppure la CP_10 era in grado di pagare il prezzo per l'acquisto di LA WA, in quanto la relativa provvista proveniva “da soggetti vicini e/o collegati ai LEGIONARI DI CRISTO-congregazione religiosa clericale di diritto pontificio, fondata nel 1941 in Messico”.
2) Con il secondo, si doleva del rigetto della domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli atti impugnati per frode alla legge. Cont Difatti, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la domanda proposta da era diretta proprio a far valere la nullità dell'intera catena negoziale perché finalizzata ad eludere l'applicazione della normativa fiscale.
Pertanto, stante il carattere imperativo delle norme tributarie, risultava integrata la causa di nullità ex art. 1344 c.c.
Per giunta, l'intera operazione posta in essere si poneva in violazione dell'art. 11 del d.lgs n.
74/2000 (che punisce chi compie “al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila” alienazioni simulate o “altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”), norma di carattere penale e come tale sicuramente imperativa.
In proposito, risultava integrata anche la causa di nullità di cui all'art. 1418, comma 1, c.c. in quanto sia il contratto che gli atti ad esso propedeutici risultavano espressamente vietati da una norma penale.
3) Con il terzo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata per avere rigettato la domanda ex art. 2901 c.c.
Difatti, per quanto riguardava il termine di prescrizione, lo stesso andava considerato con riferimento all'intera sequenza negoziale – e non ai singoli atti – con la conseguenza che lo stesso,
pagina 8 di 32 decorrendo dal 2.7.2007 (data di stipula della compravendita tra e non era Parte_7 CP_10 spirato al momento della notifica dell'atto di citazione (21.6.2012).
Inoltre, aveva errato il tribunale nel ritenere che il valore di LA ND e delle quote sociali detenute dai fosse pressoché nullo e che, quindi, non fosse ravvisabile il requisito Parte_8 dell'eventus damni.
Ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la vendita dell'immobile aveva consentito, a di incassare il prezzo di € Parte_7
1.100.000, il che dimostrava che le iscrizioni ipotecarie gravanti sul bene non erano idonee ad assorbirne integralmente il valore.
In secondo luogo, l'esistenza di ipoteche non era, di per sé, sufficiente per escludere il requisito dell'eventus damni in quanto, come affermato dalla Cassazione, tali iscrizioni pregiudizievoli ben possono subire vicende modificative, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene ipotecato
è comunque idoneo ad assumere carattere lesivo per il creditore non ipotecario.
Riproponeva, poi, la domanda di risarcimento danni, nel caso in cui, nonostante il buon esito Cont dell'azione revocatoria, la pretesa di fosse rimasta insoddisfatta.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
proponeva, inoltre, appello incidentale avverso il capo della decisione che aveva compensato le spese di lite, lamentandone l'erroneità per non avere il primo giudice tenuto conto dell'integrale Cont soccombenza di sulle domande proposte.
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto del requisito di specificità dei motivi e per non avere impugnato la sentenza nella parte in cui aveva accertato l'effettivo versamento del prezzo di compravendita e rigettato la domanda di simulazione;
rilevava, altresì, che l'appello era stato erroneamente proposto nei suoi confronti, pur non essendo ella erede di per il CP_9 resto, contestava integralmente il gravame di cui chiedeva il rigetto;
proponeva, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) aveva errato il primo giudice a non dichiarare la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'estinzione, da parte della medesima , di ogni suo debito nei confronti Controparte_2 dell'Erario;
pagina 9 di 32 2) il tribunale aveva anche errato nel compensare le spese di lite, non tenendo conto dell'integrale Cont soccombenza di sulle domande proposte.
2.4. – Si costituiva in giudizio rassegnando le sopra trascritte conclusioni, sulla base di CP_10 difese del tutto sovrapponibili a quelle sviluppate da . Controparte_2
2.5. – Si costituiva in giudizio anche , contestando integralmente l'appello e Controparte_3 proponendo appello incidentale per far valere l'inammissibilità del gravame ex art. 348 c.p.c. nonché l'omessa pronuncia, da parte del tribunale: i) sulla domanda volta ad ottenere l'accertamento del credito di € 500.00,00 vantato da essa nei confronti di e CP_3 Parte_7 CP_10
non avendo il tribunale tenuto in considerazione il pagamento effettuato a favore dell'Avv.
[...]
; ii) sull'eccezione di prescrizione ex art. 2901 c.c.; iii) sulla domanda di risarcimento danni CP_13 Cont proposta da
Censurava, inoltre, la decisione impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
2.6. – Non si costituivano in giudizio Parte_4 Controparte_6 CP_5 [...]
Parte_3 Controparte_12
2.7. – Con ordinanze del 28.1.2022 e del 5.4.2023, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti di . Parte_4
2.8. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 02/10/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Devono, in primo luogo, essere affrontate le eccezioni, sollevate dalla difesa degli appellati, relative all'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica a ed alla nullità Parte_4 Cont della costituzione in giudizio dell
3.1.1. – Per quanto concerne la prima questione, è utile ripercorrere l'intero iter delle notifiche Cont eseguite da nei confronti di . Parte_4
-) A seguito della prima notifica avvenuta, a mezzo servizio postale, in data 4.5.2019, mediante plico spedito al in Uruguay perché ne curasse la consegna a , in Parte_9 Parte_4 proprio e quale erede di , in Montevideo, via Juan Ferrari 1325, l'assistenza clienti di CP_9
, con missiva del 18/7/2019, comunicava all'appellante la perdita del plico. CP_17
Pertanto, alla prima udienza del 28/1/2022, la Corte d'Appello, riscontrato l'esito negativo della notifica, ne disponeva la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
-) Il 5.2.2022, l'appellante eseguiva una prima notifica, per via diplomatica, tramite il Ministero degli Esteri, a , presso l'Ambasciata del Nicaragua in Canada, viste le indicazioni Parte_4
pagina 10 di 32 fornite dal Ministero degli Esteri che, con nota del 1/2/2022, aveva comunicato all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato che il a quella data, era ambasciatore del Nicaragua in Canada. CP_2
Con nota del 10.1.2023, il Ministero degli Affari Esteri comunicava la consegna dell'atto a Parte_4
come da relativa ricevuta sottoscritta, da addetta dell'Ambasciata del Nicaragua, in data
[...]
5.4.2022 (cfr. doc.
7-8 allegati all'istanza di trattazione orale del 7.3.2023).
-) Il 31/3/2022 l'Avvocatura eseguiva, a mezzo posta, una seconda notifica, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, indirizzando il plico al in Canada Controparte_18 perché ne curasse la consegna a presso l'Ambasciata del Nicaragua a Ottawa. Parte_4
L'atto veniva consegnato, in data 6.5.2022, da persona che si presentava come “impiegata temporanea” presso la suddetta Ambasciata che sottoscriveva la ricevuta di avvenuta consegna
(cfr. doc. 12-13 allegati alla nota di deposito del 20.3.2023).
-) All'udienza del 5/4/2023, il Collegio rilevava che la notifica eseguita presso l'ambasciata del
Nicaragua ad Ottawa non poteva ritenersi valida, in quanto la consegna del plico era stata eseguita “a mani di un soggetto non identificato” e di cui era ignota la qualifica e la relazione con il Inoltre, non poteva ritenersi valida neppure la notifica per via diplomatica eseguita in base CP_2
a consuetudini internazionali. Veniva, quindi, disposto il rinnovo della notificazione, dando termine perentorio fino al 15/12/2023.
-) In data 20/5/2023 l'Avvocatura tentava, quindi, un'altra notifica per via consolare (ex art. 37-
77del d.lgs. n. 71/2011), presso l'Ambasciata del Nicaragua a Madrid. L'atto veniva consegnato in data 24.7.2023, anche se l'avviso di ricevimento non riportava la firma del destinatario.
-) In data 31/8/2023, l'appellante tentava un'ulteriore notifica a Madrid per mezzo dell'autorità consolare: il 10/10/2023 la raccomandata veniva ritirata dall'Ambasciata del Nicaragua e veniva apposta la firma sulla ricevuta.
-) Veniva, altresì, eseguita, il 14/9/2023, una notifica ai sensi del Regolamento CE 1784/2020, inviando gli atti da notificare all'autorità giudiziaria spagnola (Oficina de Registro y Reparto de
Primera Instancia de Madrid). L'autorità spagnola, con rogatoria del 10/5/2024, comunicava il buon esito della notifica, perfezionatasi il 17/10/2023.
Infine, il 6/12/2023 l'Avvocatura tentava un'ultima notifica per autorità consolare, di cui risulta prodotto solo l'avviso di ricevimento della consegna del plico all'Ambasciata d'Italia a Madrid.
3.1.2. – Sostengono gli appellanti la nullità dell'ordinanza del 28.1.2022, con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica a ex art. 291 c.p.c., con la conseguenza che l'appello Parte_4 dovrebbe essere dichiarato inammissibile/improcedibile.
pagina 11 di 32 Questo sia perché si sarebbe trattato di notifica inesistente (in quanto l'atto non aveva neppure raggiunto il Paese di destinazione) sia perché l'appellante non si sarebbe tempestivamente attivato per procedere ad un nuovo tentativo di notifica.
Si deve dissentire.
3.1.2.a. – È vero, come sostenuto dagli appellati, che: “in tema di notifica a mezzo posta dell'atto di citazione in appello, l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l'intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità dell'atto di appello per mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23.4.2018, n. 9987).
In particolare, nella motivazione della citata pronuncia si legge: “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, in effetti, con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 13639 del 2010; Cass. n. 16574 del 2014). Le
Sezioni Unite, tuttavia, sia pur in sede di valutazione della notifica del ricorso per cassazione, hanno ritenuto, con sentenza n. 14916/2016, che la notifica è giuridicamente inesistente, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. E tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita)” (nello stesso senso, sia pur riferiti al solo giudizio di Cassazione, cfr. pure Cass. n.
27672/23; Cass. n. 17487/2023; Cass. n. 25552/2017; Cass. n. 1711/2024).
pagina 12 di 32 Nella specie, non avendo l'atto da notificare neppure raggiunto il Paese di destinazione (Uruguay), come da nota di Posta del 18.7.2019, la notifica, in effetti, dovrebbe considerarsi CP_17 inesistente.
Tuttavia, tale circostanza non impediva la concessione di un termine, ex art. 331 c.p.c., per procedere ad un nuovo tentativo di notifica nei confronti di , essendo innegabile la Parte_4 sua qualità di litisconsorte necessario.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro
(ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art.
111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 13.10.2015, n.
20501).
Pertanto, l'ordinanza resa alla prima udienza del 28.1.2022 non può essere integralmente revocata, ma va solo emendata nella parte in cui ha ordinato la rinnovazione della notificazione, nei confronti di , ai sensi dell'art. 291 c.p.c., anziché disporre l'integrazione del Parte_4 contraddittorio nei suoi confronti ex art. 331 c.p.c. (entro il termine perentorio del 31.5.2022).
3.1.2.b. – Né si può ritenere che sussistesse un onere, per l'appellante, di attivarsi tempestivamente per procedere ad una nuova notifica, una volta appreso dello smarrimento del plico postale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in caso di notifica dell'atto di appello all'estero, non andata a buon fine per ragioni imputabili all'organo straniero ricevente il plico, il giudice non può dichiarare l'impugnazione inammissibile ma deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 7.10.2024, n. 26189).
Nella citata pronuncia, il massimo organo della nomofilachia ha ritenuto non applicabile, alle notifiche internazionali (come quella in esame), il principio enunciato dalle Sezioni Unite per i procedimenti nazionali di notificazione, secondo cui: “la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento;
questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati
pagina 13 di 32 dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova” (Cass., sez. un.,
n. 14594/2016).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.p.c., alla luce dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della relativa giurisprudenza della Corte europea, esclude ad avviso del Collegio che possa farsi ricadere sulla parte, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, in un altro Stato dell'Unione europea seguendo il regolamento n. 1393/2007, dell'atto introduttivo del giudizio (nel caso in esame, il giudizio d'appello), l'esito negativo del medesimo procedimento dovuto a circostanze imputabili all'organo ricevente dell'altro Stato. Se è vero che il giudizio
d'appello non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale (v. Corte cost. n. 58/2020) e che la
Convenzione dei diritti dell'uomo, a sua volta, non impone agli Stati contraenti la creazione per il processo civile di corti d'appello, non garantendo, quindi, il diritto all'impugnazione, è necessario – secondo l'interpretazione della Corte europea (si veda, ad esempio, Corte EDU 31 marzo 2020,
e altri
contro
Portogallo) – che, una volta che si sia scelto di dotare Persona_5
l'ordinamento di un mezzo di impugnazione, questo rispetti i principi di cui all'art. 6 della convenzione e quindi la concreta ed effettiva garanzia dell'accesso al giudice (per spunti al riguardo si vedano le pronunzie di questa Corte rese in relazione al mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, cfr. per tutte Cass. n. 3318/2020, nonché la più risalente Cass. n. 53/1968)” (cfr. Cass. n. 26189/2024, pag. 5).
Considerazioni che valgono, a maggior ragione, per il caso, come quello in esame, in cui la notifica doveva essere effettuata in un Paese extraeuropeo (Uruguay) ed in cui l'esito negativo del primo tentativo era dipeso da un evento del tutto indipendente dal comportamento del notificante
(smarrimento del plico postale).
Inoltre, non può sottacersi come l'individuazione del luogo dove effettuare la notifica si presentasse alquanto problematico.
Difatti, non solo era irreperibile presso la residenza risultante dall Parte_4 CP_19
(Montevideo, Juan Ferrari 1325, cfr. certificato del 14.3.2019 in atti) – dove è stata correttamente indirizzata la prima notifica – ma anche l'individuazione della sua sede lavorativa
(quale ambasciatore della Repubblica del Nicaragua) era tutt'altro che agevole, come dimostra il fatto che le successive notifiche (andata a buon fine) sono state eseguite in Canada ed in Spagna solo a seguito di informazioni ottenute, dall'appellante, dal Ministero degli Esteri.
Elementi, questi, che non avrebbero consentito all'ADE di rispettare il termine minimo di comparizione di 150 giorni ex art. 163-bis c.p.c., dal momento che la citazione si riferiva all'udienza del 20.2.2020 e la comunicazione di , di smarrimento del plico, è datata CP_17
pagina 14 di 32 18.7.2019, sicché, anche in considerazione della sospensione feriale dei termini, era inesigibile un diverso comportamento da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Né valgono, ai fini del rispetto del suddetto termine, i successivi rinvii d'ufficio della prima udienza, in quanto “ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 2.7.2014, n. 15128).
Pertanto, non si poteva pretendere una spontanea iniziativa da parte dell'appellante, in quanto il lasso temporale di circa un mese di cui disponeva si presentava del tutto inadeguato alla riattivazione della notifica, tenuto conto della necessità di assumere informazioni circa la sede lavorativa del CP_2
3.1.2.c. – Ciò posto, va riesaminata l'ordinanza del 5.4.2023, con cui il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica, ritenendo che quella eseguita presso l'Ambasciata del Nicaragua in
Ottawa si fosse “compiuta a mani di un soggetto non identificato del quale non è nota la qualifica
e la relazione esistente con . Parte_4
In realtà, la ricevuta di consegna dell'atto risulta sottoscritta da persona che si è presentata come
“impiegata temporanea” presso l'ambasciata del Nicaragua, con la conseguenza che sono note sia la sua qualifica, sia la relazione (lavorativa) esistente con Parte_4
Inoltre, nella nota redatta dal Capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Ottawa si dà atto di tutte le operazioni compiute ai fini della notifica (“in relazione a quanto in oggetto si restituisce in allegato la copia dell'atto in riferimento, comunicando di aver provveduto alla notifica
-come da allegata ricevuta - tramite consegna a mano all'Ambasciata del Nicaragua in Ottawa dove l'interessato presta servizio in qualità di Ambasciatore. Si descrivono qui di seguito in dettaglio le modalità di avvenuta consegna. In data 28 aprile alle 11,30 circa un impiegato con funzioni di commesso di questa Ambasciata si è recato con autovettura di servizio di questa sede presso l'edificio sito al numero 104 Black Maple private, Ottawa, identificato come sede dell'Ambasciata del Nicaragua in Canada, riconoscibile anche grazie alla bandiera del Nicaragua presente nel giardino dell'edificio (gli orari di apertura indicati nel sito web sono dalle 10,00 alle
16,00). L'impiegato ha suonato entrambi i campanelli e bussato alla porta di accesso dell'Ambasciata, senza ottenere alcuna risposta. Lo stesso, prima di lasciare il luogo, da un dispositivo cellulare ha telefonato al numero di telefono indicato sul sito web dell'ambasciata del
Nicaragua, ugualmente senza successo (una segreteria telefonica invitava a lasciare un
pagina 15 di 32 messaggio). Successivamente, in data 6 maggio, alle 12,00 circa, il predetto impiegato si è recato nuovamente presso lo stesso edificio ed ha suonato ai due campanelli e ha bussato alla porta di accesso. In questa seconda circostanza una signora ha aperto la porta e ha chiesto in che cosa poteva essere utile. L'impiegato ha comunicato che aveva dei documenti da consegnare al signor
. La signora ha risposto che poteva consegnargli a lei. L'impiegato ha quindi ha Parte_4 provveduto a consegnare alla signora gli atti da notificare ed ha invitato la signora sottoscrivere la ricevuta di avvenuta consegna: cosa che la stessa ha effettuato senza indugio. La stessa, su richiesta dell'impiegato di questa Ambasciata, ha confermato verbalmente di essere impiegata temporanea presso l'ambasciata del Nicaragua”).
Non vi è dubbio, quindi, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, con conseguente validità della notifica.
Né rileva l'illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta dell'atto, in quanto è incontestato che esso sia stato materialmente consegnato a personale dell'Ambasciata del Nicaragua presso la sede di quest'ultima.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “È irrilevante che il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto, ove non sia stato provato che questi fosse del tutto estraneo al luogo di consegna
e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass. n. 37828/2022 con riferimento alla notifica ad una società, Cass. n.
30916/2022 con riferimento alla notifica ad una persona fisica)” (cfr. Cass. civ., n. 27664/2024 in motivazione).
Accertata, quindi, la validità della notifica in questione, è superfluo esaminare le ulteriori questioni costituite dalla legittimità della concessione di un nuovo termine per rinnovare la notifica, di cui all'ordinanza del 5.4.2023, e la regolarità di quelle eseguite in ottemperanza al citato provvedimento.
3.1.3. – L'eccezione va, quindi, respinta con conseguente di dichiarazione di contumacia di
[...]
. Pt_4
Deve, poi, essere dichiarata la contumacia di Controparte_6 CP_5 Parte_3
stante la regolarità della notifica dell'atto di
[...] Controparte_12 appello nei loro confronti (sulla quale non sussiste contestazione).
3.2. – Deve, altresì, essere disattesa anche l'eccezione di improcedibilità del gravame per non avere l'appellante depositato l'originale dell'atto di appello entro dieci giorni dalla notifica. Cont In proposito, è pertinente il riferimento, da parte dell a Cass. civ. n. 8951/2023 secondo cui:
“la costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.,
pagina 16 di 32 ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo.”.
In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha evidenziato che “deve escludersi che si sia venuta a configurare l'ipotesi (tipica) di improcedibilità prevista dal primo comma dell'art. 348
c.p.c. (v. Cass. nn. 25437/2014, 15130/2015 e 4525/2016), il quale commina tale sanzione solo per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, quindi, anche al principio del raggiungimento dello scopo (già, in questi termini, v. Cass. n. 6912/2012). Ciò vale a dire che, nel caso di specie, essendosi le parti appellanti tempestivamente costituite con il deposito della copia dell'atto di citazione – la c.d. velina – in luogo dell'originale, questa modalità avrebbe potuto comportare (come stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni unite n. 16598/2016, seguita da altre pronunce conformi, come Cass. n. 1063/2018 e Cass. n. 7679/2019) soltanto la nullità della loro costituzione, ma non l'improcedibilità dell'appello, nullità, peraltro, sanata dalla costituzione dei due appellati (che si erano difesi anche nel merito) e con l'assolvimento del dovere, da parte del giudice di appello, di concedere apposito termine per verificare l'avvenuta rituale notificazione anche nei confronti dell'altro appellato, accertamento positivamente compiuto all'udienza immediatamente successiva fissata per la trattazione, con la derivante dichiarazione di contumacia del (non costituitosi, malgrado la sua valida evocazione in causa) e la CP_20 conseguente legittimità della prosecuzione del giudizio di secondo grado” (cfr. pag. 10-11).
Principio che certamente vale anche per il caso in esame, laddove si consideri che la costituzione degli appellati, che si sono difesi nel merito (e che solo in comparsa conclusionale hanno sollevato l'eccezione in parola), ha sanato tale nullità.
Inoltre, per quanto concerne la posizione dei contumaci, sussiste la prova, per quanto sopra esposto, della regolarità della notifica nei loro confronti.
L'eccezione è, dunque, infondata.
3.3. – L'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa di e da Controparte_2
per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., si appalesa anch'essa infondata, poiché l'onere CP_10 di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
pagina 17 di 32 In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ne deriva che non può essere condivisa neppure l'affermazione secondo cui l'appellante non avrebbe impugnato “alcuni capi della sentenza, che costituiscono l'antecedente logico indefettibile, la cui risoluzione prospetta il carattere dell'assorbenza, anche sul piano sostanziale”.
Gli appellati fanno riferimento al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di simulazione che, tuttavia, risulta espressamente censurato con il primo motivo di gravame.
In ogni caso, la statuizione di rigetto della predetta domanda è completamente autonoma dalle altre, di talché non è possibile individuare alcun rapporto di derivazione logica tra le stesse idoneo a fondare un effetto espansivo interno del giudicato.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, si procede ad esaminare l'appello principale proposto dall' . Parte_1
4 – L'esame del gravame principale.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
4.1.1. – In proposito, il Collegio condivide pienamente il ragionamento del primo giudice, che ha attribuito valenza fondamentale al pagamento del prezzo della compravendita.
Trattasi, in effetti, di circostanza che, da sola, esclude il carattere fittizio dell'operazione, perché è fortemente indicativa della volontà delle parti di dar vita all'effetto traslativo.
In senso contrario, non rileva che il denaro per l'acquisto di LA WA da parte di CP_10 fosse stato messo a disposizione da un terzo (vale a dire “da soggetti vicini e/o collegati ai
LEGIONARI DI CRISTO-congregazione religiosa clericale di diritto pontificio, fondata nel 1941 in
Messico”) in quanto ciò dimostra ulteriormente il carattere effettivo dell'intera operazione atteso che, diversamente, non sarebbe stato necessario procurarsi la relativa provvista finanziaria per pagare il prezzo della vendita.
Prezzo che, certamente, non può considerarsi irrisorio, risultando documentato il versamento della somma di € 1.100.000,00, a fronte di un valore dell'immobile che oscilla tra € 1.946.500 (come stimato nella procedura esecutiva) ed € 1.212.750 (accertato dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma).
Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale: “la parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si traduce il "negotium mixtum cum
pagina 18 di 32 donatione", e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, che integra gli estremi di una simulazione assoluta;
ne consegue che, proposta in primo grado la domanda di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la domanda, proposta in appello, tesa ad accertare che il medesimo contratto di compravendita integrava gli estremi di un
"negotium mixtum cum donatione"” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 2.9.2009, n. 19099). Cont Nella specie, ha sempre sostenuto la tesi della simulazione assoluta dell'atto, con la conseguenza che non può pretendere di far valere l'eventuale sproporzione del prezzo pattuito rispetto al valore reale del bene.
4.1.2. – D'altra parte, l'esistenza di legami familiari, anche stretti, tra le varie persone fisiche coinvolte nella vicenda, non consente di escludere, come correttamente affermato dal primo giudice, che tali rapporti fossero “funzionali a mantenere comunque il bene in ambito familiare, finalità che può essere raggiunta anche tramite l'effettivo trasferimento della proprietà da un soggetto all'altro dei componenti della famiglia”. (cfr. pag. 11).
Non rileva, quindi, che, anche successivamente alla vendita, in LA WA continuasse ad abitare con la moglie , in quanto ciò non contrasta con la volontà delle parti di CP_9 Controparte_3 produrre l'effetto traslativo, proprio al fine di conservare il bene in ambito familiare e, al contempo, di sottrarlo alle iniziative dei creditori.
Ne discende che, ai soli fini dell'accertamento della simulazione, non importa né che i vari atti, che compongono la sequenza negoziale cha ha condotto al trasferimento del bene, siano stati effettuati subito dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, depositata il 14.9.2006, Cont che aveva accolto l'appello proposto da né che nella nota integrativa del bilancio di esercizio del 2007, presentato da si riconoscesse che l'operazione di vendita era stata posta in Parte_7 essere per evitare procedure esecutive sugli immobili posti in Arezzo.
Difatti, il fine di eludere le pretese dei creditori non esclude, si ripete, il carattere reale dell'effetto traslativo che, per converso, risulta comprovato proprio dall'incontestato (e documentato) pagamento del prezzo.
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo di appello.
4.2.1. – Innanzi tutto, ha ragione l'appellante a dolersi della sentenza impugnata nella parte in cui, nel rigettare la domanda di nullità ex art. 1344 c.c., ha affermato che “l Parte_1 non deduce che siano stati posti in essere atti diretti a eludere la normativa fiscale, ovvero finalizzati a ottenere un risparmio di imposta indebito, ma lamenta che si sia voluto sottrarre un rilevante cespite alla garanzia patrimoniale dell'Erario”.
pagina 19 di 32 Cont In realtà, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la difesa di aveva, sul punto, così argomentato: “Nell'ipotesi in cui non si dovesse ritenere dimostrata l'esistenza di un procedimento simulato, e si dovesse a contrario ritenere non apparente ma reale la volontà di trasferire i beni alle società acquirente, l'intera operazione negoziale, il trasferimento immobiliare in questione, gli atti ad esso prodromici e l'intera procedura sono da ritenersi egualmente nulli ai sensi dell'art. 1344 c.c. in quanto posti in essere al fine di eludere l'applicazione di cogenti disposizioni di natura tributaria […] Nel caso di specie non può mancarsi di osservare come il trasferimento del bene dalla alla abbia avuto il precipuo effetto di sottrarre un Pt_7 CP_10 cospicuo cespite patrimoniale dalla riscossione fiscale, non dimenticando che le norme tributarie hanno incontestata natura imperativa”.
È evidente, allora, come l'originaria attrice intendesse far valere la nullità dell'intera operazione negoziale anche con riferimento all'elusione della normativa fiscale.
4.2.2. – Del resto, è pacifico:
-) che, con sentenza n. 39/31/06, depositata il 14.9.2006, la Commissione Tributaria Regionale di
Firenze, in riforma della decisione della Commissione Provinciale di Arezzo, aveva accertato un debito di imposta a carico di nella misura di oltre € 752.000 e di Parte_4 Controparte_2 nella misura di € 986.377,81;
-) che debitore dell'Erario era anche , in virtù di avvisi di liquidazione relativi alle Controparte_6 annualità 1996 e 1997, il che aveva portato all'iscrizione a ruolo della somma di € 509.812,39 (a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 21689/2010, depositata in data 22 ottobre
2010, con cui, in accoglimento del ricorso dell , era stata annullata la Parte_1 sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 131/24/05, depositata in data
06.02.2006, di conferma della decisione n. 109.2.02 del 3.10.2002 della Commissione Tributaria
Provinciale di Arezzo);
-) che, con atti datati 29.3.2007, la aveva effettuato un riconoscimento di debito a Parte_7 favore: i) di , che aveva eseguito il pagamento della somma di € 610.000, a Controparte_1 favore dell'Erario, per l'estinzione del procedimento esecutivo a carico di sul compendio CP_9 immobiliare di LA WA;
ii) di , che aveva pagato la somma di € 500.000 dovuta Controparte_3 da all'Avv. per l'attività professionale svolta da quest'ultimo; CP_9 CP_13
-) che in forza di tale atto di riconoscimento di debito erano state iscritte due ipoteche (1497 R.G.
n. 7318 del 04.04.2007 a favore di e 1498 R.G. n. 7319 del 04.04.2007 a Controparte_1 favore di ) sull'immobile di LA WA;
Controparte_3
-) che, in data 26.5.2007, e , con atto del notaio di Roma Controparte_1 Controparte_3 Per_1
(repertorio n. 14102/6889), avevano costituito “la , con Controparte_12
pagina 20 di 32 sede legale in Roma, Via Benedetto Croce 6, conferendovi i predetti crediti vantati nei confronti della “ (rispettivamente di € 610.000,00 e € 500.000,00); Parte_7
-) che, in data 25.06.2007, “la , sempre con atto del Controparte_12 notaio di Roma, aveva costituito la unipersonale – con sede in Roma, Via Per_1 CP_10
Benedetto Croce n. 6 – di cui era amministratore unico il conferendovi il credito vantato CP_1 nei confronti della Parte_7
-) che, in data 2.07.2007, la unipersonale, con atto del notaio di Roma CP_10 Persona_1
(repertorio n. 14206), aveva acquistato dalla il compendio immobiliare noto come LA Parte_7
ND al prezzo di € 1.100.000,00, pagandolo mediante l'emissione di cinque assegni circolari.
4.2.3. – Inoltre, nella nota integrativa al bilancio del 31.12.2007, presentato da si dava Parte_7 atto che “la società, al fine di evitare procedure esecutive espropriative gravanti sugli immobili di proprietà in Arezzo (terreni e fabbricati) in data 02/02/2007, con atto Notaio Dr. di Persona_1
Roma ha provveduto alla alienazione degli immobili stessi verso il corrispettivo complessivo di €
1.100.000,00” (pag. 5); per quanto riguardava, poi, la sopravvenienza passiva di € 610.000
(costituita dall'atto di riconoscimento di debito nei confronti del , si rappresentava “che la CP_1 stessa si è determinata in maniera certa nel corso dell'esercizio con atto di costituzione di garanzia ipotecaria per ricognizione di debito a rogito Notaio di Roma del 29/03/2007 iscritto Persona_1 nei RR.II. di Arezzo in data 04.04.2007 ai nn. 1497/7318 e che tale operazione si è resa necessaria al fine di salvaguardare gli immobili di proprietà della società posti in Arezzo (terreni e fabbricati) dalle imminenti procedure esecutive di carattere espropriativo” (pag. 10).
Peraltro, anche dall'esame del testamento di emergeva tutta la sua preoccupazione per CP_9 le possibili iniziative dell'Erario, tanto da rivolgere questa raccomandazione ai suoi figli: “fate presto a vendere, in accordo e con maggiore collaborazione tra voi – fate in silenzio per evitare che il fisco si svegli” (come da postilla apposta in calce alla scheda denominata “riepilogo dei valori della proprietà”).
Per giunta, molto sospetta è anche la tempistica degli atti impugnati, che risultano posti in essere, in un breve lasso di tempo (circa quattro mesi), subito dopo la pronuncia della Commissione
Tributaria Regionale di Firenze.
4.2.4. – Ora, come ben messo in evidenza dal decreto del GIP di Arezzo che ha disposto il sequestro preventivo di LA WA (in relazione alla fattispecie di reato di cui agli artt. 110 c.p. e
11 del d.lgs n. 74/2000 contestata nei confronti di , , , , CP_9 Pt_4 CP_6 CP_2
, ): “la architettura del trasferimento dell'immobile dalla Controparte_1 Controparte_3 Parte_7 alla società costituisce per se stesso un atto smaccatamente dimostrativo Controparte_21 della volontà di privare la dell'unico reale valore economico di cui era titolare – appunto Parte_7
pagina 21 di 32 il complesso immobiliare indicato – per elidere ogni possibilità che l'amministrazione Finanziaria dello Stato appuntasse le sue pretese satisfattorie sulle quote societarie della una volta che Pt_7 la stessa era stata privata della sua unica e significativa consistenza economica”.
Condivisibilmente, il giudice penale riteneva “inquietante” e “anomala” la circostanza costituita dalle iscrizioni delle ipoteche volontarie a favore di e di , Controparte_3 Controparte_1 dell'importo rispettivamente di € 610.000 e di € 500.000, in quanto “in questo modo la Parte_7 si è accollata un debito non proprio ma di , precostituendo un ulteriore garanzia reale sul CP_9 bene che ne comprimeva il valore. Ma questo perché – è lecito a questo punto argomentare – che era già programmato che l'immobile fuoriuscisse dalla società per entrare – seppur sottoposta a esecuzione quiescente – nella titolarità di un terzo”.
Al riguardo, non rileva che il procedimento penale si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale:
“in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 2947/2023).
4.2.5 – È fin troppo palese, quindi, che il fine dell'intera operazione negoziale – come espressamente affermato nel bilancio al 31.12.2007 presentato dalla – fosse quello di Parte_7 eludere le pretese creditorie dell'amministrazione finanziaria, attraverso: i) il riconoscimento di debito, da parte della nei confronti di , figlio di (socia Parte_7 Controparte_1 Controparte_2
e amministratrice di , e di , moglie di , in relazione a passività Parte_7 Controparte_3 CP_9 riconducibili esclusivamente a quest'ultimo; ii) l'accensione delle due iscrizioni ipotecarie a favore di e;
iii) il conferimento del credito vantato dai in Controparte_1 Controparte_3 CP_22 una società appositamente costituita ( ; iv) la costituzione di un'ulteriore società CP_12
( al fine di acquistare LA ND da v) la successiva cancellazione dal registro CP_10 Parte_7 delle imprese di in data 15.12.2010. Parte_7
4.2.6. – Pertanto, pertinente è il riferimento, da parte dell'appellante, a quanto affermato dalle
Sezioni Unite, secondo cui: “In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie,
pagina 22 di 32 imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione” (cfr. Cassazione civ., S.U., sentenza del 23.12.2008, n. 30055; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n. 27544/2018).
Trattasi, infatti, non solo di operazione diretta a frodare l'amministrazione finanziaria ma anche priva di giustificazione economica.
In proposito, se è vero che la vendita ha consentito l'incasso, da parte di della somma Parte_7 di € 1.100.000 è altrettanto vero che tale entrata risulta completamente neutralizzata dal riconoscimento di debito nei confronti del e della , per il complessivo importo di € CP_1 CP_3
1.110.000 (garantito da due iscrizioni ipotecarie su LA WA), del quale si dà solo parzialmente atto nel bilancio della relativo all'esercizio 2007, in cui compare soltanto la passività relativa Pt_7 alla posizione del (pari ad € 610.000) mentre, inspiegabilmente, viene omesso qualsiasi CP_1 riferimento a quella relativa alla posizione della (pari ad € 500.000). CP_3
Ne deriva che la plusvalenza indicata in bilancio e derivante dalla citata operazione negoziale appare essere del tutto inattendibile.
D'altra parte, gli appellati non hanno neppure dedotto quale interesse potesse avere a Parte_7 compiere il suddetto atto ricognitivo per debiti dell'esecutato che erano stati estinti ex CP_9 art. 1180 c.c. da terzi (il e la , essendo la società estranea alle sottostanti CP_1 CP_23 obbligazioni, di talché l'atto appariva del tutto antieconomico oltre che contrario al suo oggetto sociale.
Né vale obiettare che l'immobile era gravato da un'ipoteca di venti miliardi delle vecchie lire, laddove si consideri che, come ammesso dal la stessa risulta cancellata nel 2015 (cfr. CP_1 comparsa di costituzione e risposta, pag. 16).
Del resto, nel momento in cui gli atti di cui si compone l'intera operazione negoziale vennero posti in essere, era già stata stipulata, nel 2003, la transazione tra ed i creditori procedenti CP_9 nell'esecuzione forzata (n. 11/1999 RE) dinanzi al Tribunale di Arezzo e, nel 2006, il medesimo aveva effettuato il pagamento di € 610.000,00 a favore del CP_2 Controparte_24
(creditore a titolo di spese processuali in relazione al processo penale per il crack del Banco
pagina 23 di 32 Ambrosiano).
La procedura esecutiva venne, poi, estinta in data 20.9.2011.
Inoltre, erano stati soddisfatti, sia pur parzialmente, anche gli azionisti del Banco Ambrosiano intervenuti nella procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Roma (3608/2001 RGE), i quali, a fronte di un credito complessivo di € 3.954.079,35, avevano ricevuto un pagamento, in data 9.6.2006, di € 2.582.063,76.
Pertanto, proprio in considerazione della possibile evoluzione favorevole delle iscrizioni gravanti sull'immobile, era verosimile ritenere che il complesso immobiliare denominato LA ND avrebbe conservato il suo valore economico.
Il che spiega il proposito di (e dei suoi soci) di volerlo sottrarre alle “imminenti” azioni Parte_7 esecutive dei creditori, con ciò intendendo, evidentemente, riferirsi alle somme vantate dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti di , e di cui si è Controparte_2 Pt_4 CP_6 detto al § 4.2.2.
4.2.7. – Gli atti negoziali in esame si appalesano, quindi, nulli ex artt. 1343, 1344 e 1418, commi
1-2, c.c., perché aventi causa illecita in quanto posti in essere in elusione della norma penale – e come tale avente carattere imperativo – costituita dall'art. 11 del d.lgs n. 74/2000 (“salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “ai fini della configurabilità del reato di cui al d.lg. n. 74 del 2000, art. 11, con riferimento specifico alla condotta costituita dal compimento di "altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni", essa è integrata da ogni comportamento che, sebbene formalmente lecito, sia però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno;
a differenza della l'alienazione simulata, che è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi del
d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11 allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione” (cfr. Cass. pen., sentenza del 14.9.2021, n.
37576).
Nella specie, non vi è dubbio che il fine dell'intera operazione fosse quello di far uscire il complesso immobiliare denominato LA ND dal patrimonio della così Parte_7
pagina 24 di 32 drasticamente riducendo il valore della partecipazione societaria dei fratelli e, quindi, CP_2 eludendo la riscossione coattiva dell'ingente credito vantato dall nei loro Parte_1 confronti.
Anche in dottrina è stato autorevolmente sostenuto che la frode alla legge può definirsi come l'utilizzazione di un contratto, in sé lecito, per realizzare un risultato vietato mediante la combinazione con altri atti giuridici;
in ogni caso, l'illiceità si riverbera anche sulla causa del contratto, intesa come scopo della complessiva operazione economica, sicché l'ipotesi della frode alla legge ex art. 1344 c.c. tende ad essere riassorbita in quella dell'illiceità della causa ex art. 1343 c.c., con cui ha in comune la sanzione comminata dall'ordinamento che è quella della nullità
(ex art. 1418, comma 1, c.c.).
4.2.8. – Né, in senso contrario, vale obiettare che gli atti sono riconducibili a società che non presentano alcuna esposizione debitoria nei confronti dell'Erario.
A prescindere dalla considerazione che, per quanto sopra esposto, le varie società sono state utilizzate semplicemente come schermo delle azioni dei singoli soci, giova rilevare che è proprio nel bilancio di chiusura dell'esercizio 2007, ad ammettere la reale finalità della vendita Parte_7 di LA WA (quella, cioè, di sottrarla alle “imminenti” iniziative dei creditori), con ciò confessando la sua attiva partecipazione al disegno fraudolento ai danni dell . Parte_1
Inoltre, è innegabile che la “ abbia rappresentato il mero veicolo per la costituzione CP_12 della sicché, data l'assoluta identità della compagine societaria di riferimento (riconducibile CP_10 sempre alla famiglia , è evidente anche il loro diretto coinvolgimento nella vicenda. CP_2
D'altra parte, per costante orientamento giurisprudenziale: “nei negozi giuridici conclusi da una persona giuridica pubblica o privata, ai fini della valutazione degli stati soggettivi delle parti giuridicamente rilevanti, non può non farsi riferimento che alla persona fisica che ha compiuto o concorso a compiere l'atto riferibile alla persona giuridica in virtù del nesso di rappresentanza organica. Conseguentemente, la prova dello stato soggettivo rilevante può essere fornita con i comuni mezzi previsti dalla legge, comprese le presunzioni” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n. 1169 del 28.4.1973).
Quindi, essendo amministratrice di ed amministratore di il di Pt_7 Parte_10 CP_10 lei figlio (rispettivamente, altresì, figlia e nipote di ), è palese che lo Controparte_1 CP_9 scopo fraudolento dell'intera operazione fosse immanente nelle persone giuridiche intervenute nell'operazione.
Peraltro, l'art. 11 del d.lgs n. 74/2000 punisce il comportamento di chiunque “aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.
pagina 25 di 32 Non rileva, dunque, che né né fossero debitrici dell'Erario in quanto è Parte_7 CP_10 innegabile che gli atti impugnati abbiano determinato una riduzione del valore delle partecipazioni sociali dei fratelli debitori del Fisco per consistenti importi, così rendendo pressoché CP_2 impossibile al creditore di rivalersi su di esse.
La dicotomia soggettiva esistente tra soci e società, allora, non è di ostacolo all'applicazione della suddetta norma, in quanto l'atto fraudolento compiuto dalla società – con la manifesta complicità
e consapevolezza dei suoi soci (che non consta si siano in qualche modo opposti all'operazione) – ha prodotto i suoi effetti su un bene altrui (la partecipazione dei soci), deprimendone il valore economico.
In proposito, non è condivisile la tesi della difesa del secondo cui le quote sociali avrebbero CP_1 avuto un valore negativo anche per l'esistenza di un diritto di prelazione “a favore del soggetto indicato dalla società”, dal momento che tale diritto consiste nella possibilità, per la società, in caso di espropriazione forzata della quota e di vendita all'incanto, di presentare altro acquirente, purché al medesimo prezzo versato dall'aggiudicatario (cfr. Cass. civ., n. 11493/2010), di talché il valore di realizzo della partecipazione rimane inalterato (mutando, al limite, solo la persona dell'acquirente).
4.2.9. – Non importa, poi, che solo in questo grado di giudizio l'appellante abbia, per la prima volta, espressamente dedotto la nullità dell'operazione negoziale con riferimento all'art. 11 del d.lgs n. 74/2000.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 23.2.2024, n.
4867).
Nella specie, non vi è dubbio che già il giudice di primo grado fosse in grado di dichiarare d'ufficio Cont la nullità degli atti impugnati dall che, entro i termini di formazione delle preclusioni assertive ed istruttorie, aveva fornito tutti gli elementi necessari a tale declaratoria, invocando espressamente l'applicazione dell'art. 1344 c.c.
Inoltre, anche dalla copiosa documentazione del procedimento penale versata in atti (e, segnatamente, dal decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo di LA WA) si evinceva chiaramente la contestazione, nei confronti dei soggetti intervenuti a vario titolo nella vicenda, dell'art. 11 del d.lgs n. 74/2000.
pagina 26 di 32 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nell'indagine diretta all'individuazione
e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.4.2006, n. 8107).
4.3. – Il motivo, quindi, si presenta fondato il che impone, in parziale riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità degli atti impugnati.
Ne deriva pure l'assorbimento del terzo motivo di appello e della domanda di risarcimento danni, che risulta proposta solo nel caso in cui l'azione revocatoria, avanzata in via ulteriormente subordinata, fosse risultata inidonea a soddisfare integralmente le pretese creditorie.
Quanto alla domanda di accertamento della proprietà del compendio immobiliare in capo agli ex soci della la stessa risulta improcedibile per carenza di interesse, in quanto gli effetti Parte_7 derivanti dalla declaratoria di nullità dei suddetti atti derivano direttamente dalla legge e, quindi, non necessitano di alcuna pronuncia dichiarativa.
Vanno, a questo punto, esaminati gli appelli incidentali.
5 – L'appello incidentale proposto da . Controparte_3
5.1. – Il gravame è manifestamente infondato, per quanto di seguito esposto.
5.1.1. – In primo luogo, è necessario considerare che, in prime cure, la aveva così CP_3 concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare di rito dichiarata l'incompetenza per territorio obbligatoria del Tribunale, ex artt. 25 e 38 c.p.c., rimetta le parti a quello competente de cioè il Tribunale Civile di Firenze foro della Pubblica Amministrazione. In via preliminare di merito
Eccepisce la prescrizione della richiesta azione revocatoria ordinaria per tutti quegli atti antecedenti alla data del 21 giugno 2012 (data della notifica della citazione) in assenza di atti interruttivi. Eccepisce la inammissibilità della domanda come formulata per quanto riguarda la vendita e in quanto a questa inopponibile e comunque Parte_11 Parte_12 inopponibile alla comparente. Eccepisce inoltre la inammissibilità della proposta domanda di simulazione per la carenza degli elementi su cui si fonda. Eccepisce inoltre la inammissibilità, da un punto di vista probatorio, del più volte citato testamento olografo per quanto ampiamente dedotto. Nel merito chiede che il Tribunale adito voglia respingere in toto la domanda attorea nei confronti della comparente anche in punto di danno mancando ogni fondamento probatorio sulla indicazione dello stesso oltre che da ritenere prescritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 27 di 32 Pertanto, non può l'appellante dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenere l'accertamento del credito di € 500.00,00 da lei vantato nei confronti di e di Parte_7 CP_10 dal momento che la stessa non risultava proposta in primo grado.
5.1.2. – In secondo luogo, la non si è avveduta che l'eccezione di prescrizione ex art. 2903 CP_3
c.c. era stata presa in considerazione dal tribunale e ritenuta parzialmente fondata mentre, per Cont quanto riguarda la domanda di risarcimento danni proposta da la stessa era stata ritenuta correttamente assorbita dal rigetto della revocatoria, di talché l'appellante non può dolersi, anche in questo caso, di alcuna omissione di pronuncia, oltre ad essere carente di interesse a chiedere un esame di tali questioni in questa sede (alla luce della dichiarazione di nullità degli atti impugnati che ha comportato l'assorbimento del motivo relativo all'azione revocatoria).
6 – L'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_10
6.1. – Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso che potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere “in ragione del fatto che Controparte_2 abbia estinto ogni suo debito nei confronti dell'erario ex art. 6 D.L. 193/2016 conv. In L.
225/2016, permanendo l'interesse di parte attrice in riferimento ai crediti erariali vantati nei confronti di e ”. Parte_4 Controparte_6
In particolare, gli impugnanti sostengono che, avendo la corrisposto all'Erario la somma di € CP_2
1.799.163,16, come tale superiore a quella di € 1.212.750,00 pari al valore dell'immobile accertato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l sarebbe priva Parte_1 di interesse a coltivare il giudizio.
L'assunto non può essere condiviso.
6.1.1.a. – In primo luogo, non risulta che quanto corrisposto da all'Erario sia Controparte_2 avvenuto anche in nome e per conto dei fratelli e , con la conseguenza che Pt_4 CP_6 Cont permane certamente l'interesse di a proseguire il giudizio nei loro confronti.
6.1.1.b. – In secondo luogo, è evidente l'interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia che sia opponibile anche a , nella qualità di socia e legale rappresentante della Controparte_2 [...]
Pt_7
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in Pt_1 considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (cfr. Cass. civ., n. 9094/2017; in senso conforme anche Cass. civ. n.
22692/2023).
pagina 28 di 32 Nella specie, la sopravvenienza è costituita dalla riacquisizione di LA WA a seguito della dichiarazione di nullità degli impugnati, il che determina l'insorgenza di una comunione, su tale bene, tra gli ex soci e rende evidente la necessità che la pronuncia sia opponibile anche nei confronti di . Controparte_2
7 – In punto di spese, venendo così ad esaminare il motivo comune a tutti gli appelli incidentali, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
7.1. – Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la reciproca soccombenza giustifichi la compensazione per 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio che, per i restanti 2/3, devono essere poste a carico solidale degli appellati, in quanto la domanda proposta dall'ADE è risultata, sia pure in parte, fondata.
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 2.000.001-4.000.000).
Al riguardo, si precisa che l'individuazione dello scaglione di riferimento avviene tenuto conto del valore complessivo degli atti impugnati con l'azione di nullità.
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 3.893,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 2.568,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 11.436,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.771,00
Compenso tabellare: € 24.668,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 4.882,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 2.804,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 6.459,00
Fase decisionale (valore minimo): € 8.017,00
pagina 29 di 32 Compenso tabellare: € 22.102,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
L'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi è necessaria al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
7.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da nonché Parte_1 sugli appelli incidentali proposti da Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e avverso la sentenza n. Controparte_4
239/2019 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 07/03/2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , , , Parte_4 Controparte_6 CP_5 Parte_3
;
[...] Controparte_12
2) rigetta il primo motivo dell'appello principale;
3) accoglie il secondo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità ex artt. 1343, 1344, 1418, commi 1 e 2, c.c. dei seguenti atti:
a) a rogito Notaio di Roma datato 29/3/07 rep. 14034, racc. n. 6846, di Persona_1 riconoscimento di debito della società in favore di per € 610.000 e Parte_7 Controparte_1 relativa iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1497 di formalità;
b) a rogito Notaio di Roma datato 29/3/07, rep. 14035, racc. n. 6847, di Persona_1 riconoscimento di debito della società in favore di per € 500.000 e relativa Parte_7 Controparte_3 iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data
4.4.07 al n. 1498 di formalità;
c) a rogito Notaio di Roma datato 29/3/07 rep. 14034, racc. n. 6846, di Persona_1 conferimento del credito vantato nei confronti della società da – pari Parte_7 Controparte_1 ad € 610.000 e relativa ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1497 di formalità – nella “Pistoia Società in nome collettivo di CP_1
pagina 30 di 32 a mezzo atto di costituzione di detta società datato 26.5.07, rep. n° 14.102, racc. n. CP_12
6.889;
d) a rogito Notaio di Roma datato 29/3/07 rep. 14035, racc. n. 6847, di Persona_1 conferimento del credito vantato nei confronti della società da – pari ad € Parte_7 Controparte_3
500.000 e relativa ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1498 di formalità – nella “Pistoia Società in nome collettivo di Parte_2
a mezzo atto di costituzione di detta società datato 26.5.07, rep. n° 14.102, racc. n. 6.889;
[...]
e) a rogito Notaio di Roma datato 02/07/2007, rep. 14.206 racc. n. 6.967, di Persona_1 compravendita tra la e la unipersonale, avente ad oggetto il compendio Parte_7 CP_10 immobiliare posto in Arezzo, località Santa Maria delle Grazie n. 14, così ivi descritto “I) compendio immobiliare composto da un fabbricato principale sito al piano terreno, al piano rialzato, al piano primo e al piano secondo con annesso appartamento di servizio e locali annessi, confinante nel suo insieme con: particella 618, strada particella 600, particella 619 e 620, salvo altri.Detto compendio immobiliare risulta censito nel Catasto Urbano del Comune di Arezzo: - al foglio 127, particella 153 sub. 1, località Santa Maria alla Rassinata n. 107, p. T, z.c. 2, cat. A/4, cl. 5, vani 4, rendita Euro 237,57; - al foglio 127, particella 153 sub. 2 con aggraffate le particelle
619, 685 (annessi della piscina – bagno con antibagno – locale), 686 (serra), 687 (locale), località
Santa Maria alla Rassinata n. 107, p. T – 1-2, z.c. 2, at. A/8, cl. 3, vani 28,5, rendita Euro
5.666,82. Le particelle 169 e 619 risultano prese in carico all poiché su di esse insistono le Pt_6 particelle 685, 686 e 687 e la piscina quali pertinenze dell'abitazione. II) – piena proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie complessiva di mq 11.150 circa confinante con proprietà altra proprietà < e/o aventi causa, strada vicinale del Poggio, salvi Per_2 Pt_7 altri, censito in Catasto terreni del Comune di Arezzo come segue: Sezione A foglio 127 Particella
618 – Ha 0.02.10; particella 169 – ha 0.28.50; particella 170 – ha 0.12.30; particella 193 – ha
0.30.20; particella 619 – ha 0.14.40; particella 620 – ha 0.24.00. (…) III) quota indivisa di due terzi su altri due piccoli appezzamenti di terreno agricolo, di cui uno con destinazione a strada e
l'altro con insistente pozzo artesiano, della superficie complessiva di catastali are 4.98 (…), confinanti nell'insieme con proprietà altra proprietà società e/o aventi causa, salvi Per_2 Pt_7 altri, censiti in Catasto Terreni del Comune di Arezzo come segue: Sezione A foglio 127; particella
264 – ha 0.04.80; particella 395 – ha 0.00.18.”;
4) dichiara assorbito il terzo motivo dell'appello principale e la domanda di risarcimento danni proposta dall;
Parte_1
5) rigetta gli appelli incidentali;
pagina 31 di 32 6) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico solidale di tutti gli appellati che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in €
24.668,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 22.102,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti incidentali ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 7.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 735/2019 promossa da:
(C.F. con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA Parte_1 P.IVA_1 DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLI GIAN Controparte_1 C.F._1 CA (CF ) C.F._2
(CF con il patrocinio dell'Avv. MACCARI LORIANO (CF Controparte_2 C.F._3
) C.F._4
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. NIRO ALFREDO (CF Controparte_3 C.F._5
) C.F._6
(CF con il Controparte_4 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. MACCARI LORIANO (CF ) C.F._4
APPELLATI ED APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
(CF ); CP_5 C.F._7
(CF Parte_2
); P.IVA_3 (CF ); Parte_3 C.F._8
(CF ); Parte_4 C.F._9
(CF ) Controparte_6 C.F._10 APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 239/2019 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 07/03/2019
pagina 1 di 32 CONCLUSIONI
In data 02/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente Parte_1 gravame, riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 239/2019, pubblicata e notificata in data 07. 03.2019, e per gli effetti: 1) in via principale, accertare e dichiarare la simulazione assoluta, ai sensi dell'art. 1414 c.c. e dunque la nullità dell'intero procedimento negoziale nonché dei seguenti atti: a) di riconoscimento di debito della società in favore di Parte_5 CP_1 per euro 610.000, datato 29/3/07 rep. 14034, racc. n. 6846, Notaio di
[...] Persona_1 Roma e relativa iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1497 di formalità; b) di riconoscimento di debito della società Parte_5 l in favore di per euro 500.000, datato 29/3/07, rep. 14035, racc. n. 6847, Notaio
[...] Controparte_3
di Roma e relativa iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri Persona_1 immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1498 di formalità; c) di conferimento del credito vantato nei confronti della società da per euro 610.000, datato 29/3/07 rep. Parte_5 Controparte_1
14034, racc. n. 6846, Notaio di Roma e relativa ipoteca iscritta presso la Persona_1
Conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1497 di formalità, nella
“Pistoia Società in nome collettivo di ” all'atto di costituzione di detta società Parte_2 datato 26.5.07, rep. n° 14.102, racc. n. 6.889; d) di conferimento del credito vantato nei confronti della società da per euro 500.000, datato 29/3/07 rep. 14035, Parte_5 Controparte_3 racc. n. 6847, Notaio di Roma e relativa ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Persona_1
Registri immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1498 di formalità, nella “Pistoia Società in nome collettivo di ” all'atto di costituzione di detta società datato 26.5.07, rep. n° Parte_2
14.102, racc. n. 6.889; e) di compravendita, datato 02/07/2007, relativo al compendio immobiliare posto in Arezzo, località Santa Maria delle Grazie n. 14, datato 02/07/2007, rep. 14.206 racc. n. 6.967, Notaio di Roma, tra la società – in persona Persona_1 Parte_5 dell'Amministratore unico e legale rappresentante signora , e la società Controparte_2 [...]
limitata unipersonale, avente ad oggetto “ compendio immobiliare Controparte_7 composto da un fabbricato principale sito al piano terreno, al piano rialzato, al piano primo e al piano secondo con annesso appartamento di servizio e locali annessi, confinante nel suo insieme con: particella 618, strada particella 600, particella 619 e 620, salvo altri. Detto compendio immobiliare risulta censito nel Catasto Urbano del Comune di Arezzo: - al foglio 127, particella 153 sub. 1, località Santa Maria alla Rassinata n. 107, p. T, z.c. 2, cat. A/4, cl. 5, vani 4, rendita Euro 237,57; - al foglio 127, particella 153 sub. 2 con aggraffate le particelle 619, 685 (annessi della piscina – bagno con antibagno – locale), 686 (serra), 687 (locale), località Santa Maria alla Rassinata n. 107, p. T – 1-2, z.c. 2, at. A/8, cl. 3, vani 28,5, rendita Euro 5.666,82. Le particelle 169 e 619 risultano prese in carico all poiché su di esse insistono le particelle 685, 686 e Pt_6 687 e la piscina quali pertinenze dell'abitazione. II) – piena proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie complessiva di mq 11.150 circa confinante con proprietà altra Per_2 proprietà < e/o aventi causa, strada vicinale del Poggio, salvi altri, censito in Catasto Pt_7 terreni del Comune di Arezzo come segue: Sezione A foglio 127 Particella 618 – Ha 0.02.10; particella 169 – ha 0.28.50; particella 170 – ha 0.12.30; particella 193 – ha 0.30.20; particella 619 – ha 0.14.40; particella 620 – ha 0.24.00. (…) III) quota indivisa di due terzi su altri due piccoli appezzamenti di terreno agricolo, di cui uno con destinazione a strada e l'altro con pagina 2 di 32 insistente pozzo artesiano, della superficie complessiva di catastali are 4.98 (…), confinanti nell'insieme con proprietà altra proprietà società e/o aventi causa, salvi altri, censiti Per_2 Pt_7 in Catasto Terreni del Comune di Arezzo come segue: Sezione A foglio 127; particella 264 – ha 0.04.80; particella 395 – ha 0.00.18.” (cfr Art. 1); e per l'effetto, dichiarare , Parte_4 [...]
e titolari del compendio immobiliare di cui al punto 1), lett. e); 2) in via CP_2 Controparte_6 subordinata, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1344 c.c. o dell'art. 1418 c.c. dell'intero procedimento e dei singoli atti di cui al punto 1), lett. a,b,c,d,e, perché in frode alla legge, e per l'effetto, dichiarare , e titolari del Parte_4 Controparte_2 Controparte_6 compendio immobiliare di cui al punto 1), lett. e;
3) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. degli atti di cui al punto 1), lett. a), b), c), d), e) ed in ogni caso condannare in solido , , , Parte_4 Controparte_2 Controparte_6 [...]
, , Pistoia società in nome collettivo di in persona CP_1 Controparte_3 Parte_2 del suo legale rappresentante , , in persona del Controparte_8 suo legale rappresentante in carica, e per lui i suoi eredi, al pagamento di euro CP_9 4.000.000, ovvero della somma minore o maggiore che sarà accertata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come di legge. Con vittoria di spese ed onorari”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in via preliminare Controparte_1 chiede dichiararsi la decadenza dall'impugnazione per inesistenza o della nullità della stessa della notifica, tentata in data 5 aprile 2019, dell'atto di appello nei confronti di rilevando Parte_4 che trattandosi di inesistenza non poteva essere concesso il termine per rinnovare la stessa tanto più che l'appellante non si è attivato con immediatezza per rinnovarla quando è emerso che l'atto non è giunto a destinazione. Chiede pertanto la revoca del provvedimento 28.01.2022 e dichiararsi la decadenza dell'impugnazione per mancata notifica nel termine. Ad abundantiam e per gli stessi effetti, questa difesa rileva ed eccepisce che controparte, non ha dato prova di avere rinnovato utilmente la notifica a nei termini concessi dalla Corte in data 28.01.2022 Parte_4 e 05.04.2023. Nel merito si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta di seguito trascritte Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, per le esposte causali, RIGETTARE l'appello proposto avverso la sentenza 239 / 2019, confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto: In tesi: dichiarare la inammissibilità delle domande così come prospettate;
In ipotesi: respingere tutte le domande, formulate nei confronti del comparente, perché infondate in fatto ed in diritto;
In ipotesi graduata: ridurre l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno per le motivazioni indicate in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado. In accoglimento dell'appello incidentale: Condannare l
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla refusione delle spese di Parte_1 primo grado all'odierna appellata, come indicate nella nota spese depositata”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le esposte Controparte_2 causali, in via gradata, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in accoglimento del primo appello incidentale, dichiarare l'improcedibilità delle domande di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse;
in accoglimento del secondo appello incidentale condannare l Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla refusione delle spese di primo
[...] grado all'odierna appellata, calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con riferimento alla fascia di particolare importanza con gli incrementi di cui alle controversie di valore
pagina 3 di 32 superiore ad € 520.000,00= nel massimo oltre accessori di legge. In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità o respingere l'appello principale. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado, con ulteriore condanna dell a favore della sig.ra Parte_1 [...]
al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. CP_2
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per le esposte CP_10 causali, in via gradata, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in accoglimento del primo appello incidentale, dichiarare l'improcedibilità delle domande di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse;
in accoglimento del secondo appello incidentale condannare l Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla refusione delle spese di primo
[...] grado all'odierna appellata, calcolate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con riferimento alla fascia di particolare importanza con gli incrementi di cui alle controversie di valore superiore ad € 520.000,00= nel massimo oltre accessori di legge. In ogni caso, dichiarare l'inammissibilità o respingere l'appello principale”.
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, Sezione II, disattesa ogni Controparte_3 contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1. nel merito respingere l'appello proposto dall
[...]
perché infondato in fatto e in diritto e non documentato;
2. nel merito accogliere Parte_1 l'appello incidentale proposto dall'appellata per i motivi dei quali alle lettere di cui Controparte_3 sopra: a), b), c), d), e) ed f) del presente atto, ogni condannare l a rifondere Parte_1 le spese del presente giudizio e quelle per il primo grado, sia per il principio consolidato che le spese seguono la soccombenza, sia per la evidente superficialità della evocazione in giudizio dell'appellata che non deve quindi subire i costi dello stesso”. Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito, per brevità, Parte_1 Cont anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, le sopra indicate parti, proponendo gravame avverso la sentenza n. 239/2019, emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 07/03/2019, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Cont medesima le aveva rigettate, con compensazione integrale delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Cont 1.1. – aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, , , CP_9 Parte_4
, , , , “ Controparte_2 Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3 Controparte_12
, esponendo:
[...] CP_10 di essere titolare di consistenti crediti tributari nei confronti di e dei suoi figli , CP_9 Pt_4
e ; CP_2 CP_6 che, con atto a rogito Notaio di Arezzo del 27.12.1991, aveva trasferito Persona_3 CP_9 alla – poi cancellata dal registro delle imprese e di cui erano soci i suoi figli – il Parte_7 complesso immobiliare denominato LA ND;
che la con atto notarile del 29.3.2007, aveva effettuato un riconoscimento di debito nei Parte_7 confronti sia di , per l'aver questi eseguito il pagamento della somma di € Controparte_1
pagina 4 di 32 610.000,00 all'Erario nell'ambito di un procedimento esecutivo a carico di ed avente ad CP_9 oggetto sempre il compendio immobiliare di LA WA, che di , per il pagamento Controparte_3 dei compensi professionali dovuti dal medesimo all'Avv. , consentendo così l'iscrizione CP_2 CP_13 di due ipoteche sul predetto compendio;
che, in data 26.5.2007, e avevano costituito la “ Controparte_1 Controparte_3 [...]
, ivi conferendo i crediti vantati nei confronti della Controparte_12 Parte_7
che, il 25.6.2007, la “ aveva costituito la Controparte_12 CP_10 conferendo il credito vantato nei confronti della Parte_7
che, in data 2.7.2007, la aveva acquistato da il compendio immobiliare noto CP_10 Parte_7 come LA ND al prezzo di € 1.100.000,00, pagandolo mediante l'emissione di n. 4 assegni circolari, tutti datati 22.6.2007, dell'importo ciascuno di € 250.000,00, mentre il residuo importo di € 100.000,00 sarebbe stato versato entro e non oltre il 30.10.2007; Cont
che, in tal modo, LA ND era stata sottratta alle iniziative di essa che, quindi, aveva interesse a far accertare il carattere simulato ovvero nullo ex art. 1344 c.c. degli atti che componevano l'intera operazione negoziale;
che, in ogni caso, sussistevano i presupposti anche per la revoca dei predetti atti dispositivi ex art. 2901 c.c.; che, infine, l'attrice aveva pure diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui l'azione revocatoria non fosse stata in grado di garantire il soddisfacimento delle sue ragioni di credito.
1.2. – Si costituivano in giudizio , e , Controparte_2 CP_10 Controparte_1 Controparte_3 eccependo la prescrizione della domanda revocatoria e rilevando, altresì, l'inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande di parte attrice;
la , in via preliminare, eccepiva anche CP_3
l'incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore di quello di Firenze, sede del foro erariale;
la inoltre, proponeva, in via riconvenzionale subordinata, nei confronti di quale CP_10 CP_9 liquidatore della domanda di restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del compendio Parte_7 immobiliare, nonché nei confronti dell'Erario domanda di restituzione della somma pagata a titolo di imposizione fiscale su tale acquisto.
1.3. – Non si costituivano in giudizio , e né la società CP_9 Pt_4 CP_6 Controparte_12
”, che venivano dichiarati contumaci.
[...]
1.4. – All'udienza del 16.2.2016 veniva dichiarata l'interruzione del processo, a seguito del decesso di . CP_9 Cont 1.5. – La causa veniva riassunta da anche nei confronti di e Controparte_14
, quali eredi di a sua volta erede di , i quali non si CP_15 Persona_4 CP_9 costituivano in giudizio.
pagina 5 di 32 1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattese le eccezioni preliminari, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni: Cont
-) quanto alla domanda di simulazione proposta da la stessa non era fondata, in quanto il prezzo di vendita del compendio immobiliare era stato effettivamente versato dall'acquirente nella misura pattuita, tramite cinque assegni circolari. Pertanto, non vi era motivo di CP_10 ritenere che non avesse voluto dismettere la proprietà del bene e non avesse Parte_7 CP_10 voluto acquistarla;
--) in proposito, non erano determinanti i rapporti di parentela tra le persone fisiche ed i soci delle società coinvolte nella vicenda, giacché questi erano funzionali a mantenere comunque il bene in ambito familiare, finalità che poteva essere raggiunta anche attraverso l'effettivo trasferimento della proprietà da un soggetto all'altro dei componenti la famiglia;
--) inoltre, non risultava che il corrispettivo fosse stato pattuito in misura irrisoria, tale non potendo essere considerato un prezzo pari ad € 1.100.000,00 (a fronte di un valore, indicato dall'Erario, in € 1.946.500,00), che risultava effettivamente versato;
--) d'altra parte, non rilevava che il bene fosse rimasto nella disponibilità di e di sua CP_9 moglie , trattandosi di circostanza da cui non era possibile desumere il carattere Controparte_3 apparente dell'alienazione;
-) anche la domanda di nullità del contratto per frode alla legge era infondata;
Cont
--) innanzi tutto, era necessario evidenziare che non aveva dedotto che fossero stati posti in essere atti diretti ad eludere la normativa fiscale, ovvero finalizzati ad ottenere un risparmio di imposta, essendosi lamentata solo della sottrazione di un rilevante cespite alla garanzia patrimoniale dell'Erario;
--) tale circostanza, tuttavia, non era idonea a fondare l'accoglimento della domanda, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non dà luogo alla nullità del contratto l'intento di frodare i creditori o, comunque, di arrecare danno ai terzi;
-) infine, andava respinta anche la domanda ex art. 2901 c.c.;
--) in primo luogo, era fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con riferimento agli atti negoziali posti in essere prima del 21.6.2007, dal momento che la notifica dell'atto di citazione era avvenuta solo in data 21.6.2012;
--) pertanto, gli unici atti revocabili erano l'atto costitutivo della datato 25.6.2007 e CP_10
l'atto di compravendita tra quest'ultima società e la stipulato il 2.7.2007; Parte_7
--) in proposito, non sussisteva il requisito dell'eventus damni;
pagina 6 di 32 --) difatti, l'Erario, alla data dell'acquisto di (2.7.2007) vantava ragioni di credito nei CP_10 confronti dei soci della ( , e ) e non anche nei confronti Parte_7 Parte_4 CP_2 CP_6 della società medesima, con la conseguenza che esso non avrebbe potuto agire esecutivamente sui beni della neppure indirettamente, ma avrebbe, semmai, potuto sottoporre ad Parte_7 esecuzione, chiedendone la vendita, le singole quote di partecipazione dei soci/debitori;
--) al riguardo, era necessario considerare che, all'epoca della vendita del bene da a Parte_7
questo era anche sottoposto all'esecuzione immobiliare promossa dalle parti civili nel CP_10 procedimento penale, a carico di per il fallimento del Banco Ambrosiano s.p.a., nel CP_9 quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero di Giustizia erano intervenuti, nel
2002, per un credito complessivo di € 2.408.906,78, credito che nel 2007 era stato estinto per la minor somma di € 610.000,00. A ciò bisognava aggiungere le iscrizioni ipotecarie in favore di e per l'importo complessivo di € 1.100.000,00; Controparte_1 Controparte_3
--) pertanto, anche ad ammettere che il valore del bene fosse pari ad € 1.945.500,00 (come sostenuto dall'attrice, che faceva riferimento al prezzo base dell'incanto svoltosi nel 2006 nell'ambito della procedura esecutiva n. 11/09) e non ad € 1.212.750,00 (come accertato dalla
Commissione Tributaria di Roma, con la sentenza n. 370/60/12 ai fini dell'imposta di registro) era evidente che, ai fini della quantificazione del valore delle quote di partecipazione della il Parte_7 bene in questione non rappresentasse una posta attiva, di talché la sua vendita al prezzo di €
1.100.000,00 non poteva essere considerato come un atto che, all'epoca, arrecasse pregiudizio ai creditori della né, tanto meno, a quelli particolari dei singoli soci;
Parte_7
-) la complessità delle circostanze fattuali sottese alle domande svolte dall'attrice giustificava la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile al giudizio (ante novella del 2014);
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello ADE per i seguenti motivi:
1) con il primo, denunciava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva rigettato la domanda di simulazione.
In particolare, aveva errato il tribunale nell'attribuire rilevanza solo all'intervenuto pagamento del prezzo, omettendo di considerare gli altri elementi, dedotti dall'attrice, che erano indicativi del carattere fittizio dell'intera operazione.
Al riguardo, era alquanto significativo il coinvolgimento, nella vicenda negoziale, di soggetti tutti legati alla medesima compagine familiare, anche in qualità di soci delle varie società contraenti.
Altrettanto sintomatico, del carattere simulato dell'operazione, era la sproporzione del prezzo pagato (€ 1.100.000) rispetto all'effettivo valore del compendio (€ 1.946.500), come accertato pagina 7 di 32 nella procedura esecutiva instaurata su di esso, oltre al fatto che vi aveva continuato ad CP_9 abitare con sua moglie . Controparte_3
Inoltre, tutti gli atti impugnati erano stati posti in essere dopo la sentenza della Commissione Cont Tributaria Regionale, depositata il 14.9.2006, che aveva accolto l'appello proposto da
In più, nella nota integrativa del bilancio di esercizio del 2007, presentato da si dava Parte_7 atto che l'operazione di vendita era stata effettuata per evitare procedure esecutive sugli immobili ubicati in Arezzo.
Peraltro, era inverosimile che il e la potessero essere creditori di ingenti importi nei CP_16 CP_3 confronti di in considerazione della loro modesta situazione reddituale. CP_9
Del resto, come emergeva dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, neppure la CP_10 era in grado di pagare il prezzo per l'acquisto di LA WA, in quanto la relativa provvista proveniva “da soggetti vicini e/o collegati ai LEGIONARI DI CRISTO-congregazione religiosa clericale di diritto pontificio, fondata nel 1941 in Messico”.
2) Con il secondo, si doleva del rigetto della domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità degli atti impugnati per frode alla legge. Cont Difatti, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, la domanda proposta da era diretta proprio a far valere la nullità dell'intera catena negoziale perché finalizzata ad eludere l'applicazione della normativa fiscale.
Pertanto, stante il carattere imperativo delle norme tributarie, risultava integrata la causa di nullità ex art. 1344 c.c.
Per giunta, l'intera operazione posta in essere si poneva in violazione dell'art. 11 del d.lgs n.
74/2000 (che punisce chi compie “al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila” alienazioni simulate o “altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”), norma di carattere penale e come tale sicuramente imperativa.
In proposito, risultava integrata anche la causa di nullità di cui all'art. 1418, comma 1, c.c. in quanto sia il contratto che gli atti ad esso propedeutici risultavano espressamente vietati da una norma penale.
3) Con il terzo, rilevava l'erroneità della decisione impugnata per avere rigettato la domanda ex art. 2901 c.c.
Difatti, per quanto riguardava il termine di prescrizione, lo stesso andava considerato con riferimento all'intera sequenza negoziale – e non ai singoli atti – con la conseguenza che lo stesso,
pagina 8 di 32 decorrendo dal 2.7.2007 (data di stipula della compravendita tra e non era Parte_7 CP_10 spirato al momento della notifica dell'atto di citazione (21.6.2012).
Inoltre, aveva errato il tribunale nel ritenere che il valore di LA ND e delle quote sociali detenute dai fosse pressoché nullo e che, quindi, non fosse ravvisabile il requisito Parte_8 dell'eventus damni.
Ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la vendita dell'immobile aveva consentito, a di incassare il prezzo di € Parte_7
1.100.000, il che dimostrava che le iscrizioni ipotecarie gravanti sul bene non erano idonee ad assorbirne integralmente il valore.
In secondo luogo, l'esistenza di ipoteche non era, di per sé, sufficiente per escludere il requisito dell'eventus damni in quanto, come affermato dalla Cassazione, tali iscrizioni pregiudizievoli ben possono subire vicende modificative, con la conseguenza che l'atto dispositivo del bene ipotecato
è comunque idoneo ad assumere carattere lesivo per il creditore non ipotecario.
Riproponeva, poi, la domanda di risarcimento danni, nel caso in cui, nonostante il buon esito Cont dell'azione revocatoria, la pretesa di fosse rimasta insoddisfatta.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
proponeva, inoltre, appello incidentale avverso il capo della decisione che aveva compensato le spese di lite, lamentandone l'erroneità per non avere il primo giudice tenuto conto dell'integrale Cont soccombenza di sulle domande proposte.
2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo, preliminarmente, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto del requisito di specificità dei motivi e per non avere impugnato la sentenza nella parte in cui aveva accertato l'effettivo versamento del prezzo di compravendita e rigettato la domanda di simulazione;
rilevava, altresì, che l'appello era stato erroneamente proposto nei suoi confronti, pur non essendo ella erede di per il CP_9 resto, contestava integralmente il gravame di cui chiedeva il rigetto;
proponeva, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) aveva errato il primo giudice a non dichiarare la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'estinzione, da parte della medesima , di ogni suo debito nei confronti Controparte_2 dell'Erario;
pagina 9 di 32 2) il tribunale aveva anche errato nel compensare le spese di lite, non tenendo conto dell'integrale Cont soccombenza di sulle domande proposte.
2.4. – Si costituiva in giudizio rassegnando le sopra trascritte conclusioni, sulla base di CP_10 difese del tutto sovrapponibili a quelle sviluppate da . Controparte_2
2.5. – Si costituiva in giudizio anche , contestando integralmente l'appello e Controparte_3 proponendo appello incidentale per far valere l'inammissibilità del gravame ex art. 348 c.p.c. nonché l'omessa pronuncia, da parte del tribunale: i) sulla domanda volta ad ottenere l'accertamento del credito di € 500.00,00 vantato da essa nei confronti di e CP_3 Parte_7 CP_10
non avendo il tribunale tenuto in considerazione il pagamento effettuato a favore dell'Avv.
[...]
; ii) sull'eccezione di prescrizione ex art. 2901 c.c.; iii) sulla domanda di risarcimento danni CP_13 Cont proposta da
Censurava, inoltre, la decisione impugnata anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
2.6. – Non si costituivano in giudizio Parte_4 Controparte_6 CP_5 [...]
Parte_3 Controparte_12
2.7. – Con ordinanze del 28.1.2022 e del 5.4.2023, la Corte disponeva la rinnovazione della notifica nei confronti di . Parte_4
2.8. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 02/10/2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Devono, in primo luogo, essere affrontate le eccezioni, sollevate dalla difesa degli appellati, relative all'inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica a ed alla nullità Parte_4 Cont della costituzione in giudizio dell
3.1.1. – Per quanto concerne la prima questione, è utile ripercorrere l'intero iter delle notifiche Cont eseguite da nei confronti di . Parte_4
-) A seguito della prima notifica avvenuta, a mezzo servizio postale, in data 4.5.2019, mediante plico spedito al in Uruguay perché ne curasse la consegna a , in Parte_9 Parte_4 proprio e quale erede di , in Montevideo, via Juan Ferrari 1325, l'assistenza clienti di CP_9
, con missiva del 18/7/2019, comunicava all'appellante la perdita del plico. CP_17
Pertanto, alla prima udienza del 28/1/2022, la Corte d'Appello, riscontrato l'esito negativo della notifica, ne disponeva la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
-) Il 5.2.2022, l'appellante eseguiva una prima notifica, per via diplomatica, tramite il Ministero degli Esteri, a , presso l'Ambasciata del Nicaragua in Canada, viste le indicazioni Parte_4
pagina 10 di 32 fornite dal Ministero degli Esteri che, con nota del 1/2/2022, aveva comunicato all'Avvocatura
Distrettuale dello Stato che il a quella data, era ambasciatore del Nicaragua in Canada. CP_2
Con nota del 10.1.2023, il Ministero degli Affari Esteri comunicava la consegna dell'atto a Parte_4
come da relativa ricevuta sottoscritta, da addetta dell'Ambasciata del Nicaragua, in data
[...]
5.4.2022 (cfr. doc.
7-8 allegati all'istanza di trattazione orale del 7.3.2023).
-) Il 31/3/2022 l'Avvocatura eseguiva, a mezzo posta, una seconda notifica, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, indirizzando il plico al in Canada Controparte_18 perché ne curasse la consegna a presso l'Ambasciata del Nicaragua a Ottawa. Parte_4
L'atto veniva consegnato, in data 6.5.2022, da persona che si presentava come “impiegata temporanea” presso la suddetta Ambasciata che sottoscriveva la ricevuta di avvenuta consegna
(cfr. doc. 12-13 allegati alla nota di deposito del 20.3.2023).
-) All'udienza del 5/4/2023, il Collegio rilevava che la notifica eseguita presso l'ambasciata del
Nicaragua ad Ottawa non poteva ritenersi valida, in quanto la consegna del plico era stata eseguita “a mani di un soggetto non identificato” e di cui era ignota la qualifica e la relazione con il Inoltre, non poteva ritenersi valida neppure la notifica per via diplomatica eseguita in base CP_2
a consuetudini internazionali. Veniva, quindi, disposto il rinnovo della notificazione, dando termine perentorio fino al 15/12/2023.
-) In data 20/5/2023 l'Avvocatura tentava, quindi, un'altra notifica per via consolare (ex art. 37-
77del d.lgs. n. 71/2011), presso l'Ambasciata del Nicaragua a Madrid. L'atto veniva consegnato in data 24.7.2023, anche se l'avviso di ricevimento non riportava la firma del destinatario.
-) In data 31/8/2023, l'appellante tentava un'ulteriore notifica a Madrid per mezzo dell'autorità consolare: il 10/10/2023 la raccomandata veniva ritirata dall'Ambasciata del Nicaragua e veniva apposta la firma sulla ricevuta.
-) Veniva, altresì, eseguita, il 14/9/2023, una notifica ai sensi del Regolamento CE 1784/2020, inviando gli atti da notificare all'autorità giudiziaria spagnola (Oficina de Registro y Reparto de
Primera Instancia de Madrid). L'autorità spagnola, con rogatoria del 10/5/2024, comunicava il buon esito della notifica, perfezionatasi il 17/10/2023.
Infine, il 6/12/2023 l'Avvocatura tentava un'ultima notifica per autorità consolare, di cui risulta prodotto solo l'avviso di ricevimento della consegna del plico all'Ambasciata d'Italia a Madrid.
3.1.2. – Sostengono gli appellanti la nullità dell'ordinanza del 28.1.2022, con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica a ex art. 291 c.p.c., con la conseguenza che l'appello Parte_4 dovrebbe essere dichiarato inammissibile/improcedibile.
pagina 11 di 32 Questo sia perché si sarebbe trattato di notifica inesistente (in quanto l'atto non aveva neppure raggiunto il Paese di destinazione) sia perché l'appellante non si sarebbe tempestivamente attivato per procedere ad un nuovo tentativo di notifica.
Si deve dissentire.
3.1.2.a. – È vero, come sostenuto dagli appellati, che: “in tema di notifica a mezzo posta dell'atto di citazione in appello, l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l'intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta, rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità dell'atto di appello per mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 23.4.2018, n. 9987).
In particolare, nella motivazione della citata pronuncia si legge: “la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, in effetti, con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. n. 13639 del 2010; Cass. n. 16574 del 2014). Le
Sezioni Unite, tuttavia, sia pur in sede di valutazione della notifica del ricorso per cassazione, hanno ritenuto, con sentenza n. 14916/2016, che la notifica è giuridicamente inesistente, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. E tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita)” (nello stesso senso, sia pur riferiti al solo giudizio di Cassazione, cfr. pure Cass. n.
27672/23; Cass. n. 17487/2023; Cass. n. 25552/2017; Cass. n. 1711/2024).
pagina 12 di 32 Nella specie, non avendo l'atto da notificare neppure raggiunto il Paese di destinazione (Uruguay), come da nota di Posta del 18.7.2019, la notifica, in effetti, dovrebbe considerarsi CP_17 inesistente.
Tuttavia, tale circostanza non impediva la concessione di un termine, ex art. 331 c.p.c., per procedere ad un nuovo tentativo di notifica nei confronti di , essendo innegabile la Parte_4 sua qualità di litisconsorte necessario.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro
(ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art.
111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 13.10.2015, n.
20501).
Pertanto, l'ordinanza resa alla prima udienza del 28.1.2022 non può essere integralmente revocata, ma va solo emendata nella parte in cui ha ordinato la rinnovazione della notificazione, nei confronti di , ai sensi dell'art. 291 c.p.c., anziché disporre l'integrazione del Parte_4 contraddittorio nei suoi confronti ex art. 331 c.p.c. (entro il termine perentorio del 31.5.2022).
3.1.2.b. – Né si può ritenere che sussistesse un onere, per l'appellante, di attivarsi tempestivamente per procedere ad una nuova notifica, una volta appreso dello smarrimento del plico postale.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in caso di notifica dell'atto di appello all'estero, non andata a buon fine per ragioni imputabili all'organo straniero ricevente il plico, il giudice non può dichiarare l'impugnazione inammissibile ma deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 7.10.2024, n. 26189).
Nella citata pronuncia, il massimo organo della nomofilachia ha ritenuto non applicabile, alle notifiche internazionali (come quella in esame), il principio enunciato dalle Sezioni Unite per i procedimenti nazionali di notificazione, secondo cui: “la parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento;
questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati
pagina 13 di 32 dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova” (Cass., sez. un.,
n. 14594/2016).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291 c.p.c., alla luce dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della relativa giurisprudenza della Corte europea, esclude ad avviso del Collegio che possa farsi ricadere sulla parte, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, in un altro Stato dell'Unione europea seguendo il regolamento n. 1393/2007, dell'atto introduttivo del giudizio (nel caso in esame, il giudizio d'appello), l'esito negativo del medesimo procedimento dovuto a circostanze imputabili all'organo ricevente dell'altro Stato. Se è vero che il giudizio
d'appello non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale (v. Corte cost. n. 58/2020) e che la
Convenzione dei diritti dell'uomo, a sua volta, non impone agli Stati contraenti la creazione per il processo civile di corti d'appello, non garantendo, quindi, il diritto all'impugnazione, è necessario – secondo l'interpretazione della Corte europea (si veda, ad esempio, Corte EDU 31 marzo 2020,
e altri
contro
Portogallo) – che, una volta che si sia scelto di dotare Persona_5
l'ordinamento di un mezzo di impugnazione, questo rispetti i principi di cui all'art. 6 della convenzione e quindi la concreta ed effettiva garanzia dell'accesso al giudice (per spunti al riguardo si vedano le pronunzie di questa Corte rese in relazione al mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, cfr. per tutte Cass. n. 3318/2020, nonché la più risalente Cass. n. 53/1968)” (cfr. Cass. n. 26189/2024, pag. 5).
Considerazioni che valgono, a maggior ragione, per il caso, come quello in esame, in cui la notifica doveva essere effettuata in un Paese extraeuropeo (Uruguay) ed in cui l'esito negativo del primo tentativo era dipeso da un evento del tutto indipendente dal comportamento del notificante
(smarrimento del plico postale).
Inoltre, non può sottacersi come l'individuazione del luogo dove effettuare la notifica si presentasse alquanto problematico.
Difatti, non solo era irreperibile presso la residenza risultante dall Parte_4 CP_19
(Montevideo, Juan Ferrari 1325, cfr. certificato del 14.3.2019 in atti) – dove è stata correttamente indirizzata la prima notifica – ma anche l'individuazione della sua sede lavorativa
(quale ambasciatore della Repubblica del Nicaragua) era tutt'altro che agevole, come dimostra il fatto che le successive notifiche (andata a buon fine) sono state eseguite in Canada ed in Spagna solo a seguito di informazioni ottenute, dall'appellante, dal Ministero degli Esteri.
Elementi, questi, che non avrebbero consentito all'ADE di rispettare il termine minimo di comparizione di 150 giorni ex art. 163-bis c.p.c., dal momento che la citazione si riferiva all'udienza del 20.2.2020 e la comunicazione di , di smarrimento del plico, è datata CP_17
pagina 14 di 32 18.7.2019, sicché, anche in considerazione della sospensione feriale dei termini, era inesigibile un diverso comportamento da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Né valgono, ai fini del rispetto del suddetto termine, i successivi rinvii d'ufficio della prima udienza, in quanto “ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 2.7.2014, n. 15128).
Pertanto, non si poteva pretendere una spontanea iniziativa da parte dell'appellante, in quanto il lasso temporale di circa un mese di cui disponeva si presentava del tutto inadeguato alla riattivazione della notifica, tenuto conto della necessità di assumere informazioni circa la sede lavorativa del CP_2
3.1.2.c. – Ciò posto, va riesaminata l'ordinanza del 5.4.2023, con cui il Collegio ha disposto la rinnovazione della notifica, ritenendo che quella eseguita presso l'Ambasciata del Nicaragua in
Ottawa si fosse “compiuta a mani di un soggetto non identificato del quale non è nota la qualifica
e la relazione esistente con . Parte_4
In realtà, la ricevuta di consegna dell'atto risulta sottoscritta da persona che si è presentata come
“impiegata temporanea” presso l'ambasciata del Nicaragua, con la conseguenza che sono note sia la sua qualifica, sia la relazione (lavorativa) esistente con Parte_4
Inoltre, nella nota redatta dal Capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia ad Ottawa si dà atto di tutte le operazioni compiute ai fini della notifica (“in relazione a quanto in oggetto si restituisce in allegato la copia dell'atto in riferimento, comunicando di aver provveduto alla notifica
-come da allegata ricevuta - tramite consegna a mano all'Ambasciata del Nicaragua in Ottawa dove l'interessato presta servizio in qualità di Ambasciatore. Si descrivono qui di seguito in dettaglio le modalità di avvenuta consegna. In data 28 aprile alle 11,30 circa un impiegato con funzioni di commesso di questa Ambasciata si è recato con autovettura di servizio di questa sede presso l'edificio sito al numero 104 Black Maple private, Ottawa, identificato come sede dell'Ambasciata del Nicaragua in Canada, riconoscibile anche grazie alla bandiera del Nicaragua presente nel giardino dell'edificio (gli orari di apertura indicati nel sito web sono dalle 10,00 alle
16,00). L'impiegato ha suonato entrambi i campanelli e bussato alla porta di accesso dell'Ambasciata, senza ottenere alcuna risposta. Lo stesso, prima di lasciare il luogo, da un dispositivo cellulare ha telefonato al numero di telefono indicato sul sito web dell'ambasciata del
Nicaragua, ugualmente senza successo (una segreteria telefonica invitava a lasciare un
pagina 15 di 32 messaggio). Successivamente, in data 6 maggio, alle 12,00 circa, il predetto impiegato si è recato nuovamente presso lo stesso edificio ed ha suonato ai due campanelli e ha bussato alla porta di accesso. In questa seconda circostanza una signora ha aperto la porta e ha chiesto in che cosa poteva essere utile. L'impiegato ha comunicato che aveva dei documenti da consegnare al signor
. La signora ha risposto che poteva consegnargli a lei. L'impiegato ha quindi ha Parte_4 provveduto a consegnare alla signora gli atti da notificare ed ha invitato la signora sottoscrivere la ricevuta di avvenuta consegna: cosa che la stessa ha effettuato senza indugio. La stessa, su richiesta dell'impiegato di questa Ambasciata, ha confermato verbalmente di essere impiegata temporanea presso l'ambasciata del Nicaragua”).
Non vi è dubbio, quindi, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario, con conseguente validità della notifica.
Né rileva l'illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta dell'atto, in quanto è incontestato che esso sia stato materialmente consegnato a personale dell'Ambasciata del Nicaragua presso la sede di quest'ultima.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “È irrilevante che il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto, ove non sia stato provato che questi fosse del tutto estraneo al luogo di consegna
e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass. n. 37828/2022 con riferimento alla notifica ad una società, Cass. n.
30916/2022 con riferimento alla notifica ad una persona fisica)” (cfr. Cass. civ., n. 27664/2024 in motivazione).
Accertata, quindi, la validità della notifica in questione, è superfluo esaminare le ulteriori questioni costituite dalla legittimità della concessione di un nuovo termine per rinnovare la notifica, di cui all'ordinanza del 5.4.2023, e la regolarità di quelle eseguite in ottemperanza al citato provvedimento.
3.1.3. – L'eccezione va, quindi, respinta con conseguente di dichiarazione di contumacia di
[...]
. Pt_4
Deve, poi, essere dichiarata la contumacia di Controparte_6 CP_5 Parte_3
stante la regolarità della notifica dell'atto di
[...] Controparte_12 appello nei loro confronti (sulla quale non sussiste contestazione).
3.2. – Deve, altresì, essere disattesa anche l'eccezione di improcedibilità del gravame per non avere l'appellante depositato l'originale dell'atto di appello entro dieci giorni dalla notifica. Cont In proposito, è pertinente il riferimento, da parte dell a Cass. civ. n. 8951/2023 secondo cui:
“la costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c.,
pagina 16 di 32 ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo.”.
In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha evidenziato che “deve escludersi che si sia venuta a configurare l'ipotesi (tipica) di improcedibilità prevista dal primo comma dell'art. 348
c.p.c. (v. Cass. nn. 25437/2014, 15130/2015 e 4525/2016), il quale commina tale sanzione solo per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, quindi, anche al principio del raggiungimento dello scopo (già, in questi termini, v. Cass. n. 6912/2012). Ciò vale a dire che, nel caso di specie, essendosi le parti appellanti tempestivamente costituite con il deposito della copia dell'atto di citazione – la c.d. velina – in luogo dell'originale, questa modalità avrebbe potuto comportare (come stabilito dalla citata sentenza delle Sezioni unite n. 16598/2016, seguita da altre pronunce conformi, come Cass. n. 1063/2018 e Cass. n. 7679/2019) soltanto la nullità della loro costituzione, ma non l'improcedibilità dell'appello, nullità, peraltro, sanata dalla costituzione dei due appellati (che si erano difesi anche nel merito) e con l'assolvimento del dovere, da parte del giudice di appello, di concedere apposito termine per verificare l'avvenuta rituale notificazione anche nei confronti dell'altro appellato, accertamento positivamente compiuto all'udienza immediatamente successiva fissata per la trattazione, con la derivante dichiarazione di contumacia del (non costituitosi, malgrado la sua valida evocazione in causa) e la CP_20 conseguente legittimità della prosecuzione del giudizio di secondo grado” (cfr. pag. 10-11).
Principio che certamente vale anche per il caso in esame, laddove si consideri che la costituzione degli appellati, che si sono difesi nel merito (e che solo in comparsa conclusionale hanno sollevato l'eccezione in parola), ha sanato tale nullità.
Inoltre, per quanto concerne la posizione dei contumaci, sussiste la prova, per quanto sopra esposto, della regolarità della notifica nei loro confronti.
L'eccezione è, dunque, infondata.
3.3. – L'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa di e da Controparte_2
per presunta violazione dell'art. 342 c.p.c., si appalesa anch'essa infondata, poiché l'onere CP_10 di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 18307 del 18/09/2015).
pagina 17 di 32 In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
Ne deriva che non può essere condivisa neppure l'affermazione secondo cui l'appellante non avrebbe impugnato “alcuni capi della sentenza, che costituiscono l'antecedente logico indefettibile, la cui risoluzione prospetta il carattere dell'assorbenza, anche sul piano sostanziale”.
Gli appellati fanno riferimento al capo della sentenza che ha rigettato la domanda di simulazione che, tuttavia, risulta espressamente censurato con il primo motivo di gravame.
In ogni caso, la statuizione di rigetto della predetta domanda è completamente autonoma dalle altre, di talché non è possibile individuare alcun rapporto di derivazione logica tra le stesse idoneo a fondare un effetto espansivo interno del giudicato.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, si procede ad esaminare l'appello principale proposto dall' . Parte_1
4 – L'esame del gravame principale.
4.1. – Il primo motivo è infondato.
4.1.1. – In proposito, il Collegio condivide pienamente il ragionamento del primo giudice, che ha attribuito valenza fondamentale al pagamento del prezzo della compravendita.
Trattasi, in effetti, di circostanza che, da sola, esclude il carattere fittizio dell'operazione, perché è fortemente indicativa della volontà delle parti di dar vita all'effetto traslativo.
In senso contrario, non rileva che il denaro per l'acquisto di LA WA da parte di CP_10 fosse stato messo a disposizione da un terzo (vale a dire “da soggetti vicini e/o collegati ai
LEGIONARI DI CRISTO-congregazione religiosa clericale di diritto pontificio, fondata nel 1941 in
Messico”) in quanto ciò dimostra ulteriormente il carattere effettivo dell'intera operazione atteso che, diversamente, non sarebbe stato necessario procurarsi la relativa provvista finanziaria per pagare il prezzo della vendita.
Prezzo che, certamente, non può considerarsi irrisorio, risultando documentato il versamento della somma di € 1.100.000,00, a fronte di un valore dell'immobile che oscilla tra € 1.946.500 (come stimato nella procedura esecutiva) ed € 1.212.750 (accertato dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Roma).
Del resto, per costante orientamento giurisprudenziale: “la parte che deduca, con riferimento ad una determinata vendita, la ricorrenza di un prezzo inferiore a quello effettivo, deve agire in giudizio per far valere la simulazione relativa, nella quale si traduce il "negotium mixtum cum
pagina 18 di 32 donatione", e non il mancato pagamento dell'intero prezzo, che integra gli estremi di una simulazione assoluta;
ne consegue che, proposta in primo grado la domanda di simulazione assoluta, è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la domanda, proposta in appello, tesa ad accertare che il medesimo contratto di compravendita integrava gli estremi di un
"negotium mixtum cum donatione"” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 2.9.2009, n. 19099). Cont Nella specie, ha sempre sostenuto la tesi della simulazione assoluta dell'atto, con la conseguenza che non può pretendere di far valere l'eventuale sproporzione del prezzo pattuito rispetto al valore reale del bene.
4.1.2. – D'altra parte, l'esistenza di legami familiari, anche stretti, tra le varie persone fisiche coinvolte nella vicenda, non consente di escludere, come correttamente affermato dal primo giudice, che tali rapporti fossero “funzionali a mantenere comunque il bene in ambito familiare, finalità che può essere raggiunta anche tramite l'effettivo trasferimento della proprietà da un soggetto all'altro dei componenti della famiglia”. (cfr. pag. 11).
Non rileva, quindi, che, anche successivamente alla vendita, in LA WA continuasse ad abitare con la moglie , in quanto ciò non contrasta con la volontà delle parti di CP_9 Controparte_3 produrre l'effetto traslativo, proprio al fine di conservare il bene in ambito familiare e, al contempo, di sottrarlo alle iniziative dei creditori.
Ne discende che, ai soli fini dell'accertamento della simulazione, non importa né che i vari atti, che compongono la sequenza negoziale cha ha condotto al trasferimento del bene, siano stati effettuati subito dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, depositata il 14.9.2006, Cont che aveva accolto l'appello proposto da né che nella nota integrativa del bilancio di esercizio del 2007, presentato da si riconoscesse che l'operazione di vendita era stata posta in Parte_7 essere per evitare procedure esecutive sugli immobili posti in Arezzo.
Difatti, il fine di eludere le pretese dei creditori non esclude, si ripete, il carattere reale dell'effetto traslativo che, per converso, risulta comprovato proprio dall'incontestato (e documentato) pagamento del prezzo.
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.2. – Va, a questo punto, esaminato il secondo motivo di appello.
4.2.1. – Innanzi tutto, ha ragione l'appellante a dolersi della sentenza impugnata nella parte in cui, nel rigettare la domanda di nullità ex art. 1344 c.c., ha affermato che “l Parte_1 non deduce che siano stati posti in essere atti diretti a eludere la normativa fiscale, ovvero finalizzati a ottenere un risparmio di imposta indebito, ma lamenta che si sia voluto sottrarre un rilevante cespite alla garanzia patrimoniale dell'Erario”.
pagina 19 di 32 Cont In realtà, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la difesa di aveva, sul punto, così argomentato: “Nell'ipotesi in cui non si dovesse ritenere dimostrata l'esistenza di un procedimento simulato, e si dovesse a contrario ritenere non apparente ma reale la volontà di trasferire i beni alle società acquirente, l'intera operazione negoziale, il trasferimento immobiliare in questione, gli atti ad esso prodromici e l'intera procedura sono da ritenersi egualmente nulli ai sensi dell'art. 1344 c.c. in quanto posti in essere al fine di eludere l'applicazione di cogenti disposizioni di natura tributaria […] Nel caso di specie non può mancarsi di osservare come il trasferimento del bene dalla alla abbia avuto il precipuo effetto di sottrarre un Pt_7 CP_10 cospicuo cespite patrimoniale dalla riscossione fiscale, non dimenticando che le norme tributarie hanno incontestata natura imperativa”.
È evidente, allora, come l'originaria attrice intendesse far valere la nullità dell'intera operazione negoziale anche con riferimento all'elusione della normativa fiscale.
4.2.2. – Del resto, è pacifico:
-) che, con sentenza n. 39/31/06, depositata il 14.9.2006, la Commissione Tributaria Regionale di
Firenze, in riforma della decisione della Commissione Provinciale di Arezzo, aveva accertato un debito di imposta a carico di nella misura di oltre € 752.000 e di Parte_4 Controparte_2 nella misura di € 986.377,81;
-) che debitore dell'Erario era anche , in virtù di avvisi di liquidazione relativi alle Controparte_6 annualità 1996 e 1997, il che aveva portato all'iscrizione a ruolo della somma di € 509.812,39 (a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 21689/2010, depositata in data 22 ottobre
2010, con cui, in accoglimento del ricorso dell , era stata annullata la Parte_1 sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze n. 131/24/05, depositata in data
06.02.2006, di conferma della decisione n. 109.2.02 del 3.10.2002 della Commissione Tributaria
Provinciale di Arezzo);
-) che, con atti datati 29.3.2007, la aveva effettuato un riconoscimento di debito a Parte_7 favore: i) di , che aveva eseguito il pagamento della somma di € 610.000, a Controparte_1 favore dell'Erario, per l'estinzione del procedimento esecutivo a carico di sul compendio CP_9 immobiliare di LA WA;
ii) di , che aveva pagato la somma di € 500.000 dovuta Controparte_3 da all'Avv. per l'attività professionale svolta da quest'ultimo; CP_9 CP_13
-) che in forza di tale atto di riconoscimento di debito erano state iscritte due ipoteche (1497 R.G.
n. 7318 del 04.04.2007 a favore di e 1498 R.G. n. 7319 del 04.04.2007 a Controparte_1 favore di ) sull'immobile di LA WA;
Controparte_3
-) che, in data 26.5.2007, e , con atto del notaio di Roma Controparte_1 Controparte_3 Per_1
(repertorio n. 14102/6889), avevano costituito “la , con Controparte_12
pagina 20 di 32 sede legale in Roma, Via Benedetto Croce 6, conferendovi i predetti crediti vantati nei confronti della “ (rispettivamente di € 610.000,00 e € 500.000,00); Parte_7
-) che, in data 25.06.2007, “la , sempre con atto del Controparte_12 notaio di Roma, aveva costituito la unipersonale – con sede in Roma, Via Per_1 CP_10
Benedetto Croce n. 6 – di cui era amministratore unico il conferendovi il credito vantato CP_1 nei confronti della Parte_7
-) che, in data 2.07.2007, la unipersonale, con atto del notaio di Roma CP_10 Persona_1
(repertorio n. 14206), aveva acquistato dalla il compendio immobiliare noto come LA Parte_7
ND al prezzo di € 1.100.000,00, pagandolo mediante l'emissione di cinque assegni circolari.
4.2.3. – Inoltre, nella nota integrativa al bilancio del 31.12.2007, presentato da si dava Parte_7 atto che “la società, al fine di evitare procedure esecutive espropriative gravanti sugli immobili di proprietà in Arezzo (terreni e fabbricati) in data 02/02/2007, con atto Notaio Dr. di Persona_1
Roma ha provveduto alla alienazione degli immobili stessi verso il corrispettivo complessivo di €
1.100.000,00” (pag. 5); per quanto riguardava, poi, la sopravvenienza passiva di € 610.000
(costituita dall'atto di riconoscimento di debito nei confronti del , si rappresentava “che la CP_1 stessa si è determinata in maniera certa nel corso dell'esercizio con atto di costituzione di garanzia ipotecaria per ricognizione di debito a rogito Notaio di Roma del 29/03/2007 iscritto Persona_1 nei RR.II. di Arezzo in data 04.04.2007 ai nn. 1497/7318 e che tale operazione si è resa necessaria al fine di salvaguardare gli immobili di proprietà della società posti in Arezzo (terreni e fabbricati) dalle imminenti procedure esecutive di carattere espropriativo” (pag. 10).
Peraltro, anche dall'esame del testamento di emergeva tutta la sua preoccupazione per CP_9 le possibili iniziative dell'Erario, tanto da rivolgere questa raccomandazione ai suoi figli: “fate presto a vendere, in accordo e con maggiore collaborazione tra voi – fate in silenzio per evitare che il fisco si svegli” (come da postilla apposta in calce alla scheda denominata “riepilogo dei valori della proprietà”).
Per giunta, molto sospetta è anche la tempistica degli atti impugnati, che risultano posti in essere, in un breve lasso di tempo (circa quattro mesi), subito dopo la pronuncia della Commissione
Tributaria Regionale di Firenze.
4.2.4. – Ora, come ben messo in evidenza dal decreto del GIP di Arezzo che ha disposto il sequestro preventivo di LA WA (in relazione alla fattispecie di reato di cui agli artt. 110 c.p. e
11 del d.lgs n. 74/2000 contestata nei confronti di , , , , CP_9 Pt_4 CP_6 CP_2
, ): “la architettura del trasferimento dell'immobile dalla Controparte_1 Controparte_3 Parte_7 alla società costituisce per se stesso un atto smaccatamente dimostrativo Controparte_21 della volontà di privare la dell'unico reale valore economico di cui era titolare – appunto Parte_7
pagina 21 di 32 il complesso immobiliare indicato – per elidere ogni possibilità che l'amministrazione Finanziaria dello Stato appuntasse le sue pretese satisfattorie sulle quote societarie della una volta che Pt_7 la stessa era stata privata della sua unica e significativa consistenza economica”.
Condivisibilmente, il giudice penale riteneva “inquietante” e “anomala” la circostanza costituita dalle iscrizioni delle ipoteche volontarie a favore di e di , Controparte_3 Controparte_1 dell'importo rispettivamente di € 610.000 e di € 500.000, in quanto “in questo modo la Parte_7 si è accollata un debito non proprio ma di , precostituendo un ulteriore garanzia reale sul CP_9 bene che ne comprimeva il valore. Ma questo perché – è lecito a questo punto argomentare – che era già programmato che l'immobile fuoriuscisse dalla società per entrare – seppur sottoposta a esecuzione quiescente – nella titolarità di un terzo”.
Al riguardo, non rileva che il procedimento penale si sia concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale:
“in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 2947/2023).
4.2.5 – È fin troppo palese, quindi, che il fine dell'intera operazione negoziale – come espressamente affermato nel bilancio al 31.12.2007 presentato dalla – fosse quello di Parte_7 eludere le pretese creditorie dell'amministrazione finanziaria, attraverso: i) il riconoscimento di debito, da parte della nei confronti di , figlio di (socia Parte_7 Controparte_1 Controparte_2
e amministratrice di , e di , moglie di , in relazione a passività Parte_7 Controparte_3 CP_9 riconducibili esclusivamente a quest'ultimo; ii) l'accensione delle due iscrizioni ipotecarie a favore di e;
iii) il conferimento del credito vantato dai in Controparte_1 Controparte_3 CP_22 una società appositamente costituita ( ; iv) la costituzione di un'ulteriore società CP_12
( al fine di acquistare LA ND da v) la successiva cancellazione dal registro CP_10 Parte_7 delle imprese di in data 15.12.2010. Parte_7
4.2.6. – Pertanto, pertinente è il riferimento, da parte dell'appellante, a quanto affermato dalle
Sezioni Unite, secondo cui: “In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie,
pagina 22 di 32 imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione” (cfr. Cassazione civ., S.U., sentenza del 23.12.2008, n. 30055; in senso conforme cfr. pure Cass. civ. n. 27544/2018).
Trattasi, infatti, non solo di operazione diretta a frodare l'amministrazione finanziaria ma anche priva di giustificazione economica.
In proposito, se è vero che la vendita ha consentito l'incasso, da parte di della somma Parte_7 di € 1.100.000 è altrettanto vero che tale entrata risulta completamente neutralizzata dal riconoscimento di debito nei confronti del e della , per il complessivo importo di € CP_1 CP_3
1.110.000 (garantito da due iscrizioni ipotecarie su LA WA), del quale si dà solo parzialmente atto nel bilancio della relativo all'esercizio 2007, in cui compare soltanto la passività relativa Pt_7 alla posizione del (pari ad € 610.000) mentre, inspiegabilmente, viene omesso qualsiasi CP_1 riferimento a quella relativa alla posizione della (pari ad € 500.000). CP_3
Ne deriva che la plusvalenza indicata in bilancio e derivante dalla citata operazione negoziale appare essere del tutto inattendibile.
D'altra parte, gli appellati non hanno neppure dedotto quale interesse potesse avere a Parte_7 compiere il suddetto atto ricognitivo per debiti dell'esecutato che erano stati estinti ex CP_9 art. 1180 c.c. da terzi (il e la , essendo la società estranea alle sottostanti CP_1 CP_23 obbligazioni, di talché l'atto appariva del tutto antieconomico oltre che contrario al suo oggetto sociale.
Né vale obiettare che l'immobile era gravato da un'ipoteca di venti miliardi delle vecchie lire, laddove si consideri che, come ammesso dal la stessa risulta cancellata nel 2015 (cfr. CP_1 comparsa di costituzione e risposta, pag. 16).
Del resto, nel momento in cui gli atti di cui si compone l'intera operazione negoziale vennero posti in essere, era già stata stipulata, nel 2003, la transazione tra ed i creditori procedenti CP_9 nell'esecuzione forzata (n. 11/1999 RE) dinanzi al Tribunale di Arezzo e, nel 2006, il medesimo aveva effettuato il pagamento di € 610.000,00 a favore del CP_2 Controparte_24
(creditore a titolo di spese processuali in relazione al processo penale per il crack del Banco
pagina 23 di 32 Ambrosiano).
La procedura esecutiva venne, poi, estinta in data 20.9.2011.
Inoltre, erano stati soddisfatti, sia pur parzialmente, anche gli azionisti del Banco Ambrosiano intervenuti nella procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Roma (3608/2001 RGE), i quali, a fronte di un credito complessivo di € 3.954.079,35, avevano ricevuto un pagamento, in data 9.6.2006, di € 2.582.063,76.
Pertanto, proprio in considerazione della possibile evoluzione favorevole delle iscrizioni gravanti sull'immobile, era verosimile ritenere che il complesso immobiliare denominato LA ND avrebbe conservato il suo valore economico.
Il che spiega il proposito di (e dei suoi soci) di volerlo sottrarre alle “imminenti” azioni Parte_7 esecutive dei creditori, con ciò intendendo, evidentemente, riferirsi alle somme vantate dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti di , e di cui si è Controparte_2 Pt_4 CP_6 detto al § 4.2.2.
4.2.7. – Gli atti negoziali in esame si appalesano, quindi, nulli ex artt. 1343, 1344 e 1418, commi
1-2, c.c., perché aventi causa illecita in quanto posti in essere in elusione della norma penale – e come tale avente carattere imperativo – costituita dall'art. 11 del d.lgs n. 74/2000 (“salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”).
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “ai fini della configurabilità del reato di cui al d.lg. n. 74 del 2000, art. 11, con riferimento specifico alla condotta costituita dal compimento di "altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni", essa è integrata da ogni comportamento che, sebbene formalmente lecito, sia però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno;
a differenza della l'alienazione simulata, che è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi del
d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11 allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione” (cfr. Cass. pen., sentenza del 14.9.2021, n.
37576).
Nella specie, non vi è dubbio che il fine dell'intera operazione fosse quello di far uscire il complesso immobiliare denominato LA ND dal patrimonio della così Parte_7
pagina 24 di 32 drasticamente riducendo il valore della partecipazione societaria dei fratelli e, quindi, CP_2 eludendo la riscossione coattiva dell'ingente credito vantato dall nei loro Parte_1 confronti.
Anche in dottrina è stato autorevolmente sostenuto che la frode alla legge può definirsi come l'utilizzazione di un contratto, in sé lecito, per realizzare un risultato vietato mediante la combinazione con altri atti giuridici;
in ogni caso, l'illiceità si riverbera anche sulla causa del contratto, intesa come scopo della complessiva operazione economica, sicché l'ipotesi della frode alla legge ex art. 1344 c.c. tende ad essere riassorbita in quella dell'illiceità della causa ex art. 1343 c.c., con cui ha in comune la sanzione comminata dall'ordinamento che è quella della nullità
(ex art. 1418, comma 1, c.c.).
4.2.8. – Né, in senso contrario, vale obiettare che gli atti sono riconducibili a società che non presentano alcuna esposizione debitoria nei confronti dell'Erario.
A prescindere dalla considerazione che, per quanto sopra esposto, le varie società sono state utilizzate semplicemente come schermo delle azioni dei singoli soci, giova rilevare che è proprio nel bilancio di chiusura dell'esercizio 2007, ad ammettere la reale finalità della vendita Parte_7 di LA WA (quella, cioè, di sottrarla alle “imminenti” iniziative dei creditori), con ciò confessando la sua attiva partecipazione al disegno fraudolento ai danni dell . Parte_1
Inoltre, è innegabile che la “ abbia rappresentato il mero veicolo per la costituzione CP_12 della sicché, data l'assoluta identità della compagine societaria di riferimento (riconducibile CP_10 sempre alla famiglia , è evidente anche il loro diretto coinvolgimento nella vicenda. CP_2
D'altra parte, per costante orientamento giurisprudenziale: “nei negozi giuridici conclusi da una persona giuridica pubblica o privata, ai fini della valutazione degli stati soggettivi delle parti giuridicamente rilevanti, non può non farsi riferimento che alla persona fisica che ha compiuto o concorso a compiere l'atto riferibile alla persona giuridica in virtù del nesso di rappresentanza organica. Conseguentemente, la prova dello stato soggettivo rilevante può essere fornita con i comuni mezzi previsti dalla legge, comprese le presunzioni” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n. 1169 del 28.4.1973).
Quindi, essendo amministratrice di ed amministratore di il di Pt_7 Parte_10 CP_10 lei figlio (rispettivamente, altresì, figlia e nipote di ), è palese che lo Controparte_1 CP_9 scopo fraudolento dell'intera operazione fosse immanente nelle persone giuridiche intervenute nell'operazione.
Peraltro, l'art. 11 del d.lgs n. 74/2000 punisce il comportamento di chiunque “aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.
pagina 25 di 32 Non rileva, dunque, che né né fossero debitrici dell'Erario in quanto è Parte_7 CP_10 innegabile che gli atti impugnati abbiano determinato una riduzione del valore delle partecipazioni sociali dei fratelli debitori del Fisco per consistenti importi, così rendendo pressoché CP_2 impossibile al creditore di rivalersi su di esse.
La dicotomia soggettiva esistente tra soci e società, allora, non è di ostacolo all'applicazione della suddetta norma, in quanto l'atto fraudolento compiuto dalla società – con la manifesta complicità
e consapevolezza dei suoi soci (che non consta si siano in qualche modo opposti all'operazione) – ha prodotto i suoi effetti su un bene altrui (la partecipazione dei soci), deprimendone il valore economico.
In proposito, non è condivisile la tesi della difesa del secondo cui le quote sociali avrebbero CP_1 avuto un valore negativo anche per l'esistenza di un diritto di prelazione “a favore del soggetto indicato dalla società”, dal momento che tale diritto consiste nella possibilità, per la società, in caso di espropriazione forzata della quota e di vendita all'incanto, di presentare altro acquirente, purché al medesimo prezzo versato dall'aggiudicatario (cfr. Cass. civ., n. 11493/2010), di talché il valore di realizzo della partecipazione rimane inalterato (mutando, al limite, solo la persona dell'acquirente).
4.2.9. – Non importa, poi, che solo in questo grado di giudizio l'appellante abbia, per la prima volta, espressamente dedotto la nullità dell'operazione negoziale con riferimento all'art. 11 del d.lgs n. 74/2000.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 23.2.2024, n.
4867).
Nella specie, non vi è dubbio che già il giudice di primo grado fosse in grado di dichiarare d'ufficio Cont la nullità degli atti impugnati dall che, entro i termini di formazione delle preclusioni assertive ed istruttorie, aveva fornito tutti gli elementi necessari a tale declaratoria, invocando espressamente l'applicazione dell'art. 1344 c.c.
Inoltre, anche dalla copiosa documentazione del procedimento penale versata in atti (e, segnatamente, dal decreto del GIP che aveva disposto il sequestro preventivo di LA WA) si evinceva chiaramente la contestazione, nei confronti dei soggetti intervenuti a vario titolo nella vicenda, dell'art. 11 del d.lgs n. 74/2000.
pagina 26 di 32 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nell'indagine diretta all'individuazione
e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito come di legittimità non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 6.4.2006, n. 8107).
4.3. – Il motivo, quindi, si presenta fondato il che impone, in parziale riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità degli atti impugnati.
Ne deriva pure l'assorbimento del terzo motivo di appello e della domanda di risarcimento danni, che risulta proposta solo nel caso in cui l'azione revocatoria, avanzata in via ulteriormente subordinata, fosse risultata inidonea a soddisfare integralmente le pretese creditorie.
Quanto alla domanda di accertamento della proprietà del compendio immobiliare in capo agli ex soci della la stessa risulta improcedibile per carenza di interesse, in quanto gli effetti Parte_7 derivanti dalla declaratoria di nullità dei suddetti atti derivano direttamente dalla legge e, quindi, non necessitano di alcuna pronuncia dichiarativa.
Vanno, a questo punto, esaminati gli appelli incidentali.
5 – L'appello incidentale proposto da . Controparte_3
5.1. – Il gravame è manifestamente infondato, per quanto di seguito esposto.
5.1.1. – In primo luogo, è necessario considerare che, in prime cure, la aveva così CP_3 concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare di rito dichiarata l'incompetenza per territorio obbligatoria del Tribunale, ex artt. 25 e 38 c.p.c., rimetta le parti a quello competente de cioè il Tribunale Civile di Firenze foro della Pubblica Amministrazione. In via preliminare di merito
Eccepisce la prescrizione della richiesta azione revocatoria ordinaria per tutti quegli atti antecedenti alla data del 21 giugno 2012 (data della notifica della citazione) in assenza di atti interruttivi. Eccepisce la inammissibilità della domanda come formulata per quanto riguarda la vendita e in quanto a questa inopponibile e comunque Parte_11 Parte_12 inopponibile alla comparente. Eccepisce inoltre la inammissibilità della proposta domanda di simulazione per la carenza degli elementi su cui si fonda. Eccepisce inoltre la inammissibilità, da un punto di vista probatorio, del più volte citato testamento olografo per quanto ampiamente dedotto. Nel merito chiede che il Tribunale adito voglia respingere in toto la domanda attorea nei confronti della comparente anche in punto di danno mancando ogni fondamento probatorio sulla indicazione dello stesso oltre che da ritenere prescritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pagina 27 di 32 Pertanto, non può l'appellante dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda volta ad ottenere l'accertamento del credito di € 500.00,00 da lei vantato nei confronti di e di Parte_7 CP_10 dal momento che la stessa non risultava proposta in primo grado.
5.1.2. – In secondo luogo, la non si è avveduta che l'eccezione di prescrizione ex art. 2903 CP_3
c.c. era stata presa in considerazione dal tribunale e ritenuta parzialmente fondata mentre, per Cont quanto riguarda la domanda di risarcimento danni proposta da la stessa era stata ritenuta correttamente assorbita dal rigetto della revocatoria, di talché l'appellante non può dolersi, anche in questo caso, di alcuna omissione di pronuncia, oltre ad essere carente di interesse a chiedere un esame di tali questioni in questa sede (alla luce della dichiarazione di nullità degli atti impugnati che ha comportato l'assorbimento del motivo relativo all'azione revocatoria).
6 – L'appello incidentale proposto da e Controparte_2 CP_10
6.1. – Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso che potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere “in ragione del fatto che Controparte_2 abbia estinto ogni suo debito nei confronti dell'erario ex art. 6 D.L. 193/2016 conv. In L.
225/2016, permanendo l'interesse di parte attrice in riferimento ai crediti erariali vantati nei confronti di e ”. Parte_4 Controparte_6
In particolare, gli impugnanti sostengono che, avendo la corrisposto all'Erario la somma di € CP_2
1.799.163,16, come tale superiore a quella di € 1.212.750,00 pari al valore dell'immobile accertato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, l sarebbe priva Parte_1 di interesse a coltivare il giudizio.
L'assunto non può essere condiviso.
6.1.1.a. – In primo luogo, non risulta che quanto corrisposto da all'Erario sia Controparte_2 avvenuto anche in nome e per conto dei fratelli e , con la conseguenza che Pt_4 CP_6 Cont permane certamente l'interesse di a proseguire il giudizio nei loro confronti.
6.1.1.b. – In secondo luogo, è evidente l'interesse dell'appellante ad ottenere una pronuncia che sia opponibile anche a , nella qualità di socia e legale rappresentante della Controparte_2 [...]
Pt_7
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in Pt_1 considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (cfr. Cass. civ., n. 9094/2017; in senso conforme anche Cass. civ. n.
22692/2023).
pagina 28 di 32 Nella specie, la sopravvenienza è costituita dalla riacquisizione di LA WA a seguito della dichiarazione di nullità degli impugnati, il che determina l'insorgenza di una comunione, su tale bene, tra gli ex soci e rende evidente la necessità che la pronuncia sia opponibile anche nei confronti di . Controparte_2
7 – In punto di spese, venendo così ad esaminare il motivo comune a tutti gli appelli incidentali, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
7.1. – Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la reciproca soccombenza giustifichi la compensazione per 1/3 delle spese del doppio grado di giudizio che, per i restanti 2/3, devono essere poste a carico solidale degli appellati, in quanto la domanda proposta dall'ADE è risultata, sia pure in parte, fondata.
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 2.000.001-4.000.000).
Al riguardo, si precisa che l'individuazione dello scaglione di riferimento avviene tenuto conto del valore complessivo degli atti impugnati con l'azione di nullità.
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 3.893,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 2.568,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 11.436,00
Fase decisionale (valore minimo): € 6.771,00
Compenso tabellare: € 24.668,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore minimo): € 4.882,00
Fase introduttiva del giudizio (valore minimo): € 2.804,00
Fase istruttoria/trattazione (valore minimo): € 6.459,00
Fase decisionale (valore minimo): € 8.017,00
pagina 29 di 32 Compenso tabellare: € 22.102,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
L'applicazione dei parametri minimi per tutte le fasi è necessaria al fine di rendere la liquidazione omogenea rispetto al pregio ed alle caratteristiche dell'attività professionale espletata (come imposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014).
7.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da nonché Parte_1 sugli appelli incidentali proposti da Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e avverso la sentenza n. Controparte_4
239/2019 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 07/03/2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , , , Parte_4 Controparte_6 CP_5 Parte_3
;
[...] Controparte_12
2) rigetta il primo motivo dell'appello principale;
3) accoglie il secondo motivo dell'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità ex artt. 1343, 1344, 1418, commi 1 e 2, c.c. dei seguenti atti:
a) a rogito Notaio di Roma datato 29/3/07 rep. 14034, racc. n. 6846, di Persona_1 riconoscimento di debito della società in favore di per € 610.000 e Parte_7 Controparte_1 relativa iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1497 di formalità;
b) a rogito Notaio di Roma datato 29/3/07, rep. 14035, racc. n. 6847, di Persona_1 riconoscimento di debito della società in favore di per € 500.000 e relativa Parte_7 Controparte_3 iscrizione ipotecaria eseguita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data
4.4.07 al n. 1498 di formalità;
c) a rogito Notaio di Roma datato 29/3/07 rep. 14034, racc. n. 6846, di Persona_1 conferimento del credito vantato nei confronti della società da – pari Parte_7 Controparte_1 ad € 610.000 e relativa ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1497 di formalità – nella “Pistoia Società in nome collettivo di CP_1
pagina 30 di 32 a mezzo atto di costituzione di detta società datato 26.5.07, rep. n° 14.102, racc. n. CP_12
6.889;
d) a rogito Notaio di Roma datato 29/3/07 rep. 14035, racc. n. 6847, di Persona_1 conferimento del credito vantato nei confronti della società da – pari ad € Parte_7 Controparte_3
500.000 e relativa ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Arezzo in data 4.4.07 al n. 1498 di formalità – nella “Pistoia Società in nome collettivo di Parte_2
a mezzo atto di costituzione di detta società datato 26.5.07, rep. n° 14.102, racc. n. 6.889;
[...]
e) a rogito Notaio di Roma datato 02/07/2007, rep. 14.206 racc. n. 6.967, di Persona_1 compravendita tra la e la unipersonale, avente ad oggetto il compendio Parte_7 CP_10 immobiliare posto in Arezzo, località Santa Maria delle Grazie n. 14, così ivi descritto “I) compendio immobiliare composto da un fabbricato principale sito al piano terreno, al piano rialzato, al piano primo e al piano secondo con annesso appartamento di servizio e locali annessi, confinante nel suo insieme con: particella 618, strada particella 600, particella 619 e 620, salvo altri.Detto compendio immobiliare risulta censito nel Catasto Urbano del Comune di Arezzo: - al foglio 127, particella 153 sub. 1, località Santa Maria alla Rassinata n. 107, p. T, z.c. 2, cat. A/4, cl. 5, vani 4, rendita Euro 237,57; - al foglio 127, particella 153 sub. 2 con aggraffate le particelle
619, 685 (annessi della piscina – bagno con antibagno – locale), 686 (serra), 687 (locale), località
Santa Maria alla Rassinata n. 107, p. T – 1-2, z.c. 2, at. A/8, cl. 3, vani 28,5, rendita Euro
5.666,82. Le particelle 169 e 619 risultano prese in carico all poiché su di esse insistono le Pt_6 particelle 685, 686 e 687 e la piscina quali pertinenze dell'abitazione. II) – piena proprietà dell'appezzamento di terreno agricolo della superficie complessiva di mq 11.150 circa confinante con proprietà altra proprietà < e/o aventi causa, strada vicinale del Poggio, salvi Per_2 Pt_7 altri, censito in Catasto terreni del Comune di Arezzo come segue: Sezione A foglio 127 Particella
618 – Ha 0.02.10; particella 169 – ha 0.28.50; particella 170 – ha 0.12.30; particella 193 – ha
0.30.20; particella 619 – ha 0.14.40; particella 620 – ha 0.24.00. (…) III) quota indivisa di due terzi su altri due piccoli appezzamenti di terreno agricolo, di cui uno con destinazione a strada e
l'altro con insistente pozzo artesiano, della superficie complessiva di catastali are 4.98 (…), confinanti nell'insieme con proprietà altra proprietà società e/o aventi causa, salvi Per_2 Pt_7 altri, censiti in Catasto Terreni del Comune di Arezzo come segue: Sezione A foglio 127; particella
264 – ha 0.04.80; particella 395 – ha 0.00.18.”;
4) dichiara assorbito il terzo motivo dell'appello principale e la domanda di risarcimento danni proposta dall;
Parte_1
5) rigetta gli appelli incidentali;
pagina 31 di 32 6) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico solidale di tutti gli appellati che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in €
24.668,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 22.102,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti incidentali ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 7.5.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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