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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/11/2025, n. 4860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4860 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4920/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4920/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...] Parte_1
'avv. Andrea Pienazza del foro di Brescia RICORRENTI contro
Controparte_1 ra distrettuale dello Stato di Brescia RESISTENTE In esito all'udienza del 16.10.2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
1. Con atto depositato il 21.4.2024 cittadino ghanese, ha impugnato il Parte_1 provvedimento della Questura di Brescia che ha respinto l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso il 26.2.2024 e notificato il 29.3.2024.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui il 25.5.2023 ha chiesto il Parte_1 rinnovo, era stato rilasciato dalla Questura di Brescia il 2 l'art. 19 comma 2 lett. c.) d.lgs. 286/1998 e dell'art. 28 comma 1 lett. b) d.P.R. 394/1999, in quanto convivente con il padre e con la madre , entrambi cittadini italiani per naturalizzazione, Persona_1 Persona_2
e con loro residente in [...].
3. Il decreto impugnato ha ritenuto insussistente il presupposto del divieto di espulsione (e del conseguente titolo ex art. 28 comma 1 lett. b) d.p.r. n. 394/1999 al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari) previsto dall'art. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/1998 in quanto, sulla base delle informazioni riportate nelle note dell'11.8.2023 e dell'8.2.2024 inviate dai Carabinieri della stazione di Gavardo, il richiedente, pur formalmente residente con i genitori, non convive tuttavia con essi.
Il decreto rileva inoltre la pericolosità sociale del richiedente, in considerazione dei precedenti penali Co anche in materia di stupefacenti e dei deferimenti all' che lo stesso Questore di Brescia già aveva posto a fondamento della revoca, il 20.1.2021, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ( e giunto in Italia minorenne nel 2000 per ricongiungimento al padre e dal Parte_1
2003 è stato titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato/permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo), e la sussistenza dunque della condizione ostativa all'ammissione dello straniero prevista dall'art. 4 comma 3 d.lgs. 286/1998.
4. Il ricorrente contesta le ragioni addotte del diniego, deducendo in particolare che:
(i) i precedenti penali che oggi la questura reputa ostativi ex art. 4 comma 3 d.lgs. 286/1998 sono i medesimi, relativi a condotte compiute negli anni 2008, 2016 e 2017, già valutati dalla Questura
Pag. 1 di 5 di Brescia allorché ha revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e riconosciuto tuttavia, il 27.4.2021, il permesso per motivi familiari del quale ora si nega il rinnovo, e rispetto a tali reati già valutati non ostativi le uniche sopravvenienze rilevanti sono costituite dall'intervenuta dichiarazione di estinzione (v. doc. 15 e 16: si tratta infatti di sentenze di applicazione pena ex art. 445 c.p.p. e/o di condanna a pena sospesa, per le quali è intervenuta la causa estintiva ex art. 445 comma 2 c.p.p. e/o quella ex art. 167 c.p., non avendo l'interessato commesso altri reati nei cinque anni successivi) e della pronuncia di non doversi procedere per remissione di querela quanto ad altra pendenza avanti al giudice di pace di Brescia;
(ii) il ricorrente continua a convivere con i genitori a Gavardo, dove mantiene la residenza anagrafica: dalle stesse note dei carabinieri di Gavardo si evince che la madre, presente presso la residenza all'atto di una delle verifiche, non ha affatto detto che il figlio abita altrove, ma unicamente che non era presente in casa e poteva essere al lavoro (i CC danno atto nella stessa nota che egli lavorava allora presso la Soc. Coop. Sarda Servizi S.r.l.) o dalla fidanzata a Brescia;
mai – si aggiunge in ricorso - il richiedente ha detto ai carabinieri di essere senza fissa dimora, mentre può certamente capitare che, lavorando egli a Brescia con turni orari a rotazione, si faccia ospitare dalla sua ragazza o da amici per evitare di dover andare e tornare tra Brescia e Gavardo in tempi ravvicinati.
5. Il , costituitosi con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del ricorso rinviando al contenuto della relazione dell'ufficio immigrazione della Questura di Brescia, nella quale si riepilogano i dati sull'ingresso in Italia del richiedente nell'anno 2000, quando era minorenne, e sulla sua successiva permanenza e gli elementi posti a fondamento del diniego del rinnovo del permesso per motivi familiari per assenza del requisito della convivenza e per pericolosità sociale, e si segnala inoltre che “a questo Ufficio nulla è mai pervenuto circa l'avvenuta estinzione dei reati” e che “la mancata convivenza con i familiari italiani … è stata accertata mediante approfondite verifiche effettuate in varie occasioni dalla Stazione Carabinieri di Gavardo”.
6. La causa – riassegnata a seguito di trasferimento del giudice – è stata trattenuta in decisione, senza richieste di attività istruttoria, all'udienza del 16.10.2025.
7. Premesso che la convivenza con parente fino al secondo grado di nazionalità italiana costituisce causa di divieto di espulsione dello straniero fatti salvi i casi previsti dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 286/1998 (nella fattispecie neppure evocati) e che qualora ricorra tale condizione lo straniero ha diritto al rilascio di un titolo di soggiorno, così come espressamente previsto dall'art. 28 d.p.r. n. 394/1999 in attuazione del divieto legale di espulsione, la convivenza consiste nella effettiva ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora e non richiede tuttavia che lo straniero sia costantemente reperibile nell'abitazione in ogni ora del giorno e della notte ma neppure che non avvengano temporanei trasferimenti dal luogo di abituale dimora per lavoro, vacanza o altra necessità.
Nel caso in esame, a fronte delle risultanze anagrafiche (si vedano il certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Gavardo il 4.4.2024, doc. 5 ricorso;
le carte di identità del ricorrente e dei genitori che riportano tutte l'uguale residenza, doc. 4, 7, 8; il contratto di locazione 4+4 anni stipulato l'1.2.2021 dal padre del ricorrente, doc. 6), le annotazioni dell'11.8.2023 e dell'8.2.2024 inviate dalla Stazione Carabinieri di Gavardo non costituiscono affatto prova dell'inesistenza della convivenza: nelle stesse si dà atto di “vari” e non meglio precisati “passaggi in giorni diversi e con orari differenti” nei quali non è stato trovato alcuno dei residenti o è stata trovata solo la madre del ricorrente, la quale risulta avere riferito ai militari che il figlio “era al lavoro oppure dalla fidanzata”, abitante a Brescia: la donna non dichiara, dunque, che il figlio non abita con lei e il padre nell'abitazione in cui tutti hanno la residenza anagrafica, ma unicamente che il figlio si trova al lavoro (è certo e indiscusso che a quel tempo lavorava a chiamata presso l'ortomercato di Brescia alle dipendenze di Soc. Parte_1
Coop. Sarda Servizi S.r.l., per contratto concluso il 19.7.2023 che risulta essere stato via via prorogato sino al 31.5.2024: v. doc. 9-11) o dalla sua fidanzata a Brescia;
e non consta alcun accertamento di fatto indicativo o suggestivo di un permanente allontanamento del richiedente dalla casa familiare.
Si tratta di informazioni con ogni evidenza inidonee a dimostrare, in contrasto con le risultanze anagrafiche e le allegazioni dell'interessato, che egli in realtà non ha più dimora abituale a Gavardo nella casa dei familiari, e nessun più serio elemento può trarsi dalla notizia (v. nota CC dell'8 febbraio 2024)
Pag. 2 di 5 che il 5.2.2024, alle ore 9.00, nessuno è stato trovato presso l'appartamento e che il giorno successivo,
“dopo aver preso contatto con il nominato in oggetto” (non si precisa se di persona o telefonicamente o con altro mezzo), questi “riferiva di lavorare a Brescia” presso la Sarda Servizi, “attualmente senza fissa dimora, spesso ospitato da vari amici”: tale la rappresentazione di sintesi del dialogo con il richiedente, questa appare assai generica e compatibile con la prospettazione, del tutto verosimile, che l'uomo possa talora o spesso farsi ospitare a Brescia, dove lavora, dalla fidanzata o da amici anziché rientrare a Gavardo, ma da ciò non discende – in assenza di più specifiche allegazioni e prove - il trasferimento della dimora abituale e la dimostrazione della cessazione della convivenza presso la residenza familiare, e tanto meno che il richiedente sia ora senza fissa dimora.
8. Quanto alla pericolosità sociale e al precedente penale per reati inerenti sostanze stupefacenti in tesi ex lege ostativo, secondo l'art. 4 comma 3 d.lgs. 286/1998, all'ammissione in Italia dello straniero, va in primo luogo osservato che, qualora ricorra una condizione di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998, il solo limite all'operatività del divieto di espulsione è rappresentato, per espressa previsione contenuta nel medesimo comma 2, dalla sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. cit., e che pertanto non è sufficiente il giudizio di pericolosità sociale, ma più specificatamente si richiede che la prognosi di pericolosità riguardi l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Ciò non significa che, per il diniego in tali casi del permesso di soggiorno fondato sulla condizione di inespellibilità, si richieda che il Ministro dell'Interno abbia pronunciato il decreto di espulsione ex art. 13 comma 1 d.lgs. cit., ma è sufficiente e necessario che il questore, e in caso di impugnazione il giudice, autonomamente accerti se in concreto esistano elementi di fatto dai quali desumere la pericolosità della straniero per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, nozione questa non coincidente e più ristretta rispetto alle situazioni contemplate dagli artt. 4, commi 3 e 5 bis , d.lgs. cit, e dall'art. 20 d.lgs. n. 30/2007, che attribuiscono rilievo alla pericolosità sociale (cfr. ad es. Cass. Sez. 1, 7 giugno 2017, n. 14159: “In tema di immigrazione, allorché lo straniero domandi il permesso di soggiorno in qualità di marito convivente con una cittadina italiana, e dunque si verifichi la condizione di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condizione ostativa al rilascio del permesso, costituita dalla pericolosità sociale, può essere desunta unicamente dal parametro normativo costituito dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato di cui all'art. 13, comma 1, del menzionato d.lgs., non essendo sufficiente ad integrare tale condizione la commissione di reati gravi ma comuni che non appaiano indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità”; cfr. anche Cass. Sez. 6-1, 7 ottobre 2011, n. 20719; Cass. Sez. 6-1, 12 gennaio 2018, n. 701).
Devono dunque venire in considerazione comportamenti dai quali possa desumersi che lo straniero costituisca un pericolo per la generale convivenza civile o per la sicurezza dello Stato (“rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.”: così nella motivazione Cass. n. 20719/2011 cit.), dovendo altrimenti prevalere l'esigenza di tutela della vita familiare posta a fondamento delle cause di inespellibilità previste dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 286/1998.
In questo caso il decreto del questore non considera in effetti l'art. 13 comma 1 d.lgs. 286/1998 e fa diretto ed esclusivo riferimento all'art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs., e ravvisa in specie la condizione ex lege ostativa del precedente penale per illecita detenzione di stupefacenti e comunque l'attuale pericolosità sociale del richiedente.
Anche limitandosi a tale prospettiva, comunque per quanto già detto inidonea a escludere il divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, d.lgs. cit., la decisione non è condivisibile.
Non esiste in primo luogo condizione automaticamente ostativa per il precedente in tema di stupefacenti: in primo luogo perché, a seguito delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare
“non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per
Pag. 3 di 5 l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)” (così Cass. Sez. 6-1, 18 giugno 2018, 17070).
E inoltre perché, nel caso in esame, il precedente penale in tema di stupefacenti è costituito da sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c. (mesi 9 di reclusione e € 1.000,00 di multa per art. 73 comma 5 d.p.r.309/1990), del quale non può tenersi alcun conto nel giudizio civile, neppure come argomento di prova, ai fini della valutazione della pericolosità: il nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) dispone infatti che «la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile» e che (con precisazione che qui assume diretta rilevanza in relazione all'art. 4, comma 3, cit.), «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna».
Le sentenze di patteggiamento pronunciate ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. non rientrano pertanto più tra le condanne (anche non definitive) valorizzabili ai fini del giudizio di pericolosità sociale.
E' possibile per contro valutare autonomamente, indipendentemente dall'esito del procedimento penale, i fatti oggetto delle medesime pronunce, purché degli stessi si offra allegazione e prova senza limitarsi a rinviare alla pendenza del processo o alla pronuncia che l'ha definito.
Resta solo da aggiungere che, anche limitandosi a considerare i profili di valutazione di pericolosità considerati nel decreto di diniego e i rilievi di merito sul punto mossi dalla difesa, appaiono invero condivisibili le osservazioni svolte in ricorso in ordine alla oggettiva esigua consistenza dei precedenti penali in tesi dimostrativi di attuale pericolosità sociale del richiedente e all'epoca non recente della loro commissione (si tratta di una condanna a pena sospesa di 2 mesi di reclusione per reato di lesioni in concorso commesso il 22.7.2008 e del menzionato “patteggiamento” della pena di 9 mesi di reclusione e € 1.000 di multa per reato di illecita detenzione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90, commesso il 27.2.2016), che, in una con la ancor più esigua valenza dei precedenti di polizia per contravvenzioni o per violazioni amministrative elencati nel decreto 20.1.2021 di revoca del permesso per lungo soggiornante richiamato dal decreto di diniego del rinnovo oggetto della presente impugnazione, rendono assai evanescente la valutazione di attuale pericolosità sociale in tesi ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
Gli stessi precedenti penali e di polizia erano del resto già noti e sono stati valutati il 27.4.2021 all'atto del rilascio del permesso per motivi familiari ex artt. 19 comma 2 lett. c.) d.lgs. 286/1998 e 28 comma 1 lett. b) d.P.R. 394/1999, e gli unici elementi sopravvenuti sono costituiti dalla assenza di nuove condotte di reato e dall'estinzione, ex artt. 445 comma 2 c.p.p. e 167 c.p., dei reati oggetto delle precedenti pronunce.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo alcun giustificato motivo di compensazione. Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le cause di valore indeterminato, vista rapida definizione della causa senza attività istruttoria e in assenza di resistenza del convenuto diversa dal sostanziale rinvio ai motivi del decreto) in euro 2.906,00 (fasi studio, introduttiva e decisoria), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- accerta il diritto di , nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) al r iorno per motivi familiari ex artt. 19, comma C.F._1
2, lett. c) d.lgs. n.286/1998 e 28, comma 1, lett. v) d.P.R. n. 394/1999 e, per l'effetto, ordina alla Questura il rilascio del permesso medesimo.
Pag. 4 di 5 - condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, il 13 novembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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