Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8063 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 19/12/2024, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, E , quali eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. PATI ILENIA
ATTORI
E
, in persona del in carica PA CP_2
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
in persona del Direttore in carica CP_3
Rappresentata e difesa dall'avv. PIERANDREA PICCINNI, dall'avv. GABRIELE
GARZIA e dall'avv. MAURIZIO FRIOLO
CONVENUTI
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
1
, in persona del l.r. p.t.
[...]
Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Conte
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità da emotrasfusioni
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto di aver convenuto in giudizio, in data 21/02/2022, Parte_4 dinanzi al Tribunale civile di Taranto, il e l'ospedale PA di Francavilla Fontana, al fine di ottenere il risarcimento del danno CP_6 da epatite cronica di tipo C contratta in seguito ad emotrasfusione.
L'attrice ha dedotto di essere stata ricoverata per la prima gravidanza presso il suddetto presidio ospedaliero e di essere stata sottoposta ad emotrasfusioni nelle date 31/05/1979 e 7, 12, 13 e 14 giugno 1979.
La ha poi precisato di aver contratto epatite cronica, diagnosticata Parte_4 per la prima volta il 22/12/2016 a mezzo di esami di controllo, e di aver presentato il 13/06/2017 al domanda per ottenere l'indennizzo ex l. n. PA
210/1992, ricevendo il 06/12/2020 il provvedimento di accoglimento della domanda di indennizzo da parte della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto.
Dopo aver individuato i profili della responsabilità dei convenuti, l'attrice ha chiesto la condanna delle controparti al risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale personalizzato oltre al danno patrimoniale determinato dall'abbandono dell'attività lavorativa e dalla forzata collocazione a riposo.
A seguito di eccezione di incompetenza per territorio presentata dal PA
, con verbale di udienza n. cronol. 6276/2022 del 22/09/2022, il giudice del
[...]
2 Tribunale civile di Taranto ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Lecce.
La ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato tribunale, chiedendo Parte_4
l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate. si è costituita con propria comparsa, eccependo il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva, in quanto il fatto generatore della controversia risale al maggio-giugno 1979, periodo in cui l' non era ancora istituita, essendo CP_3 operative le Unità Sanitarie Locali;
in particolare, era competente la per Pt_5 la quale la legge regionale n. 19/95 ha istituito l'apposita gestione stralcio, la cui responsabilità era affidata al direttore generale della Ausl, in qualità di commissario liquidatore, soggetto giuridico distinto dall'odierna convenuta.
In via subordinata, la ha eccepito che il legittimato passivo è il CP_3
e ha inoltre rivendicato l'estinzione del diritto al risarcimento PA del danno per intervenuto decorso del termine prescrizionale.
La convenuta ha poi contestato an e quantum dell'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto.
Il si è costituito con propria comparsa, eccependo il proprio PA difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della avversa pretesa nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Su richiesta di è stata chiamata in causa Zurich Insurance Company CP_3
Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, la quale si è costituita eccependo l'infondatezza della domanda di garanzia, in quanto l'azienda non ha sottoscritto con la compagnia la polizza invocata nella comparsa di costituzione, ed associandosi alle eccezioni processuali e di merito formulate dalla chiamante. Contr La MP ha poi rilevato che la deve provare la validità della polizza nel periodo indicato e ha inoltre richiamato i limiti del massimale.
La MP ha dunque chiesto di accertare l'inammissibilità della domanda di Contr garanzia invocata dalla o l'inoperatività della polizza, il difetto di legittimazione Contr passiva della e l'intervenuta prescrizione dal diritto azionato dall'attrice, con richiesta nel merito di rigetto della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante CTU.
In corso di causa si è verificato il decesso della e si sono costituiti in Parte_4 prosecuzione gli eredi , e di Parte_1 Parte_2 Parte_3
3 Depositata la CTU e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
***
a) Sulla legittimazione passiva di CP_3
Come esposto nelle premesse, ha presentato eccezione di difetto di CP_3
Contr legittimazione passiva, rilevando che all'epoca della trasfusione la non era Parte ancora stata costituita ed erano in essere le soppresse
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 (emanato sulla base della L. 23 ottobre 1992, n.
421, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego e di finanza territoriale) ha realizzato il riordinamento Parte della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di "enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica" (art. 3).
La L. 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 6, primo comma, ha disposto che "in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. n. 502 del
1992 e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime". La L. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, dispone che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al (OMISSIS), le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, sono trasformate in gestioni liquidatorie”.
Ora, l'interpretazione di questo articolato quadro normativo e la previsione delle gestioni stralcio sono stati oggetto di precedenti giurisprudenziali.
4 Le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che un fenomeno di successione, in ipotesi di fusione o incorporazione fra enti pubblici, non si realizza per il solo fatto della soppressione degli enti assorbiti, ove la legge preveda - come nel caso in esame - una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento.
In tal caso, la legittimazione processuale appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria (in tal senso, Cass. SS.UU. 26 febbraio 1999,
n. 102).
In tempi più recenti, il principio è stato ulteriormente ribadito: “In seguito alla Parte soppressione delle ad opera del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha istituito le AUSL,
e per effetto degli artt. 6, primo comma, della legge n. 724 del 1994 n. 724 e 2, quattordicesimo comma, della legge n. 549 del 1995, che hanno individuato nelle
Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi, essendo la successione delle Regioni caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un'apposita gestione stralcio, individuata Parte nell'ufficio responsabile della medesima il processo instaurato da o nei confronti Parte di una prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva in ragione dell'attribuzione al direttore generale della nuova AUSL della qualità di organo di rappresentanza della gestione stralcio” (Cass. sez. L, Sentenza n. 17913 del 04/08/2009; conforme Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 9315 del 20/04/2010).
In ragione di quanto sopra, il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i rapporti obbligatori relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali è la Regione. Con la conseguenza che, ai sensi della L. Contr n. 724 del 1994, le istituite non subentrano affatto nei suddetti rapporti.
La trasformazione delle gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, operata con la L.
n. 549 del 1995, ha poi preposto i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ad amministrare tali gestioni;
alle Regioni spetta poi il potere-dovere di conferire le funzioni di commissari liquidatori.
5 Tali principi sono stati ribaditi anche da un'ulteriore sentenza delle Sezioni Unite
(n. 1237 del 30 novembre 2000), la quale ha posto in luce, tra l'altro, "che è stata realizzata una sorta di successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già Parte di pertinenza delle soppresse successione che, sopravvenuta in corso di causa, ha determinato la legittimazione ad agire o contraddire della Regione stessa, secondo i principi sanciti dall'art. 111 c.p.c., per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, non anche la legittimazione dell'azienda sanitaria, subentrata Parte nello svolgimento dei compiti propri dell' .
Questi principi costituiscono ormai diritto vivente, come ha riconosciuto la Corte
Costituzionale nella ordinanza n. 89 del 23/31 marzo 2000.
Tali principi non comportano peraltro l'attribuzione di una legittimazione processuale "esclusiva" alla gestione liquidatoria, in persona del commissario liquidatore;
ed infatti la Corte ha più volte affermato che, per effetto della rilevata successione ex lege, la legittimazione sostanziale e processuale concernente i Parte pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse spetta sia alle gestioni liquidatorie, sia alle Regioni (Cass. S.U. 15/11/2005, n. 23022; Cass. 15/09/2005,
n. 18285; Cass. 08/03/2007, n. 5351).
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' con CP_3 accoglimento della relativa eccezione.
b) Sulla legittimazione di a chiamare in causa CP_3 Controparte_4
[...]
La MP si è costituita in giudizio, evidenziando che il contratto di assicurazione relativo al periodo indicato è stato concluso tra e la CP_7 soppressa e ritenendo pertanto che la convenuta non abbia legittimazione Pt_6
a far valere il rapporto assicurativo, essendo soggetto giuridico distinto.
Le considerazioni svolte nel punto precedente, volte a chiarire la distinzione tra le Contr figure giuridiche di e AUSL, portano a ritenere fondata l'eccezione della
MP: non è infatti il soggetto giuridico del rapporto contrattuale ed CP_8
è pertanto priva di legittimazione alla chiamata in causa di . CP_4
c) Sulla prescrizione
6 Nel costituirsi in giudizio, il ha eccepito l'intervenuta PA prescrizione dell'azione attorea.
Sul punto va richiamato l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte in tema di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione, alla stregua del quale - tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati - appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
Come noto, le Sezioni Unite hanno affermato che “La responsabilità del
[...]
per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte CP_1 da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass. civ, sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
In senso conforme è stato chiarito che “La responsabilità del PA per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al
7 termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
28464 del 19/12/2013).
Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto di aver ricevuto le trasfusioni di sangue nel maggio e giugno del 1979 e di aver ricevuto la prima diagnosi della malattia il
22.12.2016, presentando la domanda di indennizzo ex l. n. 210/92 il 16.03.2017.
L'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Taranto è stato notificato il 22.02.2022, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
L'eccezione è dunque rigettata.
d) Sulla legittimazione passiva del e sulle conoscenze scientifiche del CP_1
1979
La responsabilità per il danno causato da emotrasfusioni spetta pacificamente al convenuto. CP_1
La giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che la legittimazione passiva sia in capo al : “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i PA virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il è responsabile per i danni, PA provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il comportamento omissivo con riferimento a trasfusioni eseguite nel
1992, aveva affermato la responsabilità del per i danni provocati dal CP_1
8 contagio dell'epatite B)” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11360 del
10/05/2018).
Il ha eccepito di aver predisposto ogni controllo possibile, in relazione alle CP_1 conoscenze scientifiche del tempo.
L'argomentazione non è rilevante.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato la sussistenza della responsabilità anche per trasfusioni eseguite finanche prima che il virus fosse identificato in maniera definitiva in sede scientifica: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in materia di PA raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)”
(Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18520 del 13/07/2018).
È stato altresì affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in materia di PA raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del per i danni provocati dal contagio dell'epatite C, a seguito CP_1 di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)” (Cass. Civ., sez.
6 - L, Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016).
9 Nel caso di specie, le trasfusioni di sangue sono state eseguite nel 1979 e, dunque, in un momento in cui ormai la malattia era ben nota nella comunità scientifica, come anche evidenziato dal CTU. Non può dunque in alcun modo escludersi l'elemento della colpevolezza.
e) Sulla prova del nesso di causalità
Quanto al nesso di causalità, si rileva che “In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da un soggetto sottoposto a più di trenta infusioni di plasma, otto delle quali eseguite all'estero, motivato sull'erroneo rilievo che - sebbene fosse stato accertato che quattro delle infusioni effettuate in fossero rimaste CP_5 non tracciabili, costituendo così, a dire della stessa sentenza impugnata, "in astratto possibile veicolo di contagio" - le infusioni compiute all'estero, anch'esse non tracciabili, presentavano "una maggiore probabilità" di aver causato il contagio)”
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016).
Orientamento confermato in tempi recenti: “In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è
l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione,
a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica” (Cass.
Civ., sez. 3, Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017)
10 Venendo al caso di specie, va in primo luogo evidenziato che la stessa CMO ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni del 1979 e la patologia contratta dall'attrice.
Nel Verbale nr. 3793 del 06.12.19 (Commissione Medica Ospedaliera Sezione
Distaccata di Taranto) si legge infatti: “…GIUDIZIO SUL NESSO CAUSALE SI esiste nesso causale tra: TRASFUSIONE con la Infermità: Disepatismo in epatite cronica evoluta da HCV in atto quiescente GIUDIZIO DI ASCRIVIBILITA' TABELLARE: SI sono derivate a partire dal gennaio 2017, le seguenti MENOMAZIONI PERMANENTI dell'integrità psico-fisica: Significativa compromissione organica SI ASCRIVIBILI
ALLA 6² - sesta – CATEGORIA della TAB. “A”, allegata al D.P.R. N^ 834 del
30/12/1981”.
La giurisprudenza ha chiarito che il non può discostarsi dal PA giudizio emesso dalla CMO, anche quando l'azione riguardi il risarcimento del danno e non il riconoscimento di un indennizzo: “In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il PA
, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione,
[...] compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale
è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o CP_1 alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ” CP_1
(Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 15/06/2018; conforme Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34885 del 17/11/2021).
La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che, nelle pronunce in cui è stata riconosciuto che non vi è vincolatività del Verbale della CMO, non si aveva quale Contr contraddittore il , ma la che è organo dal primo diverso PA
e indipendente:
“In tema di danni da emotrasfusioni, la sentenza di accertamento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, emessa nei confronti del
[...]
, non ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio di risarcimento del CP_1 danno promosso contro l'azienda ospedaliera, mancando il necessario presupposto dell'identità delle parti, ma assume valore di indizio, soggetto alla libera valutazione
11 del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda di risarcimento del danno da emoderivati infetti, proposta da un malato di epatite C contro un'azienda ospedaliera, per difetto di prova in ordine al collegamento causale tra l'insorgenza della patologia e le emotrasfusioni avvenute presso quell'ospedale, atteso che il ricorrente era stato anche sottoposto ad un lungo trattamento di dialisi presso altra struttura sanitaria e che la sentenza con cui, in un precedente giudizio, gli era stata riconosciuta l'indennità di cui alla l. n. 210 del 1992, non offriva elementi probatori su tale aspetto)”. (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
12009 del 16/05/2017).
Per tali ragioni, nel caso di specie deve ritenersi provata la responsabilità del
, in ragione degli accertamenti compiuti da un organo statale PA con efficacia vincolante per lo stesso . CP_1
Il riconoscimento del nesso causale è avvenuto inoltre per mezzo della CTU espletata in corso di causa.
Nella consulenza depositata in data 02.07.2024, il CTU nominato, dr.
[...]
, ha infatti dichiarato: “La sig.ra contrasse l'HCV Persona_1 Parte_4
(virus epatitico C) con elevatissima probabilità a seguito delle trasfusioni cui venne sottoposta durante il ricovero nel maggio 1979.
... Riguardo i quesiti b) e c) si rileva come la trasfusione venne effettuata con sangue derivante da donatore occasionale, che all'epoca risultava negativo per il solo HBsAg, non essendo ancora stato identificato il virus dell'epatite “C”. ... Riguardo l'epatite C occorre considerare come la storia di tale virus nasca nella metà degli anni 70, quanto fu scoperto che solo una parte delle epatiti, prive dell'antigene proprio dell'epatite B non aveva i marcatori propri del virus A, sicché fu coniata la definizione di “epatite non A non B”. Alla luce delle successive acquisizioni scientifiche la maggior parte di tali epatiti era una epatite da virus C. Il primo test che riuscì ad individuare tale virus mediante la ricerca di anticorpi fu disponibile a partire dal 1989. Successivamente con D.M. 217/1990 fu stabilito di ricercare gli anticorpi anti-HCV sulle unità di sangue per trasfusione. ... La negligenza del appare chiara: per evitare o CP_1 quantomeno ridurre notevolmente i casi di contagio post-trasfusionale, sarebbe stato sufficiente non utilizzare sangue o derivati provenienti da soggetti con valori di ALT
e AST elevati ovvero positivi al test per il virus dell'epatite B....
12 Dalla lettura della scheda di morte, si rileva come la sig.ra Parte_4 decedeva in data 17.01.24 per le seguenti patologie “HCC multifocale Encefalopatia epatica Cachessia Collasso cardiocircolatorio”. Da quanto sopra si può quindi affermare che l'infezione da HCV relata e le gravi patologie che ne seguirono, in nesso causale diretto con la stessa, parteciparono in maniera preponderante al decesso della sig.ra in misura dell'80-90%. Parte_4
Il ha ritenuto che non vi sia prova del nesso causale e ha elencato le altre CP_1 fonti di contagio che possono aver causato la contrazione del virus. Tuttavia, non solo la CMO di Taranto ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale e il CTU ha confermato tale accertamento, ma non vi è neppure prova della sussistenza di altre potenziali fonti di contagio per l'attrice, sottoposta a numerose emotrasfusioni nel 1979.
In ragione di quanto sopra, secondo il criterio del più probabile che non, si riconosce l'esistenza del nesso causale tra emotrasfusione e epatite HCV contratta dalla . Parte_4
f) Sul danno patito da parte attrice
Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito della patologia da epatite HCV contratta in conseguenza delle emotrasfusioni ricevute nel 1979.
In corso di causa si è verificato il decesso dell'attrice, per causa che è stata ricondotta dal CTU in misura dell'80/90% al contagio suddetto.
Poiché l'attrice è deceduta in corso di giudizio per causa riconducibile all'emotrasfusione, le spettano nel caso di specie il danno biologico e morale, trasmessi iure hereditatis agli eredi costituitisi in prosecuzione.
Sotto tale profilo occorre richiamare l'ordinanza della Cass. civ., Sez. III,
30.07.2024 n. 21415, che ha affermato che “In tema di responsabilità sanitaria, se
è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della
13 anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto”.
La massima citata fa riferimento al “danno differenziale”, in quanto prende in considerazione il decesso di un soggetto già affetto da patologie, poi aggravate per effetto di errore medico. Nel caso di specie, al contrario, la situazione patologica è interamente ascrivibile alla condotta del . CP_1
Al fine di comprendere in modo più approfondito il danno da liquidare, occorre menzionare la motivazione della sentenza n. 26851 del 19.09.2023 della III Sezione della Corte di Cassazione:
“3) La vittima, vivente al momento dell'introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno.
Anche in questo caso (cfr. Cass. n. 5641 del 2018, cit.): a) se è certo che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell'ipotesi di cui sopra, sub 1.a): il paziente può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico (differenziale), e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, iure proprio agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizi (in argomento,
v. anche Cass., Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, e Cass., Sez. U., 15/06/2015, n.
12310); b) se è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, il paziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli eredi), un danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ma non un danno da
“perdita anticipata della vita”.
... 3.3. Va pertanto riaffermato il principio secondo il quale, laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità
14 materiale, risulteranno quelle per cui: - l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
- la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an debeatur. L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui “il convenuto è responsabile dell'evento di danno”/il convenuto non è responsabile dell'evento di danno”: altre soluzioni, sul piano della causalità materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen., salvo avventurarsi (come pure talvolta accaduto in dottrina) in interpretazioni contrarie alla lettera degli art. 1227 e 2055 cod. civ., che limitano espressamente e inequivocabilmente il frazionamento della causalità materiale alla sola ipotesi di concorso di cause umane imputabili.
4. Il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di
“chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, fatte salve le precisazioni di cui si sta per dire, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.
4.1. Dovrà pertanto offrirsi risposta al quesito se, nei rigorosi termini di cui si sta per dire, accanto dal danno da premorienza, ovvero accanto al danno – non per non essere guarito ma – per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato, l'errore medico abbia potuto determinare, nello specifico caso, anche la perdita della “chance” di sopravvivere ancora più a lungo.
4.1.1. Più in particolare: a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del “più probabile che non”, proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto.
15 L'evento di danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993, specie pag. 12); b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la “possibilità perduta” (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno (cfr. da Cass., n. 15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a Cass., n. 28993 del 2019, cit., specie § 14; più di recente, Cass.,
26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022, n. 2261), l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di “policy” (Cass., n. 28993 del 2019, cit., § 23), sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa
(infra, sub 4.2. e ss.), sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la “seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica” conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto;
c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della “chance” di una possibile, ulteriore sopravvivenza (“bene”, va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla “seconda” perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr.
Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo.
16 4.2. Ritiene opportuno il Collegio di procedere, in via preliminare, a una ricognizione delle possibili ipotesi, analoghe a quella oggetto del caso di specie, che possa più agevolmente consentire una ricostruzione in fatto dei presupposti di una corretta liquidazione del danno da parte del giudice di merito, al fine di individuare e differenziare le eventuali poste risarcitorie legittimamente invocabili dal danneggiato
(ancora in vita al momento della decisione) ovvero dagli eredi, iure successionis, in caso di decesso anticipato dell'avente diritto.
4.3. Vanno, pertanto, distinte tre ipotesi: 1) la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi;
2) la vittima è ancora vivente al momento della decisione;
3) la vittima, vivente al momento dell'introduzione della lite, muore in pendenza della decisione.
... nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale
(nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 nuovo testo c.a.p.), sulla base del criterio causale del “più probabile che non”: l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, dopo il Perso tempo (certo) , dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto
- e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente “differenziale” (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia);
4.4. Tanto premesso, va affermato, in via generale, il principio secondo il quale, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo quanto si dirà infra, sub 4.5-c)”.
17 Tale precedente deve essere adattato al caso di specie, in quanto la patologia da cui era afflitta la è stata interamente causata dalla condotta omissiva Parte_4 del e non è pertanto riconducibile a cause naturali. Non si tratta, CP_1 pertanto, né di un'anticipazione della morte che sarebbe comunque sopravvenuta per causa della malattia (nel caso affrontato dalla Cassazione si trattava di terapia chemioterapica in malato oncologico) né di peggiore qualità della vita in soggetto malato. Si tratta, al contrario, del danno non patrimoniale (biologico e morale- dinamico-relazionale) patito dall'attrice, fino al momento in cui ne è sopraggiunta la morte.
Non si tratta del cd. danno “intermittente” o “da premorienza”, pure riconosciuto nelle Tabelle Milanesi, ma relativo al diverso caso in cui il decesso sopraggiunga per causa diversa dal danno conseguente all'illecito.
Nel caso di specie, la morte è stata determinata dalla patologia derivante dalla colpa del . Poiché gli eredi, costituitisi in prosecuzione, hanno ribadito la CP_1 domanda già proposta dalla propria dante causa, il solo danno da riconoscersi è quello non patrimoniale originariamente richiesto, secondo le Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano.
In punto di quantum, va evidenziato che il CTU si è limitato ad accertare la sussistenza del nesso causale tra patologia e decesso, omettendo di quantificare il danno biologico patito dall'attrice mentre era in vita.
La ha tuttavia depositato CTP a firma del dr. , in cui il danno Parte_4 Per_3 biologico è stato riconosciuto nella misura del 35% o nella sesta categoria della tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981 n. 834.
La stessa CMO ha riconosciuto che il danno patito dall'attrice coincide con la VI cat. della tabella A allegata al D.P.R. 30/12/1981 n. 834, che il CTP ha ritenuto pari al 35% dell'integrità psico-fisica. L'accertamento del CTP è dunque conforme a quello della CMO e deve pertanto ritenersi riconosciuto.
Nel costituirsi in giudizio, del resto, il non ha in alcun modo PA contestato tale percentuale.
Si trascrive l'intero contenuto della comparsa di costituzione del , al netto CP_1 dell'eccezione di incompetenza per territorio: “B. Infondatezza nel merito Solo per scrupolo di difesa e con riserva di meglio controdedurre davanti al Giudice competente si eccepisce la maturata prescrizione quinquennale del diritto e si
18 contesta comunque l'assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria. C. Sul
Quantum debeatur: COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO- SCOMPUTO DELLE
SOMME GIA' PERCEPITE E PERCEPIENDE EX L. 210/92. La pretesa di parte attrice oltre che inammissibile e infondata è viziata da enfasi risarcitoria. E dunque, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito accolga la richiesta risarcitoria di controparte ritenendo responsabile dell'evento dannoso, si eccepisce fin da ora la “compensatio lucri cum damno”: quanto già ricevuto e quanto ancora non corrisposto a titolo di indennizzo ex L. 210/92 dovrà essere detratto dalla somma liquidata a titolo di risarcimento”.
Alla luce della genericità della contestazione, si ritiene di riconoscere il danno nella percentuale del 35%.
Parte attrice ha affermato che il danno si sarebbe manifestato nel 1979, quando ella aveva 21 anni. Tale affermazione, tuttavia, strumentalmente introdotta per ottenere un risarcimento maggiore, è in contrasto con l'iniziale allegazione, secondo cui la patologia si sarebbe manifestata solo il 22.12.2016.
Del resto, se il danno fosse stato esistente e percepibile fin dal 1979, si dovrebbe ritenere l'azione prescritta. Al contrario, come noto, l'epatite rientra nella categoria dei danni lungo latenti, che si manifestano solo molti anni dopo la condotta colposa.
Il danno va dunque riconosciuto come esistente il 22.12.2016, primo momento in cui i sintomi portarono a un accertamento medico e divennero dunque evidenti;
in tale data l'attrice aveva 58 anni.
Il danno va dunque liquidato, secondo la Tabella di Milano aggiornata ad oggi, per persona di anni 58 e invalidità del 35%, per un totale di € 210.443,00.
Età del danneggiato alla data del sinistro 58 anni
Percentuale di invalidità permanente 35%
Punto danno biologico € 5.606,21
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 2.803,11
Punto danno non patrimoniale € 8.409,32
Danno biologico risarcibile € 140.295,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 210.443,00
19 Il danno morale, indicato in modo separato nell'atto di citazione, è incluso nell'incremento per sofferenza soggettiva di cui alla Tabella indicata, con la conseguenza che la liquidazione deve ritenersi omnicomprensiva.
La parte attrice ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, affermando di essere stata costretta ad abbandonare il proprio lavoro e di essere stata posta a riposo forzato.
Di tale voce di danno, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova, neppure presuntiva.
Come già detto, le prime manifestazioni del danno possono rinvenirsi solo nel 2016, quando l'attrice aveva ormai 58 anni.
Alcun danno patrimoniale è dunque riconoscibile.
Neppure spetta un danno patrimoniale per spese mediche future, richiesta formulata in citazione in modo estremamente generico (“spese mediche future che saranno determinate in seguito a CTU”) e di fatto nulla. Si aggiunga che le spese mediche per malati di epatite sono a carico del SSN, con la conseguenza che nessuna spesa sarebbe stata prevedibile, nel tempo dall'introduzione del giudizio al decesso.
Il danno è dunque liquidato come sopra.
Sull'importo sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. L'importo va poi devalutato al dicembre 2016 e maggiorato di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, dal dicembre 2016 alla data odierna.
g) Scomputo delle somme percepite a titolo di indennizzo
Il Ministero ha chiesto che dal danno eventualmente riconosciuto sia scomputato l'importo dal danneggiato ricevuto a titolo di indennizzo.
Al riguardo va ricordato che “Nel giudizio promosso nei confronti del PA
per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o
[...]
HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere
20 compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019).
Nel caso di specie, il Ministero ha prodotto la comunicazione n. 02/21/Gg dell'ufficio di Medicina Legale competente, in cui si è attestato che “Alla Sig.
nata a [...] il [...] l'indennizzo annuo cosi come Parte_4 specificato in premessa con decorrenza dal 01/04/2017 e da durare a vita. L'importo dell'indennizzo relativo maturato nel periodo compreso tra il 01/04/2017 e il
31/12/2020 e pari ad Euro € 36.675,57 (€trentaseiseicentosettantacinque/57) e la spesa è stata impegnata con provvedimento n. 1393 del 14/05/2012 dell' ”. Pt_7
Con successivo aggiornamento, è stato chiarito che “La sig. è stata Parte_4 iscritta a ruolo ed alla stessa e stato liquidato l'indennizzo spettante fino al
30/04/2022, per una somma complessiva pari ad euro 50.024,88
(eurocinquantamilaventiquattro/88), interamente rivalutata con la quota IIS”.
L'importo di cui sopra e quello maturato fino al decesso sono dunque da porsi in compensazione.
h) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In particolare, le spese dell'attrice sono poste a carico del;
le spese di CP_1 [...] sono poste a carico di parte attrice, per aver convenuto in giudizio un ente CP_3 privo di legittimazione passiva;
le spese di sono poste a carico di CP_4 [...]
per aver convenuto in giudizio una MP con la quale non aveva CP_3 stipulato alcun contratto assicurativo.
Nella liquidazione delle spese si tiene conto della semplicità della trattazione e della serialità delle questioni affrontate.
Le spese di CTU sono poste a carico del , soccombente nel profilo oggetto CP_1 di accertamento.
21
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 8063/2022 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
b) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, CP_3
IVA e CPA come per legge;
c) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di per la chiamata in CP_3 causa di Controparte_4
d) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore di CP_3 [...]
liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso Controparte_4 spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) Rigetta le eccezioni preliminari del convenuto;
CP_1
f) Accertata e dichiarata la responsabilità del nella PA determinazione del danno patito da parte attrice, lo condanna al risarcimento del danno in favore di , e , quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , liquidato in € 210.443,00, da cui va detratto Parte_4
l'indennizzo corrisposto ai sensi della l. n. 210/92, come quantificato in motivazione, oltre accessori come in parte motiva;
g) Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore PA di parte attrice, liquidate in € 7.052,00 per compenso, oltre c.u., rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
Ilenia Pati, che ha reso la dichiarazione di rito;
h) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico del . PA
Lecce, 19/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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