Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Decreto presidenziale 29 febbraio 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 21/02/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2025, proposto da Impresa -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clara Veneto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 61;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 00714/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
L’odierno appellante, titolare di un’impresa individuale per l’esercizio, per conto terzi, dell’attività di raccolta scommesse, ha adito in primo grado il Tar avverso l’informativa interdittiva antimafia emessa a suo carico dalla Prefettura di Reggio Calabria.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza oggetto di impugnazione, ha respinto il gravame, ritenendo che “ il giudizio prognostico posto a base dell’interdittiva antimafia, oggetto di gravame, risulta immune dai prospettati vizi di legittimità ”.
Con l’atto di appello, il ricorrente evidenzia, ai fini cautelari, che “ La sentenza oggetto di impugnazione risulta meritevole di sospensione, in quanto gravemente inficiata da errori di diritto e da palesi carenze motivazionali, come ampiamente evidenziato nel corpo dell’appello. Tale decisione, oltre a compromettere la legittimità dell’azione amministrativa, arreca un pregiudizio di eccezionale gravità e irreparabilità all’impresa appellante, traducendosi in conseguenze devastanti sul piano economico, gestionale e occupazionale, con effetti irreversibili sulla continuità operativa…Si sottolinea, altresì, che la ditta individuale ha subito la revoca di tutte le concessioni e licenze necessarie per l’esercizio della propria attività, determinando il totale arresto delle operazioni e precludendo qualsivoglia possibilità di ripresa. L’attuale operatività del provvedimento interdittivo, fino alla definizione del giudizio d’appello, priverebbe l’impresa della possibilità di mantenere la propria posizione sul mercato, compromettendo gli ingenti investimenti realizzati e determinando inevitabilmente la decozione dell’attività ”.
Con successivo deposito, in data 14 febbraio 2025, l’appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare.
Il Collegio, vista la citata dichiarazione di rinuncia, dichiara improcedibile l’istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del presente grado cautelare
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Terza), dichiara improcedibile la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO