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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3371/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN PROPRIO (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Pt_2 C.F._1 dell'avv. AUGERI PRIMO, elettivamente domiciliato in VIA BACCACCIO 2/B 20090 CESANO
BOSCONE presso il difensore avv. AUGERI PRIMO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1
C.F. ), CP_2
pagina 1 di 25 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3
LANZONE 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SCARAMOZZINO DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per N PROPRIO Controparte_4
“Parte appellante precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni già formulate in atto di opposizione” precisando “Di volere considerare come non apposta la chiamata in causa dei Sigg.ri e e CP_1 Controparte_1 Per_1
”.
[...]
Per L I FONTANILI Controparte_3
DICHIARARSI INAMMISSIBILE E/O IMPROCEDIBILE L'APPELLO AVVERSO,
CON
CONDANNA ALLE SPESE PER I DUE GRADI DI LITE.
Infine semplicemente si confermano, assieme alle ns. deduzioni ed eccezioni e produzioni, anche le ns. conclusioni espresse in ns. comp.costit.datata 14-06-2021, poi reiterate in ns.mem.n°3 del 06/10/2021 e altresì riaggiornate in ns. note 17-03-2022 e infine riconclamate pagina 2 di 25 l'11/10/2023 e pure infine nella CONCLUSIONALE, contrariis rejectis, in via principale e gradualmente subordinata, dunque, CONFERMARSI LA SENTENZA de qua IN TOTO
ECCETTO IL DECISUM SULLE SPESE PER VIOLAZIONE ED ERRATA (falsa)
APPLICAZIONE DEGLI ARTT.91-96 C.P.C. ivi da intendersi incluso l'Art.92c.p.c. citato nella sentenza de qua e per tutiorismo difensivo :
accogliersi ns. eccezione di avvenuta prescrizione;
accogliersi ns. eccezione di estromissione o irresponsabilità a priori;
accogliersi ns. eccezione di nullità ex artt.164co.4co.
4-163co.3n°4c.p.c.;
tra i depositi di controparte ammettersi solo ed esclusivamente i documenti dei provvedimenti finali della magistratura penale requirente e giudicante, null'altro invece perché inconferente-irrilevante e ufficialmente inautentico oltreché irregolarmente presentato;
ed eventualmente nel merito comunque rigettarsi le domande specificatamente rivolte contro la Qui convenuta , per infondatezza in fatto e in diritto. Controparte_3
SULLE SPESE, IN MODIFICA DELLA PRECEDENTE STATUIZIONE DI
COMPENSAZIONE, INVECE DICHIARARE LA SOCCOMBENZA IN CAPO
ALL'ATTORE PER LE SPESE DI PRIMO GRADO EX ARTT.91- CP_5
96 SECONDO NOTA SPESE U.I.F. DEP. IN PRIMO GRADO, IN AGGIUNTA
ALLA
VITTORIA DI SPESE DEL PRESENTE GRADO SECONDO NOTA QUI ACCLUSA
O IN SUBORDINE COMUNQUE CON
[...]
(oltre a c.u.€1.138,50) Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione d'appello, notificato a , e Controparte_1 CP_2
l' denominata “ , Primo allega che: Parte_3 CP_3 CP_4
pagina 3 di 25 -con atto di citazione, notificato in data 5 marzo 2020, ha convenuto in giudizio
[...]
e , entrambi dipendenti dell Controparte_1 CP_2 Parte_3
denominata “ , con sede in Gaggiano (MI), al fine di ottenere CP_3
l'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di calunnia, asseritamente commesso dai convenuti. Tale pretesa traeva origine da un'annotazione redatta da e sottoscritta da nonché dalla successiva denuncia presentata dalla CP_1 CP_2
medesima in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., a seguito della CP_1
quale l'attore è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.;
-sulla base di tale presupposto, l'attore ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la responsabilità civile dei convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e che gli stessi fossero condannati, in solido con l'ente di appartenenza, Unione di Comuni “I FONTANILI”, al risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati in € 200.000,00, oltre al rimborso delle spese di lite;
- i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando integralmente le pretese attoree, deducendo plurime eccezioni preliminari e di merito, e formulando le seguenti conclusioni: In via principale, in rito e in via preliminare di merito:
• accogliere le eccezioni sollevate, contrassegnate ai punti A e B,
• dichiarare l'attore decaduto dal potere di agire, con conseguente rigetto della domanda;
• in ogni caso, disporre l'estromissione dell'Unione “ dal giudizio, CP_3
con declaratoria di esclusione da ogni responsabilità.
In via subordinata, nel merito:
• dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione degli artt.
164, comma 4, e 163, comma 3, n. 4 c.p.c., con adozione dei provvedimenti ex art. 164, comma 5 c.p.c.; pagina 4 di 25 • rigettare le domande formulate specificamente nei confronti dell'Unione “I
FONTANILI”, per difetto di fondamento in fatto e in diritto;
-all'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta per la decisione;
-che il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, pronunciando in via definitiva, ha rigettato integralmente le domande proposte dall'attore Avv. dichiarando assorbite, respinte o Controparte_4
comunque disattese tutte le ulteriori domande ed eccezioni, e ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso, l'appellante conclude nell'atto principale chiedendo “Voglia l'Ecc,ma
Corte di Appello di Milano, in riforma della richiamata sentenza del Tribunale di
Milano NR 5130/2024 RG 13483/20120, dichiarare,
NEL MERITO
Accertare e dichiarare che entrambi i vigili e Controparte_1 CP_2
hanno posto in essere in danno dello scrivente, calunnia e falsa testimonianza. in sede dibattimentale, giuste le affermazioni in parte motiva della sentenza del giudicante del
Tribunale penale di Pavia, nonché da quanto affermato in sentenza dall'Ecc.ma Corte di Appello penale di Milano, dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di entrambi i vigili in via solidale con l , con sede in Gaggiano Controparte_7
Via Gramsci, 36 Gaggiano (MI), ex art. 2049 c.c..
Accertata e dichiarata pertanto la responsabilità di entrambi i vigili dichiararli tenuti a risarcire tutti i danni così come da domanda nel giudizio di primo grado, in via solidale con l , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c. Controparte_7
Spese e competenze come per legge”.
Successivamente, in data 5.12.2024 parte appellante deposita telematicamente una memoria chiedendo di “ volere considerare come non apposta la chiamata in causa dei pagina 5 di 25 Sigg.ri e ”, e precisando in data 6.5.2025 le Parte_4 Persona_1
conclusioni come sopra riportato.
Si costituisce nel presente procedimento proponendo in Controparte_8
via preliminare diverse eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, nonché chiedendo il rigetto dello stesso.
Parte appellata propone, altresì, appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Milano per aver compensato le spese di giudizio.
La causa viene decisa, ex art. 350 bis c.p.c., dopo il deposito del foglio di pc e di memorie conclusive, all'udienza del 3.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione di Controparte_1 CP_2
Entrambi i soggetti, sopra nominati, sono stati citati in giudizio dall'appellante.
Quest'ultimo ha dichiarato -subito dopo la notifica dell'atto di appello- di averli citati erroneamente nel presente giudizio e, comunque, non si sono costituiti.
Da quanto premesso, consegue che e Controparte_1 [...]
non citate in primo grado, possono essere considerate parti estranee al CP_2
giudizio.
Preliminarmente, questa Corte deve ricostruire il corretto andamento e oggetto del giudizio di primo grado, poiché -al di là delle notifiche a soggetti estranei al giudizio di primo grado- parte appellante ha ricostruito quanto accaduto in primo grado con modalità confuse e forvianti, introducendo temi di indagine e parti estranee al presente contenzioso.
Infatti, avanti al Tribunale di Milano nel procedimento RG n. 13483/2020 definito con
Sentenza n. 5130/2024 pubbl. il 16/05/2024, l'attore, Avv. ha Controparte_4
pagina 6 di 25 chiesto la condanna dell a titolo di responsabilità Controparte_8
oggettiva ex art. 2049 c.c., a risarcirgli i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, che ha assunto di avere patito in conseguenza di denuncia-querela calunniosa sporta nei suoi confronti dall'Agente di Polizia Locale Sig.ra e in conseguenza Controparte_1
di diffamazione a mezzo stampa “presumibilmente” ascrivibile alla predetta e ad altro
Agente, Sig. (entrambi dipendenti della convenuta). L'attore si è doluto CP_2
della falsità delle accuse a lui rivolte nella denuncia-querela sporta nei suoi confronti da il giorno 29.3.2010, a seguito della quale egli è stato rinviato a Controparte_1
giudizio per i reati previsti dagli artt. 337, 582 e 585 c.p., venendo successivamente assolto (con sentenza irrevocabile) dalle imputazioni ascrittegli. Si è doluto altresì della pubblicazione di un articolo di giornale intitolato ES aggredita da un automobilista” (doc. 3 att.), dal quale l'Avv. RI si è sentito diffamato.
L costituendosi ha eccepito la prescrizione del diritto al Controparte_8
risarcimento del danno e l'insussistenza di un nesso di "occasionalità necessaria”, semmai solo “accidentale”, tra le mansioni di agente di Polizia Locale e la condotta dei dipendenti della convenuta, ritenuta dannosa dall'Avv. RI. La convenuta ha precisato altresì che la denuncia-querela sporta da RI nei confronti di e CP_1
per i reati di calunnia, falso, truffa, è stata archiviata, senza che RI abbia CP_2
proposto opposizione.
La sentenza di primo grado, come riferito correttamente dall'appellante, ha rigettato la domanda proposta dall'Avv. RI e compensato le spese di causa.
APPELLO PRINCIPALE
Con unico motivo, propone appello il professionista censurando la valutazione delle risultanze processuali penali da parte del Tribunale civile, nonché evidenziando le incongruenze nella motivazione della sentenza civile pagina 7 di 25 L'appellante riporta la motivazione della Corte di Appello Penale di Milano, ove viene evidenziato quanto segue.
“In primo luogo, il Giudice di prime cure ha ritenuto difficilmente compatibili le lesioni riportate dalla parte offesa (agente ) con le modalità dell'aggressione Controparte_1
asseritamente subita, così come descritte dalla medesima. È stato osservato, in particolare, che l'energia cinetica necessaria a determinare un movimento del capo tale da comportare una lesione del rachide cervicale è estremamente elevata – tipica, ad esempio, di collisioni tra veicoli a velocità sostenuta – e pressoché irrealizzabile mediante una spinta esercitata da fermo e a due mani.”
Inoltre, allega RI, il Giudice penale ha ritenuto anomalo e degno di rilievo il fatto che non siano stati riscontrati, nel referto medico, né ematomi né contusioni nei punti d'impatto presumibilmente interessati dall'aggressione, come pure l'assoluta mancanza di segni compatibili con le modalità narrative della denuncia, secondo la quale l'imputato avrebbe urtato ripetutamente la parte lesa con il paraurti dell'autovettura alle gambe, oppure colpita con lo specchietto retrovisore al braccio sinistro durante una manovra di retromarcia, per poi aggredirla fisicamente con entrambe le mani. Per quanto attiene al secondo capo di imputazione, la Corte Penale ha valorizzato la testimonianza resa da escusso quale testimone della difesa, il quale ha riferito di essersi Testimone_1
trovato sul luogo dei fatti e di non aver assistito ad alcuna condotta aggressiva da parte dell'imputato. Detta deposizione è stata ritenuta dal Giudice penale pienamente attendibile, stante la sua perfetta coerenza con elementi materiali certi, tra cui un video acquisito agli atti e visionato in sede dibattimentale.
Ciò premesso, l'appellante richiama l'attenzione di questa Corte sulla valutazione espressa dal Giudice penale, in relazione alla testimonianza del sig. laddove Tes_1
afferma:
pagina 8 di 25 “Non si sono trovati elementi tali da poterla ritenere inattendibile, in quanto del tutto congruente con le prove materiali certe, quali il video prodotto e visionato.”
In ragione delle conclusioni cui è giunto il Giudice penale – che ha escluso in termini inequivoci l'esistenza del presunto trauma cervicale, ha ritenuto del tutto prive di riscontri le ulteriori lesioni denunciate, ed ha riconosciuto la coerenza tra la deposizione del teste e le risultanze documentali – l'appellante lamenta l'illogicità della Tes_1
decisione del Tribunale civile laddove ha escluso la sussistenza del dolo in capo alla sig.ra e al sig. per la denuncia sporta nei suoi confronti. CP_1 CP_2
Secondo l'Avv. RI, tenuto conto dell'istruttoria penale, l'annotazione di polizia giudiziaria redatta (e sottoscritta) da e la denuncia successivamente sporta dalla CP_2
risultano essere dichiarazioni dolosamente mendaci e calunniose, formulate con CP_1
piena consapevolezza della loro falsità.
Tali condotte – lungi dall'essere frutto di mero errore percettivo o di travisamento innocente – si caratterizzano per l'intenzionalità e la consapevolezza dell'illecito (dolo), con il deliberato intento di attribuire al professionista la commissione di reati mai posti in essere.
Parte appellante, infine, sottolinea l'assenza, nella motivazione della sentenza civile, di qualsivoglia valutazione in ordine alla testimonianza del sig. la cui rilevanza è Tes_1
stata invece pienamente riconosciuta in sede penale.
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo non risulta fondato.
La “esclusiva causa petendi è rappresentata dalla calunnia, supposta commessa in concorso da e nei confronti della persona di RI” CP_1 CP_2
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva pagina 9 di 25 consapevolezza dell'innocenza del denunciato. E' quindi onere del danneggiato provare
(art. 2697 co. 1 c.c.) la sussistenza di tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, e cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. n. 9322/2015; Cass. n. 300/2012).
Al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, è necessario il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante. Conseguentemente, questi non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o ignoranza, ed essendo invece richiesta, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante. La restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa è giustificata in primo luogo dall'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dal potenziale rischio di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate. Inoltre, deve aggiungersi che il fatto che l'iniziativa per l'esercizio della azione penale è pur sempre rimessa all'attività pubblicistica dell'Organo titolare dell'esercizio dell'azione penale, che si sovrappone alla iniziativa del denunciante o querelante, togliendole così ogni effetto causale sull'effettivo inizio del procedimento penale a carico del denunciato. L'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato finisce quindi per interrompere il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato, per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di una denuncia o di una querela infondate (in questo senso cfr. anche Cass. n. 10033 del 2004 e successive conformi sopra indicate).
pagina 10 di 25 Si deve perciò concludere precisando che, perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione o archiviazione, è necessario che la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose ovvero che esse contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contengano tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.
In conclusione, il Tribunale ha esaminato la fattispecie come illecito ex art. 2043 c.c.; poiché l'appellante ha identificato il presunto fatto illecito nella accusa, mossagli dai due agenti, di avere commesso i reati previsti dagli artt. 3371, 5822 e 5853 c.p., venendo successivamente assolto (con sentenza irrevocabile) dalle imputazioni.
Il Giudice di primo grado ha statuito che solo in caso di calunnia, la convenuta avrebbe potuto rispondere del danno.
Il Tribunale ha motivato che può configurarsi il diritto al risarcimento del danno da parte del soggetto prosciolto nei confronti del denunciante solo laddove risulti provato che quest'ultimo abbia agito con dolo, e cioè con la volontà cosciente e deliberata di 1 L'articolo 337 del codice penale italiano, spesso indicato come "Resistenza a pubblico ufficiale", punisce chiunque usa violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio durante lo svolgimento delle loro funzioni. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni. accusare falsamente una persona della cui innocenza era pienamente consapevole. In tale ipotesi, si configura l'elemento soggettivo tipico del delitto di calunnia, presupposto imprescindibile per l'instaurazione di un'azione risarcitoria fondata su responsabilità extracontrattuale.
Nel caso di specie, parte attrice in primo grado ha allegato la sussistenza dell'intento calunnioso in capo alla dipendente della convenuta, sostenendo che la stessa, all'atto della proposizione della denuncia-querela, fosse pienamente consapevole dell'estraneità dell'odierno attore (RI) rispetto ai fatti penalmente rilevanti oggetto della notitia criminis. Tuttavia, l'onere probatorio gravante sull'attore in primo grado -secondo il
Tribunale- non risulta essere stato assolto, in quanto non sono stati prodotti elementi istruttori ulteriori o diversi rispetto a quelli già acquisiti in sede penale, specificamente nei verbali dell'udienza dibattimentale nella quale sono stati escussi, in qualità di testimoni, i soggetti e (cfr. doc. 8 att.). Il Tribunale di Milano, in CP_1 CP_2
relazione a tale compendio probatorio, ha osservato che il Giudice penale, con sentenza resa dal Tribunale di Pavia in data 26 ottobre 2015 (RG n. 500051/12 Trib.), pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ha assolto RI dalle imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nella motivazione della sentenza, il Giudice ha espressamente evidenziato l'insufficienza e la contraddittorietà del quadro probatorio, ritenendo, in ragione di tali criticità, non raggiunta la prova piena della responsabilità penale dell'imputato. In particolare, viene affermato che: “Francamente, in presenza di un quadro probatorio così contraddittorio ed incompleto, non si ritiene raggiunta pienamente la prova degli addebiti contestati;
è pertanto opinione dello scrivente che vada emessa sentenza ex art. 530, co. 2, c.p.p.” (cfr. doc. 9 att.).
Alla luce di quanto sopra, il primo giudice ha rilevato come l'assenza di ulteriori elementi istruttori idonei a superare la valutazione effettuata in sede penale impedisca di pervenire a conclusioni difformi in ordine alla attendibilità e alla coerenza del quadro pagina 12 di 25 probatorio. La medesima carenza di chiarezza e di univocità che ha impedito al Giudice penale di formulare un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, preclude ora al Tribunale civile di ritenere positivamente provato l'elemento soggettivo della condotta illecita (ossia la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato) che l'attore assume essersi concretizzato in un'azione dolosa di calunnia. Ne deriva che, non essendo stata raggiunta la prova del fatto illecito ex art. 2043 c.c. posto in capo ai dipendenti della convenuta, il primo giudice ritiene non possa configurarsi neppure la responsabilità indiretta dell'ente datore di lavoro ex art. 2049 c.c., la quale presuppone, quale condizione imprescindibile, la commissione di un fatto illecito da parte del dipendente nell'esercizio delle mansioni a lui affidate.
L'appellante, in estrema sintesi, richiama nuovamente l'attenzione della Corte sulla motivazione della sentenza penale di assoluzione, nonché sulla testimonianza resa da che consentirebbero di ritenere -invece- i due agenti perfettamente consapevoli Tes_1
del reato di calunnia.
LA CORTE OSSERVA.
La Corte rileva, in via preliminare, che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla sia priva di pregio e vada, pertanto, respinta. Il CP_9
gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma di forma e contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. n.
18307/2015).
Preliminarmente, inoltre, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte appellata. L'art. 1310 del codice civile stabilisce che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori solidali hanno effetto pagina 13 di 25 anche riguardo agli altri debitori. Questo principio si applica sia per l'interruzione della prescrizione (come definita dall'art. 2943 del codice civile, che prevede l'interruzione mediante l'inizio di un giudizio o la notifica di un atto interruttivo), sia per la sospensione della prescrizione (come previsto dall'art. 2942, che stabilisce le cause che sospendono il termine per la prescrizione).
La regola generale è che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore solidale si estende a tutti gli altri debitori solidali, consentendo al creditore di mantenere il proprio credito per il periodo di prescrizione previsto. Nella fattispecie è pacifico in atti che l'odierno appellante abbia interrotto la prescrizione nei confronti dei due asseriti autori in concreto dell'illecito. Tale interruzione opera anche nei confronti del condebitore solidale, chiamato ex art. 2049 c.c. a rispondere dell'operato dei propri agenti.
Il 19.1.2017 RI veniva assolto dall'imputazione, conseguente alla denuncia degli
Agenti.
Successivamente, a sua volta proponeva denuncia querela per il reato di calunnia, che veniva archiviata dal P.M. in data 19.11.2016.
Certamente in sede civile, l'appellante ha promosso azione entro il termine previsto (Il termine di prescrizione del reato di calunnia è di sei anni, aumentabile sino a sette anni e sei mesi in presenza di atti processuali interruttivi del decorso della prescrizione), notificando l'atto di citazione in primo grado all' Controparte_3
el 2020.
[...]
Ultima questione preliminare concerne la legittimazione passiva dell
[...]
Controparte_3
L'art. 2049 del codice civile regola la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono pagina 14 di 25 adibiti. La responsabilità è basata sull'occasionalità necessaria, ovvero un nesso causale tra l'attività del dipendente e il danno. A fronte della sussistenza di un fatto illecito del preposto, che deve aver agito con dolo o colpa, il datore di lavoro risponde dei danni.
Non è necessario che tra le incombenze affidate e l'illecito ricorra un rapporto di stretta derivazione causale. È sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria. Non vi è dubbio che la denuncia da parte dei due agenti nei confronti dell'appellante avveniva nel corso di circostanze strettamente connesse al legittimo operare degli Agenti (controllo viabilità, controllo documenti, accertamenti, etc.). In altri
[.. termini, nel caso in esame, i vigli e erano stati comandati dai CP_1 Per_2
per il controllo della velocità quindi le conseguenze di quanto commesso dai CP_3
due Agenti in divisa, sono, imputabili anche, ex art. 2049, a coloro che li hanno comandati a svolgere il suindicato servizio che rispondono anche delle conseguenze di quanto dagli stessi posto in essere.
Con riferimento a quanto motivato dal primo giudice in merito alla mancata sussistenza dell'elemento del reato di calunnia si osserva quanto segue.
Né la testimonianza di né la motivazione del giudice penale possono ritenersi Tes_1
elementi concludenti al fine di ritenere provata la calunnia nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
La persona offesa RI ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di
Rosate nei confronti degli agenti della Polizia Locale e Controparte_1 CP_2
escussi quali testimoni nel procedimento penale a carico del medesimo RI. A seguito di tale denuncia, veniva avviato nei confronti dei predetti agenti il procedimento penale in oggetto, avente ad oggetto l'ipotesi di reato di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen., ossia calunnia e falsa testimonianza.
Ai fini della comprensione delle motivazioni addotte dall'appellante, si riportano testualmente alcuni brani della denuncia presentata il 19 marzo 2016 (riportata in atti): pagina 15 di 25 “Durante l'istruttoria dibattimentale è emersa con assoluta chiarezza la verità dei fatti
e, di conseguenza, la totale estraneità del denunciante alle imputazioni mosse nei suoi confronti. È stato possibile riscontrare, in modo evidente, ripetute e rilevanti contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai due vigili, in contrasto manifesto con quanto dagli stessi riportato nell'annotazione di Polizia Giudiziaria redatta e sottoscritta nell'immediatezza dei fatti. Tali discrasie sono state ulteriormente aggravate dalla testimonianza del sig. testimone chiave, la cui deposizione – lucida, Testimone_1
coerente e priva di illogicità – ha contribuito a smascherare le falsità e incongruenze dei due agenti. A ciò si aggiunge il riscontro visivo fornito dal video dell'autovelox (doc.
n. 7), che rafforza ulteriormente l'inattendibilità delle versioni rese dagli agenti.”
La sentenza del Tribunale di Pavia aveva assolto l'imputato RI ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non era stata acquisita una prova piena in ordine alla sua responsabilità penale, atteso che il compendio probatorio si presentava contraddittorio e lacunoso. In particolare, il giudicante aveva espressamente affermato che “non appare pienamente provato che l'imputato abbia proferito frasi minacciose, né che, con l'intento di ostacolare l'operato degli agenti, abbia agito con violenza nei confronti di uno di essi”.
In sostanza, l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato RI risultava preclusa dall'esistenza di una pluralità di elementi di incertezza riguardanti la ricostruzione dei fatti costituenti reato, segnatamente quelli di resistenza e lesioni. Tali elementi dubbi venivano puntualmente richiamati nella motivazione della sentenza, la quale evidenziava talune discrasie fra la ricostruzione fornita in sede testimoniale e i riscontri oggettivi acquisiti in atti, tra cui le riprese effettuate dal dispositivo autovelox e i referti medici relativi alle lesioni personali lamentate dall'agente CP_1
Il giudice penale rilevava, altresì, che “i referti medici non sembrano del tutto coerenti con i fatti denunciati” e, con riferimento alle riprese video, osservava che “le immagini pagina 16 di 25 non risultano perfettamente compatibili con la versione fornita dalla parte lesa (ndr: gli
Agenti), né sotto il profilo temporale né con riguardo al comportamento dell'imputato”.
In tal senso, si segnalava che “la ricostruzione temporale dei fatti, basata sull'analisi del filmato, induce a dubitare che gli eventi descritti si siano effettivamente verificati nell'arco di circa trenta secondi”; e ancora, “nel video si osserva il veicolo dell'imputato ripartire con modalità regolari sotto il profilo della traiettoria e della velocità”, in contrasto con quanto dichiarato dalla parte lesa.
Alla luce di tali risultanze, si ritiene necessario analizzare le fattispecie di reato ipotizzate, disciplinate dagli artt. 368 (calunnia) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale.
Si tratta di reati caratterizzati da diversa oggettività giuridica, il che ne consente il concorso formale secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Sotto il profilo oggettivo, il delitto di calunnia si perfeziona mediante la falsa attribuzione ad altri della commissione di un reato, anche qualora il fatto contestato sia più grave di quello realmente commesso, a condizione che tale diversità attenga a modalità essenziali della condotta, tali da alterarne la struttura e incidere sulla sua qualificazione o identificazione (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 14202/2015).
Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo diretto, consistente nella simultanea presenza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e nella volontà di accusarlo ingiustamente (cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2007, n. 17992). L'erronea convinzione circa la colpevolezza del soggetto accusato, pertanto, esclude il dolo del reato.
Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che l'accusa di calunnia non risulti sufficientemente fondata, stante da un lato la mancata dimostrazione dei fatti oggetto di addebito e, dall'altro, l'assenza di elementi che consentano di ritenere dimostrata l'infondatezza della denuncia originaria in un contesto probatorio dichiarato pagina 17 di 25 espressamente contraddittorio e incompleto (cfr. sentenza n. 1480/2015 del Tribunale di
Pavia, prodotta in atti).
In definitiva, non emergono elementi probatori idonei a sorreggere l'imputazione per il delitto di calunnia nei confronti dell'agente né sotto il profilo oggettivo della CP_1
condotta, né sotto il profilo soggettivo, in assenza di prova della consapevolezza dell'innocenza del denunciato e della volontà specifica di accusarlo falsamente.
Con riferimento, invece, al reato di falsa testimonianza, ipotizzabile a carico dei testi e si rileva che il giudice penale ha evidenziato discrasie tra le CP_2 CP_1
dichiarazioni rese in dibattimento e i riscontri oggettivi – in particolare quelli tratti dal filmato dell'autovelox – in relazione alla tempistica e alla dinamica dei fatti successivi al fermo del veicolo.
Secondo quanto emerge dalla sentenza penale, la versione della parte lesa ( CP_1
risulta incongruente rispetto alle risultanze video, specialmente quanto alla successione temporale degli eventi e alla condotta del veicolo, che appare ripartire con modalità del tutto regolari. Inoltre, ulteriori incongruenze sono state segnalate con riferimento al momento in cui sarebbe avvenuta l'aggressione all'agente non essendo tale CP_1
evento direttamente visibile nel filmato, che mostra una semplice coda di veicoli e i due agenti conversare successivamente fuori campo.
È doveroso sottolineare, da parte di questa Corte, che le incongruenze evidenziate nella sentenza concernono unicamente circostanze parziali e non si riferiscono direttamente alle condotte penalmente rilevanti, non essendo stato possibile acquisire riscontri probatori diretti in merito, come affermato dallo stesso giudice penale: “l'inquadratura, purtroppo, non consente la visione diretta dei fatti”.
Alla luce della lacunosità del materiale probatorio deve concludersi per l'insufficienza delle prove fornite ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. La stessa pronuncia giudiziaria, pur riconoscendo l'esistenza di elementi pagina 18 di 25 discordanti, non giunge ad affermare l'infondatezza dell'accusa, in coerenza con la carenza e l'incompletezza delle risultanze istruttorie, che impediscono -come detto- una ricostruzione certa dei fatti contestati.
E' opportuno premettere che, nonostante la parte appellante richiami la testimonianza resa da in sede penale, la Corte non ha visibilità delle sue dichiarazioni in Tes_2
alcuno dei documenti depositati;
si rileva altresì che non sono neppure riportate testualmente nell'appello; le stesse perciò non possono essere valutate da questa Corte.
Parte appellante si limita a riportare uno stralcio della decisione della Corte d'Appello ove si legge:“In primo luogo il giudice di prime cure ha ritenuto difficilmente compatibili le lesioni riportate dalla parte lesa (agente con le Controparte_1
modalità aggressive dell'imputato descritte dalla medesima'. "l'energia cinetica necessaria a causare un tale movimento del capo (con lesione del rachide, ndr) è estremamente alta (solitamente tale lesione viene riscontrata nei tamponamenti tra veicoli superiori a una certa velocità) e quasi impossibile da ottenere con una spinta sferrata da fermi, a due mani” .“E' apparsa altresì singolare al primo giudice l'assenza di contusioni ed erniatomi nei punti dì impatto, che non vengono segnalati nel referto medico, come pure la totale assenza di contusioni o graffi relative alle circostanze che
l'imputato avrebbe ripetutamente spinto o colpito la parte lesa all'altezza delle gambe col paraurti dell'auto, accelerando con la propria auto, mentre la stessa cercava di pararglisi davanti per fermarlo e che l'avrebbe colpita al braccio sinistro presumibilmente con lo specchietto destro quando effettuava la retromarcia prima di scendere e colpirla come prima esposto con entrambe le mani”.
Ed ancora:
“Ciò per quanto riguarda le lesioni descritte nel secondo capo di imputazione.
Deposizione di un testimone della difesa ( ) che ha asserito di essersi Testimone_1
trovato sul luogo dei fatti e di non aver visto alcuna spinta da parte dell'imputato, pagina 19 di 25 testimonianza nella quale non si sono trovati elementi tali da poterla ritenere inattendibili, in quanto del tutto congruente con le prove materiali certe, quali il video prodotto e visionato”.
Le due frasi, estrapolate dal contesto dell'intera sentenza d'Appello (anch'essa non prodotta in atti), non consentono di ricostruire la dichiarazione del teste, la distanza dello stesso dal luogo in cui si sarebbero svolti i fatti, e l'oggetto delle domande allo stesso proposte.
L'appello rispetto alle (ritenute) dichiarazioni concludenti del teste (non prodotte) appare del tutto sfornito di elementi di valutazione.
Quanto poi alle frasi (estrapolate dal contesto) della sentenza d'Appello che ha
DICHIARATO L'INAMMISSIBILITA' dell'appello presentato da CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia in data 26.10.2015, questa Corte
[...]
non può che rilevare l'esito conclusivo del procedimento, non favorevole ad RI e
(anche in questo caso) la mancanza di elementi concludenti ai fini della decisione.
“Allorquando l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annida nella interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado. In tale senso milita anche la necessità di contemperare il riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo
2697 del codice civile con il principio di acquisizione probatoria, che discende dalla costituzionalizzazione del giusto processo: il giudice è tenuto a pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte provenga - con una valutazione non atomistica ma globale, nel quadro di una indagine unitaria e organica “(Cass. 21075/22). pagina 20 di 25 Parte appellante in questa sede non ha prodotto né la dichiarazione del teste Tes_1
né la sentenza d'appello penale: entrambi documenti fondanti il proprio appello.
[...]
In ogni caso, in relazione al compendio istruttorio acquisito, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale penale di Pavia in data 26 ottobre 2015 (RG 500051/12 Trib.), avente ad oggetto le imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali contestate all'imputato RI, si è conclusa con una pronuncia ex art. 530, comma 2,
c.p.p. Il giudice penale ha ritenuto non integrata la prova piena della responsabilità dell'imputato, in ragione della natura contraddittoria e lacunosa del quadro probatorio. È espressamente affermato, infatti, che “in presenza di un quadro probatorio così contraddittorio ed incompleto non si ritiene raggiunta pienamente la prova degli addebiti contestati”, il che imponeva – secondo il giudice – l'adozione della formula assolutoria tipica dei casi di mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio.
In sede civile, il giudice adito per l'accertamento di un illecito extracontrattuale asseritamente commesso da agenti della Polizia Locale, riconduce l'accertamento di fatto al medesimo materiale istruttorio già valutato nel giudizio penale. Egli osserva che la mancanza di elementi di prova ulteriori e diversi rispetto a quelli esaminati in sede penale impedisce di operare una valutazione difforme circa l'attendibilità e la significatività di detti elementi.
Da ciò discende, sul piano logico-giuridico, che l'incertezza probatoria che ha condotto all'assoluzione penale impedisce anche in sede civile di formulare un giudizio positivo circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del preteso illecito civile, individuato dall'attore nella condotta calunniosa posta in essere dai due agenti di Polizia Locale. In altre parole, questa Corte (in conformità a quanto già statuito dal Tribunale civile) rileva l'assenza di una prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto non è dimostrata né la condotta illecita né l'elemento soggettivo
(dolo o colpa grave) che ne costituisce presupposto. pagina 21 di 25 Ne consegue che, a fronte dell'assenza di prova del fatto illecito addebitato ai dipendenti pubblici, difetta anche il presupposto per l'imputazione della responsabilità indiretta alla
Pubblica Amministrazione ex art. 2049 c.c., la quale presuppone, come noto, che il fatto illecito sia effettivamente configurabile in capo al dipendente.
In altri termini, anche se il giudicato penale non vincola il giudice civile, in assenza di elementi istruttori nuovi o diversi, la valutazione di inattendibilità e contraddittorietà delle prove effettuata in sede penale determina nella fattispecie l'impossibilità di accertare l'illecito civile con il necessario grado di certezza.
D'altra parte la formula assolutoria ex art. 530, co. 2 c.p.p., esprime una situazione di dubbio insuperabile circa la colpevolezza dell'imputato, derivante da prove inidonee o incerte. La sua rilevanza in sede civile consiste nel fatto che essa indica una lacuna probatoria oggettiva che, se non colmata, impedisce l'accertamento dell'illecito anche in ambito civilistico.
L'appello proposto non può, pertanto, trovare accoglimento.
APPELLO INCIDENTALE
L'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI censurano la MOTIVAZIONE addotta dal
Giudice Del Tribunale di Milano precisamente in ordine alle spese, compensate, perché
“egli ha sofferto”.
Lamenta l'appellante la mancata ragionevolezza della decisione in punto spese non potendo essere la capro espiatorio degli “errori e tanto meno degli Controparte_8
azzardi sostanzialistici e processualistici che sono stati molteplici da parte sua
( nel corso di oltre un decennio dal fatto de quo”. Pt_2
LA CORTE OSSERVA
In base all'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile (c.p.c.), e alla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite è ammessa in pagina 22 di 25 presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione del provvedimento giudiziale. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di compensare le spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ampliando così il novero delle situazioni in cui è possibile derogare al principio della soccombenza.
A seguito di questa pronuncia, il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". Tali ragioni devono essere di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto a quelle espressamente previste dalla norma. La Corte ha sottolineato che le ipotesi di
"assoluta novità della questione trattata" e "mutamento della giurisprudenza" hanno carattere esemplificativo e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
La Corte ha altresì chiarito che la mera condizione soggettiva del soccombente, come ad esempio la sua debolezza economica o sociale, non costituisce di per sé una "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione delle spese. In particolare, è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata considerazione del lavoratore quale parte debole del rapporto controverso ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Questa Corte ritiene che la mera sofferenza o disagio della parte soccombente non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione delle spese. La giurisprudenza della
Corte di Cassazione richiede che le ragioni addotte siano effettivamente gravi ed eccezionali, e non semplicemente legate a circostanze ordinarie o prevedibili del processo.
Nella fattispecie tale prevedibilità risulta palese a fronte dell'esito delle sentenze penali, intervenute tra le parti e dell'assenza di nuovi profili probatori nell'atto di appello. pagina 23 di 25 Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono perciò essere poste a carico di parte appellante soccombente, in accoglimento dell'appello incidentale.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non tenutasi in sede di appello), tenuto conto del valore indeterminato della lite di bassa complessità.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_4
n°5130/2024 (R.G.13483/2020 sez.1^Civ.Trib.MI);
2. in parziale riforma della stessa e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da L' FONTANILI, Controparte_3
3. condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_4
primo e secondo grado liquidate per il primo grado in Euro 7.616,00, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali e per il secondo grado in Euro 6.946,00, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta pagina 24 di 25 Così deciso in Milano il 3.6.2025
Il Consigliere est.
Maria Elena Catalano
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'articolo 582 del codice penale italiano definisce il reato di lesioni personali, specificamente quelle che derivano in una malattia nel corpo o nella mente. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. 3 L'articolo 585 del codice penale italiano (c.p.) stabilisce le circostanze aggravanti per i reati di lesioni personali, sia semplici che aggravate, e di omicidio preterintenzionale. Queste circostanze aggravanti possono portare ad un aumento della pena per il reato commesso pagina 11 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3371/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN PROPRIO (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 Pt_2 C.F._1 dell'avv. AUGERI PRIMO, elettivamente domiciliato in VIA BACCACCIO 2/B 20090 CESANO
BOSCONE presso il difensore avv. AUGERI PRIMO
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1
C.F. ), CP_2
pagina 1 di 25 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_3
LANZONE 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. SCARAMOZZINO DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie sulle seguenti conclusioni.
Per N PROPRIO Controparte_4
“Parte appellante precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni già formulate in atto di opposizione” precisando “Di volere considerare come non apposta la chiamata in causa dei Sigg.ri e e CP_1 Controparte_1 Per_1
”.
[...]
Per L I FONTANILI Controparte_3
DICHIARARSI INAMMISSIBILE E/O IMPROCEDIBILE L'APPELLO AVVERSO,
CON
CONDANNA ALLE SPESE PER I DUE GRADI DI LITE.
Infine semplicemente si confermano, assieme alle ns. deduzioni ed eccezioni e produzioni, anche le ns. conclusioni espresse in ns. comp.costit.datata 14-06-2021, poi reiterate in ns.mem.n°3 del 06/10/2021 e altresì riaggiornate in ns. note 17-03-2022 e infine riconclamate pagina 2 di 25 l'11/10/2023 e pure infine nella CONCLUSIONALE, contrariis rejectis, in via principale e gradualmente subordinata, dunque, CONFERMARSI LA SENTENZA de qua IN TOTO
ECCETTO IL DECISUM SULLE SPESE PER VIOLAZIONE ED ERRATA (falsa)
APPLICAZIONE DEGLI ARTT.91-96 C.P.C. ivi da intendersi incluso l'Art.92c.p.c. citato nella sentenza de qua e per tutiorismo difensivo :
accogliersi ns. eccezione di avvenuta prescrizione;
accogliersi ns. eccezione di estromissione o irresponsabilità a priori;
accogliersi ns. eccezione di nullità ex artt.164co.4co.
4-163co.3n°4c.p.c.;
tra i depositi di controparte ammettersi solo ed esclusivamente i documenti dei provvedimenti finali della magistratura penale requirente e giudicante, null'altro invece perché inconferente-irrilevante e ufficialmente inautentico oltreché irregolarmente presentato;
ed eventualmente nel merito comunque rigettarsi le domande specificatamente rivolte contro la Qui convenuta , per infondatezza in fatto e in diritto. Controparte_3
SULLE SPESE, IN MODIFICA DELLA PRECEDENTE STATUIZIONE DI
COMPENSAZIONE, INVECE DICHIARARE LA SOCCOMBENZA IN CAPO
ALL'ATTORE PER LE SPESE DI PRIMO GRADO EX ARTT.91- CP_5
96 SECONDO NOTA SPESE U.I.F. DEP. IN PRIMO GRADO, IN AGGIUNTA
ALLA
VITTORIA DI SPESE DEL PRESENTE GRADO SECONDO NOTA QUI ACCLUSA
O IN SUBORDINE COMUNQUE CON
[...]
(oltre a c.u.€1.138,50) Controparte_6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione d'appello, notificato a , e Controparte_1 CP_2
l' denominata “ , Primo allega che: Parte_3 CP_3 CP_4
pagina 3 di 25 -con atto di citazione, notificato in data 5 marzo 2020, ha convenuto in giudizio
[...]
e , entrambi dipendenti dell Controparte_1 CP_2 Parte_3
denominata “ , con sede in Gaggiano (MI), al fine di ottenere CP_3
l'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di calunnia, asseritamente commesso dai convenuti. Tale pretesa traeva origine da un'annotazione redatta da e sottoscritta da nonché dalla successiva denuncia presentata dalla CP_1 CP_2
medesima in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 582 e 585 c.p., a seguito della CP_1
quale l'attore è stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.;
-sulla base di tale presupposto, l'attore ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la responsabilità civile dei convenuti, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e che gli stessi fossero condannati, in solido con l'ente di appartenenza, Unione di Comuni “I FONTANILI”, al risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati in € 200.000,00, oltre al rimborso delle spese di lite;
- i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando integralmente le pretese attoree, deducendo plurime eccezioni preliminari e di merito, e formulando le seguenti conclusioni: In via principale, in rito e in via preliminare di merito:
• accogliere le eccezioni sollevate, contrassegnate ai punti A e B,
• dichiarare l'attore decaduto dal potere di agire, con conseguente rigetto della domanda;
• in ogni caso, disporre l'estromissione dell'Unione “ dal giudizio, CP_3
con declaratoria di esclusione da ogni responsabilità.
In via subordinata, nel merito:
• dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per violazione degli artt.
164, comma 4, e 163, comma 3, n. 4 c.p.c., con adozione dei provvedimenti ex art. 164, comma 5 c.p.c.; pagina 4 di 25 • rigettare le domande formulate specificamente nei confronti dell'Unione “I
FONTANILI”, per difetto di fondamento in fatto e in diritto;
-all'esito dell'istruttoria, la causa è stata trattenuta per la decisione;
-che il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, pronunciando in via definitiva, ha rigettato integralmente le domande proposte dall'attore Avv. dichiarando assorbite, respinte o Controparte_4
comunque disattese tutte le ulteriori domande ed eccezioni, e ha disposto la integrale compensazione delle spese di lite.
Ciò premesso, l'appellante conclude nell'atto principale chiedendo “Voglia l'Ecc,ma
Corte di Appello di Milano, in riforma della richiamata sentenza del Tribunale di
Milano NR 5130/2024 RG 13483/20120, dichiarare,
NEL MERITO
Accertare e dichiarare che entrambi i vigili e Controparte_1 CP_2
hanno posto in essere in danno dello scrivente, calunnia e falsa testimonianza. in sede dibattimentale, giuste le affermazioni in parte motiva della sentenza del giudicante del
Tribunale penale di Pavia, nonché da quanto affermato in sentenza dall'Ecc.ma Corte di Appello penale di Milano, dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di entrambi i vigili in via solidale con l , con sede in Gaggiano Controparte_7
Via Gramsci, 36 Gaggiano (MI), ex art. 2049 c.c..
Accertata e dichiarata pertanto la responsabilità di entrambi i vigili dichiararli tenuti a risarcire tutti i danni così come da domanda nel giudizio di primo grado, in via solidale con l , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2049 c.c. Controparte_7
Spese e competenze come per legge”.
Successivamente, in data 5.12.2024 parte appellante deposita telematicamente una memoria chiedendo di “ volere considerare come non apposta la chiamata in causa dei pagina 5 di 25 Sigg.ri e ”, e precisando in data 6.5.2025 le Parte_4 Persona_1
conclusioni come sopra riportato.
Si costituisce nel presente procedimento proponendo in Controparte_8
via preliminare diverse eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello, nonché chiedendo il rigetto dello stesso.
Parte appellata propone, altresì, appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di
Milano per aver compensato le spese di giudizio.
La causa viene decisa, ex art. 350 bis c.p.c., dopo il deposito del foglio di pc e di memorie conclusive, all'udienza del 3.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La posizione di Controparte_1 CP_2
Entrambi i soggetti, sopra nominati, sono stati citati in giudizio dall'appellante.
Quest'ultimo ha dichiarato -subito dopo la notifica dell'atto di appello- di averli citati erroneamente nel presente giudizio e, comunque, non si sono costituiti.
Da quanto premesso, consegue che e Controparte_1 [...]
non citate in primo grado, possono essere considerate parti estranee al CP_2
giudizio.
Preliminarmente, questa Corte deve ricostruire il corretto andamento e oggetto del giudizio di primo grado, poiché -al di là delle notifiche a soggetti estranei al giudizio di primo grado- parte appellante ha ricostruito quanto accaduto in primo grado con modalità confuse e forvianti, introducendo temi di indagine e parti estranee al presente contenzioso.
Infatti, avanti al Tribunale di Milano nel procedimento RG n. 13483/2020 definito con
Sentenza n. 5130/2024 pubbl. il 16/05/2024, l'attore, Avv. ha Controparte_4
pagina 6 di 25 chiesto la condanna dell a titolo di responsabilità Controparte_8
oggettiva ex art. 2049 c.c., a risarcirgli i pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, che ha assunto di avere patito in conseguenza di denuncia-querela calunniosa sporta nei suoi confronti dall'Agente di Polizia Locale Sig.ra e in conseguenza Controparte_1
di diffamazione a mezzo stampa “presumibilmente” ascrivibile alla predetta e ad altro
Agente, Sig. (entrambi dipendenti della convenuta). L'attore si è doluto CP_2
della falsità delle accuse a lui rivolte nella denuncia-querela sporta nei suoi confronti da il giorno 29.3.2010, a seguito della quale egli è stato rinviato a Controparte_1
giudizio per i reati previsti dagli artt. 337, 582 e 585 c.p., venendo successivamente assolto (con sentenza irrevocabile) dalle imputazioni ascrittegli. Si è doluto altresì della pubblicazione di un articolo di giornale intitolato ES aggredita da un automobilista” (doc. 3 att.), dal quale l'Avv. RI si è sentito diffamato.
L costituendosi ha eccepito la prescrizione del diritto al Controparte_8
risarcimento del danno e l'insussistenza di un nesso di "occasionalità necessaria”, semmai solo “accidentale”, tra le mansioni di agente di Polizia Locale e la condotta dei dipendenti della convenuta, ritenuta dannosa dall'Avv. RI. La convenuta ha precisato altresì che la denuncia-querela sporta da RI nei confronti di e CP_1
per i reati di calunnia, falso, truffa, è stata archiviata, senza che RI abbia CP_2
proposto opposizione.
La sentenza di primo grado, come riferito correttamente dall'appellante, ha rigettato la domanda proposta dall'Avv. RI e compensato le spese di causa.
APPELLO PRINCIPALE
Con unico motivo, propone appello il professionista censurando la valutazione delle risultanze processuali penali da parte del Tribunale civile, nonché evidenziando le incongruenze nella motivazione della sentenza civile pagina 7 di 25 L'appellante riporta la motivazione della Corte di Appello Penale di Milano, ove viene evidenziato quanto segue.
“In primo luogo, il Giudice di prime cure ha ritenuto difficilmente compatibili le lesioni riportate dalla parte offesa (agente ) con le modalità dell'aggressione Controparte_1
asseritamente subita, così come descritte dalla medesima. È stato osservato, in particolare, che l'energia cinetica necessaria a determinare un movimento del capo tale da comportare una lesione del rachide cervicale è estremamente elevata – tipica, ad esempio, di collisioni tra veicoli a velocità sostenuta – e pressoché irrealizzabile mediante una spinta esercitata da fermo e a due mani.”
Inoltre, allega RI, il Giudice penale ha ritenuto anomalo e degno di rilievo il fatto che non siano stati riscontrati, nel referto medico, né ematomi né contusioni nei punti d'impatto presumibilmente interessati dall'aggressione, come pure l'assoluta mancanza di segni compatibili con le modalità narrative della denuncia, secondo la quale l'imputato avrebbe urtato ripetutamente la parte lesa con il paraurti dell'autovettura alle gambe, oppure colpita con lo specchietto retrovisore al braccio sinistro durante una manovra di retromarcia, per poi aggredirla fisicamente con entrambe le mani. Per quanto attiene al secondo capo di imputazione, la Corte Penale ha valorizzato la testimonianza resa da escusso quale testimone della difesa, il quale ha riferito di essersi Testimone_1
trovato sul luogo dei fatti e di non aver assistito ad alcuna condotta aggressiva da parte dell'imputato. Detta deposizione è stata ritenuta dal Giudice penale pienamente attendibile, stante la sua perfetta coerenza con elementi materiali certi, tra cui un video acquisito agli atti e visionato in sede dibattimentale.
Ciò premesso, l'appellante richiama l'attenzione di questa Corte sulla valutazione espressa dal Giudice penale, in relazione alla testimonianza del sig. laddove Tes_1
afferma:
pagina 8 di 25 “Non si sono trovati elementi tali da poterla ritenere inattendibile, in quanto del tutto congruente con le prove materiali certe, quali il video prodotto e visionato.”
In ragione delle conclusioni cui è giunto il Giudice penale – che ha escluso in termini inequivoci l'esistenza del presunto trauma cervicale, ha ritenuto del tutto prive di riscontri le ulteriori lesioni denunciate, ed ha riconosciuto la coerenza tra la deposizione del teste e le risultanze documentali – l'appellante lamenta l'illogicità della Tes_1
decisione del Tribunale civile laddove ha escluso la sussistenza del dolo in capo alla sig.ra e al sig. per la denuncia sporta nei suoi confronti. CP_1 CP_2
Secondo l'Avv. RI, tenuto conto dell'istruttoria penale, l'annotazione di polizia giudiziaria redatta (e sottoscritta) da e la denuncia successivamente sporta dalla CP_2
risultano essere dichiarazioni dolosamente mendaci e calunniose, formulate con CP_1
piena consapevolezza della loro falsità.
Tali condotte – lungi dall'essere frutto di mero errore percettivo o di travisamento innocente – si caratterizzano per l'intenzionalità e la consapevolezza dell'illecito (dolo), con il deliberato intento di attribuire al professionista la commissione di reati mai posti in essere.
Parte appellante, infine, sottolinea l'assenza, nella motivazione della sentenza civile, di qualsivoglia valutazione in ordine alla testimonianza del sig. la cui rilevanza è Tes_1
stata invece pienamente riconosciuta in sede penale.
LA CORTE OSSERVA.
Il motivo non risulta fondato.
La “esclusiva causa petendi è rappresentata dalla calunnia, supposta commessa in concorso da e nei confronti della persona di RI” CP_1 CP_2
Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva pagina 9 di 25 consapevolezza dell'innocenza del denunciato. E' quindi onere del danneggiato provare
(art. 2697 co. 1 c.c.) la sussistenza di tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, e cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. n. 9322/2015; Cass. n. 300/2012).
Al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, è necessario il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante. Conseguentemente, questi non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o ignoranza, ed essendo invece richiesta, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante. La restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa è giustificata in primo luogo dall'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dal potenziale rischio di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate. Inoltre, deve aggiungersi che il fatto che l'iniziativa per l'esercizio della azione penale è pur sempre rimessa all'attività pubblicistica dell'Organo titolare dell'esercizio dell'azione penale, che si sovrappone alla iniziativa del denunciante o querelante, togliendole così ogni effetto causale sull'effettivo inizio del procedimento penale a carico del denunciato. L'iniziativa pubblicistica volta alla repressione del reato finisce quindi per interrompere il nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato o dal querelato, per essere stato sottoposto a procedimento penale benché innocente, legame che può continuare a sussistere solo in caso di dolo dell'autore di una denuncia o di una querela infondate (in questo senso cfr. anche Cass. n. 10033 del 2004 e successive conformi sopra indicate).
pagina 10 di 25 Si deve perciò concludere precisando che, perché sorga una responsabilità civile per danni a carico di chi denunci un reato perseguibile d'ufficio o proponga querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte, in caso di proscioglimento o di assoluzione o archiviazione, è necessario che la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose ovvero che esse contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia: ovvero, che contengano tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità (in tutto o in parte) in capo al denunciante, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.
In conclusione, il Tribunale ha esaminato la fattispecie come illecito ex art. 2043 c.c.; poiché l'appellante ha identificato il presunto fatto illecito nella accusa, mossagli dai due agenti, di avere commesso i reati previsti dagli artt. 3371, 5822 e 5853 c.p., venendo successivamente assolto (con sentenza irrevocabile) dalle imputazioni.
Il Giudice di primo grado ha statuito che solo in caso di calunnia, la convenuta avrebbe potuto rispondere del danno.
Il Tribunale ha motivato che può configurarsi il diritto al risarcimento del danno da parte del soggetto prosciolto nei confronti del denunciante solo laddove risulti provato che quest'ultimo abbia agito con dolo, e cioè con la volontà cosciente e deliberata di 1 L'articolo 337 del codice penale italiano, spesso indicato come "Resistenza a pubblico ufficiale", punisce chiunque usa violenza o minaccia contro un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio durante lo svolgimento delle loro funzioni. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni. accusare falsamente una persona della cui innocenza era pienamente consapevole. In tale ipotesi, si configura l'elemento soggettivo tipico del delitto di calunnia, presupposto imprescindibile per l'instaurazione di un'azione risarcitoria fondata su responsabilità extracontrattuale.
Nel caso di specie, parte attrice in primo grado ha allegato la sussistenza dell'intento calunnioso in capo alla dipendente della convenuta, sostenendo che la stessa, all'atto della proposizione della denuncia-querela, fosse pienamente consapevole dell'estraneità dell'odierno attore (RI) rispetto ai fatti penalmente rilevanti oggetto della notitia criminis. Tuttavia, l'onere probatorio gravante sull'attore in primo grado -secondo il
Tribunale- non risulta essere stato assolto, in quanto non sono stati prodotti elementi istruttori ulteriori o diversi rispetto a quelli già acquisiti in sede penale, specificamente nei verbali dell'udienza dibattimentale nella quale sono stati escussi, in qualità di testimoni, i soggetti e (cfr. doc. 8 att.). Il Tribunale di Milano, in CP_1 CP_2
relazione a tale compendio probatorio, ha osservato che il Giudice penale, con sentenza resa dal Tribunale di Pavia in data 26 ottobre 2015 (RG n. 500051/12 Trib.), pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ha assolto RI dalle imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nella motivazione della sentenza, il Giudice ha espressamente evidenziato l'insufficienza e la contraddittorietà del quadro probatorio, ritenendo, in ragione di tali criticità, non raggiunta la prova piena della responsabilità penale dell'imputato. In particolare, viene affermato che: “Francamente, in presenza di un quadro probatorio così contraddittorio ed incompleto, non si ritiene raggiunta pienamente la prova degli addebiti contestati;
è pertanto opinione dello scrivente che vada emessa sentenza ex art. 530, co. 2, c.p.p.” (cfr. doc. 9 att.).
Alla luce di quanto sopra, il primo giudice ha rilevato come l'assenza di ulteriori elementi istruttori idonei a superare la valutazione effettuata in sede penale impedisca di pervenire a conclusioni difformi in ordine alla attendibilità e alla coerenza del quadro pagina 12 di 25 probatorio. La medesima carenza di chiarezza e di univocità che ha impedito al Giudice penale di formulare un giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, preclude ora al Tribunale civile di ritenere positivamente provato l'elemento soggettivo della condotta illecita (ossia la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato) che l'attore assume essersi concretizzato in un'azione dolosa di calunnia. Ne deriva che, non essendo stata raggiunta la prova del fatto illecito ex art. 2043 c.c. posto in capo ai dipendenti della convenuta, il primo giudice ritiene non possa configurarsi neppure la responsabilità indiretta dell'ente datore di lavoro ex art. 2049 c.c., la quale presuppone, quale condizione imprescindibile, la commissione di un fatto illecito da parte del dipendente nell'esercizio delle mansioni a lui affidate.
L'appellante, in estrema sintesi, richiama nuovamente l'attenzione della Corte sulla motivazione della sentenza penale di assoluzione, nonché sulla testimonianza resa da che consentirebbero di ritenere -invece- i due agenti perfettamente consapevoli Tes_1
del reato di calunnia.
LA CORTE OSSERVA.
La Corte rileva, in via preliminare, che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla sia priva di pregio e vada, pertanto, respinta. Il CP_9
gravame, per vero, si profila conforme ai requisiti essenziali di forma di forma e contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. n.
18307/2015).
Preliminarmente, inoltre, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte appellata. L'art. 1310 del codice civile stabilisce che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori solidali hanno effetto pagina 13 di 25 anche riguardo agli altri debitori. Questo principio si applica sia per l'interruzione della prescrizione (come definita dall'art. 2943 del codice civile, che prevede l'interruzione mediante l'inizio di un giudizio o la notifica di un atto interruttivo), sia per la sospensione della prescrizione (come previsto dall'art. 2942, che stabilisce le cause che sospendono il termine per la prescrizione).
La regola generale è che l'interruzione della prescrizione nei confronti di un debitore solidale si estende a tutti gli altri debitori solidali, consentendo al creditore di mantenere il proprio credito per il periodo di prescrizione previsto. Nella fattispecie è pacifico in atti che l'odierno appellante abbia interrotto la prescrizione nei confronti dei due asseriti autori in concreto dell'illecito. Tale interruzione opera anche nei confronti del condebitore solidale, chiamato ex art. 2049 c.c. a rispondere dell'operato dei propri agenti.
Il 19.1.2017 RI veniva assolto dall'imputazione, conseguente alla denuncia degli
Agenti.
Successivamente, a sua volta proponeva denuncia querela per il reato di calunnia, che veniva archiviata dal P.M. in data 19.11.2016.
Certamente in sede civile, l'appellante ha promosso azione entro il termine previsto (Il termine di prescrizione del reato di calunnia è di sei anni, aumentabile sino a sette anni e sei mesi in presenza di atti processuali interruttivi del decorso della prescrizione), notificando l'atto di citazione in primo grado all' Controparte_3
el 2020.
[...]
Ultima questione preliminare concerne la legittimazione passiva dell
[...]
Controparte_3
L'art. 2049 del codice civile regola la responsabilità dei padroni e dei committenti per i danni arrecati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono pagina 14 di 25 adibiti. La responsabilità è basata sull'occasionalità necessaria, ovvero un nesso causale tra l'attività del dipendente e il danno. A fronte della sussistenza di un fatto illecito del preposto, che deve aver agito con dolo o colpa, il datore di lavoro risponde dei danni.
Non è necessario che tra le incombenze affidate e l'illecito ricorra un rapporto di stretta derivazione causale. È sufficiente, a tal fine, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria. Non vi è dubbio che la denuncia da parte dei due agenti nei confronti dell'appellante avveniva nel corso di circostanze strettamente connesse al legittimo operare degli Agenti (controllo viabilità, controllo documenti, accertamenti, etc.). In altri
[.. termini, nel caso in esame, i vigli e erano stati comandati dai CP_1 Per_2
per il controllo della velocità quindi le conseguenze di quanto commesso dai CP_3
due Agenti in divisa, sono, imputabili anche, ex art. 2049, a coloro che li hanno comandati a svolgere il suindicato servizio che rispondono anche delle conseguenze di quanto dagli stessi posto in essere.
Con riferimento a quanto motivato dal primo giudice in merito alla mancata sussistenza dell'elemento del reato di calunnia si osserva quanto segue.
Né la testimonianza di né la motivazione del giudice penale possono ritenersi Tes_1
elementi concludenti al fine di ritenere provata la calunnia nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
La persona offesa RI ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di
Rosate nei confronti degli agenti della Polizia Locale e Controparte_1 CP_2
escussi quali testimoni nel procedimento penale a carico del medesimo RI. A seguito di tale denuncia, veniva avviato nei confronti dei predetti agenti il procedimento penale in oggetto, avente ad oggetto l'ipotesi di reato di cui agli artt. 368 e 372 cod. pen., ossia calunnia e falsa testimonianza.
Ai fini della comprensione delle motivazioni addotte dall'appellante, si riportano testualmente alcuni brani della denuncia presentata il 19 marzo 2016 (riportata in atti): pagina 15 di 25 “Durante l'istruttoria dibattimentale è emersa con assoluta chiarezza la verità dei fatti
e, di conseguenza, la totale estraneità del denunciante alle imputazioni mosse nei suoi confronti. È stato possibile riscontrare, in modo evidente, ripetute e rilevanti contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai due vigili, in contrasto manifesto con quanto dagli stessi riportato nell'annotazione di Polizia Giudiziaria redatta e sottoscritta nell'immediatezza dei fatti. Tali discrasie sono state ulteriormente aggravate dalla testimonianza del sig. testimone chiave, la cui deposizione – lucida, Testimone_1
coerente e priva di illogicità – ha contribuito a smascherare le falsità e incongruenze dei due agenti. A ciò si aggiunge il riscontro visivo fornito dal video dell'autovelox (doc.
n. 7), che rafforza ulteriormente l'inattendibilità delle versioni rese dagli agenti.”
La sentenza del Tribunale di Pavia aveva assolto l'imputato RI ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non era stata acquisita una prova piena in ordine alla sua responsabilità penale, atteso che il compendio probatorio si presentava contraddittorio e lacunoso. In particolare, il giudicante aveva espressamente affermato che “non appare pienamente provato che l'imputato abbia proferito frasi minacciose, né che, con l'intento di ostacolare l'operato degli agenti, abbia agito con violenza nei confronti di uno di essi”.
In sostanza, l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato RI risultava preclusa dall'esistenza di una pluralità di elementi di incertezza riguardanti la ricostruzione dei fatti costituenti reato, segnatamente quelli di resistenza e lesioni. Tali elementi dubbi venivano puntualmente richiamati nella motivazione della sentenza, la quale evidenziava talune discrasie fra la ricostruzione fornita in sede testimoniale e i riscontri oggettivi acquisiti in atti, tra cui le riprese effettuate dal dispositivo autovelox e i referti medici relativi alle lesioni personali lamentate dall'agente CP_1
Il giudice penale rilevava, altresì, che “i referti medici non sembrano del tutto coerenti con i fatti denunciati” e, con riferimento alle riprese video, osservava che “le immagini pagina 16 di 25 non risultano perfettamente compatibili con la versione fornita dalla parte lesa (ndr: gli
Agenti), né sotto il profilo temporale né con riguardo al comportamento dell'imputato”.
In tal senso, si segnalava che “la ricostruzione temporale dei fatti, basata sull'analisi del filmato, induce a dubitare che gli eventi descritti si siano effettivamente verificati nell'arco di circa trenta secondi”; e ancora, “nel video si osserva il veicolo dell'imputato ripartire con modalità regolari sotto il profilo della traiettoria e della velocità”, in contrasto con quanto dichiarato dalla parte lesa.
Alla luce di tali risultanze, si ritiene necessario analizzare le fattispecie di reato ipotizzate, disciplinate dagli artt. 368 (calunnia) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale.
Si tratta di reati caratterizzati da diversa oggettività giuridica, il che ne consente il concorso formale secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.
Sotto il profilo oggettivo, il delitto di calunnia si perfeziona mediante la falsa attribuzione ad altri della commissione di un reato, anche qualora il fatto contestato sia più grave di quello realmente commesso, a condizione che tale diversità attenga a modalità essenziali della condotta, tali da alterarne la struttura e incidere sulla sua qualificazione o identificazione (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 14202/2015).
Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo diretto, consistente nella simultanea presenza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e nella volontà di accusarlo ingiustamente (cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 maggio 2007, n. 17992). L'erronea convinzione circa la colpevolezza del soggetto accusato, pertanto, esclude il dolo del reato.
Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che l'accusa di calunnia non risulti sufficientemente fondata, stante da un lato la mancata dimostrazione dei fatti oggetto di addebito e, dall'altro, l'assenza di elementi che consentano di ritenere dimostrata l'infondatezza della denuncia originaria in un contesto probatorio dichiarato pagina 17 di 25 espressamente contraddittorio e incompleto (cfr. sentenza n. 1480/2015 del Tribunale di
Pavia, prodotta in atti).
In definitiva, non emergono elementi probatori idonei a sorreggere l'imputazione per il delitto di calunnia nei confronti dell'agente né sotto il profilo oggettivo della CP_1
condotta, né sotto il profilo soggettivo, in assenza di prova della consapevolezza dell'innocenza del denunciato e della volontà specifica di accusarlo falsamente.
Con riferimento, invece, al reato di falsa testimonianza, ipotizzabile a carico dei testi e si rileva che il giudice penale ha evidenziato discrasie tra le CP_2 CP_1
dichiarazioni rese in dibattimento e i riscontri oggettivi – in particolare quelli tratti dal filmato dell'autovelox – in relazione alla tempistica e alla dinamica dei fatti successivi al fermo del veicolo.
Secondo quanto emerge dalla sentenza penale, la versione della parte lesa ( CP_1
risulta incongruente rispetto alle risultanze video, specialmente quanto alla successione temporale degli eventi e alla condotta del veicolo, che appare ripartire con modalità del tutto regolari. Inoltre, ulteriori incongruenze sono state segnalate con riferimento al momento in cui sarebbe avvenuta l'aggressione all'agente non essendo tale CP_1
evento direttamente visibile nel filmato, che mostra una semplice coda di veicoli e i due agenti conversare successivamente fuori campo.
È doveroso sottolineare, da parte di questa Corte, che le incongruenze evidenziate nella sentenza concernono unicamente circostanze parziali e non si riferiscono direttamente alle condotte penalmente rilevanti, non essendo stato possibile acquisire riscontri probatori diretti in merito, come affermato dallo stesso giudice penale: “l'inquadratura, purtroppo, non consente la visione diretta dei fatti”.
Alla luce della lacunosità del materiale probatorio deve concludersi per l'insufficienza delle prove fornite ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. La stessa pronuncia giudiziaria, pur riconoscendo l'esistenza di elementi pagina 18 di 25 discordanti, non giunge ad affermare l'infondatezza dell'accusa, in coerenza con la carenza e l'incompletezza delle risultanze istruttorie, che impediscono -come detto- una ricostruzione certa dei fatti contestati.
E' opportuno premettere che, nonostante la parte appellante richiami la testimonianza resa da in sede penale, la Corte non ha visibilità delle sue dichiarazioni in Tes_2
alcuno dei documenti depositati;
si rileva altresì che non sono neppure riportate testualmente nell'appello; le stesse perciò non possono essere valutate da questa Corte.
Parte appellante si limita a riportare uno stralcio della decisione della Corte d'Appello ove si legge:“In primo luogo il giudice di prime cure ha ritenuto difficilmente compatibili le lesioni riportate dalla parte lesa (agente con le Controparte_1
modalità aggressive dell'imputato descritte dalla medesima'. "l'energia cinetica necessaria a causare un tale movimento del capo (con lesione del rachide, ndr) è estremamente alta (solitamente tale lesione viene riscontrata nei tamponamenti tra veicoli superiori a una certa velocità) e quasi impossibile da ottenere con una spinta sferrata da fermi, a due mani” .“E' apparsa altresì singolare al primo giudice l'assenza di contusioni ed erniatomi nei punti dì impatto, che non vengono segnalati nel referto medico, come pure la totale assenza di contusioni o graffi relative alle circostanze che
l'imputato avrebbe ripetutamente spinto o colpito la parte lesa all'altezza delle gambe col paraurti dell'auto, accelerando con la propria auto, mentre la stessa cercava di pararglisi davanti per fermarlo e che l'avrebbe colpita al braccio sinistro presumibilmente con lo specchietto destro quando effettuava la retromarcia prima di scendere e colpirla come prima esposto con entrambe le mani”.
Ed ancora:
“Ciò per quanto riguarda le lesioni descritte nel secondo capo di imputazione.
Deposizione di un testimone della difesa ( ) che ha asserito di essersi Testimone_1
trovato sul luogo dei fatti e di non aver visto alcuna spinta da parte dell'imputato, pagina 19 di 25 testimonianza nella quale non si sono trovati elementi tali da poterla ritenere inattendibili, in quanto del tutto congruente con le prove materiali certe, quali il video prodotto e visionato”.
Le due frasi, estrapolate dal contesto dell'intera sentenza d'Appello (anch'essa non prodotta in atti), non consentono di ricostruire la dichiarazione del teste, la distanza dello stesso dal luogo in cui si sarebbero svolti i fatti, e l'oggetto delle domande allo stesso proposte.
L'appello rispetto alle (ritenute) dichiarazioni concludenti del teste (non prodotte) appare del tutto sfornito di elementi di valutazione.
Quanto poi alle frasi (estrapolate dal contesto) della sentenza d'Appello che ha
DICHIARATO L'INAMMISSIBILITA' dell'appello presentato da CP_4
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia in data 26.10.2015, questa Corte
[...]
non può che rilevare l'esito conclusivo del procedimento, non favorevole ad RI e
(anche in questo caso) la mancanza di elementi concludenti ai fini della decisione.
“Allorquando l'appellante assuma che l'errore del primo giudice si annida nella interpretazione o valutazione di un documento, il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata, ovvero, pacificamente, dagli atti delle parti, è onere di quella impugnante metterlo a disposizione del giudice di appello, perché possa procedere al richiesto riesame anche nei casi in cui lo stesso sia stato in precedenza prodotto dalla controparte, risultata vincitrice in primo grado. In tale senso milita anche la necessità di contemperare il riparto dell'onere probatorio di cui all'articolo
2697 del codice civile con il principio di acquisizione probatoria, che discende dalla costituzionalizzazione del giusto processo: il giudice è tenuto a pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte provenga - con una valutazione non atomistica ma globale, nel quadro di una indagine unitaria e organica “(Cass. 21075/22). pagina 20 di 25 Parte appellante in questa sede non ha prodotto né la dichiarazione del teste Tes_1
né la sentenza d'appello penale: entrambi documenti fondanti il proprio appello.
[...]
In ogni caso, in relazione al compendio istruttorio acquisito, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale penale di Pavia in data 26 ottobre 2015 (RG 500051/12 Trib.), avente ad oggetto le imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali contestate all'imputato RI, si è conclusa con una pronuncia ex art. 530, comma 2,
c.p.p. Il giudice penale ha ritenuto non integrata la prova piena della responsabilità dell'imputato, in ragione della natura contraddittoria e lacunosa del quadro probatorio. È espressamente affermato, infatti, che “in presenza di un quadro probatorio così contraddittorio ed incompleto non si ritiene raggiunta pienamente la prova degli addebiti contestati”, il che imponeva – secondo il giudice – l'adozione della formula assolutoria tipica dei casi di mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio.
In sede civile, il giudice adito per l'accertamento di un illecito extracontrattuale asseritamente commesso da agenti della Polizia Locale, riconduce l'accertamento di fatto al medesimo materiale istruttorio già valutato nel giudizio penale. Egli osserva che la mancanza di elementi di prova ulteriori e diversi rispetto a quelli esaminati in sede penale impedisce di operare una valutazione difforme circa l'attendibilità e la significatività di detti elementi.
Da ciò discende, sul piano logico-giuridico, che l'incertezza probatoria che ha condotto all'assoluzione penale impedisce anche in sede civile di formulare un giudizio positivo circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del preteso illecito civile, individuato dall'attore nella condotta calunniosa posta in essere dai due agenti di Polizia Locale. In altre parole, questa Corte (in conformità a quanto già statuito dal Tribunale civile) rileva l'assenza di una prova sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto non è dimostrata né la condotta illecita né l'elemento soggettivo
(dolo o colpa grave) che ne costituisce presupposto. pagina 21 di 25 Ne consegue che, a fronte dell'assenza di prova del fatto illecito addebitato ai dipendenti pubblici, difetta anche il presupposto per l'imputazione della responsabilità indiretta alla
Pubblica Amministrazione ex art. 2049 c.c., la quale presuppone, come noto, che il fatto illecito sia effettivamente configurabile in capo al dipendente.
In altri termini, anche se il giudicato penale non vincola il giudice civile, in assenza di elementi istruttori nuovi o diversi, la valutazione di inattendibilità e contraddittorietà delle prove effettuata in sede penale determina nella fattispecie l'impossibilità di accertare l'illecito civile con il necessario grado di certezza.
D'altra parte la formula assolutoria ex art. 530, co. 2 c.p.p., esprime una situazione di dubbio insuperabile circa la colpevolezza dell'imputato, derivante da prove inidonee o incerte. La sua rilevanza in sede civile consiste nel fatto che essa indica una lacuna probatoria oggettiva che, se non colmata, impedisce l'accertamento dell'illecito anche in ambito civilistico.
L'appello proposto non può, pertanto, trovare accoglimento.
APPELLO INCIDENTALE
L'UNIONE DEI COMUNI I FONTANILI censurano la MOTIVAZIONE addotta dal
Giudice Del Tribunale di Milano precisamente in ordine alle spese, compensate, perché
“egli ha sofferto”.
Lamenta l'appellante la mancata ragionevolezza della decisione in punto spese non potendo essere la capro espiatorio degli “errori e tanto meno degli Controparte_8
azzardi sostanzialistici e processualistici che sono stati molteplici da parte sua
( nel corso di oltre un decennio dal fatto de quo”. Pt_2
LA CORTE OSSERVA
In base all'art. 92, comma 2, del codice di procedura civile (c.p.c.), e alla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite è ammessa in pagina 22 di 25 presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione del provvedimento giudiziale. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di compensare le spese anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ampliando così il novero delle situazioni in cui è possibile derogare al principio della soccombenza.
A seguito di questa pronuncia, il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali anche in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". Tali ragioni devono essere di pari o maggiore gravità ed eccezionalità rispetto a quelle espressamente previste dalla norma. La Corte ha sottolineato che le ipotesi di
"assoluta novità della questione trattata" e "mutamento della giurisprudenza" hanno carattere esemplificativo e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
La Corte ha altresì chiarito che la mera condizione soggettiva del soccombente, come ad esempio la sua debolezza economica o sociale, non costituisce di per sé una "grave ed eccezionale ragione" idonea a giustificare la compensazione delle spese. In particolare, è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla mancata considerazione del lavoratore quale parte debole del rapporto controverso ai fini della regolamentazione delle spese processuali.
Questa Corte ritiene che la mera sofferenza o disagio della parte soccombente non è di per sé sufficiente a giustificare la compensazione delle spese. La giurisprudenza della
Corte di Cassazione richiede che le ragioni addotte siano effettivamente gravi ed eccezionali, e non semplicemente legate a circostanze ordinarie o prevedibili del processo.
Nella fattispecie tale prevedibilità risulta palese a fronte dell'esito delle sentenze penali, intervenute tra le parti e dell'assenza di nuovi profili probatori nell'atto di appello. pagina 23 di 25 Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono perciò essere poste a carico di parte appellante soccombente, in accoglimento dell'appello incidentale.
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria (non tenutasi in sede di appello), tenuto conto del valore indeterminato della lite di bassa complessità.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_4
n°5130/2024 (R.G.13483/2020 sez.1^Civ.Trib.MI);
2. in parziale riforma della stessa e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da L' FONTANILI, Controparte_3
3. condanna al pagamento delle spese processuali di Controparte_4
primo e secondo grado liquidate per il primo grado in Euro 7.616,00, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali e per il secondo grado in Euro 6.946,00, oltre IVA,
CPA e 15% spese generali;
4. conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta pagina 24 di 25 Così deciso in Milano il 3.6.2025
Il Consigliere est.
Maria Elena Catalano
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 25 di 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 L'articolo 582 del codice penale italiano definisce il reato di lesioni personali, specificamente quelle che derivano in una malattia nel corpo o nella mente. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. 3 L'articolo 585 del codice penale italiano (c.p.) stabilisce le circostanze aggravanti per i reati di lesioni personali, sia semplici che aggravate, e di omicidio preterintenzionale. Queste circostanze aggravanti possono portare ad un aumento della pena per il reato commesso pagina 11 di 25