TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1392/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 6 maggio
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1392/2021 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione cui
è stata riunita la causa n. 1394/2021 R.G.
T R A
(C.F. ) nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Falerna (CZ) alla Via Zara, n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Giselda
Mercurio che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Versace ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria al Vico Vitetta,
n. 28, giusta procura in atti;
OPPOSTO
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Maria Teresa Pugliano
Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_2
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219001642841000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020130001903685000, 33020140001133182000,
33020150001365059000, 33020150001379316000 (procedimento n. 1392/2021) e n.
33020170000018949000 (procedimento n. 1394/2021).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.12.2021, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000, notificata a mezzo PEC all'indirizzo da in data 26.11.2021, limitatamente agli Email_1 Controparte_1
avvisi di addebito n. 33020130001903685000, 33020140001133182000, 33020150001365059000 e
33020150001379316000.
Nel merito, il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione opposta per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti nonché l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Concludeva, perciò, chiedendo volersi dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03020219001642841000, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 17.06.2023, si costituiva in giudizio l' che CP_2 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617
c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito relativi a contributi e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. In conclusione, CP_2
chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
3. In data 21.01.2023 si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva e rilevando, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione soprattutto alla luce dell'esistenza di atti interruttivi della stessa quali, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 03020189002545303000, l'atto di pignoramento crediti verso terzi n.
03084201900000630001, l'intimazione di pagamento n. 03020199004284883000 e l'intimazione di pagamento n. 03020199000008406000. Chiedeva, perciò, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
4. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 18.07.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo R.G. n. 1394/2021 per connessione oggettiva e soggettiva. Il procedimento riunito, infatti, aveva ad oggetto l'impugnazione della stessa intimazione di pagamento n. 03020219001642841000, limitatamente all'avviso di addebito n. 33020170000018949000. 5. Il ricorrente, nella causa riunita, reiterava le medesime eccezioni già proposte nella prima controversia e, in particolare, la mancata notifica dell'avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ad esso sottesi. CP_
6. Anche nelle causa riunita R.G. n. 1394/2021 si costituivano tempestivamente sia l' che l' formulando le medesime eccezioni già proposte nel Controparte_1 procedimento principale.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
8. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
9. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 20 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata pacificamente effettuata in data
26.11.2021 e sia il ricorso principale, da cui scaturiva il procedimento n. 1392/2021, che il ricorso riunito, da cui scaturiva il procedimento n. 1394/2021, venivano depositati in data 14.12.2021.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 lamentando la mancata notifica degli atti presupposti e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
10. Passando alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito:
• n. 33020130001903685000, avente ad oggetto a contributi IVS degli anni 2010 e 2012, regolarmente notificato in data 15.01.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani di Parte_2 presso l'indirizzo del destinatario nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020189002545303000, notificata in data 06.11.2018 a mezzo raccomandata A/R a mani di
, qualificatasi come figlia del destinatario , nell'intimazione di CP_4 Parte_1 pagamento n. 03020199000008406000, notifica in data 07.11.2019 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., nell'intimazione di pagamento n. 03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021
e in questa sede impugnata;
• n. 33020140001133182000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 19.09.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani di presso l'indirizzo CP_4 del destinatario nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020199000008406000, notifica in data 07.11.2019 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021
e in questa sede impugnata;
alla luce della regolare notifica degli avvisi e degli ulteriori atti interruttivi, tra la notifica dei singoli avvisi di addebito e la notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 26.11.2021, non era maturato il termine quinquennale di prescrizione;
*****
• n. 33020150001365059000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2013 e 2014, regolarmente notificato in data 19.11.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario
, presso il suo indirizzo, nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n. Parte_1
03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021 e in questa sede impugnata;
alla luce della prova della regolare notifica dello stesso e della presenza dei crediti ad esso sottesi nell'intimazione di pagamento n. 03020199004284883000 notificata in data 22.11.2021, resta da valutare la prescrizione c.d. sopravvenuta intercorrente tra la data di notifica del singolo atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Sul punto, a ben vedere, al caso di specie risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 83/2020 in forza del quale “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. Tanto precisato, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n.159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile al caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'atto (n. 33020150001365059000 notificato in data 19.11.2015), era destinato a scadere il 19.11.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Alla luce della suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 è stata sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 14.05.2022 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione).
• n. 33020150001379316000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 17.11.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani di presso CP_5
l'indirizzo del destinatario, nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021 e in questa sede impugnata;
anche con riferimento al suddetto avviso, alla luce della prova della regolare notifica dello stesso e della presenza dei crediti ad esso sottesi nell'intimazione di pagamento n.
03020199004284883000 notificata in data 22.11.2021, resta da valutare la prescrizione c.d. sopravvenuta intercorrente tra la data di notifica del singolo atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 83/2020 in forza del quale “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. Tanto precisato, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito
è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n.159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile al caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'atto (n. 33020150001365059000 notificato in data 17.11.2015), era destinato a scadere il
17.11.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Alla luce della suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 è stata sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 12.05.2022 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione).
*****
• n. 33020170000018949000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2010 e 2011, regolarmente notificato in data 03.04.2017, nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021 e in questa sede impugnata e rispetto al quale è opportuna una precisazione: pur essendo i crediti ad esso sottesi riferiti agli anni 2010 e 2011 ed essendo la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata stata effettuata solo in data 26.11.2021 quindi ben oltre lo spirare del termine quinquennale, la prescrizione c.d. antecedente (intercorrente tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'avviso di addebito) non può essere valutata in quanto la regolarità della notifica (seppur tardiva in quanto avvenuta in data
03.04.2017) del singolo avviso di addebito fa “perdere” all'opposizione la natura recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999. In tal caso, infatti, il primo atto “idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” è l'avviso di addebito ritualmente notificato e la cui mancata impugnazione nei termini ha comportato l'irretrattabilità del credito ad esso sotteso, lasciando residuare unicamente la possibilità di valutare la sussistenza della prescrizione c.d. sopravvenuta che, però, risulta essere stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento intervenuta prima dello spirare del termine quinquennale (l'avviso di addebito è stata notificato in data 03.04.2017 e l'intimazione di pagamento in data 26.11.2021)
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento nei confronti di e di delle spese di lite Parte_1 CP_2 CP_3 che quantifica in €851,00 ciascuno, oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 06.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito all'udienza del 6 maggio
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1392/2021 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione cui
è stata riunita la causa n. 1394/2021 R.G.
T R A
(C.F. ) nato il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Falerna (CZ) alla Via Zara, n. 6 presso lo studio dell'Avvocato Giselda
Mercurio che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
(P.IVA , con sede in Roma alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar, n. 14, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Versace ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria al Vico Vitetta,
n. 28, giusta procura in atti;
OPPOSTO
E
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Maria Teresa Pugliano
Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_2
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219001642841000, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020130001903685000, 33020140001133182000,
33020150001365059000, 33020150001379316000 (procedimento n. 1392/2021) e n.
33020170000018949000 (procedimento n. 1394/2021).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.12.2021, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000, notificata a mezzo PEC all'indirizzo da in data 26.11.2021, limitatamente agli Email_1 Controparte_1
avvisi di addebito n. 33020130001903685000, 33020140001133182000, 33020150001365059000 e
33020150001379316000.
Nel merito, il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione opposta per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti nonché l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione.
Concludeva, perciò, chiedendo volersi dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
03020219001642841000, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 17.06.2023, si costituiva in giudizio l' che CP_2 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 617
c.p.c., la propria carenza di legittimazione passiva nonché la regolarità della notifica degli avvisi di addebito relativi a contributi e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. In conclusione, CP_2
chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
3. In data 21.01.2023 si costituiva l' eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva e rilevando, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione soprattutto alla luce dell'esistenza di atti interruttivi della stessa quali, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 03020189002545303000, l'atto di pignoramento crediti verso terzi n.
03084201900000630001, l'intimazione di pagamento n. 03020199004284883000 e l'intimazione di pagamento n. 03020199000008406000. Chiedeva, perciò, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
4. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 18.07.2024 veniva disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo R.G. n. 1394/2021 per connessione oggettiva e soggettiva. Il procedimento riunito, infatti, aveva ad oggetto l'impugnazione della stessa intimazione di pagamento n. 03020219001642841000, limitatamente all'avviso di addebito n. 33020170000018949000. 5. Il ricorrente, nella causa riunita, reiterava le medesime eccezioni già proposte nella prima controversia e, in particolare, la mancata notifica dell'avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ad esso sottesi. CP_
6. Anche nelle causa riunita R.G. n. 1394/2021 si costituivano tempestivamente sia l' che l' formulando le medesime eccezioni già proposte nel Controparte_1 procedimento principale.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
8. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
“laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
9. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta entro il termine di 20 giorni: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata pacificamente effettuata in data
26.11.2021 e sia il ricorso principale, da cui scaturiva il procedimento n. 1392/2021, che il ricorso riunito, da cui scaturiva il procedimento n. 1394/2021, venivano depositati in data 14.12.2021.
Il ricorrente, perciò, ha proposto cumulativamente un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., un'opposizione ex art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999 lamentando la mancata notifica degli atti presupposti e un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
10. Passando alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata si deve distinguere a seconda che degli stessi sia stata o meno prodotta agli atti prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione.
In particolare, con riferimento agli avvisi di addebito:
• n. 33020130001903685000, avente ad oggetto a contributi IVS degli anni 2010 e 2012, regolarmente notificato in data 15.01.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani di Parte_2 presso l'indirizzo del destinatario nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020189002545303000, notificata in data 06.11.2018 a mezzo raccomandata A/R a mani di
, qualificatasi come figlia del destinatario , nell'intimazione di CP_4 Parte_1 pagamento n. 03020199000008406000, notifica in data 07.11.2019 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., nell'intimazione di pagamento n. 03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021
e in questa sede impugnata;
• n. 33020140001133182000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 19.09.2014 a mezzo raccomandata A/R a mani di presso l'indirizzo CP_4 del destinatario nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020199000008406000, notifica in data 07.11.2019 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021
e in questa sede impugnata;
alla luce della regolare notifica degli avvisi e degli ulteriori atti interruttivi, tra la notifica dei singoli avvisi di addebito e la notifica dell'atto impugnato, avvenuta in data 26.11.2021, non era maturato il termine quinquennale di prescrizione;
*****
• n. 33020150001365059000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2013 e 2014, regolarmente notificato in data 19.11.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario
, presso il suo indirizzo, nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n. Parte_1
03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021 e in questa sede impugnata;
alla luce della prova della regolare notifica dello stesso e della presenza dei crediti ad esso sottesi nell'intimazione di pagamento n. 03020199004284883000 notificata in data 22.11.2021, resta da valutare la prescrizione c.d. sopravvenuta intercorrente tra la data di notifica del singolo atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. Sul punto, a ben vedere, al caso di specie risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 83/2020 in forza del quale “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. Tanto precisato, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n.159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile al caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'atto (n. 33020150001365059000 notificato in data 19.11.2015), era destinato a scadere il 19.11.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Alla luce della suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 è stata sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 14.05.2022 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione).
• n. 33020150001379316000, avente ad oggetto contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 17.11.2015 a mezzo raccomandata A/R a mani di presso CP_5
l'indirizzo del destinatario, nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021 e in questa sede impugnata;
anche con riferimento al suddetto avviso, alla luce della prova della regolare notifica dello stesso e della presenza dei crediti ad esso sottesi nell'intimazione di pagamento n.
03020199004284883000 notificata in data 22.11.2021, resta da valutare la prescrizione c.d. sopravvenuta intercorrente tra la data di notifica del singolo atto presupposto e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dall'art. 68, comma 1 del D.L. n. 83/2020 in forza del quale “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”. Tanto precisato, deve rilevarsi che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito
è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n.159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile al caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'atto (n. 33020150001365059000 notificato in data 17.11.2015), era destinato a scadere il
17.11.2020 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Alla luce della suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 è stata sufficiente ad interrompere il decorso del “nuovo” termine quinquennale, destinato a scadere in data 12.05.2022 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione).
*****
• n. 33020170000018949000, avente ad oggetto contributi IVS degli anni 2010 e 2011, regolarmente notificato in data 03.04.2017, nonché contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004284883000, notificata in data 22.11.2021 a mezzo deposito presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c. e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020219001642841000 notificata in data 26.11.2021 e in questa sede impugnata e rispetto al quale è opportuna una precisazione: pur essendo i crediti ad esso sottesi riferiti agli anni 2010 e 2011 ed essendo la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata stata effettuata solo in data 26.11.2021 quindi ben oltre lo spirare del termine quinquennale, la prescrizione c.d. antecedente (intercorrente tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'avviso di addebito) non può essere valutata in quanto la regolarità della notifica (seppur tardiva in quanto avvenuta in data
03.04.2017) del singolo avviso di addebito fa “perdere” all'opposizione la natura recuperatoria dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999. In tal caso, infatti, il primo atto “idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa” è l'avviso di addebito ritualmente notificato e la cui mancata impugnazione nei termini ha comportato l'irretrattabilità del credito ad esso sotteso, lasciando residuare unicamente la possibilità di valutare la sussistenza della prescrizione c.d. sopravvenuta che, però, risulta essere stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento intervenuta prima dello spirare del termine quinquennale (l'avviso di addebito è stata notificato in data 03.04.2017 e l'intimazione di pagamento in data 26.11.2021)
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa, seguono la soccombenza e vengono poste a carico del ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento nei confronti di e di delle spese di lite Parte_1 CP_2 CP_3 che quantifica in €851,00 ciascuno, oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 06.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara