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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 288/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra:
(c.f. ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1
erede di (c.f. ), rappresentato e Persona_1 C.F._2
difeso dagli avv. LA BARBERA GIUSEPPE e NERI CARMELO
Appellante nei confronti di:
P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANGIUS
PAOLO
NT IN, contumace
Appellati
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso:
appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3560/2019 resa dal Tribunale Civile di Palermo, in persona del
Giudice Dott.ssa Taormina Francesca – R.G. 14774/2015, resa in data 17.07.2019, depositato in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, debitamente modificate in ragione delle risultanze istruttorie emerse all'esito del giudizio celebrato, e specificamente - Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del motociclo targato DH61716 di proprietà del Sig. IM Antonino per i motivi esposti in atto di citazione;
- Ritenere e dichiarare che a seguito del sinistro il Sig. ha riportato lesioni fisiche con postumi invalidanti del 5% Parte_1
- ITA 40 gg. – ITP al 50% 30 gg., come accertato dal CTU nel primo grado di giudizio;
- Conseguentemente condannare il Sig. IM Antonino e la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , a Parte_1 titolo di risarcimento per i danni da questi patiti, della somma complessivamente quantificata dal giudice in
€. 9.500,75, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(19.11.14), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, al netto degli eventuali acconti già ricevuti;
- Ritenere e dichiarare che il mezzo attoreo, per effetto del sinistro, ha subito danni per €. 1.000,00, oltre svalutazione e fermo tecnico;
- Conseguentemente condannare il Sig. IM Antonino e la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , n.q. Parte_1 di erede del Sig. , della somma di €. 1.000,00, oltre svalutazione e fermo tecnico, al Persona_1 netto degli eventuali acconti già ricevuti;
- Ritenere e dichiarare non sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e, conseguentemente, condannare il Sig.
IM Antonino e la in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , personalmente e Parte_1
n.q. di erede, dell'intero importo delle spese di lite del primo grado di giudizio, la cui liquidazione dovrà essere riquantificata in proporzione alla condanna (€. 10.500,75), oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, al netto degli eventuali acconti già ricevuti;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio”;
società appellata: “si contesta in questa sede quanto dedotto da parte appellante, insiste in tutto quanto dedotto e articolato nella comparsa di costituzione e risposta del 4.6.2020, da intendersi interamente ripetuto e trascritto, e si chiede che la causa venga posta in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/2/2020 , in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , ha proposto appello avverso la sentenza n. 3560/2019 resa Persona_1
dal Tribunale di Palermo il 17/7/2019, con cui è stata parzialmente accolta la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di di Controparte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 e IM Antonino, contestando la statuizione per diverse Controparte_1
ragioni.
Costituendosi, l'impresa assicurativa ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 7 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, e Persona_1 Parte_1
avevano chiesto, a e a
[...] Controparte_3
IM Antonino, il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 19 novembre 2014. Avevano narrato gli attori che, mentre stava Parte_1
percorrendo, a bordo del ciclomotore di proprietà di , “la via Pitrè Persona_1
con direzione Viale Regione Siciliana”, alle ore 18:15 circa, venne urtato dal motociclo targato DH61716 di proprietà di IM Antonino, rovinando al suolo e riportando gravi lesioni, con conseguenti danni materiali per il ciclomotore.
Nel contraddittorio con l'impresa assicurativa, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che gli attori non avevano assolto al proprio onere probatorio sulla descritta dinamica del sinistro (oltre che sull'entità dei danni al mezzo), come detto, è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Palermo, così accordando il risarcimento relativo al danno alla persona e il ristoro per i danni al motociclo, ma in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dagli attori.
Col gravame, – in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, deceduto il 23/4/2019 – contesta le ragioni poste a fondamento della
[...]
statuizione, basata sull'assunto di non avere i danneggiati fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento così come dagli stessi descritto e dell'entità dei danni relativi al ciclomotore: evidenzia invece la valenza probatoria del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la corretta quantificazione dei danni, sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del motociclo targato DH61716, che nel transitare sulla via Pitrè, in Palermo, avrebbe urtato
, cagionandogli gravi lesioni personali e danni materiali al Parte_1
ciclomotore.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e all'entità dei danni relativi al motoveicolo.
Con i due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta il vaglio di allegazioni e prove da parte del giudice di prime cure: precisamente, si duole del valore ascritto al modulo CAI
(Constatazione Amichevole di Incidente), evidenziando alcune circostanze che sarebbero coerenti a quanto narrato (cioè, che “l'assicurazione convenuta si è limitata ad invocare
l'applicazione del principio di cui all'art. 2054, co. II, c.c., non fornendo alcuna valida ragione del perché il (conducente del veicolo di proprietà del IM) CP_4
non dovesse essere considerato unico responsabile nella causazione dell'evento lesivo” e che la stessa “non ha neppure dedotto alcuna circostanza che possa far dubitare della veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello CAI”), e si duole pure del vaglio del preventivo prodotto per la quantificazione dei danni al ciclomotore.
Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “l'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. (…)
La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 3/6/2024 n. 15431); irrilevante quindi la circostanza, invocata dalla società appellata, che il modulo CAI (Constatazione
Amichevole di Incidente) non rechi la sottoscrizione del proprietario.
Ancora, da detto modulo emerge che il 19/11/2014, alle ore 18:15 circa, mentre stava percorrendo la via Pitrè, , conducente del motociclo targato Controparte_5
DH61716 di proprietà di IM Antonino, “sorpassava” e “invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”, urtando il ciclomotore condotto da e di proprietà di . Quanto esposto trova Parte_1 Persona_1
conferma nel grafico dell'incidente al momento dell'urto e risulta confermato dai conducenti dei motoveicoli, i quali hanno sottoscritto il modello CAI (cfr. pag. 1, all. 2 all'atto di appello).
Le dichiarazioni contenute nel documento risultano pertanto coerenti con la dinamica del sinistro così come descritta dall'appellante e l'impresa assicurativa non ha fornito alcuna prova contraria: ne deriva l'accoglimento del relativo motivo di appello.
Quanto al vaglio del preventivo prodotto per la quantificazione dei danni materiali al ciclomotore, eccepisce che “se è vero che il preventivo di Parte_1
riparazione prodotto da parte attrice non può essere considerato come un mezzo di prova,
è pur vero che la stima dei danni in esso contenuta corrisponde alle valutazioni poste in essere in fase stragiudiziale dal perito incaricato dalla Cattolica Ass.ni, dimostrando,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 dunque, la congruità della richiesta economica avanzata” (cfr. pag. 7, atto di appello).
Ancora il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio).
Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura
– in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26/6/2024 n. 17670).
Inoltre, “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1° co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella
«differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo
l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato» (Cass. n.
4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”)- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (…); ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2° co. c.c.; invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato
(ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;
(…) in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2° co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20/4/2023
n. 10686).
Nella fattispecie in esame, dal preventivo prodotto dall'appellante emerge che i costi necessari per la riparazione del ciclomotore sono pari a circa € 1.000 (cfr. doc. 7, fascicolo primo grado allegato all'atto di appello), che trova peraltro conferma nella perizia
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 depositata dall'impresa assicurativa (cfr. all. 3 alla comparsa conclusionale della
[...]
): ne deriva la congruità della richiesta risarcitoria avanzata Controparte_3
dall'appellante.
In particolare, l'importo richiesto a titolo di risarcimento per i danni al ciclomotore (pari ad € 1.000) non risulta notevolmente superiore rispetto al valore di mercato dello stesso prima del sinistro, pari ad € 500,00, e giustifica l'interesse dell'appellante alla riparazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, il gravame merita accoglimento: la
[...]
e IM Antonino vanno pertanto condannati a un Controparte_3
risarcimento dei danni pari ad € 10.500,75 nei confronti di , di cui € Parte_1
9.500,75 a titolo di danni non patrimoniali ed € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale.
All'importo complessivo, poi, vanno aggiunti gli interessi da ritardato pagamento: difatti, la somma sin qui liquidata, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Effettuati i calcoli (con devalutazione all'epoca del sinistro e rivalutazione ad oggi), a partire dalla data della sentenza, gli interessi sull'ammontare complessivo cui si perviene di € 11.670,75 (comprensivo di € 1.170,00 per interessi da ritardato pagamento, calcolati secondo quanto appena spiegato, sulla posta via via rivalutata, ma tenendo conto del pagamento già effettuato), al cui pagamento vanno condannati i convenuti in solido
(ovviamente, dovrà essere appunto considerato il quantum corrisposto in esecuzione della statuizione di prime cure, per € 5.457,00 complessivi, come attestato dalla società appellata), proseguono al tasso legale fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, sul punto, la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità,
è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n.
6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/3/2015 n.
5842).
Inoltre, “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi, Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641), norma espressamente richiamata dall'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha compensato le spese nella misura del 50% sulla base della presunzione di pari concorso di responsabilità nel sinistro e sulla base dell'accoglimento della pretesa attorea per una somma inferiore rispetto a quella richiesta.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Ebbene, stante l'accoglimento del gravame, gli appellati andavano e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di
, e dette spese vengono rideterminate in € 3.800,00, per compensi, Parte_1
oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (sempre con distrazione ex art. 93 c.p.c., e dovendosi anche in tal caso tenere conto del quantum nelle more già corrisposto).
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico degli appellati in solido, e vengono liquidate, in € 2.900,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conclusivamente, l'appello proposto va accolto e la sentenza impugnata riformata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , in proprio e n.q. di Parte_1
erede di , con atto di citazione del 17/2/2020 avverso la sentenza Persona_1
n.3560/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 17/7/2019, e in riforma di detta sentenza: ridetermina in € 11.670,75, oltre interessi come per legge dalla data della presente decisione sino al completo soddisfo, la posta per cui è condanna in solido di
[...]
e NT IN (al lordo Controparte_1
di quanto già corrisposto); condanna e Controparte_1
NT IN, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 3.800,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario (al lordo di quanto già corrisposto).
Condanna e Controparte_1
NT IN, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.900,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 288/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra:
(c.f. ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1
erede di (c.f. ), rappresentato e Persona_1 C.F._2
difeso dagli avv. LA BARBERA GIUSEPPE e NERI CARMELO
Appellante nei confronti di:
P.Iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANGIUS
PAOLO
NT IN, contumace
Appellati
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso:
appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3560/2019 resa dal Tribunale Civile di Palermo, in persona del
Giudice Dott.ssa Taormina Francesca – R.G. 14774/2015, resa in data 17.07.2019, depositato in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, debitamente modificate in ragione delle risultanze istruttorie emerse all'esito del giudizio celebrato, e specificamente - Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del conducente del motociclo targato DH61716 di proprietà del Sig. IM Antonino per i motivi esposti in atto di citazione;
- Ritenere e dichiarare che a seguito del sinistro il Sig. ha riportato lesioni fisiche con postumi invalidanti del 5% Parte_1
- ITA 40 gg. – ITP al 50% 30 gg., come accertato dal CTU nel primo grado di giudizio;
- Conseguentemente condannare il Sig. IM Antonino e la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , a Parte_1 titolo di risarcimento per i danni da questi patiti, della somma complessivamente quantificata dal giudice in
€. 9.500,75, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(19.11.14), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, al netto degli eventuali acconti già ricevuti;
- Ritenere e dichiarare che il mezzo attoreo, per effetto del sinistro, ha subito danni per €. 1.000,00, oltre svalutazione e fermo tecnico;
- Conseguentemente condannare il Sig. IM Antonino e la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , n.q. Parte_1 di erede del Sig. , della somma di €. 1.000,00, oltre svalutazione e fermo tecnico, al Persona_1 netto degli eventuali acconti già ricevuti;
- Ritenere e dichiarare non sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio e, conseguentemente, condannare il Sig.
IM Antonino e la in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore del Sig. , personalmente e Parte_1
n.q. di erede, dell'intero importo delle spese di lite del primo grado di giudizio, la cui liquidazione dovrà essere riquantificata in proporzione alla condanna (€. 10.500,75), oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, al netto degli eventuali acconti già ricevuti;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio”;
società appellata: “si contesta in questa sede quanto dedotto da parte appellante, insiste in tutto quanto dedotto e articolato nella comparsa di costituzione e risposta del 4.6.2020, da intendersi interamente ripetuto e trascritto, e si chiede che la causa venga posta in decisione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/2/2020 , in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , ha proposto appello avverso la sentenza n. 3560/2019 resa Persona_1
dal Tribunale di Palermo il 17/7/2019, con cui è stata parzialmente accolta la pretesa risarcitoria avanzata a seguito di sinistro stradale nei confronti di di Controparte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 e IM Antonino, contestando la statuizione per diverse Controparte_1
ragioni.
Costituendosi, l'impresa assicurativa ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, contestando le doglianze dell'appellante.
Senza incombenti istruttori, dopo la precisazione delle conclusioni mediante note di trattazione scritta, giusta ordinanza del 7 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, e Persona_1 Parte_1
avevano chiesto, a e a
[...] Controparte_3
IM Antonino, il risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale occorso il 19 novembre 2014. Avevano narrato gli attori che, mentre stava Parte_1
percorrendo, a bordo del ciclomotore di proprietà di , “la via Pitrè Persona_1
con direzione Viale Regione Siciliana”, alle ore 18:15 circa, venne urtato dal motociclo targato DH61716 di proprietà di IM Antonino, rovinando al suolo e riportando gravi lesioni, con conseguenti danni materiali per il ciclomotore.
Nel contraddittorio con l'impresa assicurativa, che aveva contestato ogni avversa deduzione, la pretesa, riscontrato che gli attori non avevano assolto al proprio onere probatorio sulla descritta dinamica del sinistro (oltre che sull'entità dei danni al mezzo), come detto, è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Palermo, così accordando il risarcimento relativo al danno alla persona e il ristoro per i danni al motociclo, ma in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dagli attori.
Col gravame, – in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, deceduto il 23/4/2019 – contesta le ragioni poste a fondamento della
[...]
statuizione, basata sull'assunto di non avere i danneggiati fornito, con il compendio probatorio offerto, piena prova dell'accadimento così come dagli stessi descritto e dell'entità dei danni relativi al ciclomotore: evidenzia invece la valenza probatoria del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la corretta quantificazione dei danni, sottolineando la congruenza rispetto gli altri mezzi di prova.
Così riepilogati i principali fatti di causa, il gravame risulta fondato per le seguenti sintetiche considerazioni.
In punto di responsabilità, vale innanzitutto osservare che, secondo la regola generale del processo, incombe sull'attore l'onere di provare la domanda, cioè di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore, a mente del disposto di cui all'art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, la pretesa, così come prospettata, è fondata sul fatto che l'incidente per cui è causa si sarebbe verificato per la esclusiva condotta colposa del conducente del motociclo targato DH61716, che nel transitare sulla via Pitrè, in Palermo, avrebbe urtato
, cagionandogli gravi lesioni personali e danni materiali al Parte_1
ciclomotore.
Ciò premesso, all'esito dell'istruttoria espletata in prime cure, l'appellante ha raggiunto prova in ordine alle descritte modalità di accadimento del sinistro e all'entità dei danni relativi al motoveicolo.
Con i due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, l'appellante contesta il vaglio di allegazioni e prove da parte del giudice di prime cure: precisamente, si duole del valore ascritto al modulo CAI
(Constatazione Amichevole di Incidente), evidenziando alcune circostanze che sarebbero coerenti a quanto narrato (cioè, che “l'assicurazione convenuta si è limitata ad invocare
l'applicazione del principio di cui all'art. 2054, co. II, c.c., non fornendo alcuna valida ragione del perché il (conducente del veicolo di proprietà del IM) CP_4
non dovesse essere considerato unico responsabile nella causazione dell'evento lesivo” e che la stessa “non ha neppure dedotto alcuna circostanza che possa far dubitare della veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello CAI”), e si duole pure del vaglio del preventivo prodotto per la quantificazione dei danni al ciclomotore.
Sul punto, in sede di legittimità si è precisato che “l'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. (…)
La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 3/6/2024 n. 15431); irrilevante quindi la circostanza, invocata dalla società appellata, che il modulo CAI (Constatazione
Amichevole di Incidente) non rechi la sottoscrizione del proprietario.
Ancora, da detto modulo emerge che il 19/11/2014, alle ore 18:15 circa, mentre stava percorrendo la via Pitrè, , conducente del motociclo targato Controparte_5
DH61716 di proprietà di IM Antonino, “sorpassava” e “invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso”, urtando il ciclomotore condotto da e di proprietà di . Quanto esposto trova Parte_1 Persona_1
conferma nel grafico dell'incidente al momento dell'urto e risulta confermato dai conducenti dei motoveicoli, i quali hanno sottoscritto il modello CAI (cfr. pag. 1, all. 2 all'atto di appello).
Le dichiarazioni contenute nel documento risultano pertanto coerenti con la dinamica del sinistro così come descritta dall'appellante e l'impresa assicurativa non ha fornito alcuna prova contraria: ne deriva l'accoglimento del relativo motivo di appello.
Quanto al vaglio del preventivo prodotto per la quantificazione dei danni materiali al ciclomotore, eccepisce che “se è vero che il preventivo di Parte_1
riparazione prodotto da parte attrice non può essere considerato come un mezzo di prova,
è pur vero che la stima dei danni in esso contenuta corrisponde alle valutazioni poste in essere in fase stragiudiziale dal perito incaricato dalla Cattolica Ass.ni, dimostrando,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 dunque, la congruità della richiesta economica avanzata” (cfr. pag. 7, atto di appello).
Ancora il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “la circostanza che non sia stato provato l'esborso per le riparazioni indicate nel preventivo non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, incombendo – piuttosto – al giudice del merito il compito di verificare se i danni esposti potessero qualificarsi come effettivamente inferti al veicolo e, quindi, al patrimonio dell'attore per la necessità di porvi rimedio, quale conseguenza diretta e immediata del fatto dannoso per cui era causa (a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia già fatto fronte agli esborsi per porvi rimedio).
Impregiudicata resta la diversa questione, logicamente successiva, della stessa loro quantificazione, che è del pari rimessa al giudice del merito per l'ipotesi – e nella misura
– in cui reputi raggiunta la prova della modifica peggiorativa delle condizioni del veicolo, avvalendosi di elementi affidabili e diversi dalla sola valutazione esposta da un estraneo normalmente non disinteressato alla quantificazione, quale è – in genere – il preventivo”
(Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26/6/2024 n. 17670).
Inoltre, “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (1° co.), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. 27546/2017), ovvero nella
«differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo
l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato» (Cass. n.
4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice -con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”)- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (…); ritiene il Collegio che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058, 2° co. c.c.; invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato
(ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;
(…) in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, 2° co. c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 20/4/2023
n. 10686).
Nella fattispecie in esame, dal preventivo prodotto dall'appellante emerge che i costi necessari per la riparazione del ciclomotore sono pari a circa € 1.000 (cfr. doc. 7, fascicolo primo grado allegato all'atto di appello), che trova peraltro conferma nella perizia
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 depositata dall'impresa assicurativa (cfr. all. 3 alla comparsa conclusionale della
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): ne deriva la congruità della richiesta risarcitoria avanzata Controparte_3
dall'appellante.
In particolare, l'importo richiesto a titolo di risarcimento per i danni al ciclomotore (pari ad € 1.000) non risulta notevolmente superiore rispetto al valore di mercato dello stesso prima del sinistro, pari ad € 500,00, e giustifica l'interesse dell'appellante alla riparazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, il gravame merita accoglimento: la
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e IM Antonino vanno pertanto condannati a un Controparte_3
risarcimento dei danni pari ad € 10.500,75 nei confronti di , di cui € Parte_1
9.500,75 a titolo di danni non patrimoniali ed € 1.000,00 a titolo di danno patrimoniale.
All'importo complessivo, poi, vanno aggiunti gli interessi da ritardato pagamento: difatti, la somma sin qui liquidata, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione;
ciò in quanto nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito da Cassazione sez. II civile sentenza
3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Effettuati i calcoli (con devalutazione all'epoca del sinistro e rivalutazione ad oggi), a partire dalla data della sentenza, gli interessi sull'ammontare complessivo cui si perviene di € 11.670,75 (comprensivo di € 1.170,00 per interessi da ritardato pagamento, calcolati secondo quanto appena spiegato, sulla posta via via rivalutata, ma tenendo conto del pagamento già effettuato), al cui pagamento vanno condannati i convenuti in solido
(ovviamente, dovrà essere appunto considerato il quantum corrisposto in esecuzione della statuizione di prime cure, per € 5.457,00 complessivi, come attestato dalla società appellata), proseguono al tasso legale fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, sul punto, la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità,
è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n.
6144). In particolare, “il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 24/3/2015 n.
5842).
Inoltre, “l'accoglimento parziale di una singola domanda non genera reciproca soccombenza, che si verifica solo con pluralità di domande contrapposte o accoglimento parziale di una domanda con più capi, Ciò non comporta condanna alle spese per la parte vittoriosa, ma può giustificare una compensazione delle spese, se presenti i presupposti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cassazione civile sez. III 3/9/2024 n. 23641), norma espressamente richiamata dall'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha compensato le spese nella misura del 50% sulla base della presunzione di pari concorso di responsabilità nel sinistro e sulla base dell'accoglimento della pretesa attorea per una somma inferiore rispetto a quella richiesta.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Ebbene, stante l'accoglimento del gravame, gli appellati andavano e vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di
, e dette spese vengono rideterminate in € 3.800,00, per compensi, Parte_1
oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge (sempre con distrazione ex art. 93 c.p.c., e dovendosi anche in tal caso tenere conto del quantum nelle more già corrisposto).
Anche le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico degli appellati in solido, e vengono liquidate, in € 2.900,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conclusivamente, l'appello proposto va accolto e la sentenza impugnata riformata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da , in proprio e n.q. di Parte_1
erede di , con atto di citazione del 17/2/2020 avverso la sentenza Persona_1
n.3560/2019 resa dal Tribunale di Palermo il 17/7/2019, e in riforma di detta sentenza: ridetermina in € 11.670,75, oltre interessi come per legge dalla data della presente decisione sino al completo soddisfo, la posta per cui è condanna in solido di
[...]
e NT IN (al lordo Controparte_1
di quanto già corrisposto); condanna e Controparte_1
NT IN, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado del giudizio, liquidate in € 3.800,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario (al lordo di quanto già corrisposto).
Condanna e Controparte_1
NT IN, in solido, al pagamento in favore dell'appellante delle spese
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.900,00, per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 19 giugno
2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11