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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 691/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 21/01/2025 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Emanuele Parte_1
Tessari e Leonardo Vanotti
e
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Emanuele Tessari e Leonardo CP_1
Vanotti ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
CP_
1. la sig.ra e il sig. vivranno separati, con impegno al reciproco rispetto, libero Pt_1
ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2. la figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre ad oggi nell'immobile sito in Padova, alla via
Redi n. 12 (censito al Catasto fabbricati del Comune di Padova, Foglio 6, Particella 503 sub
CP_ 4) che le sarà messo a disposizione dalla sig.ra con il consenso della madre Pt_2
con contratto di comodato gratuito della durata di 15 anni rinnovabile. La signora
[...]
si farà carico delle utenze e delle spese ordinarie dell'immobile, mentre il signor Pt_1
CP_ CP_ rimarrà onerato delle sole spese straordinarie. Si precisa che il sig. nell'appartamento concesso in comodato, ha provveduto all'acquisto e messa in opera di una nuova cucina e metterà a disposizione della signora la cifra di euro 20.000,00 per Pt_1 effettuare gli ulteriori lavori di ammodernamento che la stessa riterrà opportuni (es. rifacimento bagni, tinteggiatura pareti, etc);
3. i genitori gestiranno la permanenza della Figlia presso ciascuno di essi in modo tale da garantire una presenza rilevante presso ciascuno di loro secondo le seguenti modalità e tempistiche ad oggi così individuate:
a) nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, la figlia risiederà con la madre. Durante quei giorni, il padre vedrà la figlia almeno due volte a settimana, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, ove cenerà col padre, il quale si occuperà di riportarla a casa della madre;
b) i weekend verranno gestiti in modo alternato, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 8.00 del lunedì, con accompagnamento la mattina del lunedì presso l'istituto scolastico frequentato dalla figlia;
c) le festività ed i ponti annuali verranno gestiti dai genitori in base al criterio dell'alternanza e concordati almeno 15 giorni prima;
d) i genitori concorderanno entro il 31 del mese di maggio di ogni anno i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, periodi che non dovranno essere inferiori a due settimane anche non consecutive.
In ogni caso, durante i periodi poc'anzi delineati, i genitori avranno cura di indicarsi l'un l'altra il luogo di soggiorno ove si recheranno con la figlia, garantendo contatti telefonici/videochiamate quotidiane.
È sempre fatta salva la possibilità delle parti di concordare ulteriori o diversi momenti per le visite tra genitori e la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima, nonché con i desideri della stessa, così da garantire un effettivo rapporto con entrambe le figure genitoriali.
I genitori si impegnano sin d'ora a collaborare tra di loro al fine di adattare in maniera elastica e condivisa le modalità di visita poc'anzi esposte in base ai desideri ed alle esigenze della figlia, nonché agli impegni lavorativi di entrambi;
manifestando inoltre la piena disponibilità
a supplirsi l'un l'altra, in caso di necessità o di impedimento, nell'obiettivo di garantire la migliore assistenza alla figlia.
5. il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante:
- concessione in comodato gratuito alla madre dell'immobile sopra indicato al punto 2;
- corresponsione alla signora della cifra di euro 20.000,00 da impiegarsi per lavori Pt_1 di ristrutturazione dell'appartamento di cui al punto che precede;
- il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia. Ai fini dell'individuazione di queste ultime e di quelle che, nello specifico, richiedono il preventivo assenso tra i genitori, nonché con riferimento alle modalità di rimborso, ci si richiama integralmente al protocollo in uso presos il Tribunale di Padova, che qui si intende integralmente trascritto;
- l'acquisto integrale e diretto, da parte del padre, insieme alla figlia, secondo le necessità della stessa, di tutti gli indumenti e del vestiario che nella quotidianità si renderanno necessari;
- il pagamento delle tasse annuali degli istituti scolastici pubblici che frequenterà la figlia
(individuata di comune accordo per le media la scuola Ruzante, via Adria 4, Padova) e dei relativi libri di testo;
- il pagamento integrale delle cure odontoiatriche (igiene semestrale, estrazioni, otturazioni, etc.) ed il pagamento del 70% delle sue cure odontoiatriche (apparecchi, operazioni, etc.) ritenute necessarie dagli specialisti incaricati dal padre, fatto comunque salve le detrazioni di cui al punto 7.
6. l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora . Pt_1
7. alla signora spetteranno inoltre integralmente le detrazioni per la figlia a carico. Pt_1
8. i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per loro sessi e per la figlia;
9. le spese inerenti alla presente procedura sono da intendersi integralmente compensate tra la parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 21.01.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento della figlia (nata il [...]) nata fuori dal matrimonio;
Per_1
lette le note scritte depositate dalle parti in data 10.03.2025: rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della figlia , minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione Per_1
personale ed economica dei genitori;
quanto ai punti 6. e 7. delle condizioni di cui in premessa, si dà atto che sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale con i
Giudici: dott. Barbara De Munari Presidente relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 691/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 21/01/2025 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Emanuele Parte_1
Tessari e Leonardo Vanotti
e
nato a [...] il [...] con gli avv.ti Emanuele Tessari e Leonardo CP_1
Vanotti ricorrenti con l'intervento del P.M.
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale – ricorso congiunto conclusioni congiunte delle parti: “voglia il Tribunale accogliere le seguenti conclusioni:
CP_
1. la sig.ra e il sig. vivranno separati, con impegno al reciproco rispetto, libero Pt_1
ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2. la figlia resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mantenendo residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre ad oggi nell'immobile sito in Padova, alla via
Redi n. 12 (censito al Catasto fabbricati del Comune di Padova, Foglio 6, Particella 503 sub
CP_ 4) che le sarà messo a disposizione dalla sig.ra con il consenso della madre Pt_2
con contratto di comodato gratuito della durata di 15 anni rinnovabile. La signora
[...]
si farà carico delle utenze e delle spese ordinarie dell'immobile, mentre il signor Pt_1
CP_ CP_ rimarrà onerato delle sole spese straordinarie. Si precisa che il sig. nell'appartamento concesso in comodato, ha provveduto all'acquisto e messa in opera di una nuova cucina e metterà a disposizione della signora la cifra di euro 20.000,00 per Pt_1 effettuare gli ulteriori lavori di ammodernamento che la stessa riterrà opportuni (es. rifacimento bagni, tinteggiatura pareti, etc);
3. i genitori gestiranno la permanenza della Figlia presso ciascuno di essi in modo tale da garantire una presenza rilevante presso ciascuno di loro secondo le seguenti modalità e tempistiche ad oggi così individuate:
a) nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, la figlia risiederà con la madre. Durante quei giorni, il padre vedrà la figlia almeno due volte a settimana, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, ove cenerà col padre, il quale si occuperà di riportarla a casa della madre;
b) i weekend verranno gestiti in modo alternato, dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 8.00 del lunedì, con accompagnamento la mattina del lunedì presso l'istituto scolastico frequentato dalla figlia;
c) le festività ed i ponti annuali verranno gestiti dai genitori in base al criterio dell'alternanza e concordati almeno 15 giorni prima;
d) i genitori concorderanno entro il 31 del mese di maggio di ogni anno i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, periodi che non dovranno essere inferiori a due settimane anche non consecutive.
In ogni caso, durante i periodi poc'anzi delineati, i genitori avranno cura di indicarsi l'un l'altra il luogo di soggiorno ove si recheranno con la figlia, garantendo contatti telefonici/videochiamate quotidiane.
È sempre fatta salva la possibilità delle parti di concordare ulteriori o diversi momenti per le visite tra genitori e la figlia, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di quest'ultima, nonché con i desideri della stessa, così da garantire un effettivo rapporto con entrambe le figure genitoriali.
I genitori si impegnano sin d'ora a collaborare tra di loro al fine di adattare in maniera elastica e condivisa le modalità di visita poc'anzi esposte in base ai desideri ed alle esigenze della figlia, nonché agli impegni lavorativi di entrambi;
manifestando inoltre la piena disponibilità
a supplirsi l'un l'altra, in caso di necessità o di impedimento, nell'obiettivo di garantire la migliore assistenza alla figlia.
5. il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante:
- concessione in comodato gratuito alla madre dell'immobile sopra indicato al punto 2;
- corresponsione alla signora della cifra di euro 20.000,00 da impiegarsi per lavori Pt_1 di ristrutturazione dell'appartamento di cui al punto che precede;
- il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia. Ai fini dell'individuazione di queste ultime e di quelle che, nello specifico, richiedono il preventivo assenso tra i genitori, nonché con riferimento alle modalità di rimborso, ci si richiama integralmente al protocollo in uso presos il Tribunale di Padova, che qui si intende integralmente trascritto;
- l'acquisto integrale e diretto, da parte del padre, insieme alla figlia, secondo le necessità della stessa, di tutti gli indumenti e del vestiario che nella quotidianità si renderanno necessari;
- il pagamento delle tasse annuali degli istituti scolastici pubblici che frequenterà la figlia
(individuata di comune accordo per le media la scuola Ruzante, via Adria 4, Padova) e dei relativi libri di testo;
- il pagamento integrale delle cure odontoiatriche (igiene semestrale, estrazioni, otturazioni, etc.) ed il pagamento del 70% delle sue cure odontoiatriche (apparecchi, operazioni, etc.) ritenute necessarie dagli specialisti incaricati dal padre, fatto comunque salve le detrazioni di cui al punto 7.
6. l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora . Pt_1
7. alla signora spetteranno inoltre integralmente le detrazioni per la figlia a carico. Pt_1
8. i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per loro sessi e per la figlia;
9. le spese inerenti alla presente procedura sono da intendersi integralmente compensate tra la parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE preso atto del ricorso congiunto depositato dalle parti in data 21.01.2025 con il quale chiedono la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento della figlia (nata il [...]) nata fuori dal matrimonio;
Per_1
lette le note scritte depositate dalle parti in data 10.03.2025: rilevato che l'accordo non presenta profili di illegittimità e ritenuto che le condizioni di cui alle rassegnate conclusioni sono prive di profili di illegittimità, conformi all'interesse della figlia , minore e non economicamente indipendente, e coerenti con la situazione Per_1
personale ed economica dei genitori;
quanto ai punti 6. e 7. delle condizioni di cui in premessa, si dà atto che sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, provvedendo sul ricorso congiunto delle parti a regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:
1. prende atto dell'accordo delle parti di cui alle conclusioni del ricorso congiunto;
2. spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari