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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1684/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1684 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a GENOVA (GE) il 09/09/1971. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BERTONA MARCELLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a FOLIGNO (PG) il 08/06/1970 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 2.9.2024) contrariis reiectis dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IGnora e il IG. Parte_1 in Tuoro Sul Trasimeno (PT) l'11.07.1998, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Controparte_1 suddetto Comune al n. 6, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito anche con sentenza parziale di divorzio alle seguenti CONDIZIONI
1. I figli ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Persona_2 prevalente delle figlie con la madre ove ella fisserà la residenza.
2. Il padre corrisponderà per ciascuna delle figlie un assegno mensile di euro 325,80 (diconsi trecentoventicinquevirgolaottanta) od altra maggiore somma meglio vista dal Tribunale in esito alle produzioni e
Pag. 1 indagini svolte a carico del padre, in ogni caso da versarsi alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 15 Pt_1 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3. Le spese straordinarie delle figlie saranno a carico di ambedue i genitori nella misura del 50% per come individuate nel Protocollo del Tribunale di Torino di seguito riportato, salvo quelle coperte (ove sia possibile) dall'assicurazione sanitaria paterna e che pertanto rimarranno coperte da detta assicurazione il cui premio sarà interamente a carico esclusivo del padre onerato di fornire alla IG.ra ogni anno il relativo contratto, la quietanza di pagamento Pt_1 ed ogni informazione utile e/o necessaria per farne beneficiare le figlie. Protocollo:
1. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Tickets sanitari;
coperte dalla Compagnia Assicuratrice se la polizza paterna lo consente nei termini suindicati.
2. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Farmaci particolari;
coperte dalla Compagnia Assicuratrice se la polizza paterna lo consente nei termini suindicati.
3. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. Gite scolastiche senza pernottamento;
d. Trasporto pubblico.
4. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. Corsi di specializzazione;
c. Gite scolastiche con pernottamento;
d. Corsi di recupero e lezioni private;
e. Alloggio presso sia la sede universitario che in affitto;
f. Materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisto ad inizio anno scolastico);
5. Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. Viaggi e vacanze;
c. Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
d. Abbigliamento e calzature. Con impegno al rimborso, una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
4. Il padre vedrà le figlie liberamente e comunque la figlia secondogenita almeno come segue: il padre potrà vedere R_
, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, la secondogenita rimarrà alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. NO e QU) con l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre
Pag. 2 in via alternata le minori trascorreranno la giornata di Capodanno e quelle del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno. L'alternanza tra i genitori dovrà, comunque, sempre tenere in considerazione le necessità.
5. Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra a titolo di assegno divorzile ed a favore della CP_1 Pt_1 stessa un importo di euro 600,00 (diconsi euro seicentovirgolazerozero) od altro meglio visto dal Tribunale anche in esito alle produzioni ed indagini svolte a carico del convenuto. Tale assegno dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio per sé e per le figlie. Con vittoria del compenso professionale oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 8.8.2023 rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Tuoro sul Trasimeno (PG) in data 11.07.1998 con Controparte_1
Dall'unione nascevano le figlie in data 1.12.2005, economicamente non autosufficiente, in R_1 quanto studentessa, ed nata il [...], ancora minorenne. R_2
Con ricorso congiunto depositato in data 15.6.2021 i coniugi presentavano domanda di separazione, poi omologata in data 23.9.2021, alle seguenti condizioni: “2) La casa coniugale … condotta in locazione, continuerà ad essere abitata dal IG. … La IG.ra provvederà a Controparte_1 Pt_1 trasferire la propria residenza all'interno del territorio comunale di Castelletto S/T… 3) Le figlie minori e R_1 R_
vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle minori e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, la secondogenita rimarrà alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. NO e QU) con l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre in via alternata le minori trascorreranno la giornata di Capodanno e quella del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno. L'alternanza tra i genitori dovrà, comunque, sempre tenere in considerazione le necessità, le eIGenze e la volontà dei figli minori ed è fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo tra i medesimi.
4) Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Pt_1 R_ delle figlie minori e l'importo complessivo mensile di € 600,00= (€300,00 per ciascuna figlia) entro R_1 il giorno 15 di ciascun mese, importo annualmente indicizzato, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai medesimi minori in base al Protocollo predisposto dal Tribunale di Torino e cioè ….
5) Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra , sempre entro il giorno 15 di ciascun CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, l'importo di € 300,00=/mese, annualmente indicizzato”.
Pag. 3 Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, non veniva più ricostruita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Chiedeva, quindi, di pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio. Quanto ai profili attinenti la prole, chiedeva l'affidamento condiviso della minore Chiedeva, R_2 altresì, che la figlia potesse frequentare liberamente il padre, “con eventuale previsione, ove ritenuto opportuno, di una clausola di salvaguardia di mantenimento di un assetto di visite minimo come quello delineato in separazione”. Da un punto di vista economico, la ricorrente chiedeva un aumento del contributo al mantenimento, fissato in sede di separazione ad € 300,00, avuto riguardo sia alle necessità della prole che alla disparità economica fra i coniugi. Per quanto concerne le spese straordinarie la ricorrente chiedeva che le stesse fossero suddivise al 50% tra ciascun genitore. Chiedeva, altresì, l'estensione della polizza sanitaria del padre alle figlie, “con costo dell'eventuale premio esclusivamente a carico di quest'ultimo ed obbligo di fornire polizza, condizioni ed ogni utile informazione in modo da consentirne la fruizione alle figlie”. Circa le proprie condizioni economiche, la appresentava di svolgere lavori saltuari, Pt_1 da ultimo con contratto di lavoro, part-time a 30 ore la settimana e retribuzione di € 1.075,00. La stessa risulta essere gravata da un mutuo di € 590,00 mensili.
Evidenziava, poi, di aver interamente dedicato la propria vita alla famiglia, svolgendo occupazioni diverse per venire incontro alle necessità familiari e del marito. Rappresentava, dunque, la necessità di riconoscere un assegno divorzile in favore della moglie, di età superiore a 50 anni e con un diploma di liceo scientifico. In merito alle condizioni di parte resistente, rappresentava:
- il coniuge è direttore dello stabilimento della Tecme Spa a Ferno;
- gode di uno stipendio che – da dirigente - non può essere inferiore ad oltre 5000,00 euro al mese;
- ha come benefits auto (comprensivi di benzina e autostrada, manutenzione ordinaria e straordinaria) e cellulare;
- ha importanti premi di produzione annuali;
- ha un'assicurazione sanitaria (che si chiede sia estesa – con premio a carico dell'uomo - anche alle figlie);
- svolge inoltre attività di libero professionista.
* Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente, disponeva accertamenti patrimoniali su per tramite della Guardia di Controparte_1
Finanza. Con nota del 6.5.2024, la Compagnia di Borgomanero, trasmetteva gli esiti degli accertamenti svolti su dai quali emergeva che lo stesso era dipendente della società TICHEM Persona_3
s.p.a. e che, negli ultimi anni, aveva dichiarato i seguenti redditi:
Pag. 4 *
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sotto questo profilo, si condividono le determinazioni del G.I., che ha respinto la richiesta di assunzione di prove orali di parte ricorrente. Ed invero, quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. In particolare, gli accertamenti svolti a mezzo polizia giudiziaria sulle condizioni reddituali del resistente rendono del tutto superflua sia la prova testimoniale avanzata da parte ricorrente sia i sollecitati ordini di esibizione. L'audizione della figlia minorenne, peraltro neppure richiesta da parte ricorrente, si pone R_2 come superflua, avuto riguardo che la parte non ha posto in dubbio né la capacità paterna né il diritto della figlia ad incontrare liberalmente il padre, come peraltro già avviene.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 5 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 23.9.2021. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. E del resto, non può ritenersi che il breve periodo di convivenza successivo alla separazione, dovuto all'espiazione di pena detentiva alla detenzione da parte del resistente abbia ricostruito la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. L'affido della figlia minorenne Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio non ravvede ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, non essendo stata rappresentata -neppure dalla ricorrente- alcuna criticità nel rapporto tra la minore ed il padre. Deve, quindi, essere disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente -anche a R_2 fini anagrafici- presso l'abitazione materna. Il padre potrà tenere liberamente la minore, secondo l'accordo con la madre e fermi restando gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. In ogni caso, concordemente con quanto proposto da parte ricorrente e a quanto già previsto in sede di separazione, il padre potrà vedere R_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, rimarrà R_2 alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. NO e QU) con
Pag. 6 l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre in via alternata la minore trascorrerà la giornata di Capodanno e quelle del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno. Nulla deve essere disposto, invece, con riferimento alla figlia maggiorenne della coppia.
5. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia minorenne della coppia e della figlia maggiorenne studentessa economicamente non R_2 R_1 autosufficiente deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente svolge attività lavorativa part-time a tempo determinato con una retribuzione di circa 1.000,00 € mensili. Dagli accertamenti svolti su parte ricorrente emerge come lo stesso percepisca una retribuzione annua netta di circa 50.000,00 € mensili. In sede accordo di separazione era stato stabilito un contributo al mantenimento di € 300,00 per ciascuno dei figli. Considerata l'età della prole, le eIGenze presumibili delle due figlie, pacificamente non ancora autosufficienti economicamente, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 350,00 per ciascuno dei due figli e così per 700,00 € mensili, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
6. L'assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
Pag. 7 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, risulta, dunque, necessario valutare se parte resistente goda di adeguati redditi propri o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, non risulta svolgere attività lavorativa stabile, percependo Parte_1 redditi allo stato non certi, avuto riguardo alla circostanza che svolge lavori a tempo determinato. Nell'anno 2022, ad esempio, ha percepito redditi lordi di poco più di € 5.000,00 annui. Le buste paga per l'anno 2023 mostrano redditi mensili per lavori a tempo determinato variabili tra gli 800,00 ed i 1.000,00 netti. L'analisi degli estratti conto della ricorrente non evidenziano ulteriori entrate economiche. Il Tribunale ritiene di poter affermare la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire assegno divorzile. In primo luogo, non è contestato quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine al sacrificio dalla stessa prestato sotto il profilo lavorativo per la gestione della vita familiare. Va, poi, considerata la durata del matrimonio di oltre 20 anni e l'attuale impossibilità, per la resistente, di far fronte autonomamente ed integralmente alle proprie eIGenze di vita, tenuto conto della propria età anagrafica e della ridotta capacità lavorativa della ricorrente, priva di pregresse esperienze professionali o formative qualificanti. Viste le rispettive capacità economiche e reddituali delle parti, il Collegio ritiene equo disporre un contributo al mantenimento a titolo di assegno di divorzio nella misura di € 400,00 mensili.
Pag. 8
7. Ulteriori domande La domanda di estensione della polizza sanitaria dei alle figlie è, invece, Controparte_1 inammissibile. Costituisce consolidato della Suprema Corte quello per il quale l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. 6424/17; 18870/14).
8. Spese di lite Le spese di lite devono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla necessaria pronuncia sullo status e alla mancata opposizione di parte resistente alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio contratto in Tuoro Sul Trasimeno (PT) in data 11.07.1998 da e Parte_1 [...] trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 6, CP_1 parte I;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. affida la minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, anche a fini anagrafici;
4. dispone che possa vedere la figlia minorenne liberamente e comunque Controparte_1 secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere compatibilmente con gli impegni R_2 scolastici e sportivi della stessa e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, la secondogenita rimarrà alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. NO e QU) con l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre in via alternata la minore trascorrerà la giornata di Capodanno e quelle del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
5. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per Controparte_1 entrambe le figlie, l'importo mensile di 700,00 euro (pari ad € 350,00 per ciascuna), da versare entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
7. obbliga a corrispondere a in via anticipata entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI);
Pag. 9
8. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
9. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 05/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1684 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a GENOVA (GE) il 09/09/1971. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BERTONA MARCELLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a FOLIGNO (PG) il 08/06/1970 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente (come da foglio di p.c. del 2.9.2024) contrariis reiectis dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IGnora e il IG. Parte_1 in Tuoro Sul Trasimeno (PT) l'11.07.1998, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Controparte_1 suddetto Comune al n. 6, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito anche con sentenza parziale di divorzio alle seguenti CONDIZIONI
1. I figli ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 Persona_2 prevalente delle figlie con la madre ove ella fisserà la residenza.
2. Il padre corrisponderà per ciascuna delle figlie un assegno mensile di euro 325,80 (diconsi trecentoventicinquevirgolaottanta) od altra maggiore somma meglio vista dal Tribunale in esito alle produzioni e
Pag. 1 indagini svolte a carico del padre, in ogni caso da versarsi alla IG.ra in via anticipata entro il giorno 15 Pt_1 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
3. Le spese straordinarie delle figlie saranno a carico di ambedue i genitori nella misura del 50% per come individuate nel Protocollo del Tribunale di Torino di seguito riportato, salvo quelle coperte (ove sia possibile) dall'assicurazione sanitaria paterna e che pertanto rimarranno coperte da detta assicurazione il cui premio sarà interamente a carico esclusivo del padre onerato di fornire alla IG.ra ogni anno il relativo contratto, la quietanza di pagamento Pt_1 ed ogni informazione utile e/o necessaria per farne beneficiare le figlie. Protocollo:
1. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Tickets sanitari;
coperte dalla Compagnia Assicuratrice se la polizza paterna lo consente nei termini suindicati.
2. Spese mediche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b. Cure termali e fisioterapiche;
c. Trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d. Farmaci particolari;
coperte dalla Compagnia Assicuratrice se la polizza paterna lo consente nei termini suindicati.
3. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b. Libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c. Gite scolastiche senza pernottamento;
d. Trasporto pubblico.
4. Spese scolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b. Corsi di specializzazione;
c. Gite scolastiche con pernottamento;
d. Corsi di recupero e lezioni private;
e. Alloggio presso sia la sede universitario che in affitto;
f. Materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisto ad inizio anno scolastico);
5. Spese extrascolastiche (da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a. Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. Viaggi e vacanze;
c. Tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
d. Abbigliamento e calzature. Con impegno al rimborso, una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta.
4. Il padre vedrà le figlie liberamente e comunque la figlia secondogenita almeno come segue: il padre potrà vedere R_
, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, la secondogenita rimarrà alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. NO e QU) con l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre
Pag. 2 in via alternata le minori trascorreranno la giornata di Capodanno e quelle del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno. L'alternanza tra i genitori dovrà, comunque, sempre tenere in considerazione le necessità.
5. Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra a titolo di assegno divorzile ed a favore della CP_1 Pt_1 stessa un importo di euro 600,00 (diconsi euro seicentovirgolazerozero) od altro meglio visto dal Tribunale anche in esito alle produzioni ed indagini svolte a carico del convenuto. Tale assegno dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio e rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio per sé e per le figlie. Con vittoria del compenso professionale oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 8.8.2023 rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in Tuoro sul Trasimeno (PG) in data 11.07.1998 con Controparte_1
Dall'unione nascevano le figlie in data 1.12.2005, economicamente non autosufficiente, in R_1 quanto studentessa, ed nata il [...], ancora minorenne. R_2
Con ricorso congiunto depositato in data 15.6.2021 i coniugi presentavano domanda di separazione, poi omologata in data 23.9.2021, alle seguenti condizioni: “2) La casa coniugale … condotta in locazione, continuerà ad essere abitata dal IG. … La IG.ra provvederà a Controparte_1 Pt_1 trasferire la propria residenza all'interno del territorio comunale di Castelletto S/T… 3) Le figlie minori e R_1 R_
vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle minori e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, la secondogenita rimarrà alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. NO e QU) con l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre in via alternata le minori trascorreranno la giornata di Capodanno e quella del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, le minori trascorreranno con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno. L'alternanza tra i genitori dovrà, comunque, sempre tenere in considerazione le necessità, le eIGenze e la volontà dei figli minori ed è fatto salvo ogni diverso accordo migliorativo tra i medesimi.
4) Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Pt_1 R_ delle figlie minori e l'importo complessivo mensile di € 600,00= (€300,00 per ciascuna figlia) entro R_1 il giorno 15 di ciascun mese, importo annualmente indicizzato, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai medesimi minori in base al Protocollo predisposto dal Tribunale di Torino e cioè ….
5) Il IG. provvederà a corrispondere alla IG.ra , sempre entro il giorno 15 di ciascun CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della medesima, l'importo di € 300,00=/mese, annualmente indicizzato”.
Pag. 3 Rappresentava la ricorrente che, dalla separazione, non veniva più ricostruita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Chiedeva, quindi, di pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio. Quanto ai profili attinenti la prole, chiedeva l'affidamento condiviso della minore Chiedeva, R_2 altresì, che la figlia potesse frequentare liberamente il padre, “con eventuale previsione, ove ritenuto opportuno, di una clausola di salvaguardia di mantenimento di un assetto di visite minimo come quello delineato in separazione”. Da un punto di vista economico, la ricorrente chiedeva un aumento del contributo al mantenimento, fissato in sede di separazione ad € 300,00, avuto riguardo sia alle necessità della prole che alla disparità economica fra i coniugi. Per quanto concerne le spese straordinarie la ricorrente chiedeva che le stesse fossero suddivise al 50% tra ciascun genitore. Chiedeva, altresì, l'estensione della polizza sanitaria del padre alle figlie, “con costo dell'eventuale premio esclusivamente a carico di quest'ultimo ed obbligo di fornire polizza, condizioni ed ogni utile informazione in modo da consentirne la fruizione alle figlie”. Circa le proprie condizioni economiche, la appresentava di svolgere lavori saltuari, Pt_1 da ultimo con contratto di lavoro, part-time a 30 ore la settimana e retribuzione di € 1.075,00. La stessa risulta essere gravata da un mutuo di € 590,00 mensili.
Evidenziava, poi, di aver interamente dedicato la propria vita alla famiglia, svolgendo occupazioni diverse per venire incontro alle necessità familiari e del marito. Rappresentava, dunque, la necessità di riconoscere un assegno divorzile in favore della moglie, di età superiore a 50 anni e con un diploma di liceo scientifico. In merito alle condizioni di parte resistente, rappresentava:
- il coniuge è direttore dello stabilimento della Tecme Spa a Ferno;
- gode di uno stipendio che – da dirigente - non può essere inferiore ad oltre 5000,00 euro al mese;
- ha come benefits auto (comprensivi di benzina e autostrada, manutenzione ordinaria e straordinaria) e cellulare;
- ha importanti premi di produzione annuali;
- ha un'assicurazione sanitaria (che si chiede sia estesa – con premio a carico dell'uomo - anche alle figlie);
- svolge inoltre attività di libero professionista.
* Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Giudice, avuto riguardo alla contumacia di parte resistente, disponeva accertamenti patrimoniali su per tramite della Guardia di Controparte_1
Finanza. Con nota del 6.5.2024, la Compagnia di Borgomanero, trasmetteva gli esiti degli accertamenti svolti su dai quali emergeva che lo stesso era dipendente della società TICHEM Persona_3
s.p.a. e che, negli ultimi anni, aveva dichiarato i seguenti redditi:
Pag. 4 *
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sotto questo profilo, si condividono le determinazioni del G.I., che ha respinto la richiesta di assunzione di prove orali di parte ricorrente. Ed invero, quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata. In particolare, gli accertamenti svolti a mezzo polizia giudiziaria sulle condizioni reddituali del resistente rendono del tutto superflua sia la prova testimoniale avanzata da parte ricorrente sia i sollecitati ordini di esibizione. L'audizione della figlia minorenne, peraltro neppure richiesta da parte ricorrente, si pone R_2 come superflua, avuto riguardo che la parte non ha posto in dubbio né la capacità paterna né il diritto della figlia ad incontrare liberalmente il padre, come peraltro già avviene.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Pag. 5 Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 23.9.2021. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. E del resto, non può ritenersi che il breve periodo di convivenza successivo alla separazione, dovuto all'espiazione di pena detentiva alla detenzione da parte del resistente abbia ricostruito la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. L'affido della figlia minorenne Nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, il Collegio non ravvede ragioni per derogare alla regola generale dell'affido condiviso, non essendo stata rappresentata -neppure dalla ricorrente- alcuna criticità nel rapporto tra la minore ed il padre. Deve, quindi, essere disposto l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente -anche a R_2 fini anagrafici- presso l'abitazione materna. Il padre potrà tenere liberamente la minore, secondo l'accordo con la madre e fermi restando gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia. In ogni caso, concordemente con quanto proposto da parte ricorrente e a quanto già previsto in sede di separazione, il padre potrà vedere R_2 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della stessa e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, rimarrà R_2 alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. NO e QU) con
Pag. 6 l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre in via alternata la minore trascorrerà la giornata di Capodanno e quelle del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno. Nulla deve essere disposto, invece, con riferimento alla figlia maggiorenne della coppia.
5. Il mantenimento dei figli Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia minorenne della coppia e della figlia maggiorenne studentessa economicamente non R_2 R_1 autosufficiente deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Parte ricorrente svolge attività lavorativa part-time a tempo determinato con una retribuzione di circa 1.000,00 € mensili. Dagli accertamenti svolti su parte ricorrente emerge come lo stesso percepisca una retribuzione annua netta di circa 50.000,00 € mensili. In sede accordo di separazione era stato stabilito un contributo al mantenimento di € 300,00 per ciascuno dei figli. Considerata l'età della prole, le eIGenze presumibili delle due figlie, pacificamente non ancora autosufficienti economicamente, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 350,00 per ciascuno dei due figli e così per 700,00 € mensili, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
6. L'assegno divorzile Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. 898/1970, il Tribunale dispone il pagamento di un assegno periodico a favore del coniuge quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La Suprema Corte ha chiarito, con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018, che la funzione dell'assegno divorzile ha natura assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, le quali discendono direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 2, 3 e, in ambito familiare, 29 della Costituzione. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
Pag. 7 patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale, che costituisce il proprium del divorzio, la solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati e dell'oggettiva impossibilità di procurarseli, da leggersi alla luce della genesi della stessa nella ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello scioglimento del vincolo. Ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio, dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà economica di cui è espressione l'assegno divorzile. Pare, peraltro, necessario osservare come la Suprema Corte abbia chiarito che, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve. Da ciò consegue che, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta,
o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo e sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (sul punto, vedi in particolare, Sez. 1 - , Sentenza n. 21234 del 09/08/2019). Ciò premesso, risulta, dunque, necessario valutare se parte resistente goda di adeguati redditi propri o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. In particolare, non risulta svolgere attività lavorativa stabile, percependo Parte_1 redditi allo stato non certi, avuto riguardo alla circostanza che svolge lavori a tempo determinato. Nell'anno 2022, ad esempio, ha percepito redditi lordi di poco più di € 5.000,00 annui. Le buste paga per l'anno 2023 mostrano redditi mensili per lavori a tempo determinato variabili tra gli 800,00 ed i 1.000,00 netti. L'analisi degli estratti conto della ricorrente non evidenziano ulteriori entrate economiche. Il Tribunale ritiene di poter affermare la sussistenza del diritto della ricorrente a percepire assegno divorzile. In primo luogo, non è contestato quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine al sacrificio dalla stessa prestato sotto il profilo lavorativo per la gestione della vita familiare. Va, poi, considerata la durata del matrimonio di oltre 20 anni e l'attuale impossibilità, per la resistente, di far fronte autonomamente ed integralmente alle proprie eIGenze di vita, tenuto conto della propria età anagrafica e della ridotta capacità lavorativa della ricorrente, priva di pregresse esperienze professionali o formative qualificanti. Viste le rispettive capacità economiche e reddituali delle parti, il Collegio ritiene equo disporre un contributo al mantenimento a titolo di assegno di divorzio nella misura di € 400,00 mensili.
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7. Ulteriori domande La domanda di estensione della polizza sanitaria dei alle figlie è, invece, Controparte_1 inammissibile. Costituisce consolidato della Suprema Corte quello per il quale l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. 6424/17; 18870/14).
8. Spese di lite Le spese di lite devono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla necessaria pronuncia sullo status e alla mancata opposizione di parte resistente alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento del matrimonio contratto in Tuoro Sul Trasimeno (PT) in data 11.07.1998 da e Parte_1 [...] trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 6, CP_1 parte I;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. affida la minore in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre, anche a fini anagrafici;
4. dispone che possa vedere la figlia minorenne liberamente e comunque Controparte_1 secondo il seguente calendario: il padre potrà vedere compatibilmente con gli impegni R_2 scolastici e sportivi della stessa e lavorativi di entrambi i genitori, almeno due pomeriggi la settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00. Per le festività di Natale e Pasqua, la secondogenita rimarrà alternativamente con la madre e con il padre ed il giorno successivo (S. NO e QU) con l'altro genitore e così per gli anni successivi;
sempre in via alternata la minore trascorrerà la giornata di Capodanno e quelle del compleanno e dell'onomastico con l'uno o con l'altro genitore. Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà con ciascun genitore gg 15 anche non consecutivi, previa comunicazione di periodo e località entro la fine del mese di giugno di ogni anno.
5. obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per Controparte_1 entrambe le figlie, l'importo mensile di 700,00 euro (pari ad € 350,00 per ciascuna), da versare entro il 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
7. obbliga a corrispondere a in via anticipata entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 400,00 a titolo di assegno divorzile (che sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT costo-vita FOI);
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8. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
9. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 05/12/2024
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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