Sentenza breve 20 dicembre 2024
Decreto presidenziale 17 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/09/2025, n. 7241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7241 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07241/2025REG.PROV.COLL.
N. 01318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2025, proposto dal sig.
TO TO, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Travaglione e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, U.S.R. per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 23230/2024 del 20 dicembre 2024, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 12435/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’U.S.R. per il Lazio e dell’U.S.R. per il Lazio – Uff. VIII – Ambito Terr. per la Provincia di Latina;
Vista l’ulteriore documentazione dell’appellante;
Viste le memorie delle parti;
Visti l’istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami presentata dall’appellante e il decreto presidenziale n. 110/2025 del 17 febbraio 2025, recante accoglimento della stessa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 165/2025 del 3 aprile 2025, pronunciata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Vista la memoria finale dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e udito per la parte appellante l’avv. Claudia De Curtis su delega dell’avv. Marcello Travaglione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. TO TO propone appello contro la sentenza semplificata del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 23230/2024 del 20 dicembre 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dallo stesso sig. TO per ottenere l’annullamento del decreto dell’U.S.R. per il Lazio – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina del 19 settembre 2024, recante la sua esclusione dal concorso per il profilo professionale di collaboratore scolastico (ex area A) del personale A.T.A. , in relazione al quale egli aveva presentato domanda di inserimento nella graduatoria permanente definitiva del personale A.T.A. della Provincia di Latina, e/o l’annullamento di tale graduatoria, pubblicata in data 20 agosto 2024, nella parte in cui non lo contempla.
1.2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso discende dalla circostanza che questo non è stato notificato neppure a un controinteressato e che – ad avviso del T.A.R. – il ricorrente non si sarebbe tempestivamente attivato per richiedere alla P.A. i dati inerenti alle generalità ed agli indirizzi dei controinteressati. Al riguardo la sentenza appellata richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il ricorrente non può addurre, a giustificazione dell’omessa notifica, di non conoscere gli indirizzi dei controinteressati, e ciò tanto più ove non risulti che abbia svolto alcuna attività diretta ad acquisire detta conoscenza, in violazione della regola di ordinaria diligenza a cui il notificante deve informare la sua condotta allo scopo di vincere l’ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario della notifica.
2. Nel gravame l’appellante contesta l’ iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando , erroneità/illegittimità della sentenza appellata per violazione di legge, omessa pronuncia/mancata autorizzazione alla notifica del ricorso nei riguardi dei controinteressati mediante pubblici proclami così come disposto dagli artt. 49 e 52, comma 2, c.p.a., ovvero dall’art. 151 c.p.c., con la pubblicazione del ricorso nel testo integrale nel sito internet dell’Amministrazione interessata al procedimento, omessa valutazione dell’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 20 settembre 2024, violazione del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost. e 6 C.E.D.U. , manifesta violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;
II) eccesso di potere per illogicità manifesta, illegittimità e arbitrarietà, assoluta carenza/difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del principio del giusto procedimento, irragionevolezza dell’azione amministrativa, errata applicazione e/o violazione dei criteri indicati negli allegati “ A/1 ” ed “ E ” al bando di concorso, violazione dell’allegato “ A ” al d.m. n. 50/2021;
III) mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990, eccesso di potere, violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tecnico.
2.1. In estrema sintesi, con il primo motivo l’appellante lamenta di avere presentato al T.A.R. istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, proprio ai fini dell’integrazione del contraddittorio, in ragione dell’omessa indicazione nella graduatoria di concorso dei dati anagrafici e di residenza dei concorrenti e della rilevante quantità di persone a cui notificare il ricorso: il giudice di prime cure, tuttavia, avrebbe omesso di pronunciarsi su tale istanza, dichiarando invece il ricorso inammissibile.
2.2. Con il secondo motivo di gravame l’appellante deduce, poi, l’illegittimità del decreto che lo ha escluso dalla graduatoria permanente A.T.A. 2024, giacché egli sarebbe stato in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, avendo svolto oltre n. 24 mesi di attività lavorativa con mansione di collaboratore scolastico presso l’Istituto Comprensivo Statale “ CO TE ” di Aprilia (LT) per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
2.3. Con il terzo e ultimo motivo l’appellante ha infine contestato la legittimità del provvedimento di esclusione per avere questo ritenuto di poter procedere in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento in ragione della natura vincolata del provvedimento stesso, nonché delle esigenze di celerità e urgenza del procedimento.
2.4. L’appellante, che ha formulato domanda di autorizzazione alla notifica del gravame per pubblici proclami, ha concluso chiedendo: a) in via principale, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza appellata, l’annullamento del decreto di esclusione gravato e della graduatoria permanente A.T.A. 2024, nella parte in cui lo ha escluso, e l’ordine alla P.A. di inserirlo nella ridetta graduatoria, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dallo stesso appellante in conseguenza dell’illegittimo provvedimento di esclusione e degli atti connessi e/o correlati; b) in subordine, la rimessione della causa innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., con ordine di integrare il contraddittorio secondo le modalità richieste dal ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e preservando i diritto del medesimo ricorrente.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito (anche nelle proprie articolazioni territoriali competenti e cioè l’U.S.R. per il Lazio e l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Latina), depositando di seguito memoria ed eccependo l’infondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto la reiezione, previo rigetto altresì dell’istanza cautelare.
3.1. L’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami presentata dall’appellante è stata accolta con decreto presidenziale n. 110/2025 del 17 febbraio 2025.
3.2. L’appellante ha depositato memoria, replicando alle difese dell’Amministrazione ed insistendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
3.3. Con ordinanza n. 1265/2025 del 3 aprile 2025 la Sezione ha provveduto sull’istanza cautelare di parte appellante ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con la fissazione dell’udienza pubblica del 5 giugno 2025 per la discussione del merito dell’appello e senza disporre, nelle more, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
3.4. In prossimità dell’udienza di merito l’appellante ha depositato una memoria finale, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
3.5. All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 il Collegio, udito il difensore comparso dell’appellante, che si è riportato agli scritti difensivi, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso è fondato, nei termini che si vanno ad esporre.
4.1. In particolare, è fondato il primo motivo di appello, a mezzo del quale, come detto, il ricorrente ha lamentato che il T.A.R., nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica di esso ad almeno un controinteressato, non si sia pronunciato sull’istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami: ciò sebbene detta istanza fosse stata compiutamente formalizzata dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, sulla scorta dell’impossibilità di reperire gli indirizzi di residenza dei controinteressati per carenza dei dati a ciò utili nella graduatoria pubblicata dalla P.A., nonché della rilevante quantità di persone a cui notificare il ricorso.
4.2. Tale doglianza deve essere condivisa, in quanto il Collegio intende dare continuità all’indirizzo già espresso dalla Sezione sull’argomento con sentenze n. 1047 del 1° febbraio 2024 e n. 3657 del 10 maggio 2022 (nonché da C.d.S., Sez. VI, 30 agosto 2024, n. 7310), secondo cui, quando il giudice adito non si pronuncia sull’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami contenuta nel ricorso, la non integrità del contraddittorio non può essere addebitata alla parte ricorrente, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso: infatti, la parte ha inteso assolvere all’onere posto a suo carico dall’art. 41, comma 2, c.p.a. valendosi della disposizione di cui al comma 4 c.p.a. (notificazione per pubblici proclami), che richiede l’autorizzazione del giudice adito.
4.3. Invero, nella fattispecie in esame, come nel caso deciso dalla succitata sentenza n. 1047/2024, la graduatoria è stata formulata con la sola indicazione del nome e del cognome dei partecipanti alla procedura, nonché della loro data di nascita, e i controinteressati, in assenza di altri elementi evincibili dall’atto, non erano pertanto facilmente individuabili. La graduatoria reca l’esplicita clausola che gli altri dati sono stati omessi per ragioni di privacy e che a tali altri dati gli interessati avrebbero potuto accedere “ secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi ” (la l. n. 241/1990). In proposito il sig. TO ha presentato in data 20 settembre 2024 istanza di accesso agli atti “ al fine di poter esperire ricorso nei termini di legge ”: ma l’Amministrazione scolastica, pur a fronte della clausola della graduatoria ora citata, non gli ha trasmesso nessuno dei dati relativi alla residenza, domicilio o dimora dei candidati presenti nella graduatoria stessa, limitandosi a fornirgli i soli documenti del fascicolo che lo riguardava, con un’interpretazione troppo restrittiva dell’oggetto dell’istanza in questione.
4.4. Si richiama, in argomento, l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ l’ordinaria diligenza alla quale il notificante deve informare la sua condotta per vincere l’ignoranza nella quale versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando deve valutarsi in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale di cui all’art. 1147 c.c., cosicché, se occorre convenire che ciò non possa tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa dimostrarsi in astratto idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica, anche sopportando spese non lievi e attese di non breve durata è altrettanto evidente che non ciò lo esime dal compiere ricerca alcuna ” (Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10983). Nel caso di specie, al contrario di quanto afferma la sentenza appellata, il ricorrente ha adempiuto a detto onere di diligenza, avendo presentato istanza di accesso agli atti: questa, infatti, è volta esplicitamente a consentirgli di “ esperire ricorso nei termini di legge ” e perciò deve intendersi come riferita anche ai dati sulla residenza, domicilio o dimora di almeno un candidato presente nella graduatoria, a cui notificare il ricorso, alla stregua, del resto, delle indicazioni contenute nella clausola della graduatoria prima citata.
5. Ha, quindi, errato il primo giudice a non autorizzare la notifica nelle forme dell’art. 41, comma 4, c.p.c., né a ritenere eventualmente sussistenti i presupposti per una rimessione in termini (sul punto v. infra ).
5.1. Al riguardo la Sezione ritiene utile ribadire il proprio orientamento secondo cui la notifica per pubblici proclami non è consentita soltanto per integrare il contraddittorio, in presenza di una notifica effettuata nelle forme ordinarie nei confronti di almeno uno dei controinteressati, ma va autorizzata, in presenza di comprovate difficoltà, anche in mancanza di una notifica ordinaria (così la sentenza n. 1047 cit.).
5.2. Non vi è ragione letterale o sistematica per seguire l’opposto indirizzo interpretativo, seguito da una parte della giurisprudenza, in base al quale la previsione dell’art. 41, comma 2, c.p.a. prevarrebbe incondizionatamente sulla disposizione di cui al comma 4, imponendo sempre almeno una notifica ad uno dei controinteressati, nelle forme ordinarie. In questa diversa prospettiva, l’integrazione del contraddittorio, che consente alla parte di non notificare da subito il ricorso a tutti i controinteressati, va ammessa a condizione che la notifica del ricorso introduttivo sia stata eseguita tempestivamente nei confronti di almeno uno degli stessi: tale opzione, tuttavia, non convince, perché non risolve il problema di cosa può fare la parte ricorrente quando, nonostante i suoi tentativi, non riesca a reperire i dati di neppure uno dei controinteressati.
5.3. Inoltre, a tutto voler concedere, la presenza dei due indirizzi giurisprudenziali ora riferiti (quello a cui si intende dare continuità e quello diverso da ultimo citato) avrebbe dovuto indurre il T.A.R. ad individuare nella fattispecie gli estremi dell’errore scusabile e ad accordare, pertanto, al ricorrente il rimedio della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a.: ciò, poiché una delle ipotesi in cui la consolidata giurisprudenza ammette il riconoscimento di tale rimedio eccezionale è proprio quella dell’esistenza di oggettive ragioni di incertezza ascrivibili a contrasti giurisprudenziali (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2024, n. 5262, con i precedenti ivi elencati).
6. In definitiva, pertanto, il primo motivo di appello è fondato e lo stesso, per il suo tenore, riveste un’efficacia assorbente rispetto a tutti gli altri. L’accoglimento dell’appello in virtù della fondatezza di tale motivo comporta, infatti, l’annullamento della sentenza appellata con rinvio, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., della causa al giudice di primo grado, senza che questo giudice d’appello possa delibare le altre domande presentate dal ricorrente (compresa la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non).
6.1. La fattispecie in esame rientra, invero, nel campo di applicazione del citato art. 105, comma 1, c.p.a., che prevede la rimessione della causa al T.A.R. quando “ è mancato il contraddittorio ”: ciò, in ragione dell’assimilazione della fattispecie stessa a quella dello svolgimento del giudizio di primo grado a contraddittorio non integro per la mancata notifica del ricorso a tutti i controinteressati, che per giurisprudenza univoca comporta l’applicazione della regola dell’annullamento con rinvio dettata dall’art. 105, comma 1, c.p.a. (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 7310/2024, cit.; Sez. VII, n. 1047/2024, cit., con i precedenti ivi elencati).
7. Nel pronunciare l’annullamento della sentenza appellata con rinvio della causa al giudice di primo grado, il Collegio ritiene necessario definire gli effetti della presente decisione di annullamento, allo scopo di chiarire le modalità di prosecuzione del giudizio della parte interessata, in analogia con le modalità indicate dalla sentenza n. 1047/2024 cit. nel caso da essa deciso.
7.1. Fermo restando l’accertamento del presupposto sostanziale previsto dall’art. 41, comma 4, c.p.a., poiché la notificazione ordinaria risulta “ particolarmente difficile ”, compete al giudice di primo grado il potere di definire i tempi e le modalità di effettuazione della notifica per pubblici proclami.
7.2. Pertanto, entro il termine di riassunzione del giudizio, la parte appellante dovrà procedere, a pena di decadenza, alla notificazione dell’atto di riassunzione all’Amministrazione resistente, depositando, nello stesso termine, apposita istanza al Presidente del T.A.R, volta all’individuazione delle modalità di effettuazione della notifica per pubblici proclami ai controinteressati.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in virtù della natura del motivo d’appello accolto e tenuto conto dell’esistenza dell’indirizzo giurisprudenziale difforme menzionato più sopra.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado, con rinvio della causa ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. al Tribunale Amministrativo Regionale competente (T.A.R. Lazio).
Compensa le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO