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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIER
Caterina Baisi CONSIGLIER ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 217/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to GALLI PAOLO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall' avv.to BIOLE' FILIPPO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLAT*
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. L'Antefatto.
Il sig. operario manutentore della Parte_1 Controparte_1
ricevette nel novembre 2021 un'intimazione di licenziamento per giusta causa, a seguito di un procedimento disciplinare promosso all'inizio del mese stesso, che si risolse, dopo impugnazione, con un accordo in sede sindacale e conseguente nuova assunzione da marzo 2022 con le stesse mansioni svolte in precedenza.
A settembre 2022, di rientro dalla pausa pranzo presso un bar sito non lontano dalla sede di lavoro dove si era recato utilizzando il mezzo aziendale, rimase vittima di un incidente stradale dal quale nuovamente scaturì, a distanza di due mesi, un addebito da parte della società datoriale e a cui fece seguito una intimazione di licenziamento per giusta causa.
2. Il licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale e successivamente con ricorso al Tribunale di Genova, in cui il lavoratore ha chiesto l'accertamento della illegittimità dello stesso e le tutele reintegratorie e risarcitorie previste dal Dlgs
23/2015. La versione del lavoratore, sia nella fase del procedimento disciplinare che in quella giudiziale, è sempre stata, infatti, di aver invaso la corsia opposta a causa di un bagliore di luce improvviso che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.
2
3. La si è difesa confermando gli addebiti, Controparte_1
consistenti nell'aver il lavoratore utilizzato senza autorizzazione il mezzo aziendale per recarsi a mangiare durante la pausa pranzo e nell' aver provocato un incidente per guida pericolosa, con gravi danni alla società sia patrimoniali che all'immagine; fatti che legittimavano un licenziamento in tronco.
4. Il primo giudice, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha istruito la causa con l'escussione di testimoni relativamente all'uso non autorizzato del mezzo aziendale, ritenendo la dinamica dell'incidente dimostrata dalla documentazione agli atti.
Terminata l'istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza appellata, in cui il ricorso del sig. è stato respinto con la Pt_1
compensazione di metà delle spese di lite e condanna di quest'ultimo alla rifusione della residua metà alla controparte.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo il ricorrente provato per testi che i dipendenti potessero utilizzare il mezzo aziendale per gli spostamenti in pausa pranzo, il comportamento del lavoratore durante la guida fu gravemente imprudente, essendo emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari sentiti dai funzionari della Polizia Municipale intervenuta all'esito dell'incidente, che il sig. avesse Pt_1
provocato l'incidente invadendo ad alta velocità l'opposta corsia in curva senza visibilità e quindi urtando frontalmente il veicolo che procedeva nell'opposto senso di marcia.
5. Propone appello il Sig. amentando: Pt_1
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5.1. Anzitutto l'erronea ricostruzione, da parte del giudicante, della dinamica del sinistro così come risultante dal verbale della polizia locale, dal quale si può ricavare, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, che l'urto tra le due autovetture non fu frontale, in quanto avvenuto per entrambe “leggermente sul lato anteriore sinistro”, per cui si era trattato di un'invasione dell'opposta corsia di soli pochi centimetri.
Inoltre era errata la valutazione da parte del giudicante delle dichiarazioni raccolte dagli Agenti di Polizia dei testimoni e del conducente del veicolo urtato. Ed infatti, dalla stessa relazione relativa alla dinamica dell'incidente, non risultava affatto che il trasgressore andasse ad alta velocità e tanto meno che avesse effettuato un sorpasso in curva, tanto è vero che venne sanzionalo solo per invasione della corsia opposta e non per eccessiva velocità o per soprasso in curva non consentito.
Il sinistro si era dunque verificato a causa di un fatto imprevedibile e fortuito (abbagliamento solare) di cui non poteva considerarsi responsabile e che comunque doveva ritenersi una causa di giustificazione della propria condotta, come tale non suscettibile di essere sanzionata con la massima misura espulsiva che doveva quindi ritenersi assolutamente sproporzionata, anche per il fatto che da subito il lavoratore si era reso disponibile a risarcire i danni al veicolo. Nessun danno all'immagine poteva inoltre ravvisarsi in capo alla nota azienda di trasporti, dato che si era trattato di un modesto incidente commesso da un manutentore
4
meccanico che non ha mai svolto attività di autotrasportatore e di cui non è stato dato alcun risalto nelle cronache cittadine.
6. Resiste l'appellata chiedendo la conferma della sentenza appellata.
7. Nuovamente esperito dalla Corte il tentativo di conciliazione negli stessi termini individuati dal primo giudice e nuovamente rifiutata la proposta dalla società odierna appellata, la causa, discussa all'udienza del 23/01/2025, viene decisa come da separato dispositivo depositato nel fascicolo telematico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
8.1. La lunga lettera di contestazione degli addebiti, con la quale
è stato avviato il procedimento disciplinare conclusosi con una altrettanto lunga lettera di licenziamento, individua le seguenti violazioni:
- L'utilizzo abusivo dei mezzi aziendali per motivi personali;
- L'aver cagionato un incidente stradale, ponendo in essere una condotta altamente imprudente consistente in vietato un sorpasso in curva ad alta velocità ed invasione della corsia opposta con conseguente scontro del veicolo proveniente nell'altro senso di marcia.
8.2. Il primo addebito è stato accertato come insussistente nella sentenza appellata con una motivazione che si ritiene di condividere.
Al riguardo si rileva che la società appellata, che non era
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onerata di proporre appello incidentale condizionato sul punto
(in quanto totalmente vittoriosa), ha comunque riprospettato la questione, sostenendo alle pagine 16 e 17 che il primo giudice aveva ritenuto non provato dalla società datrice di lavoro il divieto di utilizzare i mezzi aziendali per recarsi a mangiare durante la pausa pranzo ma non il contrario, e cioè che il lavoratore fosse stato autorizzato in tal senso.
La questione non è fondata, essendo il datore di lavoro onerato a dimostrare la fondatezza degli addebiti e quindi correttamente il Tribunale ha ritenuto insussistente il primo fatto contestato al il Sig. avendo tutti i testi confermato Pt_1
che per prassi gli operai manutentori potevano utilizzare i furgoni della società per recarsi a mangiare nei dintorni.
8.3. Relativamente al secondo addebito, in cui il datore di lavoro ha contestato al lavoratore la guida pericolosa e quindi un comportamento sostanzialmente intenzionale del conduttore del mezzo che, per superare un veicolo in curva, aveva invaso ad alta velocità la corsia opposta cagionando uno scontro frontale con il veicolo che circolava nell'altro senso di marcia, la Corte ritiene di condividere le argomentazioni dell'appellante che, nelle proprie difese, ha evidenziato come nella relazione conclusiva predisposta dagli agenti di polizia municipale, intervenuti sul luogo dopo il sinistro, la dinamica del sinistro era stata descritta in tutt'altro modo. Ed infatti, dopo aver effettuato i rilievi ed acquisite le informative dei soggetti che avevano assistito al verificarsi dei fatti e dell'infortunato guidatore del veicolo scontrato (doc. 7
6
fascicolo di primo grado parte appellante), gli agenti verbalizzanti hanno così ricostruito i fatti: “Sulla base dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni di coinvolti e testi oculari, si desume che la dinamica del sinistro sia la seguente: il conducente del veicolo “A” che percorreva la corsia di ponente di Via 30 Giugno 1960 in direzione mare, giunto in corrispondenza della serie di curve a visuale non libera (la prima destrorsa e la seconda sinsitrorsa, per il proprio senso di marcia) situate in prossimità del palo della
Pubblica Illuminazione n. Z35, per cause non accertate, invadeva la corsia di levante, destinata alla circolazione in senso contrario, verso monte. In conseguenza di ciò, il veicolo
“A” urtava frontalmente, leggermente verso il lato sinistro, la parte anteriore del veicolo “B”, anch'essa leggermente sul lato sinistro, che percorreva regolarmente la medesima Via
30 Giugno 1960 in direzione monte”.
Il fatto che, nonostante le dichiarazioni acquisite rese dagli informatori, gli agenti di polizia abbiano ritenuto che l'invasione da parte del Sig. dell'opposta careggiata sia Pt_1
avvenuta “per cause non accertare”, significa che gli stessi hanno escluso sia l'alta velocità del mezzo condotto, sia il sorpasso in curva di altri veicoli che, si sarebbero fermati con individuazione dei conducenti. Tanto è vero che il trasgressore è stato sanzionato solo per circolazione in contromano in curva (art. 143 comma 2 CdS) e non per eccesso di velocità (art. 141 CdS) o soprasso azzardato (art. 148 CdS).
7
Anche il secondo addebito va dunque ridimensionato, non essendosi trattato di una azzardata condotta trasgressiva, volta effettivamente a ledere la fiducia riposta dal datore di lavoro nel concedere al lavoratore l'utilizzo dei propri beni aziendali.
8.4. Ora, il fatto che l'invasione della corsia opposta in piena curva non visibile sia avvenuta a velocità moderata e senza l'intenzione di compiere un soprasso non consentito, non esonera il lavoratore da responsabilità nella causazione del sinistro provocato a causa dell'invasione stessa. Anche ad ammettere che vi sia stato un abbaglio del sole, particolarmente basso a fine settembre, non si può ritenere che questa causa integri il caso fortuito per imprevedibilità dell'evento; la giurisprudenza è al riguardo consolidata nel ritenere che vi è colpa del conducente di un autoveicolo che commetta un danno a cose o persone perché abbagliato dal sole (Cass. 4155/2023).
In ogni caso deve ritenersi che vi sia stata una disattenzione imputabile al sig. per aver perso il controllo della Pt_1
vettura e quindi invaso in curva l'opposto senso di marcia (sia perché abbagliato dal sole o per altre cause non accertate); trattasi tuttavia di una negligenza lieve e non paragonabile con la grave colpa contestata che potrebbe, dal punto di vista penalistico, configurare gli estremi di una colpa cosciente o addirittura di un dolo eventuale.
La stessa casistica degli specifici addebiti previsti dal codice disciplinare della contrattazione collettiva di settore (artt. 9 e
10 CCNL Trasporti e Logistica agli atti) va nel senso sopra
8
indicato: ed infatti l'art. 10 contempla tra le infrazioni che possono essere sanzionate con il licenziamento in tronco il danneggiamento volontario di beni aziendali, mentre quello semplicemente colposo è annoverato tra quelle che possono dar luogo a sanzioni di tipo conservativo (lett. e) art. 9).
Né può ritenersi che vi sia stato un sensibile danneggiamento colposo del materiale, previsto dall'art. 10 quale ipotesi integrante il giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
dagli atti risulta infatti l'esiguità del danno cagionato che il lavoratore si è reso da subito disponibile a risarcire. Il danno all'immagine è poi da escludersi, trattandosi di un incidente commesso da un manutentore (e non da un autista) di cui non risulta sia stata data alcuna pubblicità mediatica.
Deve quindi ritenersi la illegittimità del licenziamento intimato al sig. per sproporzione rispetto al fatto Pt_1
commesso, per il quale la contrattazione collettiva prevede l'irrogazione di una sanzione conservativa.
8.5. Per quanto riguarda le conseguenze derivanti da tale vizio, si ricade nella disciplina di cui al comma 2 dell' art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 che prevede una tutela reintegratoria e risarcitoria c.d. attenuata (con indennità non superiore a 12 mensilità) nel caso di insussistenza del fatto materiale contestato;
insussistenza che, secondo giurisprudenza consolidata, si realizza anche quando in sede giudiziale si accerti che il fatto commesso rientri tra le infrazioni sanzionabili con misure conservative (v, al riguardo, sentenza
Corte Cost. n. 129/2024).
9
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, va annullato il licenziamento intimato dalla al sig. in data Controparte_1 Pt_1
29 novembre 2022; per l'effetto, la predetta società dev'essere condannata a reintegrare l'appellante nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito dallo stesso, mediante la corresponsione di una indennità pari a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal recesso al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
8.6. Le spese di lite di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va corretto l'errore materiale contenuto nel separato dispositivo depositato in data 23/01/2025, dovendosi cancellare la seguente frase, inserita per mero refuso: “con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.”
Manda la Cancelleria per la relativa annotazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, annulla il licenziamento intimato dalla al sig. in data 29 novembre Controparte_1 Pt_1
2022 e, per l'effetto, condanna la predetta società a reintegrare l'appellante nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito dallo stesso, mediante la corresponsione di
10
una indennità pari a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal recesso al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna la società appellata alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida – per il primo grado - in €. 4.800,00 e – per il secondo grado – in €. 3.500,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Genova, all'udienza del 23/01/2025
Il Presidente est.
Giuliana Melandri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIER
Caterina Baisi CONSIGLIER ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 217/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to GALLI PAOLO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall' avv.to BIOLE' FILIPPO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLAT*
Oggetto: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. L'Antefatto.
Il sig. operario manutentore della Parte_1 Controparte_1
ricevette nel novembre 2021 un'intimazione di licenziamento per giusta causa, a seguito di un procedimento disciplinare promosso all'inizio del mese stesso, che si risolse, dopo impugnazione, con un accordo in sede sindacale e conseguente nuova assunzione da marzo 2022 con le stesse mansioni svolte in precedenza.
A settembre 2022, di rientro dalla pausa pranzo presso un bar sito non lontano dalla sede di lavoro dove si era recato utilizzando il mezzo aziendale, rimase vittima di un incidente stradale dal quale nuovamente scaturì, a distanza di due mesi, un addebito da parte della società datoriale e a cui fece seguito una intimazione di licenziamento per giusta causa.
2. Il licenziamento è stato impugnato in via stragiudiziale e successivamente con ricorso al Tribunale di Genova, in cui il lavoratore ha chiesto l'accertamento della illegittimità dello stesso e le tutele reintegratorie e risarcitorie previste dal Dlgs
23/2015. La versione del lavoratore, sia nella fase del procedimento disciplinare che in quella giudiziale, è sempre stata, infatti, di aver invaso la corsia opposta a causa di un bagliore di luce improvviso che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.
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3. La si è difesa confermando gli addebiti, Controparte_1
consistenti nell'aver il lavoratore utilizzato senza autorizzazione il mezzo aziendale per recarsi a mangiare durante la pausa pranzo e nell' aver provocato un incidente per guida pericolosa, con gravi danni alla società sia patrimoniali che all'immagine; fatti che legittimavano un licenziamento in tronco.
4. Il primo giudice, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha istruito la causa con l'escussione di testimoni relativamente all'uso non autorizzato del mezzo aziendale, ritenendo la dinamica dell'incidente dimostrata dalla documentazione agli atti.
Terminata l'istruttoria, la causa è stata decisa con la sentenza appellata, in cui il ricorso del sig. è stato respinto con la Pt_1
compensazione di metà delle spese di lite e condanna di quest'ultimo alla rifusione della residua metà alla controparte.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che, pur avendo il ricorrente provato per testi che i dipendenti potessero utilizzare il mezzo aziendale per gli spostamenti in pausa pranzo, il comportamento del lavoratore durante la guida fu gravemente imprudente, essendo emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari sentiti dai funzionari della Polizia Municipale intervenuta all'esito dell'incidente, che il sig. avesse Pt_1
provocato l'incidente invadendo ad alta velocità l'opposta corsia in curva senza visibilità e quindi urtando frontalmente il veicolo che procedeva nell'opposto senso di marcia.
5. Propone appello il Sig. amentando: Pt_1
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5.1. Anzitutto l'erronea ricostruzione, da parte del giudicante, della dinamica del sinistro così come risultante dal verbale della polizia locale, dal quale si può ricavare, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, che l'urto tra le due autovetture non fu frontale, in quanto avvenuto per entrambe “leggermente sul lato anteriore sinistro”, per cui si era trattato di un'invasione dell'opposta corsia di soli pochi centimetri.
Inoltre era errata la valutazione da parte del giudicante delle dichiarazioni raccolte dagli Agenti di Polizia dei testimoni e del conducente del veicolo urtato. Ed infatti, dalla stessa relazione relativa alla dinamica dell'incidente, non risultava affatto che il trasgressore andasse ad alta velocità e tanto meno che avesse effettuato un sorpasso in curva, tanto è vero che venne sanzionalo solo per invasione della corsia opposta e non per eccessiva velocità o per soprasso in curva non consentito.
Il sinistro si era dunque verificato a causa di un fatto imprevedibile e fortuito (abbagliamento solare) di cui non poteva considerarsi responsabile e che comunque doveva ritenersi una causa di giustificazione della propria condotta, come tale non suscettibile di essere sanzionata con la massima misura espulsiva che doveva quindi ritenersi assolutamente sproporzionata, anche per il fatto che da subito il lavoratore si era reso disponibile a risarcire i danni al veicolo. Nessun danno all'immagine poteva inoltre ravvisarsi in capo alla nota azienda di trasporti, dato che si era trattato di un modesto incidente commesso da un manutentore
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meccanico che non ha mai svolto attività di autotrasportatore e di cui non è stato dato alcun risalto nelle cronache cittadine.
6. Resiste l'appellata chiedendo la conferma della sentenza appellata.
7. Nuovamente esperito dalla Corte il tentativo di conciliazione negli stessi termini individuati dal primo giudice e nuovamente rifiutata la proposta dalla società odierna appellata, la causa, discussa all'udienza del 23/01/2025, viene decisa come da separato dispositivo depositato nel fascicolo telematico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è fondato per i motivi di seguito illustrati.
8.1. La lunga lettera di contestazione degli addebiti, con la quale
è stato avviato il procedimento disciplinare conclusosi con una altrettanto lunga lettera di licenziamento, individua le seguenti violazioni:
- L'utilizzo abusivo dei mezzi aziendali per motivi personali;
- L'aver cagionato un incidente stradale, ponendo in essere una condotta altamente imprudente consistente in vietato un sorpasso in curva ad alta velocità ed invasione della corsia opposta con conseguente scontro del veicolo proveniente nell'altro senso di marcia.
8.2. Il primo addebito è stato accertato come insussistente nella sentenza appellata con una motivazione che si ritiene di condividere.
Al riguardo si rileva che la società appellata, che non era
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onerata di proporre appello incidentale condizionato sul punto
(in quanto totalmente vittoriosa), ha comunque riprospettato la questione, sostenendo alle pagine 16 e 17 che il primo giudice aveva ritenuto non provato dalla società datrice di lavoro il divieto di utilizzare i mezzi aziendali per recarsi a mangiare durante la pausa pranzo ma non il contrario, e cioè che il lavoratore fosse stato autorizzato in tal senso.
La questione non è fondata, essendo il datore di lavoro onerato a dimostrare la fondatezza degli addebiti e quindi correttamente il Tribunale ha ritenuto insussistente il primo fatto contestato al il Sig. avendo tutti i testi confermato Pt_1
che per prassi gli operai manutentori potevano utilizzare i furgoni della società per recarsi a mangiare nei dintorni.
8.3. Relativamente al secondo addebito, in cui il datore di lavoro ha contestato al lavoratore la guida pericolosa e quindi un comportamento sostanzialmente intenzionale del conduttore del mezzo che, per superare un veicolo in curva, aveva invaso ad alta velocità la corsia opposta cagionando uno scontro frontale con il veicolo che circolava nell'altro senso di marcia, la Corte ritiene di condividere le argomentazioni dell'appellante che, nelle proprie difese, ha evidenziato come nella relazione conclusiva predisposta dagli agenti di polizia municipale, intervenuti sul luogo dopo il sinistro, la dinamica del sinistro era stata descritta in tutt'altro modo. Ed infatti, dopo aver effettuato i rilievi ed acquisite le informative dei soggetti che avevano assistito al verificarsi dei fatti e dell'infortunato guidatore del veicolo scontrato (doc. 7
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fascicolo di primo grado parte appellante), gli agenti verbalizzanti hanno così ricostruito i fatti: “Sulla base dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni di coinvolti e testi oculari, si desume che la dinamica del sinistro sia la seguente: il conducente del veicolo “A” che percorreva la corsia di ponente di Via 30 Giugno 1960 in direzione mare, giunto in corrispondenza della serie di curve a visuale non libera (la prima destrorsa e la seconda sinsitrorsa, per il proprio senso di marcia) situate in prossimità del palo della
Pubblica Illuminazione n. Z35, per cause non accertate, invadeva la corsia di levante, destinata alla circolazione in senso contrario, verso monte. In conseguenza di ciò, il veicolo
“A” urtava frontalmente, leggermente verso il lato sinistro, la parte anteriore del veicolo “B”, anch'essa leggermente sul lato sinistro, che percorreva regolarmente la medesima Via
30 Giugno 1960 in direzione monte”.
Il fatto che, nonostante le dichiarazioni acquisite rese dagli informatori, gli agenti di polizia abbiano ritenuto che l'invasione da parte del Sig. dell'opposta careggiata sia Pt_1
avvenuta “per cause non accertare”, significa che gli stessi hanno escluso sia l'alta velocità del mezzo condotto, sia il sorpasso in curva di altri veicoli che, si sarebbero fermati con individuazione dei conducenti. Tanto è vero che il trasgressore è stato sanzionato solo per circolazione in contromano in curva (art. 143 comma 2 CdS) e non per eccesso di velocità (art. 141 CdS) o soprasso azzardato (art. 148 CdS).
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Anche il secondo addebito va dunque ridimensionato, non essendosi trattato di una azzardata condotta trasgressiva, volta effettivamente a ledere la fiducia riposta dal datore di lavoro nel concedere al lavoratore l'utilizzo dei propri beni aziendali.
8.4. Ora, il fatto che l'invasione della corsia opposta in piena curva non visibile sia avvenuta a velocità moderata e senza l'intenzione di compiere un soprasso non consentito, non esonera il lavoratore da responsabilità nella causazione del sinistro provocato a causa dell'invasione stessa. Anche ad ammettere che vi sia stato un abbaglio del sole, particolarmente basso a fine settembre, non si può ritenere che questa causa integri il caso fortuito per imprevedibilità dell'evento; la giurisprudenza è al riguardo consolidata nel ritenere che vi è colpa del conducente di un autoveicolo che commetta un danno a cose o persone perché abbagliato dal sole (Cass. 4155/2023).
In ogni caso deve ritenersi che vi sia stata una disattenzione imputabile al sig. per aver perso il controllo della Pt_1
vettura e quindi invaso in curva l'opposto senso di marcia (sia perché abbagliato dal sole o per altre cause non accertate); trattasi tuttavia di una negligenza lieve e non paragonabile con la grave colpa contestata che potrebbe, dal punto di vista penalistico, configurare gli estremi di una colpa cosciente o addirittura di un dolo eventuale.
La stessa casistica degli specifici addebiti previsti dal codice disciplinare della contrattazione collettiva di settore (artt. 9 e
10 CCNL Trasporti e Logistica agli atti) va nel senso sopra
8
indicato: ed infatti l'art. 10 contempla tra le infrazioni che possono essere sanzionate con il licenziamento in tronco il danneggiamento volontario di beni aziendali, mentre quello semplicemente colposo è annoverato tra quelle che possono dar luogo a sanzioni di tipo conservativo (lett. e) art. 9).
Né può ritenersi che vi sia stato un sensibile danneggiamento colposo del materiale, previsto dall'art. 10 quale ipotesi integrante il giustificato motivo soggettivo di licenziamento;
dagli atti risulta infatti l'esiguità del danno cagionato che il lavoratore si è reso da subito disponibile a risarcire. Il danno all'immagine è poi da escludersi, trattandosi di un incidente commesso da un manutentore (e non da un autista) di cui non risulta sia stata data alcuna pubblicità mediatica.
Deve quindi ritenersi la illegittimità del licenziamento intimato al sig. per sproporzione rispetto al fatto Pt_1
commesso, per il quale la contrattazione collettiva prevede l'irrogazione di una sanzione conservativa.
8.5. Per quanto riguarda le conseguenze derivanti da tale vizio, si ricade nella disciplina di cui al comma 2 dell' art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015 che prevede una tutela reintegratoria e risarcitoria c.d. attenuata (con indennità non superiore a 12 mensilità) nel caso di insussistenza del fatto materiale contestato;
insussistenza che, secondo giurisprudenza consolidata, si realizza anche quando in sede giudiziale si accerti che il fatto commesso rientri tra le infrazioni sanzionabili con misure conservative (v, al riguardo, sentenza
Corte Cost. n. 129/2024).
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Ne deriva che, in accoglimento dell'appello, va annullato il licenziamento intimato dalla al sig. in data Controparte_1 Pt_1
29 novembre 2022; per l'effetto, la predetta società dev'essere condannata a reintegrare l'appellante nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito dallo stesso, mediante la corresponsione di una indennità pari a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal recesso al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
8.6. Le spese di lite di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va corretto l'errore materiale contenuto nel separato dispositivo depositato in data 23/01/2025, dovendosi cancellare la seguente frase, inserita per mero refuso: “con distrazione delle stesse a favore del difensore antistatario.”
Manda la Cancelleria per la relativa annotazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, annulla il licenziamento intimato dalla al sig. in data 29 novembre Controparte_1 Pt_1
2022 e, per l'effetto, condanna la predetta società a reintegrare l'appellante nel proprio posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito dallo stesso, mediante la corresponsione di
10
una indennità pari a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal recesso al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condanna la società appellata alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida – per il primo grado - in €. 4.800,00 e – per il secondo grado – in €. 3.500,00, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Genova, all'udienza del 23/01/2025
Il Presidente est.
Giuliana Melandri
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