Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1546/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
C.F. parte nata a FRANCIA in [...] Parte_1 C.F._1
13/10/1965, rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO GAETANO ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE-
E
, C.F. , parte nata a [...] in Controparte_1 C.F._2 data 05/01/1970, rappresentata e difesa dall'avv. FORMICHELLA FRANCESCO, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 31/07/2024 Parte_1
ha introdotto il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti
[...] della moglie allegando che: Controparte_1
- in data 8/06/1988, e , nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
05/01/1970, contraevano matrimonio nel Comune di Rossano (atto n. 26, parte II, 1988 del
Comune di Rossano);
- i coniugi stabilivano la propria residenza presso l'abitazione di proprietà del sig.
, ubicata in L. go Firenze, 11, nel Comune di Rossano;
Parte_1
- dalla loro unione nascevano tre figli: , in data 18/01/1991, , in data Per_1 Per_2
2/10/1996, e , in data 5/09/01; Per_3
- i coniugi traevano il proprio sostentamento dall'agenzia di disbrigo pratiche auto della quale era titolare il sig. e che lo stesso gestiva con l'ausilio della moglie;
Pt_1
- la convivenza familiare procedeva in modo armonioso fino al periodo relativo agli anni 2011/12, quando i coniugi in totale accordo decidevano congiuntamente di aprire una seconda agenzia di disbrigo pratiche auto in quel di Perugia;
- proprio in questo periodo l'animo della iniziava ad essere pervaso da una CP_1 morbosa e del tutto immotivata gelosia nei confronti del marito che portava ad una irreparabile del rapporto coniugale e che spingeva la stessa a chiedere ed ottenere la
separazione dall'odierno ricorrente con sentenza n. 741/16 resa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata in data 25/07/16;
- detta sentenza, nel disciplinare i rapporti tra i coniugi separandi ed i figli, disponeva quanto segue:
1) l'affidamento congiunto dei figli con collocamento presso la madre di , Per_3 all'epoca unico figlio ancora minorenne della coppia;
2) l'obbligo per il sig. di corrispondere mensilmente la somma di € 600,00 Pt_1 in favore dei figli ancora non autosufficienti dal punto di vista economico, e Per_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la somma di € 300,00 in favore Per_3 dell'ex coniuge quale mantenimento anche nei suoi confronti;
- dopo la separazione i coniugi non si sono mai riconciliati pur mantenendo rapporti connotati dalla non belligeranza per amore della prole, né tanto meno hanno esperito il tentativo di mediazione famigliare;
- contrariamente a quanto asserito dall'ex coniuge in sede di separazione, il sig.
non ha mai abbandonato di propria iniziativa il tetto coniugale;
Pt_1
- nel gennaio del 2014, in occasione dell'ultimo acceso litigio della coppia, causato dalla morbosa gelosia della , quest'ultima intimava al marito di andarsene da casa CP_1 in quanto, in caso contrario, sarebbe stata lei ad abbandonare la casa coniugale portando seco i figli;
- vista la forte determinazione da parte della moglie, il sig. per amore dei Pt_1 figli e al fine di preservare la tranquillità degli stessi, si vedeva costretto lasciare la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione dell'anziana madre;
- anche dopo la fine forzata della convivenza con la propria famiglia, il sig. Pt_1 ha sempre mantenuto inalterati i rapporti affettivi con i propri figli non facendo mai venir meno il proprio supporto a livello affettivo ed economico all'intero nucleo famigliare;
- nessun fondamento hanno mai trovato le accuse mosse dalla sig.ra nei CP_1 confronti dell'ex marito, secondo le quali quest'ultimo, in costanza di matrimonio, avrebbe intrattenuto fantomatiche relazioni sentimentali con altre donne;
- per quanto concerne, invece, l'attuale situazione del nucleo familiare, la sig.ra
, nel frattempo, ha raggiunto la propria indipendenza economica svolgendo diversi CP_1 lavori, così come anche i figli della coppia sono diventati tutti maggiorenni ed autosufficienti dal punto di vista economico;
- i due figli maschi della coppia, e , attualmente, sono entrambi Per_1 Per_3 impiegati con contratto di assunzione a tempo determinato presso la ditta Cremonini, mentre, la secondogenita, , è arruolata nella Polizia di Stato;
Per_2
- il primogenito, , non solo ha raggiunto la propria indipendenza economica, Per_1 ma si è anche sposato ed ha avuto un figlio, creandosi quindi un proprio nucleo familiare;
- attualmente, l'unico a convivere con la madre presso l'abitazione di Parte_2 nell'A.U. di Rossano, è l'ultimogenito. Tanto premesso, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig.
e , nel comune di Rossano, in data 08/06/1988, Parte_1 Controparte_1 per atto numero 26, parte II, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) stante il raggiungimento dell'autosufficienza economica sia della sig.ra
[...]
sia di tutti i figli, in riforma di quanto disposto al punto 1.1 della sentenza CP_1 sentenza n. 741/16 resa dal Tribunale di Castrovillari e pubblicata in data 25/07/16, disponendo il venir meno dell'obbligo di mantenimento da parte del sig. Parte_1
nei confronti sia dell'ex moglie, sig.ra , sia dei figli,
[...] Controparte_1 Per_2
e .”. Per_3 Pag. 3 di 4
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.12.2024 si è costituita in giudizio parte resistente, non opponendosi alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e richiedendo l'applicazione delle condizioni di separazione. Tanto premesso la resistente ha chiesto al Tribunale di:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. Assegnare la casa coniugale alla resistente;
3. Prevedere un assegno divorzile a carico del ricorrente nella misura di € 300,00;
4. Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La parte resistente ha altresì richiesto che , il quale ha nella sua Parte_1 materiale detenzione l'autovettura FIAT CROMA ancora intestata alla , provveda CP_1 alla registrazione del cambio di proprietario al PRA con esonero della ad ogni CP_1 incombente.
Alla prima udienza del 19.12.2024 le parti hanno chiesto rinvio pendendo trattative di bonario componimento. All'udienza del 13.3.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate tra le parti, come da accordo sottoscritto dalle parti e depositato il 13.3.2025.
La causa è stata quindi rimessa in decisione.
Non sono pervenute conclusioni difformi del P.M..
2. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente pe il tempo previsto dalla legge dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione RG n. 1577/2015, definito con sentenza di separazione n. 741/2016 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 25/07/2016. Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno sottoscritto un accordo, depositato il 13.3.2025, del seguente tenore:
“1)le parti congiuntamente chiedono che il giudice voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle stesse nel comune di Rossano, in data 08/06/1988 e registrato dall'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo comune atto n. 26, parte II, 1988 del Comune di Rossano;
2)la sig.ra , dichiara di non avere alcuna pretesa economica a Controparte_2 titolo di mantenimento per sé e per i figli, passato e presente, nei confronti del sig.
; Parte_1
3)il sig. , concordemente con la OR , si Parte_1 Controparte_1 impegna a trasferire la proprietà dell'immobile ubicato al L.go Firenze, A.U. di Rossano, Corigliano – Rossano, ad oggi in capo al primo, in favore dei figli, attualmente maggiorenni ed economicamente emancipati, , nato in data [...], Persona_4 Per_5
, nata in data [...] e , nato in data [...].
[...] Persona_6
4)Per quanto attiene il veicolo FIAT CROMA attualmente intestata alla OR
, si precisa che, essendo la stessa autovettura in uso esclusivo Controparte_1 del sig. a far data dall'anno 2015, che da quella data è stata solo da lui Pt_1 Pag. 4 di 4
esclsuivamente utilizzata anche successivamente alla omologa della separazione personale coniugi, la stessa vettura resterà nella esclusiva disponibilità dello il Pt_1 quale provvederà ad effettuare il relativo passaggio di proprietà entro tempi brevi.”. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_3
Corigliano Rossano in data 8/06/1988 TRA e Parte_1
, come sopra generalizzati (atto n.° 26, parte II, registro atti Controparte_1 matrimonio anno 1988);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.5.2025.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò