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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2024 R.G. promossa da
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. CANGEMI Parte_1 P.IVA_1
Laura
APPELLANTE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NUNZIATA Cinzia
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “- previa declaratoria della illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa previo accertamento della inapplicabilità della sentenza della conformità dei CP_2 contratti per cui è causa alla normativa di legge (art. 125 sexies TUB, della natura up front delle voci di costo commissione di attivazione e di intermediazione, della non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, respingere, totalmente o in via subordinata parzialmente, le domande formulate dalla appellata dichiarando che nulla alla stessa era dovuto o che fosse dovuto il minor importo che il Giudice dovesse ritenere;
- in via principale accertare l'illegittimità del criterio di conteggio c.d. pro rata temporis e dichiarare applicabile nel caso di costi up front il diverso criterio del costo ammortizzato con conseguente riduzione delle pretese attoree, per un importo pari ad euro 1017,00 in luogo dei 1.610,09 liquidati nella sentenza di primo grado, di conseguenza, RIFORMARE, il capo della sentenza che liquida gli oneri rimborsabili in euro 1.610,09 e
n euro 1.017,00; CP_3
- in via subordinata dichiarare che gli interessi decorrono dalla notifica della citazione e non dalla data di stipula del contratto e che nulla era dovuto a titolo di spese di lite stante il contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali;
- condannare parte appellata alle spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio nonché alla ripetizione della somma di euro 1.610,09, o della diversa somma che verrà individuata dal Giudice, a titolo di capitale ed alla somma corrisposta a titolo di spese legali oltre interessi al tasso legale dal dì del pagamento alla relativa ripetizione”.
Per parte appellata: “1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Marsala la hiedendone la condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 1.610,09 oltre interessi, a titolo di rimborso dei costi totali del credito per la parte residua del contratto di finanziamento n. 6989, stipulato in data 27.1.2017 mediante cessione del quinto della pensione (per un capitale lordo di € 29.400,00 rimborsabile in 120 rate da € 245,00), per intervenuta estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 51.
Costituendosi in giudizio, la chiedeva il rigetto della domanda, Parte_1 eccependone l'infondatezza nel merito essendo tutte le clausole che regolano il contratto, comprese quelle in materia di estinzione anticipata, pienamente legittime e conformi alla normativa di settore vigente, con particolare riguardo alla normativa in tema di trasparenza nei rapporti contrattuali e all'art. 125-sexies TUB ratione temporis vigente, nella parte in cui limita la restituzione ai soli costi recurring e non anche ai costi up-front, e non risultando dovute le commissioni per l'intermediario del credito, non essendo la la reale Parte_1 accipiens di tale importo con la conseguente carenza di legittimazione sostanziale passiva.
Con sentenza n. 437/2023, pubblicata il 4.12.2023 e notificata il 14.12.2023, il Giudice di Pace di Marsala accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.610,09 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rifusione delle spese.
Con atto di citazione notificato il 13.1.2024 la ha impugnato detta Parte_1 sentenza, chiedendone in via principale l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione depositata il 13.6.2024 si è costituita nel giudizio d'appello concludendo per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
pag. 2/11 ***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sull'errata interpretazione e applicazione del giudice di prime cure, a parere di parte appellante, dell'art. 125-sexies T.U.B. alla fattispecie oggetto di causa, nonché l'applicazione, al momento della quantificazione del rimborso, del criterio pro rata temporis, in luogo del criterio del costo ammortizzato.
In particolare, parte appellante sostiene che al contratto di cessione del quinto, sottoscritto in data 27.1.2017, debba applicarsi ratione temporis l'art. 125-sexies TUB introdotto dal d.lgs. n.
141/2010 nella sua precedente formulazione, stante anche quanto disposto dall'art. 1, co. 1-bis,
DL n. 69/2023 che ha modificato il secondo comma dell'art. 11-octies DL 73/2021, che prevede la non applicabilità del nuovo testo della norma, recettiva delle indicazioni fornite dalla nota sentenza c.d. Lexitor pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai contratti conclusi ante 25.7.2021, e ciò pur a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2 del DL 73/21 rispetto agli art. 11 e 117 della Costituzione (Corte cost. n.
263/22), giacché dopo tale intervento la medesima Corte di Giustizia, con la sentenza del 9 febbraio 2023 resa nella causa C-555/21 (Unicredit Bank of Austria), “ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento (mutuo), il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up-front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza c.d. . CP_2
Tale prospettazione difensiva non può essere condivisa.
La decisione Unicredit Bank Austria fa riferimento esclusivamente ai contratti di credito relativi a beni immobili, la cui disciplina è contenuta nella Direttiva n. 2014/17, che proprio al capo 22 ricorda come sia importante tenere conto della specificità di tali tipi di contratti che giustificano un approccio differenziato: si tratta infatti di ipotesi denotate da un'istruttoria più complessa e da una durata più elevata.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza Lexitor, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore”
(punto 13).
pag. 3/11 Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca (punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto 27).
Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”
(punto 28).
È degno di nota che la sentenza Unicredit Bank of Austria non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. n. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo
“margine di manovra”.
pag. 4/11 Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed CP_2 effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”. Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore [..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17”
(punti 34 a 36).
Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38).
In conclusione, la sentenza Unicredit Bank of Austria ha distinto il regime applicabile alle due
Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza Lexitor.
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostare dalla sentenza Lexitor in una controversia riguardante la dir. n. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da Unicredit Bank of Austria, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
Giova, del resto, evidenziare che l'art. 27 del DL 10.8.2023 n. 104 ha riscritto l'art. 11-octies, comma 2 del DL 73/2021, che attualmente prevede: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei
pag. 5/11 contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Tale disposizione non tocca i diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, né potrebbe essere altrimenti, visto che il giudice è tenuto a interpretare e applicare il diritto interno “alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, c-14/83,
e e molte altre conformi) fino al caso-limite della manifesta contrarietà a Per_1 CP_4 legge (cfr. Corte giustizia UE 24.1.2012, c-282/10, e quindi a preferire, tra tutti i Per_2 significati dell'enunciato normativo ragionevolmente possibili secondo gli ordinari strumenti di interpretazione, uno compatibile con la direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Invero, la stessa disposizione da interpretare ribadisce il “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, offrendo all'interprete argomento a non estrarre dall'enunciato significati incompatibili con i diritti riconosciuti dalla dir.
n. 2008/48 al consumatore in caso di estinzione anticipata o con l'effettività della loro tutela.
Ulteriore argomento, per il rispetto dei principi di diritto espressi dalla sentenza e del CP_2 giudicato costituzionale, si ricava dal confronto con la norma introdotta in via di emendamento
(art. 1 comma 1-bis) al DL 13.6.2023 n. 69 conv. in legge 10.8.2023 n. 103 – mai di fatto entrata in vigore perché sostituita il giorno stesso della pubblicazione in G.U., dovendo l'art. 1, comma 1- bis, del DL n. 69/2023 intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 prel. in applicazione del criterio cronologico –, la quale conteneva, essa sì, una disposizione in aperto contrasto con e Corte cost. n. 263/2022, prevedendo che “non sono comunque soggetti a riduzione [..] i costi CP_2 sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”. L'art. 27, DL 104/2023, pur essendo scritto sulla falsariga della norma sostituita, lascia cadere quest'inciso: evidente indice della resipiscenza del legislatore e della scelta – questa volta coerente con il declamato “rispetto del diritto dell'Unione europea” – di non entrare nuovamente in conflitto con la pronuncia CP_2
Unico elemento di novità, a parte la confermata irriducibilità delle imposte, è la generica
“salvezza” delle norme in tema di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri in caso di estinzione anticipata del contratto non è tuttavia in conflitto con il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali, né coi principi che governano la ripetizione dell'indebito.
pag. 6/11 La riduzione della totalità degli oneri compresi nel “costo totale del credito”, compresi quelli per l'accesso al contratto, consente al consumatore di rimborsare anticipatamente il prestito senza subire un impoverimento, consistente nel surrettizio aumento del costo totale del credito su base annua, rispetto a quello previsto in contratto e rappresentato nel TAEG per la regolare esecuzione del contratto fino alla naturale scadenza. Pertanto, la riduzione degli oneri non può fondare alcuna azione ex art. 2041 c.c. del finanziatore nei confronti del consumatore: anzitutto perché il consumatore non viene “arricchito a danno” del finanziatore e comunque perché una tale azione avrebbe l'effetto di togliere al consumatore i diritti riconosciutigli dalla dir. n. 2008/48, entrando nuovamente in contrasto con il diritto europeo.
Parte appellante ha altresì richiamato il principio del legittimo affidamento, onde sostenere ulteriormente la doverosità dell'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB in conformità alla citata sentenza Unicredit Bank of Austria. Di tale principio, tuttavia, ha tenuto conto espressamente la
Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 263/2022, ritenendolo non ostativo alla declaratoria di illegittimità.
Segnatamente la Corte costituzionale ha concesso che la Corte di Giustizia “riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20, , punto 28, e 7 Per_3 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto 40, e sentenze ivi richiamate)”, ma “in pari tempo, Per_4 chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia» (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk
Industri, punto 34). Di conseguenza, non possono «i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento […] rimettere in discussione tale obbligo» (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk
Industri, punto 43), né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti della pronuncia interpretativa
(come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C154/15, C307/15 eC308/15, RR
Naranjo e altri, punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13)”.
Altro non sembra necessario aggiungere, salvo rimarcare che la stessa CEDU, se presidia con attenzione la tutela dell'affidamento del cittadino contro leggi retroattive, ritiene al contempo che
“le esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento di coloro che sono sottoposti a giudizio non sanciscono un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante” (CEDU, 18.12.2008, Unédic c. Francia, ricorso n. 20153/04, punto 74) e che “il case-law non è immutabile, ma al contrario essenzialmente evolutivo”, di modo che “il principio di buona amministrazione della giustizia non può essere spinto fino a imporre una stretta coerenza delle decisioni tra loro” e che anche un conflitto di giudicati tra supreme magistrature dello Stato non pregiudica la certezza del diritto se non si protrae a lungo (CEDU,
pag. 7/11 20.10.2011, NE Hİ AND PE Hİ v. TURKEY, ricorso n. 13279/05, punto 83 ss.).
Quanto alla doglianza dell'appellante relativa ai costi di intermediazione, va osservato che la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza”. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione).
Infatti, l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni dell'agente o intermediario (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento.
Si ha conferma di tale conclusione, rilevando che, prima ancora di CP_2 CP_5 raccomandava come pratica virtuosa l'adozione di schemi contrattuali “tutto TAN”, ossia con l'eliminazione di oneri up-front, indipendenti dalla durata. Ciò non implicava, ovviamente, che il finanziatore non avesse facoltà di ribaltare la spesa sul consumatore, addebitando la commissione, né che la spesa fosse fatta “a fondo perduto”, ma soltanto che la spesa doveva essere conglobata con gli altri costi (gestionali, di raccolta ecc.) e coperta cogli interessi.
Dopo la distinzione tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta, pertanto CP_2 il logico corollario dell'autonomia organizzativa e negoziale del finanziatore non può che essere l'indifferenza del consumatore, il quale ha diritto di conteggiare gli oneri up-front, previsti in contratto, delle “provvigioni all'intermediario del credito” ai fini della riduzione del costo totale del credito.
La pretesa di oneri up-front al tempo della conclusione del contratto non è perciò illegittima – il finanziatore può liberamente modulare nel tempo gli elementi dell'offerta – ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.
pag. 8/11 Che la commissione prelevata sia stata davvero versata all'intermediario del credito è, infine, irrilevante, visto che la regola di giudizio espressa nella sentenza opera CP_2 indipendentemente dall'esistenza di un abuso o di una pratica scorretta od opaca del finanziatore.
In tema di provvigioni corrisposte a terzi, una recente pronuncia di merito (Trib. Nocera
Inferiore 5.1.2023, su Diritto bancario) ha espresso il convincimento che la banca non sia legittimata passiva all'azione di indebito, per le somme che essa prova di aver corrisposto a terzi, in quanto non sarebbe beneficiaria finale (o accipiens) del pagamento.
Tale principio di diritto non può essere condiviso, poiché gli oneri anticipati, compresi quelli corrisposti a terzi, sono inclusi nel montante lordo del finanziamento, sono trattenuti dal finanziatore come costi per arrivare al “netto ricavo” erogato e devono essere rimborsati dal consumatore al finanziatore con il versamento delle rate.
In modo lineare, la riduzione degli oneri ex art. 125-sexies TUB comporta il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente una minor somma di denaro, di modo che il finanziatore, se non conteggia la riduzione dei premi assicurativi, provvigioni e altri oneri da rimborsare (come accadeva per gli oneri up-front ante Lexitor) o liquida una somma inferiore alla giusta misura, viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione passiva rispetto all'azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell'intermediario del credito è correttamente proposta nei confronti del finanziatore.
Infine, l'appellante ha contestato il metodo di calcolo c.d. pro rata temporis seguito dal Giudice di prime cure, affermando in senso contrario che avrebbe dovuto trovare applicazione il diverso criterio di calcolo c.d. “relativamente proporzionale”, richiamando a sostegno della doglianza ancora una volta l'art. 11-octies, co. 2, del DL n. 73/2021 (conv. con modificazioni dalla l. n.
106/2021) nella formulazione derivante dal disposto di cui all'art. 1, co. 1-bis, DL n. 69/2023, ove viene esplicitamente indicato il criterio del costo ammortizzato.
Va ribadito sul punto che, contestualmente a tale disposizione normativa, è stato pubblicato il summenzionato DL n. 104/2023, che all'art. 27 ha riscritto il medesimo art. 11-octies, eliminando ogni riferimento al criterio del costo ammortizzato, sicché, come già detto in precedenza, la disposizione citata dall'appellante non è mai di fatto entrata in vigore.
Ciò considerato, e posto che la soluzione propugnata dall'appellante mal si concilia con i principi della sentenza Lexitor, che contiene una chiara indicazione a favore del metodo proporzionale, dovendo assicurare al consumatore un calcolo dell'indennizzo trasparente e comprensibile, nonché di facile applicazione per il creditore, in ossequio al principio della trasparenza contrattuale e al favor nei confronti del consumatore e in conformità a quanto pag. 9/11 previsto dall'art. 1374 c.c., che in caso di assenza normativa si appella all'integrazione giudiziale secondo equità, deve darsi seguito al metodo di calcolo pro rata temporis.
Infine, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata in punto spese, in ragione della mancata compensazione alla luce dell'evidenziato contrasto nella giurisprudenza di merito.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Va considerato, invero, che “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022, Rv. 664429 - 01). Nel caso in esame, nel momento in cui è stata introdotta la lite, l'odierna appellante aveva restituito all'odierna appellata, al momento dell'estinzione anticipata, unicamente l'importo di € 170,00, a titolo di rimborso commissioni di gestione, e l'ulteriore somma di € 109,48 a titolo di rimborso costi incasso rate, a fronte di costi correlati all'erogazione del finanziamento per l'ammontare complessivo di € 3.286,20 (che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, applicato il criterio pro rata temporis, conduce alla determinazione di un credito complessivo dell'appellata di
€ 1.610,09, secondo la formula: € 3.286,20 : 120 x 69), ponendo in essere una condotta che si pone in contrasto persino con l'interpretazione resa dal medesimo odierno appellante in ordine alla limitazione ai costi recurring degli obblighi restitutori dell'intermediario finanziario, non avendo dato seguito alla restituzione proporzionale di tutti i costi recurring.
Per tutto quanto esposto, l'appello si rivela infondato e va, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza – non ravvisandosi contrasti giurisprudenziali idonei a legittimare un ragionevole affidamento in capo all'intermediario finanziario – e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri medi con riduzione del 50% limitatamente alla fase istruttoria, in ragione pag. 10/11 della effettiva complessità e della natura documentale della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte appellata.
Per l'effetto del rigetto dell'impugnazione va accertata, nei confronti dell'appellante, l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal co. 17 dell'art. 1 della l. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- dichiara che sussistono nei confronti di i presupposti per il Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. co.
1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115.
Così deciso in Marsala, il 7.6.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 145/2024 R.G. promossa da
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. CANGEMI Parte_1 P.IVA_1
Laura
APPELLANTE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NUNZIATA Cinzia
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “- previa declaratoria della illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata, in totale riforma della stessa previo accertamento della inapplicabilità della sentenza della conformità dei CP_2 contratti per cui è causa alla normativa di legge (art. 125 sexies TUB, della natura up front delle voci di costo commissione di attivazione e di intermediazione, della non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, respingere, totalmente o in via subordinata parzialmente, le domande formulate dalla appellata dichiarando che nulla alla stessa era dovuto o che fosse dovuto il minor importo che il Giudice dovesse ritenere;
- in via principale accertare l'illegittimità del criterio di conteggio c.d. pro rata temporis e dichiarare applicabile nel caso di costi up front il diverso criterio del costo ammortizzato con conseguente riduzione delle pretese attoree, per un importo pari ad euro 1017,00 in luogo dei 1.610,09 liquidati nella sentenza di primo grado, di conseguenza, RIFORMARE, il capo della sentenza che liquida gli oneri rimborsabili in euro 1.610,09 e
n euro 1.017,00; CP_3
- in via subordinata dichiarare che gli interessi decorrono dalla notifica della citazione e non dalla data di stipula del contratto e che nulla era dovuto a titolo di spese di lite stante il contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali;
- condannare parte appellata alle spese e compensi di lite dei due gradi di giudizio nonché alla ripetizione della somma di euro 1.610,09, o della diversa somma che verrà individuata dal Giudice, a titolo di capitale ed alla somma corrisposta a titolo di spese legali oltre interessi al tasso legale dal dì del pagamento alla relativa ripetizione”.
Per parte appellata: “1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Marsala la hiedendone la condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 1.610,09 oltre interessi, a titolo di rimborso dei costi totali del credito per la parte residua del contratto di finanziamento n. 6989, stipulato in data 27.1.2017 mediante cessione del quinto della pensione (per un capitale lordo di € 29.400,00 rimborsabile in 120 rate da € 245,00), per intervenuta estinzione anticipata in corrispondenza della rata n. 51.
Costituendosi in giudizio, la chiedeva il rigetto della domanda, Parte_1 eccependone l'infondatezza nel merito essendo tutte le clausole che regolano il contratto, comprese quelle in materia di estinzione anticipata, pienamente legittime e conformi alla normativa di settore vigente, con particolare riguardo alla normativa in tema di trasparenza nei rapporti contrattuali e all'art. 125-sexies TUB ratione temporis vigente, nella parte in cui limita la restituzione ai soli costi recurring e non anche ai costi up-front, e non risultando dovute le commissioni per l'intermediario del credito, non essendo la la reale Parte_1 accipiens di tale importo con la conseguente carenza di legittimazione sostanziale passiva.
Con sentenza n. 437/2023, pubblicata il 4.12.2023 e notificata il 14.12.2023, il Giudice di Pace di Marsala accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.610,09 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rifusione delle spese.
Con atto di citazione notificato il 13.1.2024 la ha impugnato detta Parte_1 sentenza, chiedendone in via principale l'integrale riforma.
Con comparsa di costituzione depositata il 13.6.2024 si è costituita nel giudizio d'appello concludendo per il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
Sulle conclusioni riportate in epigrafe, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
pag. 2/11 ***
Oggetto del presente giudizio è la valutazione sull'errata interpretazione e applicazione del giudice di prime cure, a parere di parte appellante, dell'art. 125-sexies T.U.B. alla fattispecie oggetto di causa, nonché l'applicazione, al momento della quantificazione del rimborso, del criterio pro rata temporis, in luogo del criterio del costo ammortizzato.
In particolare, parte appellante sostiene che al contratto di cessione del quinto, sottoscritto in data 27.1.2017, debba applicarsi ratione temporis l'art. 125-sexies TUB introdotto dal d.lgs. n.
141/2010 nella sua precedente formulazione, stante anche quanto disposto dall'art. 1, co. 1-bis,
DL n. 69/2023 che ha modificato il secondo comma dell'art. 11-octies DL 73/2021, che prevede la non applicabilità del nuovo testo della norma, recettiva delle indicazioni fornite dalla nota sentenza c.d. Lexitor pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai contratti conclusi ante 25.7.2021, e ciò pur a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2 del DL 73/21 rispetto agli art. 11 e 117 della Costituzione (Corte cost. n.
263/22), giacché dopo tale intervento la medesima Corte di Giustizia, con la sentenza del 9 febbraio 2023 resa nella causa C-555/21 (Unicredit Bank of Austria), “ha affermato che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento (mutuo), il consumatore ha diritto alla riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up-front, così ponendosi sulla stessa linea di quanto sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito italiana in epoca antecedente alla sentenza c.d. . CP_2
Tale prospettazione difensiva non può essere condivisa.
La decisione Unicredit Bank Austria fa riferimento esclusivamente ai contratti di credito relativi a beni immobili, la cui disciplina è contenuta nella Direttiva n. 2014/17, che proprio al capo 22 ricorda come sia importante tenere conto della specificità di tali tipi di contratti che giustificano un approccio differenziato: si tratta infatti di ipotesi denotate da un'istruttoria più complessa e da una durata più elevata.
Il giudice remittente austriaco ha interrogato la Corte di Giustizia su una clausola delle condizioni generali di contratto che prevede che “in caso di rimborso anticipato del credito da parte del consumatore, gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengano ridotti proporzionalmente, mentre invece «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente»” (punto 12) e sulla compatibilità di tale clausola con “l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, che sancisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito”, ove la riduzione del costo totale del credito sia interpretata alla stregua della sentenza Lexitor, “nel senso che tale diritto include tutti i costi posti a carico del consumatore”
(punto 13).
pag. 3/11 Tuttavia, ha osservato il rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito appare ardua, poiché i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca (punto 18) e “riguardo le spese indipendenti dalla durata del contratto nell'ambito della direttiva 2014/17, il creditore non disporrebbe affatto di un margine di manovra contrattuale per riqualificare tali spese come costi che dipendono da tale durata. Al riguardo, gli organi giurisdizionali austriaci potrebbero controllare, se del caso mediante riqualificazione, se taluni costi posti a carico del consumatore corrispondano a un compenso per l'uso temporaneo dei capitali o se essi mirino a indennizzare una prestazione del creditore indipendente dalla durata del contratto” (punto 19).
Anche in tal caso, la Corte di Giustizia ha dato scarso peso al tenore letterale della disposizione da interpretare (art. 25 par. 1) e ritenuto che “la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve quindi interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte” (punto 27).
Sotto tale angolazione, la Corte ha messo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato”
(punto 28).
È degno di nota che la sentenza Unicredit Bank of Austria non enuncia le caratteristiche specifiche dei contratti di credito che giustificano “un approccio differenziato”, ma non smentisce nemmeno la rilevanza degli elementi di particolare pregnanza già indicati dal remittente, di modo che può concludersi che la specificità del credito immobiliare consiste nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. n. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo
“margine di manovra”.
pag. 4/11 Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare, “non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Sul piano della disciplina, l'irripetibilità degli oneri indipendenti dalla durata trova un duplice temperamento, facendo riemergere i doveri di trasparenza contrattuale e correttezza del finanziatore, negletti dalla sentenza nell'ottica di assicurare “una protezione sostanziale ed CP_2 effettiva [..] a prescindere dal rispetto dei citati doveri”. Infatti, in punto trasparenza e informativa contrattuale, “la ripartizione dei costi a carico del consumatore in base alla loro natura ricorrente o meno [..] riduce notevolmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella fatturazione e nell'organizzazione interna e consente sia al consumatore sia al giudice nazionale di verificare se un tipo di contributo sia oggettivamente legato alla durata del contratto. Di conseguenza, il rischio di comportamento abusivo da parte del prestatore [..] non può giustificare che i costi indipendenti dalla durata del contratto siano inclusi nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17”
(punti 34 a 36).
Il rischio di un'abusiva rappresentazione dei costi, nonostante i doveri di trasparenza, comunque sussiste, ma “spetta ai giudici nazionali vigilare affinché gli oneri che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, gravano sul consumatore non costituiscano obiettivamente una remunerazione del creditore per l'utilizzo temporaneo del capitale oggetto del presente contratto o per servizi che, al momento del pagamento anticipato, dovrebbero essere ancora forniti al consumatore. Il creditore è, a tal proposito, tenuto a stabilire la natura ricorrente o meno dei costi in questione” (punti 37-38).
In conclusione, la sentenza Unicredit Bank of Austria ha distinto il regime applicabile alle due
Direttive, in considerazione delle “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali”, senza revocare in dubbio la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza Lexitor.
Peraltro, il giudice nazionale, essendo tenuto a interpretare e applicare il diritto UE in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia (vedi tra molte Cass.
3.3.2017 n. 5381; Cass.
8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), non sembra potersi legittimamente discostare dalla sentenza Lexitor in una controversia riguardante la dir. n. 2008/48 (e l'art. 125-sexies TUB), applicando in sua vece i principi espressi da Unicredit Bank of Austria, se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE.
Giova, del resto, evidenziare che l'art. 27 del DL 10.8.2023 n. 104 ha riscritto l'art. 11-octies, comma 2 del DL 73/2021, che attualmente prevede: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei
pag. 5/11 contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Tale disposizione non tocca i diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del contratto, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, né potrebbe essere altrimenti, visto che il giudice è tenuto a interpretare e applicare il diritto interno “alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, c-14/83,
e e molte altre conformi) fino al caso-limite della manifesta contrarietà a Per_1 CP_4 legge (cfr. Corte giustizia UE 24.1.2012, c-282/10, e quindi a preferire, tra tutti i Per_2 significati dell'enunciato normativo ragionevolmente possibili secondo gli ordinari strumenti di interpretazione, uno compatibile con la direttiva, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Invero, la stessa disposizione da interpretare ribadisce il “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”, offrendo all'interprete argomento a non estrarre dall'enunciato significati incompatibili con i diritti riconosciuti dalla dir.
n. 2008/48 al consumatore in caso di estinzione anticipata o con l'effettività della loro tutela.
Ulteriore argomento, per il rispetto dei principi di diritto espressi dalla sentenza e del CP_2 giudicato costituzionale, si ricava dal confronto con la norma introdotta in via di emendamento
(art. 1 comma 1-bis) al DL 13.6.2023 n. 69 conv. in legge 10.8.2023 n. 103 – mai di fatto entrata in vigore perché sostituita il giorno stesso della pubblicazione in G.U., dovendo l'art. 1, comma 1- bis, del DL n. 69/2023 intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 prel. in applicazione del criterio cronologico –, la quale conteneva, essa sì, una disposizione in aperto contrasto con e Corte cost. n. 263/2022, prevedendo che “non sono comunque soggetti a riduzione [..] i costi CP_2 sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”. L'art. 27, DL 104/2023, pur essendo scritto sulla falsariga della norma sostituita, lascia cadere quest'inciso: evidente indice della resipiscenza del legislatore e della scelta – questa volta coerente con il declamato “rispetto del diritto dell'Unione europea” – di non entrare nuovamente in conflitto con la pronuncia CP_2
Unico elemento di novità, a parte la confermata irriducibilità delle imposte, è la generica
“salvezza” delle norme in tema di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Il diritto del consumatore alla riduzione degli oneri in caso di estinzione anticipata del contratto non è tuttavia in conflitto con il principio di causalità delle attribuzioni patrimoniali, né coi principi che governano la ripetizione dell'indebito.
pag. 6/11 La riduzione della totalità degli oneri compresi nel “costo totale del credito”, compresi quelli per l'accesso al contratto, consente al consumatore di rimborsare anticipatamente il prestito senza subire un impoverimento, consistente nel surrettizio aumento del costo totale del credito su base annua, rispetto a quello previsto in contratto e rappresentato nel TAEG per la regolare esecuzione del contratto fino alla naturale scadenza. Pertanto, la riduzione degli oneri non può fondare alcuna azione ex art. 2041 c.c. del finanziatore nei confronti del consumatore: anzitutto perché il consumatore non viene “arricchito a danno” del finanziatore e comunque perché una tale azione avrebbe l'effetto di togliere al consumatore i diritti riconosciutigli dalla dir. n. 2008/48, entrando nuovamente in contrasto con il diritto europeo.
Parte appellante ha altresì richiamato il principio del legittimo affidamento, onde sostenere ulteriormente la doverosità dell'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB in conformità alla citata sentenza Unicredit Bank of Austria. Di tale principio, tuttavia, ha tenuto conto espressamente la
Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 263/2022, ritenendolo non ostativo alla declaratoria di illegittimità.
Segnatamente la Corte costituzionale ha concesso che la Corte di Giustizia “riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20, , punto 28, e 7 Per_3 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto 40, e sentenze ivi richiamate)”, ma “in pari tempo, Per_4 chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia» (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk
Industri, punto 34). Di conseguenza, non possono «i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento […] rimettere in discussione tale obbligo» (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14, Dansk
Industri, punto 43), né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti della pronuncia interpretativa
(come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C154/15, C307/15 eC308/15, RR
Naranjo e altri, punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13)”.
Altro non sembra necessario aggiungere, salvo rimarcare che la stessa CEDU, se presidia con attenzione la tutela dell'affidamento del cittadino contro leggi retroattive, ritiene al contempo che
“le esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento di coloro che sono sottoposti a giudizio non sanciscono un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante” (CEDU, 18.12.2008, Unédic c. Francia, ricorso n. 20153/04, punto 74) e che “il case-law non è immutabile, ma al contrario essenzialmente evolutivo”, di modo che “il principio di buona amministrazione della giustizia non può essere spinto fino a imporre una stretta coerenza delle decisioni tra loro” e che anche un conflitto di giudicati tra supreme magistrature dello Stato non pregiudica la certezza del diritto se non si protrae a lungo (CEDU,
pag. 7/11 20.10.2011, NE Hİ AND PE Hİ v. TURKEY, ricorso n. 13279/05, punto 83 ss.).
Quanto alla doglianza dell'appellante relativa ai costi di intermediazione, va osservato che la definizione di “costo totale del credito” comprende non soltanto le remunerazioni chieste dal finanziatore, ma anche quelle chieste da un terzo, visto che per l'inclusione nel “costo totale del credito” è sufficiente che il finanziatore ne abbia “conoscenza”. A fortiori, è inclusa la prestazione chiesta dal terzo al finanziatore e da costui ribaltata sul cliente (come la commissione di agenzia o intermediazione).
Infatti, l'attività svolta – acquisizione dei contatti, promozione dei prodotti, conclusione dei contratti – è una fase ineliminabile della concessione di credito. È una tipica valutazione imprenditoriale, di costi e benefici dei modelli organizzativi, scegliere se gestire tale fase “di produzione dei contratti” internamente, utilizzando il lavoro del personale di filiale, oppure esternalizzare, utilizzando in modo più o meno esteso il lavoro di mediatori creditizi, agenti, fornitori convenzionati ecc. Egualmente, è lasciato all'autonomia negoziale del finanziatore presentare al consumatore oneri specifici per le provvigioni dell'agente o intermediario (o altro soggetto integrato nella filiera produttiva) o includere tali costi nell'ordinaria remunerazione del contratto di credito, i.e. negli interessi compensativi sul capitale concesso in godimento.
Si ha conferma di tale conclusione, rilevando che, prima ancora di CP_2 CP_5 raccomandava come pratica virtuosa l'adozione di schemi contrattuali “tutto TAN”, ossia con l'eliminazione di oneri up-front, indipendenti dalla durata. Ciò non implicava, ovviamente, che il finanziatore non avesse facoltà di ribaltare la spesa sul consumatore, addebitando la commissione, né che la spesa fosse fatta “a fondo perduto”, ma soltanto che la spesa doveva essere conglobata con gli altri costi (gestionali, di raccolta ecc.) e coperta cogli interessi.
Dopo la distinzione tra oneri dipendenti e indipendenti dalla durata è caduta, pertanto CP_2 il logico corollario dell'autonomia organizzativa e negoziale del finanziatore non può che essere l'indifferenza del consumatore, il quale ha diritto di conteggiare gli oneri up-front, previsti in contratto, delle “provvigioni all'intermediario del credito” ai fini della riduzione del costo totale del credito.
La pretesa di oneri up-front al tempo della conclusione del contratto non è perciò illegittima – il finanziatore può liberamente modulare nel tempo gli elementi dell'offerta – ma non può avere altro effetto, se non di anticipazione finanziaria di un onere che per competenza è spalmato sull'intera durata del contratto, con conseguente obbligo di restituzione delle quote non maturate, nel caso di estinzione anticipata.
pag. 8/11 Che la commissione prelevata sia stata davvero versata all'intermediario del credito è, infine, irrilevante, visto che la regola di giudizio espressa nella sentenza opera CP_2 indipendentemente dall'esistenza di un abuso o di una pratica scorretta od opaca del finanziatore.
In tema di provvigioni corrisposte a terzi, una recente pronuncia di merito (Trib. Nocera
Inferiore 5.1.2023, su Diritto bancario) ha espresso il convincimento che la banca non sia legittimata passiva all'azione di indebito, per le somme che essa prova di aver corrisposto a terzi, in quanto non sarebbe beneficiaria finale (o accipiens) del pagamento.
Tale principio di diritto non può essere condiviso, poiché gli oneri anticipati, compresi quelli corrisposti a terzi, sono inclusi nel montante lordo del finanziamento, sono trattenuti dal finanziatore come costi per arrivare al “netto ricavo” erogato e devono essere rimborsati dal consumatore al finanziatore con il versamento delle rate.
In modo lineare, la riduzione degli oneri ex art. 125-sexies TUB comporta il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente una minor somma di denaro, di modo che il finanziatore, se non conteggia la riduzione dei premi assicurativi, provvigioni e altri oneri da rimborsare (come accadeva per gli oneri up-front ante Lexitor) o liquida una somma inferiore alla giusta misura, viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione passiva rispetto all'azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell'intermediario del credito è correttamente proposta nei confronti del finanziatore.
Infine, l'appellante ha contestato il metodo di calcolo c.d. pro rata temporis seguito dal Giudice di prime cure, affermando in senso contrario che avrebbe dovuto trovare applicazione il diverso criterio di calcolo c.d. “relativamente proporzionale”, richiamando a sostegno della doglianza ancora una volta l'art. 11-octies, co. 2, del DL n. 73/2021 (conv. con modificazioni dalla l. n.
106/2021) nella formulazione derivante dal disposto di cui all'art. 1, co. 1-bis, DL n. 69/2023, ove viene esplicitamente indicato il criterio del costo ammortizzato.
Va ribadito sul punto che, contestualmente a tale disposizione normativa, è stato pubblicato il summenzionato DL n. 104/2023, che all'art. 27 ha riscritto il medesimo art. 11-octies, eliminando ogni riferimento al criterio del costo ammortizzato, sicché, come già detto in precedenza, la disposizione citata dall'appellante non è mai di fatto entrata in vigore.
Ciò considerato, e posto che la soluzione propugnata dall'appellante mal si concilia con i principi della sentenza Lexitor, che contiene una chiara indicazione a favore del metodo proporzionale, dovendo assicurare al consumatore un calcolo dell'indennizzo trasparente e comprensibile, nonché di facile applicazione per il creditore, in ossequio al principio della trasparenza contrattuale e al favor nei confronti del consumatore e in conformità a quanto pag. 9/11 previsto dall'art. 1374 c.c., che in caso di assenza normativa si appella all'integrazione giudiziale secondo equità, deve darsi seguito al metodo di calcolo pro rata temporis.
Infine, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata in punto spese, in ragione della mancata compensazione alla luce dell'evidenziato contrasto nella giurisprudenza di merito.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Va considerato, invero, che “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022, Rv. 664429 - 01). Nel caso in esame, nel momento in cui è stata introdotta la lite, l'odierna appellante aveva restituito all'odierna appellata, al momento dell'estinzione anticipata, unicamente l'importo di € 170,00, a titolo di rimborso commissioni di gestione, e l'ulteriore somma di € 109,48 a titolo di rimborso costi incasso rate, a fronte di costi correlati all'erogazione del finanziamento per l'ammontare complessivo di € 3.286,20 (che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, applicato il criterio pro rata temporis, conduce alla determinazione di un credito complessivo dell'appellata di
€ 1.610,09, secondo la formula: € 3.286,20 : 120 x 69), ponendo in essere una condotta che si pone in contrasto persino con l'interpretazione resa dal medesimo odierno appellante in ordine alla limitazione ai costi recurring degli obblighi restitutori dell'intermediario finanziario, non avendo dato seguito alla restituzione proporzionale di tutti i costi recurring.
Per tutto quanto esposto, l'appello si rivela infondato e va, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza – non ravvisandosi contrasti giurisprudenziali idonei a legittimare un ragionevole affidamento in capo all'intermediario finanziario – e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia applicati i parametri medi con riduzione del 50% limitatamente alla fase istruttoria, in ragione pag. 10/11 della effettiva complessità e della natura documentale della controversia e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte appellata.
Per l'effetto del rigetto dell'impugnazione va accertata, nei confronti dell'appellante, l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115 come introdotto dal co. 17 dell'art. 1 della l. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.127,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;
- dichiara che sussistono nei confronti di i presupposti per il Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ex art. co.
1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115.
Così deciso in Marsala, il 7.6.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 11/11