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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUALE DI VA LL NI
Sezione Civile
Il Tribunale di LL DE UC, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott. Alessia Annunziata Giudice rel.
a seguito DE camera di consiglio del 10/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 611/2024 del Ruolo
Contenzioso Civile avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.
MAINENTE ANTONELLO, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. , Controparte_2 presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/5/2024, Parte_1 articolava domanda di cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio contratto con All'uopo Controparte_1 evidenziava: che le parti proponevano, innanzi al Tribunale di
LL DE UC, ricorso congiunto per separazione consensuale;
che l'udienza per la ratifica delle condizioni di separazione consensuale veniva celebrata in data 04 aprile 2023
e l'omologa da parte del Tribunale interveniva in data 15 maggio
2023; che, tuttavia, intervenuta l'omologa, a causa di alcuni gravi accadimenti, la ricorrente era costretta a denunciare penalmente il coniuge, nei cui confronti veniva aperto un procedimento dalla Procura di LL DE UC , nonché ad agire, nuovamente, in sede civile, al fine di ottenere la revisione delle condizioni di separazione condivise, sia con riferimento a quanto previsto per l'affidamento ed il diritto di visita dei figli, che con riguardo alle statuizioni di natura economica;
che, infatti, era pendente innanzi all'intestato Tribunale ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori stabiliti in sede di separazione consensuale;
che tali modifiche, anche di natura economica, erano state legittimamente richieste anche per l'effetto dei provvedimenti resi, in via cautelare, nell'ambito del procedimento penale istauratosi a carico del a seguito CP_1 DE denuncia DE stessa ricorrente;
che risultava, infatti, pendente il procedimento penale n.643/2023 mod.21 R.G.N.R. e
694 /2023 R.G.GIP a carico del nell'ambito del quale era CP_1 stata emessa, in data 13 settembre 2023, nei confronti di quest'ultimo, ordinanza applicativa di misura cautelare personale, notificata alla persona offesa, Parte_1
con la quale era stato imposto al il “divieto
[...] CP_1
Pag. 2 di 8 di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, e i figli minori di età, Parte_1
e con divieto di comunicare con gli stessi con Per_1 Per_2 qualsiasi mezzo”; che comunque, non aveva Controparte_1 mai cessato di porre in essere atteggiamenti persecutori, intimidatori e vessatori nei confronti DE medesim a.
Tanto esposto, concludeva affinchè l'adito Tribunale volesse: “A) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. B) DE Legge 1 dicembre 1970 n.898 come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in LL DE UC (SA) il
[...] Controparte_1
12.07.2008, come da copia dell'Estratto per Riassunto del
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune, ordinandone
l'annotazione e le ulteriori incombenze, con conferma delle condizioni di cui in premessa.
B) Valutare gli atti commissivi ed omissivi del sig.
e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale del padre o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza DE responsabilità stessa nei confronti dei minori anche previa CTU, che con il presente ricorso formalmente si richiede, atta a valutare gli atti commessi dal nei confronti dei figli e la reale capacità genitoriale CP_1 dello stesso, nonché il pregiudizio reale o futuro patito dai minori a causa degli atteggiamenti paterni, al fine di un provvedimento ablativo o limitativo DE potestà genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c, escludendosi pernottamenti con il padre e periodi continuativi in occasione delle festività.
C) Confermare, altresì, in base al disposto degli artt. 342 bis e 342 ter cod. civ. e dell'art. 736 bis cod. proc. civ., essendo la
Pag. 3 di 8 condotta del causa di grave pregiudizio all'integrità CP_1 fisica o morale o alla libertà DE sig.ra i Parte_1 provvedimenti a tutela di quest'ultima e precisamente: “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati” dalla medesima “con divieto di comunicare” con la medesima “con qualsiasi mezzo” (come da Ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di emessa nel Controparte_1 procedimento penale n.643/2023 e notificata alla persona offesa, sig.ra in data 13 settembre 2023). Parte_1
D) Disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre.
E) Adottare i provvedimenti di giustizia in modifica delle condizioni economiche di separazione, stabilendo a carico del
Sig. alla luce dell'affido esclusivo, l'obbligo di Controparte_1 corrispondere:
- per il mantenimento dei due figli accredito mensile non inferiore ad € 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente su base ISTAT
- assegnazione dell'Assegno Unico previsto dall'INPS alla sig.ra Parte_1
- assegno di divorzio per il mantenimento DE sig.ra di importo mensile di €400,00 (euro Parte_1 quattrocento/00) ovvero DE diversa somma ritenuta di giustizia, confermando in favore DE medesima la riscossione integrale delle indennità percepite dai figli.
Resta inteso che ognuno dei coniugi è tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie a tutela dei figli minori: spese mediche, spese scolastiche e universitarie, e quanto altro necessario sempre nel loro interesse.
- a) Per spese mediche da documentare devono intendersi:
Pag. 4 di 8 visite specialistiche prescritte dal medico curante;
tickets sanitari.
- b) Per spese mediche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- c) Per spese scolastiche da documentare devono intendersi: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa.
- Per spese scolastiche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: lezioni private;
gite scolastiche con pernottamento.
- d) Per spese extrascolastiche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, e pertinenti attrezzature.
Tutte le suddette somme dovranno essere versate alla sig.ra con le stesse modalità concordate in sede di Parte_1 omologa, ovverosia con accredito a mezzo bonifico entro il giorno tre di ogni mese sul c/c DE sig.ra di cui all'IBAN Parte_1
: [...]”.
Provvedeva a costituirsi in giudizio , con comparsa depositata in data 6/11/2024, il quale Controparte_1 dichiarava preliminarmente di non opporsi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in LL DE UC (SA) il 12.07.2008 , mentre contestava, ad ogni effetto consequenziale di legge , quanto richiesto ex adverso.
Pertanto, instava perché il Tribunale volesse: “a)
Pag. 5 di 8 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1 in LL DE UC (SA) il 12.07.2008 e, nel contempo,
[...]
b) rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente e confermare in sede di divorzio – stante l'assenza di motivi giustificati e sopravvenuti successivamente - le condizioni DE separazione personale tra le parti in causa, già omologate con decreto del 15 maggio 2023 nell'ambito del procedimento n.
12/2023 R.G., con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente procedimento, da attribuirsi al procuratore costituito, antistatario. Con ogni salvezza”.
Tanto esposto, alla prima udienza del 7.11.2024, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale di divorzio relativa al solo stato e, pertanto, stante la mancata comparizione personale delle parti, veniva fissata udienza di comparizione. All'udienza dell'11.2.2025 le parti dichiaravano di non volersi conciliare ed insistevano per l'emissione DE pronuncia parziale di stato. Il Giudice designato riservava, quindi, di relazionare al Collegio.
La domanda per l'emissione DE pronuncia parziale di stato è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) DE L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di LL DE UC nel procedimento di separazione consensuale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto pronuncia parziale di
Pag. 6 di 8 scioglimento del matrimonio e, pertanto, devono essere compiute le formalità di rito, con rimessione DE causa sul ruolo per le residue richieste.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LL DE UC, non definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 12.07.2008 nel Comune di
LL DE UC tra , nata Parte_1 in PERÙ il 22/05/1982, C.F.: , e C.F._1
, nato a [...] il Controparte_1
10/07/1981, C.F.: , trascritto nel Registro C.F._2
Atti Matrimonio Comune di LL DE UC - Anno 2008,
Serie B, Parte II, N. 6;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DE Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL DE UC per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
D) spese al definitivo.
Così deciso in LL DE UC , nella camera di consiglio del 10/3/2025.
Pag. 7 di 8 Il Giudice rel.
Alessia Annunziata
Il Presidente
Elvira Bellantoni
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUALE DI VA LL NI
Sezione Civile
Il Tribunale di LL DE UC, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott. Alessia Annunziata Giudice rel.
a seguito DE camera di consiglio del 10/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 611/2024 del Ruolo
Contenzioso Civile avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.
MAINENTE ANTONELLO, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. , Controparte_2 presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/5/2024, Parte_1 articolava domanda di cessazione degli effetti civili
[...] del matrimonio contratto con All'uopo Controparte_1 evidenziava: che le parti proponevano, innanzi al Tribunale di
LL DE UC, ricorso congiunto per separazione consensuale;
che l'udienza per la ratifica delle condizioni di separazione consensuale veniva celebrata in data 04 aprile 2023
e l'omologa da parte del Tribunale interveniva in data 15 maggio
2023; che, tuttavia, intervenuta l'omologa, a causa di alcuni gravi accadimenti, la ricorrente era costretta a denunciare penalmente il coniuge, nei cui confronti veniva aperto un procedimento dalla Procura di LL DE UC , nonché ad agire, nuovamente, in sede civile, al fine di ottenere la revisione delle condizioni di separazione condivise, sia con riferimento a quanto previsto per l'affidamento ed il diritto di visita dei figli, che con riguardo alle statuizioni di natura economica;
che, infatti, era pendente innanzi all'intestato Tribunale ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. per la modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento ed alla collocazione dei figli minori stabiliti in sede di separazione consensuale;
che tali modifiche, anche di natura economica, erano state legittimamente richieste anche per l'effetto dei provvedimenti resi, in via cautelare, nell'ambito del procedimento penale istauratosi a carico del a seguito CP_1 DE denuncia DE stessa ricorrente;
che risultava, infatti, pendente il procedimento penale n.643/2023 mod.21 R.G.N.R. e
694 /2023 R.G.GIP a carico del nell'ambito del quale era CP_1 stata emessa, in data 13 settembre 2023, nei confronti di quest'ultimo, ordinanza applicativa di misura cautelare personale, notificata alla persona offesa, Parte_1
con la quale era stato imposto al il “divieto
[...] CP_1
Pag. 2 di 8 di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, e i figli minori di età, Parte_1
e con divieto di comunicare con gli stessi con Per_1 Per_2 qualsiasi mezzo”; che comunque, non aveva Controparte_1 mai cessato di porre in essere atteggiamenti persecutori, intimidatori e vessatori nei confronti DE medesim a.
Tanto esposto, concludeva affinchè l'adito Tribunale volesse: “A) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. B) DE Legge 1 dicembre 1970 n.898 come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in LL DE UC (SA) il
[...] Controparte_1
12.07.2008, come da copia dell'Estratto per Riassunto del
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune, ordinandone
l'annotazione e le ulteriori incombenze, con conferma delle condizioni di cui in premessa.
B) Valutare gli atti commissivi ed omissivi del sig.
e per l'effetto dichiarare la decadenza dalla Controparte_1 responsabilità genitoriale del padre o anche eventuale provvedimento sospensivo d'urgenza DE responsabilità stessa nei confronti dei minori anche previa CTU, che con il presente ricorso formalmente si richiede, atta a valutare gli atti commessi dal nei confronti dei figli e la reale capacità genitoriale CP_1 dello stesso, nonché il pregiudizio reale o futuro patito dai minori a causa degli atteggiamenti paterni, al fine di un provvedimento ablativo o limitativo DE potestà genitoriale ex artt. 330, 333 e 336 c.c, escludendosi pernottamenti con il padre e periodi continuativi in occasione delle festività.
C) Confermare, altresì, in base al disposto degli artt. 342 bis e 342 ter cod. civ. e dell'art. 736 bis cod. proc. civ., essendo la
Pag. 3 di 8 condotta del causa di grave pregiudizio all'integrità CP_1 fisica o morale o alla libertà DE sig.ra i Parte_1 provvedimenti a tutela di quest'ultima e precisamente: “divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati” dalla medesima “con divieto di comunicare” con la medesima “con qualsiasi mezzo” (come da Ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di emessa nel Controparte_1 procedimento penale n.643/2023 e notificata alla persona offesa, sig.ra in data 13 settembre 2023). Parte_1
D) Disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre.
E) Adottare i provvedimenti di giustizia in modifica delle condizioni economiche di separazione, stabilendo a carico del
Sig. alla luce dell'affido esclusivo, l'obbligo di Controparte_1 corrispondere:
- per il mantenimento dei due figli accredito mensile non inferiore ad € 400,00 (euro quattrocento/00), rivalutabile annualmente su base ISTAT
- assegnazione dell'Assegno Unico previsto dall'INPS alla sig.ra Parte_1
- assegno di divorzio per il mantenimento DE sig.ra di importo mensile di €400,00 (euro Parte_1 quattrocento/00) ovvero DE diversa somma ritenuta di giustizia, confermando in favore DE medesima la riscossione integrale delle indennità percepite dai figli.
Resta inteso che ognuno dei coniugi è tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie a tutela dei figli minori: spese mediche, spese scolastiche e universitarie, e quanto altro necessario sempre nel loro interesse.
- a) Per spese mediche da documentare devono intendersi:
Pag. 4 di 8 visite specialistiche prescritte dal medico curante;
tickets sanitari.
- b) Per spese mediche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale.
- c) Per spese scolastiche da documentare devono intendersi: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa.
- Per spese scolastiche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: lezioni private;
gite scolastiche con pernottamento.
- d) Per spese extrascolastiche da documentare e che richiedono preventivo accordo devono intendersi: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche, e pertinenti attrezzature.
Tutte le suddette somme dovranno essere versate alla sig.ra con le stesse modalità concordate in sede di Parte_1 omologa, ovverosia con accredito a mezzo bonifico entro il giorno tre di ogni mese sul c/c DE sig.ra di cui all'IBAN Parte_1
: [...]”.
Provvedeva a costituirsi in giudizio , con comparsa depositata in data 6/11/2024, il quale Controparte_1 dichiarava preliminarmente di non opporsi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in LL DE UC (SA) il 12.07.2008 , mentre contestava, ad ogni effetto consequenziale di legge , quanto richiesto ex adverso.
Pertanto, instava perché il Tribunale volesse: “a)
Pag. 5 di 8 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 CP_1 in LL DE UC (SA) il 12.07.2008 e, nel contempo,
[...]
b) rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente e confermare in sede di divorzio – stante l'assenza di motivi giustificati e sopravvenuti successivamente - le condizioni DE separazione personale tra le parti in causa, già omologate con decreto del 15 maggio 2023 nell'ambito del procedimento n.
12/2023 R.G., con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente procedimento, da attribuirsi al procuratore costituito, antistatario. Con ogni salvezza”.
Tanto esposto, alla prima udienza del 7.11.2024, i procuratori delle parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale di divorzio relativa al solo stato e, pertanto, stante la mancata comparizione personale delle parti, veniva fissata udienza di comparizione. All'udienza dell'11.2.2025 le parti dichiaravano di non volersi conciliare ed insistevano per l'emissione DE pronuncia parziale di stato. Il Giudice designato riservava, quindi, di relazionare al Collegio.
La domanda per l'emissione DE pronuncia parziale di stato è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) DE L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di LL DE UC nel procedimento di separazione consensuale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto pronuncia parziale di
Pag. 6 di 8 scioglimento del matrimonio e, pertanto, devono essere compiute le formalità di rito, con rimessione DE causa sul ruolo per le residue richieste.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di LL DE UC, non definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 12.07.2008 nel Comune di
LL DE UC tra , nata Parte_1 in PERÙ il 22/05/1982, C.F.: , e C.F._1
, nato a [...] il Controparte_1
10/07/1981, C.F.: , trascritto nel Registro C.F._2
Atti Matrimonio Comune di LL DE UC - Anno 2008,
Serie B, Parte II, N. 6;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DE Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL DE UC per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) provvede come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
D) spese al definitivo.
Così deciso in LL DE UC , nella camera di consiglio del 10/3/2025.
Pag. 7 di 8 Il Giudice rel.
Alessia Annunziata
Il Presidente
Elvira Bellantoni
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