Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 13/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 23/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), entrambi con l'Avv. Rigo Marzia, presso il cui studio hanno eletto domicilio, C.F._2 con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11/02/2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamen- te all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e la figlia, come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il Tribunale:
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento Parte_3
Pers della figlia nata a [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
rilevato che le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale alle seguenti condizioni:
Pers
“1) la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che assumeranno con- giuntamente le decisioni nel maggior interesse della figlia;
Pers 2) la figlia minore sarà collocata in modo paritetico presso ciascuno dei genitori e presso la casa materna ai soli fini anagrafici;
3) i genitori, fermi i migliori accordi tra loro, trascorreranno con la figlia il tempo in modo parite- tico e con le seguenti modalità:
- una settimana con ciascun genitore dal lunedì al lunedì successivo quando verrà prelevata da scuola o dall'abitazione nella quale si trova dal genitore che inizierà la settimana di collocamento;
Pers
- fermo restando il calendario settimanale, trascorrerà con ciascuno dei genitori, in modo al- ternato di anno in anno, le festività Natalizie (Natale, Santo Stefano, il primo dell'anno e l'Epifania), e quelle pasquali (Pasqua e Pasquetta) con le seguenti modalità:
- dal 24 al 31 con un genitore e dal 1 al 6 con l'altro genitore alternativamente di anno in anno, con l'accordo che quest'anno inizierà con il padre e con la possibilità per il genitore che non avrà il collocamento nei giorni di festa (Vigilia, giorno di Natale, primo dell'anno, Epifania), di concor- dare degli incontri di qualche ora con la minore. Eventuali modifiche e/o diversi accordi andranno concordati entro l'inizio del mese di dicembre;
Part
- i genitori trascorreranno con la figlia alternativamente di anno in anno metà delle vacanze squali con un genitore e metà con l'altro; si precisa che per il 2025 il primo periodo verrà trascor- Pers so da con il papà. Per il giorno di Pasqua il genitore “non collocatario” potrà, al pari dei Pers giorni relativi alle Festività Natalizie di cui sopra, incontrare previo accordo, per qualche ora. Resterà fermo il calendario settimanale e dei fine settimana in corso per i ponti e le altre even- tuali festività salvo i migliori accordi nell'interesse della minore tra i genitori, precisando sin d'ora che eventuali modifiche dovranno essere concordate almeno un mese prima della Festività pasqua- li;
- il giorno del compleanno della minore verrà trascorso alternativamente tra i genitori, salvo diver-
2 si accordi, da concordarsi almeno un mese prima del compleanno, per il 2025 inizierà il genitore
Pers che in base agli accordi sulle vacanze estive terrà con sé o, in mancanza, il genitore che in ba- Pers se alla regola dell'alternanza settimanale avrà con sé
- Per quanto concerne le vacanze estive, la minore trascorrerà un periodo di due settimane conse- cutive con ciascuno dei genitori nei mesi di luglio e agosto. Tale periodo verrà concordato entro la fine del mese di marzo di ogni anno per consentire una adeguata organizzazione e programmazio- ne;
4) le parti si impegnano reciprocamente a garantire, durante il periodo di permanenza presso cia- scuno di loro, il contatto telefonico tra la minore ed il genitore assente.
Pers 5) Il sig. corrisponderà a titolo di mantenimento per la figlia una somma mensile pari Pt_2
ad Euro 500,00 da corrispondersi con bonifico bancario alla sig.ra entro il 10di ogni Parte_1
mese sul seguente IBAN: [...]CC0012682215, tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
6) le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno a carico dei genitori nella misura del
50% secondo il protocollo del Tribunale di Milano di seguito trascritto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tratta- menti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo speciali- sta;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non co- perti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sani- tari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese
3 per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di traspor- to dei figli;
7) le parti prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche a nome della figlia Persona_2
8) premesso quanto previsto nel presente ricorso, che pertanto dovrà trovare attuazione, le parti si danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.
9) spese legali compensate tra le parti”; rilevato che in data 03/02/2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 09/01/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; Pers rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della figlia e che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo e per la natura della controversia;
visto il parere del P.M.;
visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.
P.Q.M.
affida la minore (C.F. ) ad entrambi i genitori con collocamen- Persona_2 C.F._3
to paritetico ma residenza anagrafica presso la madre;
dà atto
4 che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito
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