Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 8951
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Sentenza 30 marzo 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 23 febbraio 2023, con numero di registro generale 11314/2018. Le parti in causa hanno presentato richieste contrapposte riguardanti il diritto di sopraelevazione e la proprietà del sottotetto di un fabbricato. I ricorrenti sostenevano di avere il diritto di sopraelevare l'edificio e di aprire finestre, mentre i controricorrenti contestavano tale diritto, sostenendo che il sottotetto dovesse considerarsi parte comune.

Il giudice ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte di Appello di Genova, che aveva riconosciuto la proprietà esclusiva del sottotetto ai ricorrenti. La Corte ha argomentato che i titoli divisori del 1915 e del 1937 dimostravano chiaramente l'intenzione delle parti di attribuire la proprietà esclusiva del sottotetto e del tetto, escludendo la condominialità. Inoltre, ha ritenuto infondate le eccezioni di improcedibilità dell'appello e di prescrizione del diritto di sopraelevazione, evidenziando che tale diritto non poteva essere considerato un diritto di superficie. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 8951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8951
    Data del deposito : 30 marzo 2023

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