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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1556 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1556/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. VALSERIATI DANIELE Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. DORDONI PAOLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
2. affido condiviso dei tre figli minori Andrea, e con collocazione paritaria Per_1 Per_2
presso entrambi i genitori a settimane alterne e residenza presso la casa paterna, salva la facoltà dei genitori di accordarsi per il trasferimento della residenza, in futuro, presso la casa materna;
3. Ogni genitore sosterrà le spese ordinarie per il mantenimento dei tre figli nelle settimane che questi trascorreranno con ognuno dei genitori mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Brescia 14.7.2016 sottoscritto dalle parti;
4. i tre figli minori trascorreranno con ognuno dei genitori una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie (in modo tale da trascorrere ad anni alterni il natale o il capodanno con padre e madre) e quattro giorni durante le vacanze scolastiche pasquali (in modo tale da trascorrere ad anni alterni la pasqua o la pasquetta con padre e madre) e potranno trascorrere con ognuno dei genitori quindici giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
5. la casa coniugale di EN AN (BS), di proprietà esclusiva del signor resterà CP_1
definitivamente assegnata a quest'ultimo;
6. il signor si impegna a corrispondere alla signora entro due settimane CP_1 Pt_1
dall'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio, la somma di 7.500,00 euro
(settemilacinquecento euro) a titolo di assegno divorzile una tantum, somma che la signora dichiara sin d'ora d'accettare a tacitazione di ogni pretesa di carattere economico;
Pt_1
7. nulla è dovuto e nulla sarà dovuto tra i ricorrenti a titolo di contributo nel mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8. le parti danno confermano di aver già definito tra loro ogni altra reciproca pretesa di carattere economico;
9. L'assegno unico dovuto ex lege per i figli verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
sin dal momento della sottoscrizione del contratto di affitto della nuova abitazione o dell'acquisto di una nuova abitazione con stipulazione di contratto di mutuo. Se la signora inizierà una nuova convivenza o si trasferirà in abitazione dove non dovrà più pagare un Pt_1
canone di locazione o rateo di mutuo, l'assegno unico tornerà ad essere suddiviso al 50% tra i genitori;
10. le somme depositate sui libretti intestati ai tre figli minori non potranno essere utilizzate se non per spese necessarie per i figli e previo accordo tra i genitori, anche quando, al compimento dei 14 anni, i libretti verranno trasformati in conto corrente e ciò sino al compimento della maggiore età del figlio intestatario del conto;
11. i ricorrenti si impegnano a prestare il consenso al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione valida per l'espatrio dei ricorrenti stessi e dei figli minori;
12. Le parti si impegnano a celebrare insieme le cerimonie e le ricorrenze più importanti dei figli, dividendo i relativi costi in proporzione al proprio numero di invitati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/06/2019, a Brescia 2019 (iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 11, Parte II, Serie C/3 e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra. Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 333 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della prole
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1556/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. VALSERIATI DANIELE Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. DORDONI PAOLA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
2. affido condiviso dei tre figli minori Andrea, e con collocazione paritaria Per_1 Per_2
presso entrambi i genitori a settimane alterne e residenza presso la casa paterna, salva la facoltà dei genitori di accordarsi per il trasferimento della residenza, in futuro, presso la casa materna;
3. Ogni genitore sosterrà le spese ordinarie per il mantenimento dei tre figli nelle settimane che questi trascorreranno con ognuno dei genitori mentre le spese straordinarie verranno ripartite al 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Brescia 14.7.2016 sottoscritto dalle parti;
4. i tre figli minori trascorreranno con ognuno dei genitori una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie (in modo tale da trascorrere ad anni alterni il natale o il capodanno con padre e madre) e quattro giorni durante le vacanze scolastiche pasquali (in modo tale da trascorrere ad anni alterni la pasqua o la pasquetta con padre e madre) e potranno trascorrere con ognuno dei genitori quindici giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni anno;
5. la casa coniugale di EN AN (BS), di proprietà esclusiva del signor resterà CP_1
definitivamente assegnata a quest'ultimo;
6. il signor si impegna a corrispondere alla signora entro due settimane CP_1 Pt_1
dall'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio, la somma di 7.500,00 euro
(settemilacinquecento euro) a titolo di assegno divorzile una tantum, somma che la signora dichiara sin d'ora d'accettare a tacitazione di ogni pretesa di carattere economico;
Pt_1
7. nulla è dovuto e nulla sarà dovuto tra i ricorrenti a titolo di contributo nel mantenimento reciproco, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8. le parti danno confermano di aver già definito tra loro ogni altra reciproca pretesa di carattere economico;
9. L'assegno unico dovuto ex lege per i figli verrà percepito integralmente dalla signora Pt_1
sin dal momento della sottoscrizione del contratto di affitto della nuova abitazione o dell'acquisto di una nuova abitazione con stipulazione di contratto di mutuo. Se la signora inizierà una nuova convivenza o si trasferirà in abitazione dove non dovrà più pagare un Pt_1
canone di locazione o rateo di mutuo, l'assegno unico tornerà ad essere suddiviso al 50% tra i genitori;
10. le somme depositate sui libretti intestati ai tre figli minori non potranno essere utilizzate se non per spese necessarie per i figli e previo accordo tra i genitori, anche quando, al compimento dei 14 anni, i libretti verranno trasformati in conto corrente e ciò sino al compimento della maggiore età del figlio intestatario del conto;
11. i ricorrenti si impegnano a prestare il consenso al rilascio del passaporto e/o di altra documentazione valida per l'espatrio dei ricorrenti stessi e dei figli minori;
12. Le parti si impegnano a celebrare insieme le cerimonie e le ricorrenze più importanti dei figli, dividendo i relativi costi in proporzione al proprio numero di invitati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/06/2019, a Brescia 2019 (iscritto presso il registro dello stato civile del predetto Comune al n. 11, Parte II, Serie C/3 e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra. Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 333 del 2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse della prole
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio