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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1431 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
13 maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo (PA), via Giuseppe
Pollaci, n. 19;
(C.F.: , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Palermo (PA), via Rosina Anselmi, n. 24;
pagina1 di 38 entrambi elettivamente domiciliati in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 17,
presso lo studio dell'avv. Alberto Sbarra, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI PRINCIPALI
Contro
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza del Calendario,
n. 3 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fatebenefratelli, n. 15, presso lo studio dell'avv. Caterina Ameno, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata il 15 luglio 2024
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 9407/2023, pubblicata il 23 novembre 2023 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 39770/2020 r.g.
OGGETTO: Agenzia
Conclusioni:
Per gli appellanti principali:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9407/2023 emessa dal Tribunale di Milano, in data 23 novembre 2023, pubblicata in pari data, e non notificata, così giudicare:
- rigettare tutte le eccezioni sollevate in via preliminare da CP_2
e l'appello incidentale promosso dalla stessa in quanto infondato in fatto ed
[...] to;
- accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un unico ed unitario rapporto di agenzia, iniziato il 15 dicembre 2014 e terminato il 17 aprile 2020;
pagina2 di 38 - accertare e dichiarare che gli attori, in considerazione della cessazione del rapporto di agenzia e per le ragioni esposte nell'appello, hanno diritto ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica previste dall' CP_3
Settore Commercio e dall'art. 1751 cod. civ. e, per l'effetto, condannare
[...]
(C.F. ), con sede in Milano, Piazza del Controparte_2 P.IVA_3
Calendario n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e/o del dott. dell'importo di €. Parte_2 Controparte_1
9.398,78 (€. 23.967,62 - €. 14.568,84) a titolo di indennità suppletiva di clientela, nonché dell'importo di €. 126.087,86 a titolo di indennità meritocratica, per il complessivo importo di €. 135.486,64, o quell'altra somma che dovesse risultare in corso di causa, o determinata anche in base alle risultanze della CTU, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo dedotto quanto già previsto pari ad €. 71.963,87;
- in subordine, accertare e dichiarare l'importo dell'indennità suppletiva di clientela e/o dell'indennità meritocratica prevista dall' dovuta CP_3 separatamente al sig. ed a pari Controparte_1 Parte_2 all'ammontare che sarà riconosciuto ed accertato in corso di causa, anche in base alle risultanze della disposta CTU;
- accertare e dichiarare che i comportamenti posti in essere dalla banca convenuta che hanno portato al recesso dal rapporto di agenzia costituiscono grave inadempimento contrattuale e comunque sono contrari ai canoni di buona fede e correttezza contrattuali e costituiscono abuso del diritto e, conseguentemente, condannare (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_3 sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dagli attori, identificati quanto ai danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente pari alle spese sostenute per l'allestimento, l'organizzazione e la gestione del Financial shop, per un importo non inferiore ad €. 160.273,92, oltre all'importo di €. 229.570,50 per lucro cessante o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, e quanto ai danni non patrimoniali, nel danno all'immagine commerciale arrecato a parte attrice per la disdetta improvvisa dal contratto di agenzia, pari all'importo non inferiore di €. 240.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, tutti i danni da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimbosrso dei costi sostenuti per la CTU e la CTP. In via istruttoria, occorrendo, senza inversione dell'onere della prova si reitera l'istanza di ammissione delle prove per testi dedotte nella memoria del 17 maggio 2021. Infine disporsi consulenza tecnica contabile alfine di quantificare il danno da lucro cessante ed il danno emergente subito dall'agenzia a seguito Parte_2 del recesso intimato da DB dopo aver autorizzato l'apertura del Financial shop di via Calatafimi. In caso di contestazione avversaria o per difficoltà tecniche nell'audizione del file audio allegato, si chiede la nomina di esperto informatico ex art. 61 cod. proc. civ., ovvero CTU sul CD allegato in atti”.
Per Controparte_2
pagina3 di 38 “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza n. 9407/2023, emessa il 23 novembre 2023 a definizione della causa iscritta a ruolo con R.G. n. 39770/2020, in via preliminare
- previa la separazione ex art. 103, secondo comma, c.p.c. della posizione dell'attore sig. da quella di • dichiarare Controparte_1 Parte_2 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a conoscere del presente giudizio in favore del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro per le domande proposte dal sig. nei confronti di con Controparte_1 Controparte_2 riguardo al contratto di agenzia stipulato in data 4 dicembre 2014 e cessato in data 21 settembre 2017;
• dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio in capo al sig. rispetto alle domande concernenti il contratto di agenzia Controparte_1 stipulato tra e in data 18 settembre 2017 e Parte_2 Controparte_2 cessato in data 17 gennaio 2020;
• dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio in capo a rispetto alle domande concernenti il contratto di agenzia stipulato Parte_2 tra il sig. e in data 4 dicembre 2014 e Controparte_1 Controparte_2 cessato in data 21 settembre 2017; nel merito
- rigettare comunque tutte le domande proposte dal sig. e Controparte_1 da contro in quanto infondate in fatto e Parte_2 Controparte_2 in diritto per le molteplici ragioni sopra esposte;
- rigettare conseguentemente l'appello proposto dal sig. e Controparte_1 da con l'atto di citazione notificato in data 13 maggio 2024; Parte_2
- condannare il sig. e a restituire a Controparte_1 Parte_2 [...] l'importo di Euro 72.105,36 da quest'ultima versato in esecuzione CP_2 della sentenza n. 9407/2023, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c., dalla data del pagamento sino all'effettiva restituzione;
in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex lege prevista, CPA e IVA;
in via istruttoria
- per la denegata eventualità in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria,
A) rigettare le istanze istruttorie del sig. e di Controparte_1 Parte_2 in quanto inammissibili e irrilevanti;
B) ammettere a prova contraria, sui capitoli di prova Controparte_2 avversari in denegata ipotesi ammittendi, con i testi infra indicati;
C) ammettersi prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”:
1. “per gli agenti in attività finanziaria della Banca, l'esercizio dell'attività in locali commerciali dedicati (c.d. Negozi o financial shop) rappresenta una scelta autonoma”;
2. “nel 2017 il sig. decideva di cessare l'attività di agente Controparte_1 in attività finanziaria in forma individuale e di costituire una società, la
[...]
avente quale oggetto sociale sempre lo svolgimento dell'attività di Parte_2 agente in attività finanziaria ma dotata di un più ampio organico di dipendenti e collaboratori”;
pagina4 di 38 3. “nel 2017 il sig. proponeva alla Banca, nella persona del dott. CP_1
di stipulare un nuovo contratto di agenzia con la società Persona_1 [...]
”; Pt_2
4. “nello svolgimento dell'attività di agente, il sig. ha sempre CP_1 interfacciato solo di persona e direttamente con la Banca e con i clienti”;
5. “alla cessazione del rapporto con il sig. nel 2017, la ha CP_1 CP_4 liquidato il rateo del F.I.R.R. 2017”;
6. “come risulta dai documenti 5-6 di parte convenuta che si mostrano al teste, la ha aperto presso l' una posizione distinta per la gestione CP_4 Pt_3 del rapporto di agenzia con ed ha assegnato a quest'ultima nuovi Parte_2 codici operativi per l'accesso alla piattaforma informatica OCS, diversi da quelli in precedenza assegnati e in uso al sig. ”; CP_1
7. “ in persona del suo Amministratore Unico sig. ha Parte_2 CP_1 chiesto alla Banca di poter continuare ad utilizzare gli indirizzi e-mail già utilizzati dallo stesso sig. ”; CP_1
8. “nel novembre 2017, a mezzo del proprio Amministratore Parte_2 Unico, , ha chiesto alla Banca l'autorizzazione per aprire un Controparte_1 financial shop in Corso Calatafimi a Palermo”;
9. “il Dott. ha tentato di dissuadere Persona_1 Parte_2 dall'intraprendere l'iniziativa di cui al capitolo n. 4 che precede, in quanto onerosa e difficilmente sostenibile a fronte degli scarsi risultati dell'agente”;
10. “la solo nel marzo 2018, vista l'insistenza di , ha CP_4 Parte_2 autorizzato l'apertura del nuovo financial shop in Corso Calatafimi a Palermo”;
11. “nel 2019 ha conseguito una produzione commerciale in Parte_2 calo rispetto all'anno precedente e inferiore ai risultati conseguiti dalla rete di vendita degli agenti della Banca”;
12. “come risulta dal doc. 16 di parte convenuta che si mostra al teste, il livello di rischio associato ai contratti di finanziamento procurati da Parte_2 era pari quasi al doppio di quello registrato dalla rete di vendita della Banca (i.e. il 2,07% contro l'1,05%)”;
13. “Il livello di rischio è calcolato come il rapporto percentuale tra l'importo finanziato relativo alle pratiche erogate che presentano più di due rate arretrate non pagate e/o 'girate' a contenzioso e l'importo finanziato totale, esclusi i finanziamenti assistiti da garanzie”;
14. “la Direzione Commerciale della Banca, nelle persone del Dott.
[...]
e del Dott. prima del 17 gennaio 2020, aveva già Per_1 Persona_2 segnalato a che i risultati commerciali erano peggiori rispetto a Parte_2 quelli conseguiti dagli altri agenti della Banca da un punto di vista di volumi e di qualità dei contratti di finanziamento procurati che avevano livelli di rischio superiori alla media”; 15. “i dottori e hanno ribadito a la Pt_4 Per_1 Parte_2 circostanza di cui al capitolo n. 15 che precede anche nell'incontro del luglio 2019”;
16. “come risulta dal doc. 7 di parte convenuta che si mostra al teste, per i soggetti e la Banca ha comunicato all'agente l'insussistenza Pt_5 Per_3 delle condizioni per la concessione del finanziamento”;
17. “per i soggetti , , , Parte_6 Parte_7 Per_4 Per_5 Per_6
, e è stata a chiedere alla Per_7 Per_8 Per_9 Pt_8 Parte_2 di considerare le richieste di finanziamento superate”; CP_4
18. “per quanto riguarda la riduzione delle provvigioni sulle spese di istruttoria, come risulta dal doc. 8 di parte convenuta che si mostra al teste,
pagina5 di 38 l'iniziativa della costituiva una misura riguardante l'intera rete di vendita CP_4 che si era resa necessaria a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 e delle indicazioni della Banca d'Italia”; 19. “la convention aziendale della Banca di Francoforte si è svolta dopo il 17 gennaio 2020 ed ha avuto ad oggetto la presentazione alla rete di vendita delle linee strategiche e delle novità commerciali della per l'anno 2020”; CP_4
20. “l'ispezione nei confronti di è stata disposta nel 2018 Parte_2 nell'ambito della periodica attività di controllo che la è tenuta a svolgere CP_4 sulla propria rete di vendita e che, in quel caso, ha riguardato tutti gli agenti in attività finanziaria della regione Sicilia”;
21. “la all'inizio del rapporto di agenzia con il sig. ha CP_4 CP_1 fornito l'attività di affiancamento e formazione prevista per tutta la rete ed ha assegnato al medesimo sig. la gestione degli accordi di CP_1 convenzionamento con la Regione Sicilia e l'Arma dei Carabinieri”;
22. “lo sviluppo commerciale delle relazioni con la Regione Sicilia e l'Arma dei Carabinieri è dovuto ai tassi di interesse di particolare convenienza già applicati dalla Banca”;
23. “per l'installazione del Bancomat presso la locale Caserma dei Carabinieri di Palermo, la ha sostenuto direttamente i costi per la CP_4 realizzazione di un vero e proprio Sportello mobile, dotato di arredi e apposita strumentazione informatica, nonché per ottenere dal Demanio l'affitto degli spazi dedicati”;
24. “le vetrofanie con il brand DB Easy, di cui al doc. 24 di parte attrice che si mostra al teste, sono state utilizzate a partire dal mese di settembre 2018”; sulle predette circostanze si indicano come testi i signori Persona_1
e tutti domiciliati presso Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
. Controparte_2
pagina6 di 38 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 ottobre 2020, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano, allegando le seguenti circostanze: Controparte_2
che il 4 dicembre 2014 in qualità di agente e Controparte_1 [...]
in qualità di preponente, sottoscrivevano un primo contratto di CP_2
agenzia a tempo determinato, con decorrenza dal 15 dicembre 2014 al 14 dicembre 2015, in forza del quale l'agente assumeva l'impegno di promuovere e collocare presso i consumatori finali prodotti finanziari emessi o distribuiti dalla preponente, nella zona comprendente il territorio del Comune di Palermo;
che un secondo contratto di agenzia tra e Controparte_1 CP_2
veniva stipulato il 30 ottobre 2015, avente il medesimo oggetto del
[...]
precedente e sostitutivo di ogni precedente accordo;
che il 6 luglio 2016 e stipulavano Controparte_1 Controparte_2
un terzo contratto di agenzia, avente oggetto identico ai precedenti e anche in quel caso sostitutivo di ogni precedente accordo;
che il rapporto agenziale, sorto inizialmente come individuale, proseguiva nel corso del 2017, senza alcuna soluzione di continuità, con Parte_1
società appositamente costituita da per lo svolgimento Controparte_1 dell'incarico e di cui quest'ultimo era ed è l'amministratore unico, nonché l'unico socio;
che la continuità del rapporto agenziale è provata dal fatto che ad CP_1
non veniva corrisposta l'indennità suppletiva di clientela al momento
[...] dell'interruzione del rapporto individuale, avendo le parti concordato che le indennità di fine mandato sarebbero state liquidate alla conclusione dell'intero rapporto;
che tale continuità si evince, altresì, dal fatto che il contratto di agenzia tra e veniva sottoscritto il 18 settembre Controparte_2 Parte_1
2017, prima dell'interruzione del rapporto con (avvenuta il 21 Controparte_1
settembre 2017), nonché dal fatto che l'agenzia continuava a gestire lo stesso portafoglio clienti, nei medesimi locali del financial shop di via Principe di
Paternò, in Palermo;
che, inoltre, rimanevano immutati il codice del financial shop e le email istituzionali;
pagina7 di 38 che il contratto tra e ricalcava Controparte_2 Parte_1 quello in precedenza sottoscritto con l'unica differenza rispetto Controparte_1
al precedente contratto era che il mandato veniva pattuito a tempo indeterminato;
che il rapporto si protraeva con grande e manifesta soddisfazione della preponente, con ulteriore incremento di clientela, fino a quando CP_2
decideva sorprendentemente di recedere dal contratto per una vicenda
[...]
personale riguardante la moglie di , che Controparte_1 Persona_10 aveva in precedenza svolto l'incarico di subagente di Parte_1
che, infatti, il 17 gennaio 2020 riceveva una pec nella Controparte_1
quale comunicava il recesso dal contratto, concedendo Controparte_2 all'agente il preavviso di tre mesi secondo quanto previsto dall' settore CP_3
commercio; che tale recesso non si basava sulla libera recedibilità prevista dall' CP_3
in realtà, commettendo un palese abuso del diritto, Controparte_2
decideva di interrompere il rapporto, secondo quanto comunicato dal capo area della banca e ribadito in modo chiaro durante svariate riunioni, solo ed esclusivamente per il fatto che , che aveva deciso di separarsi Persona_10
dal marito, in data 1 ottobre 2018 aveva risolto il mandato di subagenzia con
[...]
e aveva deciso, senza nulla far sapere al coniuge, di stipulare con Parte_1 altra banca un contratto di agenzia per l'apertura di un suo financial shop;
che a partire da quel momento la gestione dei rapporti con la clientela diveniva sempre più problematica per perché la direzione della Controparte_1
banca iniziava a non approvare, anche per clienti affidabili, pratiche relative a prestiti personali e contestualmente avveniva una riduzione, da parte di
[...]
delle provvigioni, come da comunicazione alla rete agenziale del 20 CP_2
dicembre 2019, relativa alle spese istruttorie;
che il reale motivo del recesso emergeva in maniera evidente nella riunione tenutasi il 16 gennaio 2020 tra e l'area manager sud Italia di Controparte_1
alla presenza del responsabile di filiale, Controparte_2 Persona_2
in cui appariva chiaro che la vera ragione del recesso andava Testimone_3
individuata unicamente nelle iniziative assunte dalla moglie di;
Controparte_1
che, inoltre, prima del recesso, veniva fatto oggetto di un Controparte_1
atteggiamento ostile, essendo stato escluso dalla partecipazione alla più importante convention di Francoforte;
pagina8 di 38 che, tra l'altro, nel mese di dicembre 2019 era stato Controparte_1
costretto a chiudere il secondo financial shop (sito in Corso Calatafimi, in
Palermo), perdendo definitivamente ogni investimento, per le pressioni psicologiche e materiali esercitate dalla banca sin dal luglio 2019, quando veniva contestato il nuovo mandato della moglie di;
CP_1
che, quale conseguenza di tale inadempimento contrattuale della banca, vi era il danno grave subito da che nel corso del mandato aveva Controparte_1
effettuato rilevanti investimenti, da ultimo, con la costituzione, nell'aprile 2018, del secondo financial shop, che aveva comportato l'esborso di euro 102.350,00, di cui euro 6.000,00 a titolo di cauzione della locazione dell'ufficio; euro 25.200,00 per canoni di locazione da aprile 2018 a gennaio 2020; euro 4.000,00 per apertura luce;
euro 18.150,00 per spese di allestimento dell'ufficio; euro 22.000,00 per stipendi corrisposti al personale negli anni 2018-2019-2020; euro 22.000,00 a titolo di T.F.R. complessivo corrisposto al personale nei predetti anni;
euro
5.000,00 varie;
che e la sua agenzia subivano, inoltre, un gravissimo Controparte_1
danno alla propria immagine commerciale e personale, per la disdetta improvvisa e repentina dal contratto, oltre alla perdita dell'avviamento commerciale;
che per tale motivo, con lettera trasmessa via pec il 30 giugno 2020, a mezzo del proprio difensore, chiedeva alla preponente il ristoro Controparte_1
dei danni subiti e il pagamento delle indennità contrattuali dovute;
in particolare, chiedeva il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, quantificata nell'importo di euro 23.967,62, anziché nella misura di euro 14.568,84 nel frattempo corrisposta dalla banca, che nel calcolo di essa non aveva tenuto conto dell'unicità del rapporto agenziale, iniziato il 15 dicembre 2014; con la medesima lettera chiedeva alla preponente il pagamento dell'importo di Controparte_1
euro 126.087,86 a titolo di indennità meritocratica per lo sviluppo della clientela e del fatturato per mezzo della propria attività.
Sulla base di tali premesse gli attori hanno formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un unico ed unitario rapporto di agenzia, iniziato il 15 dicembre 2014 e terminato il 17 aprile
2020, per l'intervenuto trasferimento d'azienda;
pagina9 di 38 accertare e dichiarare che gli attori, in considerazione della cessazione del rapporto di agenzia e per le ragioni esposte in narrativa, hanno diritto ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica previste dall'A.E.C. del Settore Commercio e, per l'effetto, condannare CP_2
(omissis) al pagamento in favore di e/o del dott.
[...] Parte_2
dell'importo di €. 9.398,78 (€ 23.967,62 - €. 14.568,84) a titolo Controparte_1
di indennità suppletiva di clientela, nonché dell'importo di €. 126.087,86 a titolo di indennità meritocratica, per il complessivo importo di €. 135.486,64, o quell'altra somma che dovesse risultare in corso di causa, anche mediante CTU, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in subordine, accertare e dichiarare l'importo dell'indennità suppletiva di clientela e/o dell'indennità meritocratica prevista dall'A.E.C., dovuta separatamente alla ditta e a pari Controparte_1 Parte_2
all'ammontare che sarà riconosciuto ed accertato in corso di causa;
accertare e dichiarare che i comportamenti posti in essere dalla banca convenuta che hanno portato al recesso dal rapporto di agenzia costituiscono grave inadempimento contrattuale e comunque sono contrari ai canoni di buona fede e correttezza contrattuali e costituiscono abuso del diritto e, conseguentemente, condannare (omissis) a risarcire i danni Controparte_2
subiti dagli attori, identificati quanto ai danni patrimoniali, nelle spese sostenute per l'allestimento, l'organizzazione e la gestione del financial shop di Corso
Calatafimi a Palermo, pari all'importo non inferiore di €. 102.350,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, e quanto ai danni non patrimoniali, nel danno all'immagine commerciale arrecato a parte attrice per la disdetta improvvisa dal contratto di agenzia, pari all'importo non inferiore di €. 240.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_2
l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito, in favore del Tribunale di Palermo, quale giudice del lavoro, con riguardo al rapporto intercorso con per avere quest'ultimo svolto la propria attività con prevalenza Controparte_1
del suo contributo personale rispetto a quello dei mezzi usati e dei soggetti che lavoravano per suo conto.
pagina10 di 38 Nel merito, ha contestato il fondamento delle Controparte_2
domande, evidenziando gli elementi di discontinuità del rapporto agenziale per sostenere che, in corrispondenza dei contratti di agenzia succedutisi nel tempo e, in particolare, con la sostituzione della persona giuridica alla persona fisica, si era determinata una cesura del rapporto originario, che escludeva la successione di nei diritti maturati da . Parte_1 Controparte_1
La detta parte convenuta ha, altresì, eccepito quanto segue: con riferimento alle indennità di fine rapporto richieste autonomamente, in via subordinata, da che quest'ultimo vi aveva rinunciato;
che Controparte_1 mancano i presupposti previsti dall'A.E.C., che esclude la sussistenza dei diritti in questione quando, come nel caso in esame, il recesso sia stato operato dall'agente e, in ogni caso, che risalgono all'anno 2017, per cui è intervenuta la decadenza annuale ai sensi dell'art. 1751 c.c., applicabile anche alle indennità di fine rapporto previste dall'A.E.C.; che il recesso esercitato da non è illecito, in quanto Controparte_2
esercitato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato e, quindi, pacificamente legittimo, senza bisogno di motivarlo in riferimento a presupposti ulteriori rispetto alla mera volontà del recedente di porvi fine, purchè sia concesso il previsto periodo di preavviso, ciò che era avvenuto nel caso in esame;
che vi era stato un calo di rendimento nel corso del rapporto di agenzia con riguardo al numero di affari procurati alla preponente dagli agenti e con riguardo alla solvibilità dei clienti, come desumibile dal superamento del livello di rischio medio parametrato su altri agenti della medesima preponente;
che ciò aveva giustificato il legittimo rifiuto delle proposte inviate, non ricorrendo quell'intento emulativo attribuitole dagli attori.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'entità delle indennità di fine rapporto astrattamente spettanti agli attori in base all'A.E.C. applicabile, nelle differenti ipotesi della natura unitaria o frammentaria del rapporto di agenzia dedotto in giudizio, con sentenza n.
9407/2023, pubblicata il 23 novembre 2023, il Tribunale di Milano ha condannato a corrispondere a la somma di denaro di Controparte_2 Parte_1
euro 71.963,87, oltre interessi, a titolo di indennità di fine rapporto;
ha rigettato le altre domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina11 di 38 ha compensato integralmente le spese processuali tra le Controparte_2
parti, ponendo il compenso del consulente tecnico d'ufficio per metà a carico degli attori e per metà a carico della parte convenuta.
Il giudice ha ritenuto la propria competenza, sul rilievo che non ricorresse la fattispecie dell'art. 409, n. 3, c.p.c., in quanto dalla visura camerale e dai contratti con i collaboratori a vario titolo, prodotti dagli attori, risultava che, prima di costituire aveva svolto l'attività di agenzia Parte_1 Controparte_1
con la collaborazione di quattro dipendenti e vari subagenti, ciò che impediva di considerare prevalente la sua attività personale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'unitarietà del rapporto di agenzia intercorso con sulla base delle seguenti argomentazioni: Controparte_2
“nella vicenda in esame vi è stato essenzialmente il trasferimento del cosiddetto portafoglio clienti creato dallo nel precedente corso del CP_1
rapporto, analogo ad un avviamento imprenditoriale, dalla sua persona fisica ad una persona giuridica che aveva come referente lo stesso , CP_1
amministratore unico di , che ha continuato a svolgere la Parte_2
medesima attività agenziale per mezzo del nuovo soggetto giuridico a favore della medesima . CP_2
Per giungere alla conclusione riportata al capoverso precedente, innanzitutto, si può e si deve escludere la volontà dello di rinunciare ai CP_1
diritti di fine rapporto maturati, in qualità di agente, fino al momento della sua sostituzione con . Ciò perché la rinuncia ad un diritto non si può Parte_2
presumere, ma deve essere espressa, in quanto sarebbe altrimenti mancante di causa: esclusa la causa di liberalità, del tutto assente nel caso di specie, deve essere anche escluso uno specifico interesse patrimoniale dello diverso CP_1
dal conseguimento delle indennità di fine rapporto, in quanto tale specifico interesse avrebbe dovuto essere espresso in qualche modo, ciò che non risulta in questo giudizio.
In secondo luogo, occorre considerare che il soggetto che ha sostituito
è niente altro che la persona giuridica di cui il primo si serve per CP_1
svolgere il medesimo rapporto di agenzia, così che la cessione dei diritti di credito alle indennità di fine rapporto dall'uno all'altra non avrebbe potuto avere come causa il pagamento di un corrispettivo dal vecchio al nuovo agente, avendo come causa invece la continuità sostanziale dei due soggetti.
pagina12 di 38 In terzo luogo, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, si deve escludere che il recesso operato dallo al fine di determinare la CP_1
sostituzione a sé di nel rapporto di agenzia possa avere rilievo Parte_2
come semplice ipotesi di recesso al fine di escludere le indennità di fine rapporto ai sensi della disciplina dell'AEC. Ciò in quanto il recesso cui ha riguardo la norma collettiva è quello che pone termine al rapporto di agenzia e non quello funzionale alla prosecuzione del rapporto con un soggetto formalmente diverso dal primo agente”.
Accertata, quindi, la natura unitaria del rapporto di agenzia dedotto in giudizio, il giudice di prime cure ha riconosciuto a l'importo di Parte_1 euro 71.963,87, come determinato dal consulente tecnico d'ufficio nella ipotesi di considerazione unitaria del rapporto, importo corrispondente alla somma delle due indennità previste dalla normativa collettiva, cioè l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, già effettuata la sottrazione di quanto percepito a tale titolo da prima dell'instaurazione del giudizio. Parte_1
Sul detto importo il giudice ha riconosciuto gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale e sino alla proposta di conciliazione formulata dal consulente tecnico d'ufficio, che proponeva il versamento agli attori del maggiore importo di euro 75.000,00; proposta accettata da ma rifiutata dai primi. Controparte_2
Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice di prime cure ha ritenuto l'insussistenza del nesso di causalità giuridicamente rilevante tra l'ipotizzato illecito e gli ipotizzati danni dedotti in giudizio, sul rilievo che anche nell'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di recesso da parte della preponente i danni si sarebbero prodotti comunque sulla base di un diritto potestativo attribuito dalla legge e dalla contrattazione collettiva alla parte di un rapporto a tempo indeterminato.
In ordine alla liquidazione delle spese di lite, il giudice ne ha disposto l'integrale compensazione tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca e del rifiuto degli attori di accettare la proposta conciliativa formulata nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio e accettata dalla parte convenuta.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13 maggio 2024, Parte_1
e hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, di
[...] Controparte_1
cui hanno chiesto la parziale riforma.
pagina13 di 38 Tempestivamente costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 29 luglio 2024, ha Controparte_2
puntualmente confutato i motivi del gravame, chiedendone il rigetto e ha proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello principale di e . Parte_1 Controparte_1
Con un primo motivo di gravame gli appellanti principali deducono
“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., anche in relazione all'art. 1749 cod. civ. Travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione ex art. 116 cod. proc. civ. (pag. 5 della sentenza)” (p. 21, atto di appello).
Dopo aver richiamato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106) in materia di abuso del diritto, gli appellanti principali lamentano che il giudice di prime cure non abbia considerato che l'atto di autonomia privata, come il recesso ad nutum, è pur sempre soggetto al controllo giurisdizionale per quanto riguarda i criteri di correttezza e di buona fede.
Deducono, in sostanza, che, difronte ad un recesso non qualificato, il giudice non poteva esimersi dal valutare le circostanze allegate dal destinatario dell'atto di recesso, quali impeditive del suo esercizio o quali fondanti un diritto al risarcimento per il suo esercizio abusivo.
Sostengono che nel caso in esame ha tenuto un Controparte_2 comportamento non leale nei confronti dell'agente, in quanto pretendeva contrattualmente ingenti investimenti per la creazione di negozi per la raccolta del credito, inducendo l'agente a notevoli investimenti, fatti confidando nella stabilità del rapporto;
una volta che l'agente aveva acquisito dal nulla la clientela, la banca operava un consistente ostruzionismo nell'approvazione delle pratiche sottoposte al suo esame, costringendo l'agente a chiudere il financial shop di via Calatafimi,
pagina14 di 38 il tutto per indurlo a recedere dal contratto e ricevere in dote i suoi clienti;
faceva pressioni, manifestando il suo dissenso perché la moglie dell'agente decideva di passare alla concorrenza, arrivando a giustificare il recesso per tale pretestuoso motivo;
“il tutto perché puntava conseguire un fatturato di quattro milioni di euro all'anno, senza dover sopportare gli oneri del contratto di agenzia, liquidando solo €. 14.568,84 come indennità di fine mandato” (p. 23, atto di appello).
Si dolgono, quindi, che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda risarcitoria, senza considerare che il recesso, seppur libero, non può essere arbitrario, “ossia fondato su una posizione di forza data dall'aver indotto l'agente
a cospicui investimenti per la creazione di Financial shop, per poi ostacolarlo non approvando i contratti proposti, financo inventando la scusa della moglie rivoltasi alla concorrenza, confidando con tali comportamenti che prima o poi si sarebbe dimesso e poi estrometterlo dal rapporto agenziale e godere dei frutti dell'impegno profuso da quest'ultimo, beneficiando del portafoglio clienti” (pp.
23 e 24, atto di appello).
Con un secondo motivo di impugnazione e Parte_1 CP_1
deducono: “Omesso esame circa l'eccezione formulata dalla banca che
[...]
il recesso sarebbe dipeso da un calo della produzione commerciale dell'agente
(“deperformance”), dovuta anche al rifiuto da parte della stessa dei contratti proposti all'agente dalla preponente per il loro presunto alto livello di rischio;
fatti mai prima contestati all'agente dalla preponente e senza rispettare la procedura prevista dall'art. 13 del contratto inter partes per la loro valutazione
e sanzione” (p. 24, atto di appello).
Gli appellanti principali ricordano che la parte convenuta aveva eccepito, nel giudizio di primo grado, che il recesso era dipeso da “valutazioni commerciali”, in quanto nel 2019 aveva conseguito una Parte_1 produzione commerciale in calo rispetto all'anno precedente, di gran lunga inferiore ai risultati conseguiti dalla rete di vendita degli agenti di CP_2
sul territorio nazionale e in quanto vi era stato un incremento del livello di
[...]
rischio associato ai contratti di finanziamento procurati da Parte_1
Gli appellanti principali lamentano che tali valutazioni commerciali negative siano state apprese per la prima volta solo in corso di causa e che la libera recedibilità consentita dall'ordinamento sia stata utilizzata da CP_2
pagina15 di 38 in modo abusivo e strumentale, non consentendo all'agente di potersi CP_2
difendere, contestandogli il presunto inadempimento nell'immediatezza dei fatti e così consentirgli una difesa, come avviene nel rapporto di lavoro dipendente e non aspettare a posteriori, con il sospetto che fatti prima ritenuti non rilevanti ai fini della risoluzione del rapporto vengano “resuscitati” ad hoc dalla banca quando ritenuti utili, come nel caso in esame e non perché ritenuto l'inadempimento veramente rilevante.
Gli appellanti principali affermano che la deduzione a posteriori di un inadempimento contrattuale, mascherando il recesso con la libera recedibilità riconosciuta dalla legge e dall' unitamente al fatto che non venivano più CP_3
accettati i contratti di finanziamento come prima, con conseguente calo del fatturato, dimostra un comportamento sleale, finalizzato a creare difficoltà all'agente per indurlo a lasciare la zona ed ereditare in cambio la clientela creata dal nulla, che garantiva milioni di euro di fatturato all'anno.
Aggiungono che i predetti elementi, unitamente al pretesto del comportamento della moglie di che aveva lasciato l'agenzia per Controparte_1
rivolgersi alla concorrenza, sono indicativi del fatto che Controparte_2
abbia utilizzato uno strumento lecito per conseguire un risultato illecito, cioè liberarsi di un agente non più gradito.
Gli appellanti principali affermano che il presunto inadempimento e il carattere non performante dell'agente non sono provati e che, al contrario, il costante aumento del fatturo, il conseguimento dei rappel e le provvigioni percepite dimostrano che l'agente dava un forte contributo a garantire lo sviluppo della zona che gli era stata affidata;
che, pertanto, il calo del fatturato nell'ultimo anno era solo dovuto all'ostruzionismo della preponente.
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, per avere il giudice di prime cure ritenuto erroneamente che la motivazione del recesso non avesse alcuna rilevanza giuridica.
Con un terzo motivo di impugnazione – intitolato “Segue: la procedura prevista dall'art. 3 del contratto inter partes” (p. 27, atto di appello) Parte_1
e si dolgono che il giudice di prime cure non abbia
[...] Controparte_1
considerato che non si era attenuta alla procedura Controparte_2 disciplinata dall'art. 3 del contratto, che prevede l'analisi della raccolta del credito pagina16 di 38 fatta dall'agente e l'avviso a quest'ultimo di eventuali carenze di qualità e l'obbligo di dare chiarimenti e giustificazioni con la previsione di un corso di formazione sulle regole di compilazione dei contratti.
Gli appellanti principali affermano che le presunte anomalie riscontrate nei singoli contratti e, in generale, la qualità del portafoglio acquisito dall'agente avrebbero dovuto essere soggetti ad un'analisi da parte della preponente, i cui risultati avrebbero dovuto essere comunicati formalmente all'agente e solo dopo tre segnalazioni negative si sarebbe potuto procedere alla risoluzione del contratto.
Deducono, quindi, che la valutazione del rischio associato ad ogni singola pratica, qualora non gradita da avrebbe dovuto essere Controparte_2 esplicitamente contestata all'agente, ciò che non è avvenuto, non avendo la preponente neppure spiegato le ragioni del rifiuto delle pratiche.
Ritengono, pertanto, che il recesso motivato dalla mancanza di una performance adeguata, come sostenuto dalla banca convenuta, è stato disposto in violazione della procedura prevista dall'art.
3.12 del contratto di agenzia.
Chiedono, quindi, la riforma della sentenza gravata, per non avere il giudice di prime cure considerato e valutato che i motivi di recesso addotti dalla banca preponente hanno violato criteri di lealtà, buona fede e correttezza contrattuale.
Con un quarto motivo di gravame e Parte_1 Controparte_1 deducono: “Omesso esame circa un fatto decisivo per la causa, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 1751 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ha quantificato l'indennità di fine mandato solo in base al dettato dell'AEC e non nella più favorevole previsione codicistica” (p. 30, atto di appello).
Gli appellanti principali si dolgono che, nel riconoscere la misura delle indennità determinata dal consulente tecnico d'ufficio per l'ipotesi di unitarietà del rapporto di agenzia, il giudice di prime cure non abbia applicato, in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la normativa di miglior favore per l'agente e, quindi, gli importi determinati ai sensi dell'art. 1751 c.c., in quanto più favorevoli.
pagina17 di 38 Ricordano che il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato l'indennità massima determinata in applicazione dell'art. 1751 c.c. nella misura di euro
159.172,20.
Deducono, dunque, che il giudice avrebbe dovuto applicare la misura massima dell'indennità in questione in quanto trattamento di miglior favore e, quindi, l'importo di euro 159.172,20, a cui detrarre il di euro 8.970,55 già CP_5 versato e l'indennità suppletiva di clientela di euro 26.177,75 e, quindi, riconoscere la somma di denaro di euro 124.023,39, anziché l'importo di euro
60.454,94 quale indicato nella risposta al quesito e, quindi, riconoscere a
[...]
la somma di denaro di euro 63.568,43, quale ulteriore somma dovuta Parte_1
rispetto a quanto già previsto in base alla sentenza impugnata, oltre interessi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002.
Con un quinto motivo di impugnazione gli appellanti principali censurano la pronuncia sulle spese di lite.
Affermano che nel caso in esame non vi è stata soccombenza reciproca, in quanto è stata accolta la domanda relativa alle indennità di fine rapporto e che l'art. 92, secondo comma, c.p.c. non prevede la compensazione delle spese processuali nel caso in cui non sia stata accettata una proposta conciliativa.
A quest'ultimo riguardo e rilevano che Parte_1 Controparte_1
la mancata accettazione della proposta formulata dal consulente tecnico d'ufficio
è stata motivata dal fatto che essa non ricomprendeva la refusione delle spese processuali e la valutazione delle altre domande formulate dagli attori;
che, in realtà, la conciliazione era solo parziale rispetto al contenzioso in atto e che non è stata accettata per tale ragione.
Con un sesto e ultimo motivo di appello e Parte_1 CP_1
si dolgono dell'applicazione degli interessi previsti dall'art. 1284, primo
[...]
comma, c.c.
Lamentano che il giudice di prime cure non abbia applicato gli interessi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, sebbene espressamente richiesti dagli attori.
L'appello incidentale di Controparte_2
pagina18 di 38 Con un primo motivo di gravame l'appellante incidentale censura la decisione sulla competenza, deducendo la violazione degli artt. 409, n. 3 e 413
c.p.c.
Ribadisce che il giudice territorialmente e funzionalmente competente a decidere le domande proposte da è il Tribunale di Palermo Controparte_1
quale giudice del lavoro.
Si duole che, nell'accertare la propria competenza, il giudice di prime cure non abbia considerato che ha stipulato i tre contratti di agenzia Controparte_1 nella sua qualità di persona fisica, senza alcuna menzione all'impresa individuale;
che il rapporto di agenzia è sempre stato gestito dall'agente direttamente, il quale si interfacciava con la banca preponente e con i clienti;
che la visura camerale menzionata nella sentenza impugnata non è una visura storica, è stata estratta il 21 ottobre 2020 e non esclude la natura parasubordinata del rapporto di CP_1
con che tale documento riporta dati riferiti al 31
[...] Controparte_2
dicembre 2017 e, quindi, a un periodo successivo alla cessazione del rapporto tra e l'agente persona fisica. Controparte_2
L'appellante incidentale aggiunge che il carattere personale della prestazione svolta da non è escluso neppure dagli ulteriori Controparte_1
documenti menzionati nella sentenza impugnata (nn. 16-22 del fascicolo degli attori). Precisa, in merito, che il doc. n. 16 non ha alcuna rilevanza, perché ha ad oggetto il testo dell'A.E.C.; che gli altri documenti sono successivi di anni rispetto all'inizio del rapporto;
che nel caso di ed Persona_11 Parte_9 manca l'evidenza di un contratto di lavoro;
che nel caso di e Testimone_4
è stata prodotta solo una pagina da cui non risultano le Controparte_6
condizioni dei presunti rapporti di lavoro e la durata.
Afferma, infine, che dalle stesse allegazioni svolte dagli attori nel giudizio di primo grado emerge che disponeva di un apparato di Controparte_1
dimensioni estremamente modeste, tale da non poter escludere il carattere prevalente dell'attività svolta personalmente dall'agente persona fisica.
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante incidentale deduce:
“violazione dell'art. 1750 c.c. e dell'art. 11 dell'AEC nonché erronea e contraddittoria motivazione della Sentenza Impugnata in relazione al capo in cui è stata affermata l'unitarietà dei due contratti di agenzia intercorsi tra DB e
pagina19 di 38 il Sig. e tra DB e la società e, per l'effetto, è Controparte_1 Parte_2 stata rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_2
rispetto alle pretese concernenti il Contratto nonché Del sig. CP_1 CP_1
rispetto alle pretese concernenti il Contratto ” (p. 14,
[...] Parte_2
comparsa di risposta). censura la pronuncia di accertamento dell'unitarietà Controparte_2
del rapporto di agenzia dedotto in giudizio.
Ritiene che la decisione gravata finisca con il negare l'operatività del diritto di recesso con preavviso, previsto a favore dell'agente dall'art. 1750 c.c. e dall'art. 11 dell' CP_3
Spiega che il giudice di prime cure non ha considerato che con lettera del 21 settembre 2017 ha comunicato a il Controparte_1 Controparte_2
proprio recesso dal contratto di agenzia, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'iniziativa autonomamente assunta da non era all'insegna della prosecuzione del rapporto. Controparte_1
Aggiunge che, avvalendosi di una facoltà riconosciuto all'agente dall'art. 14 del contratto di agenzia, dall'art. 1750 c.c. e dall'art. 11 CP_3 Controparte_1
ha scientemente deciso di interrompere il rapporto di agenzia con
[...]
della sua lettera di recesso. Parte_10
L'appellante incidentale afferma che il giudice di prime cure non ha considerato che la modifica della forma giuridica per l'esercizio dell'attività da parte dell'agente non era un obbligo, ma il frutto di una sua libera scelta e che, nel momento in cui ha deciso di sciogliersi dal rapporto di agenzia con la CP_1
preponente, egli era ben consapevole delle conseguenze di legge che ne sarebbero derivate e, cioè, che, in base agli artt. 1751 c.c. e all'art. 11 A.E.C., le indennità di fine rapporto non sono dovute nel caso in cui sia l'agente a recedere dal contratto per fatti non dovuti alla preponente.
Aggiunge che il giudice di prime cure ha errato nel considerare solo formale la modifica intervenuta sul piano soggettivo, in quanto il passaggio dalla persona fisica alla persona giuridica ha un rilievo sulla sostanza del rapporto ed è tale da determinare di per sé la cessazione del contratto di agenzia.
Censura, altresì, la parte della motivazione con la quale il giudice di prime cure ha escluso che avesse rinunciato ai diritti di fine rapporto Controparte_1
maturati in qualità di agente sino alla sua sostituzione con Parte_1
pagina20 di 38 L'appellante incidentale spiega, in merito, che il punto non è se abbia o CP_1
meno rinunciato a quei diritti, ma se quei diritti siano venuti o meno ad esistenza;
afferma che tali diritti non sono venuti ad esistenza, poiché è receduto dal CP_1
contratto di sua iniziativa e che, ai sensi dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 11 in CP_3 questa eventualità le indennità di fine rapporto, diverse dall'indennità di risoluzione (c.d. , non maturano in quanto espressamente escluse. CP_5
deduce, altresì, che all'atto del recesso di Controparte_2 CP_1
, risalente al 21 settembre 2017, la sola indennità di fine rapporto maturata
[...]
e dovuta era il di pertinenza dell'anno in corso, debitamente versata dalla CP_5 preponente all'agente, che si andava ad aggiungere alle somme di denaro liquidate per il medesimo titolo direttamente dall' in relazione ai precedenti Pt_3
anni del rapporto.
Aggiunge che il comportamento tenuto da Controparte_1 successivamente all'invio della comunicazione di recesso dimostra inequivocabilmente la sua volontà di interrompere definitivamente il rapporto di agenzia con la preponente. Precisa che è stato a comunicare sia Controparte_1 all'Organismo Agenti e Mediatori (O.A.M.) sia all' l'intervenuta Pt_3
interruzione del rapporto di agenzia con che Controparte_2 CP_1
ha incassato la quota di F.I.R.R. di pertinenza dell'anno 2017, che
[...]
sarebbe, invece, spettata a in caso di cessione del contratto. Parte_1
L'appellante incidentale censura, inoltre, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure afferma che vi è stato un trasferimento del portafoglio clienti creato da nel precedente corso del rapporto. Controparte_1
Secondo tale affermazione è errata, perché, secondo Controparte_2
il consolidato orientamento giurisprudenziale, il titolare del portafoglio clienti è solo il preponente e mai l'agente, sicché tale portafoglio non rappresenta una ricchezza definitivamente acquisita al patrimonio dell'agente, di cui il medesimo possa disporre a proprio piacimento, trasferendolo a chicchessia come si afferma, invece, nella sentenza impugnata.
L'appellante incidentale sostiene, quindi, che nel 2017 è Controparte_1
receduto dal contratto di agenzia e non vi è stato alcun trasferimento di tale contratto a con la quale ha stipulato un Parte_1 Controparte_2
nuovo e diverso contratto.
pagina21 di 38 Sulla base di queste deduzioni l'appellante incidentale ripropone la propria eccezione di difetto di legittimazione attiva di in relazione al Parte_1
contratto stipulato da e il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
con riferimento al contratto stipulato da Controparte_1 Parte_1
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione Controparte_2 deduce: “violazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 13 dell'AEC con riferimento al capo della Sentenza Impugnata con cui è stato affermato il diritto di
[...]
ad ottenere l'importo di Euro 71.963,87, a titolo di indennità di clientela Pt_2
e meritocratica per la quota parte relativa al rapporto di agenzia intercorso tra
DB e il sig. ” (p. 21, comparsa di risposta). Controparte_1
Richiamando quanto dedotto con riguardo al primo motivo dell'appello incidentale, afferma che con riferimento al rapporto di Controparte_2
agenzia stipulato da che copre il periodo dal 15 dicembre 2014 Controparte_1
al 25 settembre 2017, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 13 dell'A.E.C., poiché è stato l'agente a decidere autonomamente di porre termine al rapporto, comunicando il recesso con preavviso e senza giusta causa, con lettera dallo stesso inviata il 21 settembre 2017.
Aggiunge che ha chiesto per la prima volta il pagamento Controparte_1 dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica con lettera del legale di fiducia del 30 giugno 2020, quando il rapporto di agenzia era interrotto da quasi tre anni, con la conseguenza che, quand'anche avesse avuto diritto a tali indennità (ciò che è da escludere), egli sarebbe decaduto ai sensi dell'art. 1751, quinto comma, c.c., applicabile anche alle indennità previste dall'A.E.C., giusta la statuizione di Cass. 17 aprile 2013, n. 9348.
Afferma, dunque, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, in aggiunta al (che, come accertato anche dal consulente tecnico CP_5
d'ufficio, è già stato pagato ad nel 2017), nessun importo Controparte_1
ulteriore può essere riconosciuto a e nemmeno a con CP_1 Parte_1
riferimento al periodo dal 15 dicembre 2014 al 25 settembre 2017.
L'esame dei gravami.
In ordine di priorità logico giuridica deve essere esaminato per primo l'appello incidentale, poiché riguarda una questione pregiudiziale di rito pagina22 di 38 (competenza territoriale e funzionale) e una questione preliminare di merito
(accertamento del carattere unitario del rapporto di agenzia dedotto in giudizio).
Quanto alla prima questione, oggetto del primo motivo dell'appello incidentale, va confermata la valutazione compiuta dal giudice di prime cure, ove si consideri quanto segue.
L'art. 409, comma 3, c.p.c., assoggetta al rito del lavoro le controversie relative alle fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa ossia i
“rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Come noto, tale norma definisce i requisiti della cd. parasubordinazione: 1) prestazione di lavoro prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, 2) prestazione continuativa, 3) prestazione coordinata con l'attività del committente. Per orientamento giurisprudenziale consolidato (sui caratteri del lavoro parasubordinato si vedano, ex plurimis, Cass. n. 24361/2008, Cass. n.
5698/2002, Cass. n. 4410/1978) non ricorre il primo requisito quando l'attività lavorativa di un soggetto sia svolta in forma imprenditoriale, con prevalenza del momento organizzativo dell'opera dei propri dipendenti e collaboratori su quella della collaborazione prestata dal soggetto medesimo. La continuità viene riferita alla reiterazione di prestazioni lavorative integranti diverse “opere”, ossia estesa a tutti gli affari di una certa specie del prestatore, in un determinato periodo di tempo. La coordinazione, infine, è ravvisabile, seconda la giurisprudenza maggioritaria, quando l'attività del collaboratore si inserisce nell'organizzazione dell'ente e si pone in collegamento con gli scopi dello stesso, compatibili, però, con l'indicata autonomia professionale.
Di recente si è ribadito che “Le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. solo quando quel rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale;
tale carattere manca, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente
pagina23 di 38 ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dal citato art.
409, n. 3, cod. proc. civ.” (Cass., ord. 5 aprile 2023, n. 9431).
Nel caso in esame, con riferimento al rapporto di agenzia svolto da prima del suo recesso, sono pacifici i caratteri della continuità e Controparte_1
della coordinazione, essendo in contestazione tra le parti il solo carattere della prestazione di lavoro prevalentemente personale.
Con riferimento al periodo di vigenza del contratto di agenzia concluso da con va affermata la presenza di una pur Controparte_2 Controparte_1
minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo ad desunto anche dalla Controparte_1
concomitanza di altri rapporti di lavoro (doc. nn. 17-22, fascicolo di primo grado degli attori).
Dai richiamati documenti si desume inequivocabilmente come CP_1
svolgesse la propria attività di agente avvalendosi di collaboratori con
[...]
funzioni di centralinista (cfr. doc. n. 17), segretario (doc. n. 18), addetto alla sistemazione dell'archivio (doc. nn. 19, 20) e subagente (doc. n. 21 e 22).
E', inoltre, pacifico che avesse aperto un financial shop, Controparte_1
sostenendo le relative spese, ivi compresa la remunerazione dei propri collaboratori, con la conseguenza che è indubitabile l'esistenza di un'organizzazione dell'attività in forma imprenditoriale, allestita e gestita da nel periodo dal 15 dicembre 2014 al 25 settembre 2017 con una Controparte_1 prestazione d'opera personale di carattere organizzativo prevalente rispetto a quella tipica caratteristica dell'agente.
Deve, quindi, escludersi la sussistenza di un rapporto parasubordinato e, di conseguenza, di una competenza funzionale del giudice del lavoro.
Va, quindi, confermata la competenza del Tribunale di Milano adito in primo grado a conoscere della controversia tra e Controparte_1 CP_2
[...]
pagina24 di 38 Con riferimento alla questione della natura unitaria o frammentaria del rapporto di agenzia, oggetto del secondo motivo dell'appello incidentale, va confermato l'accertamento compiuto nella sentenza gravata.
Al riguardo vengono in considerazione i seguenti elementi: la circostanza che il contratto di agenzia tra e Controparte_2 [...]
fosse stato stipulato il 18 settembre 2017, prima che, il 21 settembre Parte_1
2017, comunicasse il proprio recesso dal contratto di agenzia in Controparte_1
essere con la medesima preponente;
la circostanza che il 27 luglio 2017, cioè prima della stipulazione del contratto tra e avesse Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 inviato alla preponente i documenti necessari per procedere al “cambio di denominazione del mandato” (doc. n. 25, fascicolo di primo grado degli attori); la circostanza che il contenuto del contratto stipulato dalla preponente con la detta società fosse lo stesso del contratto stipulato con ad Controparte_1
eccezione della durata, che nel caso del contrato stipulato con Parte_1
era a tempo indeterminato;
le circostanze, incontestate tra le parti, che fosse Parte_1 subentrata nella gestione dello stesso portafoglio clienti gestito dall'agente persona fisica e che avesse proseguito nella medesima attività esercitata nei locali del financial shop di Palermo, via Principe di Paternò; le circostanze, anch'esse pacifiche tra le parti, oltre che documentate, per cui il codice sportello dell'agenzia fosse rimasto lo stesso (n. 2310), come risulta dai moduli sottoscritti dai clienti per l'apertura del conto per carte prepagate, dapprima con l'agente persona fisica e, poi, con la società (cfr. doc. nn. 26 e 27, fascicolo di primo grado degli attori); anche il codice della filiale di Palermo di fosse rimasto lo stesso (n. 263); anche le mail istituzionali Controparte_2
fossero rimaste immutate;
la circostanza che il 6 ottobre 2017 avesse comunicato, Controparte_1 via mail, alla preponente il “passaggio collaboratori alla nuova società”, cioè la cessione, ex art. 1406 c.c., a dei contratti di lavoro con i Parte_1
dipendenti (doc. nn. 28 e 28 bis, fascicolo di primo grado degli attori).
Alla luce delle evidenziate circostanze appare evidente come il recesso di dal contratto di agenzia stipulato con la preponente e la Controparte_1
stipulazione di un nuovo contratto di agenzia tra la medesima preponente e Pt_1
pagina25 di 38 non possano essere considerati atomisticamente, come fa la parte Parte_1
appellata, per attribuire loro il significato di una cesura del rapporto di agenzia con l'agente persona fisica e l'inizio di un nuovo e diverso rapporto con la società unipersonale costituita e amministrata dallo stesso agente . Controparte_1
In realtà, le richiamate circostanze dimostrano, ove valutate nel loro complesso, come, indipendentemente dalla stipulazione del nuovo contratto con la preponente avesse di fatto accettato il subentro di Parte_1 [...]
nel rapporto di agenzia che era iniziato il 15 dicembre 2014 con Parte_1
. Controparte_1
La circostanza che il 21 settembre 2017 fosse receduto dal Controparte_1
contratto di agenzia in vigore con non osta alla predetta Controparte_2 conclusione, ove si consideri che l'agente persona fisica non aveva altra alternativa, posto che la banca aveva voluto un “cambio di denominazione del mandato”, come si desume inequivocabilmente dalla richiamata mail del 27 luglio
2017 (doc. n. 25, cit.).
Anche la prosecuzione della gestione della stessa clientela, il mantenimento delle mail istituzionali della banca, il mantenimento del codice sportello dell'agenzai e del codice della filiale di Palermo di nonché Controparte_2 la comunicazione a quest'ultima della cessione a dei contratti Parte_1
di lavoro stipulati da con i propri dipendenti sono tutti elementi Controparte_1 che indicano inequivocabilmente come la preponente avesse accettato l'immutata prosecuzione nella gestione del rapporto e del contratto di agenzia da parte di
Parte_1
Non appare, dunque, corretto, da parte di negare il Controparte_2
carattere unitario di un rapporto di agenzia che è stato di fatto gestito dalla stessa persona di anche nella veste della persona giuridica Controparte_1 [...]
(di cui era l'unico socio e l'unico amministratore), utilizzando i dati Parte_1
formali del recesso di del 21 settembre 2017 e della stipulazione Controparte_1
di un nuovo e diverso contratto con Parte_1
Nelle descritte condizioni non può ritenersi che, recedendo dal proprio contratto in essere con la preponente, avesse rinunciato (o, mai Controparte_1
acquisito, ex art. 1751 c.c. e art 11 A.E.C.) le indennità suppletiva di clientela e meritocratica, posto che, nell'intendimento delle parti, il recesso era necessario per consentire all'agente la prosecuzione della propria attività nella veste della pagina26 di 38 persona giuridica che egli rappresentava e la stipulazione del Parte_1 contratto tra la preponente e la detta società era un mero dato formale di “cambio di denominazione del mandato”, come indicato nella mail del 27 luglio 2017. Non
è un caso, del resto, che i contratti di agenzia stipulati rispettivamente da e dalla sua società unipersonale avessero lo stesso identico Controparte_1
contenuto e fossero stati tutti stipulati su moduli predisposti unilateralmente dalla preponente.
Va, quindi, confermata la valutazione del giudice di prime cure, ove si afferma che il recesso rilevante al fine dell'esclusione delle indennità previste dall' è quello che pone termine al rapporto di agenzia e non quello CP_3
funzionale alla prosecuzione del rapporto con un soggetto formalmente diverso dal primo.
Neppure può ritenersi, come dedotto dall'appellante incidentale, che la differenza tra i due soggetti fosse sostanziale e non formale, poiché, in base a quanto in precedenza rilevato, nonostante il dato formale della stipulazione di un nuovo contratto con e del recesso di dal Parte_1 Controparte_1 contratto in essere con la preponente, quest'ultima aveva accettato, per facta concludentia, che la detta società costituita da subentrasse alla Controparte_1 persona fisica del suo agente, che peraltro era l'unico socio e amministratore di e, quindi, lo stesso soggetto agente a dare esecuzione al Parte_1
contratto di agenzia, ancorché formalmente stipulato dalla società unipersonale.
Nella descritta situazione è irrilevante che avesse Controparte_1
conseguito dalla preponente e da la poiché ciò può avere Pt_3 CP_5
rilievo nei rapporti tra e ma non esclude il Controparte_1 Parte_1 dato di fatto dell'accettazione, da parte di che il rapporto di Controparte_2
agenzia continuasse con alle stesse condizioni e con le stesse Parte_1
modalità e con i medesimi clienti di e che, pertanto, Controparte_1 [...]
fosse subentrata nei crediti che a quest'ultimo sarebbero spettati a Parte_1
titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica.
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermato l'accertamento del carattere unitario del rapporto di agenzia, quale contenuto nella sentenza gravata.
L'accertamento del carattere unitario del rapporto e della successione di ad comporta l'assorbimento del terzo e Parte_1 Controparte_1
pagina27 di 38 ultimo motivo dell'appello incidentale, poiché ogni diritto maturato alla cessazione dell'unitario rapporto di agenzia va riconosciuto a Parte_1
Va, quindi, confermata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica relative all'intero rapporto, dal 15 dicembre 2014 al 17 aprile 2020, a favore di
[...]
Parte_1
In conclusione, l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato.
Venendo all'esame dell'appello principale, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché censurano la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_1 CP_1
, deducendo l'erronea valutazione, sotto diversi profili, del recesso ad
[...]
nutum esercitato dalla preponente Controparte_2
Sebbene il giudice di prime cure non abbia valutato le ragioni rispettivamente addotte dalle parti a fondamento del recesso esercitato da il 17 gennaio 2020, per verificarne la conformità ai canoni Controparte_2
di lealtà, correttezza e buona fede e valutare se esso costituisse, come prospettato dagli attori, odierni appellanti principali, un abuso del diritto, occorre svolgere in merito le seguenti considerazioni.
E' consolidato nella giurisprudenza il principio per cui anche qualora un contratto preveda il diritto di recesso "ad nutum" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt.
1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito.
Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (cfr.
Cass. 29 maggio 2020, n. 10324; Cass. 18 settembre 2009, n. 20106).
Sicchè occorre valutare se nel caso in esame la società preponente abbia esercitato il proprio diritto di recesso unilaterale per motivi che esulano dalla ratio della norma che consente il recesso ad nutum, integrando in tal caso un abuso del pagina28 di 38 diritto, o piuttosto per motivi legati a scelte prettamente imprenditoriali, perfettamente lecite.
Nel caso in esame non può dirsi configurabile un abuso del diritto, poiché rientrava nel potere discrezionale della preponente di rifiutare la concessione dei finanziamenti ai clienti procurati dall'agente, così come costituiva legittimo diritto della preponente di recedere da un contratto a tempo indeterminato in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto di fiducia, come nell'ipotesi, prospettata dagli attori, della stipulazione, da parte della moglie di e sua ex Controparte_1
subagente, di contratto di agenzia con istituto di credito concorrente.
Quanto alle doglianze degli appellanti principali circa il comportamento ostruzionistico che avrebbe posto in essere nei confronti di Controparte_2
a partire dal luglio 2019 – a seguito dell'incontro con la Parte_1 direzione commerciale – non approvando senza “validi motivi” pratiche di finanziamento procurate dall'agente, si osserva, in aggiunta a quanto in precedenza evidenziato, che, con riferimento all'elenco dei nominativi dei clienti prodotti dagli attori (doc. n. 11, fascicolo di primo grado), per i nominativi e aveva motivato all'agente le ragioni Pt_5 Per_3 Controparte_2
per le quali non vi erano i presupposti per la concessione del finanziamento (cfr. doc. n. 7, fascicolo e per i nominativi Controparte_2 Parte_6
, , e Parte_7 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Pt_8
era stata la stessa a chiedere alla preponente di considerare le Parte_1
richieste di finanziamento superate (cfr. doc. n. 7, cit.), in considerazione delle evidenze negative raccolte dall'agente successivamente all'inoltro delle richieste stesse.
Sicché nessun abuso del diritto può configurarsi in capo alla preponente.
Quanto alla dedotta violazione della procedura di cui all'art. 3 del contratto di agenzia, ne va rilevata la novità, come giustamente eccepito dalla parte appellata, poiché si tratta di deduzione di un inadempimento contrattuale che non era mai stata prospettata nel corso del giudizio di primo grado.
La doglianza è, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e non può essere presa in considerazione neppure per valutare il dedotto abuso del diritto.
Alla luce di quanto in precedenza evidenziato va escluso un comportamento illecito della banca, idoneo a configurarne la responsabilità risarcitoria.
pagina29 di 38 In ogni caso, deve essere esclusa la sussistenza dei danni richiesti, ove si consideri quanto segue.
Il danno emergente non può considerarsi in collegamento causale con il recesso di poiché i costi sostenuti per l'esercizio Controparte_2 dell'attività (canone di locazione degli immobili ove venivamo esercitati i financial shops, costi per la remunerazione dei collaboratori e vari costi di gestione) trovano comunque causa e giustificazione nell'attività espletata nel periodo al quale quei costi si riferiscono.
In ogni caso, va considerato che l'apertura dei financial shops rientrava nella facoltà dell'agente, come risulta dai contratti di agenzia dedotti in giudizio, dai quali emerge la possibilità, per l'agente, di dotarsi, nell'esercizio della propria attività, di un financial shop, sostenendone integralmente i relativi costi di allestimento e di manutenzione. All'art.
6.1 dei contratti di agenzia era, invero, previsto che “ai fini dell'esercizio delle attività oggetto del Mandato, la Società consente all'Agente di utilizzare nella zona, nel pieno rispetto da parte del medesimo di tutte le disposizioni di legge ovvero amministrative richieste al fine del regolare e lecito esercizio della propria attività negli stessi appositi locali commerciali (“Financial Shop”) i cui costi di reperimento, gestione, manutenzione, nonché quelli relativi al conseguimento e mantenimento in vita delle necessarie autorizzazioni/concessioni amministrative anche concernenti le insegne, saranno ad esclusivo carico dell'Agente, con la sola eccezione della installazione e del posizionamento della/e insegna/insegne “Deutsche Bank Easy” che verranno effettuati direttamente dalla Società a sue spese, fermi comunque restando gli oneri amministrativi a carico dell'Agente” (cfr. doc. nn. 3 e 5, fascicolo di primo grado degli attori).
Essendo, dunque, la costituzione del financial shop una facoltà per l'agente, nel caso in esame l'apertura di detti negozi da parte di e di Controparte_1 [...]
ha costituito verosimilmente il frutto di una scelta discrezionale Parte_1 dell'imprenditore, ben consapevole della possibilità che, ancorché a tempo indeterminato, il rapporto di agenzia con potesse comunque Controparte_2 essere risolto unilateralmente, a seguito dell'esercizio del recesso ad nutum.
Giova, inoltre, ricordare che detto financial shop è l'ufficio proprio dell'agente dotato di struttura organizzativa imprenditoriale, facente capo a quest'ultimo e non alla preponente. E', invero, pacifico in giurisprudenza che gli pagina30 di 38 uffici degli agenti, al pari di quelli dei consulenti finanziari, non sono assimilabili alla sede legale o alle dipendenze degli intermediari per conto dei quali detti soggetti svolgono la propria attività professionale (cfr., per tutte, Cass., ord. 6 dicembre 2022, n. 35787).
Non può, dunque, ritenersi che, a seguito del proprio recesso ad nutum, la preponente sia divenuta responsabile dei costi sostenuti dall'agente per l'allestimento e la gestione del proprio financial shop.
In ordine al lucro cessante si osserva che non sussiste prova rigorosa di tale voce di danno, ove si consideri che il criterio suggerito dagli appellanti di parametrare tale danno alle provvigioni che verosimilmente l'agente avrebbe conseguito in un anno, non è un criterio rigoroso di determinazione, non essendovi certezza in ordine all'andamento degli affari.
Quanto al danno all'immagine commerciale e professionale prospettato dagli appellanti, si ricorda che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado tali parti avevano allegato che nella “platea dei clienti” vi era stata un
“ripercussione negativa a causa della condotta assunta dalla preponente e dell'intervenuta improvvisa risoluzione del contratto”; che “a partire dal luglio
2019 la banca convenuta ha iniziato a non consentire le approvazioni delle pratiche relative ai prestiti personali e ciò ha fatto sì che, nella clientela, si sia sviluppata nei riguardi di parte attorea, una sensazione di sfiducia e di disistima.
Invero, il dott. è stato continuamente pressato dalle richieste di CP_1
spiegazioni formulate dalla propria clientela, compresi i funzionari e dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche con cui intratteneva giornalmente rapporti lavorativi, proprio per l'atteggiamento ostruzionistico della mandante, con inevitabili effetti negativi sull'attività proficuamente svolta dall'agente sino a quel momento, nonché sulle opportunità di lavoro future presso le stesse
Amministrazioni” (pp. 28 e 29).
Ciò premesso quanto alle allegazioni di parte, si ricorda, in linea di principio, che nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione;
che fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine;
che la responsabilità risarcitoria si configura quando vi è la diminuzione della pagina31 di 38 considerazione nella quale si esprime la sua immagine: sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi dell'ente e, quindi, nell'agire di questo, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca
(cfr. Cass. 10 maggio 2017, n. 11446; Cass. n. 18082 del 2013; Cass. n. 12929 del
2007; Cass. n. 7642 del 1991).
Va, altresì, ricordato che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso
l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza” (Cass. 10 maggio 2017, n.
11446).
Nel caso in esame non sussistono allegazioni idonee per ritenere provata, anche in via meramente presuntiva, l'esistenza del prospettato danno all'immagine, non essendo stati indicati episodi specifici indicativi della diminuzione della considerazione da parte dei clienti con i quali l'agente interagiva normalmente.
Anche la prova orale offerta è affatto inidonea, risolvendosi in un solo capitolo di prova testimoniale del seguente tenore: “20) vero che il dott. CP_1 dopo il recesso dal contratto d'agenzia con la DB ha dovuto dare spiegazioni alla propria clientela, compresi i funzionari e dirigenti delle Amministrazioni
Pubbliche con cui intratteneva giornalmente rapporti lavorativi”.
Appare evidente come la circostanza dedotta nel richiamato capitolo di prova orale (il dare spiegazioni ai clienti della risoluzione unilaterale del contratto di agenzia da parte della preponente) non costituisca di per sé sola prova di un danno alla reputazione dell'agente.
In conclusione, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Anche il quarto motivo dell'appello principale, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della più favorevole indennità prevista dall'art. 1751 c.c., è privo di fondamento.
pagina32 di 38 Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti principali hanno formulato una domanda ben precisa con riguardo alle indennità di fine rapporto diverse dal indicandone un preciso ammontare, CP_5
suffragato da perizia di parte predisposta dal consulente del lavoro (doc. n. 13, fascicolo di primo grado) e, quindi, limitando la domanda ad un importo ben determinato, calcolato sulla base delle previsioni dell'art. 13 dell' CP_3
Tanto emerge con chiarezza dal tenore letterale delle specifiche allegazioni contenute nel paragrafo 3 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si afferma quanto segue: in ordine all'indennità suppletiva di clientela maturata nel corso dell'intero rapporto di agenzia, non solo nel periodo di vigenza del contratto tra Parte_1
e “Con riguardo all'ammontare di tale indennità,
[...] Controparte_2
essa è da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto. Gli odierni attori hanno, pertanto, diritto a titolo di indennità suppletiva al pagamento dell'importo di
€23.967,62, calcolata secondo i criteri contrattuali, alla luce dell'ammontare provvigionale riconosciuto nel corso del rapporto, come da conteggi del
Consulente del Lavoro prodotti (sub ns. doc. 13); dalla somma predetta va detratto l'importo di €. 14.568,84, già corrisposto dalla società a seguito del recesso dal contratto, cosicchè spetta a tale titolo l'ulteriore somma di €.
9.398,78 (€. 23.967,62 - €. 14.568,84)” (p. 18); in ordine all'indennità meritocratica, che: “essa, secondo quanto previsto dall'art. 13 A.E.C. applicato, è prevista laddove l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 cod. civ. e ricorrano le condizioni per cui l'agente, al momento della cessazione del rapporto, abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti (omissis) a parte attrice debba essere riconosciuta l'indennità meritocratica, calcolata sulla base dei parametri utilizzati dal Consulente del Lavoro, ovvero calcolando il valore massimo dell'indennità ex art. 1751 cod. civ. in base alla media delle provvigioni percepite per l'intero periodo di durata del contratto, determinando la percentuale di incremento del fatturato e rapportando la percentuale
pagina33 di 38 dell'indennità rispetto al valore massimo determinato alla luce dell'art. 1751 cod. civ. Inoltre, sul punto, l' applicabile ha stabilito che l'indennità CP_3
meritocratica sia pari alla differenza fra un valore non inferiore a quello calcolato utilizzando la sopradetta metodologia e quanto di competenza dell'agente a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela. Alla luce delle suddette considerazioni e considerando come parametro di riferimento l'indennità di risoluzione del rapporto calcolata ai sensi dell'art. 1751 cod. civ., pari ad €. 159.551,37, il Consulente del Lavoro ha quantificato l'indennità meritocratica spettante alla società attrice in €.
126.087,86. In conclusione, l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere a parte attrice (comprensivo di indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica), è pari ad €. 135.486,64, oltre interessi legali ex D.Lgs.
231/2002 dal dovuto al saldo” (pp. 18-19).
Alla luce di quanto evidenziato circa l'espressa limitazione della domanda, ad opera delle parti, all'applicazione dei criteri contrattuali di determinazione delle indennità di fine rapporto, deve essere confermata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a a titolo di indennità Parte_1
suppletiva di clientela e indennità meritocratica quali previste dalla contrattazione collettiva, la complessiva somma di denaro di euro 71.963,87.
In ordine di priorità logica giuridica il sesto e ultimo motivo di gravame deve essere esaminato prima del quinto motivo (concernente le spese processuali), poiché riguarda l'applicazione degli interessi di mora e, quindi, attiene al merito della controversia.
Il motivo è fondato.
Sebbene gli attori avessero espressamente richiesto l'applicazione degli interessi di mora previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, il giudice di prime cure ha riconosciuto gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c.
La sentenza va, dunque, riformata sul punto, con la conseguenza che sull'importo di euro 71.963,87 devono essere applicati gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002.
Quanto alla decorrenza degli interessi, poiché sul punto la sentenza di primo grado non è stata impugnata, va confermata la decorrenza ivi prevista e, quindi, dalla data della domanda (30 ottobre 2020) e sino alla proposta di conciliazione pagina34 di 38 formulata dal consulente tecnico d'ufficio, che proponeva il versamento agli attori del maggiore importo di euro 75.000,00, accettata dalla parte convenuta, ma rifiutata dagli attori.
Al riguardo va precisato che la proposta di conciliazione è stata formulata dal consulente tecnico d'ufficio il 21 febbraio 2022 (cfr. p. 5 della relazione).
Gli interessi moratori nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231 del
2002 per il periodo indicato ammontano a euro 7.555,22.
Gli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. riconosciuti dalla sentenza gravata ammontano a euro 141,46.
In riforma della sentenza gravata, deve essere Controparte_2
condannata a corrispondere a a titolo di interessi moratori ex Parte_1
art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, dal 30 ottobre 2020 al 21 febbraio
2022, l'ulteriore somma di denaro di euro 7.413,76 (euro 7.555,22 meno euro
141,46).
Il parziale accoglimento del gravame principale comporta l'assorbimento del quinto motivo dell'appello principale, concernente le spese processuali, poiché
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della
pagina35 di 38 sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
L'esito della lite vede la parziale reciproca soccombenza delle parti, in ragione del fatto che se, da un lato, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
e è stata rigettata, tuttavia, essi risultano vittoriosi Parte_1 Controparte_1
rispetto alla domanda avente ad oggetto le indennità di fine rapporto e all'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale. Si giustifica, quindi, la parziale compensazione, nella misura della metà, delle spese di ambo i gradi di giudizio e del compenso liquidato dal giudice di primo grado al consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_12
deve essere, quindi, condannata a rimborsare agli Controparte_2
odierni appellanti principali la residua metà delle spese di ambo i gradi di giudizio, nonché la residua metà del compenso liquidato al detto ausiliare del giudice.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente grado di giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa.
Tale valore è rappresentato, quanto al giudizio di primo grado, dall'ammontare del credito riconosciuto a a titolo di capitale e Parte_1
di interessi ex decreto legislativo n. 231/2002, valore pari a euro 79.519,09 (euro
71.963,87 più euro 7.555,22).
Quanto al presente giudizio il valore della causa è rappresentato dal maggior importo riconosciuto a titolo di interessi previsti decreto legislativo n. 231/2002, valore pari a euro 7.413,76.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
pagina36 di 38 In parte l'appello principale proposto da e Parte_1 CP_1
nei confronti di per la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_2
9407/2023, pubblicata il 23 novembre 2023 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 39770/2020 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
corrispondere a in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a titolo di interessi di mora, l'ulteriore somma di denaro di euro
7.413,76;
RIGETTA
L'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_2
e ; Parte_1 Controparte_1
CONFERMA la sentenza impugnata nel resto;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e ad la residua metà delle spese di primo grado, liquidate, in tale Controparte_1
misura, in euro 7.051,50 per compensi di avvocato, nonché la residua metà delle spese del presente grado, liquidate, in tale misura, in euro 1.983,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
COMPENSA
Tra e le spese Controparte_2 Pt_1 Parte_1 Controparte_1 della consulenza tecnica d'ufficio;
COMPENSA
Tra e la metà Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
delle spese di ambo i gradi di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Controparte_2
pagina37 di 38 Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
pagina38 di 38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Manuela ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1431 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
13 maggio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo (PA), via Giuseppe
Pollaci, n. 19;
(C.F.: , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Palermo (PA), via Rosina Anselmi, n. 24;
pagina1 di 38 entrambi elettivamente domiciliati in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 17,
presso lo studio dell'avv. Alberto Sbarra, che li rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTI PRINCIPALI
Contro
(C.F. e P. I.V.A.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Piazza del Calendario,
n. 3 ed elettivamente domiciliata in Milano, via Fatebenefratelli, n. 15, presso lo studio dell'avv. Caterina Ameno, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata il 15 luglio 2024
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 9407/2023, pubblicata il 23 novembre 2023 dal Tribunale
di Milano nella causa iscritta al n. 39770/2020 r.g.
OGGETTO: Agenzia
Conclusioni:
Per gli appellanti principali:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9407/2023 emessa dal Tribunale di Milano, in data 23 novembre 2023, pubblicata in pari data, e non notificata, così giudicare:
- rigettare tutte le eccezioni sollevate in via preliminare da CP_2
e l'appello incidentale promosso dalla stessa in quanto infondato in fatto ed
[...] to;
- accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un unico ed unitario rapporto di agenzia, iniziato il 15 dicembre 2014 e terminato il 17 aprile 2020;
pagina2 di 38 - accertare e dichiarare che gli attori, in considerazione della cessazione del rapporto di agenzia e per le ragioni esposte nell'appello, hanno diritto ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica previste dall' CP_3
Settore Commercio e dall'art. 1751 cod. civ. e, per l'effetto, condannare
[...]
(C.F. ), con sede in Milano, Piazza del Controparte_2 P.IVA_3
Calendario n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e/o del dott. dell'importo di €. Parte_2 Controparte_1
9.398,78 (€. 23.967,62 - €. 14.568,84) a titolo di indennità suppletiva di clientela, nonché dell'importo di €. 126.087,86 a titolo di indennità meritocratica, per il complessivo importo di €. 135.486,64, o quell'altra somma che dovesse risultare in corso di causa, o determinata anche in base alle risultanze della CTU, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo dedotto quanto già previsto pari ad €. 71.963,87;
- in subordine, accertare e dichiarare l'importo dell'indennità suppletiva di clientela e/o dell'indennità meritocratica prevista dall' dovuta CP_3 separatamente al sig. ed a pari Controparte_1 Parte_2 all'ammontare che sarà riconosciuto ed accertato in corso di causa, anche in base alle risultanze della disposta CTU;
- accertare e dichiarare che i comportamenti posti in essere dalla banca convenuta che hanno portato al recesso dal rapporto di agenzia costituiscono grave inadempimento contrattuale e comunque sono contrari ai canoni di buona fede e correttezza contrattuali e costituiscono abuso del diritto e, conseguentemente, condannare (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_3 sede in Milano, Piazza del Calendario n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni subiti dagli attori, identificati quanto ai danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente pari alle spese sostenute per l'allestimento, l'organizzazione e la gestione del Financial shop, per un importo non inferiore ad €. 160.273,92, oltre all'importo di €. 229.570,50 per lucro cessante o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, e quanto ai danni non patrimoniali, nel danno all'immagine commerciale arrecato a parte attrice per la disdetta improvvisa dal contratto di agenzia, pari all'importo non inferiore di €. 240.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, tutti i danni da liquidarsi, occorrendo, anche in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese e compensi professionali, di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimbosrso dei costi sostenuti per la CTU e la CTP. In via istruttoria, occorrendo, senza inversione dell'onere della prova si reitera l'istanza di ammissione delle prove per testi dedotte nella memoria del 17 maggio 2021. Infine disporsi consulenza tecnica contabile alfine di quantificare il danno da lucro cessante ed il danno emergente subito dall'agenzia a seguito Parte_2 del recesso intimato da DB dopo aver autorizzato l'apertura del Financial shop di via Calatafimi. In caso di contestazione avversaria o per difficoltà tecniche nell'audizione del file audio allegato, si chiede la nomina di esperto informatico ex art. 61 cod. proc. civ., ovvero CTU sul CD allegato in atti”.
Per Controparte_2
pagina3 di 38 “Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza n. 9407/2023, emessa il 23 novembre 2023 a definizione della causa iscritta a ruolo con R.G. n. 39770/2020, in via preliminare
- previa la separazione ex art. 103, secondo comma, c.p.c. della posizione dell'attore sig. da quella di • dichiarare Controparte_1 Parte_2 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a conoscere del presente giudizio in favore del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro per le domande proposte dal sig. nei confronti di con Controparte_1 Controparte_2 riguardo al contratto di agenzia stipulato in data 4 dicembre 2014 e cessato in data 21 settembre 2017;
• dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio in capo al sig. rispetto alle domande concernenti il contratto di agenzia Controparte_1 stipulato tra e in data 18 settembre 2017 e Parte_2 Controparte_2 cessato in data 17 gennaio 2020;
• dichiarare la carenza di legittimazione attiva nel presente giudizio in capo a rispetto alle domande concernenti il contratto di agenzia stipulato Parte_2 tra il sig. e in data 4 dicembre 2014 e Controparte_1 Controparte_2 cessato in data 21 settembre 2017; nel merito
- rigettare comunque tutte le domande proposte dal sig. e Controparte_1 da contro in quanto infondate in fatto e Parte_2 Controparte_2 in diritto per le molteplici ragioni sopra esposte;
- rigettare conseguentemente l'appello proposto dal sig. e Controparte_1 da con l'atto di citazione notificato in data 13 maggio 2024; Parte_2
- condannare il sig. e a restituire a Controparte_1 Parte_2 [...] l'importo di Euro 72.105,36 da quest'ultima versato in esecuzione CP_2 della sentenza n. 9407/2023, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 c.c., dalla data del pagamento sino all'effettiva restituzione;
in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex lege prevista, CPA e IVA;
in via istruttoria
- per la denegata eventualità in cui la causa dovesse essere rimessa in istruttoria,
A) rigettare le istanze istruttorie del sig. e di Controparte_1 Parte_2 in quanto inammissibili e irrilevanti;
B) ammettere a prova contraria, sui capitoli di prova Controparte_2 avversari in denegata ipotesi ammittendi, con i testi infra indicati;
C) ammettersi prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati da intendersi preceduti dall'espressione “Vero che”:
1. “per gli agenti in attività finanziaria della Banca, l'esercizio dell'attività in locali commerciali dedicati (c.d. Negozi o financial shop) rappresenta una scelta autonoma”;
2. “nel 2017 il sig. decideva di cessare l'attività di agente Controparte_1 in attività finanziaria in forma individuale e di costituire una società, la
[...]
avente quale oggetto sociale sempre lo svolgimento dell'attività di Parte_2 agente in attività finanziaria ma dotata di un più ampio organico di dipendenti e collaboratori”;
pagina4 di 38 3. “nel 2017 il sig. proponeva alla Banca, nella persona del dott. CP_1
di stipulare un nuovo contratto di agenzia con la società Persona_1 [...]
”; Pt_2
4. “nello svolgimento dell'attività di agente, il sig. ha sempre CP_1 interfacciato solo di persona e direttamente con la Banca e con i clienti”;
5. “alla cessazione del rapporto con il sig. nel 2017, la ha CP_1 CP_4 liquidato il rateo del F.I.R.R. 2017”;
6. “come risulta dai documenti 5-6 di parte convenuta che si mostrano al teste, la ha aperto presso l' una posizione distinta per la gestione CP_4 Pt_3 del rapporto di agenzia con ed ha assegnato a quest'ultima nuovi Parte_2 codici operativi per l'accesso alla piattaforma informatica OCS, diversi da quelli in precedenza assegnati e in uso al sig. ”; CP_1
7. “ in persona del suo Amministratore Unico sig. ha Parte_2 CP_1 chiesto alla Banca di poter continuare ad utilizzare gli indirizzi e-mail già utilizzati dallo stesso sig. ”; CP_1
8. “nel novembre 2017, a mezzo del proprio Amministratore Parte_2 Unico, , ha chiesto alla Banca l'autorizzazione per aprire un Controparte_1 financial shop in Corso Calatafimi a Palermo”;
9. “il Dott. ha tentato di dissuadere Persona_1 Parte_2 dall'intraprendere l'iniziativa di cui al capitolo n. 4 che precede, in quanto onerosa e difficilmente sostenibile a fronte degli scarsi risultati dell'agente”;
10. “la solo nel marzo 2018, vista l'insistenza di , ha CP_4 Parte_2 autorizzato l'apertura del nuovo financial shop in Corso Calatafimi a Palermo”;
11. “nel 2019 ha conseguito una produzione commerciale in Parte_2 calo rispetto all'anno precedente e inferiore ai risultati conseguiti dalla rete di vendita degli agenti della Banca”;
12. “come risulta dal doc. 16 di parte convenuta che si mostra al teste, il livello di rischio associato ai contratti di finanziamento procurati da Parte_2 era pari quasi al doppio di quello registrato dalla rete di vendita della Banca (i.e. il 2,07% contro l'1,05%)”;
13. “Il livello di rischio è calcolato come il rapporto percentuale tra l'importo finanziato relativo alle pratiche erogate che presentano più di due rate arretrate non pagate e/o 'girate' a contenzioso e l'importo finanziato totale, esclusi i finanziamenti assistiti da garanzie”;
14. “la Direzione Commerciale della Banca, nelle persone del Dott.
[...]
e del Dott. prima del 17 gennaio 2020, aveva già Per_1 Persona_2 segnalato a che i risultati commerciali erano peggiori rispetto a Parte_2 quelli conseguiti dagli altri agenti della Banca da un punto di vista di volumi e di qualità dei contratti di finanziamento procurati che avevano livelli di rischio superiori alla media”; 15. “i dottori e hanno ribadito a la Pt_4 Per_1 Parte_2 circostanza di cui al capitolo n. 15 che precede anche nell'incontro del luglio 2019”;
16. “come risulta dal doc. 7 di parte convenuta che si mostra al teste, per i soggetti e la Banca ha comunicato all'agente l'insussistenza Pt_5 Per_3 delle condizioni per la concessione del finanziamento”;
17. “per i soggetti , , , Parte_6 Parte_7 Per_4 Per_5 Per_6
, e è stata a chiedere alla Per_7 Per_8 Per_9 Pt_8 Parte_2 di considerare le richieste di finanziamento superate”; CP_4
18. “per quanto riguarda la riduzione delle provvigioni sulle spese di istruttoria, come risulta dal doc. 8 di parte convenuta che si mostra al teste,
pagina5 di 38 l'iniziativa della costituiva una misura riguardante l'intera rete di vendita CP_4 che si era resa necessaria a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 e delle indicazioni della Banca d'Italia”; 19. “la convention aziendale della Banca di Francoforte si è svolta dopo il 17 gennaio 2020 ed ha avuto ad oggetto la presentazione alla rete di vendita delle linee strategiche e delle novità commerciali della per l'anno 2020”; CP_4
20. “l'ispezione nei confronti di è stata disposta nel 2018 Parte_2 nell'ambito della periodica attività di controllo che la è tenuta a svolgere CP_4 sulla propria rete di vendita e che, in quel caso, ha riguardato tutti gli agenti in attività finanziaria della regione Sicilia”;
21. “la all'inizio del rapporto di agenzia con il sig. ha CP_4 CP_1 fornito l'attività di affiancamento e formazione prevista per tutta la rete ed ha assegnato al medesimo sig. la gestione degli accordi di CP_1 convenzionamento con la Regione Sicilia e l'Arma dei Carabinieri”;
22. “lo sviluppo commerciale delle relazioni con la Regione Sicilia e l'Arma dei Carabinieri è dovuto ai tassi di interesse di particolare convenienza già applicati dalla Banca”;
23. “per l'installazione del Bancomat presso la locale Caserma dei Carabinieri di Palermo, la ha sostenuto direttamente i costi per la CP_4 realizzazione di un vero e proprio Sportello mobile, dotato di arredi e apposita strumentazione informatica, nonché per ottenere dal Demanio l'affitto degli spazi dedicati”;
24. “le vetrofanie con il brand DB Easy, di cui al doc. 24 di parte attrice che si mostra al teste, sono state utilizzate a partire dal mese di settembre 2018”; sulle predette circostanze si indicano come testi i signori Persona_1
e tutti domiciliati presso Persona_2 Testimone_1 Testimone_2
. Controparte_2
pagina6 di 38 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 ottobre 2020, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Milano, allegando le seguenti circostanze: Controparte_2
che il 4 dicembre 2014 in qualità di agente e Controparte_1 [...]
in qualità di preponente, sottoscrivevano un primo contratto di CP_2
agenzia a tempo determinato, con decorrenza dal 15 dicembre 2014 al 14 dicembre 2015, in forza del quale l'agente assumeva l'impegno di promuovere e collocare presso i consumatori finali prodotti finanziari emessi o distribuiti dalla preponente, nella zona comprendente il territorio del Comune di Palermo;
che un secondo contratto di agenzia tra e Controparte_1 CP_2
veniva stipulato il 30 ottobre 2015, avente il medesimo oggetto del
[...]
precedente e sostitutivo di ogni precedente accordo;
che il 6 luglio 2016 e stipulavano Controparte_1 Controparte_2
un terzo contratto di agenzia, avente oggetto identico ai precedenti e anche in quel caso sostitutivo di ogni precedente accordo;
che il rapporto agenziale, sorto inizialmente come individuale, proseguiva nel corso del 2017, senza alcuna soluzione di continuità, con Parte_1
società appositamente costituita da per lo svolgimento Controparte_1 dell'incarico e di cui quest'ultimo era ed è l'amministratore unico, nonché l'unico socio;
che la continuità del rapporto agenziale è provata dal fatto che ad CP_1
non veniva corrisposta l'indennità suppletiva di clientela al momento
[...] dell'interruzione del rapporto individuale, avendo le parti concordato che le indennità di fine mandato sarebbero state liquidate alla conclusione dell'intero rapporto;
che tale continuità si evince, altresì, dal fatto che il contratto di agenzia tra e veniva sottoscritto il 18 settembre Controparte_2 Parte_1
2017, prima dell'interruzione del rapporto con (avvenuta il 21 Controparte_1
settembre 2017), nonché dal fatto che l'agenzia continuava a gestire lo stesso portafoglio clienti, nei medesimi locali del financial shop di via Principe di
Paternò, in Palermo;
che, inoltre, rimanevano immutati il codice del financial shop e le email istituzionali;
pagina7 di 38 che il contratto tra e ricalcava Controparte_2 Parte_1 quello in precedenza sottoscritto con l'unica differenza rispetto Controparte_1
al precedente contratto era che il mandato veniva pattuito a tempo indeterminato;
che il rapporto si protraeva con grande e manifesta soddisfazione della preponente, con ulteriore incremento di clientela, fino a quando CP_2
decideva sorprendentemente di recedere dal contratto per una vicenda
[...]
personale riguardante la moglie di , che Controparte_1 Persona_10 aveva in precedenza svolto l'incarico di subagente di Parte_1
che, infatti, il 17 gennaio 2020 riceveva una pec nella Controparte_1
quale comunicava il recesso dal contratto, concedendo Controparte_2 all'agente il preavviso di tre mesi secondo quanto previsto dall' settore CP_3
commercio; che tale recesso non si basava sulla libera recedibilità prevista dall' CP_3
in realtà, commettendo un palese abuso del diritto, Controparte_2
decideva di interrompere il rapporto, secondo quanto comunicato dal capo area della banca e ribadito in modo chiaro durante svariate riunioni, solo ed esclusivamente per il fatto che , che aveva deciso di separarsi Persona_10
dal marito, in data 1 ottobre 2018 aveva risolto il mandato di subagenzia con
[...]
e aveva deciso, senza nulla far sapere al coniuge, di stipulare con Parte_1 altra banca un contratto di agenzia per l'apertura di un suo financial shop;
che a partire da quel momento la gestione dei rapporti con la clientela diveniva sempre più problematica per perché la direzione della Controparte_1
banca iniziava a non approvare, anche per clienti affidabili, pratiche relative a prestiti personali e contestualmente avveniva una riduzione, da parte di
[...]
delle provvigioni, come da comunicazione alla rete agenziale del 20 CP_2
dicembre 2019, relativa alle spese istruttorie;
che il reale motivo del recesso emergeva in maniera evidente nella riunione tenutasi il 16 gennaio 2020 tra e l'area manager sud Italia di Controparte_1
alla presenza del responsabile di filiale, Controparte_2 Persona_2
in cui appariva chiaro che la vera ragione del recesso andava Testimone_3
individuata unicamente nelle iniziative assunte dalla moglie di;
Controparte_1
che, inoltre, prima del recesso, veniva fatto oggetto di un Controparte_1
atteggiamento ostile, essendo stato escluso dalla partecipazione alla più importante convention di Francoforte;
pagina8 di 38 che, tra l'altro, nel mese di dicembre 2019 era stato Controparte_1
costretto a chiudere il secondo financial shop (sito in Corso Calatafimi, in
Palermo), perdendo definitivamente ogni investimento, per le pressioni psicologiche e materiali esercitate dalla banca sin dal luglio 2019, quando veniva contestato il nuovo mandato della moglie di;
CP_1
che, quale conseguenza di tale inadempimento contrattuale della banca, vi era il danno grave subito da che nel corso del mandato aveva Controparte_1
effettuato rilevanti investimenti, da ultimo, con la costituzione, nell'aprile 2018, del secondo financial shop, che aveva comportato l'esborso di euro 102.350,00, di cui euro 6.000,00 a titolo di cauzione della locazione dell'ufficio; euro 25.200,00 per canoni di locazione da aprile 2018 a gennaio 2020; euro 4.000,00 per apertura luce;
euro 18.150,00 per spese di allestimento dell'ufficio; euro 22.000,00 per stipendi corrisposti al personale negli anni 2018-2019-2020; euro 22.000,00 a titolo di T.F.R. complessivo corrisposto al personale nei predetti anni;
euro
5.000,00 varie;
che e la sua agenzia subivano, inoltre, un gravissimo Controparte_1
danno alla propria immagine commerciale e personale, per la disdetta improvvisa e repentina dal contratto, oltre alla perdita dell'avviamento commerciale;
che per tale motivo, con lettera trasmessa via pec il 30 giugno 2020, a mezzo del proprio difensore, chiedeva alla preponente il ristoro Controparte_1
dei danni subiti e il pagamento delle indennità contrattuali dovute;
in particolare, chiedeva il pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, quantificata nell'importo di euro 23.967,62, anziché nella misura di euro 14.568,84 nel frattempo corrisposta dalla banca, che nel calcolo di essa non aveva tenuto conto dell'unicità del rapporto agenziale, iniziato il 15 dicembre 2014; con la medesima lettera chiedeva alla preponente il pagamento dell'importo di Controparte_1
euro 126.087,86 a titolo di indennità meritocratica per lo sviluppo della clientela e del fatturato per mezzo della propria attività.
Sulla base di tali premesse gli attori hanno formulato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un unico ed unitario rapporto di agenzia, iniziato il 15 dicembre 2014 e terminato il 17 aprile
2020, per l'intervenuto trasferimento d'azienda;
pagina9 di 38 accertare e dichiarare che gli attori, in considerazione della cessazione del rapporto di agenzia e per le ragioni esposte in narrativa, hanno diritto ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica previste dall'A.E.C. del Settore Commercio e, per l'effetto, condannare CP_2
(omissis) al pagamento in favore di e/o del dott.
[...] Parte_2
dell'importo di €. 9.398,78 (€ 23.967,62 - €. 14.568,84) a titolo Controparte_1
di indennità suppletiva di clientela, nonché dell'importo di €. 126.087,86 a titolo di indennità meritocratica, per il complessivo importo di €. 135.486,64, o quell'altra somma che dovesse risultare in corso di causa, anche mediante CTU, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in subordine, accertare e dichiarare l'importo dell'indennità suppletiva di clientela e/o dell'indennità meritocratica prevista dall'A.E.C., dovuta separatamente alla ditta e a pari Controparte_1 Parte_2
all'ammontare che sarà riconosciuto ed accertato in corso di causa;
accertare e dichiarare che i comportamenti posti in essere dalla banca convenuta che hanno portato al recesso dal rapporto di agenzia costituiscono grave inadempimento contrattuale e comunque sono contrari ai canoni di buona fede e correttezza contrattuali e costituiscono abuso del diritto e, conseguentemente, condannare (omissis) a risarcire i danni Controparte_2
subiti dagli attori, identificati quanto ai danni patrimoniali, nelle spese sostenute per l'allestimento, l'organizzazione e la gestione del financial shop di Corso
Calatafimi a Palermo, pari all'importo non inferiore di €. 102.350,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, e quanto ai danni non patrimoniali, nel danno all'immagine commerciale arrecato a parte attrice per la disdetta improvvisa dal contratto di agenzia, pari all'importo non inferiore di €. 240.000,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito Controparte_2
l'incompetenza territoriale e funzionale del giudice adito, in favore del Tribunale di Palermo, quale giudice del lavoro, con riguardo al rapporto intercorso con per avere quest'ultimo svolto la propria attività con prevalenza Controparte_1
del suo contributo personale rispetto a quello dei mezzi usati e dei soggetti che lavoravano per suo conto.
pagina10 di 38 Nel merito, ha contestato il fondamento delle Controparte_2
domande, evidenziando gli elementi di discontinuità del rapporto agenziale per sostenere che, in corrispondenza dei contratti di agenzia succedutisi nel tempo e, in particolare, con la sostituzione della persona giuridica alla persona fisica, si era determinata una cesura del rapporto originario, che escludeva la successione di nei diritti maturati da . Parte_1 Controparte_1
La detta parte convenuta ha, altresì, eccepito quanto segue: con riferimento alle indennità di fine rapporto richieste autonomamente, in via subordinata, da che quest'ultimo vi aveva rinunciato;
che Controparte_1 mancano i presupposti previsti dall'A.E.C., che esclude la sussistenza dei diritti in questione quando, come nel caso in esame, il recesso sia stato operato dall'agente e, in ogni caso, che risalgono all'anno 2017, per cui è intervenuta la decadenza annuale ai sensi dell'art. 1751 c.c., applicabile anche alle indennità di fine rapporto previste dall'A.E.C.; che il recesso esercitato da non è illecito, in quanto Controparte_2
esercitato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato e, quindi, pacificamente legittimo, senza bisogno di motivarlo in riferimento a presupposti ulteriori rispetto alla mera volontà del recedente di porvi fine, purchè sia concesso il previsto periodo di preavviso, ciò che era avvenuto nel caso in esame;
che vi era stato un calo di rendimento nel corso del rapporto di agenzia con riguardo al numero di affari procurati alla preponente dagli agenti e con riguardo alla solvibilità dei clienti, come desumibile dal superamento del livello di rischio medio parametrato su altri agenti della medesima preponente;
che ciò aveva giustificato il legittimo rifiuto delle proposte inviate, non ricorrendo quell'intento emulativo attribuitole dagli attori.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'entità delle indennità di fine rapporto astrattamente spettanti agli attori in base all'A.E.C. applicabile, nelle differenti ipotesi della natura unitaria o frammentaria del rapporto di agenzia dedotto in giudizio, con sentenza n.
9407/2023, pubblicata il 23 novembre 2023, il Tribunale di Milano ha condannato a corrispondere a la somma di denaro di Controparte_2 Parte_1
euro 71.963,87, oltre interessi, a titolo di indennità di fine rapporto;
ha rigettato le altre domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina11 di 38 ha compensato integralmente le spese processuali tra le Controparte_2
parti, ponendo il compenso del consulente tecnico d'ufficio per metà a carico degli attori e per metà a carico della parte convenuta.
Il giudice ha ritenuto la propria competenza, sul rilievo che non ricorresse la fattispecie dell'art. 409, n. 3, c.p.c., in quanto dalla visura camerale e dai contratti con i collaboratori a vario titolo, prodotti dagli attori, risultava che, prima di costituire aveva svolto l'attività di agenzia Parte_1 Controparte_1
con la collaborazione di quattro dipendenti e vari subagenti, ciò che impediva di considerare prevalente la sua attività personale.
Il giudice di prime cure ha ritenuto l'unitarietà del rapporto di agenzia intercorso con sulla base delle seguenti argomentazioni: Controparte_2
“nella vicenda in esame vi è stato essenzialmente il trasferimento del cosiddetto portafoglio clienti creato dallo nel precedente corso del CP_1
rapporto, analogo ad un avviamento imprenditoriale, dalla sua persona fisica ad una persona giuridica che aveva come referente lo stesso , CP_1
amministratore unico di , che ha continuato a svolgere la Parte_2
medesima attività agenziale per mezzo del nuovo soggetto giuridico a favore della medesima . CP_2
Per giungere alla conclusione riportata al capoverso precedente, innanzitutto, si può e si deve escludere la volontà dello di rinunciare ai CP_1
diritti di fine rapporto maturati, in qualità di agente, fino al momento della sua sostituzione con . Ciò perché la rinuncia ad un diritto non si può Parte_2
presumere, ma deve essere espressa, in quanto sarebbe altrimenti mancante di causa: esclusa la causa di liberalità, del tutto assente nel caso di specie, deve essere anche escluso uno specifico interesse patrimoniale dello diverso CP_1
dal conseguimento delle indennità di fine rapporto, in quanto tale specifico interesse avrebbe dovuto essere espresso in qualche modo, ciò che non risulta in questo giudizio.
In secondo luogo, occorre considerare che il soggetto che ha sostituito
è niente altro che la persona giuridica di cui il primo si serve per CP_1
svolgere il medesimo rapporto di agenzia, così che la cessione dei diritti di credito alle indennità di fine rapporto dall'uno all'altra non avrebbe potuto avere come causa il pagamento di un corrispettivo dal vecchio al nuovo agente, avendo come causa invece la continuità sostanziale dei due soggetti.
pagina12 di 38 In terzo luogo, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, si deve escludere che il recesso operato dallo al fine di determinare la CP_1
sostituzione a sé di nel rapporto di agenzia possa avere rilievo Parte_2
come semplice ipotesi di recesso al fine di escludere le indennità di fine rapporto ai sensi della disciplina dell'AEC. Ciò in quanto il recesso cui ha riguardo la norma collettiva è quello che pone termine al rapporto di agenzia e non quello funzionale alla prosecuzione del rapporto con un soggetto formalmente diverso dal primo agente”.
Accertata, quindi, la natura unitaria del rapporto di agenzia dedotto in giudizio, il giudice di prime cure ha riconosciuto a l'importo di Parte_1 euro 71.963,87, come determinato dal consulente tecnico d'ufficio nella ipotesi di considerazione unitaria del rapporto, importo corrispondente alla somma delle due indennità previste dalla normativa collettiva, cioè l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, già effettuata la sottrazione di quanto percepito a tale titolo da prima dell'instaurazione del giudizio. Parte_1
Sul detto importo il giudice ha riconosciuto gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale e sino alla proposta di conciliazione formulata dal consulente tecnico d'ufficio, che proponeva il versamento agli attori del maggiore importo di euro 75.000,00; proposta accettata da ma rifiutata dai primi. Controparte_2
Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice di prime cure ha ritenuto l'insussistenza del nesso di causalità giuridicamente rilevante tra l'ipotizzato illecito e gli ipotizzati danni dedotti in giudizio, sul rilievo che anche nell'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di recesso da parte della preponente i danni si sarebbero prodotti comunque sulla base di un diritto potestativo attribuito dalla legge e dalla contrattazione collettiva alla parte di un rapporto a tempo indeterminato.
In ordine alla liquidazione delle spese di lite, il giudice ne ha disposto l'integrale compensazione tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca e del rifiuto degli attori di accettare la proposta conciliativa formulata nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio e accettata dalla parte convenuta.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 13 maggio 2024, Parte_1
e hanno proposto appello avverso la predetta sentenza, di
[...] Controparte_1
cui hanno chiesto la parziale riforma.
pagina13 di 38 Tempestivamente costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in via telematica il 29 luglio 2024, ha Controparte_2
puntualmente confutato i motivi del gravame, chiedendone il rigetto e ha proposto appello incidentale affidato a tre motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza), all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello principale di e . Parte_1 Controparte_1
Con un primo motivo di gravame gli appellanti principali deducono
“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., anche in relazione all'art. 1749 cod. civ. Travisamento dei fatti posti a fondamento della decisione ex art. 116 cod. proc. civ. (pag. 5 della sentenza)” (p. 21, atto di appello).
Dopo aver richiamato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 18 settembre 2009, n. 20106) in materia di abuso del diritto, gli appellanti principali lamentano che il giudice di prime cure non abbia considerato che l'atto di autonomia privata, come il recesso ad nutum, è pur sempre soggetto al controllo giurisdizionale per quanto riguarda i criteri di correttezza e di buona fede.
Deducono, in sostanza, che, difronte ad un recesso non qualificato, il giudice non poteva esimersi dal valutare le circostanze allegate dal destinatario dell'atto di recesso, quali impeditive del suo esercizio o quali fondanti un diritto al risarcimento per il suo esercizio abusivo.
Sostengono che nel caso in esame ha tenuto un Controparte_2 comportamento non leale nei confronti dell'agente, in quanto pretendeva contrattualmente ingenti investimenti per la creazione di negozi per la raccolta del credito, inducendo l'agente a notevoli investimenti, fatti confidando nella stabilità del rapporto;
una volta che l'agente aveva acquisito dal nulla la clientela, la banca operava un consistente ostruzionismo nell'approvazione delle pratiche sottoposte al suo esame, costringendo l'agente a chiudere il financial shop di via Calatafimi,
pagina14 di 38 il tutto per indurlo a recedere dal contratto e ricevere in dote i suoi clienti;
faceva pressioni, manifestando il suo dissenso perché la moglie dell'agente decideva di passare alla concorrenza, arrivando a giustificare il recesso per tale pretestuoso motivo;
“il tutto perché puntava conseguire un fatturato di quattro milioni di euro all'anno, senza dover sopportare gli oneri del contratto di agenzia, liquidando solo €. 14.568,84 come indennità di fine mandato” (p. 23, atto di appello).
Si dolgono, quindi, che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda risarcitoria, senza considerare che il recesso, seppur libero, non può essere arbitrario, “ossia fondato su una posizione di forza data dall'aver indotto l'agente
a cospicui investimenti per la creazione di Financial shop, per poi ostacolarlo non approvando i contratti proposti, financo inventando la scusa della moglie rivoltasi alla concorrenza, confidando con tali comportamenti che prima o poi si sarebbe dimesso e poi estrometterlo dal rapporto agenziale e godere dei frutti dell'impegno profuso da quest'ultimo, beneficiando del portafoglio clienti” (pp.
23 e 24, atto di appello).
Con un secondo motivo di impugnazione e Parte_1 CP_1
deducono: “Omesso esame circa l'eccezione formulata dalla banca che
[...]
il recesso sarebbe dipeso da un calo della produzione commerciale dell'agente
(“deperformance”), dovuta anche al rifiuto da parte della stessa dei contratti proposti all'agente dalla preponente per il loro presunto alto livello di rischio;
fatti mai prima contestati all'agente dalla preponente e senza rispettare la procedura prevista dall'art. 13 del contratto inter partes per la loro valutazione
e sanzione” (p. 24, atto di appello).
Gli appellanti principali ricordano che la parte convenuta aveva eccepito, nel giudizio di primo grado, che il recesso era dipeso da “valutazioni commerciali”, in quanto nel 2019 aveva conseguito una Parte_1 produzione commerciale in calo rispetto all'anno precedente, di gran lunga inferiore ai risultati conseguiti dalla rete di vendita degli agenti di CP_2
sul territorio nazionale e in quanto vi era stato un incremento del livello di
[...]
rischio associato ai contratti di finanziamento procurati da Parte_1
Gli appellanti principali lamentano che tali valutazioni commerciali negative siano state apprese per la prima volta solo in corso di causa e che la libera recedibilità consentita dall'ordinamento sia stata utilizzata da CP_2
pagina15 di 38 in modo abusivo e strumentale, non consentendo all'agente di potersi CP_2
difendere, contestandogli il presunto inadempimento nell'immediatezza dei fatti e così consentirgli una difesa, come avviene nel rapporto di lavoro dipendente e non aspettare a posteriori, con il sospetto che fatti prima ritenuti non rilevanti ai fini della risoluzione del rapporto vengano “resuscitati” ad hoc dalla banca quando ritenuti utili, come nel caso in esame e non perché ritenuto l'inadempimento veramente rilevante.
Gli appellanti principali affermano che la deduzione a posteriori di un inadempimento contrattuale, mascherando il recesso con la libera recedibilità riconosciuta dalla legge e dall' unitamente al fatto che non venivano più CP_3
accettati i contratti di finanziamento come prima, con conseguente calo del fatturato, dimostra un comportamento sleale, finalizzato a creare difficoltà all'agente per indurlo a lasciare la zona ed ereditare in cambio la clientela creata dal nulla, che garantiva milioni di euro di fatturato all'anno.
Aggiungono che i predetti elementi, unitamente al pretesto del comportamento della moglie di che aveva lasciato l'agenzia per Controparte_1
rivolgersi alla concorrenza, sono indicativi del fatto che Controparte_2
abbia utilizzato uno strumento lecito per conseguire un risultato illecito, cioè liberarsi di un agente non più gradito.
Gli appellanti principali affermano che il presunto inadempimento e il carattere non performante dell'agente non sono provati e che, al contrario, il costante aumento del fatturo, il conseguimento dei rappel e le provvigioni percepite dimostrano che l'agente dava un forte contributo a garantire lo sviluppo della zona che gli era stata affidata;
che, pertanto, il calo del fatturato nell'ultimo anno era solo dovuto all'ostruzionismo della preponente.
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, per avere il giudice di prime cure ritenuto erroneamente che la motivazione del recesso non avesse alcuna rilevanza giuridica.
Con un terzo motivo di impugnazione – intitolato “Segue: la procedura prevista dall'art. 3 del contratto inter partes” (p. 27, atto di appello) Parte_1
e si dolgono che il giudice di prime cure non abbia
[...] Controparte_1
considerato che non si era attenuta alla procedura Controparte_2 disciplinata dall'art. 3 del contratto, che prevede l'analisi della raccolta del credito pagina16 di 38 fatta dall'agente e l'avviso a quest'ultimo di eventuali carenze di qualità e l'obbligo di dare chiarimenti e giustificazioni con la previsione di un corso di formazione sulle regole di compilazione dei contratti.
Gli appellanti principali affermano che le presunte anomalie riscontrate nei singoli contratti e, in generale, la qualità del portafoglio acquisito dall'agente avrebbero dovuto essere soggetti ad un'analisi da parte della preponente, i cui risultati avrebbero dovuto essere comunicati formalmente all'agente e solo dopo tre segnalazioni negative si sarebbe potuto procedere alla risoluzione del contratto.
Deducono, quindi, che la valutazione del rischio associato ad ogni singola pratica, qualora non gradita da avrebbe dovuto essere Controparte_2 esplicitamente contestata all'agente, ciò che non è avvenuto, non avendo la preponente neppure spiegato le ragioni del rifiuto delle pratiche.
Ritengono, pertanto, che il recesso motivato dalla mancanza di una performance adeguata, come sostenuto dalla banca convenuta, è stato disposto in violazione della procedura prevista dall'art.
3.12 del contratto di agenzia.
Chiedono, quindi, la riforma della sentenza gravata, per non avere il giudice di prime cure considerato e valutato che i motivi di recesso addotti dalla banca preponente hanno violato criteri di lealtà, buona fede e correttezza contrattuale.
Con un quarto motivo di gravame e Parte_1 Controparte_1 deducono: “Omesso esame circa un fatto decisivo per la causa, nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 1751 cod. civ. nella parte in cui la sentenza ha quantificato l'indennità di fine mandato solo in base al dettato dell'AEC e non nella più favorevole previsione codicistica” (p. 30, atto di appello).
Gli appellanti principali si dolgono che, nel riconoscere la misura delle indennità determinata dal consulente tecnico d'ufficio per l'ipotesi di unitarietà del rapporto di agenzia, il giudice di prime cure non abbia applicato, in conformità al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la normativa di miglior favore per l'agente e, quindi, gli importi determinati ai sensi dell'art. 1751 c.c., in quanto più favorevoli.
pagina17 di 38 Ricordano che il consulente tecnico d'ufficio ha calcolato l'indennità massima determinata in applicazione dell'art. 1751 c.c. nella misura di euro
159.172,20.
Deducono, dunque, che il giudice avrebbe dovuto applicare la misura massima dell'indennità in questione in quanto trattamento di miglior favore e, quindi, l'importo di euro 159.172,20, a cui detrarre il di euro 8.970,55 già CP_5 versato e l'indennità suppletiva di clientela di euro 26.177,75 e, quindi, riconoscere la somma di denaro di euro 124.023,39, anziché l'importo di euro
60.454,94 quale indicato nella risposta al quesito e, quindi, riconoscere a
[...]
la somma di denaro di euro 63.568,43, quale ulteriore somma dovuta Parte_1
rispetto a quanto già previsto in base alla sentenza impugnata, oltre interessi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002.
Con un quinto motivo di impugnazione gli appellanti principali censurano la pronuncia sulle spese di lite.
Affermano che nel caso in esame non vi è stata soccombenza reciproca, in quanto è stata accolta la domanda relativa alle indennità di fine rapporto e che l'art. 92, secondo comma, c.p.c. non prevede la compensazione delle spese processuali nel caso in cui non sia stata accettata una proposta conciliativa.
A quest'ultimo riguardo e rilevano che Parte_1 Controparte_1
la mancata accettazione della proposta formulata dal consulente tecnico d'ufficio
è stata motivata dal fatto che essa non ricomprendeva la refusione delle spese processuali e la valutazione delle altre domande formulate dagli attori;
che, in realtà, la conciliazione era solo parziale rispetto al contenzioso in atto e che non è stata accettata per tale ragione.
Con un sesto e ultimo motivo di appello e Parte_1 CP_1
si dolgono dell'applicazione degli interessi previsti dall'art. 1284, primo
[...]
comma, c.c.
Lamentano che il giudice di prime cure non abbia applicato gli interessi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, sebbene espressamente richiesti dagli attori.
L'appello incidentale di Controparte_2
pagina18 di 38 Con un primo motivo di gravame l'appellante incidentale censura la decisione sulla competenza, deducendo la violazione degli artt. 409, n. 3 e 413
c.p.c.
Ribadisce che il giudice territorialmente e funzionalmente competente a decidere le domande proposte da è il Tribunale di Palermo Controparte_1
quale giudice del lavoro.
Si duole che, nell'accertare la propria competenza, il giudice di prime cure non abbia considerato che ha stipulato i tre contratti di agenzia Controparte_1 nella sua qualità di persona fisica, senza alcuna menzione all'impresa individuale;
che il rapporto di agenzia è sempre stato gestito dall'agente direttamente, il quale si interfacciava con la banca preponente e con i clienti;
che la visura camerale menzionata nella sentenza impugnata non è una visura storica, è stata estratta il 21 ottobre 2020 e non esclude la natura parasubordinata del rapporto di CP_1
con che tale documento riporta dati riferiti al 31
[...] Controparte_2
dicembre 2017 e, quindi, a un periodo successivo alla cessazione del rapporto tra e l'agente persona fisica. Controparte_2
L'appellante incidentale aggiunge che il carattere personale della prestazione svolta da non è escluso neppure dagli ulteriori Controparte_1
documenti menzionati nella sentenza impugnata (nn. 16-22 del fascicolo degli attori). Precisa, in merito, che il doc. n. 16 non ha alcuna rilevanza, perché ha ad oggetto il testo dell'A.E.C.; che gli altri documenti sono successivi di anni rispetto all'inizio del rapporto;
che nel caso di ed Persona_11 Parte_9 manca l'evidenza di un contratto di lavoro;
che nel caso di e Testimone_4
è stata prodotta solo una pagina da cui non risultano le Controparte_6
condizioni dei presunti rapporti di lavoro e la durata.
Afferma, infine, che dalle stesse allegazioni svolte dagli attori nel giudizio di primo grado emerge che disponeva di un apparato di Controparte_1
dimensioni estremamente modeste, tale da non poter escludere il carattere prevalente dell'attività svolta personalmente dall'agente persona fisica.
Con un secondo motivo di impugnazione l'appellante incidentale deduce:
“violazione dell'art. 1750 c.c. e dell'art. 11 dell'AEC nonché erronea e contraddittoria motivazione della Sentenza Impugnata in relazione al capo in cui è stata affermata l'unitarietà dei due contratti di agenzia intercorsi tra DB e
pagina19 di 38 il Sig. e tra DB e la società e, per l'effetto, è Controparte_1 Parte_2 stata rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_2
rispetto alle pretese concernenti il Contratto nonché Del sig. CP_1 CP_1
rispetto alle pretese concernenti il Contratto ” (p. 14,
[...] Parte_2
comparsa di risposta). censura la pronuncia di accertamento dell'unitarietà Controparte_2
del rapporto di agenzia dedotto in giudizio.
Ritiene che la decisione gravata finisca con il negare l'operatività del diritto di recesso con preavviso, previsto a favore dell'agente dall'art. 1750 c.c. e dall'art. 11 dell' CP_3
Spiega che il giudice di prime cure non ha considerato che con lettera del 21 settembre 2017 ha comunicato a il Controparte_1 Controparte_2
proprio recesso dal contratto di agenzia, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, l'iniziativa autonomamente assunta da non era all'insegna della prosecuzione del rapporto. Controparte_1
Aggiunge che, avvalendosi di una facoltà riconosciuto all'agente dall'art. 14 del contratto di agenzia, dall'art. 1750 c.c. e dall'art. 11 CP_3 Controparte_1
ha scientemente deciso di interrompere il rapporto di agenzia con
[...]
della sua lettera di recesso. Parte_10
L'appellante incidentale afferma che il giudice di prime cure non ha considerato che la modifica della forma giuridica per l'esercizio dell'attività da parte dell'agente non era un obbligo, ma il frutto di una sua libera scelta e che, nel momento in cui ha deciso di sciogliersi dal rapporto di agenzia con la CP_1
preponente, egli era ben consapevole delle conseguenze di legge che ne sarebbero derivate e, cioè, che, in base agli artt. 1751 c.c. e all'art. 11 A.E.C., le indennità di fine rapporto non sono dovute nel caso in cui sia l'agente a recedere dal contratto per fatti non dovuti alla preponente.
Aggiunge che il giudice di prime cure ha errato nel considerare solo formale la modifica intervenuta sul piano soggettivo, in quanto il passaggio dalla persona fisica alla persona giuridica ha un rilievo sulla sostanza del rapporto ed è tale da determinare di per sé la cessazione del contratto di agenzia.
Censura, altresì, la parte della motivazione con la quale il giudice di prime cure ha escluso che avesse rinunciato ai diritti di fine rapporto Controparte_1
maturati in qualità di agente sino alla sua sostituzione con Parte_1
pagina20 di 38 L'appellante incidentale spiega, in merito, che il punto non è se abbia o CP_1
meno rinunciato a quei diritti, ma se quei diritti siano venuti o meno ad esistenza;
afferma che tali diritti non sono venuti ad esistenza, poiché è receduto dal CP_1
contratto di sua iniziativa e che, ai sensi dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 11 in CP_3 questa eventualità le indennità di fine rapporto, diverse dall'indennità di risoluzione (c.d. , non maturano in quanto espressamente escluse. CP_5
deduce, altresì, che all'atto del recesso di Controparte_2 CP_1
, risalente al 21 settembre 2017, la sola indennità di fine rapporto maturata
[...]
e dovuta era il di pertinenza dell'anno in corso, debitamente versata dalla CP_5 preponente all'agente, che si andava ad aggiungere alle somme di denaro liquidate per il medesimo titolo direttamente dall' in relazione ai precedenti Pt_3
anni del rapporto.
Aggiunge che il comportamento tenuto da Controparte_1 successivamente all'invio della comunicazione di recesso dimostra inequivocabilmente la sua volontà di interrompere definitivamente il rapporto di agenzia con la preponente. Precisa che è stato a comunicare sia Controparte_1 all'Organismo Agenti e Mediatori (O.A.M.) sia all' l'intervenuta Pt_3
interruzione del rapporto di agenzia con che Controparte_2 CP_1
ha incassato la quota di F.I.R.R. di pertinenza dell'anno 2017, che
[...]
sarebbe, invece, spettata a in caso di cessione del contratto. Parte_1
L'appellante incidentale censura, inoltre, la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure afferma che vi è stato un trasferimento del portafoglio clienti creato da nel precedente corso del rapporto. Controparte_1
Secondo tale affermazione è errata, perché, secondo Controparte_2
il consolidato orientamento giurisprudenziale, il titolare del portafoglio clienti è solo il preponente e mai l'agente, sicché tale portafoglio non rappresenta una ricchezza definitivamente acquisita al patrimonio dell'agente, di cui il medesimo possa disporre a proprio piacimento, trasferendolo a chicchessia come si afferma, invece, nella sentenza impugnata.
L'appellante incidentale sostiene, quindi, che nel 2017 è Controparte_1
receduto dal contratto di agenzia e non vi è stato alcun trasferimento di tale contratto a con la quale ha stipulato un Parte_1 Controparte_2
nuovo e diverso contratto.
pagina21 di 38 Sulla base di queste deduzioni l'appellante incidentale ripropone la propria eccezione di difetto di legittimazione attiva di in relazione al Parte_1
contratto stipulato da e il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
con riferimento al contratto stipulato da Controparte_1 Parte_1
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione Controparte_2 deduce: “violazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 13 dell'AEC con riferimento al capo della Sentenza Impugnata con cui è stato affermato il diritto di
[...]
ad ottenere l'importo di Euro 71.963,87, a titolo di indennità di clientela Pt_2
e meritocratica per la quota parte relativa al rapporto di agenzia intercorso tra
DB e il sig. ” (p. 21, comparsa di risposta). Controparte_1
Richiamando quanto dedotto con riguardo al primo motivo dell'appello incidentale, afferma che con riferimento al rapporto di Controparte_2
agenzia stipulato da che copre il periodo dal 15 dicembre 2014 Controparte_1
al 25 settembre 2017, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 13 dell'A.E.C., poiché è stato l'agente a decidere autonomamente di porre termine al rapporto, comunicando il recesso con preavviso e senza giusta causa, con lettera dallo stesso inviata il 21 settembre 2017.
Aggiunge che ha chiesto per la prima volta il pagamento Controparte_1 dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica con lettera del legale di fiducia del 30 giugno 2020, quando il rapporto di agenzia era interrotto da quasi tre anni, con la conseguenza che, quand'anche avesse avuto diritto a tali indennità (ciò che è da escludere), egli sarebbe decaduto ai sensi dell'art. 1751, quinto comma, c.c., applicabile anche alle indennità previste dall'A.E.C., giusta la statuizione di Cass. 17 aprile 2013, n. 9348.
Afferma, dunque, che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, in aggiunta al (che, come accertato anche dal consulente tecnico CP_5
d'ufficio, è già stato pagato ad nel 2017), nessun importo Controparte_1
ulteriore può essere riconosciuto a e nemmeno a con CP_1 Parte_1
riferimento al periodo dal 15 dicembre 2014 al 25 settembre 2017.
L'esame dei gravami.
In ordine di priorità logico giuridica deve essere esaminato per primo l'appello incidentale, poiché riguarda una questione pregiudiziale di rito pagina22 di 38 (competenza territoriale e funzionale) e una questione preliminare di merito
(accertamento del carattere unitario del rapporto di agenzia dedotto in giudizio).
Quanto alla prima questione, oggetto del primo motivo dell'appello incidentale, va confermata la valutazione compiuta dal giudice di prime cure, ove si consideri quanto segue.
L'art. 409, comma 3, c.p.c., assoggetta al rito del lavoro le controversie relative alle fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa ossia i
“rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Come noto, tale norma definisce i requisiti della cd. parasubordinazione: 1) prestazione di lavoro prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, 2) prestazione continuativa, 3) prestazione coordinata con l'attività del committente. Per orientamento giurisprudenziale consolidato (sui caratteri del lavoro parasubordinato si vedano, ex plurimis, Cass. n. 24361/2008, Cass. n.
5698/2002, Cass. n. 4410/1978) non ricorre il primo requisito quando l'attività lavorativa di un soggetto sia svolta in forma imprenditoriale, con prevalenza del momento organizzativo dell'opera dei propri dipendenti e collaboratori su quella della collaborazione prestata dal soggetto medesimo. La continuità viene riferita alla reiterazione di prestazioni lavorative integranti diverse “opere”, ossia estesa a tutti gli affari di una certa specie del prestatore, in un determinato periodo di tempo. La coordinazione, infine, è ravvisabile, seconda la giurisprudenza maggioritaria, quando l'attività del collaboratore si inserisce nell'organizzazione dell'ente e si pone in collegamento con gli scopi dello stesso, compatibili, però, con l'indicata autonomia professionale.
Di recente si è ribadito che “Le controversie relative al rapporto di agenzia appartengono alla competenza per materia del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. solo quando quel rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale;
tale carattere manca, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente
pagina23 di 38 ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dal citato art.
409, n. 3, cod. proc. civ.” (Cass., ord. 5 aprile 2023, n. 9431).
Nel caso in esame, con riferimento al rapporto di agenzia svolto da prima del suo recesso, sono pacifici i caratteri della continuità e Controparte_1
della coordinazione, essendo in contestazione tra le parti il solo carattere della prestazione di lavoro prevalentemente personale.
Con riferimento al periodo di vigenza del contratto di agenzia concluso da con va affermata la presenza di una pur Controparte_2 Controparte_1
minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo ad desunto anche dalla Controparte_1
concomitanza di altri rapporti di lavoro (doc. nn. 17-22, fascicolo di primo grado degli attori).
Dai richiamati documenti si desume inequivocabilmente come CP_1
svolgesse la propria attività di agente avvalendosi di collaboratori con
[...]
funzioni di centralinista (cfr. doc. n. 17), segretario (doc. n. 18), addetto alla sistemazione dell'archivio (doc. nn. 19, 20) e subagente (doc. n. 21 e 22).
E', inoltre, pacifico che avesse aperto un financial shop, Controparte_1
sostenendo le relative spese, ivi compresa la remunerazione dei propri collaboratori, con la conseguenza che è indubitabile l'esistenza di un'organizzazione dell'attività in forma imprenditoriale, allestita e gestita da nel periodo dal 15 dicembre 2014 al 25 settembre 2017 con una Controparte_1 prestazione d'opera personale di carattere organizzativo prevalente rispetto a quella tipica caratteristica dell'agente.
Deve, quindi, escludersi la sussistenza di un rapporto parasubordinato e, di conseguenza, di una competenza funzionale del giudice del lavoro.
Va, quindi, confermata la competenza del Tribunale di Milano adito in primo grado a conoscere della controversia tra e Controparte_1 CP_2
[...]
pagina24 di 38 Con riferimento alla questione della natura unitaria o frammentaria del rapporto di agenzia, oggetto del secondo motivo dell'appello incidentale, va confermato l'accertamento compiuto nella sentenza gravata.
Al riguardo vengono in considerazione i seguenti elementi: la circostanza che il contratto di agenzia tra e Controparte_2 [...]
fosse stato stipulato il 18 settembre 2017, prima che, il 21 settembre Parte_1
2017, comunicasse il proprio recesso dal contratto di agenzia in Controparte_1
essere con la medesima preponente;
la circostanza che il 27 luglio 2017, cioè prima della stipulazione del contratto tra e avesse Controparte_2 Parte_1 Controparte_1 inviato alla preponente i documenti necessari per procedere al “cambio di denominazione del mandato” (doc. n. 25, fascicolo di primo grado degli attori); la circostanza che il contenuto del contratto stipulato dalla preponente con la detta società fosse lo stesso del contratto stipulato con ad Controparte_1
eccezione della durata, che nel caso del contrato stipulato con Parte_1
era a tempo indeterminato;
le circostanze, incontestate tra le parti, che fosse Parte_1 subentrata nella gestione dello stesso portafoglio clienti gestito dall'agente persona fisica e che avesse proseguito nella medesima attività esercitata nei locali del financial shop di Palermo, via Principe di Paternò; le circostanze, anch'esse pacifiche tra le parti, oltre che documentate, per cui il codice sportello dell'agenzia fosse rimasto lo stesso (n. 2310), come risulta dai moduli sottoscritti dai clienti per l'apertura del conto per carte prepagate, dapprima con l'agente persona fisica e, poi, con la società (cfr. doc. nn. 26 e 27, fascicolo di primo grado degli attori); anche il codice della filiale di Palermo di fosse rimasto lo stesso (n. 263); anche le mail istituzionali Controparte_2
fossero rimaste immutate;
la circostanza che il 6 ottobre 2017 avesse comunicato, Controparte_1 via mail, alla preponente il “passaggio collaboratori alla nuova società”, cioè la cessione, ex art. 1406 c.c., a dei contratti di lavoro con i Parte_1
dipendenti (doc. nn. 28 e 28 bis, fascicolo di primo grado degli attori).
Alla luce delle evidenziate circostanze appare evidente come il recesso di dal contratto di agenzia stipulato con la preponente e la Controparte_1
stipulazione di un nuovo contratto di agenzia tra la medesima preponente e Pt_1
pagina25 di 38 non possano essere considerati atomisticamente, come fa la parte Parte_1
appellata, per attribuire loro il significato di una cesura del rapporto di agenzia con l'agente persona fisica e l'inizio di un nuovo e diverso rapporto con la società unipersonale costituita e amministrata dallo stesso agente . Controparte_1
In realtà, le richiamate circostanze dimostrano, ove valutate nel loro complesso, come, indipendentemente dalla stipulazione del nuovo contratto con la preponente avesse di fatto accettato il subentro di Parte_1 [...]
nel rapporto di agenzia che era iniziato il 15 dicembre 2014 con Parte_1
. Controparte_1
La circostanza che il 21 settembre 2017 fosse receduto dal Controparte_1
contratto di agenzia in vigore con non osta alla predetta Controparte_2 conclusione, ove si consideri che l'agente persona fisica non aveva altra alternativa, posto che la banca aveva voluto un “cambio di denominazione del mandato”, come si desume inequivocabilmente dalla richiamata mail del 27 luglio
2017 (doc. n. 25, cit.).
Anche la prosecuzione della gestione della stessa clientela, il mantenimento delle mail istituzionali della banca, il mantenimento del codice sportello dell'agenzai e del codice della filiale di Palermo di nonché Controparte_2 la comunicazione a quest'ultima della cessione a dei contratti Parte_1
di lavoro stipulati da con i propri dipendenti sono tutti elementi Controparte_1 che indicano inequivocabilmente come la preponente avesse accettato l'immutata prosecuzione nella gestione del rapporto e del contratto di agenzia da parte di
Parte_1
Non appare, dunque, corretto, da parte di negare il Controparte_2
carattere unitario di un rapporto di agenzia che è stato di fatto gestito dalla stessa persona di anche nella veste della persona giuridica Controparte_1 [...]
(di cui era l'unico socio e l'unico amministratore), utilizzando i dati Parte_1
formali del recesso di del 21 settembre 2017 e della stipulazione Controparte_1
di un nuovo e diverso contratto con Parte_1
Nelle descritte condizioni non può ritenersi che, recedendo dal proprio contratto in essere con la preponente, avesse rinunciato (o, mai Controparte_1
acquisito, ex art. 1751 c.c. e art 11 A.E.C.) le indennità suppletiva di clientela e meritocratica, posto che, nell'intendimento delle parti, il recesso era necessario per consentire all'agente la prosecuzione della propria attività nella veste della pagina26 di 38 persona giuridica che egli rappresentava e la stipulazione del Parte_1 contratto tra la preponente e la detta società era un mero dato formale di “cambio di denominazione del mandato”, come indicato nella mail del 27 luglio 2017. Non
è un caso, del resto, che i contratti di agenzia stipulati rispettivamente da e dalla sua società unipersonale avessero lo stesso identico Controparte_1
contenuto e fossero stati tutti stipulati su moduli predisposti unilateralmente dalla preponente.
Va, quindi, confermata la valutazione del giudice di prime cure, ove si afferma che il recesso rilevante al fine dell'esclusione delle indennità previste dall' è quello che pone termine al rapporto di agenzia e non quello CP_3
funzionale alla prosecuzione del rapporto con un soggetto formalmente diverso dal primo.
Neppure può ritenersi, come dedotto dall'appellante incidentale, che la differenza tra i due soggetti fosse sostanziale e non formale, poiché, in base a quanto in precedenza rilevato, nonostante il dato formale della stipulazione di un nuovo contratto con e del recesso di dal Parte_1 Controparte_1 contratto in essere con la preponente, quest'ultima aveva accettato, per facta concludentia, che la detta società costituita da subentrasse alla Controparte_1 persona fisica del suo agente, che peraltro era l'unico socio e amministratore di e, quindi, lo stesso soggetto agente a dare esecuzione al Parte_1
contratto di agenzia, ancorché formalmente stipulato dalla società unipersonale.
Nella descritta situazione è irrilevante che avesse Controparte_1
conseguito dalla preponente e da la poiché ciò può avere Pt_3 CP_5
rilievo nei rapporti tra e ma non esclude il Controparte_1 Parte_1 dato di fatto dell'accettazione, da parte di che il rapporto di Controparte_2
agenzia continuasse con alle stesse condizioni e con le stesse Parte_1
modalità e con i medesimi clienti di e che, pertanto, Controparte_1 [...]
fosse subentrata nei crediti che a quest'ultimo sarebbero spettati a Parte_1
titolo di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica.
In conclusione, alla luce di quanto evidenziato, deve essere confermato l'accertamento del carattere unitario del rapporto di agenzia, quale contenuto nella sentenza gravata.
L'accertamento del carattere unitario del rapporto e della successione di ad comporta l'assorbimento del terzo e Parte_1 Controparte_1
pagina27 di 38 ultimo motivo dell'appello incidentale, poiché ogni diritto maturato alla cessazione dell'unitario rapporto di agenzia va riconosciuto a Parte_1
Va, quindi, confermata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha riconosciuto l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica relative all'intero rapporto, dal 15 dicembre 2014 al 17 aprile 2020, a favore di
[...]
Parte_1
In conclusione, l'appello incidentale deve essere integralmente rigettato.
Venendo all'esame dell'appello principale, i primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché censurano la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da e Parte_1 CP_1
, deducendo l'erronea valutazione, sotto diversi profili, del recesso ad
[...]
nutum esercitato dalla preponente Controparte_2
Sebbene il giudice di prime cure non abbia valutato le ragioni rispettivamente addotte dalle parti a fondamento del recesso esercitato da il 17 gennaio 2020, per verificarne la conformità ai canoni Controparte_2
di lealtà, correttezza e buona fede e valutare se esso costituisse, come prospettato dagli attori, odierni appellanti principali, un abuso del diritto, occorre svolgere in merito le seguenti considerazioni.
E' consolidato nella giurisprudenza il principio per cui anche qualora un contratto preveda il diritto di recesso "ad nutum" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt.
1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito.
Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici (cfr.
Cass. 29 maggio 2020, n. 10324; Cass. 18 settembre 2009, n. 20106).
Sicchè occorre valutare se nel caso in esame la società preponente abbia esercitato il proprio diritto di recesso unilaterale per motivi che esulano dalla ratio della norma che consente il recesso ad nutum, integrando in tal caso un abuso del pagina28 di 38 diritto, o piuttosto per motivi legati a scelte prettamente imprenditoriali, perfettamente lecite.
Nel caso in esame non può dirsi configurabile un abuso del diritto, poiché rientrava nel potere discrezionale della preponente di rifiutare la concessione dei finanziamenti ai clienti procurati dall'agente, così come costituiva legittimo diritto della preponente di recedere da un contratto a tempo indeterminato in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto di fiducia, come nell'ipotesi, prospettata dagli attori, della stipulazione, da parte della moglie di e sua ex Controparte_1
subagente, di contratto di agenzia con istituto di credito concorrente.
Quanto alle doglianze degli appellanti principali circa il comportamento ostruzionistico che avrebbe posto in essere nei confronti di Controparte_2
a partire dal luglio 2019 – a seguito dell'incontro con la Parte_1 direzione commerciale – non approvando senza “validi motivi” pratiche di finanziamento procurate dall'agente, si osserva, in aggiunta a quanto in precedenza evidenziato, che, con riferimento all'elenco dei nominativi dei clienti prodotti dagli attori (doc. n. 11, fascicolo di primo grado), per i nominativi e aveva motivato all'agente le ragioni Pt_5 Per_3 Controparte_2
per le quali non vi erano i presupposti per la concessione del finanziamento (cfr. doc. n. 7, fascicolo e per i nominativi Controparte_2 Parte_6
, , e Parte_7 Per_4 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 Pt_8
era stata la stessa a chiedere alla preponente di considerare le Parte_1
richieste di finanziamento superate (cfr. doc. n. 7, cit.), in considerazione delle evidenze negative raccolte dall'agente successivamente all'inoltro delle richieste stesse.
Sicché nessun abuso del diritto può configurarsi in capo alla preponente.
Quanto alla dedotta violazione della procedura di cui all'art. 3 del contratto di agenzia, ne va rilevata la novità, come giustamente eccepito dalla parte appellata, poiché si tratta di deduzione di un inadempimento contrattuale che non era mai stata prospettata nel corso del giudizio di primo grado.
La doglianza è, dunque, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e non può essere presa in considerazione neppure per valutare il dedotto abuso del diritto.
Alla luce di quanto in precedenza evidenziato va escluso un comportamento illecito della banca, idoneo a configurarne la responsabilità risarcitoria.
pagina29 di 38 In ogni caso, deve essere esclusa la sussistenza dei danni richiesti, ove si consideri quanto segue.
Il danno emergente non può considerarsi in collegamento causale con il recesso di poiché i costi sostenuti per l'esercizio Controparte_2 dell'attività (canone di locazione degli immobili ove venivamo esercitati i financial shops, costi per la remunerazione dei collaboratori e vari costi di gestione) trovano comunque causa e giustificazione nell'attività espletata nel periodo al quale quei costi si riferiscono.
In ogni caso, va considerato che l'apertura dei financial shops rientrava nella facoltà dell'agente, come risulta dai contratti di agenzia dedotti in giudizio, dai quali emerge la possibilità, per l'agente, di dotarsi, nell'esercizio della propria attività, di un financial shop, sostenendone integralmente i relativi costi di allestimento e di manutenzione. All'art.
6.1 dei contratti di agenzia era, invero, previsto che “ai fini dell'esercizio delle attività oggetto del Mandato, la Società consente all'Agente di utilizzare nella zona, nel pieno rispetto da parte del medesimo di tutte le disposizioni di legge ovvero amministrative richieste al fine del regolare e lecito esercizio della propria attività negli stessi appositi locali commerciali (“Financial Shop”) i cui costi di reperimento, gestione, manutenzione, nonché quelli relativi al conseguimento e mantenimento in vita delle necessarie autorizzazioni/concessioni amministrative anche concernenti le insegne, saranno ad esclusivo carico dell'Agente, con la sola eccezione della installazione e del posizionamento della/e insegna/insegne “Deutsche Bank Easy” che verranno effettuati direttamente dalla Società a sue spese, fermi comunque restando gli oneri amministrativi a carico dell'Agente” (cfr. doc. nn. 3 e 5, fascicolo di primo grado degli attori).
Essendo, dunque, la costituzione del financial shop una facoltà per l'agente, nel caso in esame l'apertura di detti negozi da parte di e di Controparte_1 [...]
ha costituito verosimilmente il frutto di una scelta discrezionale Parte_1 dell'imprenditore, ben consapevole della possibilità che, ancorché a tempo indeterminato, il rapporto di agenzia con potesse comunque Controparte_2 essere risolto unilateralmente, a seguito dell'esercizio del recesso ad nutum.
Giova, inoltre, ricordare che detto financial shop è l'ufficio proprio dell'agente dotato di struttura organizzativa imprenditoriale, facente capo a quest'ultimo e non alla preponente. E', invero, pacifico in giurisprudenza che gli pagina30 di 38 uffici degli agenti, al pari di quelli dei consulenti finanziari, non sono assimilabili alla sede legale o alle dipendenze degli intermediari per conto dei quali detti soggetti svolgono la propria attività professionale (cfr., per tutte, Cass., ord. 6 dicembre 2022, n. 35787).
Non può, dunque, ritenersi che, a seguito del proprio recesso ad nutum, la preponente sia divenuta responsabile dei costi sostenuti dall'agente per l'allestimento e la gestione del proprio financial shop.
In ordine al lucro cessante si osserva che non sussiste prova rigorosa di tale voce di danno, ove si consideri che il criterio suggerito dagli appellanti di parametrare tale danno alle provvigioni che verosimilmente l'agente avrebbe conseguito in un anno, non è un criterio rigoroso di determinazione, non essendovi certezza in ordine all'andamento degli affari.
Quanto al danno all'immagine commerciale e professionale prospettato dagli appellanti, si ricorda che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado tali parti avevano allegato che nella “platea dei clienti” vi era stata un
“ripercussione negativa a causa della condotta assunta dalla preponente e dell'intervenuta improvvisa risoluzione del contratto”; che “a partire dal luglio
2019 la banca convenuta ha iniziato a non consentire le approvazioni delle pratiche relative ai prestiti personali e ciò ha fatto sì che, nella clientela, si sia sviluppata nei riguardi di parte attorea, una sensazione di sfiducia e di disistima.
Invero, il dott. è stato continuamente pressato dalle richieste di CP_1
spiegazioni formulate dalla propria clientela, compresi i funzionari e dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche con cui intratteneva giornalmente rapporti lavorativi, proprio per l'atteggiamento ostruzionistico della mandante, con inevitabili effetti negativi sull'attività proficuamente svolta dall'agente sino a quel momento, nonché sulle opportunità di lavoro future presso le stesse
Amministrazioni” (pp. 28 e 29).
Ciò premesso quanto alle allegazioni di parte, si ricorda, in linea di principio, che nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione;
che fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine;
che la responsabilità risarcitoria si configura quando vi è la diminuzione della pagina31 di 38 considerazione nella quale si esprime la sua immagine: sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi dell'ente e, quindi, nell'agire di questo, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca
(cfr. Cass. 10 maggio 2017, n. 11446; Cass. n. 18082 del 2013; Cass. n. 12929 del
2007; Cass. n. 7642 del 1991).
Va, altresì, ricordato che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso
l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza” (Cass. 10 maggio 2017, n.
11446).
Nel caso in esame non sussistono allegazioni idonee per ritenere provata, anche in via meramente presuntiva, l'esistenza del prospettato danno all'immagine, non essendo stati indicati episodi specifici indicativi della diminuzione della considerazione da parte dei clienti con i quali l'agente interagiva normalmente.
Anche la prova orale offerta è affatto inidonea, risolvendosi in un solo capitolo di prova testimoniale del seguente tenore: “20) vero che il dott. CP_1 dopo il recesso dal contratto d'agenzia con la DB ha dovuto dare spiegazioni alla propria clientela, compresi i funzionari e dirigenti delle Amministrazioni
Pubbliche con cui intratteneva giornalmente rapporti lavorativi”.
Appare evidente come la circostanza dedotta nel richiamato capitolo di prova orale (il dare spiegazioni ai clienti della risoluzione unilaterale del contratto di agenzia da parte della preponente) non costituisca di per sé sola prova di un danno alla reputazione dell'agente.
In conclusione, deve essere confermata la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Anche il quarto motivo dell'appello principale, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della più favorevole indennità prevista dall'art. 1751 c.c., è privo di fondamento.
pagina32 di 38 Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti principali hanno formulato una domanda ben precisa con riguardo alle indennità di fine rapporto diverse dal indicandone un preciso ammontare, CP_5
suffragato da perizia di parte predisposta dal consulente del lavoro (doc. n. 13, fascicolo di primo grado) e, quindi, limitando la domanda ad un importo ben determinato, calcolato sulla base delle previsioni dell'art. 13 dell' CP_3
Tanto emerge con chiarezza dal tenore letterale delle specifiche allegazioni contenute nel paragrafo 3 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ove si afferma quanto segue: in ordine all'indennità suppletiva di clientela maturata nel corso dell'intero rapporto di agenzia, non solo nel periodo di vigenza del contratto tra Parte_1
e “Con riguardo all'ammontare di tale indennità,
[...] Controparte_2
essa è da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto. Gli odierni attori hanno, pertanto, diritto a titolo di indennità suppletiva al pagamento dell'importo di
€23.967,62, calcolata secondo i criteri contrattuali, alla luce dell'ammontare provvigionale riconosciuto nel corso del rapporto, come da conteggi del
Consulente del Lavoro prodotti (sub ns. doc. 13); dalla somma predetta va detratto l'importo di €. 14.568,84, già corrisposto dalla società a seguito del recesso dal contratto, cosicchè spetta a tale titolo l'ulteriore somma di €.
9.398,78 (€. 23.967,62 - €. 14.568,84)” (p. 18); in ordine all'indennità meritocratica, che: “essa, secondo quanto previsto dall'art. 13 A.E.C. applicato, è prevista laddove l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'art. 1751 cod. civ. e ricorrano le condizioni per cui l'agente, al momento della cessazione del rapporto, abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti (omissis) a parte attrice debba essere riconosciuta l'indennità meritocratica, calcolata sulla base dei parametri utilizzati dal Consulente del Lavoro, ovvero calcolando il valore massimo dell'indennità ex art. 1751 cod. civ. in base alla media delle provvigioni percepite per l'intero periodo di durata del contratto, determinando la percentuale di incremento del fatturato e rapportando la percentuale
pagina33 di 38 dell'indennità rispetto al valore massimo determinato alla luce dell'art. 1751 cod. civ. Inoltre, sul punto, l' applicabile ha stabilito che l'indennità CP_3
meritocratica sia pari alla differenza fra un valore non inferiore a quello calcolato utilizzando la sopradetta metodologia e quanto di competenza dell'agente a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di indennità suppletiva di clientela. Alla luce delle suddette considerazioni e considerando come parametro di riferimento l'indennità di risoluzione del rapporto calcolata ai sensi dell'art. 1751 cod. civ., pari ad €. 159.551,37, il Consulente del Lavoro ha quantificato l'indennità meritocratica spettante alla società attrice in €.
126.087,86. In conclusione, l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere a parte attrice (comprensivo di indennità suppletiva di clientela ed indennità meritocratica), è pari ad €. 135.486,64, oltre interessi legali ex D.Lgs.
231/2002 dal dovuto al saldo” (pp. 18-19).
Alla luce di quanto evidenziato circa l'espressa limitazione della domanda, ad opera delle parti, all'applicazione dei criteri contrattuali di determinazione delle indennità di fine rapporto, deve essere confermata la pronuncia impugnata nella parte in cui ha riconosciuto a a titolo di indennità Parte_1
suppletiva di clientela e indennità meritocratica quali previste dalla contrattazione collettiva, la complessiva somma di denaro di euro 71.963,87.
In ordine di priorità logica giuridica il sesto e ultimo motivo di gravame deve essere esaminato prima del quinto motivo (concernente le spese processuali), poiché riguarda l'applicazione degli interessi di mora e, quindi, attiene al merito della controversia.
Il motivo è fondato.
Sebbene gli attori avessero espressamente richiesto l'applicazione degli interessi di mora previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, il giudice di prime cure ha riconosciuto gli interessi nella misura prevista dall'art. 1284, primo comma, c.c.
La sentenza va, dunque, riformata sul punto, con la conseguenza che sull'importo di euro 71.963,87 devono essere applicati gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002.
Quanto alla decorrenza degli interessi, poiché sul punto la sentenza di primo grado non è stata impugnata, va confermata la decorrenza ivi prevista e, quindi, dalla data della domanda (30 ottobre 2020) e sino alla proposta di conciliazione pagina34 di 38 formulata dal consulente tecnico d'ufficio, che proponeva il versamento agli attori del maggiore importo di euro 75.000,00, accettata dalla parte convenuta, ma rifiutata dagli attori.
Al riguardo va precisato che la proposta di conciliazione è stata formulata dal consulente tecnico d'ufficio il 21 febbraio 2022 (cfr. p. 5 della relazione).
Gli interessi moratori nella misura prevista dal decreto legislativo n. 231 del
2002 per il periodo indicato ammontano a euro 7.555,22.
Gli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. riconosciuti dalla sentenza gravata ammontano a euro 141,46.
In riforma della sentenza gravata, deve essere Controparte_2
condannata a corrispondere a a titolo di interessi moratori ex Parte_1
art. 5 del decreto legislativo n. 231 del 2002, dal 30 ottobre 2020 al 21 febbraio
2022, l'ulteriore somma di denaro di euro 7.413,76 (euro 7.555,22 meno euro
141,46).
Il parziale accoglimento del gravame principale comporta l'assorbimento del quinto motivo dell'appello principale, concernente le spese processuali, poiché
“In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione della capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. n. 1775 del 2017; Cass. n.
14916 del 2020).
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che
“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della
pagina35 di 38 sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n.
9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
L'esito della lite vede la parziale reciproca soccombenza delle parti, in ragione del fatto che se, da un lato, la domanda risarcitoria proposta da
[...]
e è stata rigettata, tuttavia, essi risultano vittoriosi Parte_1 Controparte_1
rispetto alla domanda avente ad oggetto le indennità di fine rapporto e all'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale. Si giustifica, quindi, la parziale compensazione, nella misura della metà, delle spese di ambo i gradi di giudizio e del compenso liquidato dal giudice di primo grado al consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_12
deve essere, quindi, condannata a rimborsare agli Controparte_2
odierni appellanti principali la residua metà delle spese di ambo i gradi di giudizio, nonché la residua metà del compenso liquidato al detto ausiliare del giudice.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, dunque, il compenso per la fase istruttoria quanto al presente grado di giudizio), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa.
Tale valore è rappresentato, quanto al giudizio di primo grado, dall'ammontare del credito riconosciuto a a titolo di capitale e Parte_1
di interessi ex decreto legislativo n. 231/2002, valore pari a euro 79.519,09 (euro
71.963,87 più euro 7.555,22).
Quanto al presente giudizio il valore della causa è rappresentato dal maggior importo riconosciuto a titolo di interessi previsti decreto legislativo n. 231/2002, valore pari a euro 7.413,76.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
pagina36 di 38 In parte l'appello principale proposto da e Parte_1 CP_1
nei confronti di per la riforma della sentenza n.
[...] Controparte_2
9407/2023, pubblicata il 23 novembre 2023 dal Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 39770/2020 r.g. e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
corrispondere a in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a titolo di interessi di mora, l'ulteriore somma di denaro di euro
7.413,76;
RIGETTA
L'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_2
e ; Parte_1 Controparte_1
CONFERMA la sentenza impugnata nel resto;
CONDANNA
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
rimborsare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e ad la residua metà delle spese di primo grado, liquidate, in tale Controparte_1
misura, in euro 7.051,50 per compensi di avvocato, nonché la residua metà delle spese del presente grado, liquidate, in tale misura, in euro 1.983,00 per compensi di avvocato;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
COMPENSA
Tra e le spese Controparte_2 Pt_1 Parte_1 Controparte_1 della consulenza tecnica d'ufficio;
COMPENSA
Tra e la metà Controparte_2 Parte_1 Controparte_1
delle spese di ambo i gradi di giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Controparte_2
pagina37 di 38 Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa Manuela Andretta
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