Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1876/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1876/2022 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.). promossa da:
Parte_1
(C.F. e per essa
[...] P.IVA_1
(C.F. , con il patro- Parte_1 P.IVA_2 cinio dell'avv. NANNOTTI FABIO.
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_3 CP_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AMMIRATI PAOLO ENRICO.
[...] P.IVA_4
INTERVENUTA
1
Controparte_3
(C.F. , (C.F. , P.IVA_5 CP_4 C.F._1 CP_5
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._2 CP_6 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. ORSINI ALESSIO.
APPELLATI- APPELLANTI INCIDENTALI
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 1125/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 19/04/2022.
CONCLUSIONI
In data 16 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per : Controparte_7
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed ec- cezione reietta, in pieno accoglimento dei motivi di appello proposti dalla
[...]
, quale rappresentante della Parte_1 [...]
, con il presente atto, ac- Parte_1 cogliere integralmente i motivi di appello proposti dalla Parte_1
, quale rappresentante della
[...] Parte_1
, con il presente atto e riformare par-
[...] zialmente la sentenza appellata n. 1125/2022, Repertorio n. 2370/2022, emessa nella causa civile n. 8175/2017 R.G., in data 16/04/2022 dal Tribunale di Firenze, Terza Se- zione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisabetta
Carloni, pubblicata e comunicata il 19/04/2022 e non notificata e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto,
l'opposizione, le domande ed i motivi tutti proposti dalla Parte_2
e dai Sig.ri e
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
- i primi due anche e l'ultima soltanto - in qualità di eredi del Sig. CP_6 [...]
, nei confronti della , quale rappresen- Parte_3 Parte_1 tante di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per i Servizi Finanziari
2 alle Imprese Spa;
il tutto con integrale conferma del decreto ingiuntivo immediata- mente esecutivo n. 1301/2017 emesso dal Tribunale di Firenze il 15/03/2017, depositato il 17/03/2017, registrato il 23/03/2017 al n. 4288/2017 e notificato in data 05-
06/04/2017. Il tutto in ogni caso, con vittoria integrale di spese, anche di CTU, e com- pensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.".
Per : CP_1
“Si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nel proprio atto introduttivo chiedendo in via preliminare il rigetto delle questioni preliminari ex ad- verso sollevate nel proprio atto di costituzione per tutti i suindicati motivi, per ciò che concerne l'appello incidentale con domanda riconvenzionale proposto dagli Appellati se ne chiede l'inammissibilità per costituzione tardiva degli stessi, mentre per ciò che attiene al merito del giudizio de quo, ci si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione che, per comodità, di seguito si riportano integralmente:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed ec- cezione reietta, in pieno accoglimento dei motivi di appello proposti dalla
[...]
, quale rappresentante della Parte_1 [...]
, con il presente atto, ac- Parte_1 cogliere integralmente i motivi di appello proposti dalla Parte_1
, quale rappresentante della
[...] Parte_1
, con il presente atto e riformare par-
[...] zialmente la sentenza appellata n. 1125/2022, Repertorio n. 2370/2022, emessa nella causa civile n. 8175/2017 R.G., in data 16/04/2022 dal Tribunale di Firenze, Terza Se- zione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisabetta
Carloni, pubblicata e comunicata il 19/04/2022 e non notificata e, conseguentemente, rigettare, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto,
l'opposizione, le domande ed i motivi tutti proposti dalla Parte_2 che e dai Sig.ri e Controparte_3 CP_4 CP_5
- i primi due anche e l'ultima soltanto - in qualità di eredi del Sig. CP_6 [...]
, nei confronti della , quale rappresen- Parte_3 Parte_1 tante di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring – Banca per i Servizi Finanziari
3 alle Imprese Spa;
il tutto con integrale conferma del decreto ingiuntivo immediata- mente esecutivo n. 1301/2017 emesso dal Tribunale di Firenze il 15/03/2017, depositato il 17/03/2017, registrato il 23/03/2017 al n. 4288/2017 e notificato in data 05-
06/04/2017. Il tutto in ogni caso, con vittoria integrale di spese, anche di CTU, e com- pensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.".
Per la parte appellata Controparte_3
[...] CP_4 CP_5 CP_8
[...]
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis:
In via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancata sottoscri- zione della procura alle liti da parte della - in via di subordine ri- Controparte_9 spetto al preliminare motivo, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per la nullità del- la procura;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande proposte nell'atto di appello dalla Parte_1 avverso la Sentenza del Tribunale di Firenze poiché infondate in fatto ed
[...] in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la carenza di ti- tolarità del diritto in capo alla - si dichiara di non accettare il con- Controparte_1 traddittorio su domande nuove.
In via incidentale condizionata, nel caso di accoglimento del secondo motivo di appello:
- accertare e dichiarare non dimostrata la somma richiesta a titolo di minusvalenza da ricollocamento in ragione della mancata dimostrazione della vendita del bene oggetto di leasing;
- accogliere la richiesta di condanna alla restituzione di tutti i canoni di lo- cazione incassati al netto dell' equo compenso per uso della cosa ex art. 1526 c.c.
Con condanna alle spese di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
4
Fatti di causa
- svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. La , e Controparte_3 Controparte_3 CP_4 [...] proponevano opposizione avverso il decreto n. 1301/2017 del Tribunale di Parte_4
Firenze con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido (la società come debitore principale, gli altri come fideiussori) di € 395.244,48 oltre interessi e spese quale residuo dovuto per il contratto di leasing immobiliare n. 1165421 del 31/07/2008 (€. 149.893,33 per canoni insoluti;
€. 36.608,07 per interessi di mora;
€. 208.743,08 per minusvalenza a seguito di rivendita dell'immobile al prezzo di €. 400.000,00), rilevando ed eccepen- do:
- l'incompetenza territoriale;
- il carattere usurario degli interessi;
- l'illegittimità della risoluzione, con rivendita senza prima effettuare la comunica- zione contrattualmente prevista;
- l'invalidità delle fideiussioni.
Parte attrice in opposizione chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e in via ricon- venzionale la condanna della convenuta opposta alla restituzione degli interessi e il ri- sarcimento del danno correlato alla illegittima risoluzione e rivendita dell'immobile.
Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
A seguito del decesso di si costituivano quali eredi Controparte_3 CP_4
e . CP_5 CP_6
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale di Firenze con sentenza n.
1125/2022 pubblicata il 19/04/2022 così statuiva:
“1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro €. 149.525,22 oltre interessi come da domanda monitoria fino al saldo;
3) respinge la domanda riconvenzionale degli opponenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite e le spese di CTU.”.
5 Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“[…] la ha dedotto in sede monitoria un'unica ragione creditoria di €. Pt_1
395.244,48 (di cui €. 149.893,33 per canoni insoluti, €. 36.608,07 per interessi di mora ed €. 208.743,08 per minusvalenza da ricollocamento), quale residuo credito, calcolato al 03/11/2016 (al netto del prezzo di €. 400.000,00 di rivendita del bene e di cui in ap- presso), oltre interessi come dovuti dal 04/11/2016 sino al saldo, credito dipendente dal contratto di locazione finanziaria n. 1165421 del 31/07/2008 con data certa del
08/08/2008, con il quale la MPS Leasing & Factoring Spa, quale proprietaria, Pt_2 ebbe a concedere in locazione finanziaria alla Parte_5
il seguente immobile: “Porzione immobiliare posta nel
[...]
Comune di Empoli (FI) Via Luigi Pirandello 20/22 […] il bene immobile sopra descritto ritornava nel possesso della Società MPS Leasing & Factoring Spa, la quale provvede- va a riallocare il bene, come da fattura del 29/09/2016 prodotta in atti […].
I suindicati crediti sono stati garantiti dai Sig.ri , e Controparte_3 CP_4 in virtù di n. 3 distinte private scritture di fideiussione specifiche […]. CP_5
Quanto ai canoni scaduti e non pagati per Euro 149.893,33 […]
Non essendo fondate le eccezioni in tema di usura e indeterminatezza del tasso, le somme richiesta a titolo di canoni scaduti e non pagati sono dovute, eccetto per gli in- teressi di mora già pagati prima della risoluzione contrattuale, pari ad Euro 368,11,
(riferimento al par, 6.3 della CTU) per i quali non è stata fornita prova di come siano stati calcolati.
Quanto agli interessi moratori di Euro 36.608,07 azionati con il ricorso monitorio
Come per gli interessi di mora già corrisposti dall'opponente nel corso del rappor- to, anche per gli interessi di mora inclusi nelle somme azionante con il ricorso monito- rio non è stata fornita la prova del tasso al quale sono stati calcolati e su quali capitali
(vedi par.
6.3 conclusivo della CTU), ancorché debba escludersi, anche per questi inte- ressi, la violazione della normativa anti-usura. Ne deriva che a causa delle carenze probatorie gli interessi moratori non sono dovuti in toto […]
Quanto alla minusvalenza di ricollocamento di Euro 208.743, 08
6 La banca ha fornito la prova che il bene è stato ricollocato sul mercato al prezzo di Euro 400.000 (all. 5 ricorso monitorio) e di averlo offerto alla società opponente nel rispetto dei termini contrattuali (art. 17 del contratto di leasing, all. 12 alla Memoria nr. 1 dell'opposta). Tuttavia, la banca non ha fornito prova di quale fosse il residuo credito in linea capitale, tanto è che anche il Consulente nominato non è stato in grado di ricostruire l'effettivo rapporto dare avere tra le parti alla data della risoluzione con- trattuale (si vedano le conclusioni della CTU integrativa del 28/06/19). L'impossibilità di individuare con certezza la residua linea capitale rende incerto l'importo della minu- svalenza azionato con il ricorso monitorio. Per questa ragione la domanda dell'istituto opposto per questa componente del presunto credito va respinta”.
L'appello.
2. Proponeva appello , formulando i seguenti motivi Controparte_7 di impugnazione:
1) errata valutazione delle prove precostituite fornite dalla odierna appellante e del- le risultanze peritali della CTU contabile e della sua integrazione in ordine all'accertamento degli interessi di mora, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti;
2) errata valutazione delle prove precostituite fornite dalla odierna appellante, nul- lità relativa della sentenza per extra petizione in violazione dell'art. 112 cpc, omessa mo- tivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di di- scussione fra le parti, il tutto in ordine all'accertamento della minusvalenza da ricollo- camento;
3) erronea compensazione integrale delle spese di lite e di CTU.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della
contro
- parte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio Controparte_3 [...]
che eccepivano in via preliminare CP_10 Controparte_5 CP_6
l'inammissibilità dell'appello per mancata sottoscrizione della procura e difetto dei pote-
7 ri di rappresentanza;
contestavano comunque nel merito le censure mosse da parte ap- pellante nei confronti della sentenza impugnata, proponevano appello incidentale condi- zionato sulla base dei seguenti motivi:
1) mancata dimostrazione del prezzo di vendita dell'immobile oggetto di leasing che incide sulla mancata dimostrazione della somma richiesta a titolo di minusvalenza da ri- collocamento;
2) domanda riconvenzionale inerente la restituzione dei canoni corrisposti.
Interveniva in giudizio ex 111 c.p.c. quale cessionaria del credi- Controparte_1 to di . Controparte_7
La Corte pronunziava in data 24 ottobre 2024 ordinanza del seguente tenore:
“RILEVATO:
- che la procura prodotta dall'appellante per la fase di appello dal difensore (già munito di procura per il primo grado) risulterebbe apparentemente sottoscritta con firma digitale del cliente, stampata con autentica del difensore, in sostanza è stato se- guito il procedimento previsto per la procura “conferita su supporto cartaceo” ex art. 83 c.p.c. per una procura invece ad apparente firma digitale;
- che, inoltre, appare fondato il rilievo della difesa di parte appellata in merito al difetto di sottoscrizione della “attestazione del ruolo”;
-che non ricorre l'ipotesi di totale mancanza od inesistenza della procura;
- che “la disposizione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice, quando rileva un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per il rilascio della stessa o per la sua rinnovazione, si applica an- che al giudizio d'appello e tale provvedimento può essere emesso all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c.” (vedi Cass. 27/01/2022, n.2498);
P.Q.M.
assegna ex 182 c.p.c. a parte appellante , quale Parte_1 procuratrice di termine perentorio sino al 10 dicembre Controparte_7
2024 per il rinnovo della procura”.
, quale procuratrice di Parte_1 CP_7
depositava memoria integrativa;
la causa, senza attività istruttoria, veniva
[...]
8 trattenuta in decisione in data 16 gennaio 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello principale è fondato e merita accoglimento.
3. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di procura sollevata dalla difesa degli appellati.
L'eccezione è infondata.
Con l'atto di appello , quale procuratrice di Parte_1
, ha depositato procura, da considerarsi in calce ex art. 18 Controparte_7
D.M. 44/2011 (“La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al pe- riodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio sepa- rato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”), con sottoscrizione digitale, così formata:
A seguito dell'ordinanza della Corte in data 24 ottobre 2024 il difensore depositava nuovamente la medesima procura;
depositava inoltre nuova certificazione relativa al ruolo di e dei relativi “poteri di firma in nome e per conto della Persona_1
9 conferiti "per ruolo" dalla procura speciale del Parte_1
17 aprile 2023 ai rogiti Notaio di , iscritto al Collegio Notarile dei Persona_2 Pt_1
Distretti Riuniti di e Montepulciano, repertorio n. 42.423 - raccolta n. 21.712, re- Pt_1 gistrata all'Agenzia delle Entrate di il 18 aprile 2023 al n. 2021 Serie 1T e deposi- Pt_1 tata presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena”.
L'art. 83 c.p.c. prevede che “l'autografia della sottoscrizione” della procura specia- le è “certificata dal difensore”; precisa poi: “se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne tra- smette la copia informatica autenticata con firma digitale”.
L'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione
Digitale prevede espressamente la possibilità di autentica del documento sottoscritto con firma digitale (“2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizio- ne digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico”).
Peraltro è stato chiarito che “in tema di procura alle liti, la certificazione del difen- sore dell'autografia della sottoscrizione, come "autentica minore", ha soltanto la fun- zione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le pre- visioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non é necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazio- ne della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilatera- le di procura” (vedi, anche in parte motiva, diffusamente, Cass. 05/07/2024, n.18381).
Deve quindi ritenersi che al difensore ex art. 83 c.p.c. sia consentito di certificare l'autografia anche di un documento sottoscritto con firma digitale, come avvenuto nella fattispecie.
10 Per completezza può ulteriormente osservarsi che l'eccezione relativa al difetto di valida procura è comunque infondata anche per altra, concorrente ma comunque auto- nomamente assorbente ragione.
Come già indicato nell'ordinanza della Corte il difensore di parte appellante era già munito di valida procura “per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” rilasciata il in primo grado in data 27 settembre 2017, su supporto interamente cartaceo (vedi atti del primo grado)
Tale procura, atteso il suo tenore generico, deve ritenersi comunque estesa anche al presente giudizio di appello (vedi tra le altre Cass 30/11/2018, n.31074: “la procura spe- ciale al difensore, rilasciata in primo grado "per il presente giudizio" (o processo, cau- sa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stes- so, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ., norma che deve consi- derarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna in- dicazione”; Cass 21/06/2018, n.16372; Cass. 06/12/2016, n.24973).
4. Infondata è anche la contestazione di parte appellata in ordine alla titolarità del credito da parte della intervenuta Controparte_1
E' stato chiarito che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pub- blicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ce- duti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
11 senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di indi- viduarli senza incertezze” (vedi Cass 25/07/2023, n.22409); anche in difetto di tale in- dividuazione senza incertezze l'avviso ex 58 TUB ha comunque carattere indiziario dell'avvenuta cessione e potranno essere “valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come - ad esempio - l'atteggiamento processuale del creditore ce- dente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo” (vedi, in motivazione, Cass.
08/01/2025, n.391).
Nella fattispecie:
- l'avviso ex 58 TUB prodotto, pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 128 del
03.11.2022 consente di includere con certezza il credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione, attraverso il preciso riferimento, alla lettera C), ai crediti di CP_7
“derivanti da contratti di leasing finanziario risolti e i cui beni siano
[...] stati oggetto di ricollocamento a terzi”;
- parte intervenuta, a seguito della contestazione della difesa di parte appellata spe- cifica “attestazione cessione sofferenza. - NDG cedente CP_4 Controparte_3
419837 ID pratica 201511939588001” da parte di che agisce in questa Parte_1 sede quale procuratore di ed è parte della cessione pub- Controparte_7 blicata sulla G.U. (tale produzione è da considerarsi tempestiva, posto che l'onere della prova “viene ad integrarsi in presenza di una specifica e tempestiva contestazione del ceduto”: vedi ancora, in motivazione, Cass. 08/01/2025, n.391);
- successivamente all'intervento della cessionaria Controparte_11
non ha svolto ulteriore attività difensiva salvo il deposito a seguito
[...] dell'ordinanza della Corte in data 24 ottobre 2024.
La legittimazione della cessionaria intervenuta è quindi dimostrata.
5. Con il primo motivo (“1) Errata valutazione delle prove precostituite fornite dalla odierna appellante e delle risultanze peritali della CTU contabile e della sua inte-
12 grazione in ordine all'accertamento degli interessi di mora, insufficiente e contraddit- toria motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato ogget- to di discussione fra le parti”) parte appellante in sintesi deduce: “la CTU ha accertato la infondatezza dei motivi di opposizione, difatti poi rigettati dal Tribunale (unitamen- te a tutte le domande riconvenzionali avversarie, anche per inammissibilità nel rito), relativi all'ex adverso asserito superamento del tasso soglia (“In primo luogo il tasso moratorio è stato pattuito entro la soglia oggettiva di usura”) ed all'ex adverso asserita indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse per mancata indicazione Par dell' nel contratto (“In secondo luogo la CTU ha escluso che il tasso di interesse ap- plicato (tasso leasing) sia indeterminato, rilevando altresì la sua corretta individua- zione ed indicazione nel contratto (vedi par.
6.2 della CTU) […] - in tertium, la CTU ha accertato e confermato il credito della banca ingiunto di pagamento e canonizzato nel decreto opposto […] Il CTU, alle pagine 9 e 10 dell'integrazione di perizia del
28/06/2019, aveva dato atto che, dalla documentazione contrattuale, è stato possibile individuare: - l'entità complessiva dei pagamenti effettuati (al netto dell'IVA) pari ad
€. 325.435,62, di cui €. 316.318,43 a titolo di canoni rimborsati, comprensivi di quota capitale, quota interessi e spese accessorie, ed €. 9.117,19 a titolo di spese ed oneri di varia natura sostenuti nel corso del tempo in relazione al contratto stipulato;
- l'entità degli interessi di mora corrisposti nel corso del tempo, per la somma pari ad €. 368,11;
- la composizione delle somme azionate con il ricorso monitorio, come riportato nella seguente tabella:
Canoni scaduti e non pagati 149.893,33
Interessi di mora sui canoni impagati 36.608,07
Minusvalenza da ricollocamento del bene 208.743,08
Totale delle somme richieste con D.I. 395.244,48 la difesa della Banca appellante intende censurare la sentenza di primo grado, invocandone il difetto di motivazione e la sua contraddittorietà, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, in quanto: - non solo ha errato a valutare le risultanze peritali della CTU;
[…] - ma ha anche fatto riferimento espresso ed esclusivo alla prima relazione tecnico-contabile depositata e comunicata in data
13 15/03/2019 e, cioè, al paragrafo 6.3 sulla 'verifica e modalità di calcolo degli interessi di mora', senza tenere conto della relazione integrativa redatta dal CTU il 28/06/2019
e comunicata il 01/07/2019, nella quale, ripetesi, alle conclusioni di cui alle pagine 9 e
10, veniva confermata la 'bontà' del credito ingiunto e canonizzato nel decreto, anche in ordine al suo quantum debeatur”.
Il motivo è fondato.
Le eccezioni svolte da parte attrice in opposizione relative a interessi usurari, inde- terminatezza sono risultate prive di fondamento;
il CTU ha determinato con esattezza gli importi effettivamente corrisposti dalla società utilizzatrice, ha confermato il mancato pagamento dei 29 canoni, ha dato atto che gli interessi moratori sono stati conteggiati in misura inferiore rispetto al tasso convenuto ed ha quindi confermato la sussistenza del credito azionato con il ricorso monitorio;
l'unica incertezza evidenziata dal CTU riguar- dava la non corrispondenza con il piano di ammortamento, ma tale incertezza era corre- lata alla presumibile esistenza di dilazioni di pagamento concesse alla utilizzatrice, con fatturazione di importi minori rispetto a quelli contrattualmente previsti e solo per que- sto motivo non è stato possibile, secondo il CTU, individuare con precisione gli importi capitali corrisposti;
tuttavia lo stesso CTU dà atto che, ipotizzando la moratoria quale emergente dall'importo dei pagamenti, vi è piena corrispondenza con il credito di cui al ricorso monitorio.
(vedi relazione di CTU: “dall'analisi degli allegati sopra richiamati e dalle infor- mazioni ritraibili dagli atti processuali, si deduce che l'Utilizzatrice ha effettuato pa- gamenti dalla data di stipula del contratto (31/07/08) sino alla fattura nr. 351333 del
14/11/12 (relativa al canone scadente il 10/12/12), per la complessiva somma di Euro
391.208,19 […] lo scrivente ha sviluppato il piano di rimborso del leasing sulla base del- le informazioni contrattuali, non trovando, tuttavia, corrispondenza con gli importi che sono stati poi concretamente fatturati. Presumibilmente, vi sono state rinegozia- zioni di cui, tuttavia, non vi è traccia agli atti del giudizio. Ad titolo di mero esempio, la fattura nr. 49483 del 28/02/11, relativa al canone scaduto il 10/03/11, è di importo pa- ri ad Euro 4.297,27, mentre in base al piano di ammortamento originario il solo cano- ne (capitale + interessi corrispettivi) sarebbe dovuto essere Euro 5.122,47. Per tale ra-
14 gione non è stato possibile individuare il debito residuo in linea capitale […] Dalle veri- fiche effettuate sugli estratti conto in atti emerge che si tratta di 29 canoni scaduti per il periodo compreso tra il 10/01/13 ed il 10/05/15, oltre a fatture di sole spese, alla mora maturata su ogni singolo insoluto, dalla data di mancato pagamento alla data del
03/11/16. A causa della mancanza di dettagli in atti, non è stato possibile individuare il tasso al quale è stata calcolata la mora su ciascun insoluto, ma più semplicemente il tasso medio di mora, pari al 9,204% (all. 4), considerando l'importo totale addebitato a tale titolo. Si precisa che detto tasso (medio) è inferiore al tasso moratorio pattizio, pa- ri al 12,25%” ; relazione integrativa: “lo scrivente ha elaborato un'ipotesi di calcolo ba- sata sull'assunzione che nel periodo compreso tra il 10/02/11 ed il 10/01/12 sia interve- nuta una moratoria della sola linea capitale, verosimile da un punto di vista logico- matematico […] Ne consegue anche la possibilità di separare la linea capitale dalla li- nea interessi dai canoni scaduti e non pagati azionati con il ricorso monitorio. In que- sta ipotesi la classificazione per natura delle somme è la seguente:
Quota capitale dei canoni scaduti e non pagati 51.511,05
Quota interessi dei canoni scaduti e non pagati 97.040,55
Spese di gestione canoni scaduti e non pagati 1.341,72
Interessi di mora sui canoni impagati 36.608,07
Minusvalenza da ricollocamento del bene 208.743,08
Totale delle somme richieste con D.I. 395.244,48”).
In sintesi dalla CTU è emerso che le somme richieste con la domanda monitoria sono corrette ed anzi inferiori rispetto a quelle contrattualmente previste, con applica- zione di interessi minori, verosimile moratoria concessa per un certo periodo.
6. Con il secondo motivo (“2) Errata valutazione delle prove precostituite fornite dalla odierna appellante, nullità relativa della sentenza per extra petizione in violazio- ne dell'art. 112 cpc, omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, il tutto in ordine all'accertamento della minusvalenza da ricollocamento”) parte appellante in sintesi de- duce: “controparte, quale terzo motivo di opposizione, aveva invocata la illegittimità
15 della revoca dal beneficio del termine e della conseguente risoluzione contrattuale, nonché illegittimità della vendita del bene oggetto del contratto di leasing, proponendo in via riconvenzionale la domanda di accertamento di detta asserita illegittimità e del- la asserita violazione dell'art. 17 delle condizioni generali del contratto di leasing, con conseguente ulteriore domanda di condanna della al risarcimento del danno, Pt_1 quantificato in €. 370.000,00 o, in subordine, in €. 208.743,08. Tutte le suddette do- mande sono state esplicitamente rigettate dal Giudice di primo grado […] In ordine al- la preventiva (rispetto alla vendita) informativa alla Società Utilizzatrice, a definitiva confutazione di quanto lamentato da controparte, la Banca ha altresì prodotto la co- municazione pec del 12/07/2016 (doc. n. 12), effettuata ai sensi dell'art. 17 del ricitato contratto di locazione, con la quale l'odierna opposta comunicava alla Società appella- ta di vendere l'immobile al prezzo di €. 400.000,00 ed assegnava termine di giorni 10 per ricevere eventuale offerta migliorativa di terzi. In ordine a tale informativa, nulla è stato comunicato da parte opponente e, quindi, il bene è stato venduto al prezzo di €.
400.000,00, come documentato dalla fattura del 29/09/2016 prodotta sin dal ricorso per ingiunzione (doc. n. 5). […] Tutto quanto sopra allegato e dimostrato nel merito è stato condiviso dal Giudice di prime cure, che in modo del tutto illegittimo, oltre che ir- rituale, ha decurtato il credito legittimo ed ingente della non oggetto di un moti- Pt_1 vo di opposizione accolto, bensì di un motivo espressamente rigettato, con ciò deciden- do in modo contraddittorio, non solo nella parte motiva, ma anche in quella dispositi- va”.
Il secondo motivo di appello principale può essere esaminato congiuntamente ai due motivi di appello incidentale condizionato (“1) Mancata dimostrazione del prezzo di vendita dell'immobile oggetto di leasing che incide sulla mancata dimostrazione della somma richiesta a titolo di minusvalenza da ricollocamento;
2) Domanda riconvenzio- nale inerente la restituzione dei canoni corrisposti”) con i quali parte appellata in sintesi deduce “nel caso in cui dovesse ritenersi fondato il secondo motivo di appello, in ogni caso la minusvalenza da ricollocamento non potrà ritenersi fondata in ragione della mancata dimostrazione del prezzo di vendita dell'immobile concesso a leasing […] l'ap- plicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 16 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, comporta, in caso di risoluzio- ne per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti”.
Il motivo di appello principale è fondato, i motivi di appello incidentale condiziona- to sono infondati.
Con l'opposizione a decreto ingiuntivo gli attori in opposizione non contestavano l'avvenuta vendita quale risultante dalla fattura prodotta, ma, dando per avvenuta la vendita al prezzo indicato, eccepivano che non era stata concessa la facoltà, contrattual- mente prevista, di poter previamente indicare altri possibili acquirenti per un prezzo maggiore (vedi citazione in opposizione: “la società di leasing risulta aver violato gli obblighi di buona fede e correttezza, nonché quelli contrattuali, di cui all'art. 17 delle condizioni generali che prevedono che “prima di vendere o ricollocare i beni riconse- gnati dall'Utilizzatore, dovrà comunicargli, per lettera raccomandata o telegramma, il prezzo di vendita od il valore attribuito ai beni nella ricollocazione assegnandogli un termine di 5 giorni (10 se trattasi di beni immobili) perché possa indicare il nominativo di un eventuale altro acquirente a condizioni migliori, o di altro soggetto disposto a ri- conoscere un valore di ricollocazione maggiore”) e su tali basi fondavano una richiesta risarcitoria.
La convenuta opposta, a fronte di tale eccezione, produceva la missiva pec del
12/07/2016, effettuata ai sensi dell'art. 17 del contratto con la quale era comunicata la vendita dell'immobile al prezzo di €. 400.000,00 ed assegnati dieci giorni per eventuali offerte migliorative, non pervenute (vedi doc. 12 parte convenuta opposta in primo gra- do); quindi parte appellata non può contestare in questa sede un fatto (documentato e) pacifico in primo grado, sul quale anzi aveva fondato una richiesta risarcitoria.
Parimenti infondata è la richiesta di restituzione dei canoni ex art. 1526 c.c. ; è stato chiarito che “in caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n.
124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazio- ne analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che pre- veda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ri- collocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al
17 prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria” (vedi Cass 12/06/2023, n.16632).
7. “La revoca del decreto ingiuntivo operata dalla sentenza di primo grado di ac- coglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è definitiva, ed il titolo giudiziale revocato non è destinato a riviviscenza neppure nel caso di eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello” (vedi Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017,
n.20868); pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza gli appellati devono essere con- dannati in solido al pagamento di € 395.244,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, con la precisazione che mentre e sono condannati sia CP_5 CP_4 quale originari fideiussori che come eredi del invece è Controparte_3 CP_12 condannata unicamente nella qualità di erede, con limitazione alla rispettiva quota ex
752 c.c..
Il terzo motivo di appello principale sulle spese è assorbito dalla necessità di proce- dere comunque a nuova regolamentazione a seguito della riforma ( vedi tra le altre Cas- sazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n.
23877: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale”).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il primo grado a favore di in € Parte_1
15.000,00 (fase di studio € 3.000,00; fase introduttiva € 2.000,00; fase istruttoria €
5.000,00; fase decisionale € 5.000,00) e per il giudizio di appello, in relazione all'attività difensiva effettivamente svolta nelle diverse fasi, per parte appellante
[...]
in € 6.500,00 (fase di studio € Parte_1
4.000,00; fase introduttiva € 2.500,00) e per parte intervenuta in in Controparte_1
€ 6.700,00 (fase di studio € 2.200,00; fase decisionale € 4.500,00), oltre 15% spese ge-
18 nerali, esborsi, IVA e CPA come per legge. Le spese di CTU devono pure porsi a carico di parte appellata.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante incidentale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] on l'intervento ex 111 c.p.c. di Parte_1 [...]
nei confronti di Parte_7 Controparte_3
appel-
[...] CP_4 CP_5 CP_6 lanti incidentali, avverso la sentenza n. 1125/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il
19/04/2022, così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale
IN RIFORMA della sentenza impugnata
- ridetermina la condanna in solido di Controparte_3
[...] CP_4 CP_5 CP_8 quest'ultima unicamente quale erede pro quota di ) nei confronti
[...] Controparte_3 di (quale cessionario del credito già di Controparte_1 [...]
) in € 395.244,48, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna parte appellata a rimborsare le spese dei due gradi di giudizio, che li- quida per il primo grado in € 15.000,00 a favore di Parte_1
e per il giudizio di appello in € 6.500,00 a favore di parte ap-
[...] pellante ed in € 6.700,00 a Parte_1 favore di parte intervenuta in oltre 15% spese generali, esborsi, IVA Controparte_1
e CPA come per legge;
pone le spese di CTU di primo grado a carico di parte appellata;
19 - dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante inci- dentale del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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