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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 879 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Monica Vitali presidente
Dott. Serena Sommariva consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 50 del 8.7.2024 del Tribunale di Sondrio estensore Giudice dr.ssa
Maria Martini Marchini discussa all'udienza collegiale del
6.11.2024, proposto da
DA Part
- (CF ) - Parte_2 P.IVA_1
Parte_3
(CF ) -
[...] P.IVA_2 Parte_4
(CF ) rappresentati e difesi
[...] P.IVA_3 dall'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliate in VIA C.
FREGUGLIA 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(CF (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) (CF C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(CF (CF
[...] C.F._4 Controparte_5
) (CF C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(CF ) (CF Controparte_7 C.F._7 CP_8
) (CF C.F._8 Parte_5 C.F._9
1 (CF (CF Parte_6 C.F._10 Parte_7
) (CF , C.F._11 Parte_8 C.F._12
(CF ) tutti rappresentati e difesi Parte_9 C.F._13 dall'Avv. CACI MARCELLO e elettivamente domiciliati in PIAZZALE
BERTACCHI, 80 - fax 0342/512.719 23100 Pt_4
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI Part Per - - Parte_2 Parte_2
- Parte_3 [...]
SONDRIO: in accoglimento del Parte_4 presente atto di appello riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione ad attribuire la carta del docente anche in riferimento all'anno scolastico
2018/2019, con conseguente accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata in primo grado.
In caso di accoglimento dell'appello si chiede che codesta ecc.ma
Corte voglia ordinare la restituzione di quanto eventualmente pagato dall'Amministrazione in esecuzione della pronuncia di primo grado. Vinte le spese.
Per Controparte_9 CP_2 CP_3 CP_4
Controparte_10 CP_5 CP_6 CP_6 [...]
CP_11 CP_8 Pt_5 Pt_5 Pt_6 Pt_6 Pt_7
dichiarare inammissibile Pt_7 Controparte_12 ovvero respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
e Controparte_13 [...]
Parte_3 Controparte_14
, perché infondato in fatto e in diritto, con ciò
[...] confermando la sentenza n. 50/2024 resa dal Tribunale di Sondrio nel giudizio n. 49/2024 R.G. per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese e onorari del presente grado.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 50/2024 il Tribunale di Sondrio ha accolto la domanda dei ricorrenti per il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 -
2019/20 - 2020/21 -2021/22 – 2022/23 – 2023/2024 negli importi come analiticamente statuiti in sentenza.
Il Tribunale ha affermato che il diritto al beneficio era stato illegittimamente escluso in favore dei ricorrenti quali docenti con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno a al
31 agosto nelle richieste annualità, con condanna al riconoscimento delle somme rivendicate.
Ha impugnato la sentenza il con unico motivo di appello Parte_2 con cui contesta la sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto alla carta docente per l'annualità scolastica 2018/2019, non risultando essere stato prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione sul presupposto, allegato dall'appellante, che alla data del deposito del ricorso di primo grado il 19.2.2024 era già decorsa la prescrizione per tutti gli appellati.
Il ministero appellante critica la sentenza di primo grado in quanto l'eccezione di prescrizione deve essere tempestivamente sollevata dalla parte che ne ha interesse, non essendo richiesta la specificazione della natura della prescrizione invocata, restando al Giudice di verificarne la portata una volta che essa sia stata eccepita in giudizio.
Il ministero rileva che con riferimento alla singola sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte degli appellati come indicati in ricorso di appello, la prescrizione decorreva da tali date ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla piattaforma informatica, tutto a volersi concedere il termine da considerare era il 31.12.2023 quale termine finale di spirare della prescrizione.
3 Si sono costituiti gli appellati rilevando sull'unico motivo di appello preliminarmente l'inammissibilità dello stesso perché la specificazione delle allegazioni estintive non era mai stata formulata in primo grado e così restando preclusa in appello ai sensi dell'art. 416 cpc.
Nel merito ne rilevano l'infondatezza, sul presupposto che il termine di decorrenza della prescrizione per l'a. s. 2018/109 nelle date di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro ovvero dai termini di apertura del sistema informatico per l'anno in oggetto, non risulta indicato in alcun atto e così non costituendo fatto notorio al giudice.
Tra l'altro la parte appellata evidenzia che per i docenti a t.d., stante la previsione normativa e contrattuale di esclusione dal beneficio della carta docente, non era stato mai reso liquido il diritto fino alla sentenza del CDS 1842 del 16.3.2022 e CGUE 450 del 18.5.2022, momenti da cui è stato possibile far valere il diritto ai sensi dell'art. 1935 CC.
Chiede inoltre di poter produrre gli atti di interruzione della prescrizione di cui al doc. 3 di appello.
All'udienza del 6 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è parzialmente fondato e si accoglie nei limiti di seguito specificati.
L'azione giudiziaria con la quale gli appellati hanno chiesto l'attribuzione della carta docenti spettante loro in ragione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è un'azione di adempimento contrattuale in forma specifica come chiarito dalla Suprema Corte.
Il termine di prescrizione del diritto alla attribuzione della carta docente è di cinque anni “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999,
4 dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 29961 del
27/10/2023).
L'onere dell'eccezione di prescrizione del diritto è soddisfatto dall'allegazione in giudizio del fatto costitutivo ossia l'inerzia del titolare “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.” (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021 ).
Nel caso di specie l'eccezione è stata ritualmente eccepita dal
, spettando al Giudice la valutazione nel merito della Parte_2 fondatezza della stessa.
Nel caso in esame ed alla luce della ritualità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal appellante, la Corte ha Parte_2 ritenuto di acquisire i documenti prodotti dalla difesa degli appellati relativi all'interruzione della prescrizione, in quanto indispensabili ai fini del decidere sull'unico motivo di appello proposto dal per una corretta pronuncia sui diritti Parte_2 rivendicati.
Chiarito quanto precede è necessario verificare in concreto – sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte appellata ed ammessa in appello – se la prescrizione dell'annualità
2018/2019 della carta docente sia stata o meno interrotta dagli appellati rispetto al dies a quo di sottoscrizione del contratto.
Sulla scorta dei contratti prodotti e delle diffide per ciascun appellato emerge quanto segue:
5 contratto del 17 settembre 2018 diffida 26/28- Controparte_1
9.2023; contratto del 5 novembre 2018 diffida PEC fel Controparte_15
3.11.2023; contratto del 14 settembre 2018 diffida 18.10.2023 CP_3
e 23.1.2024; contratto del 10 settembre 2018 diffida PEC Controparte_4
21.10.2023; primo contratto del 19.9.2018 e secondo del Controparte_5
20 ottobre 2018 diffida del 10/11-10-2023; contratto del 24 settembre 2018 diffida del Controparte_6
30.9/2.10-2023; contratto del 2 ottobre 2018 diffida del 29.9.2023 Controparte_7
e 2/3.10.2023; contratto del 12 settembre 2018 diffida del 29.9.2023 CP_8
PEC; in data 19 ottobre 2018 diffida del 24.25/10- Parte_5
2023; in data 21 settembre 2018 diffida 4.10.2023 e Parte_6
25.10.2023; in data 26 ottobre 2018 diffida Pec del 24.9.2023; Parte_7 primo contratto 12 settembre 2018 e Controparte_16
3.12.2018 diffida PEC del 20.11.2023; in data 17 settembre 2018 diffida del 29.9.2023 e Parte_9
3.10.2023.
Pertanto, risulta prescritto il diritto alla carta docente per l'a.s. 2018/2019 per Controparte_1 CP_3 CP_4
,
[...] Controparte_6 CP_8 Parte_5
, . Parte_6 Parte_9
Mentre risulta validamente interrotta la prescrizione del diritto per la detta annualità da Controparte_2 CP_5
in relazione al contratto del 20.10.2018,
[...] CP_7
6 , in relazione al CP_7 Parte_7 Controparte_16 contratto del 3.12.2018.
La sentenza va parzialmente riformata nei termini sopra specificati e le spese del grado vanno interamente compensate fra il appellante e le parti appellate soccombenti, mentre Parte_2 il va condannato alla rifusione delle spese del presente Parte_2 grado in favore delle parti appellate vittoriose che si liquidano nell'importo indicato in dispositivo ridotto alla metà per la non complessità della questione ed aumentata per la pluralità di parti, così ritenuto congruo al valore del diritto controverso in applicazione del DM 147/2022.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 50/2024 del Tribunale di
Sondrio dichiara prescritto il diritto all'attribuzione della carta docente per l'a.s. 2018/2019 per Controparte_1 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_8
rigettando la Parte_5 Parte_6 Parte_9 rispettiva domanda per questa parte.
Conferma nel resto.
Compensa integralmente le spese del grado fra il e gli Parte_2 appellati soccombenti sopra indicati.
Condanna il appellante al pagamento delle spese del Parte_2 grado in favore di Controparte_2 Controparte_5
che liquida Controparte_7 Parte_7 Controparte_16 nell'importo di € 1.000,00 oltre il rimborso delle spese generali e degli accessori di legge.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Monica Vitali
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott. Monica Vitali presidente
Dott. Serena Sommariva consigliere
Dott. Corrado Gioacchini giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 50 del 8.7.2024 del Tribunale di Sondrio estensore Giudice dr.ssa
Maria Martini Marchini discussa all'udienza collegiale del
6.11.2024, proposto da
DA Part
- (CF ) - Parte_2 P.IVA_1
Parte_3
(CF ) -
[...] P.IVA_2 Parte_4
(CF ) rappresentati e difesi
[...] P.IVA_3 dall'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliate in VIA C.
FREGUGLIA 1 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(CF (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) (CF C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(CF (CF
[...] C.F._4 Controparte_5
) (CF C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(CF ) (CF Controparte_7 C.F._7 CP_8
) (CF C.F._8 Parte_5 C.F._9
1 (CF (CF Parte_6 C.F._10 Parte_7
) (CF , C.F._11 Parte_8 C.F._12
(CF ) tutti rappresentati e difesi Parte_9 C.F._13 dall'Avv. CACI MARCELLO e elettivamente domiciliati in PIAZZALE
BERTACCHI, 80 - fax 0342/512.719 23100 Pt_4
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI Part Per - - Parte_2 Parte_2
- Parte_3 [...]
SONDRIO: in accoglimento del Parte_4 presente atto di appello riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione ad attribuire la carta del docente anche in riferimento all'anno scolastico
2018/2019, con conseguente accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata in primo grado.
In caso di accoglimento dell'appello si chiede che codesta ecc.ma
Corte voglia ordinare la restituzione di quanto eventualmente pagato dall'Amministrazione in esecuzione della pronuncia di primo grado. Vinte le spese.
Per Controparte_9 CP_2 CP_3 CP_4
Controparte_10 CP_5 CP_6 CP_6 [...]
CP_11 CP_8 Pt_5 Pt_5 Pt_6 Pt_6 Pt_7
dichiarare inammissibile Pt_7 Controparte_12 ovvero respingere integralmente l'appello proposto da
[...]
e Controparte_13 [...]
Parte_3 Controparte_14
, perché infondato in fatto e in diritto, con ciò
[...] confermando la sentenza n. 50/2024 resa dal Tribunale di Sondrio nel giudizio n. 49/2024 R.G. per tutte le ragioni esposte. Con vittoria di spese e onorari del presente grado.
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 50/2024 il Tribunale di Sondrio ha accolto la domanda dei ricorrenti per il riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 -
2019/20 - 2020/21 -2021/22 – 2022/23 – 2023/2024 negli importi come analiticamente statuiti in sentenza.
Il Tribunale ha affermato che il diritto al beneficio era stato illegittimamente escluso in favore dei ricorrenti quali docenti con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno a al
31 agosto nelle richieste annualità, con condanna al riconoscimento delle somme rivendicate.
Ha impugnato la sentenza il con unico motivo di appello Parte_2 con cui contesta la sentenza che ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto alla carta docente per l'annualità scolastica 2018/2019, non risultando essere stato prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione sul presupposto, allegato dall'appellante, che alla data del deposito del ricorso di primo grado il 19.2.2024 era già decorsa la prescrizione per tutti gli appellati.
Il ministero appellante critica la sentenza di primo grado in quanto l'eccezione di prescrizione deve essere tempestivamente sollevata dalla parte che ne ha interesse, non essendo richiesta la specificazione della natura della prescrizione invocata, restando al Giudice di verificarne la portata una volta che essa sia stata eccepita in giudizio.
Il ministero rileva che con riferimento alla singola sottoscrizione dei contratti di lavoro da parte degli appellati come indicati in ricorso di appello, la prescrizione decorreva da tali date ovvero dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla piattaforma informatica, tutto a volersi concedere il termine da considerare era il 31.12.2023 quale termine finale di spirare della prescrizione.
3 Si sono costituiti gli appellati rilevando sull'unico motivo di appello preliminarmente l'inammissibilità dello stesso perché la specificazione delle allegazioni estintive non era mai stata formulata in primo grado e così restando preclusa in appello ai sensi dell'art. 416 cpc.
Nel merito ne rilevano l'infondatezza, sul presupposto che il termine di decorrenza della prescrizione per l'a. s. 2018/109 nelle date di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro ovvero dai termini di apertura del sistema informatico per l'anno in oggetto, non risulta indicato in alcun atto e così non costituendo fatto notorio al giudice.
Tra l'altro la parte appellata evidenzia che per i docenti a t.d., stante la previsione normativa e contrattuale di esclusione dal beneficio della carta docente, non era stato mai reso liquido il diritto fino alla sentenza del CDS 1842 del 16.3.2022 e CGUE 450 del 18.5.2022, momenti da cui è stato possibile far valere il diritto ai sensi dell'art. 1935 CC.
Chiede inoltre di poter produrre gli atti di interruzione della prescrizione di cui al doc. 3 di appello.
All'udienza del 6 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è parzialmente fondato e si accoglie nei limiti di seguito specificati.
L'azione giudiziaria con la quale gli appellati hanno chiesto l'attribuzione della carta docenti spettante loro in ragione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, è un'azione di adempimento contrattuale in forma specifica come chiarito dalla Suprema Corte.
Il termine di prescrizione del diritto alla attribuzione della carta docente è di cinque anni “L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999,
4 dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 29961 del
27/10/2023).
L'onere dell'eccezione di prescrizione del diritto è soddisfatto dall'allegazione in giudizio del fatto costitutivo ossia l'inerzia del titolare “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.” (Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021 ).
Nel caso di specie l'eccezione è stata ritualmente eccepita dal
, spettando al Giudice la valutazione nel merito della Parte_2 fondatezza della stessa.
Nel caso in esame ed alla luce della ritualità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal appellante, la Corte ha Parte_2 ritenuto di acquisire i documenti prodotti dalla difesa degli appellati relativi all'interruzione della prescrizione, in quanto indispensabili ai fini del decidere sull'unico motivo di appello proposto dal per una corretta pronuncia sui diritti Parte_2 rivendicati.
Chiarito quanto precede è necessario verificare in concreto – sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte appellata ed ammessa in appello – se la prescrizione dell'annualità
2018/2019 della carta docente sia stata o meno interrotta dagli appellati rispetto al dies a quo di sottoscrizione del contratto.
Sulla scorta dei contratti prodotti e delle diffide per ciascun appellato emerge quanto segue:
5 contratto del 17 settembre 2018 diffida 26/28- Controparte_1
9.2023; contratto del 5 novembre 2018 diffida PEC fel Controparte_15
3.11.2023; contratto del 14 settembre 2018 diffida 18.10.2023 CP_3
e 23.1.2024; contratto del 10 settembre 2018 diffida PEC Controparte_4
21.10.2023; primo contratto del 19.9.2018 e secondo del Controparte_5
20 ottobre 2018 diffida del 10/11-10-2023; contratto del 24 settembre 2018 diffida del Controparte_6
30.9/2.10-2023; contratto del 2 ottobre 2018 diffida del 29.9.2023 Controparte_7
e 2/3.10.2023; contratto del 12 settembre 2018 diffida del 29.9.2023 CP_8
PEC; in data 19 ottobre 2018 diffida del 24.25/10- Parte_5
2023; in data 21 settembre 2018 diffida 4.10.2023 e Parte_6
25.10.2023; in data 26 ottobre 2018 diffida Pec del 24.9.2023; Parte_7 primo contratto 12 settembre 2018 e Controparte_16
3.12.2018 diffida PEC del 20.11.2023; in data 17 settembre 2018 diffida del 29.9.2023 e Parte_9
3.10.2023.
Pertanto, risulta prescritto il diritto alla carta docente per l'a.s. 2018/2019 per Controparte_1 CP_3 CP_4
,
[...] Controparte_6 CP_8 Parte_5
, . Parte_6 Parte_9
Mentre risulta validamente interrotta la prescrizione del diritto per la detta annualità da Controparte_2 CP_5
in relazione al contratto del 20.10.2018,
[...] CP_7
6 , in relazione al CP_7 Parte_7 Controparte_16 contratto del 3.12.2018.
La sentenza va parzialmente riformata nei termini sopra specificati e le spese del grado vanno interamente compensate fra il appellante e le parti appellate soccombenti, mentre Parte_2 il va condannato alla rifusione delle spese del presente Parte_2 grado in favore delle parti appellate vittoriose che si liquidano nell'importo indicato in dispositivo ridotto alla metà per la non complessità della questione ed aumentata per la pluralità di parti, così ritenuto congruo al valore del diritto controverso in applicazione del DM 147/2022.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 50/2024 del Tribunale di
Sondrio dichiara prescritto il diritto all'attribuzione della carta docente per l'a.s. 2018/2019 per Controparte_1 CP_3
,
[...] Controparte_4 Controparte_6 CP_8
rigettando la Parte_5 Parte_6 Parte_9 rispettiva domanda per questa parte.
Conferma nel resto.
Compensa integralmente le spese del grado fra il e gli Parte_2 appellati soccombenti sopra indicati.
Condanna il appellante al pagamento delle spese del Parte_2 grado in favore di Controparte_2 Controparte_5
che liquida Controparte_7 Parte_7 Controparte_16 nell'importo di € 1.000,00 oltre il rimborso delle spese generali e degli accessori di legge.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dr. Corrado Gioacchini Dr. Monica Vitali
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