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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Fabiana Iorio, disposta la sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza iscritta al n. 929/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è “riunito” il procedimento recante n. rg. 221/2022, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo TRA
, nata in [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusto mandato al ricorso, dall'Avv. Daniela di Nuzzo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Maddaloni alla via C. Verde 23; E
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano, e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 2.2.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 221/2022 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la necessità di un ulteriore approfondimento medico-legale, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito delle sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non
1 superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 06.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 3.1.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 2.2.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu avrebbe svolto una perizia errata, sottostimando, in particolare, l'artrite reumatoide. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali, tenuto conto anche degli aggravamenti valutabili ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente ha concluso (cfr. relazione peritale) ritenendo che la perizianda sia affetta dalle seguenti patologie: “1) fibromialgia in artrite reumatoide siero positiva;
2) cardiopatia ipertensiva, aritmia, valvulopatia aortica (bicuspidia con insuff. valvolare, FE 60%), ipercolesterolemia con intolleranza alle statine, iniziale vasculopatia carotidea;
3) ipotiroidismo in buon compenso farmacologico;
4) sindrome ansiosa. Tutte le patologie sopradescritte sono da considerare stabilizzate”. Dopo aver percentualizzato le singole patologie riscontrate ha così concluso: “è possibile inquadrare, allo stato, il ricorrente come un soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 60%” dal 20.7.2021. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, va accertato che l'istante presenta un'invalidità pari al 60% dal 20.7.2021.
2 Pertanto, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, va rigettata la domanda volta ad ottenere l'assegno mensile di assistenza. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.. Le Spese di CTU di entrambe le fasi sono poste a carico dell' e sono liquidate CP_2 come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta nel resto il ricorso;
b) nulla per le spese;
c) condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida come CP_2 da separato decreto emesso in pari data. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 12.11.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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, nata in [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, giusto mandato al ricorso, dall'Avv. Daniela di Nuzzo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Maddaloni alla via C. Verde 23; E
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, dall' Avv. I. Verrengia, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, D. Catalano, e N. Fumo ed elettivamente domiciliato come in atti Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato telematicamente in data 2.2.2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P nr. 221/2022 introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la necessità di un ulteriore approfondimento medico-legale, disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante il deposito delle sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non
1 superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 06.12.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 3.1.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Il presente ricorso è stato depositato il 2.2.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito che il ctu avrebbe svolto una perizia errata, sottostimando, in particolare, l'artrite reumatoide. Ritenutane l'opportunità, il giudicante ha ritenuto di dover rinnovare le operazioni peritali, tenuto conto anche degli aggravamenti valutabili ex art. 149 disp.att. c.p.c. Il consulente ha concluso (cfr. relazione peritale) ritenendo che la perizianda sia affetta dalle seguenti patologie: “1) fibromialgia in artrite reumatoide siero positiva;
2) cardiopatia ipertensiva, aritmia, valvulopatia aortica (bicuspidia con insuff. valvolare, FE 60%), ipercolesterolemia con intolleranza alle statine, iniziale vasculopatia carotidea;
3) ipotiroidismo in buon compenso farmacologico;
4) sindrome ansiosa. Tutte le patologie sopradescritte sono da considerare stabilizzate”. Dopo aver percentualizzato le singole patologie riscontrate ha così concluso: “è possibile inquadrare, allo stato, il ricorrente come un soggetto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%: 60%” dal 20.7.2021. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, va accertato che l'istante presenta un'invalidità pari al 60% dal 20.7.2021.
2 Pertanto, in mancanza dei presupposti previsti dalla citata disposizione, va rigettata la domanda volta ad ottenere l'assegno mensile di assistenza. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.. Le Spese di CTU di entrambe le fasi sono poste a carico dell' e sono liquidate CP_2 come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) rigetta nel resto il ricorso;
b) nulla per le spese;
c) condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica che liquida come CP_2 da separato decreto emesso in pari data. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, 12.11.2025 Il Giudice (dott.ssa Fabiana Iorio)
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