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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1878 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianfranco Minicò;
OPPONENTE
E
C.F. e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.I. ), suo procuratore in virtù di atto per Notaio rep. P.IVA_2 Persona_1
60852 e racc. 11359 del 20.07.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra
Villecco;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 507/2021 del 24.07.2021.
Conclusioni: come in atti.
Cui è riunita la causa iscritta al n. 1892 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
, in proprio ed in qualità di l.r.p.t. della Parte_2
(P. IVA ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Chiara Carolei;
OPPONENTE
E
1 C.F. e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.I. ), suo procuratore in virtù di atto per Notaio rep. P.IVA_2 Persona_1
60852 e racc. 11359 del 20.07.2017, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra
Villecco;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 507/2021 del 24.07.2021.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 507/2021 con il Parte_1 quale l'intestato Tribunale gli ha ingiunto di pagare, in solido con Parte_2
e ed qualità di fideiussore di quest'ultima, la
[...] Controparte_3 somma di € 352.497,06, oltre spese della procedura monitoria, in favore di
[...]
cessionaria del credito, quale saldo debitore derivante dal contratto Controparte_1 di conto corrente di corrispondenza n. 401238907, stipulato dalla
[...]
con affidato e garantito sino alla concorrenza Controparte_3 Controparte_4 di € 850.000,00 da e . Parte_1 Parte_2
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
l'incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale, in favore del Tribunale di Brescia, quale foro del consumatore;
vizi della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto avvenuta a mezzo pec ma senza la necessaria attestazione di conformità. Nel merito, ha contestato la pretesa avversa, eccependo vizi dell'attestazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993; illiquidità del credito, avendo l'ingiungente prodotto documentazione incompleta che non consente di verificare la regolarità degli addebiti;
vizi della commissione di massimo scoperto;
illegittima capitalizzazione di interessi, spese e commissioni;
arbitrario ampliamento dell'affidamento concesso alla correntista, senza la preventiva comunicazione al fideiussore.
L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Con autonomo atto di citazione, ha proposto opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo , sia in proprio che in qualità di legale rappresentante Parte_2 della lamentando, con argomentazioni analoghe a Controparte_3
2 quelle spiegate da l'improcedibilità della domanda per mancato Parte_1
previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
vizi della notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto avvenuta a mezzo pec ma senza la necessaria attestazione di conformità; nel merito, ha contestato la pretesa avversa, eccependo vizi dell'attestazione ex art. 50 del D.lgs. n. 385/1993; illiquidità del credito, avendo l'ingiungente prodotto documentazione incompleta che non consente di verificare la regolarità degli addebiti;
vizi della commissione di massimo scoperto;
illegittima capitalizzazione di interessi, spese e commissioni;
e, con riferimento al rapporto fideiussorio, arbitrario ampliamento dell'affidamento concesso alla correntista, senza la preventiva comunicazione al fideiussore.
L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Trasmessi gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c., le cause sono state chiamate dinanzi a questo giudice, titolare del procedimento di più risalente iscrizione. Successivamente, sussistendone i presupposti di legge, è stata disposta la riunione dei procedimenti.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, si evidenzia che, successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza dell'08.02.2023, è stato esperito il tentativo di mediazione, non andato a buon fine, dunque risulta assolta la condizione di procedibilità della domanda.
Devono poi essere disattese le eccezioni sollevate da entrambe le opponenti in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo e alla mancata attestazione di conformità, osservandosi che l'avvenuta proposizione dell'opposizione sana eventuali vizi della notifica, per avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c.. Peraltro, la doglianza appare in ogni superata, posto che nel presente giudizio di opposizione,
l'opposta ha prodotto (all. 8 alla comparsa di costituzione depositata nel fascicolo R.G.
1878/2021), una nuova copia del decreto ingiuntivo n. 507/2021, munita di attestazione di conformità all'originale estratto dal fascicolo telematico.
Quanto alla posizione del solo deve essere rigettata l'eccezione di Parte_1
incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, il quale, premessa la propria qualifica di consumatore, ha invocato la disciplina di cui all'art. 33 comma 2 lettera u),
3 D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, secondo cui la domanda sarebbe devoluta alla competenza del Tribunale di Brescia, ossia del giudice del luogo di residenza del medesimo. Al riguardo, è da escludere la qualità di consumatore in capo a Parte_1
risultando documentalmente provato che questi, sino al 2018, ha ricoperto la
[...]
carica di amministratore unico della società debitrice principale (v. visura camerale storica) e che la fideiussione posta a fondamento della domanda è stata rilasciata nel
2009, ossia nel periodo in cui l'opponente ricopriva tale carica. Non può dunque ritenersi che il contratto di fideiussione sia stato stipulato per scopi estranei all'attività imprenditoriale esercitata.
Venendo ora alle doglianze relative alla pretesa creditoria azionata, occorre preliminarmente rilevare che tra e l'opposta è stata emessa Parte_1 dall'intestato Tribunale sentenza n. 657/2020 (a definizione del proc. R.G. n.
1175/2015), passata in giudicato, avente ad oggetto la medesima pretesa azionata nel presente giudizio.
In particolare, nel proc. R.G. n. 1175/2015 – premesso di aver Parte_1
rilasciato in data 16.10.2009, a garanzia dei rapporti bancari intrattenuti tra la e la una fidejussione omnibus per un Controparte_3 Controparte_4 importo complessivo di € 850.000,00 e che a seguito della asserita insolvenza della società, la gli aveva richiesto, con missiva del 06.05.2015, di pagare la Controparte_4 somma di € 571.879,94 – ha formulato domanda di accertamento negativo del credito, e in subordine domanda di rideterminazione del saldo, prospettando una serie di vizi relativi agli interessi e alle commissioni applicati, nonché la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, in senso sfavorevole al cliente. Con la sentenza n. 657/2020 è stata rigettata la domanda di accertamento negativo del credito.
Ciò posto, occorre in primo luogo precisare che tra la domanda proposta nel proc. R.G.
n. 1175/2015 (accertamento negativo del credito) e quella oggetto del presente giudizio
(di condanna al pagamento di somme, spiegata dall'opposta in sede monitoria), sussiste parziale identità, venendo in rilievo il medesimo rapporto contrattuale (cfr. Cass. SS.
UU. sent. n. 20597/2007, che ha ritenuto sussistente il rapporto di continenza tra la domanda proposta da un istituto di credito nei confronti del correntista, avente ad oggetto il pagamento del saldo negativo del conto, e quella proposta dal correntista nei
4 riguardi della banca, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito preteso dalla banca;
cfr. anche Cass. n. 3978/2003; Cass. n. 9988/1993).
Orbene, è pacifico che laddove due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (ex multis Cass. n. 2387/2024; n. 27013/2022).
Il giudicato, peraltro, copre il dedotto e il deducibile e come tale si estende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o di eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(v. Cass. n. 1259/2024; n. 14535/2012). Ne deriva che è preclusa alle parti la possibilità di riproporre in un altro giudizio qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (Cass. n. 14747/2000).
Applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia che in questa sede Parte_1
non ha introdotto fatti nuovi o sopravvenuti rispetto alla sentenza già emessa tra le
[...]
stesse parti;
di conseguenza, il giudicato formatosi in ordine al rigetto sulla domanda di accertamento negativo del credito osta alla valutazione delle questioni sollevate in merito alla determinazione del saldo debitore relativo al conto concorrente di corrispondenza per cui è causa, nonché in ordine al rapporto di fidejussione.
Quanto all'opposizione formulata da si evidenzia quanto segue. Parte_2
Anzitutto, contrariamente a quanto dedotto dall'opposta, l'opposizione proposta in proprio da è tempestiva e dunque ammissibile. Parte_2
La notificazione del decreto ingiuntivo si è perfezionata nei confronti di Parte_2
in proprio, in data 11.08.2021 (v. all. 4 alla comparsa di costituzione
[...] depositata nel fascicolo R.G. 1972/2021), mentre la notificazione dell'opposizione è avvenuta in data 11.10.2021, dunque entro il termine ultimo previsto dall'art. 641 c.p.c..
Ciò posto, deve essere anzitutto disattesa l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 50
D.lgs. 385/1993, versandosi ormai nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
5 Come noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto (il quale assume la posizione sostanziale di attore), mentre l'opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006). Nell'ambito dei procedimenti per ingiunzione, infatti, non si verifica, per effetto dell'opposizione, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass. n. 8718/2000).
Tanto chiarito, nella specie – oltre alla certificazione ex art. 50 TUB – l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di conto corrente per anticipo fatture n.
401238907, gli estratti conto e gli scalari del conto, dall'accensione sino al passaggio a sofferenza, nonché il contratto di fidejussione, fornendo così adeguata prova del credito.
È altresì documentata in atti la titolarità del credito in capo all'opposta.
A fronte della prova del titolo della pretesa, parte opponente non ha dedotto alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo del credito azionato.
Quanto all'applicazione illegittima degli interessi, in misura ultralegale o illegittimamente capitalizzati, si evidenzia che il tasso degli interessi risulta regolarmente pattuito in forma scritta ed è indicato in termini numerici. Le condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente sono dettagliatamente indicate nel documento di sintesi senza alcun rinvio agli usi, onde non è ravvisabile la violazione dell'art. 117, commi 4 e 6, T.U.B.
Deve essere disattesa l'eccezione di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Invero, atteso che il contratto è stato stipulato in data 15/10/2009, lo stesso è soggetto alla disciplina di cui all'art. 120 D.lgs. 385/93, così come modificato dall'art. 25 D.lgs.
342/99, nonché alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, il cui art. 2 prevede che "nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti", fermo restando che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori". Conformemente a tale disciplina, il contratto prevede la identica periodicità (trimestrale) di capitalizzazione degli interessi, sia attivi che passivi.
6 Quanto alle doglianze afferenti alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, si osserva che con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente
è da ritenersi valida ed efficace la commissione di massimo scoperto, la cui funzione è da individuare nel corrispettivo che la banca percepisce per la concessione della disponibilità di denaro in favore del correntista (cfr. Cass. n. 12965/2016), nonché della commissione per la messa a disposizione di fondi, espressamente prevista nella misura dello 0,50%, che assolve tale funzione.
Deve essere infine disattesa l'eccezione, formulata da in Parte_2 proprio, circa l'ampliamento dell'affidamento concesso alla debitrice principale, a suo dire avvenuto da parte della Banca senza alcuna preventiva comunicazione al garante dell'ampliamento del fido, né della variazione in pejus delle condizioni patrimoniali dell'affidata.
Tali deduzioni, oltre che genericamente formulate e non correlate ad alcuna espressa eccezione di decadenza ex art. 1956 c.c., risultano altresì infondate stante il disposto di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione, per il quale “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e in particolare ad informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca”.
Da tutto quanto sopra esposto deriva il rigetto delle spiegate opposizioni, con conferma del decreto opposto, già dichiarato esecutivo in corso di causa.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 507/2021 del 24.07.2021, già dichiarato esecutivo;
- condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. e I.VA., come per legge.
Così deciso in Crotone, il 04.02.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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