Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00879/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2025, proposto da Italiana Sud Costruzioni – Ital.S.Co. s.r.l. (Italiana Sud Costruzioni), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino, Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione odierna resistente sull’istanza della ricorrente del 25.06.2025, recante “Richiesta di variante urbanistica per l’immobile sito in Via E. Morselli nn. 2, 4, 6” , nonché sul successivo atto di invito e sollecito del 30.07.2025;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo dell’Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo di definire il procedimento amministrativo avviato sulla detta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa AF SA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza assunta al protocollo del Comune di Palermo con il n. 843298 del 25 giugno 2025, il legale rappresentante della società ricorrente ha chiesto che venga attribuita una nuova destinazione urbanistica (B3) all’area su cui sorge l’edificio sito in Palermo nella via E. Morselli nn. 2,
4, 6, di proprietà della Ital.S.Co. s.r.l.
A tale istanza ha fatto riscontro il Comune, Area Urbanistica e della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico, con nota prot. AREG 930131 del 21 luglio 2025, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di ripianificazione urbanistica dell’area.
Con il ricorso in esame, notificato il 23 ottobre 2025 e depositato il successivo 29 ottobre, la società ricorrente ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimità del silenzio mantenuto dall’amministrazione comunale sulla detta istanza e che venga accertato e dichiarato l’obbligo del Comune di definire il relativo procedimento, mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato, nonché la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta , affinché provveda in via sostitutiva, con attribuzione della destinazione di zona territoriale omogenea B3 all’intera area del lotto, costituito dalla particella catastale n.1134 del foglio di mappa n. 34.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Palermo.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, osserva il collegio che al vincolo in questione deve riconoscersi natura espropriativa.
Il vincolo a sede stradale, secondo il costante orientamento di questa Sezione, ha carattere espropriativo: tale destinazione è incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata poiché, per sua intrinseca natura, la strada è destinata ad una pubblica utilizzazione (T.A.R. Sicilia, Sez. III, 27 aprile 2020, n. 804; 5 luglio 2019, n. 1791; 23 marzo 2017, n. 840; II, 16 luglio 2015, n. 1754; 8 luglio 2015, n. 1678; cfr. anche, ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 15 febbraio 2019, n. 864).
L’area in esame, dunque, trova la sua attuale disciplina nell’art. 9 d.P.R. 380/01.
Ritenuto, dunque, che, a seguito della decadenza del vincolo in esame, preordinato all’esproprio, il Comune di Palermo era tenuto ad attribuire al terreno una nuova destinazione, va ulteriormente rilevato che, nel caso in esame, l’amministrazione non ha adempiuto a tale obbligo.
È quasi superfluo rilevare, invero, che l’inerzia dell’amministrazione si configura non soltanto quando questa si astenga dall’adozione di qualsivoglia atto, ma anche in presenza di atti puramente interlocutori, quale è la comunicazione resa dal Comune di Palermo nella presente fattispecie; per costante giurisprudenza, infatti, la determinazione che vale ad interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 23 ottobre 2020 n. 10816).
Ritenuta, dunque, la natura espropriativa del vincolo di cui si discute e atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, a seguito dell’inerzia dell’ente territoriale nell’attribuire al terreno una nuova destinazione, il proprietario può attivare la procedura di tipizzazione giurisdizionale del silenzio davanti al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/04/2017, n.1700), la domanda merita accoglimento.
Di conseguenza, va dichiarato l’obbligo del Comune di Palermo di provvedere sull’istanza di ripianificazione urbanistica avanzata da parte ricorrente nel termine di giorni centottanta (180) dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di infruttuoso decorso del detto termine, deve essere nominato, sin d’ora, commissario ad acta , affinchè provveda in luogo dell’amministrazione, nel successivo termine di giorni centottanta (180), il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che deve intendersi sin d’ora autorizzato all’uso del mezzo proprio nelle sole motivate e comprovate ipotesi in cui sia strettamente necessario all’assolvimento dell’incarico ove non altrimenti eseguibile mediante procedure telematiche.
Non può, invece, trovare accoglimento l’istanza di parte ricorrente tendente all’attribuzione di una ben determinata destinazione urbanistica (B3) – anche a mezzo della determinazione di un commissario - all’area in esame.
L’ampia discrezionalità che connota le scelte di pianificazione urbanistica (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n.7787) impedisce, invero, una pronuncia sulla fondatezza dell’istanza, ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.p.a., per il quale “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione” .
Peraltro, anche qualora si volesse accedere alla tesi di parte ricorrente, secondo cui l’apposizione del vincolo a sede stradale discenderebbe da un errore cartografico, che l’amministrazione sarebbe tenuta a correggere, sarebbe necessario, comunque, compiere a tal fine degli accertamenti istruttori: anche tale circostanza impedirebbe l’adozione di una pronuncia sulla fondatezza dell’istanza.
Sarà dunque l’amministrazione comunale – o, in ipotesi di ulteriore inerzia di questa, il commissario ad acta – ad individuare, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa, la destinazione da attribuire all’area.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi indicati in motivazione.
Nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva su istanza di parte, decorso il termine assegnato all’Amministrazione, secondo le modalità e termini indicati in narrativa.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB LE, Presidente
AF SA RU, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AF SA RU | OB LE |
IL SEGRETARIO