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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 955 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Taverna Largo San Parte_1 C.F._1
Nicola n. 2, presso lo studio dell'Avv. Biagio VAVALA' (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti - indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- parte attrice opponente -
CONTRO
cf , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura in atti - dall'Avv. Domenico Galati (c.f. , con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._3
Lamezia terme via Marconi 115, pec : Email_2
- parte convenuta opposta -
Oggetto: accertamento indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a premesso di avere in corso -a far data dal 03.08.2007- un rapporto di conto Parte_1 corrente ordinario con la recante n. 102952, sul quale è stato disposto, un Controparte_1 affidamento dapprima di importo pari ad euro 80.000,00, poi di euro 40.000,00, ed infine di euro
20.000,00 e che sono stati stipulati due contratti di mutuo collegati al prefato conto corrente.
Ha aggiunto che dagli estratti conto in possesso di parte attrice, il suddetto rapporto presenta un saldo apparente a debito di euro – 21.100,28. Ha quindi lamentato che la convenuta ha percepito somme e competenze a vario titolo non CP_1 dovute dal cliente per tassi di interesse ultralegali, per commissioni di massimo scoperto eccedenti il supposto debito effettivo, nonché per operazioni di conteggio valuta non corrispondenti alla data dell'effettiva operazione, che hanno inevitabilmente comportato il sistematico superamento del tasso soglia di usura previsto ai sensi della Legge 108/1996. Parte attrice ha proposto la rideterminazione del rapporto dare-avere tra cliente ed istituto bancario con un saldo a credito del correntista al 31.03.2017 nella misura di euro 44.337,98 a fronte del saldo apparente a debito per come già evidenziato dagli estratti conto depositati di – 21.100,31 con una differenza, quindi, pari ad euro 65.438,29.
Inoltre ha ritenuto nulli i contratti di mutuo stipulati nelle date del 18.7.2013 e del 09.09.2016 - nel corso del rapporto di conto corrente – in quanto hanno avuto il solo fine di estinguere il debito derivante dal prefato conto corrente n. 102952
Ha, pertanto, concluso chiedendo di:
accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di tassi di interesse, spese e commissioni pattuite e/o convenute superiori ai tassi soglia previsti dalla legge e perciò usurari e, per l'effetto: dichiarare la nullità della clausola che prevede il pagamento di interessi passivi a carico del Sig. Parte_1
relativamente al contratto n. 102952 e agli affidamenti in esso previsti;
[...]
- dichiarare la nullità dei contratti di mutuo stipulati dall'odierno concludente con lo stesso Istituto di credito e collegati al prefato conto corrente n. 102952;
- accertare e dichiarare che, alla data della domanda giudiziale, nessuna somma è dovuta dall'attore alla convenuta in esecuzione dei contratti di conto corrente e di mutuo oggetto di lite;
- condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 previo accertamento del reale saldo esistente in conto corrente alla data di notifica dell'atto di citazione nonché l'entità dell'indebito eventualmente già realizzato dalla convenuta in danno della stessa parte attrice, alla restituzione in favore del Sig. i tutte le somme Parte_1 indebitamente ed illegittimamente percepite e/o addebitate pari ad euro 44.337,98 alla data del 31.03.2017 oltre quelle successive a tale data e sino a conclusione del giudizio, ovvero, alla maggiore o minore somma per come emergerà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1 Si è costituita la convenuta, che ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice. CP_1
2. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità della domanda di accertamento proposta da parte attrice, in quanto va riconosciuto l'interesse del correntista al ricalcolo del saldo del conto corrente ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale, e relativamente dunque alla liquidazione periodica dello stesso: questo consiste infatti nel ripristino della disponibilità di somme di denaro e nel fatto che l'ente creditizio non avrebbe più contabilizzato a debito commissioni e interessi non legittimi (da ultimo cfr Cassazione 16602 del 14 giugno 2024).
Al contrario va considerata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione, ritenendo che quest'ultima sia ammissibile in costanza di rapporto di conto corrente bancario, solo qualora i versamenti operati da quest'ultimo abbiano natura solutoria (circostanza non allegata da parte attrice); in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt.
2033 e ss cod. civ. in capo al correntista ( cfr Cassazione 4214 del 15 febbraio 2024). 3. Venendo ora al merito va dato atto che il precedente GI ha ritenuto di disporre ctu tecnico contabile disponendo i quesiti, correttamente formulati anche sulla base della nota sentenza delle
SSUU 16303/2018, stante la presenza di commissioni di massimo scoperto ante 1.1.2010.
3.1 Il ctu nel suo primo elaborato del 12.12.2019, ha rilevato il mancato superamento del tasso soglia per tutti i trimestri del 2008, mentre ha rilevato il superamento del tasso soglia per i primi tre trimestri del 2009. Ha quindi riferito: “si è provveduto ad effettuare la ricostruzione senza alcun interesse passivo (punto 1.c). Altresì, si è eseguita la rielaborazione dei successivi trimestri con i nuovi saldi ottenuti procedendo a rettificare la voce “Interessi e competenze” in base al nuovo calcolo (…)
Partendo dal saldo rielaborato, si è ricostruito il conto corrente con le stesse condizioni previste dalla
con decorrenza : dal 01/10/2009 al 31/03/2017. CP_1
Il risultato così ottenuto, seguendo il metodo di calcolo sopra esposto, presenta un saldo positivo a favore dell'attore ari ad euro 237,00.” (cfr pag.10 CTU). Parte_1
3.2 In merito, poi, ai due mutui, il perito ha riscontrato – in entrambi - un passivo a carico di parte attrice.
3.3 In sede di primi chiarimenti, forniti con relazione del 4.3.2024, il ctu ha aderito alle osservazioni della convenuta sollevate in merito ai primi tre trimestri del 2009; ha, quindi, ritenuto di CP_1 rivedere la sua affermazione sul superamento del tasso soglia ed ha concluso di non riscontrare alcun sconfinamento del tasso soglia, richiamando a conforto la nota sentenza delle SSUU 29675/2017, secondo cui l'usura sopravvenuta (quando i tassi effettivi e altri oneri soggetti – applicati nel corso del finanziamento in aderenza a clausole contrattuali originariamente non usurarie – vengono a superare le soglie di legge per effetto della fluttuazione al ribasso dei TEGM) non è opponibile al finanziatore né può comportare l'applicazione dell'art. 1815 c.c. né la riduzione degli interessi rispetto alle previsioni contrattuali originarie.
3.4 Infine, con gli ultimi chiarimenti del 27.08.2024, il perito ha così concluso: “avendo utilizzato nei primi due anni la formula di calcolo errata, si è provveduto ad effettuare il calcolo con la formula prevista. Il ctu ha reperito i documenti di sintesi del 3 e del 24 agosto 2007, i quali non rilevano ai fini delle risposte ai quesiti, in quanto espongono dati contenuti negli estratti di conto corrente.
Quanto alle spese collegate all'erogazione del credito, nella relazione iniziale, oltre alle spese di assicurazione, sono state tenute in considerazione anche spese legate alla tenuta del conto corrente stesso. La corretta applicazione della formula per il calcolo del tasso soglia, con l'inclusione solo dei costi direttamente collegati all'erogazione del credito, ha portato ad una conclusione rilevante ovvero nessuno dei trimestri in esame ha evidenziato un superamento del tasso soglia”.
4. Orbene va rilevato che il ctu, sebbene abbia suggerito ondivaghe conclusioni, è comunque pervenuto ad asserire in modo chiaro che nel caso di specie non è presente alcuna usura originaria.
Ciò conduce al rigetto della domanda secondo quanto ritenuto in materia dalla giurisprudenza tuttora maggioritaria.
Infatti è pur vero che, come già rilevato in corso di causa, il noto arret delle SSUU n° 29675 del 19 ottobre 2017 in tema di mutuo non è automaticamente estensibile anche al contratto di conto corrente: ci si riferisce - ad esempio - al caso in cui sia stato esercitato lo ius variandi da parte dell'Istituto di credito nel senso di una modifica delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto la quale abbia determinato l'esorbitanza del TEG rispetto al tasso soglia (cfr. ad esempio Cass 18227/2024). Tuttavia nel caso di specie non è stata allegata né tanto meno riscontrata una modifica del tasso intervenuta nel corso del rapporto, quindi, le risultanze cui è giunto il ctu (assenza di usura originaria) possono, comunque, essere accolte.
La prima domanda va quindi rigettata.
5. Va, peraltro, ritenuta infondata anche la domanda di accertamento della nullità dei mutui accordati dalla in quanto avrebbero avuto il solo fine di estinguere il debito derivante dal CP_1 predetto conto corrente. Con recente arret il Giudice di legittimità ha chiarito che “«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cass Cassazione Civile, Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841).
6. Alla luce delle pregresse considerazioni, le domande di parte attrice vanno pertanto rigettate.
7. Le spese di lite vanno compensate in quanto la materia de quo è attraversata da tempo da tesi contrastanti (configurabilità dell'usura sopravvenuta in tema di cc, nullità o meno del mutuo cd solutorio), che solo di recente sembrano avere avuto un assetto definitivo che ha spinto questo
Giudice a rigettare le domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice
- Dispone la compensazione delle spese tra le parti, incluse quelle di ctu.
Catanzaro, lì 20.06.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 955 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Taverna Largo San Parte_1 C.F._1
Nicola n. 2, presso lo studio dell'Avv. Biagio VAVALA' (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti - indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- parte attrice opponente -
CONTRO
cf , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta procura in atti - dall'Avv. Domenico Galati (c.f. , con domicilio eletto presso il suo studio in C.F._3
Lamezia terme via Marconi 115, pec : Email_2
- parte convenuta opposta -
Oggetto: accertamento indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. a premesso di avere in corso -a far data dal 03.08.2007- un rapporto di conto Parte_1 corrente ordinario con la recante n. 102952, sul quale è stato disposto, un Controparte_1 affidamento dapprima di importo pari ad euro 80.000,00, poi di euro 40.000,00, ed infine di euro
20.000,00 e che sono stati stipulati due contratti di mutuo collegati al prefato conto corrente.
Ha aggiunto che dagli estratti conto in possesso di parte attrice, il suddetto rapporto presenta un saldo apparente a debito di euro – 21.100,28. Ha quindi lamentato che la convenuta ha percepito somme e competenze a vario titolo non CP_1 dovute dal cliente per tassi di interesse ultralegali, per commissioni di massimo scoperto eccedenti il supposto debito effettivo, nonché per operazioni di conteggio valuta non corrispondenti alla data dell'effettiva operazione, che hanno inevitabilmente comportato il sistematico superamento del tasso soglia di usura previsto ai sensi della Legge 108/1996. Parte attrice ha proposto la rideterminazione del rapporto dare-avere tra cliente ed istituto bancario con un saldo a credito del correntista al 31.03.2017 nella misura di euro 44.337,98 a fronte del saldo apparente a debito per come già evidenziato dagli estratti conto depositati di – 21.100,31 con una differenza, quindi, pari ad euro 65.438,29.
Inoltre ha ritenuto nulli i contratti di mutuo stipulati nelle date del 18.7.2013 e del 09.09.2016 - nel corso del rapporto di conto corrente – in quanto hanno avuto il solo fine di estinguere il debito derivante dal prefato conto corrente n. 102952
Ha, pertanto, concluso chiedendo di:
accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di tassi di interesse, spese e commissioni pattuite e/o convenute superiori ai tassi soglia previsti dalla legge e perciò usurari e, per l'effetto: dichiarare la nullità della clausola che prevede il pagamento di interessi passivi a carico del Sig. Parte_1
relativamente al contratto n. 102952 e agli affidamenti in esso previsti;
[...]
- dichiarare la nullità dei contratti di mutuo stipulati dall'odierno concludente con lo stesso Istituto di credito e collegati al prefato conto corrente n. 102952;
- accertare e dichiarare che, alla data della domanda giudiziale, nessuna somma è dovuta dall'attore alla convenuta in esecuzione dei contratti di conto corrente e di mutuo oggetto di lite;
- condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 previo accertamento del reale saldo esistente in conto corrente alla data di notifica dell'atto di citazione nonché l'entità dell'indebito eventualmente già realizzato dalla convenuta in danno della stessa parte attrice, alla restituzione in favore del Sig. i tutte le somme Parte_1 indebitamente ed illegittimamente percepite e/o addebitate pari ad euro 44.337,98 alla data del 31.03.2017 oltre quelle successive a tale data e sino a conclusione del giudizio, ovvero, alla maggiore o minore somma per come emergerà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.1 Si è costituita la convenuta, che ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice. CP_1
2. Preliminarmente va affermata l'ammissibilità della domanda di accertamento proposta da parte attrice, in quanto va riconosciuto l'interesse del correntista al ricalcolo del saldo del conto corrente ancora aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale, e relativamente dunque alla liquidazione periodica dello stesso: questo consiste infatti nel ripristino della disponibilità di somme di denaro e nel fatto che l'ente creditizio non avrebbe più contabilizzato a debito commissioni e interessi non legittimi (da ultimo cfr Cassazione 16602 del 14 giugno 2024).
Al contrario va considerata inammissibile la domanda di condanna alla restituzione, ritenendo che quest'ultima sia ammissibile in costanza di rapporto di conto corrente bancario, solo qualora i versamenti operati da quest'ultimo abbiano natura solutoria (circostanza non allegata da parte attrice); in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt.
2033 e ss cod. civ. in capo al correntista ( cfr Cassazione 4214 del 15 febbraio 2024). 3. Venendo ora al merito va dato atto che il precedente GI ha ritenuto di disporre ctu tecnico contabile disponendo i quesiti, correttamente formulati anche sulla base della nota sentenza delle
SSUU 16303/2018, stante la presenza di commissioni di massimo scoperto ante 1.1.2010.
3.1 Il ctu nel suo primo elaborato del 12.12.2019, ha rilevato il mancato superamento del tasso soglia per tutti i trimestri del 2008, mentre ha rilevato il superamento del tasso soglia per i primi tre trimestri del 2009. Ha quindi riferito: “si è provveduto ad effettuare la ricostruzione senza alcun interesse passivo (punto 1.c). Altresì, si è eseguita la rielaborazione dei successivi trimestri con i nuovi saldi ottenuti procedendo a rettificare la voce “Interessi e competenze” in base al nuovo calcolo (…)
Partendo dal saldo rielaborato, si è ricostruito il conto corrente con le stesse condizioni previste dalla
con decorrenza : dal 01/10/2009 al 31/03/2017. CP_1
Il risultato così ottenuto, seguendo il metodo di calcolo sopra esposto, presenta un saldo positivo a favore dell'attore ari ad euro 237,00.” (cfr pag.10 CTU). Parte_1
3.2 In merito, poi, ai due mutui, il perito ha riscontrato – in entrambi - un passivo a carico di parte attrice.
3.3 In sede di primi chiarimenti, forniti con relazione del 4.3.2024, il ctu ha aderito alle osservazioni della convenuta sollevate in merito ai primi tre trimestri del 2009; ha, quindi, ritenuto di CP_1 rivedere la sua affermazione sul superamento del tasso soglia ed ha concluso di non riscontrare alcun sconfinamento del tasso soglia, richiamando a conforto la nota sentenza delle SSUU 29675/2017, secondo cui l'usura sopravvenuta (quando i tassi effettivi e altri oneri soggetti – applicati nel corso del finanziamento in aderenza a clausole contrattuali originariamente non usurarie – vengono a superare le soglie di legge per effetto della fluttuazione al ribasso dei TEGM) non è opponibile al finanziatore né può comportare l'applicazione dell'art. 1815 c.c. né la riduzione degli interessi rispetto alle previsioni contrattuali originarie.
3.4 Infine, con gli ultimi chiarimenti del 27.08.2024, il perito ha così concluso: “avendo utilizzato nei primi due anni la formula di calcolo errata, si è provveduto ad effettuare il calcolo con la formula prevista. Il ctu ha reperito i documenti di sintesi del 3 e del 24 agosto 2007, i quali non rilevano ai fini delle risposte ai quesiti, in quanto espongono dati contenuti negli estratti di conto corrente.
Quanto alle spese collegate all'erogazione del credito, nella relazione iniziale, oltre alle spese di assicurazione, sono state tenute in considerazione anche spese legate alla tenuta del conto corrente stesso. La corretta applicazione della formula per il calcolo del tasso soglia, con l'inclusione solo dei costi direttamente collegati all'erogazione del credito, ha portato ad una conclusione rilevante ovvero nessuno dei trimestri in esame ha evidenziato un superamento del tasso soglia”.
4. Orbene va rilevato che il ctu, sebbene abbia suggerito ondivaghe conclusioni, è comunque pervenuto ad asserire in modo chiaro che nel caso di specie non è presente alcuna usura originaria.
Ciò conduce al rigetto della domanda secondo quanto ritenuto in materia dalla giurisprudenza tuttora maggioritaria.
Infatti è pur vero che, come già rilevato in corso di causa, il noto arret delle SSUU n° 29675 del 19 ottobre 2017 in tema di mutuo non è automaticamente estensibile anche al contratto di conto corrente: ci si riferisce - ad esempio - al caso in cui sia stato esercitato lo ius variandi da parte dell'Istituto di credito nel senso di una modifica delle condizioni contrattuali nel corso del rapporto la quale abbia determinato l'esorbitanza del TEG rispetto al tasso soglia (cfr. ad esempio Cass 18227/2024). Tuttavia nel caso di specie non è stata allegata né tanto meno riscontrata una modifica del tasso intervenuta nel corso del rapporto, quindi, le risultanze cui è giunto il ctu (assenza di usura originaria) possono, comunque, essere accolte.
La prima domanda va quindi rigettata.
5. Va, peraltro, ritenuta infondata anche la domanda di accertamento della nullità dei mutui accordati dalla in quanto avrebbero avuto il solo fine di estinguere il debito derivante dal CP_1 predetto conto corrente. Con recente arret il Giudice di legittimità ha chiarito che “«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
(Cass Cassazione Civile, Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841).
6. Alla luce delle pregresse considerazioni, le domande di parte attrice vanno pertanto rigettate.
7. Le spese di lite vanno compensate in quanto la materia de quo è attraversata da tempo da tesi contrastanti (configurabilità dell'usura sopravvenuta in tema di cc, nullità o meno del mutuo cd solutorio), che solo di recente sembrano avere avuto un assetto definitivo che ha spinto questo
Giudice a rigettare le domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta le domande di parte attrice
- Dispone la compensazione delle spese tra le parti, incluse quelle di ctu.
Catanzaro, lì 20.06.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo