TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/05/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1537 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), viale Michelangelo n. 42, presso lo studio dell'avv. Carlo Isabella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE CONTRO (C.F./P.I. ), in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., con elezione di CP_2 P.IVA_2 domicilio presso l'indirizzo PEC , rappresentata e difesa Email_1 dall'avv. Teodoro Carsillo, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 309/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20.6.2018, depositato in pari data e notificato il 20.7.2018. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 309/2018, emesso il 20.6.2018 e depositato in pari data, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto di pagare immediatamente, in quanto garante, in favore della Controparte_1
(quale mandataria di , in solido con altri coobbligati (debitore principale e altri Controparte_2 fideiubenti), la somma complessiva di euro 381.386,33, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. A fondamento dell'opposizione la parte opponente eccepiva: 1) che la domanda di condanna formulata in via monitoria e il conseguente decreto ingiuntivo erano nulli per litispendenza rispetto alle domande formulate dalla società convenuta nel giudizio di opposizione all'esecuzione n. 242/2018 R.G. pendente dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme;
2) l'intervenuta estinzione per prescrizione del credito derivante dal contratto di finanziamento del 29.1.1991, Rep. 94884/17264 per Notaio di Lamezia Persona_1
Terme; 3) la carenza di interesse ad agire della parte ingiungente in quanto già munita di un titolo stragiudiziale;
4) l'inesistenza del credito fatto oggetto di ingiunzione di pagamento. Sul fondamento di tali deduzioni l'opponente chiedeva il rigetto della domanda azionata da parte opposta in monitorio in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo 1 impugnato;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, dell'importo di euro 300.000,00, o dell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali;
il tutto con il favore delle spese di lite. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta, la quale mandataria di Controparte_1
la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2 dal momento che quest'ultima era stata convenuta in giudizio in proprio e non quale Controparte_1 mandataria di qualità nella quale, invece, aveva richiesto ed ottenuto l'ingiunzione Controparte_2 di pagamento oggetto di impugnativa. Nel merito, la società contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati, chiedendone il rigetto nel merito con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di processo. Con ordinanza del 18.5.2020 il Tribunale rigettava la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura meramente cartolare. La controversia, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo ed alla necessità di assumere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni contenute nei decreti presidenziali sullo smaltimento dell'arretrato nel settore civile, era trattenuta in decisione all'udienza del 17.2.2025, svoltasi in via cartolare con il deposito di note sostitutive di udienza ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e, pertanto, va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Va premesso in punto di diritto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione. Invero, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. civ., sez. 2, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5). Più in particolare, si evidenzia come, nel giudizio di opposizione, si assista ad una inversione dell'iniziativa processuale che, tuttavia, lascia impregiudicata la posizione sostanziale delle parti processuali sicché spetta all'opposto (attore in senso sostanziale) provare il titolo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, allegare e provare i fatti modificativi, estintivi e impeditivi dell'avverso credito. Va tenuto presente, comunque, che, in tema di obbligazioni contrattuali in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo
2 termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Ciò necessariamente precisato, va respinta, anzitutto, la deduzione della secondo la Controparte_1 quale il decreto ingiuntivo contestato sarebbe irrevocabile perchè passato in giudicato in quanto l'opposizione in esame sarebbe stata proposta nei confronti di un soggetto diverso da quello che aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento (vale a dire l' in proprio e non quale mandataria Controparte_1 della . Controparte_2
Sotto tale aspetto, deve essere evidenziato, sul punto specifico, che l' era stata evocata Controparte_1 in giudizio senza alcuna specificazione ovvero senza che l'opponente avesse puntualizzato l'intenzione di citare la convenuta in proprio ovvero quale mandataria di e che in tutto il corpo Controparte_2 della citazione si fa parimenti riferimento a senza alcuna specificazione nel senso Controparte_1 anzidetto. In realtà, al fine di verificare se sia stato correttamente evocato in giudizio il soggetto in favore del quale venne emesso il monitorio opposto e, quindi, al fine di correttamente e adeguatamente individuare il soggetto passivo dell'opposizione occorre fare riferimento all'intero contenuto della citazione. La valutazione di siffatto contenuto e di tutti gli altri elementi di giudizio non può che indurre il Tribunale, in questa sede decisoria, a ritenere che l' fosse stato evocato in giudizio non Controparte_1 in proprio ma in qualità di mandataria di Controparte_2
Invero non può non rilevarsi: 1) che l'atto è rubricato come “citazione in opposizione a d.i. n. 593/2018”, ossia come opposizione avverso un decreto ingiuntivo, emesso in favore di Controparte_1 nell'indicata qualità; 2) che la premessa dell'atto riassume il contenuto del ricorso e del successivo decreto, ai quali l'opponente fa espresso richiamo;
sia il ricorso sia il decreto sono redatti in favore di nella qualità di mandatario di 3) che la citazione è stata Controparte_1 CP_2 CP_2 notificata nel domicilio eletto nel ricorso da nella sua citata qualità. Controparte_1
Pertanto, anche se la difesa dell'opponente meglio avrebbe fatto a specificare la qualità di mandataria in capo a tuttavia, la formulazione neutra della “vocatio in ius” è tale da poter essere Controparte_1 agevolmente interpretata, alla luce del contesto complessivo dell'atto e del richiamo al contenuto del ricorso per ingiunzione e del decreto opposto, quale citazione in giudizio di in qualità Controparte_1 di mandatario di Controparte_2
Può considerarsi rispettato, quindi, il principio consolidato della Suprema Corte secondo il quale “nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta” (v. Cassazione civile sez. I, 08/09/1997, n. 8731). Il monitorio oggetto di impugnativa, pertanto, non può essere considerato passato in giudicato dal momento che l'opposizione è stata tempestivamente notificata ed introdotta nei confronti del soggetto che ha la piena legittimazione passiva nel presente giudizio di opposizione. Tanto detto con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta, si ritiene che quest'ultima abbia puntualmente assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.. Infatti, la banca creditrice ha offerto prova documentale del proprio credito fondato sul contratto di finanziamento per notaio del 29.1.1991 rep. 94884 racc. 17264 (cfr. doc. 18 fascicolo Persona_1 monitorio), ipoteca volontaria risultante dalla nota di iscrizione del 8.2.1991, n. pres. giorn. 12, n. 4266 reg. gen., 196 reg. part. (v. doc. 19 fascicolo monitorio), rinnovazione della ipoteca del 26.1.2011, reg.
3 gen. 1235, reg. part. 206 (cfr. doc. 20 fascicolo monitorio), estratto delle scritture contabili della banca (v. doc. 21 fascicolo monitorio). Inoltre, il credito azionato in monitorio è stato accertato anche nella sentenza n. 1365/2015 emessa in data 20.8.2015, tra le odierne parti, dal Tribunale di Lamezia Terme definitoria del giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione n. 99/1996 R.Es.Imm. (n. 1454/2012 R.G.), divenuta incontestatamente definitiva. In tale pronunciamento è stata accolta parzialmente l'opposizione all'esecuzione ed è stato accertato che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, in virtù del titolo azionato, Controparte_1 per la somma di euro 132.933,90 alla data del 7.3.1997 (euro 271.088,54 alla data del 27.5.2014), oltre interessi al saggio convenzionale sulla sola quota capitale delle rate scadute, dalla scadenza di ciascuna di esse sino al pagamento, e fermi gli ulteriori criteri di calcolo pattuiti nel contratto di finanziamento del 29.1.1991” (v. doc. 20 fascicolo di parte opposta). Dai documenti prodotti in giudizio dalla banca opposta risulta confermata l'esistenza di rapporti obbligatori tra l'istituto di credito che ha agito in monitorio e la società debitrice principale con garante
, nonché il corretto adempimento, da parte della banca convenuta, delle prestazioni cui Parte_1 si era obbligata. A fronte della prova della pretesa dell'istituto di credito la non ha dimostrato in alcun modo nè Parte_1
l'inesistenza del fatto costitutivo della domanda del creditore né l'esistenza di un fatto impeditivo od estintivo del diritto fatto valere, essendosi limitata a contestare, senza alcun valido ed efficace riscontro documentale, il credito della parte opposta oggetto del decreto ingiuntivo. Invero tutti i motivi di opposizione formulati sono destituiti di pregio giuridico e argomentativo. In particolare, con riferimento all'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per litispendenza di cause, si rileva che la eccepita litispendenza sussisterebbe tra la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione n. 242/2018 R.G. e il presente giudizio di opposizione a d.i.. Tale eccezione è destituita di fondamento essendo consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo atteso che con il primo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, non ricorrendo, pertanto, identità di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la litispendenza e, segnatamente, del "petitum" e della "causa petendi"” (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 16199/2011). Peraltro, si tratta di due cause pendenti dinanzi allo stesso Tribunale, il che esclude “in nuce” la possibilità di una litispendenza di cause;
la Suprema Corte, infatti, secondo un orientamento ormai consolidato, che
“la circostanza che il decreto ingiuntivo, emesso dal Presidente di un Tribunale, riguardi un credito per il quale sia già pendente, dinanzi al medesimo Tribunale, un giudizio di cognizione ordinario, non comporta l'invalidità del decreto per difetto di competenza del detto giudice, né determina un rapporto di litispendenza o di continenza tra tale procedimento ordinario e quello d'opposizione al decreto, difettando il presupposto della loro contemporanea pendenza davanti a giudici diversi e conseguendosene solo l'esigenza di una riunione dei medesimi a norma degli art. 273 e 274 c.p.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/07/2011, n. 16199; Cass. 22 dicembre 1993 n. 12707; Cass. 11 giugno 2002 n. 8327, Cass. 5 marzo 1999 n. 1876). Di conseguenza, deve essere respinta l'eccezione volta a far valere la litispendenza o la continenza di cause fra il primo giudizio (di opposizione all'esecuzione n. 242/2018 R.G.) e la domanda monitoria, trattandosi di istituti che attengono alla competenza del giudice adito, aspetto che non viene in considerazione nel caso di specie, ove le due cause sono state proposte dinanzi al medesimo ufficio
4 giudiziario, che quindi non risulta sprovvisto di potere di cognizione (cfr. Tribunale Bolzano, 10/07/2018, n.846). Priva di fondamento è anche l'articolata eccezione di prescrizione dell'opponente. Secondo la il prevedibile accoglimento dell'opposizione all'esecuzione immobiliare n. 99/1996 Parte_1
R.E. (e riunite) comporterebbe l'intervenuta prescrizione del credito. In particolare, l'attrice ha sottolineato che il G.E. chiamato a decidere sull'opposizione all'esecuzione di con ordinanza del 17.11.2017, aveva affermato che il contratto di mutuo Persona_2 su cui la aveva fondato tutti gli atti esecutivi intrapresi nei confronti della CP_1 Parte_2
e dei suoi soci/eredi e garanti non costituiva valido titolo esecutivo. Pertanto, sempre secondo gli
[...] assunti dell'opponente, nel caso in cui la valutazione fatta dal G.E. in sede di decisione sulla sospensiva trovasse conferma nel giudizio di merito, il processo esecutivo verrebbe dichiarato estinto con applicazione dell'art. 2943, comma 3, c.c. secondo cui resterebbero fermi gli effetti interruttivi degli atti posti in essere (quindi degli atti di precetto, dell'atto di intervento nella procedura 99/1996 R.E. e degli atti di pignoramento relativi alle altre due procedure riunite ritualmente notificati alla società e ai soci/fideiussori/eredi) ma dalla data di notifica di detti eventi inizierebbe a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Quindi, siccome gli atti interruttivi posti in essere dalla banca convenuta erano tutti risalenti ad oltre venti anni prima, sia alla data di notifica dell'atto di citazione afferente il giudizio di merito dell'opposizione sia alla data di notifica del decreto oggi opposto, la prescrizione sarebbe da ritenersi ormai definitivamente maturata. L'assunto non convince per varie ragioni. Anzitutto in quanto fondato su di un mero pronostico favorevole formulato dalla in ordine Parte_1 all'esito del giudizio n. 242/2018 R.G.. Inoltre va evidenziato che il riferimento alla fattispecie estintiva di cui all'art. 624 c.p.c., da parte dell'opponente, è poco appropriato dal momento che tale fattispecie, nel caso di specie, non potrà mai verificarsi, in quanto ai sensi della citata disposizione del codice di rito essa può realizzarsi solo laddove
“il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art.616 c.p.c.”, mentre, nella specie, il giudizio di merito è stato introdotto dalla società convenuta. Infatti, nel giudizio n. 242/2018 R.G. la ha chiesto di “rigettare l'opposizione spiegata da CP_1
e/o accertare il diritto di e per essa di in Persona_2 Controparte_2 Controparte_1 qualità di sua mandataria, a procedere ad esecuzione forzata e/o accertare il diritto della stessa
[...]
e per essa di in qualità di sua mandataria a proseguire in via esecutiva CP_2 Controparte_1 nelle procedure esecutive immobiliari n. 99/1996, 92/1997 e 132/97 R.G.E. di codesto Tribunale”. La conclusione di tale giudizio, conseguentemente, potrà essere, alternativamente, solo di definitivo accoglimento o di definitivo rigetto dell'opposizione proposta dalla per cui vale il principio Parte_3 secondo cui “il precetto siccome atto non diretto alla instaurazione di un giudizio né del processo esecutivo, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione;
tuttavia, se il creditore opposto si costituisce formulando una domanda comunque tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione (ed in tale categoria va compresa certamente anche la mera richiesta di rigetto dell'opposizione) compie un'attività processuale rientrante nella fattispecie astratta prevista dal comma 2 dell'art. 2943 c.c., sicché, ai sensi del comma 2 dell'art. 2945 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (Cassazione civile, sez. III, 29/03/2007, n. 7737).
5 Dunque, ai sensi del secondo comma dell'art. 2945 c.c., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio in cui è stata avanzata la domanda tendente ad affermare il diritto all'esecuzione della parte creditrice, ipotesi che allo stato non si è ancora verificata. Peraltro, come correttamente rilevato dalla parte opposta, si evidenzia che in data 10.4.2003, il
è intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 99/1996 R.G. Es. Imm. (alla Controparte_3 quale sono state riunite le procedure nn. 92/1997 e 132/1997 R.G.Es.Imm.), incardinata da CP_4 in danno della e ciò in forza del contratto di
[...] Parte_4 Persona_3 finanziamento in forma esecutiva per notaio da Lamezia Terme del 29.01.1991 rep. Persona_1
94884/17264 (cfr. doc. 15 fascicolo di parte opposta). Al riguardo deve essere rilevato: 1) che la procedura esecutiva immobiliare n. 99/1996 R.G. Es. Imm. è rimasta immune dal provvedimento di sospensione del 17.11.2017 del G.E., che ha riguardato invece le due procedure riunite nn. 92/1997 e 132/1997 R.G.Es.Imm., mentre per il predetto procedimento esecutivo portante era stata disposta nuovamente la vendita giudiziale (cfr. doc. 25 fascicolo di parte opposta); 2) l'intervento depositato in data 10.4.2003 era fisiologicamente disciplinato dall'allora vigente testo dell'art. 564 c.p.c., secondo il quale anche il creditore privo di titolo esecutivo poteva più che validamente svolgere intervento (cfr. Cass. 19 luglio 2005, n. 15219: “Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi;
non è invece necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso, e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all'intervento, purchè prima del compimento dell'atto di impulso”), laddove l'art. 2, comma 3-sexies, del D.L. n. 35/2005 prevedeva che “l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1.3.2006”; 3) tale intervento aveva efficacia interruttivo-sospensiva ex art. 2945, comma 2, c.c. secondo quanto ripetutamente osservato dalla Cassazione che ha chiarito che “nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” (cfr. Cass. 19 dicembre 2014, n. 26929); 4) siffatta efficacia interruttiva-sospensiva si estende anche ai coobbligati in solido ex artt. 1310-2945 c.c. (v. Cass. 15 giugno 2001, n. 8136: “La disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c. sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio”); 5) l'intervento nei riguardi dell'obbligata principale della nella procedura esecutiva immobiliare n. 99/1996 R.G. Parte_5
Es. Imm., continuerà ad avere una portata interruttivo-sospensiva del decorso del termine di prescrizione sino alla definizione della predetta procedura esecutiva. Meritevole di migliore causa è anche l'eccezione di parte opponente afferente alla carenza di interesse ad agire della parte opposta per inutile duplicazione di un titolo già esistente. Invero, la circostanza che la banca creditrice vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale non fa, infatti, venire meno l'interesse ad ottenere un provvedimento giudiziale di condanna, alla luce delle seguenti considerazioni: a) per giurisprudenza consolidata non è riscontrabile alcun divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti
6 del medesimo debitore (Cass., n. 21768/2019); b) il creditore, già provvisto di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio credito, ha interesse a ottenere un titolo che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto a quelli già gravati dalla garanzia reale;
c) l'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di possibile opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083/2013). In conclusione, non sussistendo un principio generale che vieti la duplicazione dei titoli esecutivi, il creditore già titolato ha diritto di munirsi, nei confronti del proprio debitore, di un secondo titolo esecutivo, purché rispetti i limiti posti dal principio di consumazione dell'azione, dal principio secondo cui non è consentita l'instaurazione di giudizi da cui il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, nonché, infine, dal principio che vieta l'abuso del diritto e del processo (Cass. 21768/19). Ora, nel caso di specie, nessuno di questi limiti appare riscontrabile: non quello del ne bis in idem, in quanto non sussiste alcuna precedente statuizione giudiziale di condanna avente forza di giudicato sul credito azionato;
non quello dell'interesse ad agire, in quanto – come rilevato – solo il decreto ingiuntivo consente alla banca creditrice di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto all'immobile su cui grava l'ipoteca volontaria;
non, infine, quello dell'abuso del diritto o del processo, non dimostrato nel presente giudizio. Infondata, infine, è anche la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dalla dal momento Parte_1 che secondo la Suprema Corte “la domanda di risarcimento del danno da “esecuzione illegittima” deve essere promossa dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, essendone consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la pretesa risarcitoria in quella sede” (Cass. civ., sez. VI-3, ord., 08 settembre 2022, n. 26438). Invero “chi intende chiedere il risarcimento del danno per l'eseguita esecuzione forzata illegittima, può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, c.p.c. – norma speciale rispetto all'art. 2043 c.c. - dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, funzionalmente competente sia sull'"an" che sul "quantum"; pertanto è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il "quantum" che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d'ufficio” (cfr. Cass. 24 maggio 2003, n.8239). Al riguardo si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021, che, componendo i precedenti contrasti, hanno stabilito che la domanda di risarcimento del danno da "esecuzione illegittima" va proposta dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, e ne è consentita l'introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede. Ebbene, nel caso oggi in esame, come anticipato, la domanda proposta dall'attrice, nella parte in cui ha ascritto alla società convenuta di avere coltivato illegittimamente l'esecuzione era una domanda chiaramente volta a far valere una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c.. Siffatta domanda dunque non può essere proposta in un autonomo giudizio, ma doveva essere necessariamente fatta valere in sede di opposizione all'esecuzione. Ne' risulta mai dedotta dall'odierna ricorrente una ragione di impossibilità giuridica o di fatto, ostativa alla proponibilità della domanda di danno nella suddetta sede. La domanda riconvenzionale della , pertanto, deve essere rigettata. Parte_1
In conclusione, per tutte le ragioni anzidette, l'opposizione della va respinta con conseguente Parte_1 piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
7 Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 come di recente medicato dal D.M. n. 147/2022 (causa di valore pari ad euro 381.386,33; compensi nei valori minimi liquidati per ogni fase processuale nel modo che segue: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 1.772,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 1.169,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 5.206,00; fase decisionale, valore minimo: euro 3.082,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 11.229,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699: “Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che Parte_1 dichiara esecutivo;
2) condanna la parte opponente al rimborso in favore della opposta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 11.229,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 17 maggio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
8 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
9