Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025, nella causa iscritta al n. 3008 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
Lucia Sagnella e con la stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvenere
(BN) alla Via Petrara, 24 in virtù di mandato in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e Controparte_2 difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 sono per legge domiciliati;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.7.2023 la ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 0172023900071527200 in relazione alle cartelle esattoriali n.
01720140001280929000 ,n.01720140001281030000 e n. 01720140001281131000 con la quale si ingiungeva alla Sig.ra il pagamento della somma complessiva di € Parte_1
22.449,32 per tributi, compensi di riscossione ed interessi di mora relativa ai mancati versamenti all' delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei CP_3 lavoratori dipendenti.
La ricorrente ha eccepito , in primo luogo, la mancata notifica delle cartelle esattoriali nonché la prescrizione della pretesa creditoria azionata.
Si sono costituiti il e l' Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma
6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del
1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001;
11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Nella fattispecie essendo decorso un termine superiore a 20 giorni tra la notifica dell'intimazione di pagamento (1.6.2023) ed il deposito del ricorso (27.7.2023) la parte è decaduta dalla proposizione delle eccezioni formali .
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Le uniche eccezioni esaminabile nel presente giudizio sono quelle relative alla mancata notifica delle cartelle esattoriali nonché di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Come provato dall' la cartella di pagamento n. Controparte_2
01720140001281030000 è stata notificata nelle forme dell'art. 140 c.p.c., con invio di successiva raccomandata n. 689054908245 e avviso di ricevimento sottoscritto dalla madre il
19.5.2014 .
Analogamente, la cartella di pagamento n. 01720140001281131000 risulta notificata nelle forme dell'art. 140 c.p.c., con invio di successiva raccomandata n. 689054908256 e avviso di ricevimento sottoscritto dalla madre il 19.5.2014.
Da ultimo, la cartella di pagamento n. 01720140001280929000 è stata notificata nelle forme dell'art. 140 c.p.c., con invio di successiva raccomandata n. 689054908234 e avviso di ricevimento sottoscritto dalla madre il 19.5.2014 .
In ogni caso l'Ente di Riscossione ha notificato ulteriori atti interruttivi successivi (che non sono stati impugnati dalla ricorrente) ovvero preavviso d'iscrizione ipotecaria n. 01776201500001107000 in data 20.5.2015 e l'intimazione di pagamento n.
01720189001630813000 in data 17.7.2018.
È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n.
23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Tanto premesso non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale tra la notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione (l'intimazione di pagamento n. 01720189001630813000 17.7.2018) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio (1.6.2023)
Va precisato che nelle more del giudizio l' ha annullato la partita di Controparte_2 credito n. 1823/13 scaturente dal decreto penale di condanna n. 954, a seguito di ordinanza n.
19/2023 RGE che ha revocato il decreto penale di condanna
Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n. 01720140001280929000
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella esattoriale n. 01720140001280929000
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €1865,00 in favore dei resistenti in solido oltre spese generali Iva e cpa.
Benevento, 8.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari