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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9784 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 13498/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1
Tavernese per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Paola Scarlato per procura generale alle liti in notaio Persona_1 di Fiumicino,
- resistenti -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive e contributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 10 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , in Controparte_1 persona del Ministro pro-tempore, e, premesso di essere detenuto dal mese di aprile 2005 sino al mese di gennaio 2010 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto, dal mese di gennaio 2010 sino al mese di novembre 2023 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Rossano e dal mese di novembre 2023 sino alla data di deposito del ricorso presso l'Istituto Casa Circondariale
“Secondigliano” di Napoli, ha dedotto di avere lavorato continuativamente per l'amministrazione da maggio 2005 sino al mese di ottobre 2023 e ha lamentato che, nel periodo da maggio 2005 a settembre 2017, nel quale ha prestato attività lavorativa quale spesino e inserviente di cucina, ha percepito la relativa
“mercede”, ai sensi dell'articolo 22 legge n. 354/1975, in misura pari a due terzi di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nel 1993, senza alcun adeguamento degli importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi nel tempo e vigenti al momento di esecuzione dalla prestazione lavorativa. Posto che, infatti, le tabelle non sono state aggiornate nel corso del tempo, il ricorrente, ritenendo di essere stato retribuito in misura inferiore a quanto spettante, ha formulato le seguenti conclusioni:
“(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 15.768,19 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 2.033,83 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 17.802,02 (diciassettemilottocentodue/02), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa e con conseguente condanna del Ministero della Giustizia a versare in favore dell' le somme dovute ex lege a titolo di contributi;
CP_3
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, contestando la fondatezza delle domande attoree e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in via preliminare, l'amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese azionate, rilevando che lo stesso lavoratore ha dato atto di avere svolto la propria prestazione lavorativa
2 sino a novembre 2015, come si ricava anche dai conteggi analitici predisposti in ricorso, e che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla diffida del 20 dicembre 2024. Si è costituito in giudizio anche l' , convenuto in Controparte_4 quanto destinatario delle statuizioni contributive, rappresentando che i contributi richiesti si riferiscono a un periodo da maggio 2005 a novembre 2015, sicché gli stessi, in assenza di qualsivoglia atto introduttivo, sono ormai prescritti e non possono essere versati, né ricevuti. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, le domande proposte in ricorso non possono trovare accoglimento, risultando fondata, in via preliminare e assorbente, l'eccezione di prescrizione sollevata in memoria di costituzione. A tale riguardo, di recente la Suprema Corte ha avallato una linea interpretativa ben delineata in ordine alla durata continuativa del rapporto di lavoro dei detenuti e sulla decorrenza del termine di prescrizione, così motivando: “Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività
3 lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17484 del 25 giugno 2024).
2.1 Successivamente, con la pronuncia n. 22076 del 5 agosto 2024, la Corte regolatrice si è nuovamente espressa in materia di svolgimento di attività lavorativa del detenuto, evidenziando anzitutto che, in chiave di continuità con l'indirizzo nomofilattico, “Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e
4 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Alla stregua di queste precisazioni, poi, ha ribadito che: “[…] tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine,
5 volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
2.2 Più di recente, ricomponendo i precedenti arresti interpretativi in modo unitario, il Supremo Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5510 del 2 marzo 2025).
3. Facendo applicazione di questi principi, non può essere considerata in sé decisiva, come invece ritenuto dal , la circostanza enunciata in CP_1 ricorso secondo cui il ricorrente avrebbe lavorato nell'istituto di reclusione sino al novembre 2015. Dalla disamina delle buste paga, invero, emerge che la prestazione lavorativa sia stata resa anche negli anni successivi, pur sussistendo una effettiva interruzione da novembre 2015 a dicembre 2017. Ma detta cesura temporale non assume un significato univoco, ben potendo rappresentare una mera interruzione di fatto, determinata dalle più svariate circostanze contingenti, risultando inidonea, da sola, a fare ritenere cessato il rapporto, nella misura in cui lo stato detentivo continua in modo ininterrotto dal maggio 2005, circostanza nemmeno contestata in memoria di costituzione. A parere del decidente, tuttavia, è la stessa rappresentazione dei fatti sviluppata in ricorso, corroborata dai documenti prodotti a supporto della domanda, che induce a concludere che nel caso di specie, nonostante lo stato detentivo non sia cessato, il rapporto oggetto della presente controversia sia invece cessato a novembre 2015, con conseguente prescrizione delle relative pretese economiche.
6 E infatti, come detto dalle buste paga prodotte in giudizio dallo stesso ricorrente (cfr. doc. n. 3 del ricorso) emerge anzitutto che la prestazione non sia stata resa continuativamente e che ci sia stata una interruzione tra novembre 2015 e dicembre 2017. Il rapporto intrattenuto a decorrere da dicembre 2017, poi, presenta significative differenze rispetto a quello pregresso, giacché è basato su un diverso assetto normativo, specificamente regolato da fonti diverse, tanto da contemplare emolumenti nuovi rispetto a quello svolto sino a settembre 2017, in particolar modo la 14^ mensilità, direttamente inclusa in busta paga. Ma, soprattutto, questi elementi indiziari assumono una connotazione specifica univoca in ragione della domanda di pagamento del t.f.r. formulata dal ricorrente con riferimento al periodo sino a novembre 2015. E infatti, come si ricava in modo chiaro dal disposto dell'art. 2120 c.c., siffatto capo di domanda postula, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr., in tema di cessione di azienda e intervento del fondo di garanzia Cass., sez. lav., n. 5376 del 27 febbraio 2020). Rappresenta, invero, ius receptum il principio secondo cui “Il diritto al TFR sorge con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e dal quel momento può quindi esser azionato, quand'anche sussista controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni effettivamente spettanti e, quindi, sul suo ammontare”, con la conseguenza che “a mente dell'art. 2935 c.c., il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui tale diritto può esser fatto valere e, quindi, ne momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 9695 del 23 aprile 2009 e, più di recente, Cass., sez. lav., n. 2827 del 6 febbraio 2018). Sicché è lo stesso lavoratore ad avere agito sulla base di un rapporto che, secondo la prospettiva offerta in giudizio, è cessato a novembre 2015, facendo così insorgere il diritto al pagamento delle competenze finali, che anche qualora accantonate mensilmente assumono il requisito della liquidità soltanto al momento di definitiva cessazione del rapporto, momento prima del quale non può in alcun caso decorrere il relativo termine prescrizionale. Ne consegue che, alla notifica del primo atto interruttivo, specificamente la diffida del 20 dicembre 2024 (cfr. doc. n. 10 del ricorso) la prescrizione era ormai maturata per tutte le spettanze azionate nel presente giudizio.
4. A prescindere dalla prescrizione delle pretese retributive, poi, i contributi domandati dal lavoratore riguardano un periodo sino a settembre 2017, sicché sono anch'essi autonomamente prescritti nel termine quinquennale stabilito dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, che decorre anche in costanza del rapporto di lavoro. Invero, il primo atto interruttivo nei confronti dell'Istituto è
7 rappresentato dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 17 aprile 2025.
5. Conclusivamente, pertanto, le domande proposte in ricorso vanno rigettate per intero. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, in favore di ciascuno dei convenuti. Roma, 6 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
8
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella controversia iscritta al n. 13498/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1
Tavernese per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Paola Scarlato per procura generale alle liti in notaio Persona_1 di Fiumicino,
- resistenti -
OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive e contributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 10 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il , in Controparte_1 persona del Ministro pro-tempore, e, premesso di essere detenuto dal mese di aprile 2005 sino al mese di gennaio 2010 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Spoleto, dal mese di gennaio 2010 sino al mese di novembre 2023 presso l'Istituto Casa di Reclusione di Rossano e dal mese di novembre 2023 sino alla data di deposito del ricorso presso l'Istituto Casa Circondariale
“Secondigliano” di Napoli, ha dedotto di avere lavorato continuativamente per l'amministrazione da maggio 2005 sino al mese di ottobre 2023 e ha lamentato che, nel periodo da maggio 2005 a settembre 2017, nel quale ha prestato attività lavorativa quale spesino e inserviente di cucina, ha percepito la relativa
“mercede”, ai sensi dell'articolo 22 legge n. 354/1975, in misura pari a due terzi di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nel 1993, senza alcun adeguamento degli importi agli incrementi contrattuali via via succedutisi nel tempo e vigenti al momento di esecuzione dalla prestazione lavorativa. Posto che, infatti, le tabelle non sono state aggiornate nel corso del tempo, il ricorrente, ritenendo di essere stato retribuito in misura inferiore a quanto spettante, ha formulato le seguenti conclusioni:
“(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 15.768,19 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 2.033,83 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 17.802,02 (diciassettemilottocentodue/02), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa e con conseguente condanna del Ministero della Giustizia a versare in favore dell' le somme dovute ex lege a titolo di contributi;
CP_3
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il
, contestando la fondatezza delle domande attoree e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in via preliminare, l'amministrazione resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale delle pretese azionate, rilevando che lo stesso lavoratore ha dato atto di avere svolto la propria prestazione lavorativa
2 sino a novembre 2015, come si ricava anche dai conteggi analitici predisposti in ricorso, e che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla diffida del 20 dicembre 2024. Si è costituito in giudizio anche l' , convenuto in Controparte_4 quanto destinatario delle statuizioni contributive, rappresentando che i contributi richiesti si riferiscono a un periodo da maggio 2005 a novembre 2015, sicché gli stessi, in assenza di qualsivoglia atto introduttivo, sono ormai prescritti e non possono essere versati, né ricevuti. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, le domande proposte in ricorso non possono trovare accoglimento, risultando fondata, in via preliminare e assorbente, l'eccezione di prescrizione sollevata in memoria di costituzione. A tale riguardo, di recente la Suprema Corte ha avallato una linea interpretativa ben delineata in ordine alla durata continuativa del rapporto di lavoro dei detenuti e sulla decorrenza del termine di prescrizione, così motivando: “Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro” rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso “metus” riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. 14. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività
3 lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
15. In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.) che non possono qui essere esaminate in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
16. In conclusione, per quanto qui rileva, la decorrenza della prescrizione non va collegata alla data di cessazione dello stato di detenzione (ciò in conformità con i plurimi precedenti di questa Corte sopra ricordati), ma va piuttosto collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie)” (cfr. Cass., sez. lav., n. 17484 del 25 giugno 2024).
2.1 Successivamente, con la pronuncia n. 22076 del 5 agosto 2024, la Corte regolatrice si è nuovamente espressa in materia di svolgimento di attività lavorativa del detenuto, evidenziando anzitutto che, in chiave di continuità con l'indirizzo nomofilattico, “Questa Corte (cfr. Cass. 9 aprile 2015, n. 7147; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3925; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2696; Cass. 16 febbraio 2015, n. 3062; si veda anche Cass. 15 ottobre 2007, n. 21573 e la più recente Cass. 24 ottobre 2019, n. 27340 che tali precedenti richiama) ha già affermato che la prescrizione non corre in costanza di rapporto di lavoro tra il detenuto lavoratore e l'amministrazione carceraria ma soltanto dalla cessazione del rapporto stesso. In tali precedenti si è ritenuta non condivisibile la tesi posta dai ricorrenti secondo cui la sospensione del termine prescrizionale dovrebbe estendersi all'intero periodo di detenzione e dunque permanere una volta che il rapporto di lavoro sia cessato e si protragga invece il rapporto detentivo, dovendo decorrere il termine prescrizionale solo dalla cessazione della detenzione. Si è detto che tale tesi non trova fondamento in disposizioni normative mentre il principio affermato nelle citate pronunce di questa Corte è chiaramente da intendersi nel limitato senso della sospensione con riferimento al rapporto di lavoro a nulla rilevando la condizione di detenuto, restando quest'ultimo gravato degli oneri probatori afferenti qualsivoglia credito e pretesa. In tali precedenti non si discuteva, però, della questione della decorrenza della prescrizione dalle singole cessazioni (sul punto v. più avanti) ovvero dall'ultima, che è la questione oggetto del presente giudizio. 12. Se è vero, infatti, che, con la riforma di cui ai d.lgs. nn. 123 e
4 124/2018, nel nuovo quadro normativo, il lavoro svolto dalle persone detenute è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi, non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento, non è afflittivo, ha una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione e deve favorire l'acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato, tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere”. Alla stregua di queste precisazioni, poi, ha ribadito che: “[…] tuttavia, per quanto sopra evidenziato, vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell'istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di "assicurare" ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. penitenz. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere. Ed allora rileva la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della "chiamata al lavoro" rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta. Lo stato di soggezione quanto a tale "chiamata al lavoro" ed il connesso "metus" riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza. In questo quadro, non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, se si considera che vi sono una chiamata e un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, cui seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione. Certamente, una cessazione del rapporto di lavoro vi è con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro (come affermato da questa Corte nella già citata recente Cass. 5 gennaio 2024, n. 396 la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI). Ma prima di questo momento, le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine,
5 volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata. in ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione ed a tal fine, oltre alla cessazione della detenzione, possono rilevare altre circostanze (come ad es. l'età, lo stato di salute o di idoneità al lavoro etc.)”.
2.2 Più di recente, ricomponendo i precedenti arresti interpretativi in modo unitario, il Supremo Collegio ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della chiamata al lavoro, rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di metus. Ne deriva che è onere della P.A., che tale prescrizione eccepisca, allegare e dimostrare il momento nel quale detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o, se anteriore, con il verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la sua prosecuzione, dipendenti, ad esempio, dall'età, dallo stato di salute o dall'idoneità al lavoro dell'interessato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 5510 del 2 marzo 2025).
3. Facendo applicazione di questi principi, non può essere considerata in sé decisiva, come invece ritenuto dal , la circostanza enunciata in CP_1 ricorso secondo cui il ricorrente avrebbe lavorato nell'istituto di reclusione sino al novembre 2015. Dalla disamina delle buste paga, invero, emerge che la prestazione lavorativa sia stata resa anche negli anni successivi, pur sussistendo una effettiva interruzione da novembre 2015 a dicembre 2017. Ma detta cesura temporale non assume un significato univoco, ben potendo rappresentare una mera interruzione di fatto, determinata dalle più svariate circostanze contingenti, risultando inidonea, da sola, a fare ritenere cessato il rapporto, nella misura in cui lo stato detentivo continua in modo ininterrotto dal maggio 2005, circostanza nemmeno contestata in memoria di costituzione. A parere del decidente, tuttavia, è la stessa rappresentazione dei fatti sviluppata in ricorso, corroborata dai documenti prodotti a supporto della domanda, che induce a concludere che nel caso di specie, nonostante lo stato detentivo non sia cessato, il rapporto oggetto della presente controversia sia invece cessato a novembre 2015, con conseguente prescrizione delle relative pretese economiche.
6 E infatti, come detto dalle buste paga prodotte in giudizio dallo stesso ricorrente (cfr. doc. n. 3 del ricorso) emerge anzitutto che la prestazione non sia stata resa continuativamente e che ci sia stata una interruzione tra novembre 2015 e dicembre 2017. Il rapporto intrattenuto a decorrere da dicembre 2017, poi, presenta significative differenze rispetto a quello pregresso, giacché è basato su un diverso assetto normativo, specificamente regolato da fonti diverse, tanto da contemplare emolumenti nuovi rispetto a quello svolto sino a settembre 2017, in particolar modo la 14^ mensilità, direttamente inclusa in busta paga. Ma, soprattutto, questi elementi indiziari assumono una connotazione specifica univoca in ragione della domanda di pagamento del t.f.r. formulata dal ricorrente con riferimento al periodo sino a novembre 2015. E infatti, come si ricava in modo chiaro dal disposto dell'art. 2120 c.c., siffatto capo di domanda postula, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, perché il t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr., in tema di cessione di azienda e intervento del fondo di garanzia Cass., sez. lav., n. 5376 del 27 febbraio 2020). Rappresenta, invero, ius receptum il principio secondo cui “Il diritto al TFR sorge con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e dal quel momento può quindi esser azionato, quand'anche sussista controversia tra le parti in ordine all'ammontare delle retribuzioni effettivamente spettanti e, quindi, sul suo ammontare”, con la conseguenza che “a mente dell'art. 2935 c.c., il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui tale diritto può esser fatto valere e, quindi, ne momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 9695 del 23 aprile 2009 e, più di recente, Cass., sez. lav., n. 2827 del 6 febbraio 2018). Sicché è lo stesso lavoratore ad avere agito sulla base di un rapporto che, secondo la prospettiva offerta in giudizio, è cessato a novembre 2015, facendo così insorgere il diritto al pagamento delle competenze finali, che anche qualora accantonate mensilmente assumono il requisito della liquidità soltanto al momento di definitiva cessazione del rapporto, momento prima del quale non può in alcun caso decorrere il relativo termine prescrizionale. Ne consegue che, alla notifica del primo atto interruttivo, specificamente la diffida del 20 dicembre 2024 (cfr. doc. n. 10 del ricorso) la prescrizione era ormai maturata per tutte le spettanze azionate nel presente giudizio.
4. A prescindere dalla prescrizione delle pretese retributive, poi, i contributi domandati dal lavoratore riguardano un periodo sino a settembre 2017, sicché sono anch'essi autonomamente prescritti nel termine quinquennale stabilito dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, che decorre anche in costanza del rapporto di lavoro. Invero, il primo atto interruttivo nei confronti dell'Istituto è
7 rappresentato dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 17 aprile 2025.
5. Conclusivamente, pertanto, le domande proposte in ricorso vanno rigettate per intero. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, in favore di ciascuno dei convenuti. Roma, 6 ottobre 2025 Il giudice Cesare Russo
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