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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5202/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lupo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5202/2018, promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
18 (CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualina MariaGrazia Guardo, come C.F._1
da procura in atti;
contro
:
nato a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Garibaldi n. 407, (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano CodiceFiscale_2
Costa;
OGGETTO: risarcimento danno endofamiliare.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 30/01/2025.
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione del 12.10.2018 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Siracusa chiedendo il risarcimento del danno (pari a 250.000,00 euro) derivante dal Controparte_1
mancato riconoscimento del rapporto di paternità e dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto genitoriale (mantenimento, accudimento ed educazione della figlia).
Sosteneva parte attrice:
- di essere stata riconosciuta unicamente dalla propria madre e di aver appreso dell'identità del proprio genitore solo in seguito;
- che nonostante il mancato riconoscimento il ha preso parte agli eventi più importanti CP_1
della sua vita sino ai suoi cinque anni di età, dopo i quali è seguito un totale disinteresse;
- in data 12.12.2011 ha promosso azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e con sentenza n. 795/2016 del 12.04.2016 è stato accertato il legame genitoriale tra le parti;
Ritualmente instaurato il contraddittorio, in data 1.02.2019 si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale, preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento del danno e nel merito l'infondatezza della pretesa.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova per testi.
All'udienza del 30.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente occorre evidenziare che trattasi di materia di competenza del Giudice monocratico e che solo erroneamente, all'udienza del 30.01.2025, è stata rimessa la causa al Collegio per la decisione.
3. Ciò detto, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è fondata e merita accoglimento.
In diritto si osserva quanto segue.
La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare. Con specifico riferimento al rapporto di filiazione, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori nei confronti dei figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, consentendo l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5652 del 10/04/2012). Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, infatti, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione della prole, e determina la pagina 2 di 6 lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. (oltre che nelle Convenzioni internazionali e, in particolare, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989), un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n.
3079 del 16/02/2015).
L'illecito si definisce istantaneo quando la violazione degli obblighi genitoriali si sostanzia in una singola condotta inadempiente;
è, invece, qualificabile come permanente quando il genitore si estranea per un periodo protratto e significativo dalla vita della sua prole ed è proprio la considerevole protrazione temporale a portare al livello del disvalore costituzionale la condotta illecita, la quale, se investisse un tempo limitato, e fosse tale da potersi definire episodica, integrerebbe soltanto una violazione degli obblighi che regolano i rapporti di famiglia (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11097 dell'10/06/2020). L'illecito endofamiliare permanente si sostanzia, in sintesi, in una serie di omissioni protrattesi per un apprezzabile lasso di tempo, suscettibile di essere interrotte in ogni momento per effetto di una radicale modificazione dell'atteggiamento genitoriale, e cioè con l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti della prole. Finché la situazione di assenza, disinteresse, abbandono non viene rimossa, l'illecito continua a perpetuarsi nel tempo, restando attuale ed eguale a sé stesso, in ragione del fatto che l'offesa deriva da un comportamento volontario dell'autore, che potrebbe dallo stesso essere interrotto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9930 del 13/04/2023). È per questo che la condotta illecita permanente viene meno quando detta condotta cessa per effetto di un pieno e consapevole recupero del rapporto con il figlio, ovvero quando il genitore riesca a dimostrare di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile, di porre fine al comportamento omissivo (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 9930 del 13/04/2023).
Ciò posto, è noto come “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.” (art. 2935 del c.c.). Il 1° comma dell'art. 2947 del c.c., poi, stabilisce che: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.”
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale, conseguente all'illecito permanente di abbandono parentale, decorre dalla cessazione della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
9930 del 13/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4594 del 21/02/2024).
pagina 3 di 6 Diversa è la considerazione secondo la quale in ogni caso di illecito permanente, e dunque anche nell'ipotesi di danno endofamiliare da protratta violazione degli obblighi di assistenza familiare, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è manifestato per la prima volta, ma, poi, ricomincia a decorrere giorno per giorno, poiché fino alla cessazione della permanenza il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce ed in modo continuo si prescrive se non tempestivamente esercitato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23763 del 14/11/2011; v. anche
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3314 del 11/02/2020; Cass., Sez. L, Sentenza n. 9318 del 16/04/2018; con riferimento al danno permanente da illecito endofamiliare, v. ancora Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9930 del
13/04/2023).
Con riferimento all'illecito endofamiliare conseguente al protratto abbandono della prole da parte del genitore, la Corte di Cassazione ha affermato che si tratta di una forma di illecito rispetto al quale la concreta capacità della persona danneggiata di esercitare il diritto risarcitorio – e cioè la concreta percepibilità completa del danno - assume un peculiare rilievo, che influisce sull'individuazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento.
Tale illecito produce, infatti, anche un danno non patrimoniale, che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa. In particolare, dalla relazione filiale discende il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e il danno in esame si sostanzia nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli, sicché la persona che subisce la violazione di tale diritto entra in una condizione di sofferenza personale e morale che imprime un tracciato di disagio e di sofferenza nello sviluppo psicofisico, per cui la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l'esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11097 dell'10/06/2020 e, in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013).
Perché possa iniziare a decorrere la prescrizione, occorre, dunque, che la vittima dell'abbandono si svincoli dall'incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso, accettando psicologicamente la illiceità della condotta del genitore, per chiedere il risarcimento dei danni subiti (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11097
pagina 4 di 6 dell'10/06/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9930 del 13/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4594 del
21/02/2024).
Soltanto quando si è raggiunto tale momento, dunque, scatta il decorso della prescrizione e la progressività del de die in diem per tutta la durata della permanenza dell'illecito (v. chiaramente Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 11097 dell'10/06/2020).
L'individuazione del termine iniziale per il calcolo della prescrizione non può, tuttavia, sovrapporsi all'accertamento del momento in cui è cessata la permanenza dell'illecito, poiché, anche se il menzionato termine iniziale di prescrizione è precedente a tale momento, e da detto termine comincia a decorrere la prescrizione per ogni giorno di permanenza dell'illecito fino a che l'illecito non cessa, il menzionato illecito continua a produrre di giorno in giorno un danno suscettibile di essere risarcito, salva ovviamente la prescrizione, che matura anch'essa di giorno in giorno. Il momento in cui inizia a decorrere il termine prescrizionale, come sopra individuato, può iniziare a decorrere quando l'illecito è già cessato, anche da molto tempo, quando, come sopra evidenziato, solo dopo la cessazione della permanenza la vittima prende consapevolezza della condotta del genitore quale causa del danno di cui chiede il risarcimento
Nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può ritenersi coincidente con il momento in cui ha per la prima volta agito in giudizio nei Parte_1
confronti del padre (in data 12-12-2011), sia pur per promuovere azione giudiziale di paternità, ritenendosi quello il momento in cui la donna ha assunto la reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità dei suoi diritti nei confronti del genitore, svincolandosi dall'istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo e raggiungendo una maturità personale compatibile con il coinvolgimento emotivo connesso. Fino a quel momento infatti, come risulta, tanto dalle allegazioni delle parti, quanto dalle dichiarazioni testimoniali, l'attrice ha cercato di recuperare il rapporto con il padre per essere riconosciuta “di fatto” come figlia. Solo quando ha compreso che il genitore nulla avrebbe fatto per stabilire un rapporto filiale, e in presenza di un dissenso, ha agito in via giudiziale per far valere i suoi diritti.
Così, se a dicembre 2011 è iniziato a decorrere il termine prescrizionale per il risarcimento del danno endofamiliare, tuttavia, l'illecito endofamiliare era già venuto meno, nello stesso anno, e, nello specifico, quando ha contratto matrimonio (ad aprile 2011), essendo quello il Parte_1
momento in cui ella si è resa indipendente, non solo economicamente, ma anche psicologicamente rispetto alla famiglia di origine.
pagina 5 di 6 Ed in effetti, se è vero che gli obblighi del genitore non cessano automaticamente con il raggiungimento della maggiore età dei figli, è altrettanto vero che essi vengono meno quando questi ultimi si siano resi autonomi ed indipendenti.
Così è innegabile che la costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di ha Parte_1 determinato il venir meno dell'obbligo dei genitori (nello specifico del padre) di esercitare tutti i doveri connessi alla responsabilità genitoriale, con conseguente cessazione dell'illecito endofamiliare.
Per cui, dato atto che l'illecito endofamiliare era già cessato ad aprile 2011 e che l'odierna azione è stata presentata il 12 ottobre 2018, a ben oltre cinque anni di distanza dalla data di decorrenza della prescrizione (coincidente con il mese di dicembre 2011), il diritto al risarcimento del danno endofamiliare deve ritenersi prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico di , ai sensi Parte_1
del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, alla luce del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe:
Rigetta la domanda attorea per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno endofamiliare.
Condanna a corrispondere a favore di parte convenuta le spese di lite da liquidarsi Parte_1
nella somma complessiva di 7.616,00 euro per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, 6.06.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice
dott.ssa Maria Lupo
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