Articolo 13 della Legge 9 aprile 1962, n. 163
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 maggio 1962
Art. 13.
Nel primo concorso che verra' bandito per l'immissione nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B e C, dopo che siano stati effettuati gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 10, 11 e 12, i due terzi dei posti da conferire mediante il concorso medesimo sono riservati al personale che alla data del bando di concorso risulti in servizio da almeno un triennio negli istituti e scuole d'arte con le funzioni proprie dei posti cui il concorso stesso si riferisce.
L'ammissione al concorso nel ruolo della carriera di concetto, da bandire ai sensi del precedente comma, e' consentita al personale di cui ai comma medesimo, ancorche' in possesso di diploma di scuola media di 2° grado diverso da quello di ragioniere.
Entrata in vigore il 15 maggio 1962