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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 6176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6176 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 10/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1304 /2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. AVINO ANNA, C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. Controparte_1
pt., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 19/01/2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha lamentato il mancato riconoscimento dell'assegno sociale richiesto con domanda amministrativa del 17.03.2023.
La ricorrente ha dedotto, altresì, che la domanda è stata rigettata, per non aver ottemperato tempestivamente la richiesta di integrazione documentale in data
22.08.2023, esponendo di aver depositato in fase amministrativa la documentazione richiesta.
Tanto premesso, la ricorrente ha richiesto la condanna dell' al pagamento in CP_1
suo favore della prestazione, sussistendone i presupposti, oltre accessori e spese del giudizio.
L' si è costituito, deducendo la tardività dell'integrazione documentale di CP_1
controparte, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sul piano generale, l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio
1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995, è una prestazione
2 economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è
reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, a mente del quale il riconoscimento dell'assegno sociale è
subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare
3 inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti;
previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73.
L'assegno sociale, dunque, ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si discute se l'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” possano indurre ad escludere l'assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali, non solo attuali, ma anche concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che minerebbero l'esistenza della predetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di quest'ufficio n. 1857/2016) e, dunque, se possa tenersi conto della non irrimediabilità dello stato di disagio economico.
Tanto premesso, si rileva che la parte ricorrente ha omesso di allegare e comprovare la sussistenza dei requisiti di reddito richiesti dalla citata disciplina.
La parte ricorrente non ha depositato il certificato Isee, né alcuna documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, attestante i redditi percepiti. Risulta, invero, depositato solo uno scritto contenente l'elenco degli immobili di proprietà piena della ricorrente ( n. 3), ma non risulta alcuna attestazione circa la provenienza di tale
CP_ scritto, né risulta comprovato il reddito da locazione, richiesto dall' già in fase amministrativa. La parte ricorrente non ha neppure prodotto la propria dichiarazione
4 dei redditi, né nulla ha allegato in proposito e sui redditi da locazione percepiti.
Per tali motivi, il ricorso, in assenza di prova va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, in quanto la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. non è datata e cita un limite di reddito generico, che non è riferibile ai redditi previsti da tale norma, ma riguarda i redditi previsti per l'esenzione dal pagamento del Contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore CP_ dell' liquidate in € 800,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
Si comunichi.
Napoli, il 10/09/2025 – 11/09/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 11/09/2025 in
Cancelleria
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa
Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 10/09/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs.
10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1304 /2024 R.G. vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. AVINO ANNA, C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. Controparte_1
pt., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 19/01/2024, la ricorrente, in epigrafe indicata, ha lamentato il mancato riconoscimento dell'assegno sociale richiesto con domanda amministrativa del 17.03.2023.
La ricorrente ha dedotto, altresì, che la domanda è stata rigettata, per non aver ottemperato tempestivamente la richiesta di integrazione documentale in data
22.08.2023, esponendo di aver depositato in fase amministrativa la documentazione richiesta.
Tanto premesso, la ricorrente ha richiesto la condanna dell' al pagamento in CP_1
suo favore della prestazione, sussistendone i presupposti, oltre accessori e spese del giudizio.
L' si è costituito, deducendo la tardività dell'integrazione documentale di CP_1
controparte, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma
10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sul piano generale, l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio
1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995, è una prestazione
2 economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è
reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, a mente del quale il riconoscimento dell'assegno sociale è
subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare
3 inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti;
previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73.
L'assegno sociale, dunque, ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si discute se l'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” possano indurre ad escludere l'assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali, non solo attuali, ma anche concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che minerebbero l'esistenza della predetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di quest'ufficio n. 1857/2016) e, dunque, se possa tenersi conto della non irrimediabilità dello stato di disagio economico.
Tanto premesso, si rileva che la parte ricorrente ha omesso di allegare e comprovare la sussistenza dei requisiti di reddito richiesti dalla citata disciplina.
La parte ricorrente non ha depositato il certificato Isee, né alcuna documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate, attestante i redditi percepiti. Risulta, invero, depositato solo uno scritto contenente l'elenco degli immobili di proprietà piena della ricorrente ( n. 3), ma non risulta alcuna attestazione circa la provenienza di tale
CP_ scritto, né risulta comprovato il reddito da locazione, richiesto dall' già in fase amministrativa. La parte ricorrente non ha neppure prodotto la propria dichiarazione
4 dei redditi, né nulla ha allegato in proposito e sui redditi da locazione percepiti.
Per tali motivi, il ricorso, in assenza di prova va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, in quanto la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. non è datata e cita un limite di reddito generico, che non è riferibile ai redditi previsti da tale norma, ma riguarda i redditi previsti per l'esenzione dal pagamento del Contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore CP_ dell' liquidate in € 800,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa;
Si comunichi.
Napoli, il 10/09/2025 – 11/09/2025 Il
Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 11/09/2025 in
Cancelleria
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