Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4067/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di appello dagli avv.ti Nadia Berardi e Michele Aceto appellanti
e
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Iannella e Stefano Fiorelli in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del 10/10/2011, rep. 169841, raccolta 38092 Persona_1 appellata
C.F. ) e per essa – giusta procura conferita per atto autenticato Controparte_2 P.IVA_2 nelle sottoscrizioni dal Notaio dott. di Pordenone del 21 settembre 2016 rep. n. Persona_2
293285/28260 – C.F. Controparte_3
), e per essa – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal P.IVA_3
Notaio Dr. di Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. 312208/42020 – Persona_2 [...]
C.F. ), CP_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo per procura in calce all'atto di intervento del 20.7.2023 intervenuta ex art. 111 c.p.c.
oggetto: appello avverso la sentenza n. 1212/2020 del Tribunale ordinario di Civitavecchia, pubblicata il 23.12.2020. IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata.
“Con atto di citazione notificato via PEC in data 8/1/2017, i debitori esecutati Parte_2
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato
[...] Parte_1
1
- che la somma richiesta trae fondamento dal contratto di mutuo rep. 89671 del 22/1/2002; - che il tasso EURIBOR applicato dalla Banca era illegittimo e determinato unilateralmente, con conseguente nullità ed applicazione del cd. tasso sostitutivo BOT di cui all'art. 117 TUB;
- che la aveva altresì violato il principio CP_1 di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c.; - che l'applicazione del tasso EURIBOR comporta anche la nullità delle clausole di applicazione degli interessi per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.; - che l'atto di precetto era generico ed indeterminato nel suo ammontare;
- che la aveva CP_1 pattuito ed applicato al mutuo un tasso di usura;
- che la aveva notificato l'atto di precetto in CP_1 assenza del titolo esecutivo peraltro non sarebbe stato preventivamente notificato;
- che il tasso d'interesse pattuito era indeterminato e pertanto nullo, con conseguente applicazione del cd. tasso sostitutivo BOT di cui all'art. 117 TUB;
hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate. Con comparsa di risposta in data 15/3/2017 si è costituita in giudizio la Controparte_1 ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della proposta opposizione e ha
[...] concluso per il rigetto dell'istanza di sospensione della “validità del precetto”, non ricorrendo i
“gravi motivi” di cui all'art. 615, 1° comma c.p.c., nonché delle domande tutte proposte dagli opponenti siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate. Il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/10/2017, con ordinanza del 19-20/10/2017 «vista l'istanza di sospensione della “validità del precetto” formulata da parte opponente;
rilevato che parte opposta ha allegato la documentazione attestante l'erogazione del mutuo, mentre parte opponente non ha depositato alcuna documentazione attestante il pagamento delle rate scadute;
ritenuto che
l'eccezione di indeterminatezza del criterio di determinazione del tasso di interesse applicato dalla banca non possa essere condivisa, stante l'espressa previsione da parte del contratto di mutuo della componente fissa del saggio applicato e della componente variabile, determinabile in modo univoco con riferimento al parametro EURIBOR;
ritenuto che
la prospettazione di parte opponente riguardo l'applicazione di un tasso di interesse usurario non appare al momento assistita da sufficienti indizi di fondatezza, attesa la mera enunciazione della circostanza, sia nell'atto introduttivo di causa che nella consulenza allegata, senza indicazione degli specifici conteggi da cui dovrebbe desumersi lo scostamento dal cd. “tasso soglia”; ritenuto ancora che l'eccezione di parte opponente relativa alla mancata notifica al debitore del titolo esecutivo non appare condivisibile in ragione della peculiarità del mutuo concesso a cui è applicabile la disciplina dell'art. 41 del TUB, la quale esclude la necessità della notifica del titolo contrattuale esecutivo;
ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti, sotto il profilo del fumus boni iuris, per disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo;
….
P.Q.M.
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto formulata dall'opponente; concede alle parti i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
……». Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 183, 6° comma. In particolare, gli opponenti hanno chiesto ammettersi CTU contabile, ma detta richiesta è stata respinta con ordinanza dell'11/2/2020 da questo giudice che ha invitato le parti a precisare le conclusioni. All'udienza del 10/6/2020, per la quale il G.I. ha disposto la “trattazione scritta”, le parti hanno precisato le conclusioni e il G.I. ha trattenuto la causa per la decisione con termini di legge per il deposito e lo scambio di comparse conclusionali e repliche. Gli opponenti hanno contestato la sussistenza del diritto della banca opposta di agire esecutivamente eccependo la nullità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del precetto nonché la nullità del precetto per i seguenti motivi:
1) il tasso EURIBOR applicato dalla era illegittimo e determinato unilateralmente, con CP_1 conseguente nullità ed applicazione del cd. tasso sostitutivo BOT di cui all'art. 117 TUB;
2) l'applicazione del tasso EURIBOR comporta anche la nullità delle clausole di applicazione degli interessi per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.;
3) la aveva altresì violato il principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c.; CP_1
4) la banca aveva pattuito ed applicato al mutuo un tasso di usura;
2 5) il tasso d'interesse pattuito era indeterminato e pertanto nullo, con conseguente applicazione del cd. tasso sostitutivo BOT di cui all'art. 117 TUB.
6) l'atto di precetto era generico ed indeterminato nel suo ammontare;
7) la banca aveva notificato l'atto di precetto in assenza del titolo esecutivo peraltro non sarebbe stato preventivamente notificato”.
§ 2 – All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“rigetta l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi proposte da
[...]
e ; condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese Parte_2 Parte_1 del giudizio sostenute dalla banca convenuta che si liquidano in euro 8.030,00 (oltre rimborso spese generali, IVA, CPA)”.
§ 3 – Il Tribunale riteneva che: “I motivi di opposizione relativi ai numeri da 1 a 5 integrano una opposizione alla esecuzione. I motivi 6 e 7 integrano una opposizione agli atti esecutivi. I motivi sopra indicati con i numeri 1 e 2 attengono alla illegittimità del tasso EURIBOR applicato dalla che sarebbe illegittimo con conseguente nullità delle relative clausole per illiceità della causa CP_1 ex art. 1343 c.c. ed applicazione del cd. tasso sostitutivo BOT di cui all'art. 117 TUB. La Commissione Europea, nella Decisione del 4 dicembre 2013 del caso AT 39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro AR, UT AN, YA AN of LA e SO ÉN, per un accordo di cartello finalizzato a manipolare l'Euribor con riferimento al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008. Tuttavia, il contratto in esame è precedente a tale periodo essendo stato stipulato il 22 gennaio 2002 e non vi è quindi prova della illegittimità del tasso applicato. Inoltre l'eventuale illegittimità del tasso EURIBOR non integra alcuna ipotesi di nullità, tra quelle contemplate dall'art.
1418 c.c. né l'illiceità della causa ex art. 1343 c.c.. Il comma 2 dell'art. 101 TFUE sancisce espressamente la sola nullità degli accordi concorrenziali tra imprese elencati al comma 1, e non anche dei contratti stipulati, a valle, tra le imprese e gli utenti finali e la clausola determinativa degli interessi predisposta dal concedente si è limitata a prendere a riferimento un parametro di cui si è contestata la liceità. Il rimedio attribuito al contraente che assume essere stato leso per effetto dell'applicazione di tassi di interesse più elevati, è quello del risarcimento del danno da esercitare nei confronti delle imprese cui l'intesa distorsiva della concorrenza è imputabile. L'applicazione del tasso EURIBOR non comporta, quindi, di per sé, alcuna nullità né il riferimento alla illiceità della causa, peraltro formulata genericamente, appare rilevante nel caso in esame considerato che le vicende relative alla determinazione del tasso EURIBOR non incidono sulla funzione economico- sociale del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della esecuzione. Con gli altri tre motivi di opposizione [...] si eccepisce il carattere usurario del tasso applicato al rapporto, la sua indeterminatezza e, comunque, la violazione, da parte dell'Istituto di credito opposto, dei principi di correttezza e buona fede. [...]La commissione per anticipata estinzione del contratto secondo la Corte di Cassazione penale, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità [...] perché: 1) tale debito viene a esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere dal contratto;
2) tale atto di esercizio costituisce espressione di autonomia negoziale su cui la banca non può interferire;
3) a sua volta, la banca non ha alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede [...]Pertanto, deve escludersi la fondatezza della opposizione con riferimento a tale motivo. Quanto al tasso di mora
[...] a seguito all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 (e per i contratti stipulati fino al 1° gennaio 2014) la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) è stata consentita, seppur a determinate condizioni. [...] Poiché l'art. 120 T.U.B. e la delibera CICR 9 febbraio 2000 consentono nei contratti successivi al 22 aprile 2000, ove il contratto lo preveda, di capitalizzare gli interessi non vi è anatocismo illegittimo, con conseguente rilievo anche per l'usura: il tasso calcolato anche sugli interessi capitalizzati è un interesse che si calcola sul solo capitale. Dunque, vi sarà usura solo se tale tasso in sé considerato sia usurario. Il principio è stato recentemente confermato dalla citata
3 sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (Cass. 18 settembre 2020, n. 19597) secondo la quale "le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute per intero, con gli interessi corrispettivi in esse già inglobati ed effetto anatocistico, secondo la normativa tempo per tempo vigente [...] le rate scadute al momento della caducazione del prestito restano dovute nella loro integralità, comprensive degli interessi corrispettivi in esse già conglobati, oltre agli interessi moratori sull'intero nella misura dei corrispettivi pattuiti;
tale effetto, peraltro, richiede che in sè il tasso degli interessi corrispettivi sia lecito. [...] Pertanto, anche tale motivo di opposizione è infondato. Quanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi deve osservarsi che il precetto contiene la precisa determinazione del credito rivendicato e non è pertanto affetto da nullità sotto tale profilo mentre, come ha già rilevato il giudice istruttore respingendo l'istanza di sospensione della esecutività del titolo posto a fondamento del precetto, l'eccezione di parte opponente relativa alla mancata notifica al debitore del titolo esecutivo è infondata in ragione della peculiarità del mutuo concesso a cui è applicabile la disciplina dell'art. 41 del TUB, la quale esclude la necessità della notifica del titolo contrattuale esecutivo. Pertanto, devono rigettarsi sia l'opposizione alla esecuzione che l'opposizione agli atti esecutivi”.
§ 4 e hanno impugnato la sentenza con un atto Parte_3 Parte_2 contenente quattro motivi e le seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte, la validità del precetto impugnato e della procedura esecutiva oggetto di impugnazione per tutti i motivi esposti in narrativa;
nel merito: a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto e della procedura esecutiva per tutti i motivi esposti in narrativa;
b) accertare la nullità delle clausole di determinazione dei tassi di interesse contenute nel contratto di mutuo per indeterminatezza ed indeterminabilità, ovvero per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto accertare il diritto di parte opponente al ristoro degli interessi illegittimamente corrisposti e venir meno della decadenza dal beneficio del termine, con applicazione del tasso di legge;
c) accertare la eccessività del credito per illegittima applicazione degli interessi di mora sulle rate scadute comprensive di interessi corrispettivi, in violazione del divieto di anatocismo, e per l'effetto dichiarare la nullità delle clausole di applicazione degli interessi da sostituirsi con gli interessi di legge oltre alla restituzione di quanto illegittimamente percepito;
d) accertare la illegittimità del tasso di interesse pattuito/applicato nel contratto di mutuo e per l'effetto condannare la alla restituzione di quanto indebitamente ed illegittimamente CP_1 percepito che si quantifica in non meno di euro 100.000,00; e) in via subordinata: accertare e dichiarare la sproporzione fra le prestazioni e per l'effetto dichiarare la rescissione del contratto in questione ai sensi dell'art. 1448 c.c. e per l'effetto ricondurre il contratto in questione a parametri legali di equità; il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si reitera la richiesta di ammissione di CTU contabile con i quesiti articolati nella memoria 183, VI comma, n. 2 c.p.c.”. In data 15.10.2021, si è costituita la contestando l'appello e Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare le domande tutte proposte da
e con atto di appello notificato via PEC in data Parte_1 Parte_2
23.6.2021 siccome inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del grado, di cui al D.M. 55/2014. In via istruttoria, ci si
4 oppone alla richiesta di ammissione di CTU contabile, reiterata dagli appellanti, ma già rigettata in primo grado dal Tribunale, in quanto del tutto esplorativa e defatigatoria”. Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. si è costituita, in data 20.7.2023, CP_2
chiedendo che la procedura prosegua nei propri confronti, riportandosi integralmente agli atti
[...] fin qui svolti dalla cedente e specificando di agire quale successore CP_1 Controparte_1
a titolo particolare dei soli diritti di credito della Banca cedente, pertanto carente di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie e/o risarcitorie attinenti a fatti ed atti antecedenti la cessione.
La causa, già rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13.10.2023, è stata ulteriormente rinviata d'ufficio per eccedenza dal ruolo del relatore, da ultimo all'udienza dell'11.4.2025 con decreto in data 19.2.2025, che ha disposto la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assegnato alle parti termine per note fino al 31.3.2025. Nelle note conclusive gli appellanti hanno replicato alle difese avversarie, ribadendo in particolare l'eccezione di nullità della clausola di rinvio all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo, a seguito delle manipolazioni dell'Euribor accertate nelle decisioni della CP_6
e nella sentenza Corte di Giustizia nella causa C-883/19, citando due recenti sentenze della Corte di
Cassazione, n.34889/2023 e n.12007/2024. In relazione a tale eccezione hanno poi evidenziato che la Corte d'Appello di Cagliari ha rimesso alla Corte di Giustizia europea la questione “se, alla luce del disposto dell'art. 16 comma 1 Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell'Euribor, come accertate nelle decisioni della CP_6 sopra indicate e nella sentenza Corte di Giustizia nella causa C-883/19, HS OL e altri contro debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali CP_6
e se la restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce della e della CGUE CP_6 costituisca intesa vietata dall'art. 101 soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato” e hanno integrato come segue le conclusioni contenute nell'atto di appello:“in via pregiudiziale, previa sospensione del presente giudizio e dell'esecutività del titolo azionato e del precetto, rimettere ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea gli atti al fine di chiarire se, alla luce del disposto dell'art. 16 comma 1 Reg. CE n. 1/2003, la prova delle manipolazioni dell'Euribor, come accertate nelle decisioni della Commissione sopra indicate e nella sentenza Corte di Giustizia nella causa C-883/19, HS
OL e altri contro debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le CP_6 giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce della Commissione e della CGUE costituisca intesa vietata dall'art. 101 soltanto nel mercato dei derivati
o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato;
in subordine sempre in via pregiudiziale, sospendere il presente giudizio, l'esecutività del titolo azionato ed il precetto, in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea a seguito di rimessione ex art. 267 TFUE da parte della ord. Corte di Appello di Cagliari Rg 151/2023 del 24.01.2025 che ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 TFUE;
Hanno inoltre contestato la legittimazione ad agire quale cessionaria del credito di Controparte_2 per mancanza di prova della cessione dello specifico credito oggetto del precetto opposto. La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 5. – Preliminarmente, sull'eccezione sollevata dagli appellanti di difetto di legittimazione ad agire Contr di intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito di si osserva quanto Controparte_2 segue. La prova della cessione è stata offerta dall'intervenuta solamente allegando la copia della Gazzetta Ufficiale recante la notizia della cessione a suo favore di “un portafoglio di crediti classificati a "sofferenza" e per la maggior parte garantiti da ipoteca, non individuati in blocco, di titolarita' di
(…) elencati nel Contratto di Cessione”. Controparte_1
5 Le indicazioni delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non contiene le specificazioni idonee ad accertare l'inclusione tra essi del credito per cui è causa, tanto più che non si tratta di cessione di crediti individuabili in blocco ex art.58 TUB, per cui, dovendo la Corte procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto ai fini della prova della contestata inclusione del credito nella cessione pubblicata nella G.U. (Cass.n.17944/2023) e non essendovi alcuna evidenza probatoria a riguardo, l'eccezione deve essere accolta, dichiarando inammissibile l'intervento.
§ 6. Ancora preliminarmente, si respinge l'istanza di sospensione del processo fino alla decisione della CGUE sul ricorso della Corte d'Appello di Cagliari, dato che tale causa di sospensione opera solo per il processo nel corso del quale è stata sollevata la questione rimessa all'esame della Corte europea. Quanto all'istanza di rimessione alla CGUE dello stesso quesito proposto con ricorso dalla Corte d'Appello di Cagliari, l'esame verrà svolto unitamente a quello del primo motivo di appello.
§ 7. – L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 7.1. – Con il primo motivo, gli appellanti contestano la violazione di legge, la violazione e l'erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE, 53 EEA, artt. 1343, 1418,
1346, 1284 c.c., art. 117 TUB e art 115 comma 1 c.p.c., nonché il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
Il motivo è articolato in due distinte censure. Con la prima censura, la sentenza viene impugnata nella parte in cui rigetta l'opposizione all'esecuzione, sostenendo che il contratto di mutuo, stipulato il 22.1.2002, è antecedente al periodo di manipolazione dell'Euribor (29.9.2005-30.5.2008) accertato dalla Commissione Europea nelle decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016 e che pertanto non sussisterebbe alcuna prova dell'illegittimità del tasso applicato. Osservano gli appellanti che il mutuo, stipulato nel 2002 e integrato da due atti di finanziamento
(recte: di erogazione) pure del 2002, aveva una durata quindicennale e prevedeva un tasso variabile legato all'Euribor, il che significherebbe che la manipolazione ha inevitabilmente inciso sul calcolo degli interessi durante il periodo alterato e nei mesi successivi, data la natura dell'indicizzazione a sei mesi. La sentenza, dunque, cadrebbe in contraddizione logica, poiché l'antecedenza della stipula non esclude affatto l'incidenza della manipolazione, anzi la rende rilevante proprio per la durata del rapporto. Con la seconda censura gli appellanti criticano la decisione nella parte in cui afferma che l'eventuale manipolazione del tasso Euribor non comporta alcuna ipotesi di nullità del contratto e limita il rimedio per il mutuatario al solo risarcimento del danno verso le banche sanzionate dalla Commissione Europea con le decisioni del 2013 e del 2016. Osservano che le intese manipolative dell'Euribor hanno influenzato il tasso di interesse convenzionale e lo avrebbero quindi reso illecito per contrarietà alle norme imperative in materia di antitrust;
inoltre, la clausola contrattuale risulterebbe avere un contenuto indeterminato e indeterminabile per effetto della manipolazione. Invocano la nozione di
“contratto a valle” dell'intesa anticoncorrenziale con riferimento al contratto di mutuo e gli effetti pregiudizievoli dell'intesa per l'utente che lo ha concluso. Fanno riferimento alla giurisprudenza di legittimità in materia di clausole di rinvio all'”uso piazza” per la determinazione dei tassi di interesse nei contratti bancari, che ne avrebbe affermato la nullità ex art.1346 c.c. anche perché i tassi uso piazza erano frutto di accordi di cartello. Invocano infine un'interpretazione della normativa di riferimento costituzionalmente orientata alla tutela del risparmio sancita dall'art.47 Cost..
Il motivo è infondato. L'anteriorità del contratto al 29.9.2005 fa sì che se ne debba escludere la natura di contratto a valle delle intese anticoncorrenziali sanzionate dalla atteso che tale nozione è stata elaborata CP_6
6 dalla giurisprudenza con riferimento al contratto che costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e attuarne gli effetti (Cass. S.U. n.2207/2005), ovvero ne recepisce il contenuto e rileva esso stesso come condotta di mercato che realizza un ostacolo al gioco della concorrenza (Cass S.U. n.41994/2021), e dunque “occorre quanto meno che uno dei contraenti sia a conoscenza di quella determinata intesa (o pratica non negoziale) con un determinato oggetto e un determinato scopo e intenda avvalersi del risultato oggettivo della stessa” (Cass. sentenza n.12007/2024 con specifico riferimento ai contratti di mutuo che contengano una clausola di rinvio all'Euribor per la determinazione del saggio di interesse o di altro valore rilevante). Peraltro, le intese restrittive della concorrenza cui fanno riferimento gli appellanti hanno riguardato un mercato, quello degli EIRD (euro interest rate derivates) diverso da quello dei mutui a tasso variabile, che quindi in nessun caso ne costituiscono lo sbocco o possono considerarsi essenziali a realizzarne gli effetti. Infine, anche se il contratto in esame potesse considerarsi “a valle” dell'intesa – il che non è per le plurime ragioni sopra esposte - , questa Corte condivide il rilevo della Corte di Cassazione laddove osserva che “Una indiscriminata estensione del principio (di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 41994 del 30 dicembre 2021 - n.d.r.) a tutti i contratti «a valle» di intese restrittive della concorrenza (…) potrebbe condurre a conclusioni inappaganti o, comunque, inefficienti nelle ipotesi in cui tali contratti siano vantaggiosi – quanto meno nel breve periodo – per il contrante del mercato a valle, esponendo quest'ultimo all'azione di nullità del concorrente pregiudicato dall'intesa illecita” (Cass.ord.n.19900/2024) e ciò vale a escludere la pertinenza alla questione dei principi di tutela del contraente debole e del risparmiatore invocati dagli appellanti. Gli appellanti attribuiscono rilevanza alla sopravvenuta manipolazione dell'Euribor nel corso dello svolgimento del rapporto di mutuo, invocando implicitamente una nozione di “nullità sopravvenuta” della clausola contrattuale di rinvio all'Euribor per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo.
Tuttavia, va esclusa la configurabilità di una ipotetica illiceità sopravvenuta della clausola, dato che questa presupporrebbe la violazione sopravvenuta di una norma imperativa applicabile direttamente al rapporto contrattuale.
Quanto alla sopravvenuta indeterminatezza e indeterminabilità del contenuto della clausola, per effetto dell'alterazione del meccanismo di determinazione del parametro esterno di riferimento voluto dalle parti, occorrerebbe, in primo luogo, la prova che tale parametro sia stato in concreto effettivamente alterato (in tal senso Cass.n.12007/2024). Inoltre, questa Corte condivide i rilievi, sul punto, della Corte di Cassazione laddove osserva che:
“l'accordo contrattuale si forma – e, in tal senso, si obiettivizza – sull'applicazione dell'indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione. Del pari innegabile è che, come d'altra parte riconosciuto anche dalla menzionata sentenza della Terza Sezione, la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor, plausibilmente ignota al mutuatario, e non di rado forsanche al mutuante, bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”. (Cass.ord.n.19900/2024). Per tutte le ragioni sopra esposte questa Corte esclude la rilevanza, ai fini della decisione, della questione sottoposta alla C.G.U.E. dalla Corte d'Appello di Cagliari.
§ 7.2. – Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano l'omessa pronuncia e l'omesso esame della domanda attorea, la violazione di legge, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. e la motivazione apparente della sentenza impugnata.
7 Gli appellanti lamentano l'omesso esame delle eccezioni di nullità sollevate e l' errata individuazione della normativa applicabile. Osservano di avere espressamente eccepito la nullità della clausola contrattuale che determina il tasso di interesse in relazione al tasso Euribor, sia per l'unilateralità della determinazione del tasso di interesse corrispettivo che ne conseguirebbe, in violazione dell'art. 4 comma 3 L. 154/1992, sia perché determinerebbe una indiretta violazione della norma imperativa di cui all'art.2 L. 287/1990, e affermano che il Tribunale avrebbe completamente omesso di esaminare tali questioni. La motivazione si limiterebbe a considerare solo il profilo della manipolazione accertata dalla Commissione UE, trascurando di esaminare l'eccezione di nullità puntualmente sollevata dagli opponenti con riferimento alla elusione del divieto imperativo di cui all'art.2 L.n.287/1990, e tralascerebbe del tutto l'esame dell'eccezione di nullità della clausola in sé considerata. Osservano che la clausola di rinvio al tasso Euribor sarebbe nulla per tre ordini di ragioni: a) determinerebbe unilateralmente il tasso in violazione della L. 154/1992, che impone parametri oggettivi e predeterminati (come confermato da Cass. 6113/1994, 1110/1994 e 6247/1998); b) costituirebbe illecita intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 L. 287/1990, essendo l'Euribor frutto di accordi tra banche per fissare indirettamente i prezzi;
c) presenterebbe indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non essendo il tasso determinabile a priori, ma lasciato all'arbitrio delle banche.
Il motivo è infondato.
I tassi Euribor, definiti per durate di tempo differenti dei depositi interbancari, sono tassi interbancari di riferimento, oggi pubblicati giornalmente dall'European Money Markets Institute, fino al 2015 dalla Federazione Bancaria Europea, pari alla media dei tassi di interesse ai quali le primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro. Pertanto, la clausola del contratto di mutuo che rimanda all'Euribor a sei mesi per la determinazione del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di interesse di mora rimanda a un parametro obiettivamente accertabile e non determinato unilateralmente dalla banca contraente, per cui non sussiste nessuna delle nullità invocate dall'appellante (vedi, per il rinvio all'analogo tasso Libor, Cass.n.36026/2023; vedi anche Cass.ord.19900/2024 sopra citata). In particolare, non sussiste la nullità per violazione dell'art.117 comma 6 DPR 385/1993, che ha recepito l'art. 4 comma 3 L.n.154/1992, in quanto il rinvio all'Euribor non è assimilabile al rinvio agli usi, connotato invece da indeterminabilità del criterio di riferimento. Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 2 L. 287/1990, dato che, a differenza di quanto affermano gli appellanti, l'Euribor non è il frutto di accordi tra banche restrittivi della libertà di concorrenza, ma, come sopra scritto, esprime la media dei tassi di interesse praticati nel mercato dei depositi interbancari a termine in euro.
§ 7.3. – Con il terzo motivo di appello, gli appellanti contestano la carenza di motivazione in merito all'eccezione relativa alla indeterminatezza delle somme richieste dal creditore, la violazione dell'art. 1283 c.c., nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. Le parti appellanti impugnano la sentenza laddove ha rigettato le opposizioni agli atti esecutivi, affermando che il precetto conteneva una determinazione precisa del credito e che l'eccezione di mancata notifica del titolo esecutivo era infondata per l'applicabilità dell'art. 41 TUB. Evidente, dunque, sarebbe il vizio della sentenza da carenza di motivazione ed errata applicazione della legge.
L'atto di precetto era in realtà generico e indeterminato, limitandosi a indicare l'importo complessivo di € 165.257,44, senza spiegare la composizione del debito residuo né le modalità di calcolo degli interessi e della mora, tale da poter essere dichiarato nullo per indeterminatezza. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l'illegittima applicazione di interessi moratori sugli interessi corrispettivi, in violazione dell'art. 1283 c.c. Quanto all'inesistenza del titolo esecutivo, la motivazione sarebbe altrettanto carente. Il richiamo generico all'art. 41 TUB non giustifica l'omessa
8 verifica dei requisiti ex art. 474 c.p.c., che richiede espressamente la forma scritta e l'immediata disponibilità della somma (Cass. n. 17194/2015). Il contratto di mutuo, privo di tali elementi, non può fungere da titolo esecutivo.
Il motivo è inammissibile, perché il capo di sentenza che ha deciso sull'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile.
§ 7.4. – Con il quarto motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per difetto di motivazione e per motivazione apparente nella parte in cui ha respinto le contestazioni degli opponenti circa la natura illegittimamente anatocistica e usuraia dei tassi di interesse applicati dalla banca. Il Tribunale avrebbe confuso due diversi motivi di opposizione, uno riguardante l'anatocismo e l'altro il superamento del tasso soglia negli interessi di mora e di anticipata estinzione.
Quanto al primo, gli appellanti rimandano alle censure svolte con il secondo motivo di appello e osservano che il giudice, pur richiamando la delibera CICR 9/2/2000, non avrebbe verificato se fossero rispettate le condizioni per la capitalizzazione legittima degli interessi nel caso specifico.
Quanto al secondo, il giudice non avrebbe esaminato la conformità al tasso soglia del tassi di interesse effettivi di mora e di anticipata estinzione in considerazione di tutte le voci di costo che concorrono a determinare il tasso effettivo, omettendo il necessario approfondimento tecnico. Quindi avrebbe rigettato l'eccezione di superamento del tasso soglia nel tasso di mora effettivo e nel tasso di interesse effettivamente applicato in caso di estinzione anticipata, basandosi su massime giurisprudenziali estrapolate dal contesto, senza considerare i dati tecnici della consulenza di parte che avrebbero dimostrato chiaramente l'usurarietà. Lamentano l'illegittimità dei tassi di interesse effettivi perché non determinati per iscritto. Lamentano che il giudice non si sia avvalso di consulenza tecnica d'ufficio così pervenendo a una motivazione apparente.
Infine, lamentano che il Giudice abbia frainteso il portato dei principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. n. 19597/2020), che hanno affermato l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora con l'effetto che, dove questi eccedano la soglia di rilevanza usuraria, sarebbero illegittimi per la parte eccedente. Affermano che, se il giudice si fosse uniformato ai principi suddetti avrebbe accolto la domanda, stabilendo, previa c.t.u., la restituzione agli apponenti della somma risultata dalla differenza tra gli interessi corrispettivi, pur dovuti, e gli interessi oltre soglia illegittimamente versati.
Il motivo è infondato. Occorre premettere che, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli opponenti avevano contestato la violazione del divieto di anatocismo nell'applicazione degli interessi moratori, lamentando che questi fossero stati applicati anche sugli interessi corrispettivi. Avevano poi dedotto la natura usuraria dei tassi di interesse effettivi pattuiti con la banca in modo del tutto generico, senza indicare né l'entità dei tassi effettivi contestati e i criteri utilizzati per accertarli, né i tassi soglia usura presi a riferimento, ma limitandosi a enunciare norme e principi. Con la prima memoria ex art.183 c.p.c. gli opponenti integrarono le allegazioni a fondamento della contestazione sul carattere usurario dei tassi di interesse di mora e di estinzione anticipata di entrambi gli atti di erogazione, quantificandoli e deducendo che erano superiori al tasso soglia. Con la seconda memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. essi fecero riferimento a una relazione tecnica, allegata alla memoria, che smentiva che fossero superiori ai tassi soglia i tassi di interesse di mora, ma accertava il carattere usurario dei tassi di mora “effettivi”, accertati sommando ai tassi di mora il differenziale tra tan e taeg. Calcolava poi il taeg includendo tra le voci di costo gli oneri di estinzione anticipata e ne accertava l'eccedenza rispetto al tasso soglia. Indicava, infine, presunte nullità dei contratti per mancata indicazione dei taeg o isc, cui sarebbe conseguita l'applicabilità dei tassi di interesse sostitutivi ex art.117 TUB.
9 Ebbene, il Tribunale si è pronunciato sulla contestazione riguardante l'asserita violazione del divieto di anatocismo, correttamente affermando la legittimità del calcolo degli interessi moratori sulla componente delle rate di ammortamento costituita da interessi corrispettivi, essendo ciò consentito dall'art.120 TUB e dall'art.3 della delibera CICR 9.2.2000 e su tale pronuncia gli appellanti non hanno sollevato alcuna critica specifica.
Il Tribunale ha respinto anche le contestazioni riguardanti il carattere usuraio degli interessi di mora e del tasso di estinzione anticipata, chiarendo che gli oneri di estinzione anticipata, per il loro carattere meramente eventuale, non possono entrare nel calcolo del taeg, come peraltro già affermato da due sentenze della Corte di Cassazione penale (n.5683/2012 e n.29010/2018). Anche su questo passaggio della motivazione gli appellanti non hanno svolto alcuna critica specifica.
Quanto alla pretesa usurarietà degli interessi di mora, è vero che il Tribunale ha respinto la contestazione supponendo che fosse basata sul cumulo di tali interessi con gli interessi corrispettivi, mentre si basava sul cumulo tra tasso di interesse di mora e differenziale tan-taeg. La contestazione va comunque respinta, dato che ai fini del confronto con il tasso soglia va considerato il tasso di interesse di mora così come pattuito, senza alcuna aggiunta di altri oneri, come affermato dalle
Sezioni Unite (sent. n. 19597/2020).
Non si vede, pertanto, per qual ragione il Tribunale avrebbe dovuto avvalersi di un consulente tecnico. Infine, la deduzione di illegittimità dei tassi di interesse effettivi perché non determinati per iscritto è inammissibile, essendo stata sollevata solo in questo grado;
anche se si volesse considerare sollevata nel grado precedente mediante rinvio alla perizia di parte in cui era contenuta, allegata alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c., sarebbe comunque tardiva, per cui correttamente il primo giudice non si è pronunciato a riguardo.
§ 8. – L'appello va respinto.
Nel rapporto tra appellanti e appellata le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della seconda secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14 modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 12.154,00 oltre oneri di legge.
Nel rapporto tra appellanti e il cui intervento nella fase conclusiva del giudizio viene Controparte_2 dichiarato inammissibile accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dai primi, si pongono a carico dell'intervenuta le spese della soma fase decisionale, liquidate nei valori minimi data la limitatezza delle questioni trattate, quindi i € 2552,00 oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_2
avverso la sentenza n. 1212/2020 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata Parte_1 il 23.12.2020, così decide:
- dichiara inammissibile l'intervento in causa di e condanna la stessa a Controparte_2 rifondere agli appellanti le spese processuali liquidate per compensi in € 2552,00 oltre rimborso forfettario spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, cap e iva come per legge;
- rigetta l'appello e condanna gli appellanti a rifondere a le Controparte_1 spese processuali di questo grado, liquidate per compensi in € 12.154,00 oltre rimborso forfettario spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, cap e iva come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titoli di contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002;
Così deciso in camera di consiglio in Roma, 21 maggio 2025
Il presidente est.
Antonella Izzo
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