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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2825/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata Agraria riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente;
Massimo SENSALE - Consigliere;
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore;
Marco RAZZANO – Esperto;
RI DIVELLA – Esperto;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2825/2023 R.G., tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallo Parte_1 C.F._1
e Paola Gallo.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2 C.F._2
Gennaro Cimmino e Antonio Sciaudone.
CP_3 nonché
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Cimmino. C.F._4
-INTERVENUTI-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, con ricorso depositato il 15.6.2023, avverso Parte_1 la sentenza n. 1809/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Specializzata Agraria, rassegnando le seguenti conclusioni: “…in riforma dell'impugnata sentenza, i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) accogliere l'appello perché fondato e meritevole di tutela;
2) per
l'effetto, riformare l'impugnata sentenza, con tutti i consequenziali e più opportuni provvedimenti di legge;
3) in considerazione dei motivi esposti, dichiarare e prendere atto della comprovata nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e disporre la rimessione, ex art. 354 c.p.c., degli atti al primo giudice essendo stato precluso al contumace, inconsapevole e non a conoscenza del giudizio, l'espletamento di ogni attività difensiva;
4) in via più gradata, considerato il comprovato vizio di notificazione del pregiudiziale tentativo di conciliazione (anche questo viziato per mancata partecipazione alla seduta del 25/10/2022, presso l'ispettorato dell'agricoltura, dell'ignaro affittuario non comparso) che renderebbe la proposta domanda giudiziaria inammissibile e comunque improponibile, accogliere la sollevata eccezione e dichiarare, in via definitiva, la domanda di cui al ricorso introduttivo inammissibile ed improponibile. Difatti, la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. non risolverebbe la questione di merito stante la palese inammissibilità e/o improponibilità della domanda per violazione del tentativo di conciliazione;
5) condannare l'appellato, sig.
alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ovvero del presente grado con attribuzione ai sottoscritti Controparte_2 difensori antistatari per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 2825/2023 del Ruolo Generale, con decreto presidenziale del 20.6.2023 è stata fissata per la discussione l'udienza del 20.12.2023, onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro il termine di cui all'art. 435, co.2, c.p.c.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 4.12.2023, l'appellato , Controparte_2 contestando la fondatezza dell'appello ex adverso proposto e rassegnando le seguenti conclusioni: “1°) Rigettare
l'appello, siccome inammissibile, improcedibile e infondato. 2°) Condannare il sig. al pagamento di spese e Parte_1 competenze di giudizio. Con salvezza, di agire in separata sede per il risarcimento dei danni determinati dall'illegittima protrazione dell'occupazione.”.
Celebrata la prima udienza del 20.12.2023 “in presenza”, la causa è stata rinviata per l'udienza del 20.3.2024
e, poi, al 19.6.2024 e, successivamente, al 18.12.2024.
Sono intervenuti in giudizio, con comparse depositate in data 1.3.2024, e Parte_2 Parte_3
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare l'appello del sig. siccome
[...] Parte_1 inammissibile, improcedibile e infondato. 2) Condannare il sig. al pagamento di spese e competenze di Parte_1 giudizio. Con salvezza, di agire in separata sede per il risarcimento dei danni determinati dall'illegittima protrazione dell'occupazione
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con istanza depositata il 27.11.2024 i difensori dell'appellato ( ) e dell'intervenuta Controparte_2
hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio, ai sensi dell'art. 111, co.3, c.p.c., Parte_3 deducendo che nel corso del giudizio è intervenuto il trasferimento del bene oggetto del giudizio (con atto di divisione dell'8.11.2024) in favore di . Parte_2
Con istanza del 5.12.2024 la difesa dell'appellante ( ), comunicando che la controversia in Parte_1 oggetto era stata definita amichevolmente con la sottoscrizione tra le parti del preliminare di vendita e che, essendo stati contemperati e soddisfatti gli interessi delle parti, non vi fosse interesse al prosieguo del giudizio
(prospettando che sarebbe stato abbandonato e mai più riassunto), ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, depositando un atto di transazione del 4.12.2024 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, contenente la rinuncia all'appello e agli atti di causa.
All'udienza del 18.12.2024, non essendo comparsi i difensori delle parti costituite, la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 19.3.2025 (con ordinanza pronunciata in udienza e comunicata alle parti costituite), dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza, formulata dall'appellante, volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stata confermata la trattazione dell'udienza del 19.3.2025, per il presente giudizio, “in presenza”.
E neanche a tale udienza i difensori delle parti costituite sono comparsi.
Ragion per cui la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co. 1, c.p.c.
****
Non essendo comparsi i difensori delle parti, quindi, né per l'udienza del 18.12.2024, né per quella del
19.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.
Il presente procedimento è stato, invero, instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
Va al riguardo osservato che il D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 ha modificato l'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c.; per effetto di tali modifiche, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla precedente udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2825/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 19.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata Agraria riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente;
Massimo SENSALE - Consigliere;
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere relatore;
Marco RAZZANO – Esperto;
RI DIVELLA – Esperto;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2825/2023 R.G., tra
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallo Parte_1 C.F._1
e Paola Gallo.
CP_1
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avvocati Controparte_2 C.F._2
Gennaro Cimmino e Antonio Sciaudone.
CP_3 nonché
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Cimmino. C.F._4
-INTERVENUTI-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, con ricorso depositato il 15.6.2023, avverso Parte_1 la sentenza n. 1809/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Specializzata Agraria, rassegnando le seguenti conclusioni: “…in riforma dell'impugnata sentenza, i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) accogliere l'appello perché fondato e meritevole di tutela;
2) per
l'effetto, riformare l'impugnata sentenza, con tutti i consequenziali e più opportuni provvedimenti di legge;
3) in considerazione dei motivi esposti, dichiarare e prendere atto della comprovata nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e disporre la rimessione, ex art. 354 c.p.c., degli atti al primo giudice essendo stato precluso al contumace, inconsapevole e non a conoscenza del giudizio, l'espletamento di ogni attività difensiva;
4) in via più gradata, considerato il comprovato vizio di notificazione del pregiudiziale tentativo di conciliazione (anche questo viziato per mancata partecipazione alla seduta del 25/10/2022, presso l'ispettorato dell'agricoltura, dell'ignaro affittuario non comparso) che renderebbe la proposta domanda giudiziaria inammissibile e comunque improponibile, accogliere la sollevata eccezione e dichiarare, in via definitiva, la domanda di cui al ricorso introduttivo inammissibile ed improponibile. Difatti, la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. non risolverebbe la questione di merito stante la palese inammissibilità e/o improponibilità della domanda per violazione del tentativo di conciliazione;
5) condannare l'appellato, sig.
alle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio ovvero del presente grado con attribuzione ai sottoscritti Controparte_2 difensori antistatari per anticipo fattone.”.
Iscritta la causa al n. 2825/2023 del Ruolo Generale, con decreto presidenziale del 20.6.2023 è stata fissata per la discussione l'udienza del 20.12.2023, onerando l'appellante di notificare il ricorso e il decreto alla controparte entro il termine di cui all'art. 435, co.2, c.p.c.
Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 4.12.2023, l'appellato , Controparte_2 contestando la fondatezza dell'appello ex adverso proposto e rassegnando le seguenti conclusioni: “1°) Rigettare
l'appello, siccome inammissibile, improcedibile e infondato. 2°) Condannare il sig. al pagamento di spese e Parte_1 competenze di giudizio. Con salvezza, di agire in separata sede per il risarcimento dei danni determinati dall'illegittima protrazione dell'occupazione.”.
Celebrata la prima udienza del 20.12.2023 “in presenza”, la causa è stata rinviata per l'udienza del 20.3.2024
e, poi, al 19.6.2024 e, successivamente, al 18.12.2024.
Sono intervenuti in giudizio, con comparse depositate in data 1.3.2024, e Parte_2 Parte_3
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare l'appello del sig. siccome
[...] Parte_1 inammissibile, improcedibile e infondato. 2) Condannare il sig. al pagamento di spese e competenze di Parte_1 giudizio. Con salvezza, di agire in separata sede per il risarcimento dei danni determinati dall'illegittima protrazione dell'occupazione
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Con istanza depositata il 27.11.2024 i difensori dell'appellato ( ) e dell'intervenuta Controparte_2
hanno chiesto di essere estromessi dal giudizio, ai sensi dell'art. 111, co.3, c.p.c., Parte_3 deducendo che nel corso del giudizio è intervenuto il trasferimento del bene oggetto del giudizio (con atto di divisione dell'8.11.2024) in favore di . Parte_2
Con istanza del 5.12.2024 la difesa dell'appellante ( ), comunicando che la controversia in Parte_1 oggetto era stata definita amichevolmente con la sottoscrizione tra le parti del preliminare di vendita e che, essendo stati contemperati e soddisfatti gli interessi delle parti, non vi fosse interesse al prosieguo del giudizio
(prospettando che sarebbe stato abbandonato e mai più riassunto), ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione, depositando un atto di transazione del 4.12.2024 sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, contenente la rinuncia all'appello e agli atti di causa.
All'udienza del 18.12.2024, non essendo comparsi i difensori delle parti costituite, la causa è stata rinviata, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 19.3.2025 (con ordinanza pronunciata in udienza e comunicata alle parti costituite), dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza, formulata dall'appellante, volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
Con decreto presidenziale del 19.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite) è stata confermata la trattazione dell'udienza del 19.3.2025, per il presente giudizio, “in presenza”.
E neanche a tale udienza i difensori delle parti costituite sono comparsi.
Ragion per cui la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 437, co. 1, c.p.c.
****
Non essendo comparsi i difensori delle parti, quindi, né per l'udienza del 18.12.2024, né per quella del
19.3.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.
Il presente procedimento è stato, invero, instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
Va al riguardo osservato che il D.L. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008 ha modificato l'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c.; per effetto di tali modifiche, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla precedente udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina precedente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
E, quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, la Corte ritiene che debba trattarsi della sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare anche il passaggio in giudicato, ove diventi definitiva, della sentenza di primo grado.
Peraltro, l'adozione del provvedimento della sentenza consente alla parte che lo reputi necessario di impugnarla per farne valere eventuali vizi.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2825/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Napoli, 19.3.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini