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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
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25 aprile 2026
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Art. 1034. Denominazioni e composizione 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta degli ufficiali:
a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui ((agli articoli 133 e)) 1094, comma 3. 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c) Comandante generale della Guardia di finanza; d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 ; b) impiegati presso gli enti, comandi o unita' internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui ((agli articoli 133 e)) 1094, comma 3. 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c) Comandante generale della Guardia di finanza; d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 ; b) impiegati presso gli enti, comandi o unita' internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Le tormentate procedure concorsuali e la nuova legislazione "a gambero" (E' giunto il tempo di un recovery plan per le crisi d'impresa?) Pubblicato il 04/01/21 02:00 [Articolo 1034]
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Giurisprudenza • 22
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/04/2025, n. 6662Provvedimento: Pubblicato il 02/04/2025 N. 06662/2025 REG.PROV.COLL. N. 14658/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14658 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal c.freg. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
- art. 700 d.p.r. n. 90/2010·
- avanzamento a scelta·
- valutazione commissione avanzamento·
- discrezionalità amministrativa·
- violazione regole formali·
- graduatoria di merito·
- sindacato giurisdizionale·
- art. 1058 d.lgs. n. 66/2010·
- eccesso di potere·
- giudizio di merito