Art. 1034. Denominazioni e composizione 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta degli ufficiali:
a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche ((di cui all'articolo 1094, comma 3)) . 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c) Comandante generale della Guardia di finanza; d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 ; b) impiegati presso gli enti, comandi o unita' internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
a) le Commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di generale di divisione e corrispondenti; b) le Commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata e corrispondenti; c) le Commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle commissioni di avanzamento devono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, salvo che ricoprano cariche ((di cui all'articolo 1094, comma 3)) . 3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; c) Comandante generale della Guardia di finanza; d) Consigliere militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono, inoltre, far parte delle predette commissioni gli ufficiali:
a) impiegati presso il dipartimento e le agenzie per le informazioni e la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 ; b) impiegati presso gli enti, comandi o unita' internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) impiegati presso il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.