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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2515/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2515/2022 promossa da: codice fiscale n. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Genova, Via Stazione di Voltri, 29R, in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore , nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
, nata a [...], l'[...], c.f. , residenti in [...] C.F._2
Chiaramone, 16, ed anche nell'interesse dei singoli soci, tutti elettivamente domiciliati in
Genova, via Fieschi, 20/4, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Albert, c.f. n.
, che li rappresenta e difende come da procura in atti, C.F._3
- Attori opponenti -
CONTRO
a responsabilità unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1Controparte_2 CP_3 dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in OM, via Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM , iscritta al n.35412.6 dell'elenco P.IVA_2 delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, per quest'atto rappresentata da con sede legale in Strada Statale 73 Levante Parte_3 CP_1
n.14, capitale sociale di € 50.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di al numero e CP_1 codice fiscale n. giusta procura del 31.08.2018 autenticata dal Notaio Dott. P.IVA_3
da OM, Rep. 57298 – Racc. 29003 e, quale sua procuratrice, giusta procura Persona_1 speciale del 23.07.2021, a ministero del Notaio Dott.ssa Repertorio n. Persona_2 16224, Raccolta n. 7876, società con Controparte_4 unico socio con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 22, Partita Iva, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 06837300968, REA MI –
1918670, capitale sociale interamente versato di euro 20.000,00, in persona dell'Amministratrice
Delegata Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito (c.f. Controparte_5
), del Foro di Milano, in forza di procura alle liti in atti, C.F._4
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per gli opponenti.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2022 – R.G.
2499/2020 emesso dal Tribunale di Genova in data 13/01/2022 per l'importo di € 21.017,65, oltre alle spese della procedura monitoria. Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo. Quindi sono state autorizzate le memorie di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c., con successivo licenziamento di CTU tecnico-contabile. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La società odierna opponente ha agito in sede monitoria in qualità di cessionaria del credito vantato dal Monte dei Paschi di Siena nei confronti della società opponente in forza del saldo passivo, indicato nella somma di € 21.017,65, maturato in relazione al contratto di conto corrente n. 902.16 del 10/05/2013, con annesso contratto di apertura di credito.
Successivamente i SI.ri e odierni opponenti, hanno rilasciato, tra gli altri, Pt_1 Pt_2 fideiussione omnibus fino all'importo di € 24.000,00 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla predetta società nei confronti della banca. Detta società non ha adempiuto alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, con lettera inviata sia a essa che ai garanti a mezzo raccomandata A/R del 15 settembre 2016, la banca ha esercitato il recesso da tutti i contratti in corso, revocando l'affidamento concesso, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e intimando il pagamento del debito insoluto. Parte opposta ha provveduto a versare in atti il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito, i contratti di fideiussione e gli estratti conto completi, questi ultimi già in sede monitoria, offrendo così la prova documentale del credito vantato.
Gli odierni opponenti hanno tuttavia contestato la legittimità del recesso operato dalla banca da tutti i contratti in corso e hanno altresì eccepito la debenza dell'importo richiesto in via monitoria, poiché il tasso applicato dalla banca avrebbe avuto carattere usurario.
Per quanto riguarda il primo motivo di opposizione, risulta che il contratto di apertura di credito per cui è causa era a tempo determinato e non conteneva alcun patto sulla possibilità di recesso anticipato, ragion per cui sarebbe stato onere della società opposta indicare le ragioni che avrebbero costituito la giusta causa di cui all'art. 1845 c.c.. Detta prova non è stata fornita, essendosi parte opposta limitata genericamente a evidenziare che la società odierna opponente sarebbe venuta meno alle proprie obbligazioni. Allo stesso tempo è però da osservare come quest'ultima nel proprio atto di opposizione si sia limitata a eccepire l'illegittimità di detto recesso al solo fine di portare in compensazione il danno che ne sarebbe derivato con le somme eventualmente dovute in forza del saldo passivo del conto corrente. E' vero che la liquidazione del danno da illegittimo recesso dal contratto di apertura di credito può essere operata in via equitativa, ma è pur vero che ciò è possibile soltanto se la parte danneggiata abbia fornito la prova del pregiudizio subito e non sia però possibile procedere a una sua esatta determinazione nel quantum. Nella specie, però, la società opposta non ha affatto provato - e, per la verità, nemmeno allegato - quali sarebbero stati i danni patiti a causa dell'illegittima condotta della banca. La domanda deve essere pertanto respinta.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, occorre invece rifarsi alle risultanze della CTU contabile svolta in corso di causa, all'esito della quale il CTU ha rideterminato il saldo del conto corrente in € 17.886,81, escludendo comunque che nella specie sia stato applicato un tasso usurario. Ci si riporta quindi alle risultanze di detta CTU, in quanto rigorosamente motivata, non essendoci ragioni per discostarsi da esse.
L'opposto decreto ingiuntivo deve essere quindi revocato, poiché la somma che è risultato essere dovuta dagli opponenti è inferiore a quella pretesa in sede monitoria dall'opposta. Alla parziale fondatezza dell'opposizione segue comunque la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite della fase monitoria e del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa, ma compensate in entrambi i casi nella misura di 1/3 in ragione del parziale accoglimento del secondo motivo di opposizione:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore medio, € 1.680,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 122/2022 – R.G. 2499/2020 emesso dal Tribunale di
Genova in data 13/01/2022;
- accerta e dichiara che il saldo passivo maturato in relazione al contratto di conto corrente n. 902.16 del 10/05/2013 è pari a € 17.886,81;
- per l'effetto, condanna in Parte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché e Parte_1 Pt_2 personalmente, tutti in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 17.886,81, oltre
[...] agli interessi moratori dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio, compensate per 1/3, come da motivazione, quindi liquidate in € 286,00 per spese anticipate ed € 870,00 per competenze, oltre alle spese del presente giudizio, che si liquidano, compensate per 1/3, come da motivazione, nell'importo di € 2.253,34 per competenze, in entrambi i casi con aggiunta degli accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, nell'importo liquidato in corso di causa, per un terzo a carico dell'opposta e per due terzi a carico degli opponenti.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 31 Marzo 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2515/2022 promossa da: codice fiscale n. , Parte_1 P.IVA_1 con sede in Genova, Via Stazione di Voltri, 29R, in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore , nato a [...] il [...], C.F. , ed Parte_1 C.F._1
, nata a [...], l'[...], c.f. , residenti in [...] C.F._2
Chiaramone, 16, ed anche nell'interesse dei singoli soci, tutti elettivamente domiciliati in
Genova, via Fieschi, 20/4, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Albert, c.f. n.
, che li rappresenta e difende come da procura in atti, C.F._3
- Attori opponenti -
CONTRO
a responsabilità unipersonale costituita in Italia ai sensi Controparte_1Controparte_2 CP_3 dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in OM, via Piemonte n.38, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM , iscritta al n.35412.6 dell'elenco P.IVA_2 delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, per quest'atto rappresentata da con sede legale in Strada Statale 73 Levante Parte_3 CP_1
n.14, capitale sociale di € 50.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di al numero e CP_1 codice fiscale n. giusta procura del 31.08.2018 autenticata dal Notaio Dott. P.IVA_3
da OM, Rep. 57298 – Racc. 29003 e, quale sua procuratrice, giusta procura Persona_1 speciale del 23.07.2021, a ministero del Notaio Dott.ssa Repertorio n. Persona_2 16224, Raccolta n. 7876, società con Controparte_4 unico socio con sede in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 22, Partita Iva, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 06837300968, REA MI –
1918670, capitale sociale interamente versato di euro 20.000,00, in persona dell'Amministratrice
Delegata Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Donvito (c.f. Controparte_5
), del Foro di Milano, in forza di procura alle liti in atti, C.F._4
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per gli opponenti.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta.
Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 122/2022 – R.G.
2499/2020 emesso dal Tribunale di Genova in data 13/01/2022 per l'importo di € 21.017,65, oltre alle spese della procedura monitoria. Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti è stata concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo. Quindi sono state autorizzate le memorie di cui al comma sesto dell'art. 183 c.p.c., con successivo licenziamento di CTU tecnico-contabile. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La società odierna opponente ha agito in sede monitoria in qualità di cessionaria del credito vantato dal Monte dei Paschi di Siena nei confronti della società opponente in forza del saldo passivo, indicato nella somma di € 21.017,65, maturato in relazione al contratto di conto corrente n. 902.16 del 10/05/2013, con annesso contratto di apertura di credito.
Successivamente i SI.ri e odierni opponenti, hanno rilasciato, tra gli altri, Pt_1 Pt_2 fideiussione omnibus fino all'importo di € 24.000,00 a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla predetta società nei confronti della banca. Detta società non ha adempiuto alle obbligazioni assunte e, conseguentemente, con lettera inviata sia a essa che ai garanti a mezzo raccomandata A/R del 15 settembre 2016, la banca ha esercitato il recesso da tutti i contratti in corso, revocando l'affidamento concesso, dichiarando la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e intimando il pagamento del debito insoluto. Parte opposta ha provveduto a versare in atti il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito, i contratti di fideiussione e gli estratti conto completi, questi ultimi già in sede monitoria, offrendo così la prova documentale del credito vantato.
Gli odierni opponenti hanno tuttavia contestato la legittimità del recesso operato dalla banca da tutti i contratti in corso e hanno altresì eccepito la debenza dell'importo richiesto in via monitoria, poiché il tasso applicato dalla banca avrebbe avuto carattere usurario.
Per quanto riguarda il primo motivo di opposizione, risulta che il contratto di apertura di credito per cui è causa era a tempo determinato e non conteneva alcun patto sulla possibilità di recesso anticipato, ragion per cui sarebbe stato onere della società opposta indicare le ragioni che avrebbero costituito la giusta causa di cui all'art. 1845 c.c.. Detta prova non è stata fornita, essendosi parte opposta limitata genericamente a evidenziare che la società odierna opponente sarebbe venuta meno alle proprie obbligazioni. Allo stesso tempo è però da osservare come quest'ultima nel proprio atto di opposizione si sia limitata a eccepire l'illegittimità di detto recesso al solo fine di portare in compensazione il danno che ne sarebbe derivato con le somme eventualmente dovute in forza del saldo passivo del conto corrente. E' vero che la liquidazione del danno da illegittimo recesso dal contratto di apertura di credito può essere operata in via equitativa, ma è pur vero che ciò è possibile soltanto se la parte danneggiata abbia fornito la prova del pregiudizio subito e non sia però possibile procedere a una sua esatta determinazione nel quantum. Nella specie, però, la società opposta non ha affatto provato - e, per la verità, nemmeno allegato - quali sarebbero stati i danni patiti a causa dell'illegittima condotta della banca. La domanda deve essere pertanto respinta.
Con riguardo al secondo motivo di opposizione, occorre invece rifarsi alle risultanze della CTU contabile svolta in corso di causa, all'esito della quale il CTU ha rideterminato il saldo del conto corrente in € 17.886,81, escludendo comunque che nella specie sia stato applicato un tasso usurario. Ci si riporta quindi alle risultanze di detta CTU, in quanto rigorosamente motivata, non essendoci ragioni per discostarsi da esse.
L'opposto decreto ingiuntivo deve essere quindi revocato, poiché la somma che è risultato essere dovuta dagli opponenti è inferiore a quella pretesa in sede monitoria dall'opposta. Alla parziale fondatezza dell'opposizione segue comunque la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite della fase monitoria e del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa, ma compensate in entrambi i casi nella misura di 1/3 in ragione del parziale accoglimento del secondo motivo di opposizione:
a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00;
c) fase istruttoria, valore medio, € 1.680,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 122/2022 – R.G. 2499/2020 emesso dal Tribunale di
Genova in data 13/01/2022;
- accerta e dichiara che il saldo passivo maturato in relazione al contratto di conto corrente n. 902.16 del 10/05/2013 è pari a € 17.886,81;
- per l'effetto, condanna in Parte_1
persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché e Parte_1 Pt_2 personalmente, tutti in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 17.886,81, oltre
[...] agli interessi moratori dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio, compensate per 1/3, come da motivazione, quindi liquidate in € 286,00 per spese anticipate ed € 870,00 per competenze, oltre alle spese del presente giudizio, che si liquidano, compensate per 1/3, come da motivazione, nell'importo di € 2.253,34 per competenze, in entrambi i casi con aggiunta degli accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, nell'importo liquidato in corso di causa, per un terzo a carico dell'opposta e per due terzi a carico degli opponenti.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 31 Marzo 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago