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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2024, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 640/2024 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.07.1971 e residente in [...], elettivamente domiciliata in BR (CT) Corso Umberto n. 495 presso lo studio legale dell'avv.
Nunzio Pinzone (c.f. ; PEC: C.F._2
) che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti nei confronti di
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 04.02.1961 e ivi residente in c.da Pagaria n. 5, elettivamente domiciliato in RA
(ME) c/da san Mauro n. 5 presso lo studio legale dell'avv. Francesco Marchese (c.f.
PEC: ) che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende per procura in atti,
con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2024 – premesso di aver Parte_1 contratto, il 29 maggio 1992, matrimonio civile in UD (Austria), trascritto nel
Registro dello Stato Civile del comune di AP LE (ME) al N. 1, P. 2, S. C, Uff.
1, anno 1993, con;
che dal matrimonio erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(26.09.1993) e (08.07.1995), ormai maggiorenni ed
[...] Persona_2 autonomi;
che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato fino a degenerare in una crisi irreversibile a causa delle condotte del marito – chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi con addebito al consorte, che fosse, altresì, disposta l'assegnazione di alcuni beni immobili come pattuito tra i contendenti, con restituzione di somme e con obbligo del di corrisponderle CP_1 un assegno mensile di mantenimento di € 400,00, oltre Istat ed arretrati dalla separazione di fatto. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Costituitosi in giudizio, contestava il ricorso avverso e chiedeva Controparte_1 la pronunzia della separazione con addebito alla moglie e la pronunzia di divorzio;
si opponeva alla chiesta divisione dei cespiti immobiliari in comune e alla richiesta di controparte di restituzione di somme;
chiedeva, poi, il rigetto dell'avversa domanda di mantenimento.
Fissata la comparizione delle parti ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato rilevava l'inammissibilità delle domande non connesse con l'oggetto del giudizio e proponeva alle parti di rinunciare alle reciproche domande di addebito e alla ricorrente di rinunciare alla richiesta di mantenimento.
La causa era quindi rinviata al 20.11.2024 per le trattative.
Con istanza del 5.11.2024 veniva depositato l'accordo raggiunto e sottoscritto il
30.10.2024 in ordine alla separazione e al divorzio. Le parti rinunciavano alla comparizione e veniva chiesta la trattazione scritta per l'udienza del 20.11.2024.
All'esito di tale udienza, la causa era rimessa in decisione.
L'accordo raggiunto dai coniugi prevede la reciproca rinunzia alle domande di addebito e di pagamento/rimborso somme - fatta eccezione per la somma di € Pt_ 3.163,74 pari al TFR liquidato alla che le sarà restituito dal entro 5 CP_1 giorni dal provvedimento giudiziale di mutamento del rito- nonché la rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento e/o agli alimenti, la divisione degli immobili in comproprietà entro 30 giorni dal provvedimento di mutamento del rito (con diritto di riproposizione di tutte le domande ed eccezioni rinunziate nel caso di mancato rispetto del prefato termine per fatto e/o colpa di una delle parti) con attribuzione Pt_ alla dell'appartamento sito in AP LE Frazione Rocca via Sant'Antonio n.
5-7, in catasto al Fg. 2, part. 219, piano T sub 1, piano 1 sub 5, piano 2 sub 6 e al dell'immobile in AP LE c.da Pagaria snc, censito al catasto al fg. 6 CP_1 part. 829 e con oneri di divisione e notarili a carico di ciascun coniuge per l'immobile di relativa pertinenza, oltre che con eventuali costi per rendere possibile tale divisione (es. sanatoria) a carico della parte beneficiaria (con obbligo dell'altra di sottoscrivere tutti gli atti occorrenti pur rimanendo indenne da spese ulteriori).
In virtù di detto accordo le parti hanno insistito, dunque, nella domanda di separazione personale nonché -ex art. 473-bis 49 c.p.c.- di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, con rinunzia ad ulteriori pretese economiche avendo definito tutti i rapporti e con compensazione delle spese legali.
Il Tribunale, nel dichiarare esclusivamente la separazione dei coniugi, non può che prendere atto degli accordi patrimoniali raggiunti dalle parti.
Nondimeno, atteso che le parti hanno altresì chiesto - secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.- la pronunzia di divorzio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett b) della l. 898/70
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data di comparizione in sede di separazione - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto indicato nell'art. 2 della L. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2. prende atto delle statuizioni economiche concordate dalle parti;
3. Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di AP LE di procedere alle annotazioni della presente sentenza ai sensi di legge;
4. Spese al definitivo
5. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di AP LE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi