Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 700/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cappellini del Parte_1 C.F._1
foro di Como e Giovanni Brambilla del foro di Milano presso il cui studio legale, sito in Mariano
Comense (CO), via Isonzo n. 71, dichiara di essere elettivamente domiciliato
ATTORE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Ursula Controparte_1 C.F._2
Maggis del foro di Monza, con studio in Giussano (MB), via Prealpi n. 8, ove ha eletto domicilio
CONVENUTA
Oggetto: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l arricchimento della signora ed il correlativo pregiudizio del signor controparte_1 pt_1> per tutte le causali indicate in premessa e per l'effetto condannare la convenuta a versare in
[...] favore dell'attore, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 codice civile, la somma di € 220.000,00;
2. in ogni caso condannare la convenuta al pagamento in favore del signor Controparte_1
la diversa e maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà in ogni Parte_1
caso ritenuta di giustizia e/o quantificata dal Giudice secondo equità;
3. oltre rivalutazione monetaria pagina 1 di 10 ed interessi sino al saldo;
4. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, aumentati del 30% in conformità all'art. 4.1-bis del D.M. 55/14 così come modificato dal D.M.
37/2018, stante che la redazione d'atti consente di effettuare la “ricerca testuale” all'interno degli stessi e dei documenti ivi allegati. In via istruttoria: a) Si chiede all'Ill.mo Signor Giudice di volere ammettere prova per interpello della convenuta (su tutti i capitoli di prova) e per testimoni, sui seguenti capitoli di prova preceduti da “Vero che” eventualmente escludendo le parti o le espressioni non ammissibili o rappresentanti giudizi: 1) il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
si sono conosciuti ed hanno iniziato a frequentarsi a far data dal luglio del 2010; (Testimoni:
[...]
, , ) 2) dal giorno 11.04.2009 sino al 24.11.2016 il Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5 signor risiedeva in via Sant'Andriano n. 4 a Brenna;
(Testimoni: , , Pt_1 Testimone_1 Tes_2
) 3) il signor , nei primi anni di frequentazione con la signora Tes_3 Tes_4 Tes_5 Pt_1
cercava di sostenere moralmente la convenuta ed i suoi figli mantenendo al contempo una CP_1
posizione defilata;
(Testimoni: , , ) 4) la signora Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
sin dal 2010 aveva diverse posizione debitorie ed era morosa nel pagamento dell'affitto; CP_1
(Testimoni: , ) 5) la signora sin dal 2010 chiedeva ed otteneva somme di Testimone_1 Tes_2 CP_1
denaro in prestito al signor;
(Testimoni: , , ) 6) Pt_1 Testimone_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_5
il signor in diverse occasioni chiedeva ed otteneva somme di denaro ai suoi genitori per poter Pt_1
prestare alla signora i soldi da questa richiesti;
(Testimoni: , ) 7) in CP_1 Testimone_1 Tes_2
diverse occasioni, nel corso degli anni, la signora si rivolgeva ai genitori del signor CP_1 Pt_1
per ottenere prestiti per sue esigenze personali e questi ultimi versavano direttamente somme al signor affinché le erogasse alla compagna;
(Testimoni: , ) 8) nel corso del 2016 i Pt_1 Testimone_1 Tes_2
signori e decidevano di intraprendere una convivenza;
(Testimoni: , Pt_1 CP_1 Testimone_1
, 9) nel novembre del 2016, il signor acquistava dai propri genitori Tes_2 Tes_3 Tes_4 Pt_1
l'appartamento dei di lui genitori, sito in via Togliatti n. 17 a Mariano Comense che veniva interamente pagato con la permuta dell'appartamento in via Sant'Andriano n. 4 a Brenna di esclusiva proprietà del signor;
(Testimoni: , ) 10) il signor , in prossimità Pt_1 Testimone_1 Tes_2 Pt_1 dell'acquisto dell'appartamento di via Togliatti n. 17, veniva convinto dalla signora a a CP_1 concederle il diritto di abitazione sull'immobile; (Testimoni: , ) 11) nel marzo del Testimone_1 Tes_2
2020, il signor veniva convinto dalla signora a a concederle il diritto di usufrutto Pt_1 CP_1 vitalizio sull'appartamento di via Togliatti n. 17 a Mariano Comense;
(Testimoni: , Testimone_1
) 12) nel dicembre del 2019, il signor veniva convinto dalla signora a richiedere Tes_2 Pt_1 CP_1
pagina 2 di 10 un mutuo per l'importo di € 75.000,00 per i necessari interventi di modernizzazione dell'immobile;
(Testimoni: , ) 13) onde consentire l'erogazione del mutuo i signori Testimone_1 Tes_2 [...]
e versavano sul conto corrente del signor la somma di € 50.000,00; Tes_1 Parte_2 Pt_1
(Testimoni: , ) 14) le somme erogate dalla Banca a titolo di mutuo nel 2020 Testimone_1 Tes_2
venivano prelevate dalla signora dal conto del signor;
(Testimoni: , CP_1 Pt_1 Testimone_1
) 15) le opere di ristrutturazione dell'appartamento di via Togliatti n. 17 a Mariano Comense Tes_2 effettuate nel corso dell'anno 2020 venivano pagate dal signor , in parte con somme prestategli Pt_1
dai suoi genitori;
(Testimoni: , ) 16) a far data dal 2016, la signora Testimone_1 Tes_2 CP_1
aveva libero accesso ai conti correnti del signor e dagli stessi effettuava direttamente i prelievi Pt_1
in proprio favore;
(Testimoni: , ) 17) nel luglio del 2015 la signora Testimone_1 Tes_2 CP_1
convinceva il signor a costituire con lei la società assicurandogli che il signor Pt_1 Controparte_2
sarebbe stato soltanto una figura simbolica;
(Testimoni: , ) 18) il signor Pt_1 Testimone_1 Tes_2
è sempre stato tenuto all'oscuro dalla signora della attività della Pt_1 CP_1 Controparte_2
(Testimoni: , ) b) Viste le deduzioni e le produzioni di parte convenuta, si chiede Testimone_1 Tes_2
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova indiretta a contraria, preceduti dalla locuzione, “vero che”: 19) fra l'ottobre ed il novembre del 2016, il signor con l'aiuto del signor Parte_1
realizzava le seguenti opere nell'immobile di via Togliatti n. 17 a Mariano Comense: Controparte_3
- tracce per nuove prese elettriche e per adeguamento impianto elettrico, - buco per cassaforte più posa cassaforte in camera successivamente destinata al figlio della signora - Parte_3
imbiancatura totale villetta ( circa 220 mq calpestabili), - realizzazione opere in cartongesso nella scala che porta al primo piano, abbassamento del soffitto in sala e scaffalatura in sala, - effetto decorativo "istinto pietra spaccata"nella parete del letto nella camera matrimoniale, - effetto decorativo “istinto pietra zen" nelle pareti della sala, - effetto decorativo "istinto pietra contemporanea e pietra levigata"nella cucina;
(Testimoni: , , 20) le Testimone_1 Tes_2 CP_3
opere indicate al capitolo 19, ed in particolare le opere decorative realizzate dal signor Parte_1 nel 2016, erano presenti nell'immobile di via Togliatti n. 17 a Mariano Comense quantomeno sino al settembre del 2020; (Testimoni: , ) 21) i signori e in Testimone_1 Tes_2 Testimone_1 Tes_2 prossimità della vendita del novembre 2016 al figlio , gli consentivano di accedere all'immobile Pt_1
di via Togliatti n. 17 a Mariano Comense unitamente al signor per ivi realizzare Controparte_3
opere di sistemazione muraria, realizzazione di tracce per adeguamento impianto elettrico, imbiancatura e decorazione, realizzazione di cartongessi nell'immobile di via Togliatti n. 17 a pagina 3 di 10 Mariano Comense;
(Testimoni: , , 22) i signori e Testimone_1 Tes_2 CP_3 Testimone_1
, prima di vendere l'immobile di via Togliatti n. 17 a Mariano Comense al figlio Parte_2
, commissionavano opere di adeguamento dell'impianto elettrico al loro elettricista di Parte_1
fiducia provvedendo al pagamento delle stesse;
(Testimoni: , ) 23) i signori Testimone_1 Tes_2 [...]
e , successivamente alla vendita dell'immobile di via Togliatti n. 17 a Tes_1 Parte_2
Mariano Comense al figlio , lasciavano tutto l'arredo ivi presente che è rimasto Parte_1 nell'immobile quantomeno sino al settembre del 2020; (Testimoni: , ) 24) nel Testimone_1 Tes_2
novembre del 2017 la signora chiedeva ai signori , a titolo di CP_1 Testimone_1 Parte_4 prestito adducendo che doveva ristrutturare il proprio ufficio in Giussano e gli stessi versavano €
7.500,00 sul conto del signor affinché le prelevasse per consegnarle alla signora come Pt_1 CP_1
da doc. 5 pagina 11 che si mostra al testimone. (Testimoni: , ) Si indicano quali Testimone_1 Tes_2
testimoni: - residente in [...] su tutti i capitoli di prova - Testimone_1
residente in [...] su tutti i capitoli di prova 1,2,3,5,8 - Parte_2
residente in [...],D sui capitoli 1,2,3,5,8 - Testimone_6 Tes_7
residente in [...],D sui capitoli 1,2,3,5,8 -
[...] Tes_8
residente in [...],A sui capitoli 1,2,3,5. - , residente a 22010 Controparte_3
SO (CO), Via al Castello 4 sui capitoli 19,21. - ammettersi prova contraria su quanto già dedotto e su ulteriori mezzi di cui dovesse essere richiesta l'ammissione ad opera dell'attrice. c) ammettersi prova contraria su quanto già dedotto e su ulteriori mezzi di cui dovesse essere richiesta l'ammissione ad opera dell'attrice. d) ordinare ex art. 210 cpc alla convenuta l'esibizione in giudizio di copia di tutti gli estratti conto privi di cancellature relativi al conto corrente 8337.67 presso la Monte dei Paschi di
Siena, filiale di Mariano Comense per tutti i motivi evidenziati in atti>>.
Per parte convenuta: <nel merito: in via principale: accertare e dichiarare l arricchimento della signora ed il correlativo pregiudizio del signor controparte_1 pt_1>come formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nei propri atti difensivi e verbalizzazioni. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il diritto all'indennizzo in favore di parte attrice, ridurre o riformulare la somma eventualmente dovuta dalla Sig.ra in favore del Sig. secondo quanto riterrà di CP_1 Pt_1
giustizia, alla luce delle circostanze di cui alla narrativa degli atti e delle risultanze processuali;
In via istruttoria: - Si insiste con le richieste e istanze istruttorie come formulate nelle memorie ex art. 183 VI
pagina 4 di 10 comma n. 2 e 3 c.p.c. di parte convenuta. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, spese di CTU e CTP, oltre a spese generali di studio 15%, C.P.A. ex art. 11 D.M. 576/1980 e I.V.A. come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto legale anticipatario ex art. 93 c.p.c.>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
– rappresentato di aver intessuto una relazione sentimentale con Parte_1 Controparte_1
– l'ha convenuta in giudizio al fine di sentirla condannare all'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. di
€220.000,00 così quantificato:
- €140.000,00 per le elargizioni in denaro effettuate fra il 2012 e il 2021 (docc. 5-6);
- €80.000,00 per il diritto di usufrutto (docc. 1-2).
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa. Controparte_1
La causa è stata istruita – con ordinanza del 17/10/2023 da intendersi qui confermata – con prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A) Premessa
L'attribuzione effettuata da un partner in favore dell'altro nel corso della convivenza può qualificarsi come (in ordine di corrispettività decrescente):
1. compenso di un rapporto di lavoro subordinato;
2. contributo all'impresa familiare (artt. 230-bis e 230-ter c.c.);
3. adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.);
4. liberalità d'uso (art. 770, comma 2, c.c.);
5. donazione (eventualmente, rimuneratoria ex art. 770, comma 1, c.c. o manuale ex art. 783 c.c.);
6. arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).
Escluso che si verta nelle ipotesi sub 1, 2 e 4, neppure prospettate dalle parti e, comunque, non configurabili, occorre inquadrare le elargizioni in denaro e la concessione dell'usufrutto entro una delle altre tre categorie (3, 5 o 6). pagina 5 di 10 Allo scopo, si è precisato che <un patrimoniale a favore del convivente uxorio configura l di un naturale condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all patrimonio condizioni sociali>>
(Cass. 3713/2003). È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo <esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti rapporto di convivenza il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia fatto>- e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza>> (Cass. 11330/2009).
B) Le elargizioni in denaro
Come anticipato in premessa, <le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente uxorio effettuate nel corso rapporto specie versamenti di denaro sul conto corrente configurano l una obbligazione naturale ex art. cod. civ. condizione che siano rispettati i principi proporzionalit e adeguatezza>> (Cass. 1277/2014).
Ebbene, l'istruttoria orale ha permesso di accertare come la convivenza fra le parti fosse cominciata nel
2011. A fronte delle precise deposizioni dell'amico di famiglia (
(<abbiamo vissuto prima a mariano comense in via togliatti dal al e poi ci siamo trasferiti tutti quattro sempre preciso che per convivere intendo abitavamo insieme c due sia di giorno notte>>), gli altri testimoni hanno reso dichiarazioni in termini incerti :
( : <sar andata due volte. sono anche un volta con mio marito e figlio tes_8 su invito a fare una grigliata in quell c frutto di limitate parte_1>conoscenze ( <sono andata una sola volta nella casa di mariano comense via testimone_6>Togliatti, 90 e c'era solo ). CP_1
In tale contesto, l'erogazione di regolari versamenti mensili di €1.000,00 dal 2012 al 2019, per complessivi €96.000,00 (doc. 5 attore), stante l'adeguatezza della somma quale contributo al menage familiare e la durata della convivenza, va ritenuta adempimento di un'obbligazione naturale non pagina 6 di 10 suscettibile di ripetizione.
A tale conclusione è lecito pervenire anche con riguardo alle dazioni intervenute fra il 2019 e il 2021 per importi analoghi.
Non possono, viceversa, ritenersi sorrette da titolo alcuno le dazioni di:
- €8.500,00 del 23.12.2019;
- €1.200,00 del 30.4.2020;
- €2.000,00 del 13.5.2020;
- €25.000,00 del 25.5.2020;
- €25.000,00 del 26.5.2020;
- €4.500,00 del 4.6.2020;
- €1.700,00 dell'8.10.2020;
- €1.200,00 dell'11.11.2020;
poiché – oltre a essere costituite da importi incompatibili con l'adempimento di un'obbligazione naturale – non possono neppure ritenersi effettuate a titolo di restituzione di prestiti o finanziamenti, posto che l'onere di dimostrare siffatto titolo, gravante sulla convenuta che l'ha eccepito, non è stato soddisfatto, non essendo a tal fine sufficiente né la causale dei bonifici né la mera allegazione di presunti prestiti ricevuti dalla convivente o finanziamenti percepiti dalla a fronte di Controparte_2 capitoli di prova orale d'insanabile genericità (capitoli 35, 36, 37, 43, 44, 45). Il doc. 5 prova solo l'esecuzione di versamenti dalla convenuta in favore della società né si comprende perché, se la dazione attorea fosse stata destinata a estinguere un finanziamento contratto con la società, sarebbe transitata sul conto della convenuta anziché essere direttamente versata su quello della inoltre, gli CP_2
importi e le date neppure corrispondono, posto che il bonifico con causale “acconto restituzione finanziamento” è di €4.500,00 ed è successivo ai bonifici di cui al doc. 5, che ammontano a €25.000,00
e a €15.000,00. L'unica prova documentale di versamenti fra l'attore e la società, infine, vede il primo come solvens e la seconda come accipiens e non viceversa (docc. 11 e 12 attore).
L'indennizzo per questa voce ammonterebbe, pertanto, a €69.100,00.
C) La concessione del diritto di usufrutto pagina 7 di 10 È innegabile che il contributo economico offerto in via esclusiva (la circostanza non è contestata) dall'attore per l'acquisto della casa ha determinato un oggettivo arricchimento per la convenuta, unica titolare del diritto di usufrutto e, pertanto, tuttora occupante in via esclusiva l'immobile.
Tale arricchimento, tuttavia, non trova giustificazione nell'obbligazione naturale, perché l'attribuzione patrimoniale è stata effettuata nel contesto di una vita familiare in comune non connotata da particolare agiatezza e benessere (tant'è che l'attore, per potersi permettere l'acquisto, ha dovuto cedere l'immobile di cui era proprietario in precedenza: cfr. anche doc. 9), sicché la dazione appare
"significativa" e, pertanto, estranea agli esborsi necessari alla condivisione della vita quotidiana.
Conseguentemente, il mancato recupero dell'importo, una volta cessata la convivenza, configura un ingiustificato impoverimento del solvens e un ingiustificato arricchimento dell'accipiens, che, quale usufruttuaria dell'immobile, continua a fruirne (cfr. Cass. 21479/2018), nonostante il venir meno del progetto di vita comune (cfr. Cass. 5086/2022).
Né può ritenersi che l'atto sia sorretto da liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia stata fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'"animus donandi"
(Cass. 20062/2021).
Resta solo da osservare, in punto di an, che la volontarietà della prestazione non esclude, di per sé,
l'ingiustizia dell'arricchimento.
Venendo al quantum, l'esperita CTU è sorretta da motivazione congrua e condivisibile, che si sottrae alle osservazioni critiche di parte convenuta per le ragioni già enucleate dall'ausiliario del giudice nelle sue controdeduzioni. In particolare:
- le tabelle OMI sono originate da dati certi e sono già il risultato della media dei valori trattati, mentre appare generico e apodittico allegare che <il contesto richiedeva un maggior approfondimento circa la valutazione dell diversa da quella di stima del valore unitario mercato riferito al metro quadrato commerciale redatta con procedimento sintetico comparativo consistito nel riportare il solo>> e, comunque, la
CTU ha tenuto in considerazione caratteristiche estrinseche e intrinseche specificamente riportate;
- le richieste decurtazioni sono riferite a circostanze di fatto già portate a fondamento della stima nel valore minimo per immobili in stato conservativo normale delle tabelle Omi;
pagina 8 di 10 - le migliorie asseritamente apportate dalla convenuta usufruttuaria non sono state allegate con sufficiente specificità nel corso del giudizio.
L'indennizzo per questa voce ammonterebbe, pertanto, a €187.000,00.
D) L'indennizzo complessivamente dovuto
L'attore, anche a seguito del deposito della CTU, ha inequivocabilmente limitato la propria richiesta a quanto chiesto sin dalla citazione, ossia €220.000,00 (cfr. comparsa conclusionale: <abbiamo vissuto prima a mariano comense in via togliatti dal al e poi ci siamo trasferiti tutti quattro sempre preciso che per convivere intendo abitavamo insieme c due sia di giorno notte>l'indennizzo richiesto nella minor somma di € 220.000,00. Per tutto quanto sin qui articolato e documentato la signora dovrà dunque essere condannata a versare in favore dell'odierno CP_1 attore un indennizzo complessivo di € 220.000,00>>; idem nella memoria di replica).
E) Rivalutazione e interessi
L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia e il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass. 28930/2022 e 35480/2022).
E) Le spese di lite
La convenuta va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che si liquidano in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche. Va applicato un aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, essendo gli atti attorei redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione.
Anche le spese della consulenza tecnica devono seguire il principio della soccombenza e, pertanto, vanno poste interamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta a corrispondere all'attore, a titolo d'indennizzo ex art. 2041 c.c., l'importo di €220.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in complessivi €786,00 per spese anticipate ed €15.513,30 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico, nei rapporti interni, della convenuta.
Como, 27/05/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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