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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 31/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4333/2023 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Nazario Fabrizio Giuliani, del Foro di Pescara, con Studio in Pescara, al Vi G. da Fiore, 15,
(p.e.c.: - fax 085.694364 – C.F. Email_1
) e Pierpaolo Provenzano, del Foro di Pescara, con Studio in C.F._2
Pescara alla Via Giacomo Puccini n. 45 (Pec: – fax 085 60045 – CF: Email_2
) elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Pescara, C.F._3
alla Via G. Da Fiore, 15
APPELLANTE contro
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila, C.F. , domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. P.IVA_2
Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila (fax n. 0862 410918; e-mail
PEC ) Email_3 Email_4 pagina 1 di 12 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Pescara, emanata nell'ambito del procedimento n. 759/2023, pubblicata in data 8/09/2023 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Pescara respingeva il ricorso ex art. 204 bis C.d.S, presentato da Parte_1
MOTIVAZIONE
Proponeva il appello avverso la sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Pescara, emanata nell'ambito del procedimento n. 759/2023, pubblicata in data 8/09/2023 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Pescara respingeva il ricorso ex art. 204 bis C.d.S, presentato dal medesimo.
Esponeva quanto segue l'appellante.
In data 31 gennaio 2023, i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno elevato al
, in qualità di proprietario e custode del veicolo, n. 2 contravvenzioni stradali che Parte_1
di seguito si riportano parzialmente per ciò che interessa:
n. 218683333, relativo alla violazione dell'art. 213, Comma VIII, del C.d.S., commessa in data 29 gennaio 2023, alle ore 01:50 in Montesilvano alla Via Lazio n. 64/4 e precisamente
è stato contestato che: “Quale soggetto avente la custodia del veicolo sopraindicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del sequestro circolava abusivamente con detto veicolo in quanto trovato in sosta in Via Lazio Ottanta 64/4 il
[...]
benché lo stesso con verbale numero 218661399 del 16 ottobre 2022 redatto Parte_2 dal NOR dei Carabinieri di Montesilvano per violazione dell'articolo 193, II comma, codice della strada era stato sottoposto a sequestro ed affidato al il quale Parte_1
dichiarava luogo di custodia Montesilvano via Lazio 61 e alla data dell'accertamento sopra indicato il veicolo non era stato dissequestrato (….)” I militi hanno applicato, quali sanzioni accessorie la revoca della patente di giuda del ricorrente e l'alienazione del veicolo;
n. 218683235, relativo alla violazione dell'art. 193, comma II, CdS, commessa in data 29 gennaio 2023 alle ore 01.45 in Montesilvano alla Via Lazio 64/4 e precisamente è stato contestato “Veicolo trovato in sosta al momento del controllo senza la prescritta copertura assicurativa scaduta il 4 agosto 2022. Il veicolo di cui non viene trattenuto pagina 2 di 12 documenti di circolazione in assenza del trasgressore e dell'obbligato in solido viene affidata la ditta Maffi che lo custodisce presso deposito sito in cappelle sul Tavo via rovello snc”(doc 1).
Il ricorso presentato dal ha generato il procedimento n. 759/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Pescara, nel quale si costituiva la . Controparte_2
Con sentenza n. 903/2023 il Giudice di Pace di Pescara, dott.ssa Della Fazia , ha rigettato il ricorso.
Questi i motivi di appello
Censurabilità della sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Pescara nella parte in cui esclude la carenza di motivazione del provvedimento.
Gli agenti accertatori, con il verbale n. 218683333, hanno accertato e dichiarato che l'appellante quale soggetto avente la custodia del veicolo sopraindicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del sequestro circolava abusivamente con detto veicolo
(…) senza specificare in che luogo ed in quale data avrebbero sorpreso il Sig. Parte_1
alla guida del veicolo sottoposto a sequestro.
Il verbale, dunque, appare manchevole di qualsivoglia elemento di prova teso a dimostrare la circolazione del veicolo.
Il Giudice di Pace ha rigettato tali censure sulla base della sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 1786 del 28 gennaio 2010, n. 1786, sostenendo che: - la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui il provvedimento non sia motivato, è comunque piena, atteso che si può fare sempre ricorso al giudice, di guisa che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non è funzionale all'oggetto dell'accertamento e, quindi, del giudizio;
- preme rilevare che i verbali in questione sono stati debitamente motivati dai militi accertatori e che la notifica degli stessi è stata effettuata dai Carabinieri di Montesilvano direttamente al Sig. il quale non ha Parte_1
inteso fare dichiarazioni di sorte, per cui il difetto di motivazione non sussiste.
Ebbene, l'appellante impugna siffatta ricostruzione logico-giuridica essendo la sentenza della Suprema Corte n. 1786/2010 del tutto inconferente rispetto al caso de quo e, di pagina 3 di 12 conseguenza, il Giudicante, partendo da premesse prive di correlazione rispetto al giudizio in esame, giunge a conclusioni che in alcun modo potrebbero essere idonee a confutare quanto in primo grado dedotto dall'esponente e ribadito in appello.
La sentenza citata dal Giudice di primo grado, infatti, ha ad oggetto i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione prefettizia resa a seguito di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 203, d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285: la soluzione alla quale perviene la Corte si fonda su elementi specifici che caratterizzano quella determinata tipologia di procedimento amministrativo e, su tutte, proprio il fatto che “la tutela del trasgressore, anche nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice”. Nel caso de quo si è al cospetto di una fattispecie del tutto differente. In particolare, le doglianze circa l'assenza di motivazione riguardano lo stesso verbale con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa e le stesse sono state rivolte al Giudice (e non all'autorità Prefettizia), il quale avrebbe dovuto valutare le deduzioni difensive proposte dall'esponente. Il Giudice, invece, nella sentenza impugnata si è sottratto a tale onere affermando che il difetto di motivazione nel caso di specie non va ad incidere sulla tutela del presunto trasgressore, salvo poi sostenere genericamente che “i verbali in questione sono stati debitamente motivati” e che “la notifica degli stessi è stata effettuata dai Carabinieri di Montesilvano direttamente al Sig.
il quale non ha inteso fare dichiarazioni di sorte”. Sul punto, la sentenza Parte_1
merita di essere riformata, tenuto conto che la facoltà di rendere dichiarazioni sussiste solo all'atto dell'accertamento e non in quello della notifica, quando il verbale era già stato formato dagli accertatori giorni prima, senza la presenza di occupanti del mezzo. Il riferimento al fatto che i verbali sono stati “debitamente motivati” è completamente generico: nella sentenza in questa sede impugnata non viene infatti evidenziato alcun elemento in concreto che possa far ritenere assolto l'obbligo motivazionale e, a tal fine, risulta assolutamente ininfluente il fatto che il sig. non abbia rilasciato Parte_1
dichiarazioni quando gli è stato notificato il verbale, non essendoci alcun legame tra tale circostanza e il difetto di motivazione nei verbali che rileva quale fatto oggettivo. Per i pagina 4 di 12 motivi tutti poc'anzi esposti, la sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace va riformata essendo il verbale n. 218683333 nullo e/o annullabile per carenza assoluta di motivazione.
Censurabilità della sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Pescara nella parte in cui esclude la nullità dei verbali n. 218683333 e n. 218683235 per carenza di motivazione dei provvedimenti per l'errata applicazione dell'art. 196, I comma, C.d.S.
e dell'art. 6 della L. 689/81.
Come evincibile dalla lettura dei verbali n. 218683333 e n. 218683235, l'attuale appellante
è stato sanzionato alla pena della multa e del ritiro della patente di guida sulla base della congettura dei Militi che fosse stato il medesimo a circolare con il veicolo sottoposto a sequestro, sebbene non vi fosse alcuna prova in tal senso. Né viene specificato nei verbali di contestazione se e in quale modo il abbia, con colpa, consentito ad altri Parte_1
l'utilizzo del mezzo sottoposto a sequestro. L'unico accertamento compiuto dai Militi, in realtà, è l'aver constatato che il mezzo si trovava in sosta, senza occupanti, a pochi metri di distanza dal luogo di custodia, peraltro con danni alla carrozzeria ed ai cristalli (vedasi, sul punto, scheda di descrizione dello stato del veicolo). Nel giudizio di primo grado si è dunque fornita la piena prova dell'assenza di ogni forma di responsabilità, anche solidale, del , nella violazione contestata. Nell'interesse dell'appellante si torna ad Parte_1
evidenziare gli elementi probanti la sua estraneità rispetto alla condotta contestata e sanzionata, erroneamente valutati dal giudice di prime cure. E' pacifico che i Militi non hanno contestato che fosse alla guida del mezzo, visto che questo è stato Parte_1
semplicemente trovato in sosta. Rileva, difatti, che nei giorni dal Parte_1
08.01.2023 sino al 20.01.2023 era stato impiegato in attività lavorativa fuori regione, quale dipendente della ditta LE ON GR SR (cfr. DOC 4 allegato al ricorso, comunicazione del datore di lavoro del 9.5.23, sig. ), in particolare, nel Persona_1
Comune di Firenze – Stazione Cadorna, unitamente ai colleghi di lavoro Persona_2
Tale circostanza è provata anche dalla documentazione versata in atti
[...] all'udienza del 13/6/23. Solo dopo la notifica dei verbali de quo, il sig. Parte_1
apprendeva, con non poco stupore, che la madre, sig.ra di sua Parte_3
spontanea iniziativa e senza preventivamente informarlo, aveva provveduto a spostare il pagina 5 di 12 mezzo in luogo vicino in data 18.01.2023 come specificato dal testimone Tes_1 all'udienza del 13.6.2023 (periodo in cui il ricorrente era ancora impegnato fuori Regione in attività lavorativa) in quanto la madre il giorno precedente aveva notato che era stato danneggiato da ignoti. Nella sentenza impugnata viene dato rilievo al fatto che “dall'esame della busta paga risulta che ha prestato l'attività lavorativa fino a venerdì Parte_1
20.01.2023; sabato e domenica 2022 non ha lavorato e dal 23.01.2023 al 31.01.2023 risulta assente dal lavoro, per cui non vi è alcuna prova che il ricorrente fosse fuori regione”.
Trattasi tuttavia di considerazioni che non tengono minimamente in considerazione quanto l'esponente ha eccepito e dimostrato nel corso del giudizio di primo grado. Infatti, quel che conta è che in data 18/01/2023 il veicolo è stato spostato senza autorizzazione del e che questi fosse, come provato documentalmente e per testi, nel Comune di Parte_1
Firenze sino al 20.1.23. Pertanto si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la valenza di un elemento probatorio decisivo. A nulla rilevando l'arco temporale che va dalla data dello spostamento del mezzo a quella dell'irrogazione delle sanzioni. Quel che rileva è dunque il fatto che la senza autorizzazione del , seppur con Pt_3 Parte_1
buoni propositi, si era introdotta abusivamente nella camera del figlio maggiorenne e, dopo approfondite ricerche, trovate finalmente le chiavi del mezzo di quest'ultimo, che mai avrebbe potuto condurre perché priva di patente di guida, percorreva il tratto dal civico 61 a quello 64/6 di Via Lazio in Montesilvano, poiché da Ella ritenuto “più sicuro” per la sosta.
Tale circostanza è stata confermata dal sig. il quale ha precisato che “il veicolo Tes_1
targato CA832TV viene utilizzato unicamente del ricorrente e lo stesso e non è nella disponibilità di nessun altro, per esplicito volere del proprietario”. Il teste ha inoltre chiarito che “le chiavi del veicolo CA832TV sono conservate dal ricorrente in un cassetto posto all'interno della camera ad uso esclusivo del nell'abitazione di Via Lazio Parte_1
n. 61, precisando di essere a conoscenza della circostanza in quanto residente della medesima abitazione del ”. Il sig. è stato chiaro nel precisare Parte_1 Parte_4 che ha sempre esplicitamente negato l'utilizzo del mezzo a chiunque rendendo Parte_1
noto che lo stesso era stato sottoposto a sequestro. Il teste ha inoltre precisato che il veicolo
è stato distrattamente spostato dal luogo di stallo dalla madre del ricorrente in quanto il detto mezzo era stato danneggiato e, dunque, per evitare ulteriori danni, la signora Pt_3
pagina 6 di 12 ha spostato di sua iniziativa e senza il consenso del , il mezzo di Parte_3 Parte_1 pochi metri. L'istruttoria in primo grado ha dunque evidenziato l'assoluta fondatezza del ricorso, in quanto è stato accertato che il veicolo, le cui chiavi erano collocate in un posto sicuro, è stato spostato contro la volontà del;
inoltre è emerso durante il giudizio Parte_1
che il ricorrente, conscio della posizione giuridica del mezzo, aveva adottato ogni accorgimento per evitare l'utilizzo del veicolo da parte di terzi.
Nel caso in esame la circolazione del veicolo è avvenuta certamente contro la volontà di
. Parte_1
Censurabilità della sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Pescara nella parte in cui ha implicitamente rigettato la domanda di annullamento della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Sul punto, la Corte Costituzionale con sentenza del 09/12/2022, n. 246 ha dichiarato illegittima la previsione dell'automatica revoca della patente di guida quale sanzione accessoria. Testualmente: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma
8, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente, atteso che la previsione rigida e automatica della revoca della patente, che preclude al prefetto e al giudice di graduare la sanzione alla gravità del fatto, si appalesa carente sotto il profilo della necessaria proporzionalità della sanzione all'illecito commesso”. In altre parole, l'Autorità Giudiziaria adita deve valutare la proporzionalità della revoca della patente di guida sulla base delle circostanze che caratterizzano al fatto concreto. Nel caso che ci occupa apparrebbe lampante la lieve entità del fatto, ovvero un semplice spostamento di pochi metri della sosta del mezzo, a seguito di danneggiamenti. Peraltro, la sanzione della revoca della patente sarebbe resa ancor più
pagina 7 di 12 sproporzionata ed ingiusta dal fatto che la stessa è stata irrogata non sull'autore della violazione, ma a carico dell'obbligato in solido, un ragazzo appena ventenne, neanche ivi presente per motivi di lavoro e che è rimasto del tutto ignaro dell'autonomo operato della
Pt_3
Si costituiva la controparte, rilevando quanto segue.
1)L'appellante sembra erroneamente ritenere che la sanzione de qua possa essere applicata solo laddove il custode stesso si sia posto alla guida del veicolo sottoposto a custodia, lamentando che gli accertatori non avrebbero alcuna evidenza che il custode si sia posto alla guida del mezzo. L'assunto è smentito dalla lettera dell'art. 213, c. 8 CdS, il quale sanziona il custode sia se si pone egli stesso alla guida del veicolo, sia se consente ad altri di circolarvi. Dunque, il Giudice di primo grado correttamente ha confermato il verbale in parola, che deve ritenersi validamente elevato non essendo carente né dal punto di vista probatorio, né da quello motivazionale.
2)Sulla contestata nullità dei verbali nn. 218683333 e 218683235 per errata applicazione degli art. 196 c.d.s. e art. 6, L. 689/81. Il sig. sostiene di essere esente da Parte_1 responsabilità, giacché l'unica responsabile delle violazioni in parola sarebbe la madre, la sig.ra che si sarebbe indebitamente impossessata delle chiavi della Parte_3
vettura per spostarla dal luogo di custodia, senza il consenso del figlio. Il , Parte_1
convivente con la madre, in ottemperanza all'obbligo di custodia del veicolo de quo si sarebbe limitato a tenere le chiavi della vettura nella propria stanza personale, con espresso divieto nei confronti dei suoi famigliari conviventi di utilizzare il veicolo medesimo. Nella narrativa proposta, inoltre, la circolazione abusiva con la vettura sarebbe stata possibile solo in ragione della sua partenza fuori regione, per motivi di lavoro, dall'8 al 20 gennaio 2023.
In tale occasione, la sig.ra priva di patente, avrebbe indebitamente preso possesso Pt_3
delle chiavi del veicolo, spostandolo dal luogo di custodia per ragioni di sicurezza del veicolo medesimo. Tale versione dei fatti, in ogni caso, non comporta la nullità dei verbali impugnati ma solo l'elevazione, a carico della sig.ra di una Parte_3 contestazione ex novo per guida senza patente, ai sensi dell'art. 116, cc. 15 e 17, CdS. In pagina 8 di 12 proposito rilevava l'appellata come l'appellante continua a sostenere l'erroneo assunto in virtù del quale egli sarebbe stato sanzionato in qualità di proprietario del veicolo, ex art. 196 CdS, e non già in qualità di custode del mezzo. In realtà, l'art. 213 c. 8 CdS sanziona
“il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente”. Il custode, solitamente coincidente con il proprietario del veicolo, risponde sempre per la circolazione abusiva del mezzo sottoposto a sequestro, ed allo stesso
è richiesto un grado di diligenza certamente superiore a quello del semplice proprietario del mezzo. Nello stesso verbale di sequestro, viene specificato che “il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi del veicolo ed a custodirle in luogo sicuro”. La custodia delle chiavi in luogo sicuro, dunque, rappresenta il minimo che il custode possa far per impedire che altri si pongano alla guida del veicolo, ma di certo non esaurisce l'obbligo di diligenza allo stesso richiesto. Con riferimento al proprietario del veicolo, unanime giurisprudenza di legittimità ha specificato che “il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011)” (cfr. Cass. civ., ord. 22318/2014). Affinché il proprietario del veicolo possa andare esente da responsabilità solidale, dunque, è necessario che lo stesso dimostri di aver posto in essere tutte le cautele necessarie, secondo la diligenza del caso, affinché nessuno si ponesse alla guida del veicolo in questione. Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, riferisce di aver debitamente nascosto le chiavi del veicolo nella propria stanza privata (questo, quindi, risulta essere l'unico comportamento ostativo concretamente posto in essere); la madre, tuttavia, approfittando del periodo di assenza del figlio per motivi di lavoro, si sarebbe pagina 9 di 12 indebitamente introdotta nella sua stanza, al fine di sottrargli le chiavi e spostare il mezzo, solo ed esclusivamente per asserite ragioni di sicurezza del mezzo stesso, senza nulla riferire al figlio, nemmeno al suo rientro. Ebbene, a prescindere dall'inverosimiglianza di tale versione dei fatti – che il Giudice di Pace evidenzia come non provata -, non v'è chi non veda che il comportamento del custode non può certo ritenersi conforme a quel livello di diligenza richiesto nell'espletamento delle sue funzioni. Sarebbe bastato, infatti, che lo stesso avesse portato con sé le chiavi del veicolo affinché tale infrazione non si verificasse.
E il Giudice di prime cure, nella sua pronuncia, ha correttamente stigmatizzato la condotta del sig. che non ha provato di aver posto in essere tutte le condotte necessarie ad Parte_1 impedire a chiunque l'accesso al veicolo.
Ebbene, la questione che ci occupa va definita con l'annullamento dei verbali alla luce della motivazione incoerente o comunque insufficiente dei verbali rispetto alle norme richiamate la cui violazione viene contestata.
Va premesso che la nullità del verbale di contestazione, anche per mancanza di motivazione, rimanda senz'altro all'applicazione del principio, più volte affermato dal
Giudice di legittimità, secondo cui i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per sé stessi, ma solo nei casi in cui impediscano la difesa inerente alla contestazione. La funzione del verbale notificato è infatti quella di portare il contravventore a conoscenza degli estremi della violazione. La validità della contestazione
è quindi condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa.
Solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.
Ebbene, sussiste tale inidoneità in relazione al primo verbale, che contesta la violazione di cui all'art. 213, Comma VIII, del C.d.S., commessa in data 29 gennaio 2023, alle ore 01:50 in Montesilvano alla Via Lazio n. 64/4 e precisamente contesta che: “Quale soggetto avente la custodia del veicolo sopraindicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del pagina 10 di 12 sequestro circolava abusivamente con detto veicolo in quanto trovato in sosta in Via Lazio
Ottanta 64/4 il benché lo stesso con verbale numero 218661399 Parte_2
del 16 ottobre 2022 redatto dal NOR dei Carabinieri di Montesilvano per violazione dell'articolo 193, II comma, codice della strada era stato sottoposto a sequestro ed affidato al il quale dichiarava luogo di custodia Montesilvano via Lazio 61 e alla Parte_1 data dell'accertamento sopra indicato il veicolo non era stato dissequestrato (….)” .
Appare evidente l'erroneità della contestazione, se si considera quanto segue. Nel caso di specie è stata contestata genericamente l'ipotesi di cui all'art 213 comma VIII. Detto articolo punisce il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo sequestrato che circoli abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente». Nello specifico è contestato che il circolava abusivamente con detto veicolo. Manca Parte_1 ogni riferimento nel verbale all'ipotesi alternativa di aver consentito ad altri di circolare con il mezzo. La mancanza del riferimento a tale ipotesi rende la contestazione incoerente con il verbale nel quale pur si dava atto che il mezzo era stato trovato chiuso, parcheggiato sulla strada.
L'erroneità della contestazione non è esclusa dalla considerazione che la sosta di veicolo sulla pubblica via ne presupponga la circolazione.
Anche il secondo verbale che si limita a dare indicazione di veicolo trovato in sosta (senza assicurazione) richiamando l' art 193 cds -che punisce chi circoli in difetto di assicurazione- presenta la stessa incoerenza della contestazione, in difetto, in questo caso anche di ogni riferimento alla funzione di custode rivestita dal ( ed al Parte_1
pregresso verbale di sequestro ).
Per quanto sopra, i verbali vanno annullati, cosi' riformandosi la sentenza di primo grado;
con congrua compensazione delle spese di entrambi i gradi attesa la natura anche interpretativa della questione
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma totalmente la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione annullando i verbali. pagina 11 di 12 Spese compensate
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4333/2023 promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Nazario Fabrizio Giuliani, del Foro di Pescara, con Studio in Pescara, al Vi G. da Fiore, 15,
(p.e.c.: - fax 085.694364 – C.F. Email_1
) e Pierpaolo Provenzano, del Foro di Pescara, con Studio in C.F._2
Pescara alla Via Giacomo Puccini n. 45 (Pec: – fax 085 60045 – CF: Email_2
) elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Pescara, C.F._3
alla Via G. Da Fiore, 15
APPELLANTE contro
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
L'Aquila, C.F. , domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. P.IVA_2
Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila (fax n. 0862 410918; e-mail
PEC ) Email_3 Email_4 pagina 1 di 12 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Pescara, emanata nell'ambito del procedimento n. 759/2023, pubblicata in data 8/09/2023 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Pescara respingeva il ricorso ex art. 204 bis C.d.S, presentato da Parte_1
MOTIVAZIONE
Proponeva il appello avverso la sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Pescara, emanata nell'ambito del procedimento n. 759/2023, pubblicata in data 8/09/2023 e non notificata, con la quale il Giudice di Pace di Pescara respingeva il ricorso ex art. 204 bis C.d.S, presentato dal medesimo.
Esponeva quanto segue l'appellante.
In data 31 gennaio 2023, i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno elevato al
, in qualità di proprietario e custode del veicolo, n. 2 contravvenzioni stradali che Parte_1
di seguito si riportano parzialmente per ciò che interessa:
n. 218683333, relativo alla violazione dell'art. 213, Comma VIII, del C.d.S., commessa in data 29 gennaio 2023, alle ore 01:50 in Montesilvano alla Via Lazio n. 64/4 e precisamente
è stato contestato che: “Quale soggetto avente la custodia del veicolo sopraindicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del sequestro circolava abusivamente con detto veicolo in quanto trovato in sosta in Via Lazio Ottanta 64/4 il
[...]
benché lo stesso con verbale numero 218661399 del 16 ottobre 2022 redatto Parte_2 dal NOR dei Carabinieri di Montesilvano per violazione dell'articolo 193, II comma, codice della strada era stato sottoposto a sequestro ed affidato al il quale Parte_1
dichiarava luogo di custodia Montesilvano via Lazio 61 e alla data dell'accertamento sopra indicato il veicolo non era stato dissequestrato (….)” I militi hanno applicato, quali sanzioni accessorie la revoca della patente di giuda del ricorrente e l'alienazione del veicolo;
n. 218683235, relativo alla violazione dell'art. 193, comma II, CdS, commessa in data 29 gennaio 2023 alle ore 01.45 in Montesilvano alla Via Lazio 64/4 e precisamente è stato contestato “Veicolo trovato in sosta al momento del controllo senza la prescritta copertura assicurativa scaduta il 4 agosto 2022. Il veicolo di cui non viene trattenuto pagina 2 di 12 documenti di circolazione in assenza del trasgressore e dell'obbligato in solido viene affidata la ditta Maffi che lo custodisce presso deposito sito in cappelle sul Tavo via rovello snc”(doc 1).
Il ricorso presentato dal ha generato il procedimento n. 759/2023 del Giudice di Parte_1
Pace di Pescara, nel quale si costituiva la . Controparte_2
Con sentenza n. 903/2023 il Giudice di Pace di Pescara, dott.ssa Della Fazia , ha rigettato il ricorso.
Questi i motivi di appello
Censurabilità della sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Pescara nella parte in cui esclude la carenza di motivazione del provvedimento.
Gli agenti accertatori, con il verbale n. 218683333, hanno accertato e dichiarato che l'appellante quale soggetto avente la custodia del veicolo sopraindicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del sequestro circolava abusivamente con detto veicolo
(…) senza specificare in che luogo ed in quale data avrebbero sorpreso il Sig. Parte_1
alla guida del veicolo sottoposto a sequestro.
Il verbale, dunque, appare manchevole di qualsivoglia elemento di prova teso a dimostrare la circolazione del veicolo.
Il Giudice di Pace ha rigettato tali censure sulla base della sentenza della Corte di
Cassazione, Sezioni Unite, n. 1786 del 28 gennaio 2010, n. 1786, sostenendo che: - la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui il provvedimento non sia motivato, è comunque piena, atteso che si può fare sempre ricorso al giudice, di guisa che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non è funzionale all'oggetto dell'accertamento e, quindi, del giudizio;
- preme rilevare che i verbali in questione sono stati debitamente motivati dai militi accertatori e che la notifica degli stessi è stata effettuata dai Carabinieri di Montesilvano direttamente al Sig. il quale non ha Parte_1
inteso fare dichiarazioni di sorte, per cui il difetto di motivazione non sussiste.
Ebbene, l'appellante impugna siffatta ricostruzione logico-giuridica essendo la sentenza della Suprema Corte n. 1786/2010 del tutto inconferente rispetto al caso de quo e, di pagina 3 di 12 conseguenza, il Giudicante, partendo da premesse prive di correlazione rispetto al giudizio in esame, giunge a conclusioni che in alcun modo potrebbero essere idonee a confutare quanto in primo grado dedotto dall'esponente e ribadito in appello.
La sentenza citata dal Giudice di primo grado, infatti, ha ad oggetto i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione prefettizia resa a seguito di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 203, d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285: la soluzione alla quale perviene la Corte si fonda su elementi specifici che caratterizzano quella determinata tipologia di procedimento amministrativo e, su tutte, proprio il fatto che “la tutela del trasgressore, anche nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice”. Nel caso de quo si è al cospetto di una fattispecie del tutto differente. In particolare, le doglianze circa l'assenza di motivazione riguardano lo stesso verbale con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa e le stesse sono state rivolte al Giudice (e non all'autorità Prefettizia), il quale avrebbe dovuto valutare le deduzioni difensive proposte dall'esponente. Il Giudice, invece, nella sentenza impugnata si è sottratto a tale onere affermando che il difetto di motivazione nel caso di specie non va ad incidere sulla tutela del presunto trasgressore, salvo poi sostenere genericamente che “i verbali in questione sono stati debitamente motivati” e che “la notifica degli stessi è stata effettuata dai Carabinieri di Montesilvano direttamente al Sig.
il quale non ha inteso fare dichiarazioni di sorte”. Sul punto, la sentenza Parte_1
merita di essere riformata, tenuto conto che la facoltà di rendere dichiarazioni sussiste solo all'atto dell'accertamento e non in quello della notifica, quando il verbale era già stato formato dagli accertatori giorni prima, senza la presenza di occupanti del mezzo. Il riferimento al fatto che i verbali sono stati “debitamente motivati” è completamente generico: nella sentenza in questa sede impugnata non viene infatti evidenziato alcun elemento in concreto che possa far ritenere assolto l'obbligo motivazionale e, a tal fine, risulta assolutamente ininfluente il fatto che il sig. non abbia rilasciato Parte_1
dichiarazioni quando gli è stato notificato il verbale, non essendoci alcun legame tra tale circostanza e il difetto di motivazione nei verbali che rileva quale fatto oggettivo. Per i pagina 4 di 12 motivi tutti poc'anzi esposti, la sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace va riformata essendo il verbale n. 218683333 nullo e/o annullabile per carenza assoluta di motivazione.
Censurabilità della sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Pescara nella parte in cui esclude la nullità dei verbali n. 218683333 e n. 218683235 per carenza di motivazione dei provvedimenti per l'errata applicazione dell'art. 196, I comma, C.d.S.
e dell'art. 6 della L. 689/81.
Come evincibile dalla lettura dei verbali n. 218683333 e n. 218683235, l'attuale appellante
è stato sanzionato alla pena della multa e del ritiro della patente di guida sulla base della congettura dei Militi che fosse stato il medesimo a circolare con il veicolo sottoposto a sequestro, sebbene non vi fosse alcuna prova in tal senso. Né viene specificato nei verbali di contestazione se e in quale modo il abbia, con colpa, consentito ad altri Parte_1
l'utilizzo del mezzo sottoposto a sequestro. L'unico accertamento compiuto dai Militi, in realtà, è l'aver constatato che il mezzo si trovava in sosta, senza occupanti, a pochi metri di distanza dal luogo di custodia, peraltro con danni alla carrozzeria ed ai cristalli (vedasi, sul punto, scheda di descrizione dello stato del veicolo). Nel giudizio di primo grado si è dunque fornita la piena prova dell'assenza di ogni forma di responsabilità, anche solidale, del , nella violazione contestata. Nell'interesse dell'appellante si torna ad Parte_1
evidenziare gli elementi probanti la sua estraneità rispetto alla condotta contestata e sanzionata, erroneamente valutati dal giudice di prime cure. E' pacifico che i Militi non hanno contestato che fosse alla guida del mezzo, visto che questo è stato Parte_1
semplicemente trovato in sosta. Rileva, difatti, che nei giorni dal Parte_1
08.01.2023 sino al 20.01.2023 era stato impiegato in attività lavorativa fuori regione, quale dipendente della ditta LE ON GR SR (cfr. DOC 4 allegato al ricorso, comunicazione del datore di lavoro del 9.5.23, sig. ), in particolare, nel Persona_1
Comune di Firenze – Stazione Cadorna, unitamente ai colleghi di lavoro Persona_2
Tale circostanza è provata anche dalla documentazione versata in atti
[...] all'udienza del 13/6/23. Solo dopo la notifica dei verbali de quo, il sig. Parte_1
apprendeva, con non poco stupore, che la madre, sig.ra di sua Parte_3
spontanea iniziativa e senza preventivamente informarlo, aveva provveduto a spostare il pagina 5 di 12 mezzo in luogo vicino in data 18.01.2023 come specificato dal testimone Tes_1 all'udienza del 13.6.2023 (periodo in cui il ricorrente era ancora impegnato fuori Regione in attività lavorativa) in quanto la madre il giorno precedente aveva notato che era stato danneggiato da ignoti. Nella sentenza impugnata viene dato rilievo al fatto che “dall'esame della busta paga risulta che ha prestato l'attività lavorativa fino a venerdì Parte_1
20.01.2023; sabato e domenica 2022 non ha lavorato e dal 23.01.2023 al 31.01.2023 risulta assente dal lavoro, per cui non vi è alcuna prova che il ricorrente fosse fuori regione”.
Trattasi tuttavia di considerazioni che non tengono minimamente in considerazione quanto l'esponente ha eccepito e dimostrato nel corso del giudizio di primo grado. Infatti, quel che conta è che in data 18/01/2023 il veicolo è stato spostato senza autorizzazione del e che questi fosse, come provato documentalmente e per testi, nel Comune di Parte_1
Firenze sino al 20.1.23. Pertanto si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la valenza di un elemento probatorio decisivo. A nulla rilevando l'arco temporale che va dalla data dello spostamento del mezzo a quella dell'irrogazione delle sanzioni. Quel che rileva è dunque il fatto che la senza autorizzazione del , seppur con Pt_3 Parte_1
buoni propositi, si era introdotta abusivamente nella camera del figlio maggiorenne e, dopo approfondite ricerche, trovate finalmente le chiavi del mezzo di quest'ultimo, che mai avrebbe potuto condurre perché priva di patente di guida, percorreva il tratto dal civico 61 a quello 64/6 di Via Lazio in Montesilvano, poiché da Ella ritenuto “più sicuro” per la sosta.
Tale circostanza è stata confermata dal sig. il quale ha precisato che “il veicolo Tes_1
targato CA832TV viene utilizzato unicamente del ricorrente e lo stesso e non è nella disponibilità di nessun altro, per esplicito volere del proprietario”. Il teste ha inoltre chiarito che “le chiavi del veicolo CA832TV sono conservate dal ricorrente in un cassetto posto all'interno della camera ad uso esclusivo del nell'abitazione di Via Lazio Parte_1
n. 61, precisando di essere a conoscenza della circostanza in quanto residente della medesima abitazione del ”. Il sig. è stato chiaro nel precisare Parte_1 Parte_4 che ha sempre esplicitamente negato l'utilizzo del mezzo a chiunque rendendo Parte_1
noto che lo stesso era stato sottoposto a sequestro. Il teste ha inoltre precisato che il veicolo
è stato distrattamente spostato dal luogo di stallo dalla madre del ricorrente in quanto il detto mezzo era stato danneggiato e, dunque, per evitare ulteriori danni, la signora Pt_3
pagina 6 di 12 ha spostato di sua iniziativa e senza il consenso del , il mezzo di Parte_3 Parte_1 pochi metri. L'istruttoria in primo grado ha dunque evidenziato l'assoluta fondatezza del ricorso, in quanto è stato accertato che il veicolo, le cui chiavi erano collocate in un posto sicuro, è stato spostato contro la volontà del;
inoltre è emerso durante il giudizio Parte_1
che il ricorrente, conscio della posizione giuridica del mezzo, aveva adottato ogni accorgimento per evitare l'utilizzo del veicolo da parte di terzi.
Nel caso in esame la circolazione del veicolo è avvenuta certamente contro la volontà di
. Parte_1
Censurabilità della sentenza n. 903/2023 del Giudice di Pace di Pescara nella parte in cui ha implicitamente rigettato la domanda di annullamento della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.
Sul punto, la Corte Costituzionale con sentenza del 09/12/2022, n. 246 ha dichiarato illegittima la previsione dell'automatica revoca della patente di guida quale sanzione accessoria. Testualmente: “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma
8, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 23-bis d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente, atteso che la previsione rigida e automatica della revoca della patente, che preclude al prefetto e al giudice di graduare la sanzione alla gravità del fatto, si appalesa carente sotto il profilo della necessaria proporzionalità della sanzione all'illecito commesso”. In altre parole, l'Autorità Giudiziaria adita deve valutare la proporzionalità della revoca della patente di guida sulla base delle circostanze che caratterizzano al fatto concreto. Nel caso che ci occupa apparrebbe lampante la lieve entità del fatto, ovvero un semplice spostamento di pochi metri della sosta del mezzo, a seguito di danneggiamenti. Peraltro, la sanzione della revoca della patente sarebbe resa ancor più
pagina 7 di 12 sproporzionata ed ingiusta dal fatto che la stessa è stata irrogata non sull'autore della violazione, ma a carico dell'obbligato in solido, un ragazzo appena ventenne, neanche ivi presente per motivi di lavoro e che è rimasto del tutto ignaro dell'autonomo operato della
Pt_3
Si costituiva la controparte, rilevando quanto segue.
1)L'appellante sembra erroneamente ritenere che la sanzione de qua possa essere applicata solo laddove il custode stesso si sia posto alla guida del veicolo sottoposto a custodia, lamentando che gli accertatori non avrebbero alcuna evidenza che il custode si sia posto alla guida del mezzo. L'assunto è smentito dalla lettera dell'art. 213, c. 8 CdS, il quale sanziona il custode sia se si pone egli stesso alla guida del veicolo, sia se consente ad altri di circolarvi. Dunque, il Giudice di primo grado correttamente ha confermato il verbale in parola, che deve ritenersi validamente elevato non essendo carente né dal punto di vista probatorio, né da quello motivazionale.
2)Sulla contestata nullità dei verbali nn. 218683333 e 218683235 per errata applicazione degli art. 196 c.d.s. e art. 6, L. 689/81. Il sig. sostiene di essere esente da Parte_1 responsabilità, giacché l'unica responsabile delle violazioni in parola sarebbe la madre, la sig.ra che si sarebbe indebitamente impossessata delle chiavi della Parte_3
vettura per spostarla dal luogo di custodia, senza il consenso del figlio. Il , Parte_1
convivente con la madre, in ottemperanza all'obbligo di custodia del veicolo de quo si sarebbe limitato a tenere le chiavi della vettura nella propria stanza personale, con espresso divieto nei confronti dei suoi famigliari conviventi di utilizzare il veicolo medesimo. Nella narrativa proposta, inoltre, la circolazione abusiva con la vettura sarebbe stata possibile solo in ragione della sua partenza fuori regione, per motivi di lavoro, dall'8 al 20 gennaio 2023.
In tale occasione, la sig.ra priva di patente, avrebbe indebitamente preso possesso Pt_3
delle chiavi del veicolo, spostandolo dal luogo di custodia per ragioni di sicurezza del veicolo medesimo. Tale versione dei fatti, in ogni caso, non comporta la nullità dei verbali impugnati ma solo l'elevazione, a carico della sig.ra di una Parte_3 contestazione ex novo per guida senza patente, ai sensi dell'art. 116, cc. 15 e 17, CdS. In pagina 8 di 12 proposito rilevava l'appellata come l'appellante continua a sostenere l'erroneo assunto in virtù del quale egli sarebbe stato sanzionato in qualità di proprietario del veicolo, ex art. 196 CdS, e non già in qualità di custode del mezzo. In realtà, l'art. 213 c. 8 CdS sanziona
“il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente”. Il custode, solitamente coincidente con il proprietario del veicolo, risponde sempre per la circolazione abusiva del mezzo sottoposto a sequestro, ed allo stesso
è richiesto un grado di diligenza certamente superiore a quello del semplice proprietario del mezzo. Nello stesso verbale di sequestro, viene specificato che “il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi del veicolo ed a custodirle in luogo sicuro”. La custodia delle chiavi in luogo sicuro, dunque, rappresenta il minimo che il custode possa far per impedire che altri si pongano alla guida del veicolo, ma di certo non esaurisce l'obbligo di diligenza allo stesso richiesto. Con riferimento al proprietario del veicolo, unanime giurisprudenza di legittimità ha specificato che “il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011)” (cfr. Cass. civ., ord. 22318/2014). Affinché il proprietario del veicolo possa andare esente da responsabilità solidale, dunque, è necessario che lo stesso dimostri di aver posto in essere tutte le cautele necessarie, secondo la diligenza del caso, affinché nessuno si ponesse alla guida del veicolo in questione. Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, riferisce di aver debitamente nascosto le chiavi del veicolo nella propria stanza privata (questo, quindi, risulta essere l'unico comportamento ostativo concretamente posto in essere); la madre, tuttavia, approfittando del periodo di assenza del figlio per motivi di lavoro, si sarebbe pagina 9 di 12 indebitamente introdotta nella sua stanza, al fine di sottrargli le chiavi e spostare il mezzo, solo ed esclusivamente per asserite ragioni di sicurezza del mezzo stesso, senza nulla riferire al figlio, nemmeno al suo rientro. Ebbene, a prescindere dall'inverosimiglianza di tale versione dei fatti – che il Giudice di Pace evidenzia come non provata -, non v'è chi non veda che il comportamento del custode non può certo ritenersi conforme a quel livello di diligenza richiesto nell'espletamento delle sue funzioni. Sarebbe bastato, infatti, che lo stesso avesse portato con sé le chiavi del veicolo affinché tale infrazione non si verificasse.
E il Giudice di prime cure, nella sua pronuncia, ha correttamente stigmatizzato la condotta del sig. che non ha provato di aver posto in essere tutte le condotte necessarie ad Parte_1 impedire a chiunque l'accesso al veicolo.
Ebbene, la questione che ci occupa va definita con l'annullamento dei verbali alla luce della motivazione incoerente o comunque insufficiente dei verbali rispetto alle norme richiamate la cui violazione viene contestata.
Va premesso che la nullità del verbale di contestazione, anche per mancanza di motivazione, rimanda senz'altro all'applicazione del principio, più volte affermato dal
Giudice di legittimità, secondo cui i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per sé stessi, ma solo nei casi in cui impediscano la difesa inerente alla contestazione. La funzione del verbale notificato è infatti quella di portare il contravventore a conoscenza degli estremi della violazione. La validità della contestazione
è quindi condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa.
Solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.
Ebbene, sussiste tale inidoneità in relazione al primo verbale, che contesta la violazione di cui all'art. 213, Comma VIII, del C.d.S., commessa in data 29 gennaio 2023, alle ore 01:50 in Montesilvano alla Via Lazio n. 64/4 e precisamente contesta che: “Quale soggetto avente la custodia del veicolo sopraindicato che risultava sottoposto alla misura cautelare del pagina 10 di 12 sequestro circolava abusivamente con detto veicolo in quanto trovato in sosta in Via Lazio
Ottanta 64/4 il benché lo stesso con verbale numero 218661399 Parte_2
del 16 ottobre 2022 redatto dal NOR dei Carabinieri di Montesilvano per violazione dell'articolo 193, II comma, codice della strada era stato sottoposto a sequestro ed affidato al il quale dichiarava luogo di custodia Montesilvano via Lazio 61 e alla Parte_1 data dell'accertamento sopra indicato il veicolo non era stato dissequestrato (….)” .
Appare evidente l'erroneità della contestazione, se si considera quanto segue. Nel caso di specie è stata contestata genericamente l'ipotesi di cui all'art 213 comma VIII. Detto articolo punisce il soggetto che ha assunto la custodia del veicolo sequestrato che circoli abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente». Nello specifico è contestato che il circolava abusivamente con detto veicolo. Manca Parte_1 ogni riferimento nel verbale all'ipotesi alternativa di aver consentito ad altri di circolare con il mezzo. La mancanza del riferimento a tale ipotesi rende la contestazione incoerente con il verbale nel quale pur si dava atto che il mezzo era stato trovato chiuso, parcheggiato sulla strada.
L'erroneità della contestazione non è esclusa dalla considerazione che la sosta di veicolo sulla pubblica via ne presupponga la circolazione.
Anche il secondo verbale che si limita a dare indicazione di veicolo trovato in sosta (senza assicurazione) richiamando l' art 193 cds -che punisce chi circoli in difetto di assicurazione- presenta la stessa incoerenza della contestazione, in difetto, in questo caso anche di ogni riferimento alla funzione di custode rivestita dal ( ed al Parte_1
pregresso verbale di sequestro ).
Per quanto sopra, i verbali vanno annullati, cosi' riformandosi la sentenza di primo grado;
con congrua compensazione delle spese di entrambi i gradi attesa la natura anche interpretativa della questione
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello, riforma totalmente la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione annullando i verbali. pagina 11 di 12 Spese compensate
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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