Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01008/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01797/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2024, proposto da
Sabato PO NZ, NO AN NZ, AR ON NZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato e Arturo Vassallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Fortunato in AL, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AL, domiciliataria ex lege in AL, c.so Vittorio Emanuele n. 58;
nei confronti
per l’annullamento
a – del provvedimento prot. n. 31778 del 26 luglio 2024, successivamente notificato, con il quale Comune di Capaccio Paestum ha respinto l’istanza di condono depositata in data 27 marzo 1986;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11914 del 15 marzo 2024, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;
c – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum e della Soprintendenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
del provvedimento prot. n. 31778 del 26 luglio 2024, successivamente notificato, con il quale Comune di Capaccio Paestum ha respinto l’istanza di condono depositata in data 27 marzo 1986;
ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 11914 del 15 marzo 2024, richiamata nel provvedimento di cui sopra, non conosciuta;
di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Deducono i ricorrenti di essere proprietari, in località Lupata del Comune di Capaccio Paestum, di un piccolo fabbricato di 23 mq ricompreso in zona vincolata ex L. n. 220/1957, per il quale il loro dante causa, in data 27 marzo 1986, aveva depositato istanza di condono.
Rappresentano che la P.A., con il gravato provvedimento, ha respinto detta istanza di condono limitandosi a invocare la sussistenza del vincolo di cui alla L. n. 220/1957, senza attivare il subprocedimento di competenza della Soprintendenza.
Eccepiscono che, in presenza di un vincolo, la definizione dell’istanza di condono presuppone obbligatoriamente la preventiva definizione del subprocedimento di competenza dell’organo preposto alla tutela del vincolo stesso, essendo in mancanza, inibita l’adozione di qualsivoglia provvedimento.
Contestano il diniego anche nel merito affermando che l’opposto vincolo non è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 33 della L. n. 47/1985 e che le opere in oggetto sono certamente suscettibili di condono.
Infine, sostengono che il fabbricato non possa comportare – per natura e dimensioni – alcun pregiudizio allo stato dei luoghi.
Si è costituita la Soprintendenza chiedendo l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Si è costituito anche il Comune resistente, senza svolgere difese.
Con successiva memoria i ricorrenti hanno insistito nei motivi di gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 28 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto, sotto il profilo assorbente della mancata richiesta del parere dell’autorità tutoria, preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Il provvedimento di diniego del condono è affetto da illegittimità, in quanto il Comune di Capaccio Paestum avrebbe dovuto ex art. 32, comma 1, legge n. 47 del 1985, prima acquisire il parere dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, richiedendosi una verifica concreta circa l’effettiva incidenza dell’intervento sull’interesse paesaggistico.
Tuttavia, come risulta dagli atti, questa ineludibile attivazione del procedimento di acquisizione del parere è stata evidentemente pretermessa.
La richiesta de qua riguarda “ un immobile per civile abitazione, per una complessiva superficie utile di mq. 23,43, ubicato in località lupata e identificato in catasto al foglio di mappa 48 p.lla n. 359, pratica n. 534 ricadente in zona tutelata ai sensi della Legge n. 220 del 05.03.1957 ”.
Il provvedimento impugnato si fonda sulle seguenti ragioni di rigetto:
“ ACCERTATO:
Che l'immobile in oggetto è ubicato in zona vincolata dalla legge 5 marzo 1957, n. 220 e quindi rientra tra le “opere non suscettibili di sanatoria” ai sensi dell'art. 33 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e ss.mm.ii.;
RITENUTO:
Necessario concludere il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria n. 534/47 preliminarmente all'adozione delle sanzioni di cui al capo I della citata legge 47/85 e ss.mm.ii. ”.
Come è evidente, difetta nell’impianto argomentativo de quo alcun cenno alla previa attivazione del procedimento autorizzatorio dinnanzi alla Soprintendenza.
Ne discende l’illegittimità del diniego in esame, in ragione del rilievo procedimentale riscontrato.
La natura formale della censura di illegittimità riscontrata consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata.
In definitiva, il ricorso è accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 31778 del 26 luglio 2024.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Capaccio Paestum prot. n. 31778 del 26 luglio 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO