TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7499/2024
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Gaggiotti........................... Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi......................Giudice
dott.ssa Ethel Matilde Ancona…………...Giudice
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14.11.2024 e vertente
TRA
, (C.F. ) nata a [...] il [...] con la rappresentanza Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. Elisa Gaiani, ove è stato eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 con la rappresentanza e difesa dell' Avv. Giuseppina Cavaldonati ove è stato eletto domicilio;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti all'udienza del 19 marzo 2025 hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione nei seguenti termini:
Per i prossimi 8 mesi, partendo dal mese di aprile 2025 il padre verserà 750 € mensili (di cui 650 € a titolo di mantenimento ordinario per i figli + 100 € forfettari per le spese straordinarie). Decorsi gli otto mesi il padre verserà sempre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli € 650 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla ricorrente. Resta fermo l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e rapporti Per_1 di frequentazione direttamente gestiti padre-figlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti così provvede:
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Cologno Monzese per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 39, Parte I, anno 2006) III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.03.2025 Il Presidente
Laura Gaggiotti
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Gaggiotti........................... Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi......................Giudice
dott.ssa Ethel Matilde Ancona…………...Giudice
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 14.11.2024 e vertente
TRA
, (C.F. ) nata a [...] il [...] con la rappresentanza Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. Elisa Gaiani, ove è stato eletto domicilio;
RICORRENTE
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 con la rappresentanza e difesa dell' Avv. Giuseppina Cavaldonati ove è stato eletto domicilio;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
Le parti all'udienza del 19 marzo 2025 hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della loro separazione nei seguenti termini:
Per i prossimi 8 mesi, partendo dal mese di aprile 2025 il padre verserà 750 € mensili (di cui 650 € a titolo di mantenimento ordinario per i figli + 100 € forfettari per le spese straordinarie). Decorsi gli otto mesi il padre verserà sempre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli € 650 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Monza. L'assegno unico verrà interamente percepito dalla ricorrente. Resta fermo l'affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre e rapporti Per_1 di frequentazione direttamente gestiti padre-figlio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti così provvede:
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Cologno Monzese per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 39, Parte I, anno 2006) III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.03.2025 Il Presidente
Laura Gaggiotti