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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2862/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2862/2024, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Annelise Filz e IC AN (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Elisa Molinari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta di data 9 maggio 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Rende (CS) in data 18 luglio 2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rende, Parte II, Serie
1 A, N. 21, Anno 2008, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 25 CP_1 maggio 2010.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta di data 9 maggio 2025:
“1. l'affidamento del figlio minore è, e resta, condiviso, con collocazione CP_1 dello stesso in via prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare, peraltro già di sua proprietà;
2. il padre avrà diritto ad avere con sé il figlio secondo questo calendario: CP_1
- gennaio: sale il padre a Trento in un fine settimana;
- febbraio (in concomitanza delle vacanze di carnevale): scende dal padre;
CP_1
- marzo: sale il padre a Trento in un fine settimana;
- aprile (sfruttando le vacanze di Pasqua): dal padre per metà vacanze;
CP_1
- maggio: sale il padre a Trento un fine settimana;
- giugno-luglio-agosto: trascorrerà con il padre l'intero mese di luglio e CP_1 con la madre l'intero mese di agosto;
sempre in considerazione dell'attività lavorativa del signor CC, i genitori si accorderanno, prendendo in considerazione anche i desideri di , rispetto alla gestione della seconda metà CP_1 del mese di giugno (sostanzialmente dopo la fine della scuola);
- novembre: sale il padre sfruttando il ponte 31 ottobre-1° novembre;
- salvo diverso protocollo a Natale, le vacanze natalizie, da intendersi dalla fine della scuola alla ripresa, saranno suddivise a metà e in via alternata di anno in anno, alternando il giorno di Natale e la Vigilia;
3. viene concordata una clausola di flessibilità da ambo le parti rispetto al protocollo sopra descritto, per consentire ad , qualora lo voglia e CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, di scendere in Calabria anche al di fuori dei periodi concordati oppure alternarsi con il padre in base agli impegni e le esigenze reciproci;
2 4. nei giorni in cui il signor CC sarà a Trento, potrà fare rientro solo per CP_1 la notte presso la casa materna, senza doversi spostare in una stanza di albergo con il padre, fermo restando che l'intera giornata egli la trascorrerà con il padre;
5. il signor AN CC verserà alla signora a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio l'importo mensile di Euro 200,00 e da settembre
2025 verrà aumentato ad € 300,00. L'assegno è da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora con rivalutazione ISTAT dal mese di Pt_1 gennaio dell'anno successivo alla data dell'omologa; l'importo suddetto potrà essere modificato nel caso in cui i genitori dovessero modificare il protocollo di visita del figlio;
6. l'assegno di mantenimento non sarà versato dal signor CC relativamente al mese di luglio, in conseguenza del protocollo come sopra illustrato;
relativamente alla mensilità di giugno, invece, le parti convengono sin da ora che l'assegno potrà essere ridotto sino alla metà nell'ipotesi in cui il minore trascorra la seconda parte del mese presso il padre che ne sosterrà, quindi, le spese di mantenimento;
7. le parti convengono sin d'ora che l'assegno di mantenimento sarà rideterminato, anche valutando l'ipotesi di un mantenimento diretto, in ragione dei tempi e modi di gestione che dovessero svilupparsi, tenuto conto anche delle successive scelte del figlio;
CP_1
8. l'Assegno Unico e al nucleo saranno percepiti dalla signora Pt_1
9. quanto alle spese straordinarie relative al figlio, le medesime saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori e dovranno essere tra gli stessi previamente concordate se superiori all'importo di Euro 100,00, salvo che si tratti di spesa urgente e indifferibile nell'interesse superiore del minore che, comunque, dovrà essere tempestivamente comunicata all'altro genitore;
con specifico riferimento alla qualificazione delle spese in ordinarie e straordinarie i genitori Contr convengono di prendere a riferimento le Linee Guida emanate dal il rimborso delle anticipazioni sostenute dall'altro coniuge sarà subordinato all'esibizione di giustificativi di spesa e dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese seguente all'effettuazione della spesa;
3 10. il signor CC si farà carico delle spese del motorino (bollo, assicurazione e rilascio patentino) già di sua proprietà e ora messo a disposizione del figlio;
CP_1
11. vengono confermate le condizioni sub 19 e 20 del ricorso congiunto per separazione e divorzio ovvero: in relazione alle somme vantate dal signor CC personalmente e dai suoi familiari per l'acquisto della casa familiare, quantificate concordemente in complessivi Euro 70.000,00, la signora si impegna in Pt_1 questa sede a restituire detti importi nei tempi e nei modi di seguito indicati:
- Euro 25.000,00 entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza che pronuncia la separazione;
somma che si dà atto essere stata già versata;
- Euro 25.000,00 entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
- Euro 20.000,00 entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
qualora la signora dovesse determinarsi, per qualsivoglia ragione, a Pt_1 trasferire a terzi la proprietà della ex casa coniugale per un prezzo superiore ad
Euro 420.000,00, come tavolarmente meglio identificata nel ricorso congiunto di data 14 giugno 2024, la medesima si impegna sin da ora a versare, contestualmente all'atto di trasferimento e/o costitutivo del diritto, in favore del signor CC,
l'ulteriore somma di Euro 20.000,00, Nulla verrà versato al signor CC qualora il trasferimento dell'immobile o anche della sola nuda proprietà venisse fatto al figlio ”. CP_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 292/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte di data 9 maggio 2025. Le parti hanno dato atto che il sig. CC si trasferirà a vivere in Calabria da settembre 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente
4 procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale
(sentenza n. 292/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in CP_1 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e IC AN (c.f.
[...] C.F._1
) a Rende (CS) in data 18 luglio 2008 trascritto nel Registro C.F._2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Rende, Parte II, Serie A, N. 21, Anno 2008, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta di data 9 maggio
2025 riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
5 3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2862/2024, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 24 giugno 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Annelise Filz e IC AN (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Elisa Molinari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta di data 9 maggio 2025 sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Rende (CS) in data 18 luglio 2008, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rende, Parte II, Serie
1 A, N. 21, Anno 2008, e dalla loro unione è nato a [...] il figlio il 25 CP_1 maggio 2010.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, precisate con note di trattazione scritta di data 9 maggio 2025:
“1. l'affidamento del figlio minore è, e resta, condiviso, con collocazione CP_1 dello stesso in via prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare, peraltro già di sua proprietà;
2. il padre avrà diritto ad avere con sé il figlio secondo questo calendario: CP_1
- gennaio: sale il padre a Trento in un fine settimana;
- febbraio (in concomitanza delle vacanze di carnevale): scende dal padre;
CP_1
- marzo: sale il padre a Trento in un fine settimana;
- aprile (sfruttando le vacanze di Pasqua): dal padre per metà vacanze;
CP_1
- maggio: sale il padre a Trento un fine settimana;
- giugno-luglio-agosto: trascorrerà con il padre l'intero mese di luglio e CP_1 con la madre l'intero mese di agosto;
sempre in considerazione dell'attività lavorativa del signor CC, i genitori si accorderanno, prendendo in considerazione anche i desideri di , rispetto alla gestione della seconda metà CP_1 del mese di giugno (sostanzialmente dopo la fine della scuola);
- novembre: sale il padre sfruttando il ponte 31 ottobre-1° novembre;
- salvo diverso protocollo a Natale, le vacanze natalizie, da intendersi dalla fine della scuola alla ripresa, saranno suddivise a metà e in via alternata di anno in anno, alternando il giorno di Natale e la Vigilia;
3. viene concordata una clausola di flessibilità da ambo le parti rispetto al protocollo sopra descritto, per consentire ad , qualora lo voglia e CP_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, di scendere in Calabria anche al di fuori dei periodi concordati oppure alternarsi con il padre in base agli impegni e le esigenze reciproci;
2 4. nei giorni in cui il signor CC sarà a Trento, potrà fare rientro solo per CP_1 la notte presso la casa materna, senza doversi spostare in una stanza di albergo con il padre, fermo restando che l'intera giornata egli la trascorrerà con il padre;
5. il signor AN CC verserà alla signora a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento in favore del figlio l'importo mensile di Euro 200,00 e da settembre
2025 verrà aumentato ad € 300,00. L'assegno è da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla signora con rivalutazione ISTAT dal mese di Pt_1 gennaio dell'anno successivo alla data dell'omologa; l'importo suddetto potrà essere modificato nel caso in cui i genitori dovessero modificare il protocollo di visita del figlio;
6. l'assegno di mantenimento non sarà versato dal signor CC relativamente al mese di luglio, in conseguenza del protocollo come sopra illustrato;
relativamente alla mensilità di giugno, invece, le parti convengono sin da ora che l'assegno potrà essere ridotto sino alla metà nell'ipotesi in cui il minore trascorra la seconda parte del mese presso il padre che ne sosterrà, quindi, le spese di mantenimento;
7. le parti convengono sin d'ora che l'assegno di mantenimento sarà rideterminato, anche valutando l'ipotesi di un mantenimento diretto, in ragione dei tempi e modi di gestione che dovessero svilupparsi, tenuto conto anche delle successive scelte del figlio;
CP_1
8. l'Assegno Unico e al nucleo saranno percepiti dalla signora Pt_1
9. quanto alle spese straordinarie relative al figlio, le medesime saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori e dovranno essere tra gli stessi previamente concordate se superiori all'importo di Euro 100,00, salvo che si tratti di spesa urgente e indifferibile nell'interesse superiore del minore che, comunque, dovrà essere tempestivamente comunicata all'altro genitore;
con specifico riferimento alla qualificazione delle spese in ordinarie e straordinarie i genitori Contr convengono di prendere a riferimento le Linee Guida emanate dal il rimborso delle anticipazioni sostenute dall'altro coniuge sarà subordinato all'esibizione di giustificativi di spesa e dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese seguente all'effettuazione della spesa;
3 10. il signor CC si farà carico delle spese del motorino (bollo, assicurazione e rilascio patentino) già di sua proprietà e ora messo a disposizione del figlio;
CP_1
11. vengono confermate le condizioni sub 19 e 20 del ricorso congiunto per separazione e divorzio ovvero: in relazione alle somme vantate dal signor CC personalmente e dai suoi familiari per l'acquisto della casa familiare, quantificate concordemente in complessivi Euro 70.000,00, la signora si impegna in Pt_1 questa sede a restituire detti importi nei tempi e nei modi di seguito indicati:
- Euro 25.000,00 entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza che pronuncia la separazione;
somma che si dà atto essere stata già versata;
- Euro 25.000,00 entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
- Euro 20.000,00 entro un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
qualora la signora dovesse determinarsi, per qualsivoglia ragione, a Pt_1 trasferire a terzi la proprietà della ex casa coniugale per un prezzo superiore ad
Euro 420.000,00, come tavolarmente meglio identificata nel ricorso congiunto di data 14 giugno 2024, la medesima si impegna sin da ora a versare, contestualmente all'atto di trasferimento e/o costitutivo del diritto, in favore del signor CC,
l'ulteriore somma di Euro 20.000,00, Nulla verrà versato al signor CC qualora il trasferimento dell'immobile o anche della sola nuda proprietà venisse fatto al figlio ”. CP_1
Con sentenza di questo Tribunale n. 292/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte di data 9 maggio 2025. Le parti hanno dato atto che il sig. CC si trasferirà a vivere in Calabria da settembre 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente
4 procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale
(sentenza n. 292/2024 di data 2 ottobre 2024, pubblicata in data 8 ottobre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in CP_1 mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate in atti ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
(c.f. ) e IC AN (c.f.
[...] C.F._1
) a Rende (CS) in data 18 luglio 2008 trascritto nel Registro C.F._2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Rende, Parte II, Serie A, N. 21, Anno 2008, alle condizioni accessorie precisate con note di trattazione scritta di data 9 maggio
2025 riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
5 3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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