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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 499 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 499 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CAVALLINI LUCA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CAVALLINI LUCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/03/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 29.09.2012, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I. La IG.ra resterà residente nella casa familiare sita in Rimini, Via Cesare Musatti Parte_1
n. 4, int. 2, mentre il IG. ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione: entrambe CP_1
le parti saranno libere di fissare la propria residenza, ove riterranno più opportuno.
II. Il IG. si impegna ed obbliga a vendere alla IG.ra , entro e non oltre CP_1 Parte_1
il 31.12.2025, la propria quota dell'immobile sito in Rimini, Via Cesare Musatti n. 4 int. 2, appartamento con annesso garage, distinto al NCEU del Comune di Rimini al fg. 144, part. 323, sub.
4, cat, A/3, cl. 4, consistenza 4,5 vani e fg. 144, part. 323, sub. 37, cat. C/6, mq. 21, oltre alla corte: per l'effetto, la IG.ra Parte_1
diverrà proprietaria della quota di 1/1 di detto immobile.
Il prezzo della vendita dell'immobile gravato dal mutuo sopra indicato, viene concordato dalle parti in € 20.000,00 (euro ventimila/00) che la IG.ra verserà al IG. Parte_1
mediante ratei mensili di € 200,00, a decorrere dal 01.01.2027. CP_1
Detta cifra portata dai ratei non sarà produttiva di interessi.
Tutte le spese, comprese quelle del notaio saranno suddivise tra le parti al 50%.
La IG.ra , dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita immobiliare innanzi Parte_1
a Notaio, provvederà al pagamento dei ratei del mutuo contratto con
(ora in via esclusiva, sino alla sua estinzione. Controparte_2 Controparte_3
III. Il IG. resterà esclusivo proprietario dei beni mobili registrati sopra elencati (auto CP_1
e moto d'epoca) che potrà mantenere parcheggiati nel garage dell'abitazione, sino alla data della compravendita dell'immobile che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2025.
IV. Il IG. procederà ad onorare in via esclusiva: CP_1
- i ratei mensili (€ 328,26) relativi al Prestito Fast 3357232 (scadenza 05.05.2027) (doc.
18);
- il versamento concordato con Credit Agricole in merito al c/c n. 43993287 (€ 1.200,00)
(doc. 19);
- l'esposizione debitoria del medesimo con Agenzia delle Entrate (circa € 12.000,00).
Il IG. resterà esclusivo proprietario dell'autovettura tg Opel AG tg. CP_1
DK103ST (doc. 23).
V. La IG.ra procederà ad onorare in via esclusiva: Parte_1 - i ratei mensili (€ 132,30) relativi al Prestito Fast 3775447 (scadenza 05.10.2032) (doc.
17);
- l'esposizione debitoria della medesima con Agenzia delle Entrate (circa € 1.200,00).
VI. Il conto corrente cointestato n. 35251603 verrà chiuso dalle parti non appena sarà estinto il fido di € 1.500,00 gravante sullo stesso.
VII. La vettura Jeep SS tg. FZ074SD sarà alienata il prima possibile e la cifra ottenuta, verrà incassata in via esclusiva dalla IG.ra Parte_1
VIII. Ogni eventuale spesa, imposta, adempimento di qualsivoglia natura, in ordine a tali trasferimenti immobiliari e non, posti in essere dalle parti, se e come necessari, saranno a carico di entrambi per la metà.
IX. Le parti si riconoscono reciprocamente idonee al lavoro ed in grado di mantenersi, per cui non si darà corso ad alcun assegno perequativo tra le stesse.
X. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare, sin d'ora, alla impugnazione della emananda
Sentenza, cui prestano sin d'ora acquiescenza.
XI. Le spese di separazione saranno divise tra le parti per metà ciascuno.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 153 Parte II Serie A Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 499 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. CAVALLINI LUCA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. CAVALLINI LUCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 17/03/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 29.09.2012, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 23.05.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
I. La IG.ra resterà residente nella casa familiare sita in Rimini, Via Cesare Musatti Parte_1
n. 4, int. 2, mentre il IG. ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione: entrambe CP_1
le parti saranno libere di fissare la propria residenza, ove riterranno più opportuno.
II. Il IG. si impegna ed obbliga a vendere alla IG.ra , entro e non oltre CP_1 Parte_1
il 31.12.2025, la propria quota dell'immobile sito in Rimini, Via Cesare Musatti n. 4 int. 2, appartamento con annesso garage, distinto al NCEU del Comune di Rimini al fg. 144, part. 323, sub.
4, cat, A/3, cl. 4, consistenza 4,5 vani e fg. 144, part. 323, sub. 37, cat. C/6, mq. 21, oltre alla corte: per l'effetto, la IG.ra Parte_1
diverrà proprietaria della quota di 1/1 di detto immobile.
Il prezzo della vendita dell'immobile gravato dal mutuo sopra indicato, viene concordato dalle parti in € 20.000,00 (euro ventimila/00) che la IG.ra verserà al IG. Parte_1
mediante ratei mensili di € 200,00, a decorrere dal 01.01.2027. CP_1
Detta cifra portata dai ratei non sarà produttiva di interessi.
Tutte le spese, comprese quelle del notaio saranno suddivise tra le parti al 50%.
La IG.ra , dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita immobiliare innanzi Parte_1
a Notaio, provvederà al pagamento dei ratei del mutuo contratto con
(ora in via esclusiva, sino alla sua estinzione. Controparte_2 Controparte_3
III. Il IG. resterà esclusivo proprietario dei beni mobili registrati sopra elencati (auto CP_1
e moto d'epoca) che potrà mantenere parcheggiati nel garage dell'abitazione, sino alla data della compravendita dell'immobile che dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2025.
IV. Il IG. procederà ad onorare in via esclusiva: CP_1
- i ratei mensili (€ 328,26) relativi al Prestito Fast 3357232 (scadenza 05.05.2027) (doc.
18);
- il versamento concordato con Credit Agricole in merito al c/c n. 43993287 (€ 1.200,00)
(doc. 19);
- l'esposizione debitoria del medesimo con Agenzia delle Entrate (circa € 12.000,00).
Il IG. resterà esclusivo proprietario dell'autovettura tg Opel AG tg. CP_1
DK103ST (doc. 23).
V. La IG.ra procederà ad onorare in via esclusiva: Parte_1 - i ratei mensili (€ 132,30) relativi al Prestito Fast 3775447 (scadenza 05.10.2032) (doc.
17);
- l'esposizione debitoria della medesima con Agenzia delle Entrate (circa € 1.200,00).
VI. Il conto corrente cointestato n. 35251603 verrà chiuso dalle parti non appena sarà estinto il fido di € 1.500,00 gravante sullo stesso.
VII. La vettura Jeep SS tg. FZ074SD sarà alienata il prima possibile e la cifra ottenuta, verrà incassata in via esclusiva dalla IG.ra Parte_1
VIII. Ogni eventuale spesa, imposta, adempimento di qualsivoglia natura, in ordine a tali trasferimenti immobiliari e non, posti in essere dalle parti, se e come necessari, saranno a carico di entrambi per la metà.
IX. Le parti si riconoscono reciprocamente idonee al lavoro ed in grado di mantenersi, per cui non si darà corso ad alcun assegno perequativo tra le stesse.
X. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare, sin d'ora, alla impugnazione della emananda
Sentenza, cui prestano sin d'ora acquiescenza.
XI. Le spese di separazione saranno divise tra le parti per metà ciascuno.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 153 Parte II Serie A Anno 2012 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di conIGlio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi