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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 96 / 2025 promossa congiuntamente da:
, c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'avv. BONINI VANIA, presso il cui Studio hanno eletto C.F._2 domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, e Parte_1 [...]
sposati con matrimonio celebrato in Scandicci (FI) in data 01.08.1998 - Parte_2
trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Scandicci (FI) nel Registro atti di matrimonio dell'anno 1998 Parte II, Serie A, atto n. 112- hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati i figli e Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
(2) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali.
1 Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso esponendo le condizioni concordate di seguito riportate:
“1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)La casa familiare posta in Prato, via Beethoven n. 3/4 viene assegnata alla GNa La Parte_2
GNa provvederà alla volturazione delle utenze ora intestate al GN Parte_2 Pt_1
I figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, manterranno la Per_1 Per_2 loro residenza ed il loro domicilio nella casa familiare.
3)Il GN ha già lasciato la casa familiare, in accordo con la GNa e si è trasferito Pt_1 Parte_2 presso l'abitazione della di lui madre. Provvederà, successivamente al deposito del presente ricorso, a trasferire la residenza da via Beethoven n 3/4 .
Il GN provvederà ad asportare tutti i suoi beni ed effetti personali dalla casa familiare ed a Pt_1 riconsegnare le chiavi della porta di ingresso, entro due settimane dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Il GN potrà utilizzare il garage, pertinenza dell'abitazione, per il ricovero della moto targata Pt_1
FA 27242, fino al momento in cui la casa familiare sarà venduta a terzi o avverrà la cessione della quota di un coniuge in favore dell'altro.
4)I ricorrenti, in considerazione del tempo che i figli, già maggiorenni, trascorreranno con ciascun genitore, stabiliscono di contribuire al loro mantenimento in via diretta.
Le spese straordinarie, come di seguito specificate, saranno totalmente poste a carico della GNa
Parte_2
Elenco spese- spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base
o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
2 (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche : a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive
e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Nell'ambito di una regolamentazione dei rapporti di carattere patrimoniale della famiglia, funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, i GNi e Pt_1 Parte_2 convengono quanto segue, assumendo rispettivamente e reciprocamente le seguenti obbligazioni:
a) I GNi e convengono di attribuire in proprietà esclusiva alla GNa Pt_1 Parte_2 Parte_2
i mobili che arredano la casa familiare posta in Prato, via Beethoven, 3 / 4.
A fronte di tale attribuzione la GNa corrisponderà al GN la somma di euro Parte_2 Pt_1
10.000,00 (diecimila/00) = che saranno versati, quanto ad euro 5.000,00 all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, quanto ad euro 5.000,00 entro 10 giorni dalla data della notifica da parte del
Tribunale di Prato, della comunicazione della sentenza.
b)Quanto alla casa familiare in comunione per la quota del 50% ciascuno tra i GNi e Pt_1
gli stessi convengono di far eseguire, a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, la Parte_2 stima dell'immobile sito in Prato, via Beethoven 3/4, identificato al Catasto fabbricati del Comune di
Prato, foglio di mappa n. 82, particella n. 1318, Sub 29, Categoria A/3, Classe 5, consistenza vani 5,
Rendita catastale Lire 1.200.000 (euro 619,74) e del garage posto al piano interrato del sopra detto immobile, con accesso dal passo carrabile di via Beethoven, 3/1, esattamente il decimo garage sulla destra per chi accede dal suddetto passo carrabile.
I ricorrenti si riservano ogni decisione in merito alla vendita a terzi o in alternativa alla cessione della quota di proprietà dell'immobile dell'uno a favore dell'altro, all'esito della stima. Nell'ipotesi in cui i
3 ricorrenti stabiliscano che sia effettuata la cessione della quota di proprietà dell'immobile dall'uno in favore dell'altro, l'atto di trasferimento dovrà perfezionarsi nei 30 giorni successivi al deposito della sentenza di divorzio.
6)I GNi e danno atto e riconoscono di godere ciascuno di redditi propri e Pt_1 Parte_2 rinunciano alla richiesta di imposizione di assegno ex art. 156 CC.
7)I GNi e si danno l'un l'altro reciproco assenso affinché gli stessi possano Pt_1 Parte_2 disgiuntamente richiedere autorizzazione amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta d'identità valida per l'espatrio e non frappongono ostacoli a che ciascuno di loro possa recarsi all'estero; si impegnano a prestare il consenso richiesto dalle competenti autorità per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto individuale.
8)Il GN si obbliga a trasferire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il Pt_1 diritto di proprietà dell'autovettura Fiat Panda targata GC301CB alla GNa la quale si Parte_2 assume ogni onere e carico afferente al trasferimento.
9)I GNi e dichiarano di voler dare esecuzione agli accordi di separazione a far Pt_1 Parte_2 data dal deposito del presente ricorso, senza attendere la fissazione dell'udienza.
10) I GNi e convengono che la detrazione IRPEF per i figli a carico verrà percepita Pt_1 Parte_2 al 100% dalla GNa Parte_2
11) Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
4 Mantenimento della prole - In relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento diretto siano adeguate, in ragione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alle spese straordinarie, tenuto conto della capacità reddituale delle parti.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
sposati a Scandicci (FI) in data 01.08.1998, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 1998, Parte II, Serie A, atto n. 112;
Omologa l'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
- 1)I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- 2)La casa familiare posta in Prato, via Beethoven n. 3/4 viene assegnata alla GNa
La GNa provvederà alla volturazione delle utenze ora Parte_2 Parte_2 intestate al GN . Pt_1
I figli e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1 Per_2
manterranno la loro residenza ed il loro domicilio nella casa familiare.
- 3)Il GN ha già lasciato la casa familiare, in accordo con la GNa Pt_1 Parte_2
e si è trasferito presso l'abitazione della di lui madre. Provvederà, successivamente al deposito del presente ricorso, a trasferire la residenza da via Beethoven n 3/4 .
Il GN provvederà ad asportare tutti i suoi beni ed effetti personali dalla casa Pt_1
familiare ed a riconsegnare le chiavi della porta di ingresso, entro due settimane dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Il GN potrà utilizzare il garage, pertinenza dell'abitazione, per il ricovero Pt_1
della moto targata FA 27242, fino al momento in cui la casa familiare sarà venduta a terzi o avverrà la cessione della quota di un coniuge in favore dell'altro.
5 - 4)I ricorrenti, in considerazione del tempo che i figli, già maggiorenni, trascorreranno con ciascun genitore, stabiliscono di contribuire al loro mantenimento in via diretta.
Le spese straordinarie, come di seguito specificate, saranno totalmente poste a carico della GNa Parte_2
Elenco spese- spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, 6 boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti relativamente alle condizioni di seguito trascritte:
- b)Quanto alla casa familiare in comunione per la quota del 50% ciascuno tra i GNi
e gli stessi convengono di far eseguire, a partire dalla sottoscrizione Pt_1 Parte_2
del presente ricorso, la stima dell'immobile sito in Prato, via Beethoven 3/4, identificato al Catasto fabbricati del Comune di Prato, foglio di mappa n. 82, particella n. 1318, Sub 29, Categoria A/3, Classe 5, consistenza vani 5, Rendita catastale Lire 1.200.000 (euro 619,74) e del garage posto al piano interrato del sopra detto immobile, con accesso dal passo carrabile di via Beethoven, 3/1, esattamente il decimo garage sulla destra per chi accede dal suddetto passo carrabile.
I ricorrenti si riservano ogni decisione in merito alla vendita a terzi o in alternativa alla cessione della quota di proprietà dell'immobile dell'uno a favore dell'altro, all'esito della stima. Nell'ipotesi in cui i ricorrenti stabiliscano che sia effettuata la cessione della quota di proprietà dell'immobile dall'uno in favore dell'altro, l'atto di trasferimento dovrà perfezionarsi nei 30 giorni successivi al deposito della sentenza di divorzio.
- 5) Nell'ambito di una regolamentazione dei rapporti di carattere patrimoniale della famiglia, funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, i GNi
e convengono quanto segue, assumendo rispettivamente e Pt_1 Parte_2 reciprocamente le seguenti obbligazioni:
a) I GNi e convengono di attribuire in proprietà esclusiva alla Pt_1 Parte_2
GNa i mobili che arredano la casa familiare posta in Prato, via Parte_2
Beethoven, 3 / 4.
A fronte di tale attribuzione la GNa corrisponderà al GN Parte_2 Pt_1
la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) = che saranno versati, quanto ad euro
5.000,00 all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, quanto ad euro 5.000,00
7 entro 10 giorni dalla data della notifica da parte del Tribunale di Prato, della comunicazione della sentenza.
- 6)I GNi e danno atto e riconoscono di godere ciascuno di redditi Pt_1 Parte_2 propri e rinunciano alla richiesta di imposizione di assegno ex art. 156 CC.
- 7)I GNi e si danno l'un l'altro reciproco assenso affinché gli stessi Pt_1 Parte_2
possano disgiuntamente richiedere autorizzazione amministrative per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto individuale e della carta d'identità valida per l'espatrio e non frappongono ostacoli a che ciascuno di loro possa recarsi all'estero; si impegnano a prestare il consenso richiesto dalle competenti autorità per il rilascio ed il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto individuale.
- 8)Il GN si obbliga a trasferire, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Pt_1 presente ricorso, il diritto di proprietà dell'autovettura Fiat Panda targata GC301CB alla GNa la quale si assume ogni onere e carico afferente al Parte_2
trasferimento.
- 9)I GNi e dichiarano di voler dare esecuzione agli accordi di Pt_1 Parte_2
separazione a far data dal deposito del presente ricorso, senza attendere la fissazione dell'udienza;
- 10) I GNi e convengono che la detrazione IRPEF per i figli a carico Pt_1 Parte_2
verrà percepita al 100% dalla GNa Parte_2
- Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandicci (FI) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. 8 9