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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliaria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 281/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), nella qualità di unica erede testamentaria Parte_1 C.F._1
Con dell'originaria appellata deceduta in Giarre in data 1 giugno 2020, rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. SALVATORE CASSANITI, giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE E APPELLATA
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA CP_2 C.F._2
VENERA TESTA, giusta procura in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
E CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ; P_ C.F._3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE E ALTRO APPELLANTE CONTUMACE
(C.F. , quale erede di , deceduta in Giarre CP C.F._4 Persona_2
il 20 febbraio 2023;
EREDI , nata il [...] e deceduta in Giarre il 22 Parte_2
settembre 2023;
ALTRI CONVENUTI IN RIASSUNZIONE E APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2011, i coniugi e P_ CP_2 premesso di essere proprietari esclusivi di un'unità immobiliare sita al secondo piano dello stabile di via Tommaseo, n. 140, in Giarre (CT), nonché comproprietari, al 50% con la vicina, CP_5
della terrazza di copertura del fabbricato, e premesso altresì che questa, e Persona_2 Parte_2 avevano stipulato, ancor prima dell'acquisto dell'appartamento da parte di essi attori
[...]
(avvenuto il 14 dicembre 2006), con (poi un contratto di locazione della Controparte_6 CP_7 terrazza, onde consentire l'installazione di un'antenna per telefonia mobile, per il canone annuo originario di euro 11.878,51, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Giarre, le predette (comproprietaria della porzione di terrazza su cui era CP_5
stato installato il nuovo manufatto), (proprietaria esclusiva dell'immobile, sito nello Persona_2
stesso Condominio degli attori, al primo piano, dove era stata posizionata l'apparecchiatura) e
(proprietaria di un appartamento al secondo piano, dove era stato impiantato il filo Parte_2
conduttore), affermando di aver diritto a 222,22 millesimi dei canoni (percentuale determinata in base alla tabella millesimale redatta da tecnico di fiducia) a decorrere dal febbraio del 2007 e fino alla definizione del giudizio.
1.1. - Rimasta contumace , si costituirono con unico difensore e Persona_2 CP_5
e chiesero il rigetto della domanda sul presupposto che l'antenna de qua fosse Parte_2 stata realizzata sulla proprietà esclusiva della CP_5
1.2. - L'adito Tribunale, istruita la causa (mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di c.t.u.), con sentenza n. 795/2015, (resa nel proc. iscritto al n. 90600669/2011 R.G.) rigettò la domanda dei coniugi . Parte_3
pagina 2 di 15 2. - Interposto appello da e cui resistettero congiuntamente P_ CP_2 CP_5
e , nonché la , la Corte di appello di Catania, con sentenza n.
[...] Parte_2 Per_2
1513/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018), accogliendo parzialmente il gravame e, in riforma per quanto di ragione dell'impugnata sentenza, dichiarò il diritto dei suddetti coniugi a partecipare al godimento dei frutti civili nascenti dalla locazione, con decorrenza dovuta solo a far tempo dalla domanda, per l'effetto condannando a pagare loro la somma di euro 6.082,88, a titolo CP_5
di rimborso della corrispondente quota dei frutti civili dovuta per il periodo da marzo 2008 a giugno
2018. Confermò, nel resto, la sentenza nei confronti delle appellate e , le quali non Parte_2 Per_2
avevano ricevuto alcun canone dalla locazione della terrazza, avendo locato beni diversi dal detto lastrico solare.
2.1. - Per quanto, ancora, d'interesse, la Corte d'appello osservò che dal compendio probatorio era emerso un accordo informale di godimento per aree separate, c.d. parziario, della terrazza comune fra il dante causa degli appellanti e la quale aveva “goduto per decenni della porzione CP_5 della terrazza corrispondente alla proiezione verso l'alto del suo appartamento (il lato nord della terrazza), mentre il dante causa dei aveva goduto della porzione opposta”, con Parte_3 conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1102 c.c., risultando la porzione nord della terrazza comune fra le parti. A questo riguardo giudicò che non si era realizzata la condizione giuridica, contenuta nell'originario accordo divisorio (atto notar del 30 maggio 1968, rep. n. Persona_3
224655, con il quale i sigg. e - quest'ultima dante causa della Controparte_8 Controparte_9 in virtù di atto datato 10 febbraio 1989 - avevano diviso l'unità immobiliare posta al 2° CP_5
piano), per cui “qualora una delle due parti proprietarie delle quote come sopra stabilite volesse occupare con ulteriori fabbriche l'area che insiste sulla propria quota”, tale comunione sarebbe cessata ipso iure e ipso facto e le nuove strutture e fabbriche sarebbero state delimitate in proporzione ed in corrispondenza della linea spezzata A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-O-A, che divideva le due quote al secondo piano. Infatti, secondo la Corte d'appello, la realizzazione dell'antenna radiomobile non costituiva “occupazione con ulteriori fabbriche”, e quindi non integrava la condizione che, in base al citato atto del 1968, implicava la divisione di diritto della terrazza, dovendosi con detta dizione intendersi invece la realizzazione di un ulteriore piano o porzione di piano.
3. - Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, l'appellata
CP_5
pagina 3 di 15 3.1. - Gli intimati e non P_ CP_2 Persona_2 Parte_2
svolgevano attività difensiva in quella sede.
3.2. - Con ordinanza n. 36016/2022 del 7 dicembre 2022, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accoglieva i primi due motivi e dichiarava assorbiti i restanti, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
4. - Con atto di citazione notificato, il 27 febbraio 2023, a , nella qualità di unica erede di CP
(deceduta in Giarre il 27.11.2020), il 28 febbraio 2023, a e a Persona_2 P_ CP_2
e, il 24 febbraio 2023, agli eredi della defunta collettivamente ed
[...] Parte_2
impersonalmente nell'ultimo domicilio della medesima, entro l'anno dal decesso (avvenuto il
20.02.2023), assumendo di essere unica erede universale della madre Parte_1 CP_5
frattanto deceduta, riassumeva la causa dinanzi alla Corte di appello di Catania, chiedendo il rigetto dell'appello a suo tempo proposto dalla controparte avverso la sentenza di primo grado.
4.1. - Tutti i convenuti non si costituivano tranne che chiedeva l'accoglimento CP_2
dell'appello.
4.2. - In esito all'udienza sostituita dal deposito di note scritte (ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c.) del 10 giugno 2024, nella quale le parti precisavano le conclusioni, la causa veniva posta in decisione assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e , nonché degli eredi P_ CP
di , non costituitisi, benché ritualmente evocati in giudizio. Parte_2
2. - Sempre in via preliminare, per quanto attiene alle verifiche della regolare instaurazione del contraddittorio, deve osservarsi che ha documentato (come era suo onere) la propria Parte_1
qualità di unica erede universale dell'originaria appellata costituita, deceduta in CP_5
Giarre l'1 giugno 2020, mercè la produzione in giudizio dell'estratto per riassunto dai registri degli estratti di morte rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giarre, del testamento pubblico del 9 agosto 2018 che la nomina erede universale della defunta madre, vedova di
[...]
, nonché del relativo verbale di passaggio agli atti tra vivi rogato dal Notaio Per_4 Persona_5
pagina 4 di 15 in Linguaglossa, registrato a Catania il 6.07.2020 al n. 17141/1T (v. doc. 1 del fascicolo di parte attrice in riassunzione).
2.1. - Inoltre, la ha fornito la prova del decesso di (pure originaria Pt_1 Parte_2
appellata), avvenuto in data 20.2.2023, sicché la stessa, avendo riassunto la causa con atto notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, resta affrancata, per l'effetto, dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità (v. doc. 17 del fascicolo di parte attrice in riassunzione).
2.2. - Altresì, è documentato l'avvenuto decesso dell'altra originaria appellata, e Persona_2
deve considerarsi regolare, quindi, la notificazione dell'atto di riassunzione, fatta singolarmente alla sua erede testamentaria, , rimasta contumace (v. doc. 16 del citato fascicolo di parte). CP
3. - Ciò posto, va osservato in via preliminare che sono coperte da giudicato (e, come tali, ormai precluse nel presente giudizio di rinvio) le questioni concernenti gli appelli proposti dai coniugi
– nei confronti delle sig.re e (in quanto i relativi capi della P_ CP_2 Parte_2 Per_2 sentenza d'appello, con cui tali autonomi appelli sono stati rigettati regolando le spese secondo il principio della soccombenza, non hanno formato oggetto di ricorso, principale o incidentale, ad opera delle parti).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'irritualità e, quindi, l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a firma di perché CP_2
presentata a titolo personale dalla parte che, stando in giudizio col ministero di un difensore (che ha curato il deposito dell'istanza senza assumerne la paternità), non è ammessa all'esercizio personale del patrocinio innanzi a questa Corte (né risulta che avrebbe la necessaria qualifica professionale per esercitarlo ex art. 86 c.p.c.).
In ogni caso, deve soggiungersi che non ricorrono, nella specie, i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. dovuta alla pendenza (che non risulta dagli atti) di un processo penale, né, la sentenza penale avrebbe, nell'ipotesi (irritualmente) prospettata solo in linea teorica (riferita a fatti diversi che non constano dagli atti), valore di giudicato nel presente processo civile.
4. - Tanto premesso, con l'ordinanza n. 36016/2022 del 7 dicembre 2022, la Corte di Cassazione, nell'accogliere i primi due motivi del ricorso proposto da avverso la sentenza n. CP_5
2691/2018 della Corte d'appello di Catania ha ribadito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione -
pagina 5 di 15 con la sentenza 8434/2020 – “hanno stabilito che i ripetitori (riconducibili ad antenne telefoniche) debbano essere considerati beni immobili, rientrando essi tra le «altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio» secondo il disposto dell'articolo 812, comma 2, c.c. . Ma oltre a ciò, con la citata sentenza è stato ulteriormente specificato che i ripetitori sono da considerarsi "costruzioni" anche agli specifici effetti tanto dell'articolo 934 c.c. (e, dunque, suscettibili di accessione), quanto dell'articolo 952 c.c. (e, dunque, suscettibili di costituire oggetto di diritto di superficie), precisandosi che tali conclusioni sono desumibili, tra l'altro (e come puntualmente dedotto dalla ricorrente con il primo motivo), dal testo unico dell'edilizia (d.p.r. n. 380/2001), il quale, nell'articolo 3, comma 1, lett.
e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di "nuova costruzione" la “installazione ... di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”.
Ha osservato, nella specie, che, “pertanto, alla stregua di tali argomenti e calibrando le violazioni prospettate con le prime due censure, si deve pervenire al risultato secondo cui, poiché nella legge nazionale la parola “costruzione” comprende il concetto di traliccio per la trasmissione di onde elettromagnetiche, l'ermeneusi negoziale operata dalla Corte di appello, nell'impugnata sentenza, viola, per un verso, l'art. 1362 c.c., perché interpreta il riferimento alle “fabbriche” senza svolgere un'analisi compiuta del significato letterale di tale parola (che avrebbe imposto di considerare che nel linguaggio della legge nazionale i tralicci sono “costruzioni”) e, per altro verso, viola l'art. 1363 c.c.
(che avrebbe richiesto di individuare la comune volontà delle parti, espressa nel ricordato atto pubblico notarile divisorio, interpretando la parola “fabbriche” connettendola con la parola
“strutture”)”.
È giunta, pertanto, alla conclusione che “la Corte di rinvio dovrà riprocedere ad una nuova interpretazione della suddetta convenzione in forma notarile del 1968 alla stregua di un esatto inquadramento del concetto di “costruzione” (nei sensi prima individuati), correlandolo anche con quello di “strutture”, pure richiamato nello stesso atto divisorio, traendone le conseguenti conclusioni con riferimento alla corretta valutazione della pretesa fatta valere dall'odierna ricorrente”.
4.1. - Alla stregua sia delle statuizioni rese dal giudice di legittimità con la stessa ordinanza n.
36016/2022, sia del superiore principio di diritto da essa affermato (e al quale questa Corte di rinvio deve strettamente attenersi), l'esame dei motivi dell'appello a suo tempo proposto dai coniugi deve essere limitato, nella presente sede processuale, a quelli afferenti allo specifico Parte_3 mezzo proposto nei confronti dell'appellata (essendo sceso il giudicato interno sul CP_5
pagina 6 di 15 rigetto degli autonomi appelli dagli stessi coniugi proposti nei confronti delle sig.re e Parte_2
, le quali non avevano ricevuto alcun canone dalla locazione della terrazza, avendo locato Per_2
beni diversi dal detto lastrico solare).
A tal fine va, ancora, ricordato che il giudizio di rinvio c.d. proprio, che è quello che ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360, come avvenuto nella specie, non è la continuazione del giudizio di appello, né costituisce la rinnovazione di esso. Si tratta, invece, della fase rescissoria susseguente alla fase rescindente svoltasi innanzi alla Corte di Cassazione, la quale dà luogo ad una fase nuova ed autonoma dell'originario processo ed è preordinata a riempire, con una nuova decisione, il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia di annullamento.
Invero, i limiti dei poteri propri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento della pronunzia precedente sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto - secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v., in motivazione, Cass. n. 15506/2018 e in senso conforme Cass. n. 6260/2005 in motivazione) - “nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384, comma
1, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi (che ricorre nella specie), la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli compievano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati”.
4.1. - Alla luce di questi principi, rileva il Collegio che lo scrutinio circa la fondatezza, o meno, dell'appello a suo tempo proposto dai coniugi nei confronti della (volto a Parte_3 CP_5
denunziare che il Tribunale avesse errato a ritenere che la porzione di terrazzo su cui era stata realizzata l'antenna, ossia la porzione posta a nord, fosse di proprietà esclusiva della , inferendo ciò, CP_5
pagina 7 di 15 erroneamente, dall'atto di divisione del 30 maggio 1968) dev'essere, in questa sede processuale, rinnovato procedendo a una nuova interpretazione del sopracitato accordo divisorio, racchiuso nel rogito per notar del 30 maggio 1968, in applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale Per_2 enunciati nell'ordinanza di cassazione con rinvio.
4.2. - In proposito va premesso che, come risulta dagli atti, con l'atto di divisione già menzionato, del
30 maggio 1968, gli originari danti causa delle parti, e , divisero Controparte_8 Controparte_9
l'originario unico immobile e la relativa terrazza in due appartamenti con la clausola, contenuta nella pagina 4, che prevedeva: “restano in comproprietà fra le due quote:… - la comproprietà dell'attuale terrazza, che come si è detto copre parte degli immobili, epperò qualora una delle due parti proprietarie delle quote come sopra stabilite volesse occupare con ulteriori fabbriche l'area che insiste sulla propria quota, che come sopra si attribuirà, tale comunione cesserà ipso iure - ipso facto e le nuove strutture e fabbriche verranno delimitate in proiezione ed in corrispondenza della linea spezzata
A-B-C-D-E-F-G-H-I—L-M-N-D-A, che divide le due quote al secondo piano” (v. doc. 21 del fascicolo di parte attrice in riassunzione).
4.3. - Ciò posto, va osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la realizzazione dell'antenna radiomobile (ovvero di un ripetitore) che insiste sulla porzione di terrazza
(posta a nord) sovrastante l'unità immobiliare da acquistata da CP_5 Controparte_9 costituisce “occupazione con ulteriori fabbriche” e, quindi, integra la condizione prevista dalla suddetta convenzione in forma notarile del 1968.
A tale soluzione si perviene tanto in applicazione dell'art. 1362, comma 1, c.c., che impone di identificare il significato dell'atto negoziale in base al senso letterale delle parole, quanto in base all'art. 1363 c.c. in tema di interpretazione complessiva delle clausole.
Infatti, per un verso, va considerato che, poiché nella legge nazionale la parola “costruzione” comprende il concetto di traliccio per la trasmissione di onde elettromagnetiche, nell'ermeneutica negoziale il riferimento alle “fabbriche”, ricompreso – com'è - in un testo destinato a regolare rapporti giuridici, deve essere interpretato considerando, appunto, non già solo il significato della parola nel linguaggio corrente, ma la valenza che a tale termine è ricondotta dalla legislazione nazionale nei termini sopra enunciati nell'ordinanza di cassazione con rinvio anche tenendo conto dei recenti approdi della giurisprudenza delle Sezioni Unite della stessa Corte ivi richiamata, per cui i tralicci sono
“costruzioni”. Per altro verso, in applicazione dell'art. 1363 c.c. nella individuazione e nella ricerca pagina 8 di 15 della comune volontà delle parti, espressa nel suddetto atto pubblico divisorio, è necessario procedere al coordinamento della parola “fabbriche”, già menzionata (intesa nel senso prima individuato), con quella “strutture”, pure ricompresa nello stesso atto divisorio, ricavandone un'ulteriore conferma circa la coerenza del significato letterale sopra individuato con la causa del contratto, cioè con l'intenzione effettivamente perseguita dalle parti che è il risultato cui mira l'operazione relativa all'interpretazione negoziale da compiersi in questa sede da questo Giudice del rinvio, essendo riduttivo intendersi (come erroneamente fatto dal giudice d'appello) con detta dizione la realizzazione (necessariamente) di un ulteriore piano o porzione di piano.
Traendo le conseguenti conclusioni con riferimento alla delibazione della pretesa fatta valere dall'odierna attrice in riassunzione, risulta, in linea con quanto già aveva deciso a suo tempo il giudice di primo grado, che deve ritenersi, coerentemente con le richiamate premesse, che la realizzazione dell'antenna radiomobile costituiva “occupazione con ulteriori fabbriche”, e quindi integrava
(diversamente da quanto statuito dal giudice di secondo grado) la condizione che, in base al citato atto pubblico del 1968, implicava la divisione di diritto della terrazza, non dovendo con detta dizione intendersi necessariamente la realizzazione di un ulteriore piano o porzione di piano.
4.4. - In definitiva, alla stregua di quanto sopra valutato, l'appello dei coniugi avrebbe Parte_3
dovuto essere rigettato perché la pretesa dagli stessi azionata e respinta in prime cure dal tribunale era in effetti infondata e non poteva, dunque, essere accolta, proprio a motivo della proprietà esclusiva della porzione della terrazza su cui è stata impiantata l'antenna per cui è causa.
Escluso il diritto di comproprietà sopra la detta porzione di terrazza in capo ai coniugi Pt_4
, alcun obbligo al pagamento della corrispondente quota di canoni tratti dalla locazione del bene
[...] può sussistere a carico della e, per essa, oggi della sua erede universale, . CP_5 Parte_1
4.5. – Pertanto, ritenuta l'infondatezza dell'originario appello dei , la domanda a suo Parte_3
tempo proposta dai coniugi , volta al conseguimento della corrispondente quota dei Parte_3
frutti civili nascenti dalla locazione della terrazza, deve essere dunque, in definitiva, integralmente rigettata perché infondata, essendo questo Giudice del rinvio chiamato a statuire direttamente sulla domanda stessa.
Ed invero “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di
pagina 9 di 15 merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. n. 15143/2021).
5. – Tale pronuncia travolge il titolo provvisorio costituito dalla sentenza di secondo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, con conseguente diritto della di ottenere la restituzione Pt_1
delle somme dalla dante causa pagate in esecuzione delle sentenze caducate.
Invero, chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente caducata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (v. Cass. n. 17755/2023; Cass. n. 12387/2016; Cass. n. 5391/2013; Cass. 21699/2011).
Ne consegue che, “per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass. n.
34011/2021).
Nella fattispecie in esame, avendo la dimostrato che la parte soccombente nel giudizio di appello Pt_1
(la dante causa aveva eseguito coattivamente il pagamento della complessiva somma CP_5
di € 18.148,60 (per importo capitale, interessi e spese legali) in forza della sentenza d'appello cassata
(v. doc. nn. 3 e 14 del fascicolo di parte attrice in riassunzione, tra cui l'estratto di conto corrente che riporta due pagamenti da € 9.074,30 ciascuno, effettuati, rispettivamente, il 12.11.2019 e il 22.11.2019, riferibili alla procedura esecutiva pendente, giusta la precedente ordinanza di assegnazione, poi corretta quanto all'importo, emessa dal G.E. in favore della parte creditrice procedente, cioè i coniugi P_
– ), deve trovare accoglimento la domanda restitutoria dalla stessa proposta ai sensi dell'art. 389 CP_2
c.p.c.; per l'effetto, i coniugi vanno condannati, in solido fra loro (v. Cass. n. Parte_3
3207/2024, che muovendo dalla considerazione che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata si collega all'esigenza di ripristinare lo stato patrimoniale del solvens ha affermato che “un pagamento unitario ed indifferenziato” - ed è il caso in esame -,
pagina 10 di 15 “divenuto privo di giustificazione, non può che essere neutralizzato con una restituzione unitaria e indifferenziata, e quindi sostanzialmente descrivibile come solidale, non potendosi frazionare in sede di ripetizione una prestazione che non è stata frazionata al momento del pagamento”), alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza d'appello cassata e cioè di € 18.148,60, con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti.
Ancora, va rilevato che nell'atto di riassunzione, ha chiesto, altresì, che i coniugi Parte_1
e fossero condannati, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione in suo P_ CP_2
favore pure delle somme riscosse dalla e dalla EL a quella succeduta, a titolo di canone CP_6
locativo, dal 28 giugno 2018 al mese di febbraio 2023, quantificate in € 13.637,22 in totale, oltre alle somme che dovessero percepire senza titolo per le annualità a venire.
Ritiene la Corte che, sebbene la prova documentale prodotta dalla (costituito dallo scambio di Pt_1
corrispondenza avuto con la EL, rimasta estranea al giudizio) sia, di per sé, insufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento in favore dei suddetti coniugi dell'intero importo sopra indicato, tuttavia la predetta domanda di restituzione va parzialmente accolta, limitatamente alla posizione della sola parte costituita alla luce della circostanza che questa non ha contestato, se non in CP_2
parte, l'allegato fatto costitutivo dell'altrui domanda restitutoria, avendo appunto riconosciuto essere stati dalla EL Italia s.p.a. corrisposti a lei e al marito i canoni locativi, per il 2021 e per il 2022, per l'importo complessivo di € 4.959,08; dalla ricevuta prodotta dalla stessa risulta che la EL CP_2
ha versato la detta somma tramite due bonifici: quanto a € 2.467,20, l'8.2.2021 e, quanto a € 2.479,54, il 7.2.2022 (v. doc. 7 del fascicolo della parte convenuta in riassunzione che non riporta, però, né
l'intestazione del conto corrente su cui sono stati bonificati gli importi, né l'indicazione del beneficiario o dei beneficiari del pagamento e della relativa causale onde verificare la riferibilità di esso anche all'altro avente diritto, rimasto contumace).
In ordine all'operatività del principio di non contestazione, va ricordato in via generale che, secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la
pagina 11 di 15 "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. n. 26908/2020; Cass. n. 19896/2015).
Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento, così implicitamente ammettendone l'esistenza
(Cass. n. 23816/2010).
Tale principio non incontra deroghe con riferimento al caso specifico della domanda di restituzione proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c. al giudice di rinvio, che, nella specie, opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente, poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione, “nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale” (Cass. n. 11115/2021).
Conseguentemente, alla stregua di tali principi, va condannata al pagamento, in favore CP_2 della per la causale sopra indicata, della somma di € 4.959,08, con gli interessi legali dalla data Pt_1
dei singoli pagamenti (v. sopra).
Di contro, la domanda di restituzione dell'intero importo di € 13.637,22, proposta da , Parte_1
deve essere integralmente rigettata, per difetto di prova, nei confronti di rimasto P_
contumace, giacché la mancata contestazione, ad opera della moglie non esonera CP_2
l'attrice dall'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, integrando la contumacia un comportamento neutrale (Cass. n. 24885/2014).
Nei confronti di questi la domanda non può essere accolta nemmeno in parte poiché considerando ogni risultanza probatoria ritualmente acquisita, a prescindere dalla parte che l'ha dedotta (in ossequio al principio di acquisizione delle prove), manca la prova che il suddetto convenuto, rimasto contumace, abbia ricevuto alcunché, ovvero neanche il pagamento delle somme bonificate dalla EL Italia s.p.a. non risultando – per quanto precede - dalla ricevuta prodotta dalla la riferibilità dei pagamenti CP_2
(effettuati mediante i due bonifici che la stessa riconosce di avere personalmente ricevuto) all'altro dei pagina 12 di 15 due aventi diritto ( ), rimasto contumace (salva la facoltà della di agire in separato P_ CP_2
giudizio in via di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.).
6. – In base al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, vanno poste a carico dei coniugi in solido, stante il loro comune interesse nella Parte_3
causa, e a favore di . Parte_1
La liquidazione di tali spese è compiuta, come da dispositivo, in base al valore della controversia
(compreso nello scaglione da € 5.201,01 a € 26.000,00) e seguendo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, cui devono essere commisurati i compensi ogni qual volta (ed è il caso in esame) la prestazione professionale si sia esaurita successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 147/2022, come previsto dagli artt. 6 e 7 del predetto decreto, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio, e si sia in parte svolta, in vigenza delle tariffe abrogate o precedenti, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto.
“Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si esaurisce” (Cass. S.U. n. 33482/2022; Cass. n. 19980/2020; Cass. n.
31884/2018, Cass. 30529/2017).
Nella liquidazione sono stati applicati i valori medi del vigente D.M. 147/2022, tranne che per le fasi di trattazione/istruttoria del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di rinvio, liquidate secondo i valori minimi in considerazione del mancato svolgimento di attività propriamente istruttoria.
Poiché, in tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l'imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia (Cass. n.
7532/2014), in accoglimento della domanda attrice i coniugi – vanno condannati, P_ CP_2
altresì, alla rifusione delle spese pagate per la registrazione della sentenza di primo grado nella misura richiesta di € 235,00, essendo stata fornita prova del relativo esborso (v. doc. 15 del fascicolo della parte attrice in riassunzione).
pagina 13 di 15 Non v'è luogo per provvedere sulle spese processuali del giudizio di cassazione e di questo giudizio di rinvio nei confronti di (in qualità di erede di ) e degli eredi di CP Persona_2 Parte_2
che non hanno svolto attività difensiva e nei cui confronti non è stata, in quel giudizio come
[...]
nel presente giudizio, proposta alcuna domanda né statuito alcunché
Atteso il rigetto del proposto appello, va dato atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento, da parte degli appellanti e di un ulteriore importo a titolo di P_ CP_2
contributo unificato (ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, su rinvio dalla Cassazione, nel procedimento iscritto al n.
281/2023 R.G., dichiara la contumacia di di , in qualità di erede di P_ CP
, nonché degli eredi di;
Persona_2 Parte_2
rigetta integralmente la domanda a suo tempo proposta da e avente ad P_ CP_2 oggetto la condanna di (e, per essa, oggi, la sua erede universale alla CP_5 Parte_1
restituzione pro quota dei frutti civili nascenti dalla locazione della terrazza a decorrere dal febbraio
2007 e fino alla definizione del giudizio;
condanna e in solido fra loro, alla restituzione, per la causale di cui in P_ CP_2
motivazione, in favore di di € 18.148,60, oltre agli interessi legali come specificato in Parte_1
motivazione;
condanna, altresì, al pagamento, per la causale di cui in motivazione, in favore di CP_2 [...] di € 4.959,08, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
rigetta nel resto la Pt_1
domanda restitutoria dell'attrice in riassunzione;
condanna e in solido fra loro, alla rifusione, in favore di P_ CP_2 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
5.077,00 per compensi (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre a € 235,00 per rimborso delle spese sostenute per la registrazione della sentenza di primo grado, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, in pagina 14 di 15 complessivi € 4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva,
€ 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
c) quanto al giudizio di cassazione in complessivi € 3.082,00 per compensi (€ 1.276,00 per la fase di studio, €
1.134,00 per la fase introduttiva e € 672,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
d) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi € 5.406,00, di cui € 518,00 per esborsi e € 4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio nei confronti di e degli eredi di;
CP Parte_2
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e di un ulteriore P_ CP_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliaria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 281/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), nella qualità di unica erede testamentaria Parte_1 C.F._1
Con dell'originaria appellata deceduta in Giarre in data 1 giugno 2020, rappresentata e Persona_1
difesa dall'avv. SALVATORE CASSANITI, giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE E APPELLATA
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA CP_2 C.F._2
VENERA TESTA, giusta procura in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E APPELLANTE
E CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. ; P_ C.F._3
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE E ALTRO APPELLANTE CONTUMACE
(C.F. , quale erede di , deceduta in Giarre CP C.F._4 Persona_2
il 20 febbraio 2023;
EREDI , nata il [...] e deceduta in Giarre il 22 Parte_2
settembre 2023;
ALTRI CONVENUTI IN RIASSUNZIONE E APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato il 14 luglio 2011, i coniugi e P_ CP_2 premesso di essere proprietari esclusivi di un'unità immobiliare sita al secondo piano dello stabile di via Tommaseo, n. 140, in Giarre (CT), nonché comproprietari, al 50% con la vicina, CP_5
della terrazza di copertura del fabbricato, e premesso altresì che questa, e Persona_2 Parte_2 avevano stipulato, ancor prima dell'acquisto dell'appartamento da parte di essi attori
[...]
(avvenuto il 14 dicembre 2006), con (poi un contratto di locazione della Controparte_6 CP_7 terrazza, onde consentire l'installazione di un'antenna per telefonia mobile, per il canone annuo originario di euro 11.878,51, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Giarre, le predette (comproprietaria della porzione di terrazza su cui era CP_5
stato installato il nuovo manufatto), (proprietaria esclusiva dell'immobile, sito nello Persona_2
stesso Condominio degli attori, al primo piano, dove era stata posizionata l'apparecchiatura) e
(proprietaria di un appartamento al secondo piano, dove era stato impiantato il filo Parte_2
conduttore), affermando di aver diritto a 222,22 millesimi dei canoni (percentuale determinata in base alla tabella millesimale redatta da tecnico di fiducia) a decorrere dal febbraio del 2007 e fino alla definizione del giudizio.
1.1. - Rimasta contumace , si costituirono con unico difensore e Persona_2 CP_5
e chiesero il rigetto della domanda sul presupposto che l'antenna de qua fosse Parte_2 stata realizzata sulla proprietà esclusiva della CP_5
1.2. - L'adito Tribunale, istruita la causa (mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di c.t.u.), con sentenza n. 795/2015, (resa nel proc. iscritto al n. 90600669/2011 R.G.) rigettò la domanda dei coniugi . Parte_3
pagina 2 di 15 2. - Interposto appello da e cui resistettero congiuntamente P_ CP_2 CP_5
e , nonché la , la Corte di appello di Catania, con sentenza n.
[...] Parte_2 Per_2
1513/2018 (pubblicata il 28 giugno 2018), accogliendo parzialmente il gravame e, in riforma per quanto di ragione dell'impugnata sentenza, dichiarò il diritto dei suddetti coniugi a partecipare al godimento dei frutti civili nascenti dalla locazione, con decorrenza dovuta solo a far tempo dalla domanda, per l'effetto condannando a pagare loro la somma di euro 6.082,88, a titolo CP_5
di rimborso della corrispondente quota dei frutti civili dovuta per il periodo da marzo 2008 a giugno
2018. Confermò, nel resto, la sentenza nei confronti delle appellate e , le quali non Parte_2 Per_2
avevano ricevuto alcun canone dalla locazione della terrazza, avendo locato beni diversi dal detto lastrico solare.
2.1. - Per quanto, ancora, d'interesse, la Corte d'appello osservò che dal compendio probatorio era emerso un accordo informale di godimento per aree separate, c.d. parziario, della terrazza comune fra il dante causa degli appellanti e la quale aveva “goduto per decenni della porzione CP_5 della terrazza corrispondente alla proiezione verso l'alto del suo appartamento (il lato nord della terrazza), mentre il dante causa dei aveva goduto della porzione opposta”, con Parte_3 conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 1102 c.c., risultando la porzione nord della terrazza comune fra le parti. A questo riguardo giudicò che non si era realizzata la condizione giuridica, contenuta nell'originario accordo divisorio (atto notar del 30 maggio 1968, rep. n. Persona_3
224655, con il quale i sigg. e - quest'ultima dante causa della Controparte_8 Controparte_9 in virtù di atto datato 10 febbraio 1989 - avevano diviso l'unità immobiliare posta al 2° CP_5
piano), per cui “qualora una delle due parti proprietarie delle quote come sopra stabilite volesse occupare con ulteriori fabbriche l'area che insiste sulla propria quota”, tale comunione sarebbe cessata ipso iure e ipso facto e le nuove strutture e fabbriche sarebbero state delimitate in proporzione ed in corrispondenza della linea spezzata A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-O-A, che divideva le due quote al secondo piano. Infatti, secondo la Corte d'appello, la realizzazione dell'antenna radiomobile non costituiva “occupazione con ulteriori fabbriche”, e quindi non integrava la condizione che, in base al citato atto del 1968, implicava la divisione di diritto della terrazza, dovendosi con detta dizione intendersi invece la realizzazione di un ulteriore piano o porzione di piano.
3. - Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, l'appellata
CP_5
pagina 3 di 15 3.1. - Gli intimati e non P_ CP_2 Persona_2 Parte_2
svolgevano attività difensiva in quella sede.
3.2. - Con ordinanza n. 36016/2022 del 7 dicembre 2022, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, accoglieva i primi due motivi e dichiarava assorbiti i restanti, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
4. - Con atto di citazione notificato, il 27 febbraio 2023, a , nella qualità di unica erede di CP
(deceduta in Giarre il 27.11.2020), il 28 febbraio 2023, a e a Persona_2 P_ CP_2
e, il 24 febbraio 2023, agli eredi della defunta collettivamente ed
[...] Parte_2
impersonalmente nell'ultimo domicilio della medesima, entro l'anno dal decesso (avvenuto il
20.02.2023), assumendo di essere unica erede universale della madre Parte_1 CP_5
frattanto deceduta, riassumeva la causa dinanzi alla Corte di appello di Catania, chiedendo il rigetto dell'appello a suo tempo proposto dalla controparte avverso la sentenza di primo grado.
4.1. - Tutti i convenuti non si costituivano tranne che chiedeva l'accoglimento CP_2
dell'appello.
4.2. - In esito all'udienza sostituita dal deposito di note scritte (ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c.) del 10 giugno 2024, nella quale le parti precisavano le conclusioni, la causa veniva posta in decisione assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e , nonché degli eredi P_ CP
di , non costituitisi, benché ritualmente evocati in giudizio. Parte_2
2. - Sempre in via preliminare, per quanto attiene alle verifiche della regolare instaurazione del contraddittorio, deve osservarsi che ha documentato (come era suo onere) la propria Parte_1
qualità di unica erede universale dell'originaria appellata costituita, deceduta in CP_5
Giarre l'1 giugno 2020, mercè la produzione in giudizio dell'estratto per riassunto dai registri degli estratti di morte rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giarre, del testamento pubblico del 9 agosto 2018 che la nomina erede universale della defunta madre, vedova di
[...]
, nonché del relativo verbale di passaggio agli atti tra vivi rogato dal Notaio Per_4 Persona_5
pagina 4 di 15 in Linguaglossa, registrato a Catania il 6.07.2020 al n. 17141/1T (v. doc. 1 del fascicolo di parte attrice in riassunzione).
2.1. - Inoltre, la ha fornito la prova del decesso di (pure originaria Pt_1 Parte_2
appellata), avvenuto in data 20.2.2023, sicché la stessa, avendo riassunto la causa con atto notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente entro l'anno dal decesso, resta affrancata, per l'effetto, dall'onere di ricercare le prove dell'accettazione dell'eredità (v. doc. 17 del fascicolo di parte attrice in riassunzione).
2.2. - Altresì, è documentato l'avvenuto decesso dell'altra originaria appellata, e Persona_2
deve considerarsi regolare, quindi, la notificazione dell'atto di riassunzione, fatta singolarmente alla sua erede testamentaria, , rimasta contumace (v. doc. 16 del citato fascicolo di parte). CP
3. - Ciò posto, va osservato in via preliminare che sono coperte da giudicato (e, come tali, ormai precluse nel presente giudizio di rinvio) le questioni concernenti gli appelli proposti dai coniugi
– nei confronti delle sig.re e (in quanto i relativi capi della P_ CP_2 Parte_2 Per_2 sentenza d'appello, con cui tali autonomi appelli sono stati rigettati regolando le spese secondo il principio della soccombenza, non hanno formato oggetto di ricorso, principale o incidentale, ad opera delle parti).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'irritualità e, quindi, l'inammissibilità dell'istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., a firma di perché CP_2
presentata a titolo personale dalla parte che, stando in giudizio col ministero di un difensore (che ha curato il deposito dell'istanza senza assumerne la paternità), non è ammessa all'esercizio personale del patrocinio innanzi a questa Corte (né risulta che avrebbe la necessaria qualifica professionale per esercitarlo ex art. 86 c.p.c.).
In ogni caso, deve soggiungersi che non ricorrono, nella specie, i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. dovuta alla pendenza (che non risulta dagli atti) di un processo penale, né, la sentenza penale avrebbe, nell'ipotesi (irritualmente) prospettata solo in linea teorica (riferita a fatti diversi che non constano dagli atti), valore di giudicato nel presente processo civile.
4. - Tanto premesso, con l'ordinanza n. 36016/2022 del 7 dicembre 2022, la Corte di Cassazione, nell'accogliere i primi due motivi del ricorso proposto da avverso la sentenza n. CP_5
2691/2018 della Corte d'appello di Catania ha ribadito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione -
pagina 5 di 15 con la sentenza 8434/2020 – “hanno stabilito che i ripetitori (riconducibili ad antenne telefoniche) debbano essere considerati beni immobili, rientrando essi tra le «altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio» secondo il disposto dell'articolo 812, comma 2, c.c. . Ma oltre a ciò, con la citata sentenza è stato ulteriormente specificato che i ripetitori sono da considerarsi "costruzioni" anche agli specifici effetti tanto dell'articolo 934 c.c. (e, dunque, suscettibili di accessione), quanto dell'articolo 952 c.c. (e, dunque, suscettibili di costituire oggetto di diritto di superficie), precisandosi che tali conclusioni sono desumibili, tra l'altro (e come puntualmente dedotto dalla ricorrente con il primo motivo), dal testo unico dell'edilizia (d.p.r. n. 380/2001), il quale, nell'articolo 3, comma 1, lett.
e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di "nuova costruzione" la “installazione ... di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”.
Ha osservato, nella specie, che, “pertanto, alla stregua di tali argomenti e calibrando le violazioni prospettate con le prime due censure, si deve pervenire al risultato secondo cui, poiché nella legge nazionale la parola “costruzione” comprende il concetto di traliccio per la trasmissione di onde elettromagnetiche, l'ermeneusi negoziale operata dalla Corte di appello, nell'impugnata sentenza, viola, per un verso, l'art. 1362 c.c., perché interpreta il riferimento alle “fabbriche” senza svolgere un'analisi compiuta del significato letterale di tale parola (che avrebbe imposto di considerare che nel linguaggio della legge nazionale i tralicci sono “costruzioni”) e, per altro verso, viola l'art. 1363 c.c.
(che avrebbe richiesto di individuare la comune volontà delle parti, espressa nel ricordato atto pubblico notarile divisorio, interpretando la parola “fabbriche” connettendola con la parola
“strutture”)”.
È giunta, pertanto, alla conclusione che “la Corte di rinvio dovrà riprocedere ad una nuova interpretazione della suddetta convenzione in forma notarile del 1968 alla stregua di un esatto inquadramento del concetto di “costruzione” (nei sensi prima individuati), correlandolo anche con quello di “strutture”, pure richiamato nello stesso atto divisorio, traendone le conseguenti conclusioni con riferimento alla corretta valutazione della pretesa fatta valere dall'odierna ricorrente”.
4.1. - Alla stregua sia delle statuizioni rese dal giudice di legittimità con la stessa ordinanza n.
36016/2022, sia del superiore principio di diritto da essa affermato (e al quale questa Corte di rinvio deve strettamente attenersi), l'esame dei motivi dell'appello a suo tempo proposto dai coniugi deve essere limitato, nella presente sede processuale, a quelli afferenti allo specifico Parte_3 mezzo proposto nei confronti dell'appellata (essendo sceso il giudicato interno sul CP_5
pagina 6 di 15 rigetto degli autonomi appelli dagli stessi coniugi proposti nei confronti delle sig.re e Parte_2
, le quali non avevano ricevuto alcun canone dalla locazione della terrazza, avendo locato Per_2
beni diversi dal detto lastrico solare).
A tal fine va, ancora, ricordato che il giudizio di rinvio c.d. proprio, che è quello che ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui ai nn. 3 o 5 dell'art. 360, come avvenuto nella specie, non è la continuazione del giudizio di appello, né costituisce la rinnovazione di esso. Si tratta, invece, della fase rescissoria susseguente alla fase rescindente svoltasi innanzi alla Corte di Cassazione, la quale dà luogo ad una fase nuova ed autonoma dell'originario processo ed è preordinata a riempire, con una nuova decisione, il vuoto aperto nella controversia di merito dalla pronuncia di annullamento.
Invero, i limiti dei poteri propri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento della pronunzia precedente sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto - secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione (v., in motivazione, Cass. n. 15506/2018 e in senso conforme Cass. n. 6260/2005 in motivazione) - “nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384, comma
1, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare
l'accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi (che ricorre nella specie), la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione - non limita il potere del giudice di rinvio all'esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli compievano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati”.
4.1. - Alla luce di questi principi, rileva il Collegio che lo scrutinio circa la fondatezza, o meno, dell'appello a suo tempo proposto dai coniugi nei confronti della (volto a Parte_3 CP_5
denunziare che il Tribunale avesse errato a ritenere che la porzione di terrazzo su cui era stata realizzata l'antenna, ossia la porzione posta a nord, fosse di proprietà esclusiva della , inferendo ciò, CP_5
pagina 7 di 15 erroneamente, dall'atto di divisione del 30 maggio 1968) dev'essere, in questa sede processuale, rinnovato procedendo a una nuova interpretazione del sopracitato accordo divisorio, racchiuso nel rogito per notar del 30 maggio 1968, in applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale Per_2 enunciati nell'ordinanza di cassazione con rinvio.
4.2. - In proposito va premesso che, come risulta dagli atti, con l'atto di divisione già menzionato, del
30 maggio 1968, gli originari danti causa delle parti, e , divisero Controparte_8 Controparte_9
l'originario unico immobile e la relativa terrazza in due appartamenti con la clausola, contenuta nella pagina 4, che prevedeva: “restano in comproprietà fra le due quote:… - la comproprietà dell'attuale terrazza, che come si è detto copre parte degli immobili, epperò qualora una delle due parti proprietarie delle quote come sopra stabilite volesse occupare con ulteriori fabbriche l'area che insiste sulla propria quota, che come sopra si attribuirà, tale comunione cesserà ipso iure - ipso facto e le nuove strutture e fabbriche verranno delimitate in proiezione ed in corrispondenza della linea spezzata
A-B-C-D-E-F-G-H-I—L-M-N-D-A, che divide le due quote al secondo piano” (v. doc. 21 del fascicolo di parte attrice in riassunzione).
4.3. - Ciò posto, va osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la realizzazione dell'antenna radiomobile (ovvero di un ripetitore) che insiste sulla porzione di terrazza
(posta a nord) sovrastante l'unità immobiliare da acquistata da CP_5 Controparte_9 costituisce “occupazione con ulteriori fabbriche” e, quindi, integra la condizione prevista dalla suddetta convenzione in forma notarile del 1968.
A tale soluzione si perviene tanto in applicazione dell'art. 1362, comma 1, c.c., che impone di identificare il significato dell'atto negoziale in base al senso letterale delle parole, quanto in base all'art. 1363 c.c. in tema di interpretazione complessiva delle clausole.
Infatti, per un verso, va considerato che, poiché nella legge nazionale la parola “costruzione” comprende il concetto di traliccio per la trasmissione di onde elettromagnetiche, nell'ermeneutica negoziale il riferimento alle “fabbriche”, ricompreso – com'è - in un testo destinato a regolare rapporti giuridici, deve essere interpretato considerando, appunto, non già solo il significato della parola nel linguaggio corrente, ma la valenza che a tale termine è ricondotta dalla legislazione nazionale nei termini sopra enunciati nell'ordinanza di cassazione con rinvio anche tenendo conto dei recenti approdi della giurisprudenza delle Sezioni Unite della stessa Corte ivi richiamata, per cui i tralicci sono
“costruzioni”. Per altro verso, in applicazione dell'art. 1363 c.c. nella individuazione e nella ricerca pagina 8 di 15 della comune volontà delle parti, espressa nel suddetto atto pubblico divisorio, è necessario procedere al coordinamento della parola “fabbriche”, già menzionata (intesa nel senso prima individuato), con quella “strutture”, pure ricompresa nello stesso atto divisorio, ricavandone un'ulteriore conferma circa la coerenza del significato letterale sopra individuato con la causa del contratto, cioè con l'intenzione effettivamente perseguita dalle parti che è il risultato cui mira l'operazione relativa all'interpretazione negoziale da compiersi in questa sede da questo Giudice del rinvio, essendo riduttivo intendersi (come erroneamente fatto dal giudice d'appello) con detta dizione la realizzazione (necessariamente) di un ulteriore piano o porzione di piano.
Traendo le conseguenti conclusioni con riferimento alla delibazione della pretesa fatta valere dall'odierna attrice in riassunzione, risulta, in linea con quanto già aveva deciso a suo tempo il giudice di primo grado, che deve ritenersi, coerentemente con le richiamate premesse, che la realizzazione dell'antenna radiomobile costituiva “occupazione con ulteriori fabbriche”, e quindi integrava
(diversamente da quanto statuito dal giudice di secondo grado) la condizione che, in base al citato atto pubblico del 1968, implicava la divisione di diritto della terrazza, non dovendo con detta dizione intendersi necessariamente la realizzazione di un ulteriore piano o porzione di piano.
4.4. - In definitiva, alla stregua di quanto sopra valutato, l'appello dei coniugi avrebbe Parte_3
dovuto essere rigettato perché la pretesa dagli stessi azionata e respinta in prime cure dal tribunale era in effetti infondata e non poteva, dunque, essere accolta, proprio a motivo della proprietà esclusiva della porzione della terrazza su cui è stata impiantata l'antenna per cui è causa.
Escluso il diritto di comproprietà sopra la detta porzione di terrazza in capo ai coniugi Pt_4
, alcun obbligo al pagamento della corrispondente quota di canoni tratti dalla locazione del bene
[...] può sussistere a carico della e, per essa, oggi della sua erede universale, . CP_5 Parte_1
4.5. – Pertanto, ritenuta l'infondatezza dell'originario appello dei , la domanda a suo Parte_3
tempo proposta dai coniugi , volta al conseguimento della corrispondente quota dei Parte_3
frutti civili nascenti dalla locazione della terrazza, deve essere dunque, in definitiva, integralmente rigettata perché infondata, essendo questo Giudice del rinvio chiamato a statuire direttamente sulla domanda stessa.
Ed invero “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di
pagina 9 di 15 merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti” (Cass. n. 15143/2021).
5. – Tale pronuncia travolge il titolo provvisorio costituito dalla sentenza di secondo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, con conseguente diritto della di ottenere la restituzione Pt_1
delle somme dalla dante causa pagate in esecuzione delle sentenze caducate.
Invero, chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente caducata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento (v. Cass. n. 17755/2023; Cass. n. 12387/2016; Cass. n. 5391/2013; Cass. 21699/2011).
Ne consegue che, “per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” (Cass. n.
34011/2021).
Nella fattispecie in esame, avendo la dimostrato che la parte soccombente nel giudizio di appello Pt_1
(la dante causa aveva eseguito coattivamente il pagamento della complessiva somma CP_5
di € 18.148,60 (per importo capitale, interessi e spese legali) in forza della sentenza d'appello cassata
(v. doc. nn. 3 e 14 del fascicolo di parte attrice in riassunzione, tra cui l'estratto di conto corrente che riporta due pagamenti da € 9.074,30 ciascuno, effettuati, rispettivamente, il 12.11.2019 e il 22.11.2019, riferibili alla procedura esecutiva pendente, giusta la precedente ordinanza di assegnazione, poi corretta quanto all'importo, emessa dal G.E. in favore della parte creditrice procedente, cioè i coniugi P_
– ), deve trovare accoglimento la domanda restitutoria dalla stessa proposta ai sensi dell'art. 389 CP_2
c.p.c.; per l'effetto, i coniugi vanno condannati, in solido fra loro (v. Cass. n. Parte_3
3207/2024, che muovendo dalla considerazione che l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata si collega all'esigenza di ripristinare lo stato patrimoniale del solvens ha affermato che “un pagamento unitario ed indifferenziato” - ed è il caso in esame -,
pagina 10 di 15 “divenuto privo di giustificazione, non può che essere neutralizzato con una restituzione unitaria e indifferenziata, e quindi sostanzialmente descrivibile come solidale, non potendosi frazionare in sede di ripetizione una prestazione che non è stata frazionata al momento del pagamento”), alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza d'appello cassata e cioè di € 18.148,60, con gli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti.
Ancora, va rilevato che nell'atto di riassunzione, ha chiesto, altresì, che i coniugi Parte_1
e fossero condannati, ai sensi dell'art. 389 c.p.c., alla restituzione in suo P_ CP_2
favore pure delle somme riscosse dalla e dalla EL a quella succeduta, a titolo di canone CP_6
locativo, dal 28 giugno 2018 al mese di febbraio 2023, quantificate in € 13.637,22 in totale, oltre alle somme che dovessero percepire senza titolo per le annualità a venire.
Ritiene la Corte che, sebbene la prova documentale prodotta dalla (costituito dallo scambio di Pt_1
corrispondenza avuto con la EL, rimasta estranea al giudizio) sia, di per sé, insufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento in favore dei suddetti coniugi dell'intero importo sopra indicato, tuttavia la predetta domanda di restituzione va parzialmente accolta, limitatamente alla posizione della sola parte costituita alla luce della circostanza che questa non ha contestato, se non in CP_2
parte, l'allegato fatto costitutivo dell'altrui domanda restitutoria, avendo appunto riconosciuto essere stati dalla EL Italia s.p.a. corrisposti a lei e al marito i canoni locativi, per il 2021 e per il 2022, per l'importo complessivo di € 4.959,08; dalla ricevuta prodotta dalla stessa risulta che la EL CP_2
ha versato la detta somma tramite due bonifici: quanto a € 2.467,20, l'8.2.2021 e, quanto a € 2.479,54, il 7.2.2022 (v. doc. 7 del fascicolo della parte convenuta in riassunzione che non riporta, però, né
l'intestazione del conto corrente su cui sono stati bonificati gli importi, né l'indicazione del beneficiario o dei beneficiari del pagamento e della relativa causale onde verificare la riferibilità di esso anche all'altro avente diritto, rimasto contumace).
In ordine all'operatività del principio di non contestazione, va ricordato in via generale che, secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione, “il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la
pagina 11 di 15 "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica” (Cass. n. 26908/2020; Cass. n. 19896/2015).
Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento, così implicitamente ammettendone l'esistenza
(Cass. n. 23816/2010).
Tale principio non incontra deroghe con riferimento al caso specifico della domanda di restituzione proposta ai sensi dell'art. 389 c.p.c. al giudice di rinvio, che, nella specie, opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente, poiché, come affermato dalla Corte di Cassazione, “nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale” (Cass. n. 11115/2021).
Conseguentemente, alla stregua di tali principi, va condannata al pagamento, in favore CP_2 della per la causale sopra indicata, della somma di € 4.959,08, con gli interessi legali dalla data Pt_1
dei singoli pagamenti (v. sopra).
Di contro, la domanda di restituzione dell'intero importo di € 13.637,22, proposta da , Parte_1
deve essere integralmente rigettata, per difetto di prova, nei confronti di rimasto P_
contumace, giacché la mancata contestazione, ad opera della moglie non esonera CP_2
l'attrice dall'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, integrando la contumacia un comportamento neutrale (Cass. n. 24885/2014).
Nei confronti di questi la domanda non può essere accolta nemmeno in parte poiché considerando ogni risultanza probatoria ritualmente acquisita, a prescindere dalla parte che l'ha dedotta (in ossequio al principio di acquisizione delle prove), manca la prova che il suddetto convenuto, rimasto contumace, abbia ricevuto alcunché, ovvero neanche il pagamento delle somme bonificate dalla EL Italia s.p.a. non risultando – per quanto precede - dalla ricevuta prodotta dalla la riferibilità dei pagamenti CP_2
(effettuati mediante i due bonifici che la stessa riconosce di avere personalmente ricevuto) all'altro dei pagina 12 di 15 due aventi diritto ( ), rimasto contumace (salva la facoltà della di agire in separato P_ CP_2
giudizio in via di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c.).
6. – In base al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, le spese del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, vanno poste a carico dei coniugi in solido, stante il loro comune interesse nella Parte_3
causa, e a favore di . Parte_1
La liquidazione di tali spese è compiuta, come da dispositivo, in base al valore della controversia
(compreso nello scaglione da € 5.201,01 a € 26.000,00) e seguendo i parametri del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, cui devono essere commisurati i compensi ogni qual volta (ed è il caso in esame) la prestazione professionale si sia esaurita successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 147/2022, come previsto dagli artt. 6 e 7 del predetto decreto, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio, e si sia in parte svolta, in vigenza delle tariffe abrogate o precedenti, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto.
“Il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si esaurisce” (Cass. S.U. n. 33482/2022; Cass. n. 19980/2020; Cass. n.
31884/2018, Cass. 30529/2017).
Nella liquidazione sono stati applicati i valori medi del vigente D.M. 147/2022, tranne che per le fasi di trattazione/istruttoria del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di rinvio, liquidate secondo i valori minimi in considerazione del mancato svolgimento di attività propriamente istruttoria.
Poiché, in tema di spese giudiziali, è a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l'imposta di registrazione della sentenza, che trova causa immediata nella controversia (Cass. n.
7532/2014), in accoglimento della domanda attrice i coniugi – vanno condannati, P_ CP_2
altresì, alla rifusione delle spese pagate per la registrazione della sentenza di primo grado nella misura richiesta di € 235,00, essendo stata fornita prova del relativo esborso (v. doc. 15 del fascicolo della parte attrice in riassunzione).
pagina 13 di 15 Non v'è luogo per provvedere sulle spese processuali del giudizio di cassazione e di questo giudizio di rinvio nei confronti di (in qualità di erede di ) e degli eredi di CP Persona_2 Parte_2
che non hanno svolto attività difensiva e nei cui confronti non è stata, in quel giudizio come
[...]
nel presente giudizio, proposta alcuna domanda né statuito alcunché
Atteso il rigetto del proposto appello, va dato atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento, da parte degli appellanti e di un ulteriore importo a titolo di P_ CP_2
contributo unificato (ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater) pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, su rinvio dalla Cassazione, nel procedimento iscritto al n.
281/2023 R.G., dichiara la contumacia di di , in qualità di erede di P_ CP
, nonché degli eredi di;
Persona_2 Parte_2
rigetta integralmente la domanda a suo tempo proposta da e avente ad P_ CP_2 oggetto la condanna di (e, per essa, oggi, la sua erede universale alla CP_5 Parte_1
restituzione pro quota dei frutti civili nascenti dalla locazione della terrazza a decorrere dal febbraio
2007 e fino alla definizione del giudizio;
condanna e in solido fra loro, alla restituzione, per la causale di cui in P_ CP_2
motivazione, in favore di di € 18.148,60, oltre agli interessi legali come specificato in Parte_1
motivazione;
condanna, altresì, al pagamento, per la causale di cui in motivazione, in favore di CP_2 [...] di € 4.959,08, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
rigetta nel resto la Pt_1
domanda restitutoria dell'attrice in riassunzione;
condanna e in solido fra loro, alla rifusione, in favore di P_ CP_2 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €
5.077,00 per compensi (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre a € 235,00 per rimborso delle spese sostenute per la registrazione della sentenza di primo grado, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
b) quanto al giudizio di appello, in pagina 14 di 15 complessivi € 4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva,
€ 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
c) quanto al giudizio di cassazione in complessivi € 3.082,00 per compensi (€ 1.276,00 per la fase di studio, €
1.134,00 per la fase introduttiva e € 672,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
d) quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi € 5.406,00, di cui € 518,00 per esborsi e € 4.888,00 per compensi (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio nei confronti di e degli eredi di;
CP Parte_2
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e di un ulteriore P_ CP_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 3 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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