Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4303/2024 promosso da:
( ), nato il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ), nata il [...] a [...]_1 C.F._2
(TE); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati (anche telematicamente) da/presso avv. Alessandra Sarnari;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI come da ricorso introduttivo con le modifiche apportate all'udienza del 5/03/2025, ovvero:
A. “RAPPORTI PERSONALI:
I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la residenza dove lo riterrà opportuno, dandosi sin da ora espresso e reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
B. AFFIDAMENTO FIGLI – DIRITTO DI VISITA
I figli minori sono affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita a Loreto alla via Bellini Vincenzo n. 34.
- 1 -
Entrambi i genitori assicurano la propria presenza nella vita dei figli provvedendo, paritariamente, alla loro cura ed educazione e partecipando alle attività sociali, ludiche e sportive dei predetti. I coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore dei figli minori, fermo restando l'obbligo di fornire il recapito all'estero.
Ciascun genitore dovrà sempre tenere informato l'altro, che ha comunque il dovere di interessarsi di sua iniziativa, delle condizioni e circostanze relative alla salute, impegni scolastici e a tutte le esigenze connesse alla crescita dei bambini. I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i nonni paterni e materni nonché con gli altri parenti di entrambi i genitori.
C. CASA FAMILIARE E COLLOCAMENTO PREVALENTE FIGLI
Valorizzando le consuetudini di vita (dalla nascita all'attualità) e, soprattutto, il mantenimento della situazione fattuale attualmente in uso, appare congruente disporre il collocamento prevalente dei minori nella casa familiare, anche ai fini anagrafici. Si chiede che nella casa familiare, in comunione ordinaria in pari quota, sia assegnata in godimento alla signora CP_1 ed ai due minori, unitamente agli arredi.
D. DIRITTO DI VISITA FIGLI
D.1 Periodo scolastico
Con riferimento al diritto di visita si chiede un collocamento dei minori che confermi le modalità organizzative concordate e seguite dalle parti.
ha frequentato la classe II media, sezione A, della scuola primaria “Salari” dell'istituto Per_1 comprensivo di Loreto. L'orario scolastico è dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.
frequenta il corso di pallavolo presso la palestra di Loreto “Palaserenelli” con il seguente Per_1 orario: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18:00. frequenta la classe II, sezione C, della scuola primaria “ dell'istituto Pt_2 Per_2 comprensivo di Loreto. L'orario scolastico è dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 16:00 frequenta il corso di pallavolo presso la palestra di Loreto “Palaserenelli” con il Pt_2 seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 16:30 alle ore 18:00.
Questo tipo di gestione ed organizzazione dei figli è attualmente in uso tra le parti che, nonostante l'intervenuta crisi familiare i genitori non hanno ritenuto di stravolgere le abitudini di vita della prole.
I genitori, da mesi, osservano il secondo il seguente piano, organizzato a settimane alterne:
: Per_1
1° settimana mattina pranzo pomeriggio Cena notte
LUNEDÌ Scuola padre padre padre padre
Scuola padre madre madre madre Per_3
Scuola padre madre madre madre CP_2
Scuola padre padre Padre padre Pt_3
- 2 - Scuola CP_3
Scuola CP_4
padre Per_4
2° settimana mattina
LUNEDÌ Scuola
Scuola Per_3
Scuola CP_2
Scuola Pt_3
Scuola CP_3
Scuola CP_4
madre Per_4
Pt_2
1° settimana mattina
LUNEDÌ Scuola
Scuola Per_3
Scuola CP_2
Scuola Pt_3
Scuola CP_3
Scuola CP_4
padre Per_4
2° settimana mattina
LUNEDÌ Scuola
Scuola Per_3
Scuola CP_2
Scuola Pt_3
Scuola CP_3
Scuola CP_4
madre Per_4
madre madre madre madre padre padre Padre padre padre padre padre padre pranzo Pomeriggio cena notte padre padre padre padre padre madre madre madre padre madre madre madre padre Padre padre padre padre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre pranzo Pomeriggio Cena notte scuola padre padre padre scuola madre madre madre scuola madre madre madre scuola padre Padre padre scuola madre madre madre scuola padre Padre padre padre padre padre padre pranzo pomeriggio cena notte scuola Padre padre padre scuola madre madre madre scuola madre madre madre scuola Padre padre padre scuola madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre madre
- 3 - Questo tipo di gestione ed organizzazione dei figli è attualmente in uso tra le parti che, nonostante l'intervenuta crisi familiare i genitori non hanno ritenuto di stravolgere le abitudini di vita della prole, che di seguito si sintetizza.
Il signor potrà frequentare i figli un week end, a settimane alterne, dalla giornata di sabato Pt_1 alle ore 6 o al martedì alle ore 8:00, con ingresso a scuola. Nonché il giovedì dalle ore 6:00 fino al venerdì alle ore 8:00, con ingresso scolastico. Nel week-end di pertinenza della madre, il signor potrà frequentare i figli il lunedì dalle ore 6:00 fino al martedì alle ore 8:00, con Pt_1 ingresso scolastico ed il giovedì dalle ore 6:00 fino alle ore 21:00. Sarà il padre ad andare a prelevare i figli da scuola e/o dall'abitazione materna ed ivi riaccompagnarli al termine dei predetti periodi.
Ancora, il padre si occuperà di accompagnare i figli a scuola, in quanto il predetto si reca, e si recherà, presso l'abitazione materna già dalle ore 6:00, mentre la madre si occuperà del loro rientro.
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori.
D2. Periodo extrascolastico
Si manterranno le medesime tabelle di cui sopra, con la possibilità di prevedere l'orario di rientro fino alle ore 22:30. Stante l'assenza dell'impegno scolastico orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori.
Salvo diverso accordo tra le parti, le festività e le feste saranno suddivise ad anni alternati ed alternativamente tra i genitori come segue:
Festività Natalizie: dal giorno 24/12 con pernottamento, fino al 25 dicembre fino alle 16:00 i minori staranno con il padre;
dal 25 pomeriggio, con pernottamento, fino al 27 mattina con la madre;
dal 27 a pranzo al 1° gennaio un genitore e dal 1° gennaio alle ore 12:00 fino al 7 gennaio con l'altro genitore. Ad anni alterni. Complessivamente ciascun genitore potrà restare con i figli per una settimana, comprese le festività;
Festività Pasquali: un genitore terrà con sé i figli il giorno di Pasqua e l'altro li terrà con sé il Lunedì di Pasquetta;
complessivamente ciascun genitore potrà restare con i figli per tre giorni, comprese le feste.
Vacanze estive: durante il periodo estivo (da intendersi dalla fine dell'anno scolastico all'inizio di quello successivo), i figli trascorreranno per intero, notti comprese, con ognuno dei genitori un periodo di 7 giorni continuativi da concordarsi preventivamente tra i coniugi, per quanto possibile, tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori. Laddove i genitori non raggiungano un accordo il padre trascorrerà 7 gg continuativi ad agosto e la madre 7 gg continuativi a giugno/luglio.
Vacanze invernali: durante il periodo invernale, i figli trascorreranno con il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, 7 giorni continuativi, da concordarsi preventivamente tra i coniugi.
Salvo diverso accordo tra le parti, i figli trascorreranno il giorno del loro compleanno e le festività del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° novembre e 8 Dicembre con il padre e con la madre alternativamente e ad anni alternati;
- 4 - E. MANTENIMENTO FIGLI
Il signor corrisponderà direttamente alla signora la cifra mensile di Euro 400,00 Pt_1 CP_1
(Euro 200 per figlio) quale contributo per il mantenimento dei due figli minori. Il versamento dovrà essere effettuato nel conto corrente cointestato alle parti n. 69110000000002830 acceso presso la BNL SpA-filiale di Porto Recanati. La somma, che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat a partire dall'anno successivo all'omologazione della separazione. Entrambi i genitori provvederanno a sostenere in pari quota tutte le spese c.d. straordinarie affrontate nell'interesse dei figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Ancona, che le parti dichiarano di conoscere e che per comodità espositiva si trascrivono: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
I coniugi danno atto e convengono che il genitore che decide di sostenere la spesa straordinaria, pur in assenza del preventivo accordo dell'altro genitore – laddove l'accordo è espressamente previsto dal protocollo sopra richiamato – non avrà diritto alla ripetizione della quota parte e si accollerà l'intero onere (100% della spesa straordinaria).
Fermo restando il dovere di solidarietà, ciascun genitore provvederà, laddove possibile, a versare la propria quota parte direttamente al soggetto e/o ente creditore ovvero a rimborsare la quota di propria spettanza al coniuge che l'abbia anticipata per intero entro il successivo giorno 5 del mese, dietro esibizione della relativa ricevuta e/o documentazione, ove possibile intestata ai figli.
F. ASSEGNO UNICO FIGLI
I genitori concordano e danno atto che l'assegno unico per i figli, laddove erogabile, venga ripartito al 50% tra i genitori.
- 5 - G. DETRAZIONI FISCALI:
I coniugi avranno diritto alle detrazioni e deduzioni fiscali nella misura corrispondente al 50% ciascuno per le spese affrontate in favore dei figli e La casa coniugale è Per_1 Pt_2 assegnata alla signora così come i mobili e gli arredi, dove vi vivrà unitamente ai figli. CP_1
H. CASA CONIUGALE E RELATIVI MOBILI ED ARREDI:
La casa coniugale è assegnata alla signora così come i mobili e gli arredi, dove vi vivrà CP_1 unitamente ai figli.
I. DISPONIBILITÀ REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI CONIUGI
1. Il sig. svolge la libera professione di progettista grafico, e collabora con contratto Parte_1
a tempo determinato presso la società cooperativa sociale Opera nella sua sede di Ancona.
Negli ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi: anno di imposta 2020: reddito da lavoro dipendente imponibile di € 8.900,00 con imposta netta di € 348,00 e reddito da lavoro autonomo (forfettario) netto € 6.506,00 con imposta sostitutiva
€ 976,00 (doc .4 Dichiarazione dei redditi . Parte_1 anno di imposta 2021 reddito da lavoro autonomo (forfettario) netto € 24.659,00 con imposta sostitutiva € 3.699,00 (doc. 5 Dichiarazione dei redditi;
Parte_1 anno di imposta 2022: reddito da lavoro autonomo (forfettario) netto € 21.599,00 con imposta sostitutiva € 3.240,00 (doc. 6 Dichiarazione dei redditi;
Parte_1
2. Sul signor gravano i costi fissi ordinari domestici e non. Pt_1
3. La signora è impiegata presso l'Opera GP S.r.l., con contratto a tempo indeterminato CP_1 dove svolge la funzione di impiegata presso l'EgoHotel sito ad Ancona.
Negli ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi: anno di imposta 2021: reddito imponibile di € 28.723,17con imposta netta di € 4405,97 (doc. 7 dichiarazione redditi 2022); anno di imposta 2022: reddito imponibile di € 30.44,18 con imposta netta di € 5.678,15 (doc.8 dichiarazione dei redditi 2023); anno di imposta 2023: reddito imponibile di € 31.375,51 con imposta netta di € 6.199,61 (doc.9 dichiarazione dei redditi 2024).
4. Sulla signora gravano i costi fissi ordinari domestici e non. CP_1
5. I sig.ri e sono proprietari al 50% dell'immobile censito al CF del comune di Loreto CP_1 Pt_1
n. 1, foglio 3 numero 1826.
6. Il sig. è proprietario di un motociclo BMW targato B07201, immatricolato nel 2002; Pt_1 nonch utovettura Lancia Y, targata DL278KC, immatricolata nel 2007(doc. 10 carta di circolazione Moto;
doc. 11 Carta Circolazione Lancia y);
7. La sig.ra è proprietaria dell'autovettura JEEP RENEGADE, targata GK470BH, CP_1 immatricolata nel 2022 (doc. 12 Carta circolazione jeep Renegade);
L. CONTO CORRENTE COINTESTATO 1) Il sig. e la sig.ra sono comproprietari dell'immobile adibito a casa coniugale sito a Pt_1 CP_1
Loreto ia . Bellini o n. 34, censito al CF del comune di Loreto e sui predetti coniugi
- 6 - grava al 50% il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto (doc. 13 Visura immobile;
doc.14 Piano di ammortamento mutuo). 2) Le parti dichiarano che verrà mantenuto in vita il conto corrente cointestato acceso presso la
[...] sul conto corrente 69110000000002830 con finanziamento n. CF000000000001526884 CP_5 le viene addebitata la rata relativa al mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione familiare. 3) I signori e si impegnano a versare il 50% della quota parte relativa alla rata del Pt_4 CP_1 mutuo, ri t mente nel rispetto di quanto rappresentato nel piano di ammortamento, nonché a garantire la presenza nel conto corrente cointestato della somma mensile dovuta per il soddisfacimento della stessa. M. SPESE DI PROCEDURA: Le spese del giudizio si intendono compensate tra le parti. N. COMUNICAZIONE EX ART. 473BIS.12, COMMA 2, CPC
Le parti danno atto che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande connesse.
O. DICHIARAZIONE DI MANCATA RICONCILIAZIONE.
I signori e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati Controparte_1 Parte_1 dichiarano di non volersi riconciliare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.51, comma 2
P. RICHIESTA SOSTITUZIONE UDIENZA CON DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
I signori e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati Controparte_1 Parte_1 dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Controparte_1 sono sposati a Castelfidardo (AN) il 27/08/2011, premesso che dal matrimonio sono nati i figli ( il 31/10/2012) e (Civitanova Marche il 25/07/2017) e che nel Per_1 Per_5 Pt_2 corso del matrimonio si sono manifestate almeno tre crisi che hanno determinato l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione.
2. L'udienza di prima comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero. che, in data 24/10/2024, ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento del ricorso subordinatamente ad una integrazione del contributo al mantenimento dei figli o alla rimodulazione del riparto dell'assegno unico.
4. Le parti venivano, pertanto, riconvocate e le stesse pattuivano che la somma complessiva che il padre avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli fosse pari a Euro 400 (Euro 200 per ciascun figlio).
5. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- 7 - Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
6. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che nulla hanno previsto per il reciproco mantenimento, ferma restando l'obbligazione di provvedere al pagamento delle rate di mutuo relativo alla casa familiare - assegnata alla moglie per vivervi con i figli - nella misura del 50% ciascuno) e corrispondenti agli interessi dei due figli, entrambi minorenni.
La regolamentazione del diritto di visita minori-padre è rispettosa della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
la quantificazione dell'apporto economico paterno al mantenimento della prole – come da ultimo modificato - tiene contro dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti prioritariamente dalla madre nonchè dalle maggiori risorse economiche di questa.
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.
4. ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, oltre che in ragione dell'età di questi, in considerazione del fatto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale;
il clima tra le parti, inoltre, appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La spese di giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contatto matrimonio a Castelfidardo (AN) il 27/08/2011, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Castelfidardo al n. 32, parte 2, serie C dell'anno 2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelfidardo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 8 -