Art. 6. 1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341 , emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 .
2. Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente articolo 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341 , emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062 .