Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/06/2023, n. 10732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10732 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 10732/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08054/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8054 del 2021, proposto da EL AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San AR 101;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superio, Commissione per L'Abilitazione Scientifica Nazionale Alla Prima e Seconda Fascia dei Professori Universitari Nel Settore, Anvur, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa concessione della più idonea misura cautelare
a. del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, con riguardo alla domanda presentata, per la prima fascia di docenza, dal Prof. EL AN nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D. del 09 agosto 2018, n. 2175, pubblicati in data 4 giugno 2021;
b. del verbale n. 1, relativo alla seduta del 27 novembre 2018, nell'ambito della quale la Commissione ha approvato i criteri e parametri valutativi;
c. dei verbali: n. 1, inerente la seduta della Commissione del 26 marzo 2021; n. 5, inerente la seduta della Commissione del 20 maggio 2021;
d. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio in epigrafe afferisce all’impugnazione dell’esito negativo della domanda del ricorrente di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di Professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale sopra enucleato.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
3. All’udienza del giorno 9 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.1. Il Collegio ritiene opportuno effettuare, in via preliminare, un breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “ Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia ”, ove statuisce “ 1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca ”.
4.2. Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “ importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca ”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “ riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca ”.
4.3. L’art. 6, co. 1, lett. b) del richiamato D.M. n. 120/2016 statuisce poi che la Commissione deve attribuire l’abilitazione ai candidati che presentano pubblicazioni “ valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B ”, ove si precisa che “ si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale ”.
4.4. L’abilitazione scientifica può quindi essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
- ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
- presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità "elevata", in particolare di rilevante valore per l’abilitazione alla prima fascia, come sopra precisato.
5. Nel caso di specie, alla parte ricorrente sono stati riconosciuti almeno tre tra i titoli prescelti dalla Commissione (5 su 8) ed è stato positivamente riscontrato il raggiungimento dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Tuttavia, non è stata favorevolmente delibata alla stregua di “elevata” la documentazione scientifica prodotta ai sensi dell’art. 7 del citato d.m. n. 120/2016.
6. Il giudizio complessivo della Commissione viene contestato dal ricorrente con un primo motivo in cui si deduce: “ I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del D.M. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del D.D. MIUR n. 2175/2018. Difetto di istruttoria. Insussistenza ed erroneità dei presupposti. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Perplessità dell’azione amministrativa. Sviamento di potere ”.
Il secondo motivo di ricorso, invece, ripropone essenzialmente le stesse critiche di cui al primo indirizzandole nei confronti dei giudizi individuali dei componenti la Commissione.
I due motivi, vista la reciproca connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
7. In primo luogo, in detti motivi, la mancata abilitazione del prof. AN è contestata in ragione del fatto che il giudizio collegiale risulterebbe completamente sprovvisto di motivazione, avendo la Commissione negato l’abilitazione al ricorrente senza indicare le specifiche ragioni del diniego, ossia solo asserendo la mancanza di “elevata qualità” ed utilizzando formule stereotipate.
In secondo luogo, viene evidenziato che il ricorrente avrebbe presentato due lavori pubblicati sulla rinomata rivista OPHTHALMOLOGY (collocata in Q1), nell’ambito dei quali lo stesso riveste una posizione di rilievo, risultando secondo nome. Tra gli autori delle due pubblicazioni figura anche, come terzo nome (posizione non di rilievo), la dott.ssa EN De AR, alla quale la Commissione ha invece attribuito l’abilitazione nell’ambito dello stesso quadrimestre valutativo del ricorrente. Ulteriore disparità di trattamento di situazioni mutatis mutandis simili o analoghe sarebbe riscontrabile in relazione alla abilitazione di altro candidato (dott. Cimino).
In altri termini, l’Organo valutatore sarebbe caduto nel vizio di contraddittorietà ed illogicità nell’accertamento delle circostanze rilevanti e nella espressione delle proprie conclusioni.
In terzo luogo, nei giudizi individuali, sarebbero stati assunti dei presupposti in realtà fallaci.
In particolare non sarebbe stata correttamente inquadrata la collocazione dei vari lavori del ricorrente nelle riviste, che avrebbe dovuto essere: n. 8 in Q1 (1-5-10-11-12-13-15-16), n. 4 in Q2 (6-7-8-14) e n. 4 in Q3 (2-3-4-9), come sarebbe possibile evincere dall’ultima valutazione espressa sul sito Web of Science - WOS (2019).
In quarto luogo, sussisterebbero serie lacune nella valutazione delle pubblicazioni, nel cui ambito sarebbe stato travisato, tra l’altro, il numero dei pazienti le cui patologie erano state oggetto della ricerca, la durata della sperimentazione e la relativa significatività.
8. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di cui infra .
8.1. La carenza di motivazione dedotta dal ricorrente appare, nel caso di specie, dimostrata in giudizio, considerando soprattutto l’impatto probatorio derivante dalle denunziate disparità di trattamento, nonché i dedotti travisamenti e le riscontrate imprecisioni nell’inquadramento dei lavori rilevanti ai fini della valutazione.
8.2. In particolare, se è vero che, in linea di principio, la Sezione ritiene che, di per sé, una presunta disparità di trattamento non possa autonomamente assurgere a vizio del provvedimento, non potendosi annullare un provvedimento legittimo a causa della sussistenza di altro provvedimento illegittimo afferente a (più o meno) analoga questione, occorre parimenti rimarcare che la situazione nel caso di specie è peculiare.
Infatti, nella ipotesi qui in considerazione, rileva non tanto la disparità di trattamento in sé e per sé ma la carenza logico-motivazionale derivante dalla (quasi) opposta valutazione delle medesime pubblicazioni offerte da due candidati da parte della stessa Commissione esaminatrice. Oltretutto nell’ambito di un giudizio abilitativo disciplinato in maniera peculiare dalla legge e senza apparente giustificazione, in quanto nel presente giudizio non è stata fornita alcuna spiegazione in merito, se non una generica difesa in ordine alla ipotesi, smentita però per tabulas dalla lettura dei documenti, che il differente giudizio fosse dovuto a valide ragioni attinenti al complessivo profilo della candidata con cui il confronto è stato effettuato.
Dagli atti di causa risulta in realtà chiaro che, nel giudizio relativo alla dott.ssa De AR EN, la Commissione ha ritenuto che: “ Tra le pubblicazioni presentate dalla candidata sono degne di particolare apprezzamento la pubblicazione n 13, apparsa su rivista del primo quartile, in cui si documenta la presenza di ipotensione oculare risultate da distacco del corpo ciliare nei pazienti con distrofia miotonica, e la pubblicazione n 14, apparsa su rivista del primo quartile, in cui si valutano le alterazioni dell’endotelio corneale nei pazienti con distrofia miotonica ”.
Le suddette pubblicazioni 13 e 14 sono le seguenti:
“ Articolo in rivista SA N, AN M, EL M, De AR M, DI A, Di GO MG, PA F, OL L (2011). Low intraocular pressure resulting from ciliary body detachment in patients with myotonic dystrophy. OPHTHALMOLOGY, vol. 118, p. 260-264, ISSN: 0161-6420”;
“Articolo in rivista ROSA, Nicola, AN M, EL M, SA ML, DE DO EN, IG VM, IO MR, OL L. (2010). Corneal Thickness and Endothelial Cell Characteristics in Patients with Myotonic Dystrophy. OPHTHALMOLOGY, vol. 117, p. 223-225, ISSN: 0161-6420 ”.
Ad entrambe le pubblicazioni ha partecipato, in posizione peraltro apparentemente più pregnante, anche l’odierno ricorrente, ed entrambe le pubblicazioni sono state presentate dallo stesso sub n. 11 e 12 della sua produzione.
Tuttavia quelle stesse identiche pubblicazioni che, come sopra visto, hanno contribuito in maniera preminente o comunque significativa al giudizio positivo di altra candidata, sono obliterate nel giudizio collettivo che ha riguardato il ricorrente, e vengono esaminate in maniera fugace nei giudizi individuali (e.g. “ due studi sulla distrofia miotonica dall’impatto scientifico limitato (studi 11, 12 e 13) ”, secondo la valutazione di un Commissario; “ Le pubblicazioni 11, 12 e 13 riguardano alcuni aspetti oculari rilevati in pazienti con distrofia miotonica. Sebbene ben collocati da un punto di vista editoriale, l’impatto sulla comunità scientifica di riferimento è limitato .”, secondo un altro Commissario).
8.3. Il profilo appena evidenziato permette di considerare in maniera apprezzabile anche le altre questioni dedotte nell’ambito dei motivi in esame (giudizio stereotipato, imprecisioni nella qualificazione e nell’inquadramento delle caratteristiche dei lavori scientifici prodotti).
Al riguardo può notarsi che, seppure in maniera non del tutto completa e analitica, la Commissione, in particolare nei giudizi individuali, risulta avere esaminato partitamente le pubblicazioni offerte dal candidato, tuttavia il percorso ricognitivo e motivazionale appare affetto da numerose imprecisioni e contraddizioni, puntualmente denunziate in ricorso, tali da non consentire di ritenere sufficienti le ragioni del diniego della abilitazione, considerando, per un verso, che il candidato superava tutti i valori soglia e, per altro verso, la sopra accertata differente valutazione operata con riguardo alle stesse pubblicazioni in relazione ad altro candidato.
9. In definitiva, alla luce delle riscontrabili aporie esplicative afferenti allo scrutinio delle pubblicazioni offerte dal ricorrente, sulla scorta degli elementi probatori consistenti nelle opposte valutazioni riservate ad altro candidato, l’intero apparato motivazionale risulta viziato, rivelandosi nel suo complesso inidoneo, da un lato, a superare la veduta incoerenza (che avrebbe potuto risultare irrilevante in caso di, non riscontrata nella fattispecie, completezza e autosufficienza di altre parti della motivazione) e, dall’altro lato, a giustificare l’accertamento di inidoneità in presenza del raggiungimento dei valori soglia e degli altri indici di valutazione “automatica” previsti dalle norme pertinenti.
10. Per tali ragioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e obbligo dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) di rivalutare in toto il candidato a cura di una Commissione in diversa composizione.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati;
2) ordina all’Amministrazione di rivalutare il ricorrente a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione che dovrà essere nominata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Daniele Profili, Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO