Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
L'azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perchè si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); né, in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens", non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Ne consegue che chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2011, n. 21699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21699 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.R.C. CENTRO RIPARAZIONI CATERPILLAR DI NI UR & C. S.N.C. 02433870363 in persona dell'Amministratore NI RA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato TESSAROLO COSTANTINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI FURIA DANTE giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FO TO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA, 7 INT. 5, presso lo studio dell'avvocato TROVATO CONCETTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALLEGARO SANDRO giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 200/2009 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 21/01/2009, R.G.N. 3334/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato DANTE DI FURIA;
udito l'Avvocato CONCETTA TROVATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RO NI convenne in giudizio avanti al Giudice di Pace di San Giovanni in Persiceto la C.R.C., Centro Riparazioni Caterpillar s.n.c., chiedendone la condanna al pagamento della somma di L.
3.800.000 oltre accessoria asseritamente dovutagli a titolo contrattuale per prestazioni professionali residue non pagate. Affermava l'attore che la somma gli era dovuta per "esame progetto VV.FF.", come riportato nel contratto del 24 luglio 1997, sottoscritto dalla debitrice e nella fattura n. 85 dell'11 novembre 1997.
La convenuta contestava di dovere tale somma, ma il Giudice di Pace, ritenendo la domanda fondata nel merito, la accoglieva, compensando le spese di lite.
La decisione, limitatamente alla compensazione delle spese, veniva impugnata dal NI che deduceva contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale di Bologna respingeva l'appello e condannava l'appellante alle spese del secondo grado.
Avverso la pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il NI. La Suprema Corte in accoglimento del ricorso cassava la sentenza emessa in grado di appello, rinviando la causa ad altro giudice del Tribunale di Bologna, perché statuisse nuovamente sul punto. Il medesimo NI provvedeva quindi alla riassunzione, e chiedeva al Giudice adito di condannare la C.R.C, al pagamento a suo favore di tutte le spese del giudizio di primo grado, oltre interessi;
chiedeva altresì di condannare la stessa C.R.C., alla restituzione delle somme da lui versate per spese di lite in forza della sentenza del Tribunale, n. 3254 del 13.2.2001, cassata da questa Corte con sentenza 19448 del 2005, e al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Si costituiva la C.R.C, contestando la fondatezza della impugnazione così riassunta e chiedendo la conferma della decisione del Giudice di Pace.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Giovanni in Persiceto, n. 25/1998, promossa da RO NI nei confronti della C.R.C., a seguito di riassunzione con citazione notificata il 26.2.2006 -in riforma della sentenza del Giudice di Pace, condannava la medesima C.R.C., s.n.c. alla rifusione al NI delle spese della lite, già liquidate per il primo grado in L.
1.890.000 oltre accessori.
Condannava la C.R.C., snc alla restituzione di quanto ricevuto a seguito della pronuncia di appello cassata, oltre interessi dal pagamento alla restituzione.
Condannava la C.R.C., alla rifusione alla controparte delle spese di lite che liquidava per le fasi compiute, di appello e cassazione, in complessivi Euro 2.929,26 somma comprensiva di tutti gli accessori e per la fase di rinvio, in Euro 1.118,00, oltre accessori. Propone ricorso per cassazione la C.R.C. con tre motivi. Resiste con controricorso RO NI che presentava memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la C.R.C. s.n.c. lamenta Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio prospettato dall'appellata e conseguente violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 con riferimento agli artt. 112, 116 e 117 c.p.c.). La ricorrente si duole della mancata attenzione del giudice d'appello verso le prove offerte dalla C.R.C. s.n.c. a supporto della propria asserita buona fede, nel momento in cui la stessa si è resa inadempiente nei confronti del NI, omettendo di pagargli le somme dovutegli a fronte del contratto intercorso tra le parti. Sostiene in particolare la ricorrente che la sua buona fede si può ricavare dal riesame delle prove effettuato dal primo giudice ed in specie dall'esame congiunto di due documenti (nn. 2 e 3), già prodotti in giudizio.
Il motivo deve essere rigettato in quanto si risolve nell'inammissibile richiesta di riesame in cassazione delle fonti di prova al fine di farne derivare una conclusione diversa da quella cui è pervenuta la decisione sul punto del giudice del merito, con motivazione conforme alla logica ed alla legge. Infatti il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo di omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Con il secondo motivo si denuncia Violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Ritenuto applicabile l'art. 2033 c.c. alla fattispecie per cui è causa, parte ricorrente contesta che gli interessi da corrispondere sulla somma a suo tempo ricevuta dalla C.R.C. s.n.c. per le spese liquidate a suo favore dal primo giudice d'appello vengano fatti decorrere come se l'appellata avesse ricevuto il pagamento in mala fede.
Il motivo è infondato perché l'art. 2033 c.c. non si applica alla fattispecie in esame.
L'azione di restituzione o riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell'art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non è infatti riconducibile nello schema della condictio indebiti, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall'esistenza o no del rapporto sostanziale (ancora oggetto di contesa); ne' in particolare, si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass., 12 maggio 2003, n. 7270). Nel caso in esame il NI ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata ed ha quindi diritto ad essere indennizzato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma con interessi a partire dal giorno del pagamento.
Con il terzo motivo si denuncia Violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 1282 c.c. e dell'art. 2033 c.c. (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo parte ricorrente ha errato il Giudice di rinvio nel condannare la C.R.C. a pagare gli interessi legali con decorrenza dal giorno della liquidazione operata dal Giudice di pace, mentre gli interessi dovevano decorrere dalla data di deposito della sentenza del giudice di rinvio.
L'illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: Dica l'Ecc.ma Corte se il Giudice di rinvio, allorquando in riforma della sentenza del primo Giudice che le aveva compensate condanni la parte soccombente nel merito alla refusione delle spese di tale grado, possa gravarla anche degli interessi legali con decorrenza diversa dalla data di deposito della propria sentenza.
Il quesito è inammissibile perché non pertinente, il Giudice del rinvio ha infatti condannato la C.R.C. s.n.c. proprio agli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo, che è poi quella del deposito della sentenza.
In altri termini il Giudice del rinvio, riformando la sentenza del primo Giudice che aveva compensato le spese, ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di tale grado gravando parte soccombente degli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito della propria sentenza, che è guanto chiesto dall'attuale ricorrente.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011